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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/10/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 25.09.2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 4672/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Madaio ed elettivamente domiciliato Parte_1 come in atti
Ricorrente
E
in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
– in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
AB RI, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.09.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. N.071/76/2022/00001061/000 notificata in data 28.07.2022 dall' limitatamente ai seguenti avvisi Controparte_3 di addebito:
1) n°371 2014 0001483833 000 asseritamente notificato in data 03.07.2014;
2) n° 371 2014 0007021272 000 asseritamente notificato in data19.09.2014;
3) n° 371 2014 0014452982 000 asseritamente notificato in data 14.01.2015;
4) n° 371 2015 0002790260 000 asseritamente notificato in data 21.09.2015;
5) n° 371 2017 0004405186 000 asseritamente notificato in data 21.12.2017;
6) n° 371 2018 0014328673 000 asseritamente notificato in data 05.12.2018;
7) n°371 2019 0003177552 000 asseritamente notificato in data 06.07.2019;
8) n°371 2019 0014556510 000 asseritamente notificato in data 03.12.2019;
9) n° 371 2021 0003932333 000 asseritamente notificato in data 28.11.2021; tutti relativi a contributi IVS per gli anni dal 2013 al 2019.
Ha dedotto, al riguardo, la nullità/ l'inesistenza di qualsiasi notifica, nonchè la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, la prescrizione maturata tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica della comunicazione preventiva di d'iscrizione ipotecaria, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_4
l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, nonché l'avvenuta interruzione della prescrizione. CP_ L' e la hanno eccepito l'interruzione della prescrizione posta in essere dal CP_2 concessionario del servizio di riscossione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di convenuto in giudizio. Ciò sulla scorta del CP_4 recente orientamento della Suprema Corte espresso a Sezioni Unite ( Cass., sent. n. 7514/2022), in base al quale, nel processo attinente alle opposizioni ad iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 così come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, che ha modificato il testo originario dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Secondo la Suprema Corte, dunque, per un verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, in quanto la notifica degli avvisi di addebito spetta unicamente all'ente impositore, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( così testualmente Cass., sent. n. 7514/2022).
Inoltre, è carente di legittimazione passiva anche la soc. convenuta in giudizio, la quale CP_2
CP_ è cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n.
248 mentre quelli in esame riguardano anni successivi a decorrere dal 2013.
Nel merito, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso in esame, l'opposizione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, mentre nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Poiché nel caso in esame l'opposizione è stata proposta oltre il ventesimo giorno dall'avvenuta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che, a dire di parte ricorrente, costituirebbe il primo atto successivo di cui lo stesso è venuto a conoscenza ( perfezionamento notifica comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta in data 28 luglio 2022– deposito del ricorso in data 16 settembre 2022), parte ricorrente deve ritenersi incorsa in decadenza per ciò che concerne le doglianze relative omessa notifica degli avvisi di addebito;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica di tali atti, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame. Al riguardo, sulla base del costante orientamento della Suprema Corte “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1,
Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago S. Estensore: Mercolino G. Relatore:
Mercolino G. P.M. Russo RG. (Diff.) .
Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che “"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n.
122 del 2010). Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati
- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
CP_ Nel caso in esame, e hanno eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione e ha CP_4 CP_4 prodotto relate di notifica di precedenti intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo e pignoramento presso terzi, idonei, a suo dire, ad interrompere il termine di prescrizione. Orbene, è noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass.
n. 16542 del 2010). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
che tali principi, già affermati dalla Suprema Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), sono stati ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione (in tal senso, testualmente, Cass., n. 14755 del 2018). Alla luce di tali principi, il difetto di legittimazione passiva dell'ente concessionario nelle liti, come quella in esame, in cui venga in rilievo il merito della pretesa creditoria, non è di ostacolo, all'acquisizione, da parte del Giudicante, degli atti interruttivi che siano stati ritualmente prodotti nel contraddittorio tra le parti, nell'esercizio dei propri poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. e nell'ottica dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
Ciò posto, dalla documentazione depositata da si evince che: CP_4
1) l'avviso di addebito N. 371 2014 0001483833 000 risulta notificato in data 03.07.2014, e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec, in data 05.09.2018 con intimazione di pagamento
n° 071/20189042920924000 –
➢ notificato a mezzo pec, in data 26.10.2018 con atto di pignoramento presso terzi n° 071/84291800008065/001;
2) l'avviso di addebito n. 371 2014 0007021272 000 risulta notificato il 19.09.2014 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec, in data 05.09.2018 con intimazione di pagamento
n° 071/20189042920924000
➢ notificato a mezzo pec, in data 26.10.2018 con atto di pignoramento presso terzi n° 071/84291800008065/001;
3) l'avviso di addebito n. 371 2014 0014452982 000 risulta notificato il 14.01.2015 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec, in data 05.09.2018 con intimazione di pagamento
n° 071/20189042920924000;
➢ notificato a mezzo pec, in data 26.10.2018 con atto di pignoramento presso
terzi n° 071/84291800008065/001;
4) l'avviso di addebito n. 371 2015 0002790260 000 risulta notificato il 21.09.2015 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec, in data 05.09.2018 con intimazione di pagamento
n° 071/20189042920924/000;
➢ notificato a mezzo pec, in data 26.10.2018 con atto di pignoramento presso
terzi n° 071/84291800008065/001;
➢ notificato a mezzo pec in data 12.10.2019 con intimazione di pagamento
n°071/20199052844411/000;
5) l'avviso di addebito n. 371 2017 0004405186 000 risulta notificato il 21.12.2017 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec in data 05.08.2019 con preavviso di fermo amministrativo n°07180201800058608000;
➢ notificato a mezzo pec in data 12.10.2019 con intimazione di pagamento
n°071/20199052844411/000;
➢ notificato a mezzo pec in data 03.03.2022 con intimazione di pagamento
n°071/20229003352681/000;
6) l'avviso di addebito n. 371 2018 0014328673 000 risulta notificato il 05.12.2018 e successivamente,
➢ notificato a mezzo pec in data 05.08.2019 con preavviso di fermo amministrativo n°071/80/2018/00058608000;
➢ notificato a mezzo pec in data 03.03.2022 con intimazione di pagamento
n°071/20229003352681/000;
➢ 7) avviso di addebito n. 371 2019 0003177552 000 risulta notificato il 06.07.2019 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec in data 03.03.2022 con intimazione di pagamento
n°071/20229003352681/000;
8) avviso di addebito n°. 371 2019 0014556510 000 risulta notificato il 03.12.2019 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec in data 03.03.2022 con intimazione di pagamento
n°071/20229003352681/000;
9) avviso di addebito n° 371 2021 0003932333 000 risulta notificato il 28.11.2021 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec in data 28.07.2022 con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°071/76/2022/00001061/000 sottesa al presente giudizio;
Per completezza motivazionale, va evidenziato che dagli atti depositati dalla resistente si CP_4 evince, relativamente, alla prima comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n.
07180201600070467000, un unico tentativo di notifica a mezzo pec, non perfezionatosi per
“indirizzo non valido” (v. avviso di mancata consegna).
Occorre rammentare che l'art. 26 comma 2 del D.P.R. 602/1973, sulla notificazione della cartella di pagamento, prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al
D.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973». L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 cit., nella formulazione ratione temporis applicabile (gli atti risalgono all'anno 2018), a sua volta statuisce «Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido
o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa».
Ebbene, nel caso in esame, nel quale il tentativo di consegna telematico non è andato a buon fine a causa di indirizzo non valido ( cfr. doc. n. 2 bis della resistente , non vi è prova che l'agente CP_4 della riscossione abbia provveduto, poi, alla spedizione della raccomandata informativa. Nel caso che ci occupa difetta, come detto, nella produzione dell' , la prova della spedizione Controparte_3 della raccomandata informativa, sicché non può ritenersi dimostrato il perfezionamento della notificazione dell'atto interruttivo.
Tuttavia, gli altri atti interruttivi, quali preavviso di fermo amministrativo n°
07180201800058608000; atto di pignoramento presso terzi n° 071/84291800008065/001;
l'intimazione di pagamento n° 071/20189042920924000, n°071/20199052844411/000 e n°071/20229003352681/000 e la comunicazione preventiva si iscrizione ipotecaria n.071/7672022700001061/000, tutti sottesi agli avvisi di addebito di cui al ricorso, risultano regolarmente notificati mediante pec, come prima esplicitato in riferimento ai singoli avvisi di addebito.
Pertanto, stante la ritualità delle notifiche degli atti interruttivi prodotte da ne deriva che tra CP_4 la data di notifica degli avvisi di addebito impugnati e la data di notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria impugnata ( 28.07.2022), non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Alla luce, di tali considerazioni, in assenza di altre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva, l'opposizione va rigettata, e, per l'effetto, vanno dichiarate dovute le somme recate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di CP_4 CP_2 - rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_ 1865,00, oltre spese generali iva e cpa a favore dell' ed euro 1865,00, oltre spese generali iva e cpa in favore di CP_4
- Si comunichi
Nola, lì primo ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
Si comunichi.
Così deciso in Nola il Il Giudice del Lavoro
- dott.ssa Carmen Maria Pigrini
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 25.09.2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 4672/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Madaio ed elettivamente domiciliato Parte_1 come in atti
Ricorrente
E
in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
– in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
AB RI, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.09.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. N.071/76/2022/00001061/000 notificata in data 28.07.2022 dall' limitatamente ai seguenti avvisi Controparte_3 di addebito:
1) n°371 2014 0001483833 000 asseritamente notificato in data 03.07.2014;
2) n° 371 2014 0007021272 000 asseritamente notificato in data19.09.2014;
3) n° 371 2014 0014452982 000 asseritamente notificato in data 14.01.2015;
4) n° 371 2015 0002790260 000 asseritamente notificato in data 21.09.2015;
5) n° 371 2017 0004405186 000 asseritamente notificato in data 21.12.2017;
6) n° 371 2018 0014328673 000 asseritamente notificato in data 05.12.2018;
7) n°371 2019 0003177552 000 asseritamente notificato in data 06.07.2019;
8) n°371 2019 0014556510 000 asseritamente notificato in data 03.12.2019;
9) n° 371 2021 0003932333 000 asseritamente notificato in data 28.11.2021; tutti relativi a contributi IVS per gli anni dal 2013 al 2019.
Ha dedotto, al riguardo, la nullità/ l'inesistenza di qualsiasi notifica, nonchè la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, la prescrizione maturata tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica della comunicazione preventiva di d'iscrizione ipotecaria, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_4
l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, nonché l'avvenuta interruzione della prescrizione. CP_ L' e la hanno eccepito l'interruzione della prescrizione posta in essere dal CP_2 concessionario del servizio di riscossione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di convenuto in giudizio. Ciò sulla scorta del CP_4 recente orientamento della Suprema Corte espresso a Sezioni Unite ( Cass., sent. n. 7514/2022), in base al quale, nel processo attinente alle opposizioni ad iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 così come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, che ha modificato il testo originario dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Secondo la Suprema Corte, dunque, per un verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, in quanto la notifica degli avvisi di addebito spetta unicamente all'ente impositore, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( così testualmente Cass., sent. n. 7514/2022).
Inoltre, è carente di legittimazione passiva anche la soc. convenuta in giudizio, la quale CP_2
CP_ è cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n.
248 mentre quelli in esame riguardano anni successivi a decorrere dal 2013.
Nel merito, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso in esame, l'opposizione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, mentre nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Poiché nel caso in esame l'opposizione è stata proposta oltre il ventesimo giorno dall'avvenuta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che, a dire di parte ricorrente, costituirebbe il primo atto successivo di cui lo stesso è venuto a conoscenza ( perfezionamento notifica comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta in data 28 luglio 2022– deposito del ricorso in data 16 settembre 2022), parte ricorrente deve ritenersi incorsa in decadenza per ciò che concerne le doglianze relative omessa notifica degli avvisi di addebito;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica di tali atti, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame. Al riguardo, sulla base del costante orientamento della Suprema Corte “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1,
Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago S. Estensore: Mercolino G. Relatore:
Mercolino G. P.M. Russo RG. (Diff.) .
Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che “"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n.
122 del 2010). Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati
- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
CP_ Nel caso in esame, e hanno eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione e ha CP_4 CP_4 prodotto relate di notifica di precedenti intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo e pignoramento presso terzi, idonei, a suo dire, ad interrompere il termine di prescrizione. Orbene, è noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass.
n. 16542 del 2010). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
che tali principi, già affermati dalla Suprema Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), sono stati ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione (in tal senso, testualmente, Cass., n. 14755 del 2018). Alla luce di tali principi, il difetto di legittimazione passiva dell'ente concessionario nelle liti, come quella in esame, in cui venga in rilievo il merito della pretesa creditoria, non è di ostacolo, all'acquisizione, da parte del Giudicante, degli atti interruttivi che siano stati ritualmente prodotti nel contraddittorio tra le parti, nell'esercizio dei propri poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. e nell'ottica dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
Ciò posto, dalla documentazione depositata da si evince che: CP_4
1) l'avviso di addebito N. 371 2014 0001483833 000 risulta notificato in data 03.07.2014, e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec, in data 05.09.2018 con intimazione di pagamento
n° 071/20189042920924000 –
➢ notificato a mezzo pec, in data 26.10.2018 con atto di pignoramento presso terzi n° 071/84291800008065/001;
2) l'avviso di addebito n. 371 2014 0007021272 000 risulta notificato il 19.09.2014 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec, in data 05.09.2018 con intimazione di pagamento
n° 071/20189042920924000
➢ notificato a mezzo pec, in data 26.10.2018 con atto di pignoramento presso terzi n° 071/84291800008065/001;
3) l'avviso di addebito n. 371 2014 0014452982 000 risulta notificato il 14.01.2015 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec, in data 05.09.2018 con intimazione di pagamento
n° 071/20189042920924000;
➢ notificato a mezzo pec, in data 26.10.2018 con atto di pignoramento presso
terzi n° 071/84291800008065/001;
4) l'avviso di addebito n. 371 2015 0002790260 000 risulta notificato il 21.09.2015 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec, in data 05.09.2018 con intimazione di pagamento
n° 071/20189042920924/000;
➢ notificato a mezzo pec, in data 26.10.2018 con atto di pignoramento presso
terzi n° 071/84291800008065/001;
➢ notificato a mezzo pec in data 12.10.2019 con intimazione di pagamento
n°071/20199052844411/000;
5) l'avviso di addebito n. 371 2017 0004405186 000 risulta notificato il 21.12.2017 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec in data 05.08.2019 con preavviso di fermo amministrativo n°07180201800058608000;
➢ notificato a mezzo pec in data 12.10.2019 con intimazione di pagamento
n°071/20199052844411/000;
➢ notificato a mezzo pec in data 03.03.2022 con intimazione di pagamento
n°071/20229003352681/000;
6) l'avviso di addebito n. 371 2018 0014328673 000 risulta notificato il 05.12.2018 e successivamente,
➢ notificato a mezzo pec in data 05.08.2019 con preavviso di fermo amministrativo n°071/80/2018/00058608000;
➢ notificato a mezzo pec in data 03.03.2022 con intimazione di pagamento
n°071/20229003352681/000;
➢ 7) avviso di addebito n. 371 2019 0003177552 000 risulta notificato il 06.07.2019 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec in data 03.03.2022 con intimazione di pagamento
n°071/20229003352681/000;
8) avviso di addebito n°. 371 2019 0014556510 000 risulta notificato il 03.12.2019 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec in data 03.03.2022 con intimazione di pagamento
n°071/20229003352681/000;
9) avviso di addebito n° 371 2021 0003932333 000 risulta notificato il 28.11.2021 e successivamente:
➢ notificato a mezzo pec in data 28.07.2022 con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°071/76/2022/00001061/000 sottesa al presente giudizio;
Per completezza motivazionale, va evidenziato che dagli atti depositati dalla resistente si CP_4 evince, relativamente, alla prima comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n.
07180201600070467000, un unico tentativo di notifica a mezzo pec, non perfezionatosi per
“indirizzo non valido” (v. avviso di mancata consegna).
Occorre rammentare che l'art. 26 comma 2 del D.P.R. 602/1973, sulla notificazione della cartella di pagamento, prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al
D.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973». L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 cit., nella formulazione ratione temporis applicabile (gli atti risalgono all'anno 2018), a sua volta statuisce «Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido
o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa».
Ebbene, nel caso in esame, nel quale il tentativo di consegna telematico non è andato a buon fine a causa di indirizzo non valido ( cfr. doc. n. 2 bis della resistente , non vi è prova che l'agente CP_4 della riscossione abbia provveduto, poi, alla spedizione della raccomandata informativa. Nel caso che ci occupa difetta, come detto, nella produzione dell' , la prova della spedizione Controparte_3 della raccomandata informativa, sicché non può ritenersi dimostrato il perfezionamento della notificazione dell'atto interruttivo.
Tuttavia, gli altri atti interruttivi, quali preavviso di fermo amministrativo n°
07180201800058608000; atto di pignoramento presso terzi n° 071/84291800008065/001;
l'intimazione di pagamento n° 071/20189042920924000, n°071/20199052844411/000 e n°071/20229003352681/000 e la comunicazione preventiva si iscrizione ipotecaria n.071/7672022700001061/000, tutti sottesi agli avvisi di addebito di cui al ricorso, risultano regolarmente notificati mediante pec, come prima esplicitato in riferimento ai singoli avvisi di addebito.
Pertanto, stante la ritualità delle notifiche degli atti interruttivi prodotte da ne deriva che tra CP_4 la data di notifica degli avvisi di addebito impugnati e la data di notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria impugnata ( 28.07.2022), non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Alla luce, di tali considerazioni, in assenza di altre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva, l'opposizione va rigettata, e, per l'effetto, vanno dichiarate dovute le somme recate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di CP_4 CP_2 - rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_ 1865,00, oltre spese generali iva e cpa a favore dell' ed euro 1865,00, oltre spese generali iva e cpa in favore di CP_4
- Si comunichi
Nola, lì primo ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
Si comunichi.
Così deciso in Nola il Il Giudice del Lavoro
- dott.ssa Carmen Maria Pigrini