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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.304/2023 R.Gen.
N.305/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
già riunita a mezzo di separato provvedimento la causa contraddistinta dal N.R.G. 305/2023; pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 304-305 del R.G. dell'anno 2023, riservati in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertenti tra (15.2.1960 – Parte_1
c.f. - rappresentata e difesa anche disgiuntamente per procura in calce C.F._1
al ricorso dall'avv. Giovanni Gurnari e dall' avv.Francesca Gangemi del Foro di Reggio
Calabria) e l in persona del l.r.p.t Controparte_1
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. I ricorsi riuniti proposti da sono infondati e vanno pertanto respinti Parte_1
per i motivi di seguito esposti.
A mezzo degli stessi, la predetta ricorrente ha contestato la legittimità della ripetizione delle somme posta in essere in suo danno dall con riferimento a presunte erogazioni indebite CP_1
1 sulla prestazione di disoccupazione agricola (DS) goduta per il periodo dall'1.1.2009 al
31.12.2009, per un importo pari ad € 1.614,66 (R.G.N. 304/2023) e per il periodo dall'1.1.2010 al 31.12.2010, per un importo pari ad € 1.331,58 (R.G.N. 305/2023).
Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni in tal senso formulate nell'atto introduttivo di lite, la ricorrente ha dedotto:
- esserle stata notificata in data 6.12.2022 dall nota con la quale l'istituto previdenziale CP_1
le comunicava che erano “state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale
assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi”, sollecitando la restituzione delle somme indebitamente percepite per i già menzionati periodi dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e dall'1.1.2010 al 31.12.2010;
- di non aver mai ricevuto in precedenza analoga richiesta di restituzione delle medesime somme, asseritamente inviata dall in data 10.10.2014; CP_1
- che non sussisteva alcun obbligo restitutorio a proprio carico stante l'intervenuta prescrizione ex art.2033 c.c.
Di qui, la proposizione dei ricorsi successivamente riuniti per come volti alla chiesta declaratoria di non ripetibilità degli importi oggetto di causa.
L costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, CP_1
improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto.
Al riguardo, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 co.1 D.L. 7/1970, convertito con modificazioni nella
L.83/1970, nonché l'improcedibilità del ricorso stante la dedotta mancata presentazione del ricorso amministrativo al competente Comitato provinciale.
Quanto alla prescrizione ex adverso eccepita, l ha più specificamente sostenuto che CP_1
l'indebito oggetto di causa sarebbe stato regolarmente notificato alla in data Parte_1
24.10.2014 e che inoltre detta prescrizione non poteva decorrere prima che la fittizietà del rapporto di lavoro venisse accertata attraverso la documentata indagine ispettiva (cfr. verbale del 9.7.2013).
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2 Va subito evidenziato come la pretesa dell contro la quale parte ricorrente propone CP_1
opposizione vada qualificata in termini di azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Rispetto a tale azione non può operare la prescrizione decennale – e non quinquennale - invocata dalla ricorrente : e questo, anche a prescindere dalla contestata validità Parte_1
dell'originaria comunicazione dell'indebito nell'ottobre 2014 (cfr. ricorso introduttivo del procedimento N.R.G. 305/2023).
Come da costante giurisprudenza anche della Corte d'Appello di Reggio Calabria (cfr. tra le tante App. Reggio Calabria, sent. n.354/2018 del 10.7.2018), il dies a quo a partire dal quale conteggiare tale termine va infatti individuato nel momento in cui la fittizietà del rapporto di lavoro del dante causa della ricorrente risulta essere stata accertata attraverso apposita indagine ispettiva, e non in quello della percezione (indebita) delle correlate prestazioni indicate in ricorso.
E' difatti evidente che fino al momento di tale accertamento l – considerando anche la CP_1 natura dolosa dell'occultamento della non genuinità del rapporto di lavoro di cui si discute - non era in condizioni di poter esercitare il proprio diritto alla ripetizione dell'indebito di cui si discute.
Da ciò discende che alcuna prescrizione in tal senso poteva iniziare a decorrere prima del
9.7.2013, ovvero dalla data del già menzionato accertamento ispettivo dell (in tal senso CP_1 cfr. Cass., 23603/2017: “(…) il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione,
l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione”).
Al momento della notifica della richiesta di restituzione delle somme oggetto di causa, quindi, alcuna prescrizione era giunta a maturarsi.
Non essendo possibile nella corrente sede riesaminare il merito della questione relativa alla genuinità del rapporto di lavoro in agricoltura di cui si discute – dovendosi comunque osservare, al riguardo, che la ricorrente non ha effettuato alcuna richiesta istruttoria sul punto: e questo, in contrasto con il principio più volte espresso dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez.
Un., 18046/2010: “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che
3 consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”) – i ricorsi vanno quindi respinti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione delle cause, e con esclusione delle fasi successive alla disposta riunione;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8621/20123), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte da nei Parte_1
confronti dell' in persona del l.r.p.t., Controparte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta i ricorsi;
- pone a carico della parte ricorrente l'onere di rifusione delle spese di lite, che liquida ex D.M.
55/2014 in complessivi € 1.400,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
4
N.305/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
già riunita a mezzo di separato provvedimento la causa contraddistinta dal N.R.G. 305/2023; pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 304-305 del R.G. dell'anno 2023, riservati in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertenti tra (15.2.1960 – Parte_1
c.f. - rappresentata e difesa anche disgiuntamente per procura in calce C.F._1
al ricorso dall'avv. Giovanni Gurnari e dall' avv.Francesca Gangemi del Foro di Reggio
Calabria) e l in persona del l.r.p.t Controparte_1
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. I ricorsi riuniti proposti da sono infondati e vanno pertanto respinti Parte_1
per i motivi di seguito esposti.
A mezzo degli stessi, la predetta ricorrente ha contestato la legittimità della ripetizione delle somme posta in essere in suo danno dall con riferimento a presunte erogazioni indebite CP_1
1 sulla prestazione di disoccupazione agricola (DS) goduta per il periodo dall'1.1.2009 al
31.12.2009, per un importo pari ad € 1.614,66 (R.G.N. 304/2023) e per il periodo dall'1.1.2010 al 31.12.2010, per un importo pari ad € 1.331,58 (R.G.N. 305/2023).
Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni in tal senso formulate nell'atto introduttivo di lite, la ricorrente ha dedotto:
- esserle stata notificata in data 6.12.2022 dall nota con la quale l'istituto previdenziale CP_1
le comunicava che erano “state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale
assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi”, sollecitando la restituzione delle somme indebitamente percepite per i già menzionati periodi dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e dall'1.1.2010 al 31.12.2010;
- di non aver mai ricevuto in precedenza analoga richiesta di restituzione delle medesime somme, asseritamente inviata dall in data 10.10.2014; CP_1
- che non sussisteva alcun obbligo restitutorio a proprio carico stante l'intervenuta prescrizione ex art.2033 c.c.
Di qui, la proposizione dei ricorsi successivamente riuniti per come volti alla chiesta declaratoria di non ripetibilità degli importi oggetto di causa.
L costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, CP_1
improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto.
Al riguardo, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 co.1 D.L. 7/1970, convertito con modificazioni nella
L.83/1970, nonché l'improcedibilità del ricorso stante la dedotta mancata presentazione del ricorso amministrativo al competente Comitato provinciale.
Quanto alla prescrizione ex adverso eccepita, l ha più specificamente sostenuto che CP_1
l'indebito oggetto di causa sarebbe stato regolarmente notificato alla in data Parte_1
24.10.2014 e che inoltre detta prescrizione non poteva decorrere prima che la fittizietà del rapporto di lavoro venisse accertata attraverso la documentata indagine ispettiva (cfr. verbale del 9.7.2013).
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2 Va subito evidenziato come la pretesa dell contro la quale parte ricorrente propone CP_1
opposizione vada qualificata in termini di azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Rispetto a tale azione non può operare la prescrizione decennale – e non quinquennale - invocata dalla ricorrente : e questo, anche a prescindere dalla contestata validità Parte_1
dell'originaria comunicazione dell'indebito nell'ottobre 2014 (cfr. ricorso introduttivo del procedimento N.R.G. 305/2023).
Come da costante giurisprudenza anche della Corte d'Appello di Reggio Calabria (cfr. tra le tante App. Reggio Calabria, sent. n.354/2018 del 10.7.2018), il dies a quo a partire dal quale conteggiare tale termine va infatti individuato nel momento in cui la fittizietà del rapporto di lavoro del dante causa della ricorrente risulta essere stata accertata attraverso apposita indagine ispettiva, e non in quello della percezione (indebita) delle correlate prestazioni indicate in ricorso.
E' difatti evidente che fino al momento di tale accertamento l – considerando anche la CP_1 natura dolosa dell'occultamento della non genuinità del rapporto di lavoro di cui si discute - non era in condizioni di poter esercitare il proprio diritto alla ripetizione dell'indebito di cui si discute.
Da ciò discende che alcuna prescrizione in tal senso poteva iniziare a decorrere prima del
9.7.2013, ovvero dalla data del già menzionato accertamento ispettivo dell (in tal senso CP_1 cfr. Cass., 23603/2017: “(…) il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione,
l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione”).
Al momento della notifica della richiesta di restituzione delle somme oggetto di causa, quindi, alcuna prescrizione era giunta a maturarsi.
Non essendo possibile nella corrente sede riesaminare il merito della questione relativa alla genuinità del rapporto di lavoro in agricoltura di cui si discute – dovendosi comunque osservare, al riguardo, che la ricorrente non ha effettuato alcuna richiesta istruttoria sul punto: e questo, in contrasto con il principio più volte espresso dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez.
Un., 18046/2010: “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che
3 consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”) – i ricorsi vanno quindi respinti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione delle cause, e con esclusione delle fasi successive alla disposta riunione;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8621/20123), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte da nei Parte_1
confronti dell' in persona del l.r.p.t., Controparte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta i ricorsi;
- pone a carico della parte ricorrente l'onere di rifusione delle spese di lite, che liquida ex D.M.
55/2014 in complessivi € 1.400,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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