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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1894 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
nato il [...] a [...], RJ (Brasile), residente a[...] Antônio de Oliveira Pantoja n. 119, Quartiere Taquara, città di Rio de Janeiro, RJ, Brasile;
nato il [...] a [...], RJ (Brasile), residente a[...] de Oliveira Pantoja n. 119, Quartiere Taquara, città di Rio de Janeiro, RJ, Brasile, in proprio e, unitamente a nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1 sulla figlia minore , nata il [...] a [...], RJ (Brasile), Persona_1 residente a[...], Quartiere Taquara, città di Rio de Janeiro, RJ, Brasile;
nata il [...] a [...], RJ (Brasile), residente alla Rua Persona_2
Vaz de Caminha n. 300, 603, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, Brasile, in proprio e, unitamente a Per_
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Controparte_2 sulla figlia minore , nata il [...] a [...], RJ Persona_4 (Brasile), residente alla Rua Vaz de Caminha, n° 300, 603, Cachambi, Rio de Janeiro (RJ), Brasile;
, nato il [...] a [...], RJ (Brasile), residente Controparte_3 alla Rua Zurique n.164, Tauá, Rio de Janeiro (RJ), Brasile, in proprio e, unitamente a
[...]
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_4
, nato il [...] a [...], RJ (Brasile), residente alla Persona_5 Rua Zurique, n. 164, Ilha do Governador, Rio de Janeiro (RJ) Brasile;
nato il [...] a [...], RJ (Brasile), residente alla Avenida Parte_3 Ministro Afrânio Costa n. 395, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, Brasile, in proprio e, unitamente a , nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui Controparte_5 figli minori , nato il [...] a [...], RJ (Brasile), residente Persona_6 alla Avenida Ministro Afrânio Costa n. 395, Barra, Rio de Janeiro, RJ, Brasile, e
[...]
, nata il [...] a [...], RJ (Brasile), residente alla Avenida Ministro Parte_4 Afrânio Costa n. 395, Barra, Rio de Janeiro, RJ, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli del Foro di Roma, elettivamente domiciliati giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_6 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici di Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
1 Conclusioni: all'udienza del 22 settembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_6 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana
, nata il [...] nel Comune di Paola, da genitori italiani (doc. n. 1). Persona_7
, indicata con il nome emigrava in Brasile dove non ha Persona_7 Persona_8 mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. n. 2) potendo trasmetterla validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti. In particolare, i ricorrenti espongono che contraeva matrimonio con Persona_7 Per_9 e dall'unione coniugale nasceva l'11.09.1927 ovvero (doc. n. 3),
[...] Per_10 Persona_11 la quale sposava in Brasile . Persona_12 Dall'unione coniugale nascevano il 06.05.1951 (doc. n. 4) e il 28.02.1949 Persona_13
(doc. n. 5). Persona_14 A) Discendenza Persona_13 sposava e dall'unione coniugale nascevano il 3.01.1975
[...] Persona_15 [...]
(doc. n. 6), il 30.11.1976 (doc. n. 9) e il 07.08.1981 Parte_3 Parte_2 [...]
(doc. n. 14). Persona_2
A.1) sposava e dall'unione coniugale Parte_3 Controparte_5 nascevano il 18.12.2009 (doc. n. 7) e il 06.07.2011 Persona_16 Persona_17
(doc. n. 8).
[...]
A.2) sposava in Brasile (doc. n. 10) per poi Parte_2 Persona_18 divorziare (doc. n. 11). Dall'unione coniugale nasceva il 16.04.2003 Parte_1 (doc. n. 12). Successivamente sposava e dall'unione coniugale Parte_2 Controparte_1 nasceva l'8.07.2011 (doc. n. 13). Persona_1 A.3) sposava , e dall'unione coniugale Persona_2 Persona_19 nasceva il 28.10.2008 (doc. n. 15). Persona_4
B) Discendenza Persona_14
sposava in Brasile Conceição de FA MO. Dall'unione
[...] Controparte_3 Per_20 coniugale nasceva il 29.10.1977 (doc. n. 16). Dalla loro unione Controparte_3 nasceva il ricorrente , nato l'[...] (doc. n. 17). Persona_5 Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_6 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. 2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Paola, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o
2 procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui
“in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). In ordine alla richiesta di sospensione del giudizio in pendenza di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, si deve anzitutto evidenziare che, nel caso in esame, non si verte in un'ipotesi di sospensione necessaria del processo. Ciò precisato, in ogni caso si deve dare atto della sopravvenienza della sentenza n. 142/2025 del 24/06/2025, depositata il 31.7.2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità proposta dal tribunale felsineo. 3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti sino all' Persona_7 odierna ricorrente. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza italiana alla Persona_7 figlia nata l'[...] e sposatasi con ). Persona_11 Persona_12 La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30,
3 la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 21.10.2025 Il Giudice dott. Pietro Caré
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