TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5986 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata imprese
Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice
3) Dott. ssa Cristina Pigozzo Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.57449 dell'2019 promossa da
( ) Parte_1 P.IV_1 in persona della curatrice fallimentare Dr.ssa rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Luigi Visconti C.F. e domiciliata presso il suo CodiceFiscale_1 studio in Roma, Viale B. Buozzi n.99 (indirizzo PEC fax 06.36003328), giusto mandato in calce al Email_1 presente atto.
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ) con sede legale in Roma – Viale Controparte_1 P.IV_2
Bruno Buozzi 32 in persona del Liquidatore Sociale Rag. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via San Nicola de' Cesarini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Luca Vianello (C.F. ) che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2 giusta delega rilasciata su documento informatico separato sottoscritto per autentica anche con firma digitale, da considerarsi apposto in calce al presente atto ex art. 83, comma 3
c.p.c.,
P.I. , con sede in Bari, alla Via Santa Caterina n. 31 (P.I. CP_3 P.IV_3
), in persona del sig. , Presidente del Consiglio di P.IV_4 CP_4
Amministrazione e legale rappresentante, rappresentata e difesa - giusta procura rilasciata su supporto cartaceo, congiunta al presente atto (mediante strumento informatico) in copia informatica autenticata con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 c.p.c.
(All. B) - dagli avv.ti Leonardo Patroni Griffi (cod. fisc. ; Fax: CodiceFiscale_3 E 080/5247329 e P.E.C.: leonardo@)avvocatibari. ) e AT Email_2 Email_3
Ruggiero, con gli stessi avvocati domiciliata in Roma alla Via Oslavia n. 30 (Studio
Legale avv. Domenico Sorrentino)
( ) Controparte_5 P.IV_5 con sede in Roma, Via Montello 10, C.F. , in persona dell'Amministratore P.IV_6 Delegato Ing. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ravaioli e dall'Avv. Controparte_6 Domenico Sorrentino ( – p.e.c. C.F._4
), ed elettivamente domiciliata presso lo Email_5 studio di quest'ultimo, giusta procura in calce al presente atto
(cod.fisc. ), in persona del l.r. Controparte_7 P.IV_7 CP_8
rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Sottini (cod.fisc.
[...] C.F._5
), giusta procura allegata alla memoria di comparsa;
[...]
PARTI CONVENUTE
e nei confronti di
P.IV , con sede in Roma, via del Poggio Controparte_9 P.IV_8
Fiorito n. 27, in persona del liquidatore e legale rappresentante , Controparte_10 elettivamente domiciliata in Cagliari, via Zagabria n. 1, presso lo studio dell'Avv. Alberto Turno, C.F. , che la rappresenta giusta giusta procura in calce al C.F._6 presente atto.
TERZA CHIAMATA
Oggetto: società consortile: condanna per il pagamento di contributi
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte attrice: in sede di prima memoria: IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare che il è creditore Parte_1 dell'importo di complessivi € 7.233.580,51 oltre interessi legali maturati dalla data del fallimento sino al soddisfo, da determinarsi ex D.Lgs. n.231/2002, nei con-fronti delle seguenti società:
- in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bari, Via Santa CP_3
Caterina n.31;
- in persona del liquidatore p.t., con sede in Roma, Viale Controparte_1
Bruno Buozzi n.32;
- in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_7
Cellatica (Bs), Via Badia n.15;
- in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Ro-ma, Via Controparte_5
Montello n.10;
2) e per l'effetto condannare, in solido tra loro, le suddette società, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in favore del Parte_1
, dell'importo di complessivi euro € 7.233.580,51 oltre in-teressi legali
[...] maturati dalla data del fallimento sino al soddisfo da determinarsi ex D.Lgs. n.231/2002.
Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari e spese generali, oltre CPA ed Iva come per legge.
: Controparte_1
(a) in rito: fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo
[...]
(C.F. ), in persona del liquidatore dott. Controparte_9 P.IV_8 CP_10
con sede in Roma (RM-00144) Viale del Poggio Fiorito 27 a norma dell'art. 269
[...]
c.p.c. (b) in via preliminare: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto e dell'azione esercitata dal per le ragioni esposte Parte_1 nel presente atto;
(c) in via principale: rigettare le domande tutte formulate dalFallimento Parte_1
nei suoi confronti in quanto
[...] totalmente infondate in fatto ed in diritto in virtù di tutto quanto esposto nel presente atto.
(d) sempre in via principale: rigettare la domanda del di condanna Parte_1 solidale tra le parti convenute in quanto infondata in applicazione dei principi statutari di Parte per quanto chiarito nel presente atto;
(e) ancora in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di alcuna delle domande formulate dal Fallimento attore, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ragione della Controparte_1 documentazione in atti ed, in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di quest'ultima ad essere manlevata dalla conferente per le ragioni esposte Controparte_9 e, per l'effetto, condannare quest'ultima a tenere indenne l'odierna concludente da qualsiasi somma dovesse essere posta a suo carico in ragione dell'accoglimento di alcuna delle domande del . Con vittoria di spese Parte_1
e compenso di giudizio, oltre IV, CPA e rimborso forfetario come per legge.
CP_3
A.- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa nel presente giudizio per carenza della legittimatio ad processum;
B.- in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2949 c.c. delle domande proposte dal Parte_3
C.- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione ad agire della curatela del fallimento e/o la carenza del Parte_3 diritto di richiedere al socio il versamento dei contributi di cui agli artt. 5 e 9 CP_3 dello statuto del . CP_11
D.- in via ancor più gradata, rigettare, per tutti i motivi indicati in narrativa le domande tutte proposte dall'attrice; E.- condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma terzo, c.p.c.
: Controparte_5
1. Dichiarare il difetto di legittimazione processuale del curatore, per difetto di autorizzazione del Giudice Delegato a stare in giudizio per il . Parte_1
2. In subordine, respingere la domanda attrice per le ragioni sopra evidenziate in fatto ed in diritto.
3. Porre a carico del curatore, nel caso di accoglimento del punto 1 delle conclusioni, o nelle altre ipotesi a carico del , le spese di lite. Parte_1
Controparte_9
1) accertare e dichiarare infondate ed illegittime la chiamata in causa e la richiesta di manleva formulate dalla nei confronti della Controparte_1 Controparte_9
e, per l'effetto, condannare la , in persona del
[...] Controparte_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...]
delle spese e dei compensi professionali oltre accessori di legge;
Controparte_9
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dal per Parte_1 difetto di legittimazione ad processum del Curatore Fallimentare;
3) accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa dal stante la Parte_1 competenza in favore del Collegio Arbitrale;
4) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2949 c.c. delle domande proposte dal;
Parte_1
5) rigettare tutte le domande proposte dal per le ragioni sopra esposte in Parte_1 fatto ed in diritto;
6) condannare il , in persona del Curatore Fallimentare, al pagamento in Parte_1 favore della delle spese e dei compensi professionali, oltre Controparte_9 accessori di legge, con condanna anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 , terzo comma, c.p.c.
(costituito tardivamente) Controparte_7 in via preliminare e di merito: ritenuta la sussistenza di difetto di legittimazione processuale in capo alla Curatela del Fallimento rilevata la violazione del Parte_1 disposto di cui agli art. 25 n. 6) e 31 R.D. 267/194, accertarsi e dichiararsi inammissibile
e/o improcedibile e comunque rigettarsi ogni e qualsiasi domanda attorea così come dispiegata in danno della convenuta;
* * sempre in via preliminare di merito: ritenuta la Controparte_7 sussistenza di precedente giudicato con riferimento alla sentenza n. 95/2012 Tribunale di Roma, la cui efficacia deve intendersi estesa ed estensibile al presente giudizio, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda attorea così come dispiegata in danno della convenuta
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
* * nel merito in via Controparte_7 principale: previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso, ritenuti gli assunti di cui alla presente comparsa di costituzione e rispostala insussistenza di ragioni di credito in capo alla attrice nei confronti della convenuta e, per l'effetto Controparte_7 rigettarsi ogni e qualsiasi domanda attorea come svolta nei confronti della medesima convenuta
per essere la stessa del tutto infondata in fatto ed in diritto;
* * Controparte_7 nel merito in via subordinata: previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso, ritenuti gli assunti di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, nella denegata
e non creduta ipotesi di accertamento della sussistenza del preteso obbligo in capo alla convenuta di corrispondere contributi in denaro in favore della Controparte_7 allora in bonis ed, ora, del dichiararsi ed accertarsi la Parte_1 Parte_1 comunque intervenuta prescrizione del suddetto obbligo e del corrispondente diritto ex art. 2949 cod.civ., per l'effetto rigettarsi ogni e qualsiasi domanda attorea come svolta nei confronti della medesima convenuta per essere la stessa del Controparte_7 tutto infondata in fatto ed in diritto;
nel merito in via ulteriormente subordinata: previ gli
accertamenti e le declaratorie tutte del caso, ritenuti gli assunti di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della sussistenza del preteso obbligo in capo alla convenuta di Controparte_7 corrispondere contributi in denaro in favore della allora in bonis ed, ora, del Parte_1 dichiararsi ed accertarsi come lo stesso eventuale obbligo sia Parte_1 contenuto e debba essere limitato a misura e ragione non superiore al 10% della somma oggetto dell'eventuale obbligo accertato, misura proporzionale e corrispondente alla partecipazione della nel capitale della allora in bonis Controparte_7 [...]
* * * In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Pt_1
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Il , premesso: Parte_1
- che la società era una società consortile per azioni, costituita allo scopo “di Pt_1 provvedere alla progettazione, il finanziamento, costruzione e gestione delle opere necessarie a trasferire dall'Abruzzo alla Puglia risorse idriche…” (all.n.1) e che per la realizzazione dello scopo sociale aveva commissionato alla il Parte_4 progetto per la realizzazione dell'acquedotto sottomarino per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della da risorse della Regione Abruzzo;
CP_12 che, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo dovuto per gli oneri di progettazione, il Tribunale di L'Aquila aveva ingiunto, con decreto ingiuntivo n.320/03
RG n.1485/03, alla il pagamento, in favore della Parte_1 Parte_4 dell'importo di € 6.020.780,58 (all.n.2); che l'opposizione tardiva era stata rigettata in via definitiva;
che, in data 6.02.2004 previa notifica di atto di precetto (all.n.6), la società creditrice aveva proceduto ad esecuzione forzata per pignoramento presso terzi nei confronti della e terzi pignorati i suoi soci e Pt_1 Controparte_5 [...]
Parte_5 che, atteso l'esito negativo della procedura esecutiva la creditrice aveva proposto l'istanza di fallimento che la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma aveva accolta con sentenza n.478/2012 (all.n.7): tanto richiamato, la Curatela fallimentare aveva promosso la presente azione al fine di recuperare il credito nei confronti dei soci della società sul presupposto di Parte_1 diritto della possibilità ex art. 2615 ter cod.civ. II comma che “l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro” e sul presupposto di fatto che Parte_ l'art. 9 dello Statuto di prevede, poi, che: “i soci sono tenuti al versamento di contributi in denaro per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dalla società per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale” (all.n.1).
Agiva, quindi, per la condanna in via solidale dei condebitori, in quanto soci consorziati, dei seguenti importi onde far fronte alla “copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dalla società per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale”:
- € 6.015.540,17 giusto decreto ingiuntivo n.320/2003 emesso dal Tribunale di L'Aquila
(ammessi al passivo cron.2) (all.n.2);
- € 1.100.886,77 per interessi legali a decorrere dal 06.02.2004, data di notifica dell'atto di precetto, fino alla dichiarazione di fallimento, oltre quelli che matureranno fino al soddisfo (all.nn.6 e 7);
- € 4.247,10 per spese liquidate in sentenza n.90/09 (ammessi al passivo cron.2) (all.n.3);
- € 14.145,00 per spese liquidate in sentenza n. 1076/11 (ammessi al passivo cron.2)
(all.n.4);
- € 75.598,38 per spese di soccombenza a favore della giusta sentenza del Tribunale Pt_4 di Roma n.4817/2012 (ammessi al passivo cron.2) (all.n.11);
- € 22.056,40 per onorari e spese dell'avv. Luca Gratteri per il ricorso in cassazione depositato il 24/04/2012 e ricorso in Corte d'Appello di L'Aquila depositato il 7/5/2012 di cui al decreto del 3/7/2012 (ammessi al passivo cron.3);
- € 260,00 per diritti annuali CC (ammessi al passivo cron.4);
- € 846,69 nei confronti dell'Erario.
Il tutto per un totale di complessivi € 7.233.580,51 oltre interessi legali maturati dalla data del fallimento sino al soddisfo.
Rappresentava che i soci erano i seguenti: Parte_1
1. Controparte_13
2. CP_3
3. ; Controparte_1
4. Controparte_7
5. Controparte_5
Concludeva come da epigrafe, rinunciando con la prima memoria alla domanda nei confronti della società Controparte_13
***
Si costituiva la quale: Controparte_1
- Eccepiva comunque la prescrizione del preteso credito risalente al D.I. del 2003, stante la prescrizione quinquennale nei rapporti societari;
La carenza di legittimazione passiva di quale società conferitaria del CP_1
Ramo di (oggi in Controparte_14 Controparte_9 incorporante la , inclusiva della partecipazione (pari al Controparte_15
10%) in in ordine al quale conferimento le parti avevano Controparte_16 regolato i rapporti interni rispetto ai terzi creditori con scrittura del 29.09.2010. In forza del detto accordo si è accollata e ha assunto a proprio carico in via CP_1 esclusiva gli specifici debiti e passività iscritti/e nella Situazione Patrimoniale di
Conferimento – ed analiticamente indicati/e nei relativi documenti di dettaglio – per gli ammontari ivi esposti (in appresso, per brevità, debiti accollati a ), CP_1 precisando che risponde nei confronti di terzi soggetti creditori di tutti i debiti CP_1 inerenti al ramo d' se ed in quanto detti debiti risultino alla data Controparte_14 del 25 marzo 2010 dai libri contabili obbligatori della a mente Controparte_15 del secondo comma dell'articolo 2560 codice civile”. Tale credito sarebbe anteriore al conferimento e non iscritto nei libri contabili obbligatori. Pertanto, chiedeva la chiamata in causa di . Controparte_9
Nel merito, contestava la fondatezza del credito, che non solo non risulta annotato Parte_ nella contabilità di ma neppure in quella di né, del resto, è stata Parte_5 fornita prova dell'assunzione di alcuna delibera volta alla determinazione degli eventuali contributi a carico dei soci e delle modalità dei relativi versamenti, come prescritto proprio dallo stesso statuto al citato art. 9.
Ciò era stato acclarato anche dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 95/2012 emessa nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (R.G. n. 42677/2010) proposto da a seguito del pignoramento presso terzi a carico anche di , Pt_4 CP_1 Parte_ pignoramento richiamato anche nella ricostruzione in fatto da
In ultimo contestava la pretesa solidarietà nel debito, attesa la precisa disposizione statutaria che prevede la necessità di una delibera per porre a carico delle società quote proporzionali all'utilità che avrebbero dovuto astrattamente conseguire ovvero alla Parte_ percentuale di partecipazione in
***
Si costituiva che deduceva: CP_3
- La carenza di legittimazione processuale del curatore non essendo stata preventivamente autorizzata dal G.D.;
- Il D.I. era divenuto esecutivo essendo stata ritenuta tardiva l'opposizione e senza alcuna delibazione della fondatezza del credito;
- Prescrizione del diritto a decorrere dalla data del 12.11.2003, data di notifica del D.I. Contr ottenuto da nei confronti della;
Pt_4 Parte_
- Nel merito contestava che avesse conferito a l'incarico per l'esecuzione di Pt_4 progettazione avente a oggetto la realizzazione dell'Acquedotto per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della . CP_12 Parte_
- Irrilevanza del D.I. definitivo verso nei confronti dei soci stante la loro posizione autonoma.
Rappresentava che con lettera del 6/10/2015 (doc. 7) l'odierna attrice formulava alla nella sua qualità di socio della società Consortile AMP scarl, richiesta di CP_3 pagamento della somma di € 720.000,00 (importo proporzionale alla quota sociale detenuta da , affermando che del debito in capo alla Consortile AMP scarl, per CP_3 l'attività di progettazione svolta dalla dovessero rispondere le singole Parte_4 consorziate, visto che di quella attività di progettazione avevano beneficiato;
nella successiva missiva del 19/10/2015 sosteneva che i soci fossero ben a conoscenza delle prestazioni rese dalla Parte_4
A tali affermazioni, la controdeduceva l'assenza di delibere assembleari di CP_3 autorizzazione e ripartizione degli oneri, anzi menzionava il verbale del C.d.A. del
Consorzio (doc.12), tenutosi in 29 aprile 2004, che negava di avere mai incaricato la società e che il progetto cui si riferiva consiste nello studio di fattibilità Pt_4 Pt_4 Parte_ conferito ad da Black&Veacth in qualità di socio, che lo aveva realizzato facendosi carico delle relative spese, come dichiarato nei precedenti CdA, cui si rimandava;
Concludeva, come in epigrafe, rilevando l'insostenibilità dello stravolgimento della Co autonomia patrimoniale della con responsabilità illimitata dei soci e anche della pretesa posizione di debitori solidali dei consorziati, attesa la necessità di una delibera assembleare che approvasse la necessità di contributi ulteriori e la loro ripartizione.
***
Si costituiva che deduceva: Controparte_5
- Carenza di legittimazione processuale del curatore ai sensi dell'art. 25 n. 6 L.F.;
- Exceptio iudicati, essendo stata già accertata con effetto di giudicato l'insussistenza di un credito della società verso i soci, avente ad oggetto i contributi consortili necessari al ripianamento delle esposizioni debitorie della società. Infatti, all'esito di pignoramento presso terzi eseguito, sulla scorta del D.I. emesso dal Tribunale de Parte_ L'Aquila, nei confronti dei soci di stante le dichiarazioni negative dell'obbligo del terzo si è instaurato un giudizio per accertare se e , in CP_5 CP_1 solido con gli altri soci, erano debitrici verso egli importi da questa dovuti Pt_1
a in forza della previsione statutaria che obbligava essi soci a Parte_4 versare i contributi necessari per il perseguimento dello scopo sociale. La sentenza (n.
95/2012 Tribunale di Roma) che negava la sussistenza dell'obbligo è passata in Parte_ giudicato a causa della mancata riassunzione da parte di nelle more fallita del processo interrotto in data 4.12.2012.
- Infondatezza della pretesa creditoria: assenza di delibera consortile che determini la necessità ed i criteri di riparto;
Parte_
- Eccezione di prescrizione: i debiti sociali di cui il Fallimento di pretende il pagamento sono prescritti;
il credito dal momento della notifica del D.I; le altre spese
– che attengono agli oneri di lite sono ultraquinquennali e quindi, prescritti, come si evince dallo stesso elenco predisposto da parte attrice;
- Carenza di solidarietà tra i soci.
Concludeva come in epigrafe..
***
Si costituiva la terza Chiamata che esponeva: Controparte_9
- Infondatezza ed illegittimità della domanda di manleva posto che la scrittura del
29.9.2010 poneva a carico della conferente solo le sopravvenienze passive (relative obbligazioni di natura contrattuale, generati da fatti antecedenti al 25.3.2010, non presenti nei libri contabili obbligatori della né dalla situazione CP_9 patrimoniale di conferimento) solo se relative a contratti già eseguiti, mentre rimangono a carico della quelle relative a contratti non ancora eseguiti, quale CP_1 era quello scaturente dal rapporto di consorzio. Inoltre, la previsione dell'obbligo di manleva è operativo solo se è stata effettuata a seguito di atti aventi efficacia esecutiva
– anche in via provvisoria – e/o transattiva. La aveva poi violato l'obbligo CP_1 di informativa. Si chiedeva di valutare tali circostanze ai fini del governo delle spese.
- Eccepiva la carenza di legittimazione processuale del curatore fallimentare per assenza di autorizzazione del G.D.;
- La sussistenza di una clausola compromissoria secondo la quale (art. 17 dello
Statuto) “qualunque controversia dovesse insorgere tra la società e i soci, gli amministratori, i sindaci ed i Liquidatori, in dipendenza dell'interpretazione e dell'esecuzione dello Statuto e, in generale, di tutti i patti o fatti che anche indistintamente formano oggetto dello stesso e che non si sia potuta risolvere amichevolmente e che non richieda per legge l'intervento di un pubblico ministero, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale il quale giudicherà secondo diritto e con l'applicazione del codice di procedura […]”. La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del non importa l'inopponibilità allo stesso della clausola CP_11 compromissoria (Cass. 28533 del 8.11.2018);
- Exceptio iudicati in relazione alla sentenza n. 95/2012
- Posizione dei soci della società consortile che ha adottato le forme della srl conforme al tipo societario con esclusione della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali;
- Previsione statutaria della necessità di delibera consortile; la corrispondente clausola statutaria è regola eccezionale che deroga al principio della limitazione della responsabilità dei soci di società di capitali ai soli conferimenti (arti. 2342 ss., 2464 ss.
c.c.) e legittima la previsione a carico dei soci di ulteriori contributi in denaro, da determinarsi con apposite regole e modalità; sicché i crediti della consortile verso i soci possono sorgere quindi solo dalla corretta applicazione della clausola statutaria in questione, sia sotto il profilo formale che sostanziale” .
- Prescrizione breve;
- Insussistenza della solidarietà;
***
si costituiva tardivamente, aderendo alle difese delle Controparte_7 altre parti, in particolare deduceva: il difetto di legittimazione processuale del curatore del per assenza di Parte_1 autorizzazione;
l'eccezione di giudicato, ritenendo volendo beneficiare ex artt. 1306-1310 c.c. dell'estensione della sentenza favorevole al condebitore, trattandosi comunque di eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio; insussistenza delle ragioni di credito per non essere stata assunta alcuna delibera del CdA né dell'assemblea dei soci;
prescrizione del credito; in subordine, riduzione del credito in misura proporzionale alla partecipazione della società.
Concludeva come sopra.
***
Ammessa la chiamata in causa del terzo, all'esito della prima udienza veniva disposta la rinnovazione della notifica alla convenuta
[...]
; alla successiva udienza parte attrice dichiarava Controparte_18 di rinunciare ad integrare il contraddittorio nei confronti della
[...]
, in quanto tale società risultava cancellata dal registro Controparte_18 delle imprese in data 19.12.2013 e in quanto risulta parimenti cancellata, in data
30.12.2016, anche il socio unico della suddetta società Controparte_18
.
[...]
Venivano concessi termini ex art. 183 VI c.p.c. Con la prima memoria il Parte_1 rilevava che la rinuncia nei confronti della socia Controparte_18
non comportava alcuna conseguenza, essendo sempre possibile la
[...] scissione del rapporto processuale;
l'insussistenza della carenza di legittimazione processuale avendo la curatela depositato l'autorizzazione con le note del deposito del 21.09.2020 e ridepositata (sub 6) con le note di trattazione scritta del 29.01.2021.
Non venivano presentate istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
l'udienza veniva rinviata per la necessità del giudice subentrante di definire cause più risalenti. La causa veniva poi assunta in decisione con assegnazione di termine per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Thema decidendum
Il ha proposto azione per il pagamento - previo accertamento della qualità di Parte_1 creditore - dell'importo di €7.233.580,51 oltre interessi legali dalla data del fallimento fino al soddisfo, asserendo la debenza in via solidale da parte dei soci della società consortile dei contributi “per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dalla società per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale”.
Le parti convenute hanno dedotto ed eccepito la carenza di legittimazione processuale del curatore, la sussistenza di clausola compromissoria opponibile al fallimento ( ), la CP_9 prescrizione, l'eccezione di giudicato, l'infondatezza del merito per assenza di delibera consortile in ordine all'approvazione ed alla ripartizione delle spese, la mancanza comunque di solidarietà. La terza chiamata ha dedotto l'infondatezza e l'illegittimità della chiamata di terzo per non essere contrattualmente tenuta alla manleva nel caso di sopravvenienze passive afferenti a contratto non eseguito.
Nulla deduce parte attrice – se non in relazione alla legittimazione processuale – in sede di prima memoria in ordine alle eccezioni sollevate.
2. Sull'eccezione di carenza di legittimazione processuale
Risulta depositata in atti l'autorizzazione del G.D. depositata in data 31.05.2019 alla promozione della presente causa introdotta con notifiche dell'atto di citazione del 12.09.2019. Di tal ché l'eccezione di carenza di legittimazione processuale può considerarsi superata atteso il successivo deposito dell'autorizzazione.
3. Sulla eccezione di competenza per la sussistenza di clausola compromissoria
Invero, risulta dall'art 17 dello Statuto che “qualunque controversia dovesse insorgere tra la società e i soci, gli amministratori, i sindaci ed i Liquidatori, in dipendenza dell'interpretazione e dell'esecuzione dello Statuto e, in generale, di tutti i patti o fatti che anche indistintamente formano oggetto dello stesso e che non si sia potuta risolvere amichevolmente e che non richieda per legge l'intervento di un pubblico ministero, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale il quale giudicherà secondo diritto e con l'applicazione del codice di procedura […]”. In linea di principio si dovrebbe ritenere che la questione dell'estensione dei contributi consortili dovuti dai soci sulla base dell'art. 9 dello Statuto - che recita: “ i soci sono tenuti al versamento di contributi in denaro per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dalla società per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale. Questi contributi saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in proporzione all'utilità che ciascuno dei suddetti soci ritrarrà dalle iniziative di cui trattasi (“contributi specifici”) ovvero in proporzione alla partecipazione del capitale sociale (“contributi generici”) . I criteri per la determinazione dei contributi e le modalità dei versamenti, saranno stabiliti dall'assemblea ordinaria con la maggioranza, sia in prima che in seconda convocazione, del 76%” - rientri nell'ambito della deroga di competenza a favore degli arbitri.
La clausola è, peraltro, valida disponendo che tutti i componenti del collegio arbitrale siano nominati dal Presidente della Corte d'Appello o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale.
Inoltre, la clausola compromissoria non viene meno per il fallimento della società e ben potrebbe operare attenendo a obbligazione di pagamento dei soci nei confronti della società, ossia tutti soggetti intranei e vincolati allo Statuto. Tuttavia, l'eccezione è stata sollevata dalla che già al momento Controparte_9 dell'insorgenza del preteso credito non era più socia della società, in quanto aveva già nel 2010 ceduto la sua quota alla e, quindi, non può certo imporre agli attuali soci CP_1 la devoluzione agli arbitri, trattandosi di eccezione in senso stretto a disposizione della sola parte ad essa vincolata.
Deve, quindi, essere esclusa la competenza degli arbitri.
4. Sull'eccezione di prescrizione
Tutte le parti convenute hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del credito. Infatti, l'asserito credito derivante dal D.I. richiesto dalla e tardivamente Parte_4 Parte_ opposto dalla risale al 2003.
Da quella data sarebbe risultato, quindi, esigibile il credito, dovendosi applicare la prescrizione breve quinquennale. Occorre, poi, ricordare che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si introduce un giudizio e che nel corso del giudizio, la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Invero, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo veniva conclusa con il rigetto dell'opposizione nel 2009; confermato in appello con sentenza (C.A. L'Aquila 1076/2011), pronuncia confermata in via definitiva dalla cassazione con sentenza del
19.05.2015 (allegata alla missiva trasmessa alla . CP_3
Come si evince dalla sentenza della d.ssa avente ad oggetto l'accertamento Per_1 dell'obbligo del terzo, con atto di citazione notificato il 02.07.2010 la Parte_6
[...
Parte_ conveniva in giudizio la , la e la società consortile Controparte_5 Parte_5
Parte_ in liquidazione per sentire dichiarare l'esistenza dei crediti di nei confronti delle
Parte_ socie della stessa nella misura di cui all'atto di pignoramento, essendo le socie di società consortile, tenute per Statuto, alla copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dalla società per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale;
che, quindi, i soci, terzi pignorati, si dovevano considerare debitori in solido con gli altri soci, dell'importo del credito azionato. Tale sentenza n. 95/2012 veniva definita in prime cure con pronuncia di rigetto che,
Parte_ tuttavia, veniva appellata;
nelle more interveniva il fallimento della con interruzione della causa in data 4.12.2012. Il giudizio non veniva riassunto e si estingueva.
Ai sensi dell'art. 2945 c.c. se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo ed il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo. Pertanto, posto che l'effetto interruttivo è avvenuto il 4.12.2012, da tale data tornava a decorrere la prescrizione. La ha poi rappresentato e depositate le missive ricevute dal nel CP_3 Parte_1
2015 (cfr. allegati 7-10) con le quali le si intimava il pagamento di €720.000 rispondendo Parte_ dei debiti della nella misura della sua partecipazione al 10% nella società consortile.
Sicché, almeno nei confronti della la domanda non pare prescritta. CP_3
Con la seconda memoria, il depositava le diffide inviate in data 06.10.2015 Parte_1
a tutte le socie convenute, con missive di replica dei procuratori delle parti.
Con ciò si rileva l'infondatezza della eccezione di prescrizione. Stante l'effetto sospensivo del decorso della prescrizione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi nel 2015 e viste le lettere di diffida, non risulta la prescrizione del credito. La presente causa è stata introdotta, infatti, nel settembre 2019.
5. Dell'eccezione di giudicato
Deve, comunque, rilevarsi che per quanto attiene alle posizioni di e CP_5 vale l'eccezione di giudicato, essendo già stato oggetto di giudizio la Parte_5 domanda in merito alla sussistenza in capo alle due menzionate società del debito vantato Parte_ dalla nei confronti della quale debitori solidali;
ossia si è già Parte_4 delibata la questione dell'insorgere di un obbligo di versare contributi per il solo fatto che la società consortile li abbia assunti per lo scopo consortile. Parte_ Nella detta causa, la nel contraddittorio anche con deduceva che Pt_4
[...]
e quali soci della società consortile erano tenuti ai sensi CP_5 Parte_5 dell'art. 2615 ter c.c., a versare i contributi in denaro e che tale obbligo era ribadito nell'art. 5 dello Statuto della società debitrice e che l'art. 9 del medesimo Statuto prevedeva che “i soci sono tenuti al versamenti di contributi in denaro per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dalla società per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale”. Il giudice, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, aveva divisato che l'adozione del tipo societario con la conseguente autonomia patrimoniale perfetta dovesse prevalere sulla causa consortile. Inoltre, rimarcava che lo stesso Statuto, dopo avere previsto in via generale che i soci sono tenuti al versamento di contributi in denaro per la coperture delle spese di gestione e degli oneri assunti dalla società per la realizzazione delle iniziative necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, precisa che tali contributi saranno di volta in volta stabiliti dal CdA in proporzione all'utilità che ciascuno dei soci ritrarrà dalle iniziative di cui trattasi, con riferimento ai contributi specifici ovvero in proporzione alla partecipazione al capitale sociale, con riferimento ai contributi generici, aggiungendo che per la determinazione dei contributi e le modalità dei versamenti sarebbero stati stabiliti dall'assemblea ordinaria con la maggioranza del 76%. Rigettava, dunque, la domanda, sostenendo che il credito non fosse né liquido né esigibile visto che, a tacer d'altro, il creditore non aveva allegato e provato l'adozione del meccanismo di cui alla disposizione statutaria.
6. Infondatezza del credito Orbene, anche in disparte la considerazione della estensione dell'effetto riflesso del giudicato agli altri soci, che non erano stati convenuti nell'azione di accertamento del credito – ipotesi che richiede che la posizione non sia autonoma ma dipendente, che non sia pregiudizievole e che la situazione giuridica non possa definirsi in altro modo, elementi che paiono sussistere - vi è che, comunque, il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni richiamate nella citata sentenza. Invero, come è ben noto, il consorzio ad attività esterna gode di autonomia patrimoniale, sebbene non di personalità giuridica.
Secondo la regola espressa dall'art. 2615 c.c. per le obbligazioni assunte in nome e per conto del la tutela dei creditori si esaurisce nei limiti del fondo consortile;
per le CP_11 obbligazioni che siano state assunte dagli organi del ma nell'interesse e per CP_11 conto esclusivo dei singoli consorziati, rispondono anche i consorziati 'beneficiati', in via illimitata e solidalmente con il fondo consortile.
Peraltro, anche nel caso di ad attività esterna risponde il fondo consortile, CP_11 subentrando la responsabilità del socio consorziato solo per le obbligazioni assunte dal per suo conto e nel suo interesse. CP_11
Secondo la giurisprudenza, invero, in quest'ultimo caso, non occorre nemmeno la spendita del nome del consorziato, dipendendo la responsabilità del socio consorziato dalla prova che l'obbligazione sia stata assunta nell'esclusivo interesse del socio per la natura della singola operazione. Rispetto a tale assetto, l'art. 2615 ter c.c. rende possibile che lo scopo consortile sia attuato mediante la forma delle società di cui al capo III e seguenti del titolo V. Il secondo comma dell'art. 2615 ter c.c. dispone che “in tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo del socio di versare contributi in denaro”. Si è posto il problema di coniugare la forma societaria con lo scopo consortile e ci si è chiesti se la natura consortile rendesse applicabile il regime di responsabilità per le obbligazioni assunte dal nell'interesse di un solo consorziato (con CP_11 responsabilità solidale anche di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2615 II c.c.) e se, più in generale, debba applicarsi il regime di responsabilità delle società di capitali, vista la facoltà concessa dall'art. 2615 ter c.c. di stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.
Infatti, parte della giurisprudenza di merito riteneva che il socio non potesse invocare il beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni consortili contratte per suo conto. Come ha precisato la Suprema Corte, per le obbligazioni sociali delle società consortili costituite secondo un modello di società di capitali vale il principio inderogabile della responsabilità limitata dei soci. L'adozione del modello societario prevale, almeno nelle sue linee di fondo, sulla disciplina dettata dal . Proprio la facoltà concessa dall'art. 2615 ter II c.c. CP_11 sarebbe prova della applicazione della disciplina delle società di capitali, derogate solo nella possibilità di facoltizzare lo Statuto all'imposizione di obblighi ai soci di versamento di contributi. Afferma, tra le altre, Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, n.15863, “il regime della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte dal con CP_11 attività esterna in nome proprio è disciplinato, in via generale, dall'art. 2615 c.c., che sancisce il principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile (comma 1), a meno che si tratti di obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziali, in relazione alle quali opera la responsabilità di questi ultimi, in solido con quella del fondo consortile (comma 2). Laddove, poi, il assuma, come nel caso in esame, la CP_11 veste societaria, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata.
Conseguentemente, alla società consortile a responsabilità limitata trova applicazione la regola dettata dall'art. 2472 c.c., comma 1, in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Infatti, se non può escludersi che a determinati effetti l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare un'implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, quando
l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile, non si può ammettere che ne vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale (così, Cass. 27 novembre 2003, n. 18113; in tal senso, successivamente, Cass. 23 marzo 2017, n. 7473; Cass. 19 aprile 2016, n. 7734).
E tra questi connotati fondamentali, per quel che in particolare riguarda la società a responsabilità limitata, incontestabilmente è compresa la regola che l'art. 2472 c.c., comma 1, ricollega alla nozione stessa di tale società, ossia la regola per la quale è unicamente la società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.
E' questa, dunque, la disposizione destinata ad applicarsi ai consorzi costituiti in forma di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., e non la diversa disciplina dettata per i consorzi in genere del precedente art. 2615 c.c.”.
Nel caso concreto, il fallimento pretende di porre a carico solidalmente di tutti i soci consorziati il corrispettivo di obbligazioni di progettazione che sarebbe maturato non nell'interesse di singoli soci ma dello scopo consortile. Va, però, osservato che la facoltà inserita nello Statuto di imporre (a maggioranza) obbligazioni pecuniarie ai consorziati – oltre al conferimento iniziale e quindi in deroga alla normativa societaria – è procedimentalizzata.
Infatti, i contributi cui sono tenuti i soci consorziati sia per la gestione che per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale, sono solo quelli “stabiliti” dal Consiglio di Amministrazione che potrà stabilire dei contributi specifici che saranno parametrati in proporzione all'utilità che saranno tratte dalle promosse iniziative da ciascuno dei consorziati sia generici ossia in relazione alla gestione del e, quindi, secondo la proporzione di partecipazione al capitale sociale. In CP_11 seconda battuta, sarà competente l'assemblea ordinaria che delibererà con la maggioranza del 76% sia in prima che in seconda convocazione, i criteri per la determinazione dei contributi e le modalità dei versamenti.
Tale disposizione, pure invocata dal , preclude in radice che possa bastare Parte_1
l'evenienza di un provvedimento giudiziale emesso nei confronti della società consortile a fondare la responsabilità illimitata dei soci consorziati. E' chiaro dallo stesso quorum deliberativo previsto per la delibera assembleare di determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione che la società consortile possa imporre dei contributi sia generici che specifici solo con il consenso di una quota molto significativa dei soci consorziati. Indi l'assunzione di obblighi di contribuzione a favore della società consortile deve essere oggetto di apposita determina del CdA e delibera dell'assemblea dei soci, non potendosi imporre una responsabilità ultra vires ai soci in assenza di tali momenti di condivisione della decisione. In alcun modo, allora, l'assunzione di obbligazioni in capo alla società consortile può essere di per sé 'rovesciata' sui soci sotto forma di impegno di coprire tali impegni. Peraltro, la solidarietà dovrebbe comunque escludersi in ragione dei criteri di contribuzione che devono essere stabiliti in merito alla utilità o alla partecipazione alla società consortile.
Conclusioni
Da quanto sopra emerge che debba essere dichiarata l'insussistenza del credito delle socie Parte_ consorziate nei confronti del Fallimento della in relazione al credito insinuato al
passivo dalla e delle relative spese di lite e rigettata la richiesta di statuizione Pt_4 condannatoria.
In ordine al governo delle spese di lite, deve essere condannato il alla rifusione Parte_1 delle spese di lite delle convenute. Quanto alla chiamata del terzo , secondo l'orientamento consolidato, il rimborso CP_9 delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Tuttavia, il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si rilevi manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n.10364). Nell'ipotesi in esame, non si ritiene che la chiamata in causa in manleva della conferente possa reputarsi come manifestamente infondata attesa la complessità della vicenda e delle pattuizioni contrattuali del contratto di cessione.
Le spese si lite sono, poi, liquidate, secondo lo scaglione di riferimento al parametro medio (salvo per la fase di trattazione al parametro minimo),
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande del ( per Parte_1 P.IV_1 quanto in narrativa;
2) Condanna altresì la parte ( Parte_1 P.IV_1
a rifondere alle convenute (C.F. , Controparte_1 P.IV_2 CP_3
P.I. , ( ),
[...] P.IV_3 Controparte_5 P.IV_5 Controparte_7
(cod.fisc. ), a (P.IV le spese P.IV_7 Controparte_9 P.IV_8 di lite, che si liquidano per ciascuna parte in €49.300 per onorari, oltre 15% di spese generali, c.p.a. e IV se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
D.ssa Cristina Pigozzo Dott. Giuseppe Di Salvo