Art. 1. Articolo unico.
Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 , convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826 , sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario.
Le predette riduzioni si applicano altresi' ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri.
Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 , convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826 , sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario.
Le predette riduzioni si applicano altresi' ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri.
Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.