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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/06/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1603/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Morano sul Po (AL) nella Piazza G. Di Vittorio n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Marras del
Foro di Cagliari (C.F.: indirizzo PEC: , in virtù CodiceFiscale_2 Email_1
di procura speciale alle liti, domiciliato elettivamente in Cagliari, Via A. Fleming n. 8, presso il medesimo avvocato e nel suo Studio, ove dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni a mezzo fax, all'utenza n. 070.499.635, nonché all'indirizzo di postale elettronica sopra indicato
RICORRENTE Contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._3
in Casale Monferrato (AL) nella Via Carlo Vidua n. 10
RESISTENTE, contumace
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice, essendo la convenuta rimasta contumace, ha concluso nei seguenti termini:
“..Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22 agosto 1971 in Casale
Monferrato tra il ricorrente e la NO , trascritto al n. 130, Parte 2, Serie A dell'anno Controparte_1
1971.
Con compensazione delle spese di lite.”.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'attore evocava in giudizio la convenuta, al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio, rectius di scioglimento.
Ha premesso l'istante di aver contratto matrimonio civile con la NO , il 22 agosto Controparte_1
1971 a Casale Monferrato. Il matrimonio è stato trascritto al n. 130, Parte 2, Serie A dell'anno 1971.
Con sentenza n. 79/2019, emessa nell'ambito del procedimento contraddistinto dal n. 97/2018 R.G. e pubblicata il 5 marzo 2019, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, senza disporre alcun obbligo reciproco di natura economica, avendo entrambi raggiunto una condizione di autosufficienza economica.
Dall'udienza presidenziale del 19 aprile 2018, i coniugi hanno vissuto separati senza mai riconciliarsi, conducendo ciascuno una vita autonoma e indipendente.
Sussistendo i presupposti di legge, il IG , come sopra rappresentato e difeso, intende Parte_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sono ormai abbondantemente trascorsi i termini di cui all'art. 3 l. 898/70.
Successivamente alla separazione, i coniugi hanno condotto vite del tutto separate, circostanza che legittima la domanda di scioglimento del matrimonio.
Non vi sono ragioni di sorta per prevedere impegni di natura economica tra i coniugi, giacchè non ve ne erano neppure negli accordi di separazione intercorsi.
Nulla in punto spese nell'ipotesi, come nella specie avvenuto, di mancata opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa così dispone: pronuncia ex art. 3 L. 1/12/1970 n. 898 e succ. mod. lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e il 22 agosto 1971 a Casale Monferrato., trascritto al n. 130, Parte_1 Controparte_1
Parte 2, Serie A dell'anno 1971 del predetto Comune.
Ordina la trascrizione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casale
Monferrato, con ogni ulteriore e consequenziale statuizione.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 6 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1603/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Morano sul Po (AL) nella Piazza G. Di Vittorio n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Marras del
Foro di Cagliari (C.F.: indirizzo PEC: , in virtù CodiceFiscale_2 Email_1
di procura speciale alle liti, domiciliato elettivamente in Cagliari, Via A. Fleming n. 8, presso il medesimo avvocato e nel suo Studio, ove dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni a mezzo fax, all'utenza n. 070.499.635, nonché all'indirizzo di postale elettronica sopra indicato
RICORRENTE Contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._3
in Casale Monferrato (AL) nella Via Carlo Vidua n. 10
RESISTENTE, contumace
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice, essendo la convenuta rimasta contumace, ha concluso nei seguenti termini:
“..Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22 agosto 1971 in Casale
Monferrato tra il ricorrente e la NO , trascritto al n. 130, Parte 2, Serie A dell'anno Controparte_1
1971.
Con compensazione delle spese di lite.”.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'attore evocava in giudizio la convenuta, al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio, rectius di scioglimento.
Ha premesso l'istante di aver contratto matrimonio civile con la NO , il 22 agosto Controparte_1
1971 a Casale Monferrato. Il matrimonio è stato trascritto al n. 130, Parte 2, Serie A dell'anno 1971.
Con sentenza n. 79/2019, emessa nell'ambito del procedimento contraddistinto dal n. 97/2018 R.G. e pubblicata il 5 marzo 2019, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, senza disporre alcun obbligo reciproco di natura economica, avendo entrambi raggiunto una condizione di autosufficienza economica.
Dall'udienza presidenziale del 19 aprile 2018, i coniugi hanno vissuto separati senza mai riconciliarsi, conducendo ciascuno una vita autonoma e indipendente.
Sussistendo i presupposti di legge, il IG , come sopra rappresentato e difeso, intende Parte_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sono ormai abbondantemente trascorsi i termini di cui all'art. 3 l. 898/70.
Successivamente alla separazione, i coniugi hanno condotto vite del tutto separate, circostanza che legittima la domanda di scioglimento del matrimonio.
Non vi sono ragioni di sorta per prevedere impegni di natura economica tra i coniugi, giacchè non ve ne erano neppure negli accordi di separazione intercorsi.
Nulla in punto spese nell'ipotesi, come nella specie avvenuto, di mancata opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa così dispone: pronuncia ex art. 3 L. 1/12/1970 n. 898 e succ. mod. lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e il 22 agosto 1971 a Casale Monferrato., trascritto al n. 130, Parte_1 Controparte_1
Parte 2, Serie A dell'anno 1971 del predetto Comune.
Ordina la trascrizione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casale
Monferrato, con ogni ulteriore e consequenziale statuizione.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 6 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
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