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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1029/2024 R.G.L., avente a oggetto “indebito assistenziale”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Rosario Giordano;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 5 settembre 2024, , premettendo di Parte_1
essere il figlio della deceduta la quale era titolare di pensione INPS Persona_1
categoria INVCIV n. 02345232, ha esposto di aver ricevuto provvedimento di recupero indebito per l'importo di € 33.398,80, a causa di maggior somme percepite dalla de cuius a tale titolo nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2011 e il 30 giugno 2021.
Ciò posto, il ricorrente chiede sia dichiarata l'irripetibilità delle somme in oggetto, atteso il limite al diritto alla ripetizione delle prestazioni previdenziali stabilito dall'art. 52 co. 2 l. n. 88/89, il quale dispone che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 30 gennaio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
In materia di ripetizione di indebito l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, riveste carattere di disciplina generale, pertanto assoggettabile a deroga da parte del legislatore.
Invero, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato il principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola del codice d'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto per le quali non potrebbe essere addebitata all'accipiens l'erogazione non dovuta, se tale situazione abbia generato un fondato affidamento.
Il ricorrente richiama, in tal senso, l'art. 52 della legge n. 88/1989, che stabilisce:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive
o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Con la norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 13 della l. n. 412/91, il legislatore ha chiarito che “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera
2 in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Ne consegue che la somma indebitamente erogata non può essere ripetuta, in assenza del dolo dell'accipiens al momento della percezione della erogazione non dovuta.
Con specifico riferimento all'elemento soggettivo, è stato chiarito che il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore (così, fra le prime, Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del
2013, seguite da Cass. n. 27096 del 2018 ed altre successive).
Sotto altro, ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo dell'accipiens, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza e della CP_1
misura del diritto (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).
Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi che la madre della ricorrente versasse in dolo nel periodo in cui è stata erogata la prestazione assistenziale non dovuta.
Invero, l' ha allegato la circostanza che “aveva sempre CP_1 Persona_1
CP_ CP_ dichiarato all' di essere vedova, mentre solo successivamente l' ha appreso che, invece, la sig.ra era coniugata sin dal 1957”, senza tuttavia, a fronte della Per_1
contestazione avversaria, provare le false dichiarazioni della beneficiaria, anche semplicemente versandole in atti. Inoltre, più in generale, la mera omissione di comunicazione di dati un tale dato, che l' già conosce o ha l'onere di conoscere, CP_1 non legittima l'ente erogatore alla ripetizione del maggior credito corrisposto (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223: “Vale anche per l'addebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui
3 laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa”; cfr. anche Cassazione civile n.13223/2020).
Infatti, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa rettifica del valore della prestazione sulla base di elementi che l' conosceva, o poteva CP_1 conoscere, al tempo in cui è avvenuto l'indebito pagamento. Anzi, la prova del ricorrere di tale circostanza si desume dal fatto che l' ha potuto accertare il percepimento CP_1 dei superiori redditi attraverso controlli dall'ente stesso effettuati, pertanto ben avrebbe potuto rettificare l'ammontare della prestazione assistenziale prima della sua erogazione.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve esser accolto.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto dei provvedimenti dell' impugnati;
CP_1 condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, CP_1 che si liquidano in complessivi € 3.291,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gela, 7 aprile 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1029/2024 R.G.L., avente a oggetto “indebito assistenziale”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Rosario Giordano;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 5 settembre 2024, , premettendo di Parte_1
essere il figlio della deceduta la quale era titolare di pensione INPS Persona_1
categoria INVCIV n. 02345232, ha esposto di aver ricevuto provvedimento di recupero indebito per l'importo di € 33.398,80, a causa di maggior somme percepite dalla de cuius a tale titolo nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2011 e il 30 giugno 2021.
Ciò posto, il ricorrente chiede sia dichiarata l'irripetibilità delle somme in oggetto, atteso il limite al diritto alla ripetizione delle prestazioni previdenziali stabilito dall'art. 52 co. 2 l. n. 88/89, il quale dispone che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 30 gennaio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
In materia di ripetizione di indebito l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, riveste carattere di disciplina generale, pertanto assoggettabile a deroga da parte del legislatore.
Invero, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato il principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola del codice d'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto per le quali non potrebbe essere addebitata all'accipiens l'erogazione non dovuta, se tale situazione abbia generato un fondato affidamento.
Il ricorrente richiama, in tal senso, l'art. 52 della legge n. 88/1989, che stabilisce:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive
o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Con la norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 13 della l. n. 412/91, il legislatore ha chiarito che “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera
2 in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Ne consegue che la somma indebitamente erogata non può essere ripetuta, in assenza del dolo dell'accipiens al momento della percezione della erogazione non dovuta.
Con specifico riferimento all'elemento soggettivo, è stato chiarito che il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore (così, fra le prime, Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del
2013, seguite da Cass. n. 27096 del 2018 ed altre successive).
Sotto altro, ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo dell'accipiens, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza e della CP_1
misura del diritto (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).
Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi che la madre della ricorrente versasse in dolo nel periodo in cui è stata erogata la prestazione assistenziale non dovuta.
Invero, l' ha allegato la circostanza che “aveva sempre CP_1 Persona_1
CP_ CP_ dichiarato all' di essere vedova, mentre solo successivamente l' ha appreso che, invece, la sig.ra era coniugata sin dal 1957”, senza tuttavia, a fronte della Per_1
contestazione avversaria, provare le false dichiarazioni della beneficiaria, anche semplicemente versandole in atti. Inoltre, più in generale, la mera omissione di comunicazione di dati un tale dato, che l' già conosce o ha l'onere di conoscere, CP_1 non legittima l'ente erogatore alla ripetizione del maggior credito corrisposto (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223: “Vale anche per l'addebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui
3 laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa”; cfr. anche Cassazione civile n.13223/2020).
Infatti, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa rettifica del valore della prestazione sulla base di elementi che l' conosceva, o poteva CP_1 conoscere, al tempo in cui è avvenuto l'indebito pagamento. Anzi, la prova del ricorrere di tale circostanza si desume dal fatto che l' ha potuto accertare il percepimento CP_1 dei superiori redditi attraverso controlli dall'ente stesso effettuati, pertanto ben avrebbe potuto rettificare l'ammontare della prestazione assistenziale prima della sua erogazione.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve esser accolto.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto dei provvedimenti dell' impugnati;
CP_1 condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, CP_1 che si liquidano in complessivi € 3.291,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gela, 7 aprile 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
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