Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 305/2022
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE di SASSARI
Composto dai magistrati:
dott.ssa Cinzia Caleffi Presidente dott.ssa Cristina Fois Consigliere dott.ssa Ilaria Macchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 305/2022 avente oggetto "usucapione" promossa da:
,rappresentato e difeso dell'Avv. Cataldo Strippoli, come da procura in atti;
Parte 1
Appellante
rappresentati e difesi dell'Avv. Giuseppino Monni Parte 2 CP 1
,
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanna Sanna, come da procura in atti;
CP 2 rappresentati e difesi dell'Avv. Parte 3 " Parte 1
Francesco Stara, come da procura in atti;
Appellati
CP_3 9 CP_7 CP_4 CP 6
, Controparte_5
[...] Controparte 8
, Controparte_9
[...]
Appellanti contumaci
All'udienza del 14.06.2024 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: "Nel merito in via principale, in riforma della sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che il Sig. Parte 1 ha acquistato, a titolo di usucapione, la piena ed esclusiva proprietà del fondo sito in agro di Olzai, Loc. "Su Ruguri", identificato al CT di Nuoro al foglio n. 14, mapp. N. 9/A, 9/B. 9/C, 9/D, e per l'effetto ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Nuoro la relativa trascrizione e all'Ufficio tecnico erariale la voltura di accatastamento, con contestuale cancellazione degli attuali intestatari;
nel merito, in via principale, riformare la sentenza di primo grado per omessa motivazione sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori, specificamente l'escussione dei testimoni, e per l'effetto ammettere i mezzi istruttori come formulati in primo grado;
con vittoria di spese e compensi”;
nell'interesse di Parte_3
1) rigettare l'appello proposto da [...]CP 2
2 Parte 1 e
Pt 1 , in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte;
2) con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione regolarmente notificata, Parte 1 adiva il Tribunale di Nuoro per essere riconosciuto proprietario pieno ed esclusivo del terreno ubicato in agro di Olzai, loc. “Su Ruguri, identificato al CT al foglio 14, mapp. 9/A, 9/B, 9/C e 9/D per sopravvenuta usucapione originata da possesso ultraventennale, palese, esclusivo e pacifico a far data dal 1996, sul quale, altresì, aveva costituito la propria impresa di allevamento ovini, bovini ed equini.
Solo alcuni dei soggetti intestatari del bene si costituivano nel giudizio e vi resistevano, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Essi negavano il "possesso del terreno” indicato da parte dell'agente, asserendo che i terreni oggetto della domanda (di usucapione) erano stati assegnati tramite ordinanza del Tribunale di Nuoro del CP_2 CP 7 25.10.2018 a: (deceduto 1'1.10.2019 e i cui eredi sono CP 4
Per 1 ) a cui era stato attribuito il terreno distinto catastalmente al F. CP 4
[...] e a cui era stato attribuito il terreno distinto catastalmente al F. 14, 14, mapp. 9/A; Parte_2
CP 1 a cui era stato attribuito il terreno distinto catastalmente al F. 14, mapp. mapp. 9/B;
9/C; Parte 3 a cui era stato attribuito il terreno distinto catastalmente al F. 14, mapp. 9/D.
L'ordinanza era stata resa nel procedimento per divisione ereditaria introdotto da CP_3
[...]
Parte 2 nei confronti di Parte 1 , CP 10 CP 4 CP 11 CP 1 '
Controparte_5 per ottenere lo CP_12 CP 6 CP 4 Parte 3
Controparte 13 e del fratelloscioglimento della comunione ereditaria dei genitori Parte 1 e
CP_6 (v. sentenza Tribunale di Nuoro n. R.G. 441/2010, sentenza Corte d'Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari n. 171/2013, sentenza Corte di Cassazione n. 9257/2018) avente ad oggetto anche il bene per cui è causa, in quanto acquistato da CP 6 con atto pubblico del 1977 (v. certificazione notarile). Evidenziavano che Parte 1 padre dell'attore, si era costituito nel giudizio di divisione in qualità di erede di CP 10 , deceduto il 30.4.1999, senza contestare l'inclusione del fondo nella comunione ereditaria, essendosi limitato ad affermare che il padre deteneva il terreno in qualità di affittuario e a richiederne l'attribuzione in ragione del suo diritto a continuare la conduzione del fondo.
Con sentenza n. 302/2022, pubblicata il 06.05.2022, previo rigetto di tutte le istanze istruttorie, il
Tribunale di Nuoro non accoglieva la domanda attorea, e regolava secondo soccombenza le spese di lite.
Parte 1 ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo:
1) la mancata valutazione della circostanza che il possesso ultraventennale si era estrinsecato sul terreno, pacificamente detenuto da esso, che vi aveva costituito anche la sua azienda agricola dal 1996; 2) l'erronea valutazione in ordine al precedente giudizio di divisione;
3) la mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti;
4) la erronea valutazione in ordine alle migliorie da lui apportate al fondo.
Ha richiesto, quindi, la riforma integrale della sentenza con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio, previo espletamento delle prove come dedotte e non ammesse
Le parti appellate, Parte 2
, CP 1 Parte 3 ' Parte 1 e CP 2 con distinti atti di costituzione si sono opposte alle richieste di parte appellante, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con condanna dello stesso al pagamento delle spese.
Alla udienza del 14.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte, con concessione dei termini di cu all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Possono essere trattati congiuntamente tutti i motivi di appello in quanto volti a censurare la decisione del primo giudice nella sua globale valutazione del possesso ultraventennale vantato dall'appellante.
Tutte le cesure non meritano pregio.
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inesistente la prova in ordine alla circostanza che, dopo il giudizio di divisione del compendio indiviso nel quale l'appellante (figlio di CP 10 ) affermava di essere comproprietario di una quota pro indiviso, egli potesse possedere l'intero animo domini, per il tempo e con i modi richiesti dall'ordinamento.
L'acquisto a titolo originario della proprietà per usucapione trae, infatti, fondamento da una situazione di fatto (factum possessionis) caratterizzata, da un lato, dalla prolungata signoria di fatto sul bene da parte di colui che, possedendolo, assuma di averlo usucapito, sostituendosi ininterrottamente e pubblicamente al proprietario nell'utilizzazione piena ed esclusiva del bene;
dall'altro, dalla mancata reazione concorrente dello stesso proprietario contro il potere di fatto così esercitato sull'immobile dal possessore.
Sotto tale profilo, è necessario che la situazione di fatto in quanto tale (c.d. factum possessionis), diversamente dalla eventuale situazione titolata del diritto corrispondente (ius possidendi) aderisca estrinsecamente (corpus possessionis) al contenuto del corrispondente diritto che si voglia esercitare
(ius possidendi, nella specie, corrispondente al diritto di proprietà), in modo tale da manifestarsi
(secondo il requisito della c.d. pubblicità del possesso) verso l'esterno con il compimento puntuale, continuo e non interrotto di fatti materiali e atti di possesso, esternamente apprezzabili e tali da rivelare, obiettivamente, una indiscussa, piena ed esclusiva signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto e, soggettivamente, l'intenzione (animus rem sibi habendi) di esercitare un potere sulla cosa effettivamente corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena, anche contro ed in opposizione all'eventuale volere di questo.
Il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, specie a fronte di eventuali atti contrari del proprietario, i quali, pur se privi di efficacia interruttiva in senso proprio (secondo la correlativa disciplina civilistica), indichino, comunque, una persistenza della titolarità del diritto dominicale, ovvero della volontà di preservarlo. In tal caso, il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in un'attività materiale effettivamente incompatibile con l'altrui diritto ed esteriormente apprezzabile come tale.
Ove, infine, tale godimento risulti giustificabile sulla scorta di un titolo diverso, è necessario che la detenzione inizialmente qualificata da esso muti in possesso vero e proprio, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione frapposta al possessore, secondo la disciplina di specie scolpita dall'art. 1141 cc., che evoca il principio dell'interversione possessoria.
Ritiene la Corte, confermando con ciò la decisione del primo giudice, che nel concreto atteggiarsi della fattispecie, nessuno dei presupposti richiamati dall'appellante (mutamento della causa del titolo e opposizione di controparte) possa dirsi provato. CP 1 ' ,È provato infatti che non solo il padre suo dante causa, ma anche Parte 1 nel corso del giudizio avanti al Tribunale (causa n. R.g. 229/1997) non avevano mai vantato alcun titolo esclusivo sul terreno "Su Lucuri" differente rispetto alla comproprietà della massa dividenda. In tale procedimento egli sempre e soltanto richiedeva la divisione dell'intero indiviso, così riconoscendo il diritto di tutti i condividenti anche sul predetto terreno. Al punto 6 delle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello avverso la sentenza di divisione emessa dal
Tribunale di Nuoro, egli domandava - unitamente agli altri eredi legittimi di suo padre CP 10 che la Corte d'Appello disponesse la divisione dell'intero asse ereditario e, dunque, anche la divisione del terreno in questione.
Divenuto definitivo il progetto di divisione, il Tribunale di Nuoro il 25 ottobre 2018 procedeva, su istanza di tutti i condividenti, all'estrazione per sorteggio delle quote ex art. 789 c.p.c. - 195 disp. att.
c.c., all'esito del quale il terreno “Su Lucuri” veniva assegnato a quattro condividenti, mentre agli eredi di CP 10 venivano attribuiti altri e diversi beni.
Tanto premesso e riferito, ritiene la Corte di condivide la argomentazione del primo giudice, posto che la semplice detenzione dell'oggetto durante il procedimento di divisione da parte dell'appellante, quale atto di mera tolleranza degli altri compossessori, non può costituire causa idonea ad operare il mutamento della detenzione in possesso e ad integrare, per tale via, quel fatto “proveniente dal terzo" previsto dalla legge idoneo a trasferire all'originario detentore il diritto corrispondente al possesso da esso vantato.
Neppure si condivide, infatti, l'argomentazione di parte appellante secondo cui tale circostanza determinerebbe l'interversione nel possesso.
In realtà, è pacifico che l'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non possa avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma debba estrinsecarsi in uno o più atti esterni (riconoscibili e apprezzabili) idonei a manifestare inequivocabilmente l'intenzione di cominciare a possedere "nomine proprio", contro il precedente possessore, a nome del quale la cosa era prima detenuta.
Sotto tale profilo, si condivide la decisione del primo giudice nella parte in cui riteneva non sufficiente la circostanza che egli avesse utilizzato il terreno per l'attività di allevamento: "Il fatto che nel corso del procedimento di divisione (a cui Parte 1 aveva partecipato fin dall'anno 2000 e che si era concluso con l'ordinanza di assegnazione nel 2018, l'attore non avesse mai contestato il diritto alla divisione del cespite immobiliare, né avesse mai dedotto di godere del bene in via esclusiva, consente di escludere che egli abbia manifestato la volontà inequivocabile di possedere l'immobile in via esclusiva e che abbia maturato nel periodo anteriore al 2018 un possesso utile ai fini dell'usucapione: la mancata contestazione del diritto alla divisione e anzi il riconoscimento della comproprietà dell'immobile e la richiesta di assegnazione del terreno in ragione della conduzione in affitto avanzata nel corso del giudizio di divisione esclude, sulla base dei principi giuridici sopra richiamati, che lo stesso possa opporre agli altri condividenti l'usucapione sulla base di un possesso esclusivo asseritamente maturato nel corso del procedimento di scioglimento della comunione ereditari".
Tutti i mezzi i istruttori volti a provare la delezione del bene e le spese per le migliorie durante la pendenza del giudizio di divisione appaiono quini non ammissibili, stante la documentazione agli atti.
L'appello proposto deve quindi essere rigettato con conferma della sentenza impugnata e condanna del medesimo al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per questo grado nella complessiva somma di euro 9.991,00 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento
(valore indeterminabile, complessità bassa).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda così dispone: avverso la sentenza n. 302/2022 emessa dal rigetta l'appello proposto da Parte 1
Tribunale di Nuoro nel procedimento iscritto al n. 1040/2019 R.G. e pubblicata in data
06.05.2022; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite a favore degli appellati costituiti, che liquida in euro 9.991,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Sassari, 22.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi
Il giudice estensore
Dott.ssa Ilaria Macchi