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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3030/2022 R.G., avente ad oggetto: qualificazione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
SALAMONE VINCENZO,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to VITALE SILVESTRO, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA S. MARIA DELLA GUARDIA 28
CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel merito, il ricorso è infondato, atteso che:
1) non risulta controverso che parte ricorrente ha sempre svolto le mansioni di sorvegliante (ovvero caposquadra), rientranti, ai sensi del CCNL FISE, applicato al rapporto, all'Area Spazzamento e raccolta;
2) per tali mansioni, il CCNL prevede, come livello massimo, quello del 4°, come applicato dalla convenuta;
3) il livello 5 è previsto per mansioni diverse, rientranti in diverse aree del CCNL
(impianti e laboratori, amministrativa e tecnica);
4) ai sensi dell'art. 6, co. 2, del CCNL FISE, prevede che “L'impresa subentrante
assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in
appalto/affidamento previsto dal bando di gara…”, mentre il comma 9 prevede che
“Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato
integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del
valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle
dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti”;
5) il riconoscimento del livello 4 è peraltro coerente con l'art. 23 del Capitolato di appalto, che non prevede per il comune di unità di livello superiore al 4; Pt_2
6) il mero riconoscimento del livello Va, effettuato dal precedente datore di lavoro,
immutate le mansioni, non appare vincolante, tenuto conto che appare rispettato,
dalla subentrante, l'inquadramento previsto dal CCNL di categoria e dal capitolato di appalto;
7) nessuna ulteriore e specifica deduzione risulta formulata dalla parte ricorrente al fine di superare le eccezioni sollevate dalla convenuta, quanto al corretto inquadramento e ai vincoli derivanti dal bando di gara;
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
8) le mansioni assegnate sono quelle per le quali il lavoratore è stato assunto, anche dal precedente datore di lavoro;
9) non sussiste prova dello svolgimento di mansioni superiori che legittimino ad un superiore inquadramento;
10) il ricorso pertanto non può essere accolto.
Stante l'affidamento generato dal precedente datore di lavoro, per quanto erroneo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese processuali;
Così depositato, in Catania, lì 14/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3030/2022 R.G., avente ad oggetto: qualificazione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
SALAMONE VINCENZO,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to VITALE SILVESTRO, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA S. MARIA DELLA GUARDIA 28
CATANIA
RESISTENTE/I
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Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel merito, il ricorso è infondato, atteso che:
1) non risulta controverso che parte ricorrente ha sempre svolto le mansioni di sorvegliante (ovvero caposquadra), rientranti, ai sensi del CCNL FISE, applicato al rapporto, all'Area Spazzamento e raccolta;
2) per tali mansioni, il CCNL prevede, come livello massimo, quello del 4°, come applicato dalla convenuta;
3) il livello 5 è previsto per mansioni diverse, rientranti in diverse aree del CCNL
(impianti e laboratori, amministrativa e tecnica);
4) ai sensi dell'art. 6, co. 2, del CCNL FISE, prevede che “L'impresa subentrante
assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in
appalto/affidamento previsto dal bando di gara…”, mentre il comma 9 prevede che
“Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato
integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del
valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle
dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti”;
5) il riconoscimento del livello 4 è peraltro coerente con l'art. 23 del Capitolato di appalto, che non prevede per il comune di unità di livello superiore al 4; Pt_2
6) il mero riconoscimento del livello Va, effettuato dal precedente datore di lavoro,
immutate le mansioni, non appare vincolante, tenuto conto che appare rispettato,
dalla subentrante, l'inquadramento previsto dal CCNL di categoria e dal capitolato di appalto;
7) nessuna ulteriore e specifica deduzione risulta formulata dalla parte ricorrente al fine di superare le eccezioni sollevate dalla convenuta, quanto al corretto inquadramento e ai vincoli derivanti dal bando di gara;
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
8) le mansioni assegnate sono quelle per le quali il lavoratore è stato assunto, anche dal precedente datore di lavoro;
9) non sussiste prova dello svolgimento di mansioni superiori che legittimino ad un superiore inquadramento;
10) il ricorso pertanto non può essere accolto.
Stante l'affidamento generato dal precedente datore di lavoro, per quanto erroneo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese processuali;
Così depositato, in Catania, lì 14/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.