Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15.50, il GOP dott. Maurizio
Rago, ha pronunciato la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile in composizione monocratica in persona del GOP, dott. Maurizio Rago, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2094/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione, promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , in Parte_1 C.F._1
proprio e in qualità di legale rappresentante della (P.I. Controparte_1
, con sede in Crotone alla via Largo Pastificio snc., rappresentati e difesi, in P.IVA_1 virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Paola Bellomo, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Crotone al Corso Mazzini n. 56;
- parte ricorrente-
Contro
(P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro, presso i cui uffici domicilia ex lege in Via G. da Fiore, 34.
-parte resistente-
Avverso: ordinanza ingiunzione n. 0010278 del 14.03.2022, emessa dalla
[...]
per la violazione degli artt. 23, comma 7, Controparte_2
D.Lgs. 46/1997, 6, 7 e 9 del D.lgs. n. 206/2005.
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
2.
Con ricorso, depositato in data 31.03.2022, in proprio e in qualità di Parte_1
legale rappresentante della proponeva opposizione davanti al Controparte_1
Tribunale di Catanzaro avverso ordinanza ingiunzione n. 0010278 del 14.03.2022, emessa dalla per la violazione degli artt. 23, Controparte_3
comma 7, D.Lgs. 46/1997, 6, 7 e 9 del D.lgs. n. 206/2005., notificata in data 14.03.2022.
A fondamento della proposta opposizione parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, deducendo che la merce sequestrata era stata rinvenuta in un locale non destinato alla vendita al dettaglio e la mancata presa visione dell'attestazione di conformità delle mascherine Type IIR Moda Nova;
rilevava la violazione dei termini di legge previsti per l'emanazione del medesimo provvedimento, l'omessa o insufficiente motivazione e l'assenza dell'elemento soggettivo, ai sensi dell'art. 3 L 689/1981; lamentava, infine, l'illegittimità dell'infrazione per mancata audizione del trasgressore e l'erronea quantificazione della sanzione.
3.
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza, resa in data 21.10.2022, in accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da parte resistente, dichiarava la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Crotone, invitando le parti alla riassunzione del procedimento dinanzi al Giudice dichiarato competente.
4.
Con ricorso, depositato in data 16.11.2022, parte ricorrente riassumeva il procedimento davanti al Tribunale di Crotone, riproponendo le domande, eccezioni e conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.
5.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.01.2023, si costituiva nel presente giudizio di riassunzione la Controparte_4
2
[...] in persona del legale rappresentante p.t., la quale, eccepiva l'infondatezza dei motivi posti a base della proposta opposizione;
osservava che per una partita di mascherine era stata contestata la violazione di rilevanti disposizioni del Codice del Consumo (D. Lgs. n.
206/2005), riconducibili, sotto vari profili, alla mancanza di indicazioni in lingua italiana destinate al consumatore e sul punto nulla aveva dedotto parte ricorrente;
evidenziava che l'altra violazione contestata, afferente a immissione in commercio di dispositivi medici privi di marcatura CE di conformità o dispositivi privi di attestato di conformità (art. 23, comma 7, del D. Lgs. n. 46/1997, recante “Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici”), era risultata pienamente confermata all'esito di tutte le attività istruttorie compiute prima dell'adozione dell'ordinanza prefettizia impugnata;
chiedeva il rigetto del ricorso.
6.
La causa istruita documentalmente, all'esito della discussione delle parti, viene decisa all'odierna udienza con sentenza immediatamente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.
L'ordinanza prefettizia impugnata è stata emessa a seguito verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo (prot. n. 287079/2021) elevato in data 01.06.2021 dal Comando della Guardia di Finanza di Crotone.
L'accertamento richiamato ha ad oggetto dispositivi di protezione individuale (mascherine facciali chirurgiche), in relazione alle quali si è disposta irrogazione di sanzioni per: - commercializzazione di prodotti che non riportano, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli artt. 6, 7 e 9 del D.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del
Consumo); - immissione in commercio, vendita o messa in servizio di dispositivi medici privi di marcatura CE di conformità o dispositivi privi di attestato di conformità, violazione prevista e punita dall'art. 23, comma 7, del D. Lgs n. 46/1997.
L'accertamento in parola veniva eseguito dal Comando della Guardia di Finanza di
Crotone con verbale di ispezione e sequestro del 01.06.2021, avverso il quale, in data
21.06.2021, parte ricorrente presentava scritti difensivi, ex art. 18 Legge n. 689/1981, dinanzi alla Camera di Commercio di Crotone.
Con “verbale di riapertura” del 27.08.2021 la Guardia di Finanza di Crotone integrava il
3 verbale precedente al fine di correggere il refuso della errata indicazione dell'Autorità cui ricorrere e provvedeva a nuova notificazione nei confronti della società sanzionata.
Avverso il predetto verbale integrato, l'opponente, in data 31.08.2021, presentava scritti difensivi, ex art. 18 Legge n. 689/198, alla Prefettura di Crotone.
L'Autorità amministrativa adita, con il provvedimento opposto (prot. n. 10278 del
14/03/2022), rigettava il ricorso, confermava il sequestro e ordinava al Sig. Parte_1
quale legale rappresentante della di pagare la
[...] Controparte_1
somma di € 42.800,00.
8.
Giova premettere che secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di legittimità “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono riservati al giudizio di querela di falso, diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione
e l'esame delle questioni afferenti all'alterazione, nel verbale, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. Inoltre, sono ammesse la contestazione e la prova solo delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva “(cfr. ex multis Cass. n. 3705/2013).
I giudici della nomofilachia hanno chiarito che “la correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l'elemento fattuale della violazione e l'efficacia, che l'art. 2700 c.c. attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, comportano che tale efficacia concerne inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alle violazioni menzionate nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti contestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione. L'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di
4 opposizione alla ordinanza-ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente
o indirettamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà. Ogni diversa contestazione va, invece, svolta nel procedimento di querela di falso che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi..” (cfr. Cass. Sez. 17355/2009).
Ebbene, dal verbale di accertamento della Guardia di Finanza di Crotone si evince che la merce sequestrata è stata rinvenuta presso la sede dell'esercizio commerciale della società
che si occupa appunto della distribuzione di dispositivi di Controparte_1
protezione individuale, come emerge anche dalla relativa visura camerale allegata in atti dalla stessa parte ricorrente.
Deve, pertanto, ritenersi che la merce sequestrata era detenuta per la successiva rivendita, rientrando detta attività negli scopi statutari della medesima società.
Giova evidenziare che, in relazione alla contestazione mossa per la commercializzazione di prodotti che non riportano in forme chiaramente visibili e leggibili le indicazioni di cui agli artt. 6, 7 e 9 Codice del Consumo (cfr. verbale di contestazione in atti), parte ricorrente nulla deduce specificamente sul punto.
Con riguardo, invece, alla violazione contestata, relativa all'immissione in commercio di dispositivi medici, privi di marcatura CE di conformità o dispositivi privi di attestato di conformità (art. 23, comma 7, del D. Lgs. n. 46/1997, recante “Attuazione della direttiva
93/42/CEE concernente i dispositivi medici”), gli agenti accertatori hanno constatato che le mascherine chirurgiche rinvenute nei locali della società ricorrente, riconducibili ai modelli “MODA NOVA Face Mask Type IIR” e “KIDS SURGICAL Face Mask Type
IIR”, erano prive di attestato di conformità in violazione dell'art. 23, comma 7, del D. Lgs
n. 46/1997, in quanto le certificazioni, cui rinviavano i codici QR-Code presenti sulle singole confezioni, afferivano ai diversi modelli “MODA NOVA” Tipo I Classe I (modelli
5 indicati sulle scatole costituenti confezioni cumulative).
In proposito non appare cogliere nel segno il richiamo alla normativa emergenziale prevista dall'art. 15 Decreto Legge n. 18/2020, che detta disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza Covid-19, prevedendo la possibilità di produrre, importare e immettere sul mercato mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
La norma citata prevede, infatti, apposite procedure di validazione in deroga alle normative vigenti.
La deroga introdotta dal legislatore, fino al termine dello stato di emergenza, riguardava la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità e sicurezza dei dispostivi di sicurezza individuali prodotti, importati e commercializzati, che dovevano, comunque, assicurare la rispondenza alle norme vigenti.
Per le ragioni esposte, vanno disattese le doglianze con le quali parte ricorrente assume la legittimità del proprio operato.
9.
Anche l'ulteriore censura di nullità del provvedimento impugnato per mancata adozione nei termini di legge appare priva di pregio.
Nel caso di specie non appare applicabile la disposizione normativa di cui all'art. 19 L.
689/198, che è prevista per la diversa fattispecie dell'opposizione al sequestro amministrativo.
La legge n. 689/1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute ( art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, ex art. 17, scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18).
Coerentemente, quindi, la normativa in esame non prevede alcun termine per la
6 conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione.
In assenza di altri termini specifici previsti dalla L. n. 689/1981 deve, pertanto, ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art. 28 della stessa legge citata, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa (cfr. Cass. sez. un. n. 9591/2006) o nel caso siano intervenuti atti idonei ad interrompere la prescrizione dalla data di questi.
La notifica del verbale e della successiva ordinanza ingiunzione interrompe il termine quinquennale di prescrizione con la conseguenza che il predetto termine riparte dalla più recente data di notifica dell'atto inerente il procedimento sanzionatorio.
10.
In relazione all'eccepito difetto di motivazione, si osserva che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della L. n. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione
“per relationem” mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge ( cfr. Cass. sez. Lavoro n.
20189/2008).
Peraltro, il vizio in esame è censurabile solamente in caso di assenza di motivazione, non quando la stessa sia solamente insufficiente.
Il Supremo Collegio ha precisato che “l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A.,
7 disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione ( ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che
l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della
P.A., ma il rapporto sottostante” (cfr. Cass. n. 2959/2016).
Si evidenzia che il verbale di accertamento in atti, richiamato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, indica analiticamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della violazione contestata.
L'eccezione di difetto di motivazione, sollevata da parte opponente, appare, pertanto, infondata.
11.
Deve ritenersi integrato, oltre alla condotta materiale, anche l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato.
Ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981 “ ciascuno è responsabile della propria azione ed omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria (cfr. Cass. n. 9546/2018; Cass. n.
4114/2016).
Inoltre “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto” assume rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità del suo operato, per ver egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. 4927/1998; Cass. 10893/1996).
Se ne deduce che, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso della ordinaria diligenza (cfr. Cass n. 6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della
8 responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. 20219/2018).
La messa in commercio di prodotti senza le necessarie indicazioni in lingua italiana e senza la prevista certificazione di conformità costituiscono violazioni certamente imputabili alla società venditrice, quantomeno sotto il profilo della colpa, non avendo quest'ultima provato di aver adottato tutte le necessarie misure atte ad evitare la messa in commercio di merce non conforme alle disposizioni di legge.
12.
Giova, inoltre, rilevare che, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, la mancata audizione dell'interessato non costituisce causa di nullità dell'atto impugnato.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzione amministrativa, emessa a seguito in esito al ricorso facoltativo al
Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. n. 285/1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge n. 689/1981, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore, che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa, ben possono essere proposti in sede giurisdizionale” ( cfr. Cass. Sez. Unite n. 1786/2010; Cass. n. 6313/2020; Cass. n.
24901/2022).
13.
Anche l'importo della sanzione appare congruamente determinato, avendo l'ordinanza prefettizia, ai sensi dell'art. 8 L. 689/1981, applicato la sola sanzione pecuniaria prevista per la violazione più grave (art. 23, comma 7, D.Lgs. 46/1997), peraltro non aumentata, ma determinata nella misura ridotta, più favorevole, del doppio del minimo edittale.
14.
L'opposizione va pertanto rigettata.
15.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono
9 liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al
D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del 30% in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che si Controparte_2
liquidano in euro 3.050,60 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
CAP, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Crotone il 08.01.2025
Il GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
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