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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg. 3104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3104 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/02/2024 e Parte_1 CP_1
- premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 07/04/2003 da
[...]
cui nascevano i figli maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1
(22.11.2004) e (16.5.2011) -esponevano di essersi separati in virtù di decreto Per_2
1 di omologa del Tribunale di Napoli n. 2531/2019 del 17.04.2019, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 08.04.2019 alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
diritto- dovere di visita del padre;
assegno di mantenimento posto a carico del padre per il mantenimento delle figlie minori pari ad € 600,00 oltre spese straordinarie al 50%.
Su tali premesse le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
All'udienza in presenza del 14.11.2024 comparivano personalmente le parti le quali dichiaravano: “Il sig. dichiara: sono disponibile a Parte_1 modificare l'assegno per le mie figlie, ovvero – atteso che è divenuta Per_1 maggiorenne ma non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica – potrei corrispondere la somma di € 450,00 per ed € 200,00 per con Per_2 Per_1 rivalutazione annuale. Per quanto riguarda le modalità di visita, dichiaro che, come è scritto negli accordi omologati, io vedo, nella settimana in cui non trascorro il week-end con , - mia figlia tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola Per_2 alle ore 14.00 fino alle ore 19.00. La sig.ra dichiara: Controparte_1 confermo le modalità di visita indicate e la modifica dell'assegno per le mie figlie come indicata da mio marito”.
Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento trattandosi di matrimonio celebrato con rito civile.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di
2 comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
- Affidare la figlia minore nata a [...] il [...] Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
- Assegnare la casa coniugale alla madre che ci vivrà con i propri figli Per_3
e;
[...] Persona_4
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia : nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola Per_2 del venerdì sino alla domenica sera ore 23,00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore
19,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 18,00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- Porre a carico del Sig. un assegno mensile di € 200,00 a Parte_1 titolo di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente e di € 450,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore , somma da rivalutarsi annualmente;
Per_2
- Il Sig. continuerà a pagare il mutuo acceso sull'abitazione Parte_1 coniugale per € 600,00 mensili.
3 - Porre a carico di entrambi i coniugi al 50% le spese extra straordinarie sostenute per le figlie e purché previamente concordate e Persona_3 Persona_4 debitamente documentate dalla madre e dal padre. Nello specifico: libri scolastici
e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 07/04/2003 (atto n. 10, parte I, S. sez. M, A, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
4 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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