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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 3643/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pietro Menniti (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce all'atto C.F._2 di citazione;
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 06/03/2020 (rep. n. 161.460) - dall'Avv. Persona_1
Lorenzo Catizone (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale;
C.F._3
-CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità ex art. 2052 c.c.;
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 21/11/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1 P_
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire
[...] accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le lesioni personali e per i danni materiali subiti
[...] da a causa del sinistro per cui è causa;
2) Condannare la , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice ammontanti alla somma di €
12.000,00 per i danni alla persona ed € 12.883,27 per danni materiali all'autovettura, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
3) Con vittoria di spese, competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. i favore del procuratore costituito”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha esposto quanto di seguito:
- che, in data 18/06/2019, si trovava a transitare alla guida della propria autovettura, modello
Renault KA, targata FG 605TZ, in Santa Maria di Catanzaro, Viale Isonzo, con direzione di marcia Catanzaro-Catanzaro Lido, allorquando, all'uscita di una semicurva, prima della stazione di rifornimento Agip, di Santa Maria, un cinghiale di grossa taglia è sbucato improvvisamente dalla scarpata sinistra ed attraversava la sede stradale, invadendo la corsia di pertinenza della
Renault KA;
- che, malgrado la repentina manovra di emergenza, non è riuscita a scongiurare l'impatto con l'animale, che ha urtato con la parte anteriore dell'auto;
- che, a seguito dell'impatto, ha perso il controllo dell'autovettura, andando a sbattere rovinosamente dapprima ad un guard-rail, poi ad un muretto e, infine, ad un palo della luce;
- che, a causa del suddetto sinistro, ha riportato gravi lesioni, per cui si è reso necessario ricorrere alle opportune cure mediche presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera
Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove le sono state somministrate le cure ed effettuati gli esami e le indagini del caso, a seguito dei quali la è stata dimessa con diagnosi di: “Distorsione Pt_1 rachide cervicale, contusione spalla sinistra, infrazione epifisi distale radio sinistro, cefalea post trauma, cervicalgia”;
2 - che, inoltre, le è stata applicata doccia gessata al polso con prognosi iniziale di giorni 7 s.c. e prescrizione di visita ortopedica per il giorno 24/06/2019;
- che, in data 23/07/2019 si è sottoposta a visita fisiatrica presso la clinica Sant'Anna Hospital a causa dei postumi dell'incidente;
- che, in conseguenza dell'impatto, anche l'autovettura da lei condotta ha subito danni per un ammontare pari a € 12.883,27 coma da preventivo e da rilievi fotografici effettuati;
- che per quanto concerne, invece, le lesioni personali subite nel sinistro de quo, in data
25/02/2020 l'odierna attrice ha inoltrato alla ex art. 2052 c.c. la formale Controparte_1 richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti, senza però sortire alcun effetto;
- che, a nulla è valso l'invito all'adesione alla convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito con L. 162/14, trasmesso in data 10/09/2021 alla P_
, la quale non ha dato riscontro alcuno;
P_
- che, per tutti i motivi sopra esposti, l'odierna attrice ha inteso, quindi, agire innanzi all'autorità giudiziaria contro la in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di condannarla ex art. 2052 c.c. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 18/06/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25/01/2022, la in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “Rigettare la domanda proposta da
nei confronti della , in ogni capo e prospettazione di fatto e di diritto, Parte_1 Controparte_1 poiché irricevibile inammissibile oltre che non provata nel quantum per eccessiva quantificazione, con errata descrizione dei danni e, in ogni caso infondata;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare e dichiarare la prevalente o concorrente responsabilità del conducente nella determinazione del danno, riducendo, per l'effetto, la misura del risarcimento dovuto in proporzione dell'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Assegnati alle parti i temini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova per testi, nonché CTU medico-legale e, a tal fine è stato nominato quale CTU il dott. , per sottoporgli i seguenti quesiti: Persona_2
3 “1) Accerti il consulente tecnico il tipo e l'entità delle lesioni lamentate da , a seguito Parte_1 dell'incidente stradale occorso in data 18/06/2019 in Catanzaro, Viale Isonzo, e la loro compatibilità con la dinamica riferita dai testi e risultante dalla documentazione in atti;
2) Descriva le condizioni attuali di salute del periziando e determini la durata e il grado dell'invalidità temporanea derivatane, tenendo conto di eventuali patologie preesistenti all'infortunio;
3) Stabilisca la natura e l'entità dei postumi permanenti eventualmente residuati alle lesioni sub 1);
4) Determini in quale misura i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psico–fisica del soggetto, precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale e tenendo conto, quantificandone l'incidenza, di precedenti morbosi concorrenti o coesistenti;
5) Determini se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie ed interventi, precisandone la natura e la difficoltà e stabilendo in termini percentuali l'eventuale riduzione del grado di invalidità permanente che ne consegua;
6) Verifichi il consulente se le spese mediche documentate siano congrue e se la danneggiata ha richiesto e ottenuto altre somme a titolo risarcitorio in conseguenza dell'incidente per cui è causa”.
Espletata tutta l'attività istruttoria, all'udienza del 21/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza recente è ormai ferma nel ritenere che i danni cagionati dalla fauna selvatica siano risarcibili dalla P.A. ai sensi dell'art. 2052 c.c., in luogo di quella aquiliana ex art. 2043 c.c..
In detti casi, il criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul rapporto di custodia, inteso non solo come custodia derivante dal rapporto di proprietà, ma anche di utilizzazione dell'animale.
4 Infatti, è stato osservato dalla giurisprudenza che le specie selvatiche, protette ai sensi della L. n.
157 del 1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
La tutela e la gestione di dette specie avvengono anche mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determinando una situazione equiparabile a quella della
"utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Da ciò ne consegue che è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva P_ responsabile dei danni causati dagli animali, perché se ne serve in tal senso ed in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, salvo che provi il caso fortuito.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del
1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, P_ nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso P_ giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; … con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass.
9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass.
6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass.
31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 1.2/11/2020, n. 25466 - è stato
5 superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente
e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la
a dover essere considerata, ex art. 2052 cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli P_ animali - perché se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito.” (v. in motivazione
Cass. VI Sez. Civ. Sent. n. 18454/2022).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, che si condividono, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della Controparte_1
Dopo avere, quindi, qualificato la natura della responsabilità per i danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c., in tema di onere probatorio, la giurisprudenza della Suprema Corte ha poi ribadito che: “Sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del
1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in
6 concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.” (v. Cass. n. 18454/2022).
Ancora: “La responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo 2052 c.c.” (v. sentenza citata Cass. n. 13848/2020).
Infine: “Nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre
l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante.”
(v. Cass. Ord. n. 12714/2024).
Ciò premesso, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, dalla quale non vi è motivo per discostarsene, si deve rilevare come dalla documentazione in atti nonché dall'istruttoria espletata l'odierna attrice abbia sufficientemente assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Al riguardo, per ciò che concerne l'an debeatur, e, in particolare, in merito all'esatta dinamica del sinistro de quo, dirimenti appaiono le dichiarazioni rese dai testimoni in sede di prova testimoniale.
Nello specifico, il teste di parte attrice, , escusso all'udienza del 19/12/2022, ha Testimone_1 così riferito: “Ho visto l'urto della macchina contro il cinghiale che poi è scappato nelle sterpaglie” … “non c'è alcuna segnaletica sull'attraversamento di animali selvatici” … “Io abito nei pressi, a S. Maria di Catanzaro.
Mi è capitato altre volte, anche prima dell'incidente, di vedere cinghiali in quella zona. Ci sono sterpaglie” (v. verbale d'udienza del 19/12/2022).
Anche l'altro teste di parte attrice, , anch'egli in qualità di testimone oculare del Testimone_2 sinistro per cui è causa, ha così dichiarato: “Ho visto l'urto della macchina contro il cinghiale che poi è scappato nelle sterpaglie” … “mi sembra di no, non ricordo con esattezza se vi era segnaletica sull'attraversamento di animali selvatici” … “c'è un muretto che delimita la pista ciclabile alto circa 40 cm”…
“all'epoca dei fatti facevo spesso una “camminata veloce” lungo la pista ciclabile. Io abito a Catanzaro Lido. Mi
7 è capitato altre volte, anche prima dell'incidente, di vedere cinghiali in quella zona. Vicino al luogo dell'incidente
c'è un corso d'acqua e ci sono erbacce” (v. verbale d'udienza del 19/12/2022).
Inoltre, quanto affermato dai suddetti testi in ordine all'esatta dinamica del sinistro per cui è causa, è stato anche corroborato sia dalle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di compilazione del Verbale di Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro, nel quale, nella parte avente ad oggetto: “Circostanze dell'accaduto riferite dall'infortunato”, si legge che: “la paziente, dopo aver finito il turno di lavoro notturno, mentre si recava a casa, le attraversava la strada un animale e , pertanto, fuoriusciva dalla corsia, andando ad urtare dapprima con un guard-rail, i seguito contro un muretto ed un palo” (v. verbale di Pronto soccorso, all. n. 1 fasc. parte attrice), sia dalle fotografie allegate (v. all.. n. 6 fasc. parte attrice,) nonché dal Verbale di sommarie informazioni rilasciate sempre da parte attrice alla Questura di Catanzaro in data 18/06/2019, nel quale la stessa ha così dichiarato: “Questa mattina dopo aver finito il turno di notte mi sono recata a casa con la mia autovettura Renault KA targata FG 605TZ, quando ad un certo punto mentre percorrevo il Viale Isonzo, nei pressi del distributore di carburanti Agip, mi attraversava la strada un animale di grossa taglia e, per evitare
l'impatto, effettuavo una sterzata a sinistra provocando la fuoriuscita del mio mezzo, terminando la corsa sulla pista ciclabile posta nella corsia opposta del mio senso di marcia e la mia autovettura si fermava ad un palo dell'illuminazione pubblica. A causa dell'impatto sono stata costretta a richiedere l'intervento del SUEM 118”
(v. Verbale sommaria informazioni Questura di Catanzaro, all n. 5 fasc. parte attrice).
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione versata in atti, si deve ritenere che parte attrice abbia fornito sufficiente prova in giudizio in merito all'esatta dinamica del sinistro per cui è causa e, inoltre, di aver provato anche ad evitare il danno, perdendo di conseguenza il controllo della propria autovettura.
Di contro, non si ritengono affatto condivisibili le argomentazioni della Controparte_1 secondo cui: “È palese, comunque, che la conducente non abbia adottato le opportune cautele anche avuto riguardo alle modalità dell'evento dannoso. La condotta della conducente, quindi, vale da solo a costituire causa dell'evento lamentato, interrompendo l'operatività di eventuali (molto eventuali) serie causali diverse, o, per lo meno, a contribuire in misura elevata alla produzione di esso, con la conseguenza che le altrui responsabilità nella causazione del danno vanno sotto questo aspetto escluse o – se non escluse - notevolmente ridotte per
l'evidente prevalenza della colpa dell'attrice, in applicazione dell'art. 1227 c.c. (v. pag. 13 comparsa di costituzione e risposta ), in quanto, non vi è alcuna prova in giudizio che la Controparte_1
8 macchina condotta viaggiasse ad elevata velocità e, comunque, oltre i limiti Parte_1 previsti dal codice della strada.
Al contrario, devono ritenersi sussistenti diversi elementi dai quali si evince l'insussistenza di una condotta di guida imprudente e/o maldestra della conducente, come la condotta imprevedibile del cinghiale e l'assenza lungo il tratto stradale di segnaletica di attraversamento della fauna selvatica.
Quindi, non può rimproverarsi a parte attrice di non essere riuscita ad evitare l'impatto con l'animale che è sbucato nel tratto stradale percorso in un momento in cui il conducente non avrebbe potuto fare niente per evitarlo, trattandosi di tratto in cui non era presente alcuna segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici.
Inoltre, la non ha fornito alcuna prova del caso fortuito, non avendo Controparte_1 dimostrato di aver adottato, in relazione alla zona in cui è avvenuto il sinistro, le cautele esigibili al fine di adempiere al proprio compito di programmazione e coordinamento nella pianificazione faunistico- venatoria e di avervi dato corretta attuazione.
Accertata, quindi, l'esclusiva responsabilità della per i danni causati all'attrice, Controparte_1 deve ora essere esaminato il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall'odierna attrice, sia con riferimento al danno patrimoniale che al danno non patrimoniale.
Ebbene, per ciò che concerne la quantificazione del danno patrimoniale, si osserva come, attraverso la testimonianza resa dal teste in qualità di carrozziere che ha Testimone_3 stilato il preventivo dei danni subiti sull'autovettura dell'attrice è stato accertato il quantum del danno subito sulla Renault KA targata FG605TZ.
Nello specifico, il suddetto teste, interrogato sul capitolo n. 9 della memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. “Vero o no che i danni riportati dall'autoveicolo in questione sono riportati nel preventivo che le viene sottoposto in visione e da lei redatto? ha dichiarato: “Confermo il preventivo che mi viene esibito allegato all'atto di citazione. Confermo anche che i danni interni all'autovettura non li ho potuti inserire nel preventivo in questione e come ho scritto mi sono riservato di farlo dopo lo smontaggio. Poi non ho proceduto allo smontaggio perché il preventivo era già alto e la signora e ha ritenuto opportuno non riparare l'autovettura. (v. verbale Pt_1 udienza del 19/12/2022, all. fasc. telematico).
A questo punto, si rammenta che in tema di valore probatorio del preventivo di danni non specificamente contestato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In assenza di specifica contestazione da parte del responsabile dell'entità subito dalla controparte, il preventivo può assumere diretto
9 valore probatorio (cfr. Cass. n. 27624/2020). Ed infatti, atteso che l'art. 115 c.p.c. prevede che: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della propria decisone le prove preposte dalle parti, nonché i fatti specificamente contestati dalla parti costituita, la violazione dell'onere imposto al convenuto ex art. 167
c.p.c., di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza non solo che l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine” ( v. Cass. Ord. n. 22701/2017).
Pertanto, alla luce della giurisprudenza appena citata, non avendo la Controparte_1 contestato specificamente e tempestivamente il preventivo di spesa prodotto da parte attrice, la quantificazione del danno patrimoniale in esso contenuto non può che ritenersi corretta.
Ne deriva che il danno patrimoniale subito da parte attrice per i danni riportati all'autovettura
Renault KA targata FG 605 TZ, deve quantificarsi nella somma complessiva di € 12.883,27 come da preventivo allegato in atti (v. all. n. 3 fasc. parte attrice).
Trattandosi di debito di valore, devono essere inoltre applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento dell'evento lesivo (18/06/2019), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli I.S.T.A.T. – F.O.I..
Dalla pubblicazione della presente sentenza saranno poi dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
In merito, invece, al riconoscimento del danno biologico, occorre fare riferimento a quanto riscontrato dal CTU nominato, dott. , il quale, nella sua relazione Persona_3 medico - legale ha così concluso: “La dinamica descritta spiega con soddisfazione il nesso di causalità tra
l'evento, il complesso lesivo e le conseguenze clinico-terapeutiche. Visti gli atti e i documenti di causa, visitata la perizianda, si danno le seguenti risposte:
Il trauma ha determinato un periodo di malattia così valutabile:
Invalidità temporanea parziale al 75%: giorni trenta (30).
Invalidità temporanea parziale al 50%: giorni dieci (10).
Invalidità temporanea parziale al 25%: giorni dieci (10).
Gli esiti permanenti che incidono sulla integrità psicofisica (c.d. danno biologico), in base alle tabelle vigenti
(D.M. 03/07/ 2023 Tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica), sono da valutare nella misura del 3
% (tre per cento). Non sono presenti quietanze per spese mediche” (v. relazione CTU medico-legale, pagg.
11-12 all. fasc. telematico).
10 Tanto premesso, ai fini della liquidazione del danno biologico, non venendo in considerazione lesioni macro-permanenti (e cioè valutabili in una percentuale superiore al 9%), ritenendo di dover utilizzare i criteri tabellari di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni (cfr. Cass. n.
5820/2019), aggiornati da ultimo con il D.M. 16 luglio 2024, pubblicato nella G.U. Serie
Generale n. 173 del 25 luglio 2024 e tuttora vigenti, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'evento lesivo (43 anni), si ottiene l'importo di € 3.796,68 a titolo di danno biologico permanente.
A titolo, invece, di danno biologico temporaneo si riconoscono: € 1.292,90 per inabilità temporanea al 75% per 30 (trenta) giorni;
€ 276,20 per invalidità temporanea al 50% per 10
(dieci) giorni;
€ 138,10 per inabilità temporanea al 25% per 10 (dieci) giorni, per un totale complessivo di € 1.657,20.
In definitiva, si ritiene di dover liquidare, in favore di la somma complessiva Parte_1 di € 5.453,88 a titolo di danno biologico.
Trattandosi di debito di valore, devono essere inoltre applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento dell'evento lesivo (18/06/2019), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli Parte_2
Dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria si ritiene che la domanda avanzata da parte attrice sia stata pienamente provata in giudizio, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
Per tali motivi, alla luce di quanto sopra esposto, si accoglie la domanda formulata da Parte_1 nei confronti della in persona del suo Presidente e legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto, si condanna quest'ultima al pagamento in favore della prima della somma di € 12.883,27, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in qualità di proprietaria dell'autovettura Renault KA targata FG 605TZ, nonché la somma di €
5.453,88 a titolo di danno biologico subito dall'attrice a seguito del sinistro verificatosi in data
18/06/2019, oltre interessi come sopra specificati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201, e € 26.000).
11 Anche le spese di CTU, già liquidate in atto come da separato decreto, vengono poste integralmente a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda formulata da nei confronti della Parte_1 P_
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto:
[...]
- Condanna la in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € 12.883,27 a titolo Parte_1 di danno patrimoniale subito in qualità di proprietaria dell'autovettura Renault KA targata FG 605TZ, oltre interessi come in parte motiva;
- Condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € 5.453,88 a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
- Condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
Pietro Menniti;
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in atti, come da separato Decreto del
05/12/2023, a carico della in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da parte attrice al CTU in precedenza.
Catanzaro, lì 01/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
12
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 3643/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pietro Menniti (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce all'atto C.F._2 di citazione;
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 06/03/2020 (rep. n. 161.460) - dall'Avv. Persona_1
Lorenzo Catizone (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale;
C.F._3
-CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità ex art. 2052 c.c.;
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 21/11/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1 P_
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire
[...] accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le lesioni personali e per i danni materiali subiti
[...] da a causa del sinistro per cui è causa;
2) Condannare la , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice ammontanti alla somma di €
12.000,00 per i danni alla persona ed € 12.883,27 per danni materiali all'autovettura, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
3) Con vittoria di spese, competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. i favore del procuratore costituito”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha esposto quanto di seguito:
- che, in data 18/06/2019, si trovava a transitare alla guida della propria autovettura, modello
Renault KA, targata FG 605TZ, in Santa Maria di Catanzaro, Viale Isonzo, con direzione di marcia Catanzaro-Catanzaro Lido, allorquando, all'uscita di una semicurva, prima della stazione di rifornimento Agip, di Santa Maria, un cinghiale di grossa taglia è sbucato improvvisamente dalla scarpata sinistra ed attraversava la sede stradale, invadendo la corsia di pertinenza della
Renault KA;
- che, malgrado la repentina manovra di emergenza, non è riuscita a scongiurare l'impatto con l'animale, che ha urtato con la parte anteriore dell'auto;
- che, a seguito dell'impatto, ha perso il controllo dell'autovettura, andando a sbattere rovinosamente dapprima ad un guard-rail, poi ad un muretto e, infine, ad un palo della luce;
- che, a causa del suddetto sinistro, ha riportato gravi lesioni, per cui si è reso necessario ricorrere alle opportune cure mediche presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera
Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove le sono state somministrate le cure ed effettuati gli esami e le indagini del caso, a seguito dei quali la è stata dimessa con diagnosi di: “Distorsione Pt_1 rachide cervicale, contusione spalla sinistra, infrazione epifisi distale radio sinistro, cefalea post trauma, cervicalgia”;
2 - che, inoltre, le è stata applicata doccia gessata al polso con prognosi iniziale di giorni 7 s.c. e prescrizione di visita ortopedica per il giorno 24/06/2019;
- che, in data 23/07/2019 si è sottoposta a visita fisiatrica presso la clinica Sant'Anna Hospital a causa dei postumi dell'incidente;
- che, in conseguenza dell'impatto, anche l'autovettura da lei condotta ha subito danni per un ammontare pari a € 12.883,27 coma da preventivo e da rilievi fotografici effettuati;
- che per quanto concerne, invece, le lesioni personali subite nel sinistro de quo, in data
25/02/2020 l'odierna attrice ha inoltrato alla ex art. 2052 c.c. la formale Controparte_1 richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti, senza però sortire alcun effetto;
- che, a nulla è valso l'invito all'adesione alla convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito con L. 162/14, trasmesso in data 10/09/2021 alla P_
, la quale non ha dato riscontro alcuno;
P_
- che, per tutti i motivi sopra esposti, l'odierna attrice ha inteso, quindi, agire innanzi all'autorità giudiziaria contro la in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di condannarla ex art. 2052 c.c. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 18/06/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25/01/2022, la in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “Rigettare la domanda proposta da
nei confronti della , in ogni capo e prospettazione di fatto e di diritto, Parte_1 Controparte_1 poiché irricevibile inammissibile oltre che non provata nel quantum per eccessiva quantificazione, con errata descrizione dei danni e, in ogni caso infondata;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare e dichiarare la prevalente o concorrente responsabilità del conducente nella determinazione del danno, riducendo, per l'effetto, la misura del risarcimento dovuto in proporzione dell'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Assegnati alle parti i temini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova per testi, nonché CTU medico-legale e, a tal fine è stato nominato quale CTU il dott. , per sottoporgli i seguenti quesiti: Persona_2
3 “1) Accerti il consulente tecnico il tipo e l'entità delle lesioni lamentate da , a seguito Parte_1 dell'incidente stradale occorso in data 18/06/2019 in Catanzaro, Viale Isonzo, e la loro compatibilità con la dinamica riferita dai testi e risultante dalla documentazione in atti;
2) Descriva le condizioni attuali di salute del periziando e determini la durata e il grado dell'invalidità temporanea derivatane, tenendo conto di eventuali patologie preesistenti all'infortunio;
3) Stabilisca la natura e l'entità dei postumi permanenti eventualmente residuati alle lesioni sub 1);
4) Determini in quale misura i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psico–fisica del soggetto, precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale e tenendo conto, quantificandone l'incidenza, di precedenti morbosi concorrenti o coesistenti;
5) Determini se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie ed interventi, precisandone la natura e la difficoltà e stabilendo in termini percentuali l'eventuale riduzione del grado di invalidità permanente che ne consegua;
6) Verifichi il consulente se le spese mediche documentate siano congrue e se la danneggiata ha richiesto e ottenuto altre somme a titolo risarcitorio in conseguenza dell'incidente per cui è causa”.
Espletata tutta l'attività istruttoria, all'udienza del 21/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza recente è ormai ferma nel ritenere che i danni cagionati dalla fauna selvatica siano risarcibili dalla P.A. ai sensi dell'art. 2052 c.c., in luogo di quella aquiliana ex art. 2043 c.c..
In detti casi, il criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul rapporto di custodia, inteso non solo come custodia derivante dal rapporto di proprietà, ma anche di utilizzazione dell'animale.
4 Infatti, è stato osservato dalla giurisprudenza che le specie selvatiche, protette ai sensi della L. n.
157 del 1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
La tutela e la gestione di dette specie avvengono anche mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determinando una situazione equiparabile a quella della
"utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Da ciò ne consegue che è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva P_ responsabile dei danni causati dagli animali, perché se ne serve in tal senso ed in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, salvo che provi il caso fortuito.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del
1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, P_ nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso P_ giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; … con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass.
9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass.
6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass.
31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 1.2/11/2020, n. 25466 - è stato
5 superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente
e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la
a dover essere considerata, ex art. 2052 cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli P_ animali - perché se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito.” (v. in motivazione
Cass. VI Sez. Civ. Sent. n. 18454/2022).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, che si condividono, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della Controparte_1
Dopo avere, quindi, qualificato la natura della responsabilità per i danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c., in tema di onere probatorio, la giurisprudenza della Suprema Corte ha poi ribadito che: “Sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del
1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in
6 concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.” (v. Cass. n. 18454/2022).
Ancora: “La responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo 2052 c.c.” (v. sentenza citata Cass. n. 13848/2020).
Infine: “Nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre
l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante.”
(v. Cass. Ord. n. 12714/2024).
Ciò premesso, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, dalla quale non vi è motivo per discostarsene, si deve rilevare come dalla documentazione in atti nonché dall'istruttoria espletata l'odierna attrice abbia sufficientemente assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Al riguardo, per ciò che concerne l'an debeatur, e, in particolare, in merito all'esatta dinamica del sinistro de quo, dirimenti appaiono le dichiarazioni rese dai testimoni in sede di prova testimoniale.
Nello specifico, il teste di parte attrice, , escusso all'udienza del 19/12/2022, ha Testimone_1 così riferito: “Ho visto l'urto della macchina contro il cinghiale che poi è scappato nelle sterpaglie” … “non c'è alcuna segnaletica sull'attraversamento di animali selvatici” … “Io abito nei pressi, a S. Maria di Catanzaro.
Mi è capitato altre volte, anche prima dell'incidente, di vedere cinghiali in quella zona. Ci sono sterpaglie” (v. verbale d'udienza del 19/12/2022).
Anche l'altro teste di parte attrice, , anch'egli in qualità di testimone oculare del Testimone_2 sinistro per cui è causa, ha così dichiarato: “Ho visto l'urto della macchina contro il cinghiale che poi è scappato nelle sterpaglie” … “mi sembra di no, non ricordo con esattezza se vi era segnaletica sull'attraversamento di animali selvatici” … “c'è un muretto che delimita la pista ciclabile alto circa 40 cm”…
“all'epoca dei fatti facevo spesso una “camminata veloce” lungo la pista ciclabile. Io abito a Catanzaro Lido. Mi
7 è capitato altre volte, anche prima dell'incidente, di vedere cinghiali in quella zona. Vicino al luogo dell'incidente
c'è un corso d'acqua e ci sono erbacce” (v. verbale d'udienza del 19/12/2022).
Inoltre, quanto affermato dai suddetti testi in ordine all'esatta dinamica del sinistro per cui è causa, è stato anche corroborato sia dalle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di compilazione del Verbale di Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro, nel quale, nella parte avente ad oggetto: “Circostanze dell'accaduto riferite dall'infortunato”, si legge che: “la paziente, dopo aver finito il turno di lavoro notturno, mentre si recava a casa, le attraversava la strada un animale e , pertanto, fuoriusciva dalla corsia, andando ad urtare dapprima con un guard-rail, i seguito contro un muretto ed un palo” (v. verbale di Pronto soccorso, all. n. 1 fasc. parte attrice), sia dalle fotografie allegate (v. all.. n. 6 fasc. parte attrice,) nonché dal Verbale di sommarie informazioni rilasciate sempre da parte attrice alla Questura di Catanzaro in data 18/06/2019, nel quale la stessa ha così dichiarato: “Questa mattina dopo aver finito il turno di notte mi sono recata a casa con la mia autovettura Renault KA targata FG 605TZ, quando ad un certo punto mentre percorrevo il Viale Isonzo, nei pressi del distributore di carburanti Agip, mi attraversava la strada un animale di grossa taglia e, per evitare
l'impatto, effettuavo una sterzata a sinistra provocando la fuoriuscita del mio mezzo, terminando la corsa sulla pista ciclabile posta nella corsia opposta del mio senso di marcia e la mia autovettura si fermava ad un palo dell'illuminazione pubblica. A causa dell'impatto sono stata costretta a richiedere l'intervento del SUEM 118”
(v. Verbale sommaria informazioni Questura di Catanzaro, all n. 5 fasc. parte attrice).
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione versata in atti, si deve ritenere che parte attrice abbia fornito sufficiente prova in giudizio in merito all'esatta dinamica del sinistro per cui è causa e, inoltre, di aver provato anche ad evitare il danno, perdendo di conseguenza il controllo della propria autovettura.
Di contro, non si ritengono affatto condivisibili le argomentazioni della Controparte_1 secondo cui: “È palese, comunque, che la conducente non abbia adottato le opportune cautele anche avuto riguardo alle modalità dell'evento dannoso. La condotta della conducente, quindi, vale da solo a costituire causa dell'evento lamentato, interrompendo l'operatività di eventuali (molto eventuali) serie causali diverse, o, per lo meno, a contribuire in misura elevata alla produzione di esso, con la conseguenza che le altrui responsabilità nella causazione del danno vanno sotto questo aspetto escluse o – se non escluse - notevolmente ridotte per
l'evidente prevalenza della colpa dell'attrice, in applicazione dell'art. 1227 c.c. (v. pag. 13 comparsa di costituzione e risposta ), in quanto, non vi è alcuna prova in giudizio che la Controparte_1
8 macchina condotta viaggiasse ad elevata velocità e, comunque, oltre i limiti Parte_1 previsti dal codice della strada.
Al contrario, devono ritenersi sussistenti diversi elementi dai quali si evince l'insussistenza di una condotta di guida imprudente e/o maldestra della conducente, come la condotta imprevedibile del cinghiale e l'assenza lungo il tratto stradale di segnaletica di attraversamento della fauna selvatica.
Quindi, non può rimproverarsi a parte attrice di non essere riuscita ad evitare l'impatto con l'animale che è sbucato nel tratto stradale percorso in un momento in cui il conducente non avrebbe potuto fare niente per evitarlo, trattandosi di tratto in cui non era presente alcuna segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici.
Inoltre, la non ha fornito alcuna prova del caso fortuito, non avendo Controparte_1 dimostrato di aver adottato, in relazione alla zona in cui è avvenuto il sinistro, le cautele esigibili al fine di adempiere al proprio compito di programmazione e coordinamento nella pianificazione faunistico- venatoria e di avervi dato corretta attuazione.
Accertata, quindi, l'esclusiva responsabilità della per i danni causati all'attrice, Controparte_1 deve ora essere esaminato il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall'odierna attrice, sia con riferimento al danno patrimoniale che al danno non patrimoniale.
Ebbene, per ciò che concerne la quantificazione del danno patrimoniale, si osserva come, attraverso la testimonianza resa dal teste in qualità di carrozziere che ha Testimone_3 stilato il preventivo dei danni subiti sull'autovettura dell'attrice è stato accertato il quantum del danno subito sulla Renault KA targata FG605TZ.
Nello specifico, il suddetto teste, interrogato sul capitolo n. 9 della memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. “Vero o no che i danni riportati dall'autoveicolo in questione sono riportati nel preventivo che le viene sottoposto in visione e da lei redatto? ha dichiarato: “Confermo il preventivo che mi viene esibito allegato all'atto di citazione. Confermo anche che i danni interni all'autovettura non li ho potuti inserire nel preventivo in questione e come ho scritto mi sono riservato di farlo dopo lo smontaggio. Poi non ho proceduto allo smontaggio perché il preventivo era già alto e la signora e ha ritenuto opportuno non riparare l'autovettura. (v. verbale Pt_1 udienza del 19/12/2022, all. fasc. telematico).
A questo punto, si rammenta che in tema di valore probatorio del preventivo di danni non specificamente contestato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In assenza di specifica contestazione da parte del responsabile dell'entità subito dalla controparte, il preventivo può assumere diretto
9 valore probatorio (cfr. Cass. n. 27624/2020). Ed infatti, atteso che l'art. 115 c.p.c. prevede che: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della propria decisone le prove preposte dalle parti, nonché i fatti specificamente contestati dalla parti costituita, la violazione dell'onere imposto al convenuto ex art. 167
c.p.c., di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza non solo che l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine” ( v. Cass. Ord. n. 22701/2017).
Pertanto, alla luce della giurisprudenza appena citata, non avendo la Controparte_1 contestato specificamente e tempestivamente il preventivo di spesa prodotto da parte attrice, la quantificazione del danno patrimoniale in esso contenuto non può che ritenersi corretta.
Ne deriva che il danno patrimoniale subito da parte attrice per i danni riportati all'autovettura
Renault KA targata FG 605 TZ, deve quantificarsi nella somma complessiva di € 12.883,27 come da preventivo allegato in atti (v. all. n. 3 fasc. parte attrice).
Trattandosi di debito di valore, devono essere inoltre applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento dell'evento lesivo (18/06/2019), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli I.S.T.A.T. – F.O.I..
Dalla pubblicazione della presente sentenza saranno poi dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
In merito, invece, al riconoscimento del danno biologico, occorre fare riferimento a quanto riscontrato dal CTU nominato, dott. , il quale, nella sua relazione Persona_3 medico - legale ha così concluso: “La dinamica descritta spiega con soddisfazione il nesso di causalità tra
l'evento, il complesso lesivo e le conseguenze clinico-terapeutiche. Visti gli atti e i documenti di causa, visitata la perizianda, si danno le seguenti risposte:
Il trauma ha determinato un periodo di malattia così valutabile:
Invalidità temporanea parziale al 75%: giorni trenta (30).
Invalidità temporanea parziale al 50%: giorni dieci (10).
Invalidità temporanea parziale al 25%: giorni dieci (10).
Gli esiti permanenti che incidono sulla integrità psicofisica (c.d. danno biologico), in base alle tabelle vigenti
(D.M. 03/07/ 2023 Tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica), sono da valutare nella misura del 3
% (tre per cento). Non sono presenti quietanze per spese mediche” (v. relazione CTU medico-legale, pagg.
11-12 all. fasc. telematico).
10 Tanto premesso, ai fini della liquidazione del danno biologico, non venendo in considerazione lesioni macro-permanenti (e cioè valutabili in una percentuale superiore al 9%), ritenendo di dover utilizzare i criteri tabellari di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni (cfr. Cass. n.
5820/2019), aggiornati da ultimo con il D.M. 16 luglio 2024, pubblicato nella G.U. Serie
Generale n. 173 del 25 luglio 2024 e tuttora vigenti, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'evento lesivo (43 anni), si ottiene l'importo di € 3.796,68 a titolo di danno biologico permanente.
A titolo, invece, di danno biologico temporaneo si riconoscono: € 1.292,90 per inabilità temporanea al 75% per 30 (trenta) giorni;
€ 276,20 per invalidità temporanea al 50% per 10
(dieci) giorni;
€ 138,10 per inabilità temporanea al 25% per 10 (dieci) giorni, per un totale complessivo di € 1.657,20.
In definitiva, si ritiene di dover liquidare, in favore di la somma complessiva Parte_1 di € 5.453,88 a titolo di danno biologico.
Trattandosi di debito di valore, devono essere inoltre applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento dell'evento lesivo (18/06/2019), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli Parte_2
Dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria si ritiene che la domanda avanzata da parte attrice sia stata pienamente provata in giudizio, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
Per tali motivi, alla luce di quanto sopra esposto, si accoglie la domanda formulata da Parte_1 nei confronti della in persona del suo Presidente e legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto, si condanna quest'ultima al pagamento in favore della prima della somma di € 12.883,27, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in qualità di proprietaria dell'autovettura Renault KA targata FG 605TZ, nonché la somma di €
5.453,88 a titolo di danno biologico subito dall'attrice a seguito del sinistro verificatosi in data
18/06/2019, oltre interessi come sopra specificati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201, e € 26.000).
11 Anche le spese di CTU, già liquidate in atto come da separato decreto, vengono poste integralmente a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda formulata da nei confronti della Parte_1 P_
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto:
[...]
- Condanna la in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € 12.883,27 a titolo Parte_1 di danno patrimoniale subito in qualità di proprietaria dell'autovettura Renault KA targata FG 605TZ, oltre interessi come in parte motiva;
- Condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € 5.453,88 a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
- Condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
Pietro Menniti;
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in atti, come da separato Decreto del
05/12/2023, a carico della in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da parte attrice al CTU in precedenza.
Catanzaro, lì 01/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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