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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/07/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1463/2023 r.g. promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Carla Siciliani, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cornelio
Nepote n. 10, presso il predetto difensore;
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso per il Controparte_1 C.F._1 presente giudizio da sé medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato in Filogaso (VV), Via Garibaldi n. 205, presso il proprio studio
APPELLATO
OGGETTO appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 2847/2023 emessa in data 02/10/2023
CONCLUSIONI come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 2.11.2022 ad
[...]
proponeva opposizione ex art. 615 e 617 Controparte_2 Parte_2
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 04120220013172551000, iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro, a titolo di imposta
IRPEF per l'anno 2018.
pagina 1 di 8 A fondamento della domanda eccepiva la nullità della notifica via pec della cartella di pagamento impugnata perché proveniente da indirizzo non ufficiale e il difetto assoluto di titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo. L'opponente chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata e l'annullamento della cartella di pagamento per inesistenza totale o parziale di un valido titolo esecutivo nonché per intervenuta prescrizione dei crediti esattoriali azionati.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare il Controparte_3 difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine all'opposizione del contribuente, stante la natura tributaria dei crediti esattoriali contestati. L' Parte_1
richiedeva, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti
[...] dell'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di Catanzaro – Ufficio
Territoriale di Catanzaro, sulla considerazione che l'unico soggetto in grado di provare l'esistenza di un valido titolo per l'iscrizione a ruolo del credito fosse l'Ente
Impositore e non l'Agente della Riscossione. Eccepiva sempre in via preliminare incompetenza funzionale del Giudice adito in relazione all'azione proposta ex art. 617 c.p.c. di competenza esclusiva del Tribunale, in qualità di Giudice unico dell'esecuzione ex art. 9 c.p.c. Rileva la validità della notifica della cartella di pagamento via pec e in ogni caso la sanatoria dei vizi della notifica ai sensi dell'art. 160 e 156 co.3 c.p.c. essendo provato che il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'atto. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione di controparte, in quanto inammissibile ed infondata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la Sentenza n. 2847/2023, dopo aver dichiarato la propria competenza a conoscere la domanda, accoglieva la richiesta del contribuente, rilevando che “Con riferimento alla cartella di pagamento n. 0412022
0013172551000 emessa per il recupero del credito azionato a titolo di IRPEF risalente
l'anno 2018 per l'importo complessivo di euro 1.199,78 nell'interesse dell'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di Catanzaro – Ufficio
Territoriale di Catanzaro, della stessa vi è prova della notifica avvenuta in data
31.10.2022 ma in difetto del presupposto impositivo in quanto non vi è prova della notifica, la stessa va annullata”.
Condannava, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Avverso la suddetta Sentenza proponeva appello l' Pt_1 Parte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Ill.mo Tribunale adito – con riferimento alle partite di ruolo relative al mancato pagamento dell'Irpef - in favore della Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia. - in subordine, accertare la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del
Giudice di primo grado, il quale si è pronunciato oltre i limiti della domanda ammettendo eccezioni inesistenti e mai avanzate dal contribuente;
rimettere la causa al primo giudice per violazione del contraddittorio, stante la richiesta di integrazione del contraddittorio non esaminata dal primo giudice, ovvero autorizzare l'integrazione del contraddittorio nel presente grado, nei confronti dell'Ente creditore;
respingere in ogni caso l'eccezione avversaria in quanto inammissibile ed infondata per i motivi dedotti in atti;
- Riformare la sentenza anche nella parte relativa alla condanna alle spese di lite. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di lite di entrambi i giudizi in favore del costituito procuratore che si dichiara antistatario.”
L' deduceva tra i motivi di appello: 1) il difetto di Parte_1 giurisdizione del GO a favore del Giudice tributario;
2) il Giudice di primo grado non avrebbe consentito di estendere il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria salvo poi annullare la cartella opposta in ragione della presunta mancanza dell'atto impositivo di cui soltanto l'Ente Impositore avrebbe potuto provare la notifica;
3) l'ingiusta condanna di al pagamento delle spese di lite. CP_4
Si costituiva nel presente giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_2
l'inammissibilità dell'atto di appello perché carente di motivazione, deducendo che, correttamente, il Giudice di Pace adito si era dichiarato competente nel caso de quo; chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame e la conferma della gravata sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22/04/2025, tenutasi nella forma della trattazione scritta, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' con assorbimento di ogni ulteriore deduzione Parte_1
o eccezione formulata.
Preliminarmente è necessario procedere alla qualificazione dell'azione.
pagina 3 di 8 Il vizio dedotto in relazione all'assenza di titolo e prescrizione del credito afferisce alla contestazione del diritto della parte creditrice ad agire in via esecutiva qualificando la relativa azione una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
c.p.c..
Quanto invece lamentato in riferimento alla nullità della notifica della cartella di pagamento integra un vizio formale dell'atto che configura l'azione quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 primo comma c.p.c..
L'opposizione, in riferimento a entrambe le forme sopra qualificate, è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
In relazione ai motivi della opposizione all'esecuzione, giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto un'opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass.,
Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (imposta
IRPEF).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma pagina 4 di 8 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento lamentando il difetto di titolo idoneo all'iscrizione a ruolo delle somme pretese e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n. 23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in pagina 5 di 8 caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturato in assenza validi atti interruttivi ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento ai motivi di opposizione agli atti esecutivi in ossequio al consolidato orientamento della Corte di cassazione per il quale: “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19
pagina 6 di 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c.
- davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 13913/2017). Sempre le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno poi puntualmente definito la linea di demarcazione tra la giurisdizione tributaria e ordinaria sancendo il principio di diritto per il quale "nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del
2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto).
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 04120220013172551000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza n. 2847/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 1 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1463/2023 r.g. promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Carla Siciliani, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cornelio
Nepote n. 10, presso il predetto difensore;
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso per il Controparte_1 C.F._1 presente giudizio da sé medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato in Filogaso (VV), Via Garibaldi n. 205, presso il proprio studio
APPELLATO
OGGETTO appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 2847/2023 emessa in data 02/10/2023
CONCLUSIONI come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 2.11.2022 ad
[...]
proponeva opposizione ex art. 615 e 617 Controparte_2 Parte_2
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 04120220013172551000, iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro, a titolo di imposta
IRPEF per l'anno 2018.
pagina 1 di 8 A fondamento della domanda eccepiva la nullità della notifica via pec della cartella di pagamento impugnata perché proveniente da indirizzo non ufficiale e il difetto assoluto di titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo. L'opponente chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata e l'annullamento della cartella di pagamento per inesistenza totale o parziale di un valido titolo esecutivo nonché per intervenuta prescrizione dei crediti esattoriali azionati.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare il Controparte_3 difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine all'opposizione del contribuente, stante la natura tributaria dei crediti esattoriali contestati. L' Parte_1
richiedeva, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti
[...] dell'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di Catanzaro – Ufficio
Territoriale di Catanzaro, sulla considerazione che l'unico soggetto in grado di provare l'esistenza di un valido titolo per l'iscrizione a ruolo del credito fosse l'Ente
Impositore e non l'Agente della Riscossione. Eccepiva sempre in via preliminare incompetenza funzionale del Giudice adito in relazione all'azione proposta ex art. 617 c.p.c. di competenza esclusiva del Tribunale, in qualità di Giudice unico dell'esecuzione ex art. 9 c.p.c. Rileva la validità della notifica della cartella di pagamento via pec e in ogni caso la sanatoria dei vizi della notifica ai sensi dell'art. 160 e 156 co.3 c.p.c. essendo provato che il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'atto. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione di controparte, in quanto inammissibile ed infondata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la Sentenza n. 2847/2023, dopo aver dichiarato la propria competenza a conoscere la domanda, accoglieva la richiesta del contribuente, rilevando che “Con riferimento alla cartella di pagamento n. 0412022
0013172551000 emessa per il recupero del credito azionato a titolo di IRPEF risalente
l'anno 2018 per l'importo complessivo di euro 1.199,78 nell'interesse dell'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di Catanzaro – Ufficio
Territoriale di Catanzaro, della stessa vi è prova della notifica avvenuta in data
31.10.2022 ma in difetto del presupposto impositivo in quanto non vi è prova della notifica, la stessa va annullata”.
Condannava, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Avverso la suddetta Sentenza proponeva appello l' Pt_1 Parte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Ill.mo Tribunale adito – con riferimento alle partite di ruolo relative al mancato pagamento dell'Irpef - in favore della Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia. - in subordine, accertare la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del
Giudice di primo grado, il quale si è pronunciato oltre i limiti della domanda ammettendo eccezioni inesistenti e mai avanzate dal contribuente;
rimettere la causa al primo giudice per violazione del contraddittorio, stante la richiesta di integrazione del contraddittorio non esaminata dal primo giudice, ovvero autorizzare l'integrazione del contraddittorio nel presente grado, nei confronti dell'Ente creditore;
respingere in ogni caso l'eccezione avversaria in quanto inammissibile ed infondata per i motivi dedotti in atti;
- Riformare la sentenza anche nella parte relativa alla condanna alle spese di lite. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di lite di entrambi i giudizi in favore del costituito procuratore che si dichiara antistatario.”
L' deduceva tra i motivi di appello: 1) il difetto di Parte_1 giurisdizione del GO a favore del Giudice tributario;
2) il Giudice di primo grado non avrebbe consentito di estendere il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria salvo poi annullare la cartella opposta in ragione della presunta mancanza dell'atto impositivo di cui soltanto l'Ente Impositore avrebbe potuto provare la notifica;
3) l'ingiusta condanna di al pagamento delle spese di lite. CP_4
Si costituiva nel presente giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_2
l'inammissibilità dell'atto di appello perché carente di motivazione, deducendo che, correttamente, il Giudice di Pace adito si era dichiarato competente nel caso de quo; chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame e la conferma della gravata sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22/04/2025, tenutasi nella forma della trattazione scritta, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' con assorbimento di ogni ulteriore deduzione Parte_1
o eccezione formulata.
Preliminarmente è necessario procedere alla qualificazione dell'azione.
pagina 3 di 8 Il vizio dedotto in relazione all'assenza di titolo e prescrizione del credito afferisce alla contestazione del diritto della parte creditrice ad agire in via esecutiva qualificando la relativa azione una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
c.p.c..
Quanto invece lamentato in riferimento alla nullità della notifica della cartella di pagamento integra un vizio formale dell'atto che configura l'azione quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 primo comma c.p.c..
L'opposizione, in riferimento a entrambe le forme sopra qualificate, è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
In relazione ai motivi della opposizione all'esecuzione, giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto un'opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass.,
Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (imposta
IRPEF).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma pagina 4 di 8 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento lamentando il difetto di titolo idoneo all'iscrizione a ruolo delle somme pretese e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n. 23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in pagina 5 di 8 caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturato in assenza validi atti interruttivi ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento ai motivi di opposizione agli atti esecutivi in ossequio al consolidato orientamento della Corte di cassazione per il quale: “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19
pagina 6 di 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c.
- davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 13913/2017). Sempre le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno poi puntualmente definito la linea di demarcazione tra la giurisdizione tributaria e ordinaria sancendo il principio di diritto per il quale "nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del
2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto).
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 04120220013172551000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza n. 2847/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 1 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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