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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/10/2024, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1066/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1066/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CICCOTTI SIMONE,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GUERZONI SEBASTIANO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 280/2022 emessa dal Tribunale di Lucca pubblicata il 22.3.2022.
CONCLUSIONI
In data 30.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 10 “Piaccia alla Corte di Appello adita,contrariis reiectis- in accoglimento dell'interposto gravame ed in integrale riforma della sentenza impugnata - accogliere le conclusioni formulate con l'atto di citazione introduttivo della lite qui integralmente riproposto ed all'uopo di seguito trascritte:
.
1. accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art.14 dello statuto della
contenuta nell'atto a rogito notaio di Parma in data CP_2 Per_1
27.10.2015 rep.117449 per essere contraria a norma imperativa di legge;
.
2. accertare e dichiarare la nullità derivata del lodo arbitrale libero pronunciato in data 18.03.2021 dall'avv. a definizione del procedimento attivato dalla CP_3 dott.ssa con istanza del 27.10.2020; CP_1
.
3. Adottare ogni conseguente provvedimento reintegratorio dello status quo ante alla pronuncia del lodo de quo;
.
4. Onerare la parte convenuta- appellata delle spese del doppio grado.”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita, contrariis reiectis, respingere l'appello de quo e confermare integralmente la sentenza di primo grado condannando parte appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado citava davanti al Tribunale di Lucca per chiedere la Parte_1 CP_1 declaratoria di nullità della clausola dello statuto della società che CP_2 demandava ad un arbitrato irrituale l'esclusione di un socio e conseguentemente la nullità del lodo pronunciato in esecuzione di tale clausola.
L'attore esponeva in fatto che:
- con atto a rogito notaio del 27.10.2015 rep. 117449 era stata da lui Per_1
e da costituita la al CP_1 Controparte_4 fine di assumere la titolarità e gestire la farmacia “San Martino” posta nel
Comune di Pietrasanta;
- l'art.14 secondo comma dello statuto prevedeva: “In deroga all'art. 2287, ultimo comma, del codice civile, l'esclusione del socio è pronunciata, su richiesta di un socio, da un arbitro irrituale designato ad un soggetto estraneo alla società
pagina 2 di 10 a norma dell'art.354 del D. Lgs. 17/01/2003 n°5, nominato dal Presidente della
Camera di Commercio territorialmente competente entro dieci giorni dalla richiesta della parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto ora precisato non vi provveda nel termine predetto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale competente. L'arbitro dovrà decidere secondo equità, senza formalità alcuna, per i fini dell'arbitrato libero, e quindi non saranno applicabili le disposizioni contenute negli artt.806 e segg. del cpc, salvo tuttavia – in ogni caso– il disposto degli artt.810 e 811 il cui contenuto, pertanto, deve intendersi qui interamente trascritto e recepito. La decisione, che dovrà essere pronunciata entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico, sarà accettata inappellabilmente con l'impegno ora per allora dei soci. Le spese del procedimento arbitrale saranno sostenute dai soci”;
- in forza di tale clausola, aveva attivato un procedimento arbitrale CP_1 chiedendo di pronunciare l'esclusione dalla società dell'altro socio;
- veniva nominato quale arbitro l'avv. il quale, in accoglimento CP_3 della domanda, “dichiara(va) l'esclusione del dott. dalla compagine Parte_1 sociale della “ costituitasi con atto Controparte_4 al rogito del notaio dott. in data 27.10.2015 rep. N°117449 Persona_2 racc. n29233”.
A sostegno della domanda, poi, l'attore deduceva che nelle società di persone con due soci non è consentita la esclusione dei soci in forza di delibera o di altro atto negoziale stante l'espressa previsione dell'art.2287 c.c. che attribuisce alla sola
A.G.O. tale potestà, per cui la delibera non poteva essere adottata neppure per il tramite di un arbitrato irrituale.
Si costituiva in giudizio deducendo la legittimità della clausola CP_1 statutaria e chiedendo il rigetto della domanda.
Stante la natura documentale del giudizio, su richiesta delle parti, la causa veniva rimessa in decisione senza ulteriore attività istruttoria.
La sentenza impugnata pagina 3 di 10 Con la sentenza n. 280/2022 pubblicata il 22.3.2022 il Tribunale di Lucca così statuiva:
“rigetta la domanda attorea e condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in €. 4000,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge”.
Nello specifico, il giudice evidenziava che la possibilità di devolvere agli arbitri le controversie riguardanti le delibere assembleari era stata espressamente prevista dal legislatore del 2003, mentre sotto la vigenza della precedente normativa la giurisprudenza affermava che la soluzione non poteva essere univoca, distinguendo tra le delibere che coinvolgevano l'interesse dei soci e quelle che riguardavano interessi più generali, consentendo il ricorso agli arbitri solo nel primo caso.
Affermava quindi il decidente: “Applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi sicuramente compromettibile ad arbitri, anche non rituali, la controversia relativa all'esclusione del socio di una società di persone composta da due soli soci poiché la controversia che riguarda l'esclusione del socio involge interessi individuali del socio stesso e perciò disponibili”, concludendo che “non viola pertanto l'art.2287, terzo comma, c.c. l'art.14 dello statuto sociale in questione, che affida ad un arbitro irrituale il compito di valutare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione”.
Ad abundantiam il giudice rilevava che in nessuno dei due procedimenti arbitrali esperiti l'attore aveva mai eccepito la nullità della clausola compromissoria.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1
(di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra
[...] richiamata sentenza.
pagina 4 di 10 Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea percezione e qualificazione della domanda che non aveva ad oggetto la compromettibilità in arbitri della domanda di impugnabilità di una delibera in sede arbitrale ed invece negava la potestà di disporre l'esclusione di un socio in sede negoziale stante il divieto sancito dall'art.2287 c.c.
2) Erronea applicazione di norma di diritto. Violazione dell'art.2287 c.c.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del 28 maggio 2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione in data 30 maggio 2024 sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi.
1.1. Con il primo motivo l'appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe travisato la domanda formulata, avendo incentrato la sua decisione sulla possibilità di devolvere ad arbitri la controversia in merito all'esclusione del socio, pagina 5 di 10 laddove l'attore aveva denunciato la nullità della clausola statutaria di deroga dell'art. 2287 c.c.
Il rilievo è corretto.
Il giudice di prime cure, infatti, ha desunto la legittimità della previsione dell'art. 14 dello Statuto dal fatto che il legislatore abbia previsto in linea generale l'istituto dell'arbitrato in ambito societario e che sotto la vigenza della precedente normativa tale possibilità era comunque riconosciuta per i diritti disponibili, quale quello attinente all'esclusione del socio.
I principi richiamati nella sentenza, però, attengono alla validità delle clausole statutarie che devolvano agli arbitri la decisione sulla impugnazione della delibera di esclusione del socio (la cui legittimità viene pacificamente ammessa in giurisprudenza).
L'art. 14 dello Statuto, invece, prevede che la stessa delibera di esclusione venga adottata, non dall'assemblea dei soci, ma direttamente dall'arbitro, tramite la procedura dell'arbitrato irrituale, derogando al disposto dell'ultimo comma dell'art. 2287 c.c..
La Corte di Cassazione, intervenendo sulla materia, ha già chiarito che “altro è prevedere il ricorso ad arbitri per risolvere le eventuali controversie tra i soci (o tra costoro e la società), altro è derogare a previsioni di legge che, come nel caso dell'art. 2287 c.c., attribuiscono alla maggioranza dei soci determinati poteri nei confronti della minoranza (ferma la possibilità per quest'ultima di invocare poi il vaglio giurisdizionale) e regolano il procedimento endosocietario mediante il quale quei poteri possono essere esercitati” (Sez. 1, Sentenza n. 5019 del 02/03/2009 in motivazione, richiamata anche da Cass., Sez. I, Ordinanza, 02/09/2022, n.
25927).
1.2. Con il secondo motivo, invece, l'appellante deduce l'errata applicazione del disposto dell'art. 2287 c.c., sul presupposto che “la questio juris sulla quale si deve pronunciare inerisce la possibilità per le parti di prevedere, divergendo dalla previsione normativa di cui all'art.2287 c.c., che anche allorché i soci di una pagina 6 di 10 società di persona siano due vi sia titolo a disciplinare il procedimento di esclusione mediante ricorso ad un meccanismo negoziale”. Secondo tale impostazione, il giudice avrebbe errato nel ritenere legittima la deroga della previsione codicistica.
L'art. 2287 c.c. prevede che, laddove la società sia composta di due soli soci, la decisione di esclusione del socio sia adottata dal Tribunale su ricorso dell'altro socio.
A giudizio dell'appellante, tale previsione implicherebbe una competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria a decidere in merito all'esclusione del socio, e pertanto la clausola statutaria che attribuisse il medesimo potere all'arbitro sarebbe da ritenere nulla, specie nel caso di arbitrato irrituale, in considerazione della sua natura negoziale.
Tale impostazione non è però condivisibile.
La disciplina dell'ultimo comma dell'art. 2287 c.c., infatti, ha la chiara finalità di prevedere un criterio che consenta di uscire dallo stallo che si creerebbe nell'ipotesi in cui uno dei due soci voglia ottenere l'esclusione dell'altro.
Nel caso di società con soli due soci, infatti, sarebbe ovviamente impossibile ricorrere al principio generale, che devolve all'assemblea la competenza ad adottare la delibera, posto che la decisione dovrebbe essere in tal caso adottata dall'unico altro socio, in una posizione di evidente conflitto di interessi.
Il legislatore, quindi, ha inteso prevedere un criterio sostitutivo, devolvendo la competenza ad un organo terzo ed imparziale, quale è il Tribunale.
Questo non implica però che lo statuto non possa prevedere a sua volta un criterio per devolvere la decisione ad un organo che sia dotato dei medesimi requisiti di terzietà ed imparzialità.
L'invocata inderogabilità della disposizione, infatti, non si ricava né dal testo della norma, né dalla sua ratio ispiratrice.
Il legislatore, invero, non ha individuato l'Autorità Giudiziaria in considerazione delle particolari tutele riconosciute nei procedimenti che si incardinano presso la pagina 7 di 10 medesima, ma al solo fine di garantire che il vaglio delle motivazioni che vengano addotte a sostegno della richiesta di esclusione del socio venga eseguito da un soggetto estraneo alla compagine sociale, proprio perché l'unico soggetto che potrebbe adottare la delibera si trova in una posizione di conflitto di interessi.
In quest'ottica, quindi, non si ravvisano ostacoli teorici alla possibilità di inserire nello statuto una clausola che devolva ad un arbitro la decisione, purché scelto da un soggetto terzo.
Il ricorso al procedimento arbitrale, infatti, consente comunque di addivenire ad una decisione da parte di un soggetto terzo, alla cui decisione le parti si rimettono.
Ritiene poi il collegio che tale arbitrato non debba necessariamente essere rituale.
Il fatto che il procedimento previsto dall'ultimo comma dell'art. 2287 c.c. sia caratterizzato dalla ritualità tipica del processo civile, infatti, non implica necessariamente che il rigore procedimentale sia una caratteristica imprescindibile per addivenire all'esclusione del socio, specie considerando che l'ipotesi ordinaria è quella della delibera adottata dall'assemblea e che in ogni caso la tutela giurisdizionale viene riconosciuta al momento dell'impugnazione della decisione degli arbitri.
Deve pertanto ritenersi del tutto legittima la clausola dello Statuto, che attribuisce ad un arbitro scelto dalla Camera di Commercio la competenza a decidere sulle richieste di esclusione di un socio.
2. Va infine evidenziato che l'argomento introdotto dal giudice di primo grado ad abundantiam, inerente al fatto che in occasione dell'impugnazione dei due lodi arbitrali non è mai stata eccepita la nullità della clausola contenuta nell'art. 14 dello Statuto, è tutt'altro che inconferente, come vorrebbe l'odierno appellante.
Va innanzitutto evidenziato che l'eventuale accoglimento della domanda di nullità della clausola non potrebbe mai avere l'effetto riflesso invocato dal sulla Pt_1 delibera della sua esclusione, sulla cui validità si è ormai formato il giudicato.
Ma vi è di più. pagina 8 di 10 Dal momento che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, è da escludere che la domanda di nullità della clausola possa essere introdotta in via principale dopo che nel giudizio ove si è fatto ricorso alla medesima non è stata sollevata la relativa eccezione.
La giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che la pronuncia di condanna sulla base di un titolo contrattuale implica il rigetto implicito delle questioni attinenti alla nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente) (v. per tutte Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 31636 del 04/11/2021).
Trasponendo tali principi all'odierna fattispecie, quindi, il giudicato formatosi in ordine alla legittimità di un lodo non può che estendersi anche all'insussistenza di cause di invalidità delle clausole statutarie che lo prevedano, in quanto implicito nella decisione del giudice di non rilevare d'ufficio la relativa eccezione.
La doglianza, quindi, oltre che infondata nel merito, è inammissibile, in quanto verte su una questione ormai giudicata in termini irrevocabili.
3. In definitiva, quindi, pur essendo astrattamente fondato il primo motivo di appello, la sentenza deve essere comunque confermata nel merito per le diverse motivazioni sopra espresse.
4. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia ed all'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da pagina 9 di 10 nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
280/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 22.3.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello confermando per le diverse motivazioni sopra indicate la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.470 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 11.10.2024.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1066/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CICCOTTI SIMONE,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GUERZONI SEBASTIANO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 280/2022 emessa dal Tribunale di Lucca pubblicata il 22.3.2022.
CONCLUSIONI
In data 30.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 10 “Piaccia alla Corte di Appello adita,contrariis reiectis- in accoglimento dell'interposto gravame ed in integrale riforma della sentenza impugnata - accogliere le conclusioni formulate con l'atto di citazione introduttivo della lite qui integralmente riproposto ed all'uopo di seguito trascritte:
.
1. accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art.14 dello statuto della
contenuta nell'atto a rogito notaio di Parma in data CP_2 Per_1
27.10.2015 rep.117449 per essere contraria a norma imperativa di legge;
.
2. accertare e dichiarare la nullità derivata del lodo arbitrale libero pronunciato in data 18.03.2021 dall'avv. a definizione del procedimento attivato dalla CP_3 dott.ssa con istanza del 27.10.2020; CP_1
.
3. Adottare ogni conseguente provvedimento reintegratorio dello status quo ante alla pronuncia del lodo de quo;
.
4. Onerare la parte convenuta- appellata delle spese del doppio grado.”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita, contrariis reiectis, respingere l'appello de quo e confermare integralmente la sentenza di primo grado condannando parte appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado citava davanti al Tribunale di Lucca per chiedere la Parte_1 CP_1 declaratoria di nullità della clausola dello statuto della società che CP_2 demandava ad un arbitrato irrituale l'esclusione di un socio e conseguentemente la nullità del lodo pronunciato in esecuzione di tale clausola.
L'attore esponeva in fatto che:
- con atto a rogito notaio del 27.10.2015 rep. 117449 era stata da lui Per_1
e da costituita la al CP_1 Controparte_4 fine di assumere la titolarità e gestire la farmacia “San Martino” posta nel
Comune di Pietrasanta;
- l'art.14 secondo comma dello statuto prevedeva: “In deroga all'art. 2287, ultimo comma, del codice civile, l'esclusione del socio è pronunciata, su richiesta di un socio, da un arbitro irrituale designato ad un soggetto estraneo alla società
pagina 2 di 10 a norma dell'art.354 del D. Lgs. 17/01/2003 n°5, nominato dal Presidente della
Camera di Commercio territorialmente competente entro dieci giorni dalla richiesta della parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto ora precisato non vi provveda nel termine predetto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale competente. L'arbitro dovrà decidere secondo equità, senza formalità alcuna, per i fini dell'arbitrato libero, e quindi non saranno applicabili le disposizioni contenute negli artt.806 e segg. del cpc, salvo tuttavia – in ogni caso– il disposto degli artt.810 e 811 il cui contenuto, pertanto, deve intendersi qui interamente trascritto e recepito. La decisione, che dovrà essere pronunciata entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico, sarà accettata inappellabilmente con l'impegno ora per allora dei soci. Le spese del procedimento arbitrale saranno sostenute dai soci”;
- in forza di tale clausola, aveva attivato un procedimento arbitrale CP_1 chiedendo di pronunciare l'esclusione dalla società dell'altro socio;
- veniva nominato quale arbitro l'avv. il quale, in accoglimento CP_3 della domanda, “dichiara(va) l'esclusione del dott. dalla compagine Parte_1 sociale della “ costituitasi con atto Controparte_4 al rogito del notaio dott. in data 27.10.2015 rep. N°117449 Persona_2 racc. n29233”.
A sostegno della domanda, poi, l'attore deduceva che nelle società di persone con due soci non è consentita la esclusione dei soci in forza di delibera o di altro atto negoziale stante l'espressa previsione dell'art.2287 c.c. che attribuisce alla sola
A.G.O. tale potestà, per cui la delibera non poteva essere adottata neppure per il tramite di un arbitrato irrituale.
Si costituiva in giudizio deducendo la legittimità della clausola CP_1 statutaria e chiedendo il rigetto della domanda.
Stante la natura documentale del giudizio, su richiesta delle parti, la causa veniva rimessa in decisione senza ulteriore attività istruttoria.
La sentenza impugnata pagina 3 di 10 Con la sentenza n. 280/2022 pubblicata il 22.3.2022 il Tribunale di Lucca così statuiva:
“rigetta la domanda attorea e condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in €. 4000,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge”.
Nello specifico, il giudice evidenziava che la possibilità di devolvere agli arbitri le controversie riguardanti le delibere assembleari era stata espressamente prevista dal legislatore del 2003, mentre sotto la vigenza della precedente normativa la giurisprudenza affermava che la soluzione non poteva essere univoca, distinguendo tra le delibere che coinvolgevano l'interesse dei soci e quelle che riguardavano interessi più generali, consentendo il ricorso agli arbitri solo nel primo caso.
Affermava quindi il decidente: “Applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi sicuramente compromettibile ad arbitri, anche non rituali, la controversia relativa all'esclusione del socio di una società di persone composta da due soli soci poiché la controversia che riguarda l'esclusione del socio involge interessi individuali del socio stesso e perciò disponibili”, concludendo che “non viola pertanto l'art.2287, terzo comma, c.c. l'art.14 dello statuto sociale in questione, che affida ad un arbitro irrituale il compito di valutare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione”.
Ad abundantiam il giudice rilevava che in nessuno dei due procedimenti arbitrali esperiti l'attore aveva mai eccepito la nullità della clausola compromissoria.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1
(di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra
[...] richiamata sentenza.
pagina 4 di 10 Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea percezione e qualificazione della domanda che non aveva ad oggetto la compromettibilità in arbitri della domanda di impugnabilità di una delibera in sede arbitrale ed invece negava la potestà di disporre l'esclusione di un socio in sede negoziale stante il divieto sancito dall'art.2287 c.c.
2) Erronea applicazione di norma di diritto. Violazione dell'art.2287 c.c.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del 28 maggio 2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione in data 30 maggio 2024 sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi.
1.1. Con il primo motivo l'appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe travisato la domanda formulata, avendo incentrato la sua decisione sulla possibilità di devolvere ad arbitri la controversia in merito all'esclusione del socio, pagina 5 di 10 laddove l'attore aveva denunciato la nullità della clausola statutaria di deroga dell'art. 2287 c.c.
Il rilievo è corretto.
Il giudice di prime cure, infatti, ha desunto la legittimità della previsione dell'art. 14 dello Statuto dal fatto che il legislatore abbia previsto in linea generale l'istituto dell'arbitrato in ambito societario e che sotto la vigenza della precedente normativa tale possibilità era comunque riconosciuta per i diritti disponibili, quale quello attinente all'esclusione del socio.
I principi richiamati nella sentenza, però, attengono alla validità delle clausole statutarie che devolvano agli arbitri la decisione sulla impugnazione della delibera di esclusione del socio (la cui legittimità viene pacificamente ammessa in giurisprudenza).
L'art. 14 dello Statuto, invece, prevede che la stessa delibera di esclusione venga adottata, non dall'assemblea dei soci, ma direttamente dall'arbitro, tramite la procedura dell'arbitrato irrituale, derogando al disposto dell'ultimo comma dell'art. 2287 c.c..
La Corte di Cassazione, intervenendo sulla materia, ha già chiarito che “altro è prevedere il ricorso ad arbitri per risolvere le eventuali controversie tra i soci (o tra costoro e la società), altro è derogare a previsioni di legge che, come nel caso dell'art. 2287 c.c., attribuiscono alla maggioranza dei soci determinati poteri nei confronti della minoranza (ferma la possibilità per quest'ultima di invocare poi il vaglio giurisdizionale) e regolano il procedimento endosocietario mediante il quale quei poteri possono essere esercitati” (Sez. 1, Sentenza n. 5019 del 02/03/2009 in motivazione, richiamata anche da Cass., Sez. I, Ordinanza, 02/09/2022, n.
25927).
1.2. Con il secondo motivo, invece, l'appellante deduce l'errata applicazione del disposto dell'art. 2287 c.c., sul presupposto che “la questio juris sulla quale si deve pronunciare inerisce la possibilità per le parti di prevedere, divergendo dalla previsione normativa di cui all'art.2287 c.c., che anche allorché i soci di una pagina 6 di 10 società di persona siano due vi sia titolo a disciplinare il procedimento di esclusione mediante ricorso ad un meccanismo negoziale”. Secondo tale impostazione, il giudice avrebbe errato nel ritenere legittima la deroga della previsione codicistica.
L'art. 2287 c.c. prevede che, laddove la società sia composta di due soli soci, la decisione di esclusione del socio sia adottata dal Tribunale su ricorso dell'altro socio.
A giudizio dell'appellante, tale previsione implicherebbe una competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria a decidere in merito all'esclusione del socio, e pertanto la clausola statutaria che attribuisse il medesimo potere all'arbitro sarebbe da ritenere nulla, specie nel caso di arbitrato irrituale, in considerazione della sua natura negoziale.
Tale impostazione non è però condivisibile.
La disciplina dell'ultimo comma dell'art. 2287 c.c., infatti, ha la chiara finalità di prevedere un criterio che consenta di uscire dallo stallo che si creerebbe nell'ipotesi in cui uno dei due soci voglia ottenere l'esclusione dell'altro.
Nel caso di società con soli due soci, infatti, sarebbe ovviamente impossibile ricorrere al principio generale, che devolve all'assemblea la competenza ad adottare la delibera, posto che la decisione dovrebbe essere in tal caso adottata dall'unico altro socio, in una posizione di evidente conflitto di interessi.
Il legislatore, quindi, ha inteso prevedere un criterio sostitutivo, devolvendo la competenza ad un organo terzo ed imparziale, quale è il Tribunale.
Questo non implica però che lo statuto non possa prevedere a sua volta un criterio per devolvere la decisione ad un organo che sia dotato dei medesimi requisiti di terzietà ed imparzialità.
L'invocata inderogabilità della disposizione, infatti, non si ricava né dal testo della norma, né dalla sua ratio ispiratrice.
Il legislatore, invero, non ha individuato l'Autorità Giudiziaria in considerazione delle particolari tutele riconosciute nei procedimenti che si incardinano presso la pagina 7 di 10 medesima, ma al solo fine di garantire che il vaglio delle motivazioni che vengano addotte a sostegno della richiesta di esclusione del socio venga eseguito da un soggetto estraneo alla compagine sociale, proprio perché l'unico soggetto che potrebbe adottare la delibera si trova in una posizione di conflitto di interessi.
In quest'ottica, quindi, non si ravvisano ostacoli teorici alla possibilità di inserire nello statuto una clausola che devolva ad un arbitro la decisione, purché scelto da un soggetto terzo.
Il ricorso al procedimento arbitrale, infatti, consente comunque di addivenire ad una decisione da parte di un soggetto terzo, alla cui decisione le parti si rimettono.
Ritiene poi il collegio che tale arbitrato non debba necessariamente essere rituale.
Il fatto che il procedimento previsto dall'ultimo comma dell'art. 2287 c.c. sia caratterizzato dalla ritualità tipica del processo civile, infatti, non implica necessariamente che il rigore procedimentale sia una caratteristica imprescindibile per addivenire all'esclusione del socio, specie considerando che l'ipotesi ordinaria è quella della delibera adottata dall'assemblea e che in ogni caso la tutela giurisdizionale viene riconosciuta al momento dell'impugnazione della decisione degli arbitri.
Deve pertanto ritenersi del tutto legittima la clausola dello Statuto, che attribuisce ad un arbitro scelto dalla Camera di Commercio la competenza a decidere sulle richieste di esclusione di un socio.
2. Va infine evidenziato che l'argomento introdotto dal giudice di primo grado ad abundantiam, inerente al fatto che in occasione dell'impugnazione dei due lodi arbitrali non è mai stata eccepita la nullità della clausola contenuta nell'art. 14 dello Statuto, è tutt'altro che inconferente, come vorrebbe l'odierno appellante.
Va innanzitutto evidenziato che l'eventuale accoglimento della domanda di nullità della clausola non potrebbe mai avere l'effetto riflesso invocato dal sulla Pt_1 delibera della sua esclusione, sulla cui validità si è ormai formato il giudicato.
Ma vi è di più. pagina 8 di 10 Dal momento che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, è da escludere che la domanda di nullità della clausola possa essere introdotta in via principale dopo che nel giudizio ove si è fatto ricorso alla medesima non è stata sollevata la relativa eccezione.
La giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che la pronuncia di condanna sulla base di un titolo contrattuale implica il rigetto implicito delle questioni attinenti alla nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente) (v. per tutte Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 31636 del 04/11/2021).
Trasponendo tali principi all'odierna fattispecie, quindi, il giudicato formatosi in ordine alla legittimità di un lodo non può che estendersi anche all'insussistenza di cause di invalidità delle clausole statutarie che lo prevedano, in quanto implicito nella decisione del giudice di non rilevare d'ufficio la relativa eccezione.
La doglianza, quindi, oltre che infondata nel merito, è inammissibile, in quanto verte su una questione ormai giudicata in termini irrevocabili.
3. In definitiva, quindi, pur essendo astrattamente fondato il primo motivo di appello, la sentenza deve essere comunque confermata nel merito per le diverse motivazioni sopra espresse.
4. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia ed all'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da pagina 9 di 10 nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
280/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 22.3.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello confermando per le diverse motivazioni sopra indicate la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.470 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 11.10.2024.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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