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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/10/2024, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 10.10.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2625/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Ciccone, Parte_1
con il quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso dell'11.5.2023, la parte ricorrente ha dedotto che l di Nola con disposizione n. 510200-23-0022 del 28.2.2023 le ha riconosciuto il requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità civile ai sensi della legge 222/84, a decorrere dall'1.2.2023; che alla data d'iscrizione del presente ricorso, pur potendo far valere sia il requisito sanitario che quello CP_ contributivo, l nulla le ha versato a titolo di ratei di assegno ordinario d'invalidità spettanti dall'1.2.2023.
Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: «a) riconoscere al ricorrente il diritto a percepire l'assegno di invalidità dal 01 02 2023, oltre interessi legali. CP_ b) condannare, per l'effetto, l in persona del Presidente p.t. a corrispondere in favore dell'istante la somma dovuta, oltre interessi legali.
c) condannare l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese diritti e onorario della presente procedura, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Ciccone per fattone anticipo.
d) in caso di soccombenza dichiarare l'attore non tenuto al pagamento delle spese di giudizio in quanto il reddito familiare dello stesso, relativo al 2021, è stato inferiore ad euro 23. 000,00 (legge 326/2003), come da autodichiarazione in calce al presente atto. e) il presente atto è esente dal pagamento del contributo unificato di cui alla legge 111/2011 in quanto il reddito familiare
1 dell'istante per l'anno 2021 è stato inferiore a euro 34.000, 00, come da autodichiarazione allegata».
Si è costituito l osservando che la prestazione, pur essendo stata messa CP_2 in liquidazione con provvedimento del 30.5.2023 (cfr. modello TP/150 allegato alla memoria), non è stata effettivamente erogata in quanto la ricorrente era percettrice di prestazione Naspi, incompatibile con l'assegno di invalidità; ha altresì dedotto che non risultava pervenuta all'ufficio competente la necessaria opzione prevista dall'art. 11 lettera E del Decr.Lgsl. n. 22/2015.
Ciò premesso ha concluso per il rigetto della domanda.
Nelle note d'udienza del 3.4.2024 la parte ricorrente ha precisato di aver avuto conoscenza del provvedimento di liquidazione dell'assegno ordinario d'invalidità
a fine agosto 2023, motivo per cui solo in data 1.9.2023 ha fatto richiesta di opzione (tra Naspi e pensione) a favore dell'assegno (cfr. pec dell'1.9.2023). CP_ Ciò posto l ha continuato ad erogare l'indennità Naspi fino al 16.3.2024 e solo a decorrere dall'1.4.2024 ha iniziato ad erogare l'assegno ordinario ex l.
222/84.
Tanto premesso ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
2 (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, CP_ è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in via amministrativa alla liquidazione, in favore della sig.ra , degli Parte_1 arretrati spettanti per la causale di cui al ricorso, così come dichiarato dalla stessa ricorrente con le note d'udienza del 2.10.2024. Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm. – scaglione compreso da € 5.201,00 e € 26.000,00 (Cass. 12460/20 e 32551/22) – esclusa la fase istruttoria e decisionale, ed applicando i parametri minimi in ragione della non complessità CP_ della causa;
le stesse sono poste a carico dell' . Si addebita a quest'ultimo, infatti, il ritardo nel pagamento delle somme dovute in favore della ricorrente tenuto conto che la parte ha esercitato il diritto d'opzione in data 1.9.2023 e che CP_ alla data di costituzione dell' (28.3.2024) non ancora risultava il pagamento dell'assegno (essendo invece ancora erogata la naspi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento in solido delle spese di lite, liquidate, già ridotte, in € 854,00, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione all'avv.to
Vincenzo Ciccone dichiaratosi antistatari.
Si comunichi.
Nola, 10.10.2024
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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