Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, in qualità di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7424 del R.G.A.C.C. dell'anno 2016 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.04.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Trepuzzi, Parte_1 C.F._1 in Corso Umberto I° n. 171, presso lo studio dell'avv. Fabio Pellegrino che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Lecce alla via Rubichi n. 39, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 6005/2015 resa nel giudizio n. 257/2015 R.G. emessa il 19.11.2015 e depositata in cancelleria il
18.01.2016.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate e allegate al verbale.
Il giudizio ha ad oggetto il gravame promosso da avverso la sentenza n. Parte_1
6005/2015 del 19.11.2015, depositata il 18.01.2016, emessa dal Giudice di Pace di
Lecce nel giudizio avente n. 257/2015 R.G., che ha rigettato il ricorso promosso dall'odierno appellante avverso l'ordinanza ingiunzione n. 934 del 5.12.2024 emessa dall' Controparte_1
Con la detta ordinanza ingiunzione veniva irrogata all'opponente la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.000,00 per la violazione dell'art. 110 comma 9 lett. c) del TUPLS.
In particolare, l'appellante ha promosso il gravame per i seguenti motivi:
- la violazione dell'art. 16 della legge 689/81;
- la violazione degli artt. 14 e 18 della legge 689/81 per contraddittorietà e divergenza degli atti di accertamento e per mancata corrispondenza tra contestazione e condanna, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 110 commi 7 lett. c e 9 lett. c e d del TULPS;
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 del TULPS, dellalegge 388/2000, del Decreto Direttoriale del 07.08.2003, del Decreto Direttoriale n. 133/UDG del
08.11.2005, dell'art. 14 bis DPR n. 640/1972 e successive modificazioni, della circolare Aams n.2/coa/dg/2003 del 10.04.2003, nonché il travisamento dei fatti, falsa applicazione della legge ed insufficienza dell'accertamento;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 689/81 in relazione all'art. 110, comma 9 lett. a) e c) del TULPS e del Decreto Direttoriale n. 133/UDG dell'8.11.2005;
- la violazione dell'art. 110 del TULPS in relazione all'art. 6 della legge 689/81;
- la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, la sussistenza della buona fede per errore incolpevole e la conseguente esclusione della responsabilità ex art. 3 della legge 689/81;
- la violazione dell'art. 110 del TULPS per mancanza di decreti direttoriali che delineano le nuove caratteristiche degli apparecchi di cui al comma 7.
Si è costituita ritualmente in giudizio l' che ha Controparte_2 contestato in fatto e diritto l'avversa impugnazione sostenendo l'infondatezza dell'appello e la correttezza delle argomentazioni contenute nella sentenza appellata, con conseguente richiesta di rigetto del gravame. Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti processuali con note scritte cui ci si riporta, all'udienza del 17.04.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
*********
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante sostiene che i verbalizzanti dell'Arma dei
Carabinieri e l'Amministrazione, nel verbale del 3.07.2014 e del 31.07.2014 con funzione integrativa, hanno violato l'art. 16 della Legge 689/81 e il diritto di difesa per aver errato nell'indicazione dell'importo da pagare e che il giudice di prime cure ha errato nel rigettare l'eccezione sollevata affermando che “nell'indicazione della sanzione gli agenti accertatori sono incorsi in mero errore materiale, peraltro, ben individuabile dallo stesso trasgressore mediante semplice calcolo della sanzione base per il numero di apparecchi illeciti”.
Occorre osservare che l'errore indicato non è causa di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione in quanto l'opponente poteva avvalersi della procedura indicata ex art. 16 della L. 689/81, in virtù del quale il trasgressore ha “il diritto di versare la somma che ritiene dovuta (come terza parte della sanzione considerata conforme a legge), senza essere vincolato alla determinazione della sanzione contenuta nel verbale di accertamento. Ove l'autorità amministrativa competente, non ritenendo sufficiente il versamento, emani comunque l'ordinanza ingiunzione, l'interessato ha l'onere di proporre opposizione, non contestando la sussistenza della violazione, ma sostenendo che l'entità della somma dovuta è quella per la quale egli ha proceduto al pagamento in misura ridotta dopo che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione si sia concluso con la riduzione della sanzione” (Cass. n. 11139/1994).
Nella fattispecie, l'appellante era nelle condizioni di poter individuare l'esatto importo della sanzione in base al numero degli apparecchi illegittimi indicati nel verbale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la P.A. competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione di pagamento incontra il solo divieto di “irrogare sanzione per un fatto diverso da quello contestato” (Cass. sez. III n.1876/2000; Cass.
n. 10145/2006; Cass. n. 6638/2007).
Nel caso di specie, va escluso che si sia verificata la violazione del divieto di irrogare una sanzione per un fatto diverso da quello contestato dagli operanti dei CC di Salve, atteso che l'ordinanza-ingiunzione contempla il medesimo illecito sanzionato dalla lett.
c) dell'art. 110, comma 9, del TULPS. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure ha trascurato di considerare le doglianze fatte valere con riguardo alla violazione degli artt. 14 e 18 l. n. 689/1981 per contraddittorietà e divergenza tra gli atti di accertamento e per mancata corrispondenza tra contestazione immediata e condanna;
nonché degli artt. 110 co. 7 lett. c e 9 lett. c del rilevando in particolare che CP_3 avrebbe dovuto essere contestata la violazione di cui all'art. 110 co. 9 lett. d) stante l'addebito mosso della mancanza di nulla osta e dei codici identificativi sugli apparecchi oggetto di verifica.
Si tratta di deduzioni non condivisibili in quanto, come evidenziato dal Giudice di Pace,
l'apparecchio sequestrato era irregolare e non rispondente alle caratteristiche indicate dall'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS, poiché privo di codice identificativo e di titoli autorizzativi.
Ne consegue che correttamente l'Amministrazione ha contestato all'opponente la violazione dell'art. 110 co. 9 lett. c) che sanziona “chiunque distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, punendo il trasgressore con la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 4.000,00 per ciascun apparecchio”.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole della violazione e falsa applicazione degli artt.
110 del TULPS, nonché della legge 388/2000, del Decreto Direttoriale 07.08.2003, del
Decreto Direttoriale n. 133/UDG del 08.11.2005, dell'art. 14 bis DPR n. 640/1972 e successive modificazioni, nonché della circolare Aams n.2/coa/dg/2003 del
10.04.2003, nonché sull'eccepito travisamento dei fatti, falsa applicazione della legge, insufficienza dell'accertamento.
In particolare, l'appellante contesta che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere accertato che l'apparecchio sequestrato fosse funzionante e in grado di escludere le abilità del giocatore.
Invero, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il funzionamento dell'apparecchio sequestrato si ricava dalle dichiarazioni rilasciate dall'esercente nel verbale del 3.07.2014 che ha fede privilegiata in quanto redatto da pubblici ufficiali nell'adempimento delle proprie funzioni e, quindi, ai sensi dell'art. 2700 c.c., costituisce piena prova fino a querela di falso, che l'apparecchio era perfettamente funzionante. L'appellante ha, altresì, dedotto che l'apparecchio presente nel suo locale commerciale era regolare poiché rientrante nella categoria AM4, trattandosi di apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone, e pertanto, assimilabile per le sue caratteristiche ad un “flipper”.
Invero, le ragioni esposte non colgono nel segno e dalla stessa lettura dell'ordinanza ingiunzione si evince con chiarezza che l'apparecchio rinvenuto presentava caratteristiche e funzionalità che non permettono l'assimilazione del gioco sequestrato ad un “flipper” bensì ad un gioco simile ad un “bingo”.
Quanto al quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato che non possa trovare applicazione il D.D. 133/UDG del 8.11.2005 rivolgendosi detto decreto ai produttori ed importatori.
Invero, la norma ex art. 110, comma 9, lett. a e c TULPS sanziona “chiunque…consente
l'uso in luoghi pubblici od in circoli o associazioni…” degli apparecchi in questione e pertanto la disposizione è indirizzata a tutti gli operatori del settore al fine di proteggere il consumatore finale dall'utilizzo di apparecchi di intrattenimento non conformi alla legge.
Infondato è anche il quinto motivo di gravame, con cui si lamenta la violazione dell'art. 110 co. 9 lett. c) del TULPS in relazione all'art. 6 della l. n. 689/1981.
L'art. 110 co. 9 lett. c) del TULPS individua condotte tra loro alternative, ciascuna dotata di autonomo disvalore, integrabili tanto dal proprietario delle apparecchiature quanto l'utilizzatore delle stesse.
Al riguardo preme rimarcare come di recente la Suprema Corte abbia ritenuto che in materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica giustifica l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Amministrazione finanziaria, per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), anche a carico del concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito, in quanto, al di là degli adempimenti che ricadono sui gestori e gli esercenti, la norma prevede altresì la punizione di coloro che consentono l'uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative, con obbligo di impedire l'utilizzo irregolare in qualsivoglia ipotesi di difformità (Cass. n. 25614/2017).
Del tutto erroneo è il riferimento all'art. 6 della l. n. 689/1981 in quanto la norma in esame descrive condotte differenti, ciascuna sanzionata autonomamente, in riferimento a soggetti sui quali gravano autonomi adempimenti. Con il sesto motivo di gravame l'appellante sostiene di non essere imputabile per mancanza dell'elemento soggettivo della colpa essendo in buona fede per la mancanza delle competenze specifiche necessarie alla rilevazione dell'irregolarità dell'apparecchio.
Si osserva che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, la colpa generica è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo e al fine di escludere ogni responsabilità non basta l'ignoranza della sussistenza dei presupposti dell'illecito, occorrendo che tale ignoranza sia incolpevole, ossia non superabile con l'uso della ordinaria diligenza.
Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. 11.6.2007, n.
13610).
Nel caso di specie, come rilevato dal giudice di prime cure, non può affermarsi che l'opponente abbia agito nel convincimento della liceità della propria condotta, perché
l'ignoranza della legge non può considerarsi condizione esimente, né risulta provato che abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge.
Infondato è infine l'ultimo motivo di gravame.
Si evidenzia che l'apparecchio rinvenuto all'interno dell'esercizio condotto dall'appellante rientra nella categoria vietata dall'art. 110 TULPS anche alla luce delle novità introdotte dalla L. n.288/2012, che non ha apportato modifiche alla precedente previsione ma ha soltanto introdotto nuove tipologie di apparecchi e nuove sanzioni.
Le spese sono liquidate, tenendo conto dall'assenza di fase istruttoria, con i parametri tabellari prossimi ai valori tariffari medi ratione temporis vigenti.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17
L. n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto introduttivo, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n.7424/2016 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite di secondo grado in favore della controparte liquidate in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, oltre accessori se dovuti per legge.
Si dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
T.U.S.G..
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 18.04.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Cavone
Sentenza redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.