CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/11/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IM IN Presidente
Dott.ssa PA De IO Consigliere estensore
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2895/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del rappresentante pt, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Luciano Ricci, domiciliata in Perugia, Servizio
Avvocatura Regionale, Palazzo Ajò, Corso Vannucci n. 30
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Elena CP_1 C.F._1
Torresi, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore in
Perugia, Piazza Michelotti n. 1
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
e
(P.I. , in persona del rappresentante pt, Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Chiara Valentini, domiciliata in Perugia,
Avvocatura provinciale, Piazza Italia, n. 11
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti.
Per gli appellati: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Pt_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 456/2024, emessa dal
[...] pagina 1 di 23 Tribunale di Perugia in data 19.03.2024 e pubblicata in data 22/03/2024, nella causa iscritta al n. R.G. 2895/2018, con la quale il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore avente ad oggetto la CP_1 richiesta di risarcimento del danno causato dallo scontro tra l'attore, che percorreva in bicicletta la S.P. 201 in direzione Montone, fraz. Santa
Maria di Sette, e un animale selvatico che sbucava dalla vegetazione ai lati della strada, condannando la al risarcimento del danno Parte_1 subito dal e al pagamento delle spese di lite. CP_1
Parte appellante ha proposto appello proponendo i seguenti motivi di gravame: 1) erronea applicazione dell'art. 2052 c.c.; 2) erronea declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo alla CP_2
; 3) erronea condanna al risarcimento del danno ed erronea
[...] quantificazione del danno;
4) erronea condanna al rimborso delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito l'appellato contestando tutti i motivi di impugnazione e proponendo CP_1 appello incidentale contro la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della chiedendo di dichiarare la sussistenza della Controparte_2 legittimazione passiva della e, per l'effetto, Controparte_2 condannarla al risarcimento dei danni subiti e, in via subordinata, in ipotesi di conferma del difetto di legittimazione passiva in capo alla
, di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è CP_2 stato condannato a rimborsare le spese di lite alla . CP_2
3. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la CP_2
, che ha contestato tutti le avverse doglianze e chiesto il rigetto
[...] dell'appello incidentale.
4. Con ordinanza del 12.02.2025, il Consigliere istruttore ha assegnato alle parti termini per il deposito di note scritte per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica e con ordinanza del
2.10.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
5. Tenuto conto delle doglianze mosse dall'appellante principale ( Pt_1
) e dall'appellante in via incidentale ( nei rispettivi
[...] CP_1 pagina 2 di 23 atti, appare necessario, ad avviso della Corte, prima di procedere ad esaminare i motivi di impugnazione, ricostruire un quadro aggiornato degli approdi della giurisprudenza di legittimità con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ossia in materia di danni cagionati da fauna selvatica, utile a dirimere, prima facie, molte delle questioni poste con le impugnazioni.
In particolare, come ribadito dalle più recenti pronunce della Suprema
Corte di Cassazione n. 11107/2023 e 31335/2023 “in materia di danni causati dalla fauna selvatica, è stato di recente puntualizzato l'indirizzo di questa Corte con alcune pronunzie della Terza Sezione Civile (cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-03; Sez. 3,
Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successiva-mente: Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv.
658165 - 01-02-03; Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298 –
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 – 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 - 01; nonché, non massimate: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19101 del
15/09/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3023 del 9/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020), in cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l.
n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»;
«nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della competenza normativa in materia di Pt_1 patrimonio faunistico, non-ché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega pagina 3 di 23 o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la
può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso Pt_1 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»;
«in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Pt_1 fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evita-bile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi»;
«nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa pagina 4 di 23 effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione, al paragrafo 6.1; conf., più di recente: Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 30294 del 14/10/2022).
Inoltre, con la sentenza n. 13848/2020 la Suprema Corte ha affermato che
“chiariti i termini in cui l'attore/danneggiato è tenuto ad assolvere i propri oneri probatori, e la , per parte propria, a fornire la prova Pt_1 del caso fortuito, qualora essa, convenuta in giudizio per il risarcimento, reputi che le misure idonee ad impedire il danno avrebbero dovuto essere adottate da un altro ente, potrà - anche in quello stesso giudizio - agire in rivalsa, senza, però, che ciò implichi modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, del criterio di individuazione del titolare, da lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio. Di conseguenza, solo con riferimento dell'azione di rivalsa tra la e Pt_1
l'ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno - e quindi limitatamente al rapporto processuale tra di essi intercorrente - assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l'effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente
a porre in essere ciascuna misura di cautela”.
Infine, con la sentenza n.8206/2021 la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla quale ente titolare della competenza Pt_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della Pt_1 nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui pagina 5 di 23 eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada”.
6. Tanto premesso, osserva la Corte che partendo dalle ultime due pronunce di legittimità appena richiamate si possono preliminarmente esaminare il secondo motivo di impugnazione dell'appello svolto dalla ed il Pt_1 primo motivo di impugnazione incidentale proposto dal . CP_1
In particolare, la assume l'erroneità della sentenza nella parte in Pt_1 cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_2
sul presupposto che “se il Giudice ha ritenuto sussistente una
[...] responsabilità risarcitoria solo a causa delle indicate anomalie relative alla strada provinciale, non poteva certo escludere la legittimazione passiva della , rispetto alla quale , peraltro, parte attrice CP_2 aveva proposto il diretto esercizio dell'azione risarcitoria ex art.2043
c.c.”.
Ebbene, tale motivo di impugnazione è inammissibile, oltre che infondato, non potendo l'appellante dolersi della declaratoria di carenza di legittimazione passiva della ove si osservi che la in CP_2 Pt_1 sede di costituzione nel giudizio di primo grado, dopo aver affermato che sul tratto di strada provinciale in questione erano state adottate tutte le cautele relative alla segnaletica, ha concluso chiedendo esclusivamente dichiararsi infondata la domanda attorea, non avanzando, quindi, almeno in via subordinata, domanda di rivalsa nei confronti della . Tale CP_2 domanda è stata tardivamente introdotta solo in sede di conclusioni nell'atto di appello, allorchè la ha chiesto, in via subordinata,” Pt_1 la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato la Pt_1 configurando una sua responsabilità per la mancata apposizione della segnaletica, nonché per sussistenza di buche e folta vegetazione nel tratto di strada provinciale 201 oggetto del sinistro e/o per l'effetto revocare la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva della CP_2
, unico soggetto competente sulla strada provinciale 201, e comunque
[...] tenere indenne la , costituente all'evidenza domanda nuova Parte_1
e, dunque, inammissibile.
Per converso, il in sede di citazione a giudizio in primo grado, CP_1 assumendo che le convenute “dovranno rispondere dei danni cagionati dalla pagina 6 di 23 fauna selvatica ai sensi dell'art.2052 c.c. e in via concorrente e/o subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.”, aveva concluso chiedendo “
ACCERTARE e DICHIARARE che il sinistro per cui è causa, si è verificato per esclusivo fatto e colpa delle Amministrazioni convenute, ciascuna in ragione della violazione delle proprie specifiche competenze ed attribuzioni, e per l'effetto CONDANNARE le stesse, in solido tra loro ovvero – in via subordinata – ciascuna in ragione del grado di colpevolezza che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, al risarcimento dei danni in favore di per le causali indicate in narrativa, che allo CP_1 stato si indicano in € 7.409,00 per danni materiali a cose ed € 3.962,30 per danni alla persona e così complessivi € 11.377,30 ovvero condannare le convenute in solido tra loro ovvero - in via subordinata – ciascuna in ragione del grado di colpevolezza che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche con ricorso ad equità;[…]”.
Con l'impugnazione incidentale ha dedotto che “Ferma, quindi, la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato la al risarcimento del danno in favore dell'attore ex art. Parte_1
2052 c.c., va censurato il solo errore in cui è incorso il primo Giudice che risiede nell'avere, in via preliminare, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della condannando l'attore Controparte_2 alla refusione delle spese di lite.”, assumendo essere sussistente “la legittimazione passiva anche della (la cui CP_2 CP_2 responsabilità concorre, ma non elimina quella della , che Parte_1 sarà tenuta al risarcimento del danno in ragione delle omissioni ad essa direttamente addebitabili quale Ente proprietario della strada” e chiedendone la condanna in solido con la ovvero del proprio titolo Pt_1
e grado di colpevolezza, al risarcimento del danno.
Su tali premesse, e richiamato il principio espresso nella sentenza della
Suprema Corte n.8206/2021 sopra richiamata, risulta fondata la doglianza dell'appellante incidentale circa l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado allorchè, richiamata la recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , ha accolto “l'eccezione preliminare di rito Pt_1 sollevata dalla ” di difetto di legittimazione passiva, Controparte_2 imponendosi, invece, nel caso di specie l'accertamento nel merito in ordine pagina 7 di 23 alla responsabilità dell'Ente in questione, che più avanti si andrà ad esaminare in ragione delle doglianze mosse dall'appellante incidentale.
7. Passando agli ulteriori motivi di impugnazione proposti dall'appellante principale, la con il primo motivo, lamenta “la erronea Pt_1 valutazione delle risultanze istruttorie nelle parti in cui il Giudice ha ritenuto che parte attorea avrebbe assolto al proprio onere probatorio”.
L'appellante richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 7969/2020 in ordine agli oneri probatori gravanti sul danneggiato, consistenti, oltre che nella allegazione e dimostrazione dell'esatta dinamica del sinistro, nella dimostrazione di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente e in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva o quantomeno concorrente del danno. Con detta pronuncia la
Cassazione avrebbe affermato che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. opererebbe in un momento logico successivo rispetto alla concreta responsabilità dell'incidente, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1,
c.c... Ebbene, sul punto osserva la Corte che dopo detta pronuncia, con la sentenza n. 31335/2023 la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che
“ “4.10. Nondimeno questa Corte, anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso, ritiene doveroso rilevare come sia erronea in punto di diritto la suddetta affermazione del Tribunale nella parte in cui sostiene che, nel caso di sinistri stradali causati da fauna selvatica, dapprima il giudicante debba accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro;
e solo dopo che sia stata fornita tale prova, scatterebbe la presunzione di colpa di cui all'art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell'animale.
4.11. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022,
Rv. 665057 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551460 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 5783 del 27/06/1997, Rv. 505537 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2717 del pagina 8 di 23 19/04/1983, Rv. 427614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 778 del 05/02/1979, Rv.
396960 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 1356 del 08/09/1970, Rv. 347082 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
2875 del 28/07/1969, Rv. 342693 - 01).
4.12. Corollario dei suddetti princìpi è che: a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Sez. 3,
Sentenza n. 5783 del 27/06/1997, Rv. 505537 - 01).
4.13. Resta solo da aggiungere che la sentenza di questa Corte 7969/20, cit., richiamata dal
Tribunale, non ha affatto affermato che nel caso di sinistri causati da fauna selvatica l'applicazione della presunzione di colpa di cui all'art.
2052 c.c. sia subordinata al previo accertamento concreto della diligente condotta di guida della vittima. Ha, al contrario, espressamente affermato che tale questione, in quel caso, esulava dal thema decidendum.”
Su tali ulteriori premesse ed esplicite opzioni interpretative, rileva la
Corte che il primo Giudice ha fatto sostanzialmente corretta applicazione di tali principi, pur imponendosi una integrazione e parziale correzione della motivazione.
7.1 L'appellante lamenta che erroneamente il primo Giudice ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento di attuazione del C.d.S., dovevano essere apposti nuovi segnali di pericolo a distanza di 150 metri l'uno dall'altro e che, la mancata ripetizione del segnale, “ha reso non percepibile l'animale con immediata tempestività da pare del ciclista che ha osservato le normali regole di prudenza”. Secondo la il Parte_1 ragionamento del Tribunale si pone in palese violazione delle disposizioni di legge che regolano l'apposizione della segnaletica di pericolo, posto che, prosegue l'appellante, “Ai sensi dell'art. 81, comma 7 del d.p.r.
16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), “I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato”, ma nelle strade urbane con velocità massima non superiore a 50 km/h la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi. Inoltre, “nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di posizionamento stabilita dall'art. 81, comma 7, il segnale deve essere integrato con il pannello modello II.1 indicante la effettiva distanza dal pagina 9 di 23 pericolo” (art. 84, comma 3 del Regolamento del C.d.S.), mentre se il segnale è utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita “quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo estesa”, ma “l'estesa massima, oltre la quale il segnale deve essere comunque ripetuto, non può superare i 3 km” (art. 84, comma 5 del
Regolamento del C.d.S.)”.
Ebbene, correttamente la sostiene che il segnale di pericolo, posto Pt_1
a 700 metri dal luogo del sinistro, “andava ripetuto dopo 3 km” e non prima, e dunque il giudice di prime cure ha errato allorchè ha affermato che andava apposto ogni 150 metri. Tuttavia, anche la ha operato Pt_1 un'errata interpretazione delle norme allorchè ha omesso di considerare, pur citandolo espressamente (“se il segnale è utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo estesa” (pag. 9 atto di citazione in appello), dichiarando (a pag. 8 dell'atto di citazione in appello) che il pannello non era presente), che la disciplina sancita dal citato art. 84 comma 5 del Regolamento di attuazione del C.d.S. impone che, allorché il segnale è utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita, quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo di estesa, pannello che, nel caso che ci occupa, non era presente (cfr. documentazione fotografica allegata al rapporto informativo all. 3 . Il riferimento alla ripetizione Controparte_2 del segnale dopo 3 km è strettamente collegato alla previsione di un'estensione massima da indicarsi nel pannello integrativo di estesa
(modello II.2), che, appunto, non può essere superiore a 3 km, pannello che, comunque, deve essere apposto sempre nei casi in cui, come quello in esame, la situazione di pericolo si estende per tutto un tratto di strada di lunghezza definita (come è quello di cui alla S.P. 201 che collega
Montone alla frazione S. Maria di Sette). Inoltre, il medesimo comma 5 dell'art. 84 del Regolamento C.D.S. stabilisce che il segnale di pericolo debba essere ripetuto dopo ogni intersezione e comunque quando le caratteristiche della strada e l'andamento planoaltimetrico ne rendano opportuna la ripetizione. Nel caso di specie, il cartello di pericolo era posto a 700 metri dal luogo del sinistro e, come detto, mancava il pannello integrativo di estesa.
7.2 L'appellante assume poi che il non avrebbe dimostrato CP_1 adeguatamente il fatto e la dinamica del sinistro, il danno, il nesso pagina 10 di 23 causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito nonché che l'animale è stato la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Sul punto, ad integrazione di quanto riportato nella sentenza impugnata ed alla luce delle risultanze istruttorie, rileva in primo luogo la Corte che all'incidente hanno assistito dei testimoni, i quali hanno reso dichiarazioni sia sulla presenza dell'animale sia sulla dinamica dell'incidente.
Il teste in risposta al capitolo 1 di parte attrice, ha Testimone_1 riferito: “Si, è vero. Anch'io ero in biciletta dietro ed ho visto CP_1 sbucare da una scarpata un capriolo che finì addosso all'attore” (teste
, ud. 2.3.2020). Il fatto di cui si duole l'appellante che non sia Tes_1 certo di quale animale si sia trattato (daino o capriolo) è invero del tutto ininfluente, potendosi ritenere che a repentinità e velocità dell'accaduto non ha consentito ai presenti di soffermarsi sulle caratteristiche specifiche dell'animale, essendo comunque pacificamente accertato che si trattava di un animale selvatico della specie dei cervidi, quindi, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.
La dinamica del sinistro è confermata anche dal teste che, Testimone_2 sentita sul medesimo capitolo, dichiara: “Si, è vero. Ho visto l'animale sbucare dalla scarpata ed impattare la bicicletta di Ero lì CP_1 perché in bici con e faccio parte del TEAM BLU VELÒ”. CP_1
Infine, la documentazione allegata all'annotazione di servizio del
31.12.2016 dei Carabinieri della Stazione di Umbertide, intervenuti sul luogo del sinistro, conferma l'impatto con il selvatico, rilevando che
“…attaccata ai raggi della ruota, vi erano ancora abbondante peluria dell'animale selvatico” (cfr. all. 3 citazione e documentazione fotografica allegata ove risulta visibile la abbondante peluria del selvatico sui raggi della ruota nonché sulla forcella all'altezza del punto di impatto). Tali elementi, peraltro, sono stati anche confermati in giudizio dall'Appuntato dei Carabinieri , che ha redatto la citata annotazione di Persona_1 servizio (testimonianza App. , ud. 3.3.2020). Persona_1
Dunque, non può revocarsi in dubbio l'avvenuto attraversamento dell'animale e l'urto con il ciclista.
I testimoni oculari hanno riferito che l'animale selvatico sbucava improvvisamente dalla vegetazione, con direzione dall'alto verso il basso e impattava il ciclista all'altezza della forcella anteriore della bicicletta, spezzandola su entrambi gli assi e così causando la caduta del pagina 11 di 23 (cfr. dichiarazione testi e , ud. 2.3.2020). I medesimi CP_1 Tes_2 Tes_1 testimoni oculari hanno altresì riferito che il teneva una velocità CP_1 moderata: “Si, è vero. Andavamo a velocità moderata. Mi spiego: il fatto accadde dopo aver inforcato la biciletta da circa 2-5 minuti” (teste Tes_2
, ud. 2.3.2020, sul capitolo 4 di parte attrice), “Si, è vero;
non
[...] posso dire qual è la velocità tenuta, ma certamente fu moderata” (teste
, ud. 2.3.2020, sul capitolo 4 di parte attrice). Testimone_1
7.3 Quanto all'adozione di una condotta di guida conforme ai canoni di prudenza e diligenza da parte del , ritiene la Corte che è corretta CP_1 la conclusione del primo Giudice secondo cui nessuna responsabilità può essere addebitata al dovendosi su tale aspetto, oltre che tenere CP_1 conto delle univoche risultanze delle deposizioni testimoniali in ordine alla velocità moderata tenuta dal , condividere le osservazioni del CP_1
Tribunale riguardanti le condizioni del manto stradale e lo stato dei luoghi come risultanti dal verbale di annotazione di servizio redatto dai
Carabinieri di Umbertide, che hanno specificato che il tratto di strada interessato dall'incidente era contraddistinto da numerose buche
(risultando anche la presenza dei segnali di pericolo di strada disconnessa
-al km 1+600- e di banchina cedevole e strada sdrucciolevole), circostanze che, secondo un ragionamento del tutto condivisibile, “indurrebbero chiunque guidi una bicicletta a mantenere una velocità ridotta per il solo fatto che il ciclista è naturalmente concentrato a evitare gli avvallamenti
e le buche sul manto stradale” (cfr. sentenza pag.8).
Parimenti è stata correttamente considerata dal Tribunale la dimostrata presenza di folta vegetazione ai bordi della strada che non ha consentito al di avvedersi tempestivamente del sopraggiungere dell'animale CP_1 selvatico richiamando il contenuto dell'annotazione dei Carabinieri intervenuti, ove è evidenziato che “immediatamente oltre le strisce laterale della strada ambedue i lati, la vegetazione era effettivamente abbastanza folta da non dare molta visibilità ad un eventuale animale che sopraggiunge nelle vicinanze della S.P.” (cfr. annotazione 31.12.2016, all.
3 citazione). La folta vegetazione, quindi, era presente fino ai bordi della strada (immediatamente dopo la striscia laterale, cfr. annotazione citata, e documentazione fotografica allegata al doc. 3 della Provincia di
Perugia), rendendo quindi impossibile, anche in via meramente teorica, qualsivoglia tempestivo avvistamento. Inoltre, nella relazione di servizio,
i carabinieri danno conto del “buono stato” del battistrada di entrambe le pagina 12 di 23 ruote della bicicletta del a dimostrazione del buono stato di CP_1 manutenzione del mezzo, circostanza che esclude, anche solo in via meramente ipotetica, che il sinistro sia stato determinato dalle condizioni della biciletta.
7.4 Conclusivamente, anche a seguito di una rigorosa valutazione della condotta di guida del ciclista, come richiesto nel caso in cui siano presenti segnali di pericolo di attraversamento di animali, contrariamente a quanto assume l'appellante, deve escludersi qualsivoglia colpa del CP_1 per l'evento dannoso verificatosi, posto che, per tutte le ragioni sopra esposte, nessuna ragionevole condotta alternativa poteva essere adottata dal predetto.
8. L'appellante si duole poi dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che la regione non avrebbe fornito la prova liberatoria. Pt_1
La doglianza è fondata limitatamente alla parte in cui effettivamente il primo Giudice ha omesso di valutare le risultanze istruttorie e le allegazioni difensive sul punto, limitandosi ad affermare che “l'Ente si è avvalso della qualificazione di danno cagionato da irregolarità dei beni demaniali di ampia estensione la cui vastità impedirebbe una condotta dell'Ente uniforme per la manutenzione e nella adozione di misure di protezione degli utenti al punto da impedire il verificarsi di danni (v.
Cass. 16295/19)”.
8.1 Come in precedenza esposto, rimaneva a carico della , quale Pt_1 soggetto cui sono affidate, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività di contenimento delle specie di animali selvatici, anche mediante l'adozione di piani annuali di prelievo ed abbattimento, la prova liberatoria del “caso fortuito”, dimostrando che “la condotta dell'animale, che sia stato dimostrato dall'attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stato evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi” ( Cass. sez. III
n° 7969/2020).
pagina 13 di 23 L'appellante si duole, a ragione, che il Tribunale di Perugia non avrebbe tenuto conto delle plurime prove consistenti nell'aver “adottato e attuato specifici piani e interventi di prelievo dei cervidi e bovidi” e dell'aver aderito, “in qualità di capofila …..al Progetto Comunitario LIFE +
Biodiversity”. Effettivamente, tali allegazioni, unitamente alle testimonianze acquisite in primo grado, non risultano essere state valutate dal primo Giudice.
8.2 Sul punto, osserva preliminarmente la Corte che non ricorre nel caso di specie l'ipotesi per la quale la condotta dell'animale, che è stato dimostrato essere la causa del danno, non fosse ragionevolmente prevedibile, avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie, posto che i testi oculari e hanno descritto il repentino attraversamento del selvatico, Tes_2 Tes_3 con direzione dall'alto verso il basso (seguendo il pendio del bosco), impegnato in una corsa all'interno della vegetazione. Un comportamento, quindi, normalmente tenuto dai cervidi.
Le allegazioni dell'appellante non sono risultate neanche idonee a dimostrare che la condotta dell'animale non sarebbe stata comunque evitabile nonostante l'adozione delle più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi.
Infatti, la circostanza che la avrebbe adottato e predisposto i Pt_1 piani di abbattimento (Regolamento regionale n. 23/1999, d.d. CP_2
n. 2586/2015, d.d. n. 5563/2016, pec. Prot. 0185913-
[...] Parte_1
2018) non è sufficiente per ritenere sussistente la prova liberatoria. La
, infatti, in primo luogo non ha fornito alcuna prova di aver Pt_1 attuato i predetti piani, cioè di aver abbattuto caprioli e daini come impongono i piani stessi. L'Ente ha affermato che è stato disposto l'abbattimento di un certo numero di caprioli e di daini nei vari distretti di gestione (come affermato a pag. 16 dell'atto di citazione in appello), ma ha omesso di dimostrare che quanto disposto sia stato concretamente effettuato. Invero, la testimonianza del dott. citata Testimone_4 dalla , altro non fa che affermare che “sono stati adottati … piani Pt_1 di prelievo del capriolo e del daino”, senza dimostrarne la concreta ed effettiva attuazione da parte della dato che egli all'udienza del Pt_1
2.7.2019 il teste ha dichiarato: “non conosco l'esito di procedure aventi ad oggetto questi fatti”. Pertanto, non è comprovata la difesa di parte appellante nella parte in cui afferma che “è stato dimostrato di aver pagina 14 di 23 effettuato un prelievo finalizzato ad un mantenimento della popolazione compatibile alle esigenze di cautela per i terzi e di tutela dell'ambiente
e della fauna”, perché l'unica cosa ad essere stata dimostrata è che la ha adottato dei piani di abbattimento della fauna selvatica, non Pt_1 essendone stata dimostrata, invece, la loro attuazione concreta. Inoltre, come risulta dalla memoria ex art. 183 c.p.c. della nella Parte_1
S.P. 201 in cui si è verificato il sinistro si è registrata una significativa riduzione del numero dei capi di capriolo da abbattere nell'anno 2016, cioè l'anno del sinistro, rispetto all'anno precedente e la non ha fornito alcuna spiegazione sul punto, né ha provveduto a Pt_1 giustificare le ragioni della predetta riduzione. Né può condividersi la tesi secondo cui, con l'adesione al Progetto Life, l'appellante avrebbe
“adempiuto adeguatamente ai propri compiti di gestione e controllo della fauna selvatica”.
Come esposto e documentato dalla difesa dell'appellato, l'adesione dell'Amministrazione al progetto dimostra la consapevolezza da parte della dell'esistenza di un problema di sicurezza per gli utenti Parte_1 della strada. La circostanza è documentalmente provata e risulta dalla
D.G.R. n° 784 del 18.7.2011 (all. 5 ) in cui si legge: Pt_1 Pt_1
“considerato che negli ultimi anni sul territorio della regione le Pt_1 collisioni dei veicoli con la fauna selvatica sono considerevolmente aumentate con impatto negativo sulla biodiversità; ravvisata l'opportunità di procedere con delle azioni mirate alla conservazione di specie di fauna selvatica particolarmente protette e nel contempo promuovere azioni che riducano gli incidenti provocati da fauna selvatica, segnatamente dalla specie cinghiale” e “gli incidenti stradali causati dagli ungulati costituiscono motivo di preoccupazione sia per quel che concerne
l'incolumità degli automobilisti, sia per le ricadute economiche legate agli indennizzi che gli enti preposti sono tenuti a pagare ogniqualvolta questi eventi si verificano”. Queste le ragioni che hanno condotto la e la (unitamente ad altri enti Parte_1 Controparte_2 territoriali) ad aderire al “Progetto LIFE STRADE” con l'obiettivo dell'individuazione di “interventi finalizzati alla mitigazione del problema quali ad esempio: imposizione di limiti di velocità più stringenti, installazione di dissuasori, introduzione di opere di riconnessione ecologica in sede di pianificazione territoriale di settore”. pagina 15 di 23 Come condivisibilmente rilevato dall'appellato, nei documenti del progetto, la e la si sono dichiarate consapevoli Parte_1 Controparte_2 del fallimento delle misure fino ad allora adottate. Nel documento del progetto “Life strade” depositato dall'appellato si legge che “i tradizionali sistemi di prevenzione degli incidenti stradali con la fauna selvatica rappresentati dalle recinzioni lungo la carreggiata e dalla segnaletica stradale … presentano notevoli limiti”, ragione per cui il progetto intendeva individuare e sperimentare “sistemi di prevenzione innovativi per il contesto italiano che possano costituire un esempio esportabile sul territorio nazionale”. Per l'attuazione del progetto, gli
Enti hanno proceduto a predisporre una “mappa del rischio”, censendo le strade regionali e valutandone il grado di rischio di incidenti che coinvolgevano la fauna selvatica. Come dimostrato dall'appellato, dall'esame dell'elenco delle strade campione della Provincia di Perugia
(allegato 1 memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 c.p.c. e dalla “mappa CP_1 del rischio” (allegato 2 memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 emerge CP_1 che la S.P. 201, dove si è verificato il sinistro, è inserita nell'elenco delle “strade campione” e censita come strada con significativo rischio di incidenti causati dalla fauna selvatica (15-20 incidenti/km).
Effettivamente, come affermato dall'appellato, quanto predetto smentisce l'affermazione della secondo cui nella strada in cui si è Pt_1 verificato il sinistro si erano registrati solo 2 incidenti con animali selvatici negli ultimi 10 anni. Su questo dato neanche il teste della
Sig. si è detto certo poiché, rispondendo Parte_1 Testimone_4 al capitolo di prova contraria dell'attore (“Vero che nel database regionale risultano incidenti con animali selvatici lungo la SP 201 dal
2006 al 2018”), ha affermato: “a memoria ricordo di si, anche se non ricordo il numero”). Ulteriore smentita deriva dal teste Sig. Per_1
, che all'udienza del 3.03.2020, in ordine alla massiccia presenza
[...] di animali selvatici nell'area e, conseguentemente, al rischio di incidenti, ha dichiarato che “si è vero. Confermo che in zona vi sono animali selvatici tra cui daini, cinghiali e lepri”.
Alla luce di quanto sin qui emerso è indiscussa, pertanto, la pericolosità del tratto di strada S.P. 201 in cui è avvenuto il sinistro in esame. Ciò nonostante, la ha deciso di apporre i presidi previsti dal Parte_1
Progetto Life lungo altre strade, escludendo la S.P. 201. Ciò è confermato dal testimone Sig. che ha dichiarato: “Si, è vero nella Testimone_4 pagina 16 di 23 strada interessata dal sinistro i presidi elettronici non sono stati istallati. Sono state individuate altre aree a maggior rischio dove sono state istallate le tre apparecchiature previste e finanziate sulla base dei criteri del progetto”. Pertanto, come correttamente lamentato dall'appellato, la decisione della non è stata determinata Parte_1 dalla scarsa pericolosità della strada in cui si è verificato il sinistro per cui è causa né dall'inadeguatezza dei presidi individuati dal progetto
(sempre il teste Sig. infatti, dichiara: “dove istallati, i Tes_4 presidi si sono dimostrati efficaci”), bensì da altri motivi non esplicitati dalla . Pt_1
Pertanto, è evidente che parte appellante non è riuscita a fornire la prova liberatoria, data l'inadeguatezza delle misure di gestione e controllo della fauna selvatica nell'area in cui si è verificato l'incidente.
9. Passando all'esame nel merito dell'appello incidentale e della richiesta di condanna, in solido con la , della ex art. Pt_1 Controparte_2
2043 c.c., come già detto al paragrafo 7.1, nella S.P. 201 in cui è avvenuto il sinistro, mancava il “pannello integrativo estesa” la cui apposizione è prescritta dal C.d.S. per garantire agli utenti della strada di conoscere la durata del pericolo. In ciò, pertanto, si rinviene il primo omissivo comportamento colposo della che, trattandosi di una CP_2 strada provinciale, è il soggetto responsabile dell'apposizione dei segnali stradali ex art. 14, comma 1, C.d.S. ai sensi del quale “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
In secondo luogo, come esposto al paragrafo 7.3, dalle testimonianze è emerso che ai bordi della S.P. 201 era presente una folta vegetazione che impediva di poter percepire e vedere il sopraggiungere di un animale selvatico e mancavano reti di recinzione. Anche in relazione a ciò, quindi, si riscontra un comportamento omissivo colposo della che si è CP_2 sottratta agli obblighi di manutenzione della strada di sua proprietà ex art. 14, comma 1, C.d.S., avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada in questione come innanzi già descritta, pagina 17 di 23 rispetto alla quale alla non si addebita la responsabilità di CP_2 non aver predisposto “mezzi specifici” per evitare il danno in esame, ma quella di non aver predisposto i mezzi ordinari di sicurezza imposti dal
C.d.S. (cioè il cartello stradale e la pulizia della vegetazione ai margini laterali della strada).
Ritiene la Corte che il sul quale gravava il relativo onere, ha Pt_2 adeguatamente provato la condotta colposa causalmente efficiente della ex art. 2043 c.c., concorrente con quella della ex art. CP_2 Pt_1
2052 c.c., nella causazione del sinistro in questione e dei conseguenti danni.
Pertanto, merita accoglimento l'appello incidentale del e, per CP_1
l'effetto, la dovrà essere condannata a risarcire il Controparte_2 danno da lui subito in solido con la . Pt_1
10. Con il terzo motivo di appello, la lamentata l'erroneità Parte_1 della sentenza anche in punto di quantificazione del danno e dell'importo da risarcire. In particolare, l'appellante si lamenta del fatto che “il calcolo del danno biologico di lieve entità sarebbe stato fatto dal giudice con il metodo di calcolo quando invece dovrebbe farsi esclusivo Tes_5 riferimento ai criteri e alle misure di cui all'art. 139 del D. Lgs.
209/2005 sul danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”. La predetta doglianza è infondata e va respinta nella misura in cui il Giudice di prime cure, pur richiamando un sistema informatico attraverso il quale ha effettuato il calcolo, ha applicato proprio i parametri e le tabelle ministeriali ex art. 136 del D. Lgs. 209/2005.
Nemmeno è condivisibile la doglianza di parte appellante allorché afferma che la CTU medico-legale “non ha potuto determinare la causa della caduta”
(pag. 23 atto di citazione in appello), posto che la predetta CTU era finalizzata a quantificare il danno biologico subito dal Giusto, non potendo “determinare con i soli criteri medico-legali quale sia stata la causa” della caduta (che è stata invece provata tramite le prove testimoniali e individuata nell'impatto con l'animale selvatico) e che, come si legge nella relazione del CTU, è stato affermato che le “lesioni sono compatibili con una caduta dalla bicicletta e con la proiezione al suolo”. Risulta provato, pertanto, che la caduta del è stata causata CP_1 dall'impatto con l'animale selvatico e che i danni da lui lamentati sono compatibili con la predetta caduta, come accertato dal Consulente, che ha pagina 18 di 23 quantificato il danno biologico permanente nella misura del 2% e l'inabilità temporanea in 10 giorni al 50%.
11. Con riferimento al danno morale, parte appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente considerato e calcolato un danno morale pari al 33% del danno biologico, argomentandolo “in via presuntiva (art 2729
c.c.) sulla base delle evidenze sottese dalla gravità, precisione e concordanza di tutti i rilievi fotografici allegati in atti”. La predetta doglianza è fondata e va accolta.
È pacifico in giurisprudenza (Cass. civ. n. 13383/2025; Cass. civ. n.
6444/2023; Cass. civ. n. 25817/2017) che la sussistenza del danno morale va allegata e provata da chi asserisce di averlo subito, quantomeno con l'indicazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di turbamento e sofferenza . Nel caso in esame, invece, l'appellato, sia in citazione che nei successivi scritti in primo grado, si è limitato a riportare la voce di danno morale nel calcolo del risarcimento richiesto senza alcuna allegazione sul punto o richiesta di prova, risultando del tutto tardive le allegazioni formulate per la prima volta in appello, dovendosi altresì osservare che non è affatto condivisibile il ragionamento del primo giudice che ha ritenuto provata la sofferenza patita dall'attore desumendola dai rilievi fotografici allegati agli atti, ritraenti il a terra, subito dopo CP_1
l'impatto con l'animale selvatico, con delle macchie di sangue sugli zigomi e sul solco nasolabiale.
Alla luce di quanto sin qui esposto, la somma liquidabile a titolo di danno biologico subito dal è di € 2.062,40, ottenuta tenendo conto della CP_1
Tabella di riferimento 2023-2024, dell'età del danneggiato alla data del sinistro (37 anni), della percentuale di invalidità permanente 2%, dei giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (10 gg.), importo che, in quanto liquidato già all'attualità, include la rivalutazione monetaria.
12. Per quanto riguarda il danno patrimoniale subito dal in CP_1 conseguenza dei danni arrecati alla biciletta e all'abbigliamento tecnico, il CTU dichiara di averli accertati nella somma complessiva di € 5.520,00.
La doglianza di parte appellante relativa al fatto che il CTU si sarebbe riportato “all'atto di citazione dell'attore, al preventivo prodotto e alla memoria ex art. 183” non è fondata e va respinta, posto che il CTU ha chiarito (pag. 5 relazione di ctu) che il gli aveva messo a CP_1 pagina 19 di 23 disposizione la bicicletta e l'abbigliamento tecnico. È altresì infondata la doglianza di parte appellante circa la differenza tra il prezzo di listino della bicicletta nell'allestimento standard di € 6.998 e il prezzo della bicicletta del quantificato dal CTU in € 7.200.90. CP_1
Quest'ultima cifra è data dalla somma dei prezzi delle “componenti della biciletta oggetto di perizia” come “risultano da catalogo WILIER Triestina riferito alla medesima stagione” (pag. 8 atto di ctu). Il CTU, quindi, ha ottenuto quella cifra sommando i prezzi, così come risultavano dal catalogo dell'azienda produttrice, delle componenti effettivamente presenti nella bicicletta del che ben possono essere diverse da quelle presenti CP_1 nel modello di bicicletta standard. La differenza di € 202,90 è infatti giustificata dagli optionals aggiunti al modello standard da scelto dal
. Per quanto riguarda la doglianza relativa al fatto che il CTU ha CP_1 riconosciuto danneggiate entrambe le ruote, mentre il preventivo presentato dal è riferito solo alla ruota anteriore, si osserva che il CTU ha CP_1 concluso “per la non riparabilità dei danni subiti dalla bicicletta, per ragioni tecnico-economiche e di sicurezza, e dalle sue componenti per ragioni tecniche e di sicurezza” (pag. 8 atto di ctu). È evidente pertanto che, non potendo essere riparate le componenti né sostituite con altre componenti nuove, la bicicletta danneggiata debba essere sostituita con una nuova.
13. E' invece fondata la doglianza dell'appellante con riferimento alla modalità di calcolo e liquidazione degli interessi compensativi come operata dal primo giudice.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito ( da ultimo Cass.
32985/2022) che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, con la conseguenza che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria -quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni- e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per pagina 20 di 23 ciò solo, incorrere in ultrapetizione (v. Cass., 4/11/2020, n. 24468;
Cass., 17/9/2015, n. 18243; Cass., 7/10/2005, n.19636). Conseguentemente, integrando il risarcimento del danno come nella specie da fatto illecito extracontrattuale un tipico debito di valore , sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione oltre alla svalutazione, che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito( C.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario ( lucro cessante ) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).
E' principio consolidato che qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza ( a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale ) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso ( v. Cassa, 20/11/2018,
n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cassa, 3/3/2009, n. 5054
Nel caso di specie, il primo giudice ha condannato al pagamento degli interessi compensativi sulle somme rivalutate in basead un indice medio sommando l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale già rivalutato all'importo del risarcimento del danno patrimoniale non ancora rivalutato.
Conclusivamente, la e la devono essere Parte_1 Controparte_2 condannate al pagamento, in solido tra loro, e in favore di CP_1
a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 2.062,40,gia rivalutata, oltre interessi nella misura legale sulla predetta somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, nonché, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 5.520,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno dal sinistro alla presente pronuncia, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
14. Con il quarto motivo di appello, la lamenta l'erronea Parte_1 maggiorazione del 33% delle spese di lite che è stata condannata a pagare pagina 21 di 23 all'attore. La doglianza è fondata. Il Giudice di prime cure ha correttamente condannato parte appellante al pagamento delle spese di lite di primo grado in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c.. Tuttavia, ad avviso della Corte, nel caso in esame erano assolutamente insussistenti i presupposti per la maggiorazione del 33% per manifesta fondatezza ex art. 4, comma 8, del D.M. 55/2014 operata dal
Tribunale, trattandosi di vicenda giudiziaria che ha necessitato di approfondimenti istruttori, non potendosi ravvisare una fondatezza ictu oculi della domanda.
15. Conclusivamente, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere accolti nei limiti di cui in parte motiva, dovendosi dare atto della conseguente necessità di riformare la sentenza di primo grado anche in punto spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dovendosi dare atto che avendo la Corte confermato la sentenza riguardo l'an e inciso solo minimamente sul quantum risarcitorio, la è sostanzialmente soccombente ( cfr. Cass. Parte_1
S.U. n. 32061/22; Cass. n. 25444/24), come lo è la . Controparte_2
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 456/2024, emessa dal Tribunale di Perugia in data 19.03.2024 e pubblicata il 22.03.2024:
1. Condanna la e la in solido tra Parte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore di a titolo di danno non CP_1 patrimoniale, della somma di € 2.062,40,già rivalutata, oltre interessi nella misura legale sulla predetta somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, nonché, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 5.520,00, oltre rivalutazione e interessi nella misura legale sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno dalla data del sinistro alla presente pronuncia, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
2. Condanna la e la in solido tra Parte_1 Controparte_2 loro, a pagare le spese di lite del primo grado di giudizio a CP_1
che si liquidano in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario al 15%,
[...]
IVA e CAP come per legge;
pagina 22 di 23 3.Condanna la e la , in solido tra loro, Parte_1 Controparte_2
a pagare le spese di lite del presente giudizio a che si CP_1 liquidano in € 5.809,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
PA de IO IM IN
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IM IN Presidente
Dott.ssa PA De IO Consigliere estensore
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2895/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del rappresentante pt, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Luciano Ricci, domiciliata in Perugia, Servizio
Avvocatura Regionale, Palazzo Ajò, Corso Vannucci n. 30
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Elena CP_1 C.F._1
Torresi, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore in
Perugia, Piazza Michelotti n. 1
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
e
(P.I. , in persona del rappresentante pt, Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Chiara Valentini, domiciliata in Perugia,
Avvocatura provinciale, Piazza Italia, n. 11
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti.
Per gli appellati: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Pt_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 456/2024, emessa dal
[...] pagina 1 di 23 Tribunale di Perugia in data 19.03.2024 e pubblicata in data 22/03/2024, nella causa iscritta al n. R.G. 2895/2018, con la quale il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore avente ad oggetto la CP_1 richiesta di risarcimento del danno causato dallo scontro tra l'attore, che percorreva in bicicletta la S.P. 201 in direzione Montone, fraz. Santa
Maria di Sette, e un animale selvatico che sbucava dalla vegetazione ai lati della strada, condannando la al risarcimento del danno Parte_1 subito dal e al pagamento delle spese di lite. CP_1
Parte appellante ha proposto appello proponendo i seguenti motivi di gravame: 1) erronea applicazione dell'art. 2052 c.c.; 2) erronea declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo alla CP_2
; 3) erronea condanna al risarcimento del danno ed erronea
[...] quantificazione del danno;
4) erronea condanna al rimborso delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito l'appellato contestando tutti i motivi di impugnazione e proponendo CP_1 appello incidentale contro la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della chiedendo di dichiarare la sussistenza della Controparte_2 legittimazione passiva della e, per l'effetto, Controparte_2 condannarla al risarcimento dei danni subiti e, in via subordinata, in ipotesi di conferma del difetto di legittimazione passiva in capo alla
, di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è CP_2 stato condannato a rimborsare le spese di lite alla . CP_2
3. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la CP_2
, che ha contestato tutti le avverse doglianze e chiesto il rigetto
[...] dell'appello incidentale.
4. Con ordinanza del 12.02.2025, il Consigliere istruttore ha assegnato alle parti termini per il deposito di note scritte per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica e con ordinanza del
2.10.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
5. Tenuto conto delle doglianze mosse dall'appellante principale ( Pt_1
) e dall'appellante in via incidentale ( nei rispettivi
[...] CP_1 pagina 2 di 23 atti, appare necessario, ad avviso della Corte, prima di procedere ad esaminare i motivi di impugnazione, ricostruire un quadro aggiornato degli approdi della giurisprudenza di legittimità con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ossia in materia di danni cagionati da fauna selvatica, utile a dirimere, prima facie, molte delle questioni poste con le impugnazioni.
In particolare, come ribadito dalle più recenti pronunce della Suprema
Corte di Cassazione n. 11107/2023 e 31335/2023 “in materia di danni causati dalla fauna selvatica, è stato di recente puntualizzato l'indirizzo di questa Corte con alcune pronunzie della Terza Sezione Civile (cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-03; Sez. 3,
Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successiva-mente: Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv.
658165 - 01-02-03; Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298 –
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 – 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 - 01; nonché, non massimate: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19101 del
15/09/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3023 del 9/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020), in cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l.
n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»;
«nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della competenza normativa in materia di Pt_1 patrimonio faunistico, non-ché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega pagina 3 di 23 o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la
può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso Pt_1 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»;
«in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Pt_1 fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evita-bile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi»;
«nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa pagina 4 di 23 effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione, al paragrafo 6.1; conf., più di recente: Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 30294 del 14/10/2022).
Inoltre, con la sentenza n. 13848/2020 la Suprema Corte ha affermato che
“chiariti i termini in cui l'attore/danneggiato è tenuto ad assolvere i propri oneri probatori, e la , per parte propria, a fornire la prova Pt_1 del caso fortuito, qualora essa, convenuta in giudizio per il risarcimento, reputi che le misure idonee ad impedire il danno avrebbero dovuto essere adottate da un altro ente, potrà - anche in quello stesso giudizio - agire in rivalsa, senza, però, che ciò implichi modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, del criterio di individuazione del titolare, da lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio. Di conseguenza, solo con riferimento dell'azione di rivalsa tra la e Pt_1
l'ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno - e quindi limitatamente al rapporto processuale tra di essi intercorrente - assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l'effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente
a porre in essere ciascuna misura di cautela”.
Infine, con la sentenza n.8206/2021 la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla quale ente titolare della competenza Pt_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della Pt_1 nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui pagina 5 di 23 eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada”.
6. Tanto premesso, osserva la Corte che partendo dalle ultime due pronunce di legittimità appena richiamate si possono preliminarmente esaminare il secondo motivo di impugnazione dell'appello svolto dalla ed il Pt_1 primo motivo di impugnazione incidentale proposto dal . CP_1
In particolare, la assume l'erroneità della sentenza nella parte in Pt_1 cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_2
sul presupposto che “se il Giudice ha ritenuto sussistente una
[...] responsabilità risarcitoria solo a causa delle indicate anomalie relative alla strada provinciale, non poteva certo escludere la legittimazione passiva della , rispetto alla quale , peraltro, parte attrice CP_2 aveva proposto il diretto esercizio dell'azione risarcitoria ex art.2043
c.c.”.
Ebbene, tale motivo di impugnazione è inammissibile, oltre che infondato, non potendo l'appellante dolersi della declaratoria di carenza di legittimazione passiva della ove si osservi che la in CP_2 Pt_1 sede di costituzione nel giudizio di primo grado, dopo aver affermato che sul tratto di strada provinciale in questione erano state adottate tutte le cautele relative alla segnaletica, ha concluso chiedendo esclusivamente dichiararsi infondata la domanda attorea, non avanzando, quindi, almeno in via subordinata, domanda di rivalsa nei confronti della . Tale CP_2 domanda è stata tardivamente introdotta solo in sede di conclusioni nell'atto di appello, allorchè la ha chiesto, in via subordinata,” Pt_1 la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato la Pt_1 configurando una sua responsabilità per la mancata apposizione della segnaletica, nonché per sussistenza di buche e folta vegetazione nel tratto di strada provinciale 201 oggetto del sinistro e/o per l'effetto revocare la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva della CP_2
, unico soggetto competente sulla strada provinciale 201, e comunque
[...] tenere indenne la , costituente all'evidenza domanda nuova Parte_1
e, dunque, inammissibile.
Per converso, il in sede di citazione a giudizio in primo grado, CP_1 assumendo che le convenute “dovranno rispondere dei danni cagionati dalla pagina 6 di 23 fauna selvatica ai sensi dell'art.2052 c.c. e in via concorrente e/o subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.”, aveva concluso chiedendo “
ACCERTARE e DICHIARARE che il sinistro per cui è causa, si è verificato per esclusivo fatto e colpa delle Amministrazioni convenute, ciascuna in ragione della violazione delle proprie specifiche competenze ed attribuzioni, e per l'effetto CONDANNARE le stesse, in solido tra loro ovvero – in via subordinata – ciascuna in ragione del grado di colpevolezza che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, al risarcimento dei danni in favore di per le causali indicate in narrativa, che allo CP_1 stato si indicano in € 7.409,00 per danni materiali a cose ed € 3.962,30 per danni alla persona e così complessivi € 11.377,30 ovvero condannare le convenute in solido tra loro ovvero - in via subordinata – ciascuna in ragione del grado di colpevolezza che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche con ricorso ad equità;[…]”.
Con l'impugnazione incidentale ha dedotto che “Ferma, quindi, la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato la al risarcimento del danno in favore dell'attore ex art. Parte_1
2052 c.c., va censurato il solo errore in cui è incorso il primo Giudice che risiede nell'avere, in via preliminare, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della condannando l'attore Controparte_2 alla refusione delle spese di lite.”, assumendo essere sussistente “la legittimazione passiva anche della (la cui CP_2 CP_2 responsabilità concorre, ma non elimina quella della , che Parte_1 sarà tenuta al risarcimento del danno in ragione delle omissioni ad essa direttamente addebitabili quale Ente proprietario della strada” e chiedendone la condanna in solido con la ovvero del proprio titolo Pt_1
e grado di colpevolezza, al risarcimento del danno.
Su tali premesse, e richiamato il principio espresso nella sentenza della
Suprema Corte n.8206/2021 sopra richiamata, risulta fondata la doglianza dell'appellante incidentale circa l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado allorchè, richiamata la recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , ha accolto “l'eccezione preliminare di rito Pt_1 sollevata dalla ” di difetto di legittimazione passiva, Controparte_2 imponendosi, invece, nel caso di specie l'accertamento nel merito in ordine pagina 7 di 23 alla responsabilità dell'Ente in questione, che più avanti si andrà ad esaminare in ragione delle doglianze mosse dall'appellante incidentale.
7. Passando agli ulteriori motivi di impugnazione proposti dall'appellante principale, la con il primo motivo, lamenta “la erronea Pt_1 valutazione delle risultanze istruttorie nelle parti in cui il Giudice ha ritenuto che parte attorea avrebbe assolto al proprio onere probatorio”.
L'appellante richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 7969/2020 in ordine agli oneri probatori gravanti sul danneggiato, consistenti, oltre che nella allegazione e dimostrazione dell'esatta dinamica del sinistro, nella dimostrazione di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente e in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva o quantomeno concorrente del danno. Con detta pronuncia la
Cassazione avrebbe affermato che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. opererebbe in un momento logico successivo rispetto alla concreta responsabilità dell'incidente, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1,
c.c... Ebbene, sul punto osserva la Corte che dopo detta pronuncia, con la sentenza n. 31335/2023 la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che
“ “4.10. Nondimeno questa Corte, anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso, ritiene doveroso rilevare come sia erronea in punto di diritto la suddetta affermazione del Tribunale nella parte in cui sostiene che, nel caso di sinistri stradali causati da fauna selvatica, dapprima il giudicante debba accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro;
e solo dopo che sia stata fornita tale prova, scatterebbe la presunzione di colpa di cui all'art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell'animale.
4.11. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022,
Rv. 665057 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551460 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 5783 del 27/06/1997, Rv. 505537 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2717 del pagina 8 di 23 19/04/1983, Rv. 427614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 778 del 05/02/1979, Rv.
396960 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 1356 del 08/09/1970, Rv. 347082 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
2875 del 28/07/1969, Rv. 342693 - 01).
4.12. Corollario dei suddetti princìpi è che: a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Sez. 3,
Sentenza n. 5783 del 27/06/1997, Rv. 505537 - 01).
4.13. Resta solo da aggiungere che la sentenza di questa Corte 7969/20, cit., richiamata dal
Tribunale, non ha affatto affermato che nel caso di sinistri causati da fauna selvatica l'applicazione della presunzione di colpa di cui all'art.
2052 c.c. sia subordinata al previo accertamento concreto della diligente condotta di guida della vittima. Ha, al contrario, espressamente affermato che tale questione, in quel caso, esulava dal thema decidendum.”
Su tali ulteriori premesse ed esplicite opzioni interpretative, rileva la
Corte che il primo Giudice ha fatto sostanzialmente corretta applicazione di tali principi, pur imponendosi una integrazione e parziale correzione della motivazione.
7.1 L'appellante lamenta che erroneamente il primo Giudice ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento di attuazione del C.d.S., dovevano essere apposti nuovi segnali di pericolo a distanza di 150 metri l'uno dall'altro e che, la mancata ripetizione del segnale, “ha reso non percepibile l'animale con immediata tempestività da pare del ciclista che ha osservato le normali regole di prudenza”. Secondo la il Parte_1 ragionamento del Tribunale si pone in palese violazione delle disposizioni di legge che regolano l'apposizione della segnaletica di pericolo, posto che, prosegue l'appellante, “Ai sensi dell'art. 81, comma 7 del d.p.r.
16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), “I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato”, ma nelle strade urbane con velocità massima non superiore a 50 km/h la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi. Inoltre, “nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di posizionamento stabilita dall'art. 81, comma 7, il segnale deve essere integrato con il pannello modello II.1 indicante la effettiva distanza dal pagina 9 di 23 pericolo” (art. 84, comma 3 del Regolamento del C.d.S.), mentre se il segnale è utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita “quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo estesa”, ma “l'estesa massima, oltre la quale il segnale deve essere comunque ripetuto, non può superare i 3 km” (art. 84, comma 5 del
Regolamento del C.d.S.)”.
Ebbene, correttamente la sostiene che il segnale di pericolo, posto Pt_1
a 700 metri dal luogo del sinistro, “andava ripetuto dopo 3 km” e non prima, e dunque il giudice di prime cure ha errato allorchè ha affermato che andava apposto ogni 150 metri. Tuttavia, anche la ha operato Pt_1 un'errata interpretazione delle norme allorchè ha omesso di considerare, pur citandolo espressamente (“se il segnale è utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo estesa” (pag. 9 atto di citazione in appello), dichiarando (a pag. 8 dell'atto di citazione in appello) che il pannello non era presente), che la disciplina sancita dal citato art. 84 comma 5 del Regolamento di attuazione del C.d.S. impone che, allorché il segnale è utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita, quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo di estesa, pannello che, nel caso che ci occupa, non era presente (cfr. documentazione fotografica allegata al rapporto informativo all. 3 . Il riferimento alla ripetizione Controparte_2 del segnale dopo 3 km è strettamente collegato alla previsione di un'estensione massima da indicarsi nel pannello integrativo di estesa
(modello II.2), che, appunto, non può essere superiore a 3 km, pannello che, comunque, deve essere apposto sempre nei casi in cui, come quello in esame, la situazione di pericolo si estende per tutto un tratto di strada di lunghezza definita (come è quello di cui alla S.P. 201 che collega
Montone alla frazione S. Maria di Sette). Inoltre, il medesimo comma 5 dell'art. 84 del Regolamento C.D.S. stabilisce che il segnale di pericolo debba essere ripetuto dopo ogni intersezione e comunque quando le caratteristiche della strada e l'andamento planoaltimetrico ne rendano opportuna la ripetizione. Nel caso di specie, il cartello di pericolo era posto a 700 metri dal luogo del sinistro e, come detto, mancava il pannello integrativo di estesa.
7.2 L'appellante assume poi che il non avrebbe dimostrato CP_1 adeguatamente il fatto e la dinamica del sinistro, il danno, il nesso pagina 10 di 23 causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito nonché che l'animale è stato la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Sul punto, ad integrazione di quanto riportato nella sentenza impugnata ed alla luce delle risultanze istruttorie, rileva in primo luogo la Corte che all'incidente hanno assistito dei testimoni, i quali hanno reso dichiarazioni sia sulla presenza dell'animale sia sulla dinamica dell'incidente.
Il teste in risposta al capitolo 1 di parte attrice, ha Testimone_1 riferito: “Si, è vero. Anch'io ero in biciletta dietro ed ho visto CP_1 sbucare da una scarpata un capriolo che finì addosso all'attore” (teste
, ud. 2.3.2020). Il fatto di cui si duole l'appellante che non sia Tes_1 certo di quale animale si sia trattato (daino o capriolo) è invero del tutto ininfluente, potendosi ritenere che a repentinità e velocità dell'accaduto non ha consentito ai presenti di soffermarsi sulle caratteristiche specifiche dell'animale, essendo comunque pacificamente accertato che si trattava di un animale selvatico della specie dei cervidi, quindi, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.
La dinamica del sinistro è confermata anche dal teste che, Testimone_2 sentita sul medesimo capitolo, dichiara: “Si, è vero. Ho visto l'animale sbucare dalla scarpata ed impattare la bicicletta di Ero lì CP_1 perché in bici con e faccio parte del TEAM BLU VELÒ”. CP_1
Infine, la documentazione allegata all'annotazione di servizio del
31.12.2016 dei Carabinieri della Stazione di Umbertide, intervenuti sul luogo del sinistro, conferma l'impatto con il selvatico, rilevando che
“…attaccata ai raggi della ruota, vi erano ancora abbondante peluria dell'animale selvatico” (cfr. all. 3 citazione e documentazione fotografica allegata ove risulta visibile la abbondante peluria del selvatico sui raggi della ruota nonché sulla forcella all'altezza del punto di impatto). Tali elementi, peraltro, sono stati anche confermati in giudizio dall'Appuntato dei Carabinieri , che ha redatto la citata annotazione di Persona_1 servizio (testimonianza App. , ud. 3.3.2020). Persona_1
Dunque, non può revocarsi in dubbio l'avvenuto attraversamento dell'animale e l'urto con il ciclista.
I testimoni oculari hanno riferito che l'animale selvatico sbucava improvvisamente dalla vegetazione, con direzione dall'alto verso il basso e impattava il ciclista all'altezza della forcella anteriore della bicicletta, spezzandola su entrambi gli assi e così causando la caduta del pagina 11 di 23 (cfr. dichiarazione testi e , ud. 2.3.2020). I medesimi CP_1 Tes_2 Tes_1 testimoni oculari hanno altresì riferito che il teneva una velocità CP_1 moderata: “Si, è vero. Andavamo a velocità moderata. Mi spiego: il fatto accadde dopo aver inforcato la biciletta da circa 2-5 minuti” (teste Tes_2
, ud. 2.3.2020, sul capitolo 4 di parte attrice), “Si, è vero;
non
[...] posso dire qual è la velocità tenuta, ma certamente fu moderata” (teste
, ud. 2.3.2020, sul capitolo 4 di parte attrice). Testimone_1
7.3 Quanto all'adozione di una condotta di guida conforme ai canoni di prudenza e diligenza da parte del , ritiene la Corte che è corretta CP_1 la conclusione del primo Giudice secondo cui nessuna responsabilità può essere addebitata al dovendosi su tale aspetto, oltre che tenere CP_1 conto delle univoche risultanze delle deposizioni testimoniali in ordine alla velocità moderata tenuta dal , condividere le osservazioni del CP_1
Tribunale riguardanti le condizioni del manto stradale e lo stato dei luoghi come risultanti dal verbale di annotazione di servizio redatto dai
Carabinieri di Umbertide, che hanno specificato che il tratto di strada interessato dall'incidente era contraddistinto da numerose buche
(risultando anche la presenza dei segnali di pericolo di strada disconnessa
-al km 1+600- e di banchina cedevole e strada sdrucciolevole), circostanze che, secondo un ragionamento del tutto condivisibile, “indurrebbero chiunque guidi una bicicletta a mantenere una velocità ridotta per il solo fatto che il ciclista è naturalmente concentrato a evitare gli avvallamenti
e le buche sul manto stradale” (cfr. sentenza pag.8).
Parimenti è stata correttamente considerata dal Tribunale la dimostrata presenza di folta vegetazione ai bordi della strada che non ha consentito al di avvedersi tempestivamente del sopraggiungere dell'animale CP_1 selvatico richiamando il contenuto dell'annotazione dei Carabinieri intervenuti, ove è evidenziato che “immediatamente oltre le strisce laterale della strada ambedue i lati, la vegetazione era effettivamente abbastanza folta da non dare molta visibilità ad un eventuale animale che sopraggiunge nelle vicinanze della S.P.” (cfr. annotazione 31.12.2016, all.
3 citazione). La folta vegetazione, quindi, era presente fino ai bordi della strada (immediatamente dopo la striscia laterale, cfr. annotazione citata, e documentazione fotografica allegata al doc. 3 della Provincia di
Perugia), rendendo quindi impossibile, anche in via meramente teorica, qualsivoglia tempestivo avvistamento. Inoltre, nella relazione di servizio,
i carabinieri danno conto del “buono stato” del battistrada di entrambe le pagina 12 di 23 ruote della bicicletta del a dimostrazione del buono stato di CP_1 manutenzione del mezzo, circostanza che esclude, anche solo in via meramente ipotetica, che il sinistro sia stato determinato dalle condizioni della biciletta.
7.4 Conclusivamente, anche a seguito di una rigorosa valutazione della condotta di guida del ciclista, come richiesto nel caso in cui siano presenti segnali di pericolo di attraversamento di animali, contrariamente a quanto assume l'appellante, deve escludersi qualsivoglia colpa del CP_1 per l'evento dannoso verificatosi, posto che, per tutte le ragioni sopra esposte, nessuna ragionevole condotta alternativa poteva essere adottata dal predetto.
8. L'appellante si duole poi dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che la regione non avrebbe fornito la prova liberatoria. Pt_1
La doglianza è fondata limitatamente alla parte in cui effettivamente il primo Giudice ha omesso di valutare le risultanze istruttorie e le allegazioni difensive sul punto, limitandosi ad affermare che “l'Ente si è avvalso della qualificazione di danno cagionato da irregolarità dei beni demaniali di ampia estensione la cui vastità impedirebbe una condotta dell'Ente uniforme per la manutenzione e nella adozione di misure di protezione degli utenti al punto da impedire il verificarsi di danni (v.
Cass. 16295/19)”.
8.1 Come in precedenza esposto, rimaneva a carico della , quale Pt_1 soggetto cui sono affidate, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività di contenimento delle specie di animali selvatici, anche mediante l'adozione di piani annuali di prelievo ed abbattimento, la prova liberatoria del “caso fortuito”, dimostrando che “la condotta dell'animale, che sia stato dimostrato dall'attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stato evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi” ( Cass. sez. III
n° 7969/2020).
pagina 13 di 23 L'appellante si duole, a ragione, che il Tribunale di Perugia non avrebbe tenuto conto delle plurime prove consistenti nell'aver “adottato e attuato specifici piani e interventi di prelievo dei cervidi e bovidi” e dell'aver aderito, “in qualità di capofila …..al Progetto Comunitario LIFE +
Biodiversity”. Effettivamente, tali allegazioni, unitamente alle testimonianze acquisite in primo grado, non risultano essere state valutate dal primo Giudice.
8.2 Sul punto, osserva preliminarmente la Corte che non ricorre nel caso di specie l'ipotesi per la quale la condotta dell'animale, che è stato dimostrato essere la causa del danno, non fosse ragionevolmente prevedibile, avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie, posto che i testi oculari e hanno descritto il repentino attraversamento del selvatico, Tes_2 Tes_3 con direzione dall'alto verso il basso (seguendo il pendio del bosco), impegnato in una corsa all'interno della vegetazione. Un comportamento, quindi, normalmente tenuto dai cervidi.
Le allegazioni dell'appellante non sono risultate neanche idonee a dimostrare che la condotta dell'animale non sarebbe stata comunque evitabile nonostante l'adozione delle più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi.
Infatti, la circostanza che la avrebbe adottato e predisposto i Pt_1 piani di abbattimento (Regolamento regionale n. 23/1999, d.d. CP_2
n. 2586/2015, d.d. n. 5563/2016, pec. Prot. 0185913-
[...] Parte_1
2018) non è sufficiente per ritenere sussistente la prova liberatoria. La
, infatti, in primo luogo non ha fornito alcuna prova di aver Pt_1 attuato i predetti piani, cioè di aver abbattuto caprioli e daini come impongono i piani stessi. L'Ente ha affermato che è stato disposto l'abbattimento di un certo numero di caprioli e di daini nei vari distretti di gestione (come affermato a pag. 16 dell'atto di citazione in appello), ma ha omesso di dimostrare che quanto disposto sia stato concretamente effettuato. Invero, la testimonianza del dott. citata Testimone_4 dalla , altro non fa che affermare che “sono stati adottati … piani Pt_1 di prelievo del capriolo e del daino”, senza dimostrarne la concreta ed effettiva attuazione da parte della dato che egli all'udienza del Pt_1
2.7.2019 il teste ha dichiarato: “non conosco l'esito di procedure aventi ad oggetto questi fatti”. Pertanto, non è comprovata la difesa di parte appellante nella parte in cui afferma che “è stato dimostrato di aver pagina 14 di 23 effettuato un prelievo finalizzato ad un mantenimento della popolazione compatibile alle esigenze di cautela per i terzi e di tutela dell'ambiente
e della fauna”, perché l'unica cosa ad essere stata dimostrata è che la ha adottato dei piani di abbattimento della fauna selvatica, non Pt_1 essendone stata dimostrata, invece, la loro attuazione concreta. Inoltre, come risulta dalla memoria ex art. 183 c.p.c. della nella Parte_1
S.P. 201 in cui si è verificato il sinistro si è registrata una significativa riduzione del numero dei capi di capriolo da abbattere nell'anno 2016, cioè l'anno del sinistro, rispetto all'anno precedente e la non ha fornito alcuna spiegazione sul punto, né ha provveduto a Pt_1 giustificare le ragioni della predetta riduzione. Né può condividersi la tesi secondo cui, con l'adesione al Progetto Life, l'appellante avrebbe
“adempiuto adeguatamente ai propri compiti di gestione e controllo della fauna selvatica”.
Come esposto e documentato dalla difesa dell'appellato, l'adesione dell'Amministrazione al progetto dimostra la consapevolezza da parte della dell'esistenza di un problema di sicurezza per gli utenti Parte_1 della strada. La circostanza è documentalmente provata e risulta dalla
D.G.R. n° 784 del 18.7.2011 (all. 5 ) in cui si legge: Pt_1 Pt_1
“considerato che negli ultimi anni sul territorio della regione le Pt_1 collisioni dei veicoli con la fauna selvatica sono considerevolmente aumentate con impatto negativo sulla biodiversità; ravvisata l'opportunità di procedere con delle azioni mirate alla conservazione di specie di fauna selvatica particolarmente protette e nel contempo promuovere azioni che riducano gli incidenti provocati da fauna selvatica, segnatamente dalla specie cinghiale” e “gli incidenti stradali causati dagli ungulati costituiscono motivo di preoccupazione sia per quel che concerne
l'incolumità degli automobilisti, sia per le ricadute economiche legate agli indennizzi che gli enti preposti sono tenuti a pagare ogniqualvolta questi eventi si verificano”. Queste le ragioni che hanno condotto la e la (unitamente ad altri enti Parte_1 Controparte_2 territoriali) ad aderire al “Progetto LIFE STRADE” con l'obiettivo dell'individuazione di “interventi finalizzati alla mitigazione del problema quali ad esempio: imposizione di limiti di velocità più stringenti, installazione di dissuasori, introduzione di opere di riconnessione ecologica in sede di pianificazione territoriale di settore”. pagina 15 di 23 Come condivisibilmente rilevato dall'appellato, nei documenti del progetto, la e la si sono dichiarate consapevoli Parte_1 Controparte_2 del fallimento delle misure fino ad allora adottate. Nel documento del progetto “Life strade” depositato dall'appellato si legge che “i tradizionali sistemi di prevenzione degli incidenti stradali con la fauna selvatica rappresentati dalle recinzioni lungo la carreggiata e dalla segnaletica stradale … presentano notevoli limiti”, ragione per cui il progetto intendeva individuare e sperimentare “sistemi di prevenzione innovativi per il contesto italiano che possano costituire un esempio esportabile sul territorio nazionale”. Per l'attuazione del progetto, gli
Enti hanno proceduto a predisporre una “mappa del rischio”, censendo le strade regionali e valutandone il grado di rischio di incidenti che coinvolgevano la fauna selvatica. Come dimostrato dall'appellato, dall'esame dell'elenco delle strade campione della Provincia di Perugia
(allegato 1 memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 c.p.c. e dalla “mappa CP_1 del rischio” (allegato 2 memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 emerge CP_1 che la S.P. 201, dove si è verificato il sinistro, è inserita nell'elenco delle “strade campione” e censita come strada con significativo rischio di incidenti causati dalla fauna selvatica (15-20 incidenti/km).
Effettivamente, come affermato dall'appellato, quanto predetto smentisce l'affermazione della secondo cui nella strada in cui si è Pt_1 verificato il sinistro si erano registrati solo 2 incidenti con animali selvatici negli ultimi 10 anni. Su questo dato neanche il teste della
Sig. si è detto certo poiché, rispondendo Parte_1 Testimone_4 al capitolo di prova contraria dell'attore (“Vero che nel database regionale risultano incidenti con animali selvatici lungo la SP 201 dal
2006 al 2018”), ha affermato: “a memoria ricordo di si, anche se non ricordo il numero”). Ulteriore smentita deriva dal teste Sig. Per_1
, che all'udienza del 3.03.2020, in ordine alla massiccia presenza
[...] di animali selvatici nell'area e, conseguentemente, al rischio di incidenti, ha dichiarato che “si è vero. Confermo che in zona vi sono animali selvatici tra cui daini, cinghiali e lepri”.
Alla luce di quanto sin qui emerso è indiscussa, pertanto, la pericolosità del tratto di strada S.P. 201 in cui è avvenuto il sinistro in esame. Ciò nonostante, la ha deciso di apporre i presidi previsti dal Parte_1
Progetto Life lungo altre strade, escludendo la S.P. 201. Ciò è confermato dal testimone Sig. che ha dichiarato: “Si, è vero nella Testimone_4 pagina 16 di 23 strada interessata dal sinistro i presidi elettronici non sono stati istallati. Sono state individuate altre aree a maggior rischio dove sono state istallate le tre apparecchiature previste e finanziate sulla base dei criteri del progetto”. Pertanto, come correttamente lamentato dall'appellato, la decisione della non è stata determinata Parte_1 dalla scarsa pericolosità della strada in cui si è verificato il sinistro per cui è causa né dall'inadeguatezza dei presidi individuati dal progetto
(sempre il teste Sig. infatti, dichiara: “dove istallati, i Tes_4 presidi si sono dimostrati efficaci”), bensì da altri motivi non esplicitati dalla . Pt_1
Pertanto, è evidente che parte appellante non è riuscita a fornire la prova liberatoria, data l'inadeguatezza delle misure di gestione e controllo della fauna selvatica nell'area in cui si è verificato l'incidente.
9. Passando all'esame nel merito dell'appello incidentale e della richiesta di condanna, in solido con la , della ex art. Pt_1 Controparte_2
2043 c.c., come già detto al paragrafo 7.1, nella S.P. 201 in cui è avvenuto il sinistro, mancava il “pannello integrativo estesa” la cui apposizione è prescritta dal C.d.S. per garantire agli utenti della strada di conoscere la durata del pericolo. In ciò, pertanto, si rinviene il primo omissivo comportamento colposo della che, trattandosi di una CP_2 strada provinciale, è il soggetto responsabile dell'apposizione dei segnali stradali ex art. 14, comma 1, C.d.S. ai sensi del quale “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
In secondo luogo, come esposto al paragrafo 7.3, dalle testimonianze è emerso che ai bordi della S.P. 201 era presente una folta vegetazione che impediva di poter percepire e vedere il sopraggiungere di un animale selvatico e mancavano reti di recinzione. Anche in relazione a ciò, quindi, si riscontra un comportamento omissivo colposo della che si è CP_2 sottratta agli obblighi di manutenzione della strada di sua proprietà ex art. 14, comma 1, C.d.S., avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada in questione come innanzi già descritta, pagina 17 di 23 rispetto alla quale alla non si addebita la responsabilità di CP_2 non aver predisposto “mezzi specifici” per evitare il danno in esame, ma quella di non aver predisposto i mezzi ordinari di sicurezza imposti dal
C.d.S. (cioè il cartello stradale e la pulizia della vegetazione ai margini laterali della strada).
Ritiene la Corte che il sul quale gravava il relativo onere, ha Pt_2 adeguatamente provato la condotta colposa causalmente efficiente della ex art. 2043 c.c., concorrente con quella della ex art. CP_2 Pt_1
2052 c.c., nella causazione del sinistro in questione e dei conseguenti danni.
Pertanto, merita accoglimento l'appello incidentale del e, per CP_1
l'effetto, la dovrà essere condannata a risarcire il Controparte_2 danno da lui subito in solido con la . Pt_1
10. Con il terzo motivo di appello, la lamentata l'erroneità Parte_1 della sentenza anche in punto di quantificazione del danno e dell'importo da risarcire. In particolare, l'appellante si lamenta del fatto che “il calcolo del danno biologico di lieve entità sarebbe stato fatto dal giudice con il metodo di calcolo quando invece dovrebbe farsi esclusivo Tes_5 riferimento ai criteri e alle misure di cui all'art. 139 del D. Lgs.
209/2005 sul danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”. La predetta doglianza è infondata e va respinta nella misura in cui il Giudice di prime cure, pur richiamando un sistema informatico attraverso il quale ha effettuato il calcolo, ha applicato proprio i parametri e le tabelle ministeriali ex art. 136 del D. Lgs. 209/2005.
Nemmeno è condivisibile la doglianza di parte appellante allorché afferma che la CTU medico-legale “non ha potuto determinare la causa della caduta”
(pag. 23 atto di citazione in appello), posto che la predetta CTU era finalizzata a quantificare il danno biologico subito dal Giusto, non potendo “determinare con i soli criteri medico-legali quale sia stata la causa” della caduta (che è stata invece provata tramite le prove testimoniali e individuata nell'impatto con l'animale selvatico) e che, come si legge nella relazione del CTU, è stato affermato che le “lesioni sono compatibili con una caduta dalla bicicletta e con la proiezione al suolo”. Risulta provato, pertanto, che la caduta del è stata causata CP_1 dall'impatto con l'animale selvatico e che i danni da lui lamentati sono compatibili con la predetta caduta, come accertato dal Consulente, che ha pagina 18 di 23 quantificato il danno biologico permanente nella misura del 2% e l'inabilità temporanea in 10 giorni al 50%.
11. Con riferimento al danno morale, parte appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente considerato e calcolato un danno morale pari al 33% del danno biologico, argomentandolo “in via presuntiva (art 2729
c.c.) sulla base delle evidenze sottese dalla gravità, precisione e concordanza di tutti i rilievi fotografici allegati in atti”. La predetta doglianza è fondata e va accolta.
È pacifico in giurisprudenza (Cass. civ. n. 13383/2025; Cass. civ. n.
6444/2023; Cass. civ. n. 25817/2017) che la sussistenza del danno morale va allegata e provata da chi asserisce di averlo subito, quantomeno con l'indicazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di turbamento e sofferenza . Nel caso in esame, invece, l'appellato, sia in citazione che nei successivi scritti in primo grado, si è limitato a riportare la voce di danno morale nel calcolo del risarcimento richiesto senza alcuna allegazione sul punto o richiesta di prova, risultando del tutto tardive le allegazioni formulate per la prima volta in appello, dovendosi altresì osservare che non è affatto condivisibile il ragionamento del primo giudice che ha ritenuto provata la sofferenza patita dall'attore desumendola dai rilievi fotografici allegati agli atti, ritraenti il a terra, subito dopo CP_1
l'impatto con l'animale selvatico, con delle macchie di sangue sugli zigomi e sul solco nasolabiale.
Alla luce di quanto sin qui esposto, la somma liquidabile a titolo di danno biologico subito dal è di € 2.062,40, ottenuta tenendo conto della CP_1
Tabella di riferimento 2023-2024, dell'età del danneggiato alla data del sinistro (37 anni), della percentuale di invalidità permanente 2%, dei giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (10 gg.), importo che, in quanto liquidato già all'attualità, include la rivalutazione monetaria.
12. Per quanto riguarda il danno patrimoniale subito dal in CP_1 conseguenza dei danni arrecati alla biciletta e all'abbigliamento tecnico, il CTU dichiara di averli accertati nella somma complessiva di € 5.520,00.
La doglianza di parte appellante relativa al fatto che il CTU si sarebbe riportato “all'atto di citazione dell'attore, al preventivo prodotto e alla memoria ex art. 183” non è fondata e va respinta, posto che il CTU ha chiarito (pag. 5 relazione di ctu) che il gli aveva messo a CP_1 pagina 19 di 23 disposizione la bicicletta e l'abbigliamento tecnico. È altresì infondata la doglianza di parte appellante circa la differenza tra il prezzo di listino della bicicletta nell'allestimento standard di € 6.998 e il prezzo della bicicletta del quantificato dal CTU in € 7.200.90. CP_1
Quest'ultima cifra è data dalla somma dei prezzi delle “componenti della biciletta oggetto di perizia” come “risultano da catalogo WILIER Triestina riferito alla medesima stagione” (pag. 8 atto di ctu). Il CTU, quindi, ha ottenuto quella cifra sommando i prezzi, così come risultavano dal catalogo dell'azienda produttrice, delle componenti effettivamente presenti nella bicicletta del che ben possono essere diverse da quelle presenti CP_1 nel modello di bicicletta standard. La differenza di € 202,90 è infatti giustificata dagli optionals aggiunti al modello standard da scelto dal
. Per quanto riguarda la doglianza relativa al fatto che il CTU ha CP_1 riconosciuto danneggiate entrambe le ruote, mentre il preventivo presentato dal è riferito solo alla ruota anteriore, si osserva che il CTU ha CP_1 concluso “per la non riparabilità dei danni subiti dalla bicicletta, per ragioni tecnico-economiche e di sicurezza, e dalle sue componenti per ragioni tecniche e di sicurezza” (pag. 8 atto di ctu). È evidente pertanto che, non potendo essere riparate le componenti né sostituite con altre componenti nuove, la bicicletta danneggiata debba essere sostituita con una nuova.
13. E' invece fondata la doglianza dell'appellante con riferimento alla modalità di calcolo e liquidazione degli interessi compensativi come operata dal primo giudice.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito ( da ultimo Cass.
32985/2022) che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, con la conseguenza che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria -quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni- e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per pagina 20 di 23 ciò solo, incorrere in ultrapetizione (v. Cass., 4/11/2020, n. 24468;
Cass., 17/9/2015, n. 18243; Cass., 7/10/2005, n.19636). Conseguentemente, integrando il risarcimento del danno come nella specie da fatto illecito extracontrattuale un tipico debito di valore , sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione oltre alla svalutazione, che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito( C.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario ( lucro cessante ) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).
E' principio consolidato che qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza ( a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale ) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso ( v. Cassa, 20/11/2018,
n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cassa, 3/3/2009, n. 5054
Nel caso di specie, il primo giudice ha condannato al pagamento degli interessi compensativi sulle somme rivalutate in basead un indice medio sommando l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale già rivalutato all'importo del risarcimento del danno patrimoniale non ancora rivalutato.
Conclusivamente, la e la devono essere Parte_1 Controparte_2 condannate al pagamento, in solido tra loro, e in favore di CP_1
a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 2.062,40,gia rivalutata, oltre interessi nella misura legale sulla predetta somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, nonché, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 5.520,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno dal sinistro alla presente pronuncia, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
14. Con il quarto motivo di appello, la lamenta l'erronea Parte_1 maggiorazione del 33% delle spese di lite che è stata condannata a pagare pagina 21 di 23 all'attore. La doglianza è fondata. Il Giudice di prime cure ha correttamente condannato parte appellante al pagamento delle spese di lite di primo grado in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c.. Tuttavia, ad avviso della Corte, nel caso in esame erano assolutamente insussistenti i presupposti per la maggiorazione del 33% per manifesta fondatezza ex art. 4, comma 8, del D.M. 55/2014 operata dal
Tribunale, trattandosi di vicenda giudiziaria che ha necessitato di approfondimenti istruttori, non potendosi ravvisare una fondatezza ictu oculi della domanda.
15. Conclusivamente, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere accolti nei limiti di cui in parte motiva, dovendosi dare atto della conseguente necessità di riformare la sentenza di primo grado anche in punto spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dovendosi dare atto che avendo la Corte confermato la sentenza riguardo l'an e inciso solo minimamente sul quantum risarcitorio, la è sostanzialmente soccombente ( cfr. Cass. Parte_1
S.U. n. 32061/22; Cass. n. 25444/24), come lo è la . Controparte_2
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 456/2024, emessa dal Tribunale di Perugia in data 19.03.2024 e pubblicata il 22.03.2024:
1. Condanna la e la in solido tra Parte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore di a titolo di danno non CP_1 patrimoniale, della somma di € 2.062,40,già rivalutata, oltre interessi nella misura legale sulla predetta somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, nonché, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 5.520,00, oltre rivalutazione e interessi nella misura legale sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno dalla data del sinistro alla presente pronuncia, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
2. Condanna la e la in solido tra Parte_1 Controparte_2 loro, a pagare le spese di lite del primo grado di giudizio a CP_1
che si liquidano in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario al 15%,
[...]
IVA e CAP come per legge;
pagina 22 di 23 3.Condanna la e la , in solido tra loro, Parte_1 Controparte_2
a pagare le spese di lite del presente giudizio a che si CP_1 liquidano in € 5.809,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
PA de IO IM IN
pagina 23 di 23