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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 16/1/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.17), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. e Numero Registro Imprese: ; P. IVA: Parte_1 P.IVA_1
), rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo Studio in Jesi (AN), Via Pasquinelli 2/A Torre 4, giusta procura in atti appellante
E
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellato contumace
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la Sentenza n. 567/2023 Parte_1 del G.d.P. di Terni, resa all'esito del giudizio R.G. n. 3707/2022 G.d.P. Terni, pubblicata in data
06.11.2023 e notificata in data 06.11.2023
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi:
- mancata applicazione della disciplina di legge pro tempore vigente, ossia il “vecchio” art. 125 t.u.b., al contratto n. fg0113772 da parte della sentenza n. 567/2023;
- falsa ed errata applicazione retroattiva del contenuto della sentenza c.d. “lexitor” al contratto n. fg0113772, disciplinato dalla legge pro tempore vigente, ossia il “vecchio” art. 125 t.u.b.; violazione dell'art. 125 t.u.b. (d.lgs. 385/1993), dell'art. 30 della direttiva
2008/48/ce, dell'art. 11 delle preleggi e dell'art. 288 t.f.u.e.;
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma 2, del codice del consumo in relazione all'art. 125 t.u.b. (d. lgs. 385/1993) ed in relazione alla giurisprudenza nazionale formatasi nella materia in questione;
- omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 263/2022, dell'applicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 6 bis, comma 3, d.p.r. 180/1950;
- violazione e/o falsa applicazione del contenuto della sentenza c.d. lexitor alla luce della sopravvenuta sentenza della corte di giustizia u.e. del 09.02.2023 nella causa c-555/21,
e della conseguente giurisprudenza nazionale formatasi in subiecta Controparte_2
materia.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
Dopo la prima udienza, svoltasi il 26.9.2024, il Giudice ha rinviato all'udienza dell'16.1.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 16/1/2025, lo scrivente giudice ha invitato le parti costituite a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato stante la ritualità della notifica e la mancata costituzione.
L'appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.
Analizzando la sentenza di primo grado, infatti, non può non rilevarsi come il giudice di prime cure sia incorso in errore disapplicando ossia il “vecchio” art. 125 T.U.B che, invece, andava correttamente applicato alla fattispecie concreta stante il dato temporale di conclusione del contratto. Infatti, il contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione n. FG0113772 è stato stipulato in data 16.09.2009, quindi, prima dell'introduzione dell'art. 125 sexies T.U.B. per mano del D. Lgs. 141/2010 (entrato in vigore a far data dal 10.09.2010), con cui è stata data applicazione ai principi contenuti nella Direttiva 2008/48/CE, direttiva non “self-executing”.
Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies T.U.B., deve trovare applicazione la normativa prevista dal precedente art. 125
T.U.B. (D. Lgs. 385/1993).
Nel dettaglio, il secondo comma dell'art. 125 T.U.B. prevedeva che: “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio”. Non essendo mai intervenuto il C.I.C.R., quindi, ha continuato a trovare applicazione il D.M. Tesoro dell'8.07.1992, il quale prevede, all'art. 3, in caso di estinzione anticipata da parte del consumatore, che tale facoltà “si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Su tale aspetto, quindi, si evidenzia la contraddizione in cui è incorso il Giudice di Pace affermando, dapprima, che “Nell'ordinamento italiano la Direttiva veniva recepita dall'art. 125 sexies comma 1 T.U.B. che entrava in vigore, successivamente, alla stipula del contratto” e, successivamente, escludendo l'applicazione della disciplina ante decreto legislativo 141/2010 che, invece, andava correttamente applicata ratione temporis in accordo al principio di certezza del diritto che informa il nostro ordinamento.
Pertanto, nessuna somma va restituita al sig. stante il tenore del regolamento Controparte_1
negoziale del contratto sottoscritto in data 16.09.2009 ed estinto anticipatamente con il pagamento del debito residuo risultante alla data del 28.02.2013. In particolare, gli artt. 5, 6, 7 e
15 rendono evidente come, in caso di estinzione anticipata del prestito, il consumatore ha diritto ad una riduzione dell'importo residuo da pagare, pari agli interessi non maturati e ai costi da imputarsi al periodo residuo del rapporto finanziario (costi c.d. recurring). Tale riduzione, invece, non riguarda quei costi fissi ricollegati a prestazioni già esaurite al momento dell'anticipata estinzione del finanziamento (costi c.d. up-front).
Ulteriore incongruenza nella sentenza di primo grado si rileva laddove viene affermato che la sentenza c.d. 'Lexitor' fornisce un criterio ermeneutico per l'interpretazione anche dell'art. 125 sexies T.U.B.”, questo in contraddizione con la precedente statuizione secondo cui
“Nell'ordinamento italiano la Direttiva veniva recepita dall'art. 125 sexies comma 1 T.U.B. che entrava in vigore, successivamente, alla stipula del contratto”. Tale circostanza impedisce logicamente l'applicazione retroattiva dei principi contenuti all'interno di una sentenza emessa in relazione all'art. 125 sexies T.U.B. (introdotto dal D. Lgs. 141/2010), norma che non era in vigore al momento della stipulazione del contratto e, pertanto, qualora venisse applicata al caso di specie, si andrebbe incontro ad una violazione del principio della certezza del diritto.
A sostegno di tale affermazione depone, infatti, il dato testuale della direttiva la cui attuazione ha portato all'introduzione dell'art 125 sexies TUB. Sembra difficilmente superabile il dato normativo dell'art. 30 della Direttiva 2008/48/CE che recita: “la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
Pertanto, se non è possibile applicare retroattivamente ai contratti già in corso la normativa introdotta dalla Direttiva in questione (recepita nell' art. 125 sexies T.U.B. dall'ordinamento italiano), non si potrà applicare il contenuto di una sentenza, che va a chiarire il contenuto del solo art. 125 sexies T.U.B e non del vecchio art. 125 T.U.B.
Inoltre, non può ritenersi, differentemente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace, che il contratto n. FG 0113772 sia incorso in una violazione della disciplina di cui all'art. 33, comma 2, del Codice del Consumo.
Infatti, come sopra specificato, la normativa vigente al momento della conclusione del contratto stabiliva una chiara distinzione tra i costi definibili come up-front e quelli definibili come recurring. Pertanto, le pattuizioni contenute all'art. 7 e alle lettere “ del Email_1
contratto in oggetto sono da considerare pienamente legittime e valide, in quanto escludono la risarcibilità dei soli costi definibili up-front e, quindi, non possono essere qualificate come vessatorie.
Quanto detto, dunque, conduce alla riforma della sentenza di primo grado in virtù del fatto che al contratto di finanziamento n. FG0113772, essendo stato stipulato in data 16.09.2009, si applica pienamente la disciplina di cui all'art. 125 T.U.B. (formulazione antecedente all'entrata in vigore del D. L.gs. 141/2010 che ha introdotto l'art. 125 sexies T.U.B.), conseguentemente, va dichiarata la piena validità, legittimità ed efficacia del contenuto del contratto in oggetto ragione per cui non è dovuto al sig. il rimborso degli importi qualificabili come up- Controparte_1
front in base al contenuto analitico del contratto.
Le spese di lite, stante la peculiarità del caso concreto e la novità della questione trattata, vanno integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 567/2023 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del gravame, stante l'applicazione della disciplina di cui all'art. 125
T.U.B. (formulazione antecedente all'entrata in vigore del D. L.gs. 141/2010 che ha introdotto l'art. 125 sexies T.U.B.), va dichiarata la piena validità, legittimità ed efficacia del contratto n. FG0113772, ragione per cui non è dovuto al sig. CP_1
il rimborso degli importi qualificabili come up-front in base al contenuto
[...]
analitico del contratto;
- spese compesate.
Terni, 16.1.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 16/1/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.17), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. e Numero Registro Imprese: ; P. IVA: Parte_1 P.IVA_1
), rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo Studio in Jesi (AN), Via Pasquinelli 2/A Torre 4, giusta procura in atti appellante
E
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellato contumace
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la Sentenza n. 567/2023 Parte_1 del G.d.P. di Terni, resa all'esito del giudizio R.G. n. 3707/2022 G.d.P. Terni, pubblicata in data
06.11.2023 e notificata in data 06.11.2023
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi:
- mancata applicazione della disciplina di legge pro tempore vigente, ossia il “vecchio” art. 125 t.u.b., al contratto n. fg0113772 da parte della sentenza n. 567/2023;
- falsa ed errata applicazione retroattiva del contenuto della sentenza c.d. “lexitor” al contratto n. fg0113772, disciplinato dalla legge pro tempore vigente, ossia il “vecchio” art. 125 t.u.b.; violazione dell'art. 125 t.u.b. (d.lgs. 385/1993), dell'art. 30 della direttiva
2008/48/ce, dell'art. 11 delle preleggi e dell'art. 288 t.f.u.e.;
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma 2, del codice del consumo in relazione all'art. 125 t.u.b. (d. lgs. 385/1993) ed in relazione alla giurisprudenza nazionale formatasi nella materia in questione;
- omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 263/2022, dell'applicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 6 bis, comma 3, d.p.r. 180/1950;
- violazione e/o falsa applicazione del contenuto della sentenza c.d. lexitor alla luce della sopravvenuta sentenza della corte di giustizia u.e. del 09.02.2023 nella causa c-555/21,
e della conseguente giurisprudenza nazionale formatasi in subiecta Controparte_2
materia.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
Dopo la prima udienza, svoltasi il 26.9.2024, il Giudice ha rinviato all'udienza dell'16.1.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 16/1/2025, lo scrivente giudice ha invitato le parti costituite a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato stante la ritualità della notifica e la mancata costituzione.
L'appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.
Analizzando la sentenza di primo grado, infatti, non può non rilevarsi come il giudice di prime cure sia incorso in errore disapplicando ossia il “vecchio” art. 125 T.U.B che, invece, andava correttamente applicato alla fattispecie concreta stante il dato temporale di conclusione del contratto. Infatti, il contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione n. FG0113772 è stato stipulato in data 16.09.2009, quindi, prima dell'introduzione dell'art. 125 sexies T.U.B. per mano del D. Lgs. 141/2010 (entrato in vigore a far data dal 10.09.2010), con cui è stata data applicazione ai principi contenuti nella Direttiva 2008/48/CE, direttiva non “self-executing”.
Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies T.U.B., deve trovare applicazione la normativa prevista dal precedente art. 125
T.U.B. (D. Lgs. 385/1993).
Nel dettaglio, il secondo comma dell'art. 125 T.U.B. prevedeva che: “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio”. Non essendo mai intervenuto il C.I.C.R., quindi, ha continuato a trovare applicazione il D.M. Tesoro dell'8.07.1992, il quale prevede, all'art. 3, in caso di estinzione anticipata da parte del consumatore, che tale facoltà “si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Su tale aspetto, quindi, si evidenzia la contraddizione in cui è incorso il Giudice di Pace affermando, dapprima, che “Nell'ordinamento italiano la Direttiva veniva recepita dall'art. 125 sexies comma 1 T.U.B. che entrava in vigore, successivamente, alla stipula del contratto” e, successivamente, escludendo l'applicazione della disciplina ante decreto legislativo 141/2010 che, invece, andava correttamente applicata ratione temporis in accordo al principio di certezza del diritto che informa il nostro ordinamento.
Pertanto, nessuna somma va restituita al sig. stante il tenore del regolamento Controparte_1
negoziale del contratto sottoscritto in data 16.09.2009 ed estinto anticipatamente con il pagamento del debito residuo risultante alla data del 28.02.2013. In particolare, gli artt. 5, 6, 7 e
15 rendono evidente come, in caso di estinzione anticipata del prestito, il consumatore ha diritto ad una riduzione dell'importo residuo da pagare, pari agli interessi non maturati e ai costi da imputarsi al periodo residuo del rapporto finanziario (costi c.d. recurring). Tale riduzione, invece, non riguarda quei costi fissi ricollegati a prestazioni già esaurite al momento dell'anticipata estinzione del finanziamento (costi c.d. up-front).
Ulteriore incongruenza nella sentenza di primo grado si rileva laddove viene affermato che la sentenza c.d. 'Lexitor' fornisce un criterio ermeneutico per l'interpretazione anche dell'art. 125 sexies T.U.B.”, questo in contraddizione con la precedente statuizione secondo cui
“Nell'ordinamento italiano la Direttiva veniva recepita dall'art. 125 sexies comma 1 T.U.B. che entrava in vigore, successivamente, alla stipula del contratto”. Tale circostanza impedisce logicamente l'applicazione retroattiva dei principi contenuti all'interno di una sentenza emessa in relazione all'art. 125 sexies T.U.B. (introdotto dal D. Lgs. 141/2010), norma che non era in vigore al momento della stipulazione del contratto e, pertanto, qualora venisse applicata al caso di specie, si andrebbe incontro ad una violazione del principio della certezza del diritto.
A sostegno di tale affermazione depone, infatti, il dato testuale della direttiva la cui attuazione ha portato all'introduzione dell'art 125 sexies TUB. Sembra difficilmente superabile il dato normativo dell'art. 30 della Direttiva 2008/48/CE che recita: “la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
Pertanto, se non è possibile applicare retroattivamente ai contratti già in corso la normativa introdotta dalla Direttiva in questione (recepita nell' art. 125 sexies T.U.B. dall'ordinamento italiano), non si potrà applicare il contenuto di una sentenza, che va a chiarire il contenuto del solo art. 125 sexies T.U.B e non del vecchio art. 125 T.U.B.
Inoltre, non può ritenersi, differentemente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace, che il contratto n. FG 0113772 sia incorso in una violazione della disciplina di cui all'art. 33, comma 2, del Codice del Consumo.
Infatti, come sopra specificato, la normativa vigente al momento della conclusione del contratto stabiliva una chiara distinzione tra i costi definibili come up-front e quelli definibili come recurring. Pertanto, le pattuizioni contenute all'art. 7 e alle lettere “ del Email_1
contratto in oggetto sono da considerare pienamente legittime e valide, in quanto escludono la risarcibilità dei soli costi definibili up-front e, quindi, non possono essere qualificate come vessatorie.
Quanto detto, dunque, conduce alla riforma della sentenza di primo grado in virtù del fatto che al contratto di finanziamento n. FG0113772, essendo stato stipulato in data 16.09.2009, si applica pienamente la disciplina di cui all'art. 125 T.U.B. (formulazione antecedente all'entrata in vigore del D. L.gs. 141/2010 che ha introdotto l'art. 125 sexies T.U.B.), conseguentemente, va dichiarata la piena validità, legittimità ed efficacia del contenuto del contratto in oggetto ragione per cui non è dovuto al sig. il rimborso degli importi qualificabili come up- Controparte_1
front in base al contenuto analitico del contratto.
Le spese di lite, stante la peculiarità del caso concreto e la novità della questione trattata, vanno integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 567/2023 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del gravame, stante l'applicazione della disciplina di cui all'art. 125
T.U.B. (formulazione antecedente all'entrata in vigore del D. L.gs. 141/2010 che ha introdotto l'art. 125 sexies T.U.B.), va dichiarata la piena validità, legittimità ed efficacia del contratto n. FG0113772, ragione per cui non è dovuto al sig. CP_1
il rimborso degli importi qualificabili come up-front in base al contenuto
[...]
analitico del contratto;
- spese compesate.
Terni, 16.1.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)