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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/10/2025, n. 5595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5595 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Maria Speranza Ferrara Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore dott. Gaetano Di Stefano esperto dott. Raffaele Nalli esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1668/2022 vertente tra
TRA
Ente Parte_1 ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.1985 (CF:
), in persona del Presidente p.t. con l'avv. CLAUDIO P.IVA_1 Controparte_1
BOAZZELLI
Appellante
E
, (C.F.: CP_2 C.F._1
(C.F.: ) entrambi con l'avv. TIZIANO Controparte_3 C.F._2
MONTAGNA. Appellati
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello la Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1806/2021 con cui il Tribunale ordinario
[...] di Velletri – Sezione Specializzata Controversie Agrarie ha rigettato l'opposizione proposta dall' avverso l'ordinanza emessa in data Parte_1 19/2/2020 dal Tribunale di Velletri, a mezzo della quale è stata ordinata l'affrancazione, a favore di e e contro l' CP_2 Controparte_3 Parte_1
del terreno agricolo sito in Colonna (RM), censito al Catasto al Foglio 5, particella 124, di
[...] 2
mq. 2560, Qualità Pascolo, Classe U, R.D. Euro 0, 66, R.A. Euro 0 40, che è stata pertanto integralmente confermata;
ha rigettato la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dagli opposti;
ha condannato l'opponente di al pagamento delle spese di lite, che si sono liquidate in Pt_2 Pt_1 euro 1.378,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con ricorso iscritto il 24/4/2020
[...]
(per brevità di ha proposto Parte_1 Pt_2 Pt_1 opposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, L. n. 607 del 1966, avverso l'ordinanza di affrancazione resa in data 19/2/2020 dal Giudice del Tribunale di Velletri (dott. M. Coderoni), relativa al terreno, sito in Colonna (RM), censito a I Catasto al Foglio 5, particella 124, di mq. 2560, Qualità Pascolo, Classe U, R.D. Euro 0, 66, R.A. Euro 0 40, emessa a favore di e CP_2 Controparte_3 in accoglimento del ricorso da costoro proposto nei confronti dell' di sul presupposto Pt_2 Pt_1 che gli stessi fossero titolare di diritto di livello sul fondo. A fondamento dell'impugnazione, l'opponente ha esposto che:
1) Capitale di affranco Il Tribunale, per i giudizi di affrancazione dei terreni agricoli, ha provveduto a determinare il calcolo del canone di affranco secondo il procedimento che segue: Reddito Dominicale Terreno (da visura aggiornata) per rivalutazione 80% (1,80) oltre Istat dall'1.1.1997 fino all'anno dell'istanza. Determinato in tal modo il canone, si è proceduto a moltiplicare lo stesso per 15 volte e ad aggiungere le ultime 5 annualità. L'importo costituisce il valore di affrancazione del terreno. Tale criterio, risulta essere facilmente percorribile perché puramente aritmetico, ma non tiene nella dovuta considerazione le decisioni emesse in materia di affrancazione dalla Corte Costituzionale...
2) Compendio da affrancare Occorre ricordare che i sigg.ri e (unitamente o singolarmente) hanno introdotto CP_3 CP_2 oltre al presente giudizio che prevede un canone di affrancazione per euro.33,74, sempre innanzi al Tribunale di Velletri, anche il ricorso avente il RG.4365/2018, assegnato alla Dr.ssa Salucci, attualmente in decisione ed in attesa del deposito dell'ordinanza che prevede un canone di affrancazione per euro 1.251,42; nonchè quello avente il RG 4364/2018 che è stato deciso, in assenza della costituzione della controparte, con ordinanza del 31.10.2018 che prevede un canone di affrancazione di euro. 705,46. Ordinanza quest'ultima, che è stata reclamata con giudizio avente il RG. 1735/2019 ed attualmente assegnato alla sezione Speciale per i contratti agrari, la cui prossima udienza è fissata per il 7.10.2020. Tali controversie per un valore complessivo di euro 1.990,62, consentiranno agli istanti di affrancare un'area di terreno della superficie complessiva (salvo errori od omissioni) di circa mq.
8.550 con soprastante un fabbricato per il quale, secondo controparte, è stato ottenuto permesso di costruire in sanatoria, il che rende il compendio immobiliare da affrancare certamente di valore non modesto o irrisorio, come la stessa vorrebbe far apparire. Per tale complessivo immobile (senza considerare la particella 365 con il soprastante fabbricato, perché illegittimo) I' di ha depositato perizia di parte, redatta dal Geom Pt_2 Pt_1 Per_1 3
in data 25.9.2017, che quantifica quantomeno in euro 12.110,40 il capitale di affranco ed ha chiesto in tutti i giudizi di esperire Consulenza Tecnica accertativa del canone di affranco. 3) Diritto di affranco Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta ammissibile l'istanza di affrancazione inerente i terreni di cui al ricorso formulato dai sigg.ri. e a seguito di permesso CP_2 CP_3
a costruire in sanatoria, si rileva invece quanto segue.
a) Enfiteusi su fondo edificato Per le enfiteusi su fondo edificato, l'Avvocatura dello Stato, con nota n. 8475 del 19.12.1991, ha chiarito che i fabbricati costruiti su terreni gravati da livello non possono essere considerati migliorie, e ciò in quanto l'attività di miglioria che è richiesta all'enfiteuta, deve ritenersi intrinsecamente connessa alla natura del fondo stesso, mentre esula completamente da ciò ogni attività di trasformazione edilizia (Consiglio di Stato parere n. 661/1998). Quindi, il fabbricato costruito sul fondo può considerarsi acquisito per accessione dal concedente in quanto proprietario dell'area. L'enfiteusi si estende pertanto anche ai fabbricati edificati sui terreni gravati da canone enfiteutico, ossia tutto ciò che è costruito su terreno gravato da canone enfiteutico diviene gravato dal canone anch'esso per accessione. In tal caso il canone enfiteutico su cui applicare il calcolo per la determinazione della somma necessaria all'affrancazione dovrà tener conto del valore dell'area considerata edificabile, applicando ad esso un equo saggio di rendimento (Cons. stato parere n.661/98 del 9.6.1988, Ministero delle Finanze nota del 26.10.2000 es. valore I.C.L., Circolare Agenzia del Territorio prot. 29104 dell'11.05.2011). La soluzione appena esposta va applicata anche nella fattispecie di edificio abusivamente costruito e successivamente oggetto di avvenuta sanatoria. Il calcolo per la determinazione della somma necessaria all'affrancazione dovrà quindi tener conto del valore dell'area considerata edificabile, applicando ad esso un equo saggio di rendimento. 4) Reale prezzo di affrancazione dei terreni di cui al foglio 5 particella 124 di 2560 mq. Il prezzo di affranco del terreno proposto da controparte è manifestamente incongruente rispetto a quello effettivamente dovuto, essendo stato determinato nella misura irrisoria di complessivi
€.33,74. In effetti parte ricorrente non esita a calcolare, con malcelata disinvoltura, il prezzo di affranco del terreno oggetto di causa, ricorrendo all'applicazione pedissequa delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art.1 Legge n.607/1966, commi che hanno però subito la censura di parziale illegittimità costituzionale in forza della sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio 1997 п.143. Il reale capitale di affranco del fondo di cui è causa avrebbe dovuto quindi essere calcolato applicando criteri meglio specificati in appresso, e l'importo versato per euro. 33,74 dovrà essere, di conseguenza, adeguatamente integrato. Ciò detto, ai fini di una ponderata ed equa valutazione della fattispecie di cui è causa, appare opportuno precisare quanto segue: La regolamentazione dell'enfiteusi, ed in particolare la disciplina relativa al calcolo ed all'aggiornamento dei canoni, è dettata da due leggi speciali la n.607/1966 e la n.1138/1970, le quali prescrivono criteri di determinazione dei canoni enfiteutici limite, indicando come parametri di riferimento rispettivamente il reddito dominicale del fondo per le enfiteusi anteriori al 28.10.1941 e la quindicesima parte dell'indennità di esproprio prevista dalle leggi di riforma agraria del 1950 per le enfiteusi sorte successivamente. In entrambi i casi è previsto che il capitale di affranco sia determinato in misura pari a 15 volte il canone. 4
Dopo la loro emanazione, sulle due leggi citate si è pronunciata a più riprese la Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità della normativa sotto diversi profili, modificandone profondamente la portata. Sia per la Legge 607/1966, sia per la Legge 1138/1970, in particolare la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei criteri di calcolo ivi prescritti dettando, quale vero e proprio principio generale della materia, la regola per cui i canoni devono essere periodicamente aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei "a mantenere adeguata, ragionevole approssimazione, corrispondenza con la effettiva realtà economica" (sentenze nn. 406 del 7.04.1988 e 143 del 23.05.1997). L'intervento della Consulta, in definitiva, da un lato ha sostanzialmente uniformato fra loro le due discipline, originariamente diverse, facendo sì che i principi dettati per le enfiteusi successive al 1941 trovino applicazione anche ai rapporti costituiti anteriormente;
dall'altro lato ha dettato una regola generale secondo la quale il canone enfiteutico e di conseguenza il capitale di affranco, devono essere determinati in modo da assicurarne la corrispondenza alla realtà economica. Proprio in relazione alle predette sentenze è stato dichiarato illegittimo il metodo di calcolo che prendeva il reddito dominicale come valore di riferimento, in quanto obsoleto e non più rispondente agli attuali parametri di mercato, quali ad esempio il Valore Agricolo Pt_3
Il Giudice delle Leggi nulla ha però stabilito, né, del resto, avrebbe potuto farlo, in ordine ai criteri di calcolo e di quantificazione, essendo prerogativa del legislatore dettare una regolamentazione della materia. Cessata l'efficacia dei criteri originariamente previsti dalle due normative dichiarate incostituzionali, la disciplina della determinazione del valore di affranco, non è, tuttavia, mai stata integrata da una nuova disciplina legislativa della materia, che, pertanto, allo stato, risulta caratterizzata da diverse soluzioni regolamentari. In tale contesto assume particolare rilevanza, per la sua particolare autorevolezza, la circolare del Ministero degli Interni n.118 del 9 settembre 1999, che, nell'afferire proprio alla specifica materia oggetto di causa, per riguardare "Fondo edifici di culto - Canoni enfiteutici, censi e livelli - Criteri per la determinazione del capitale di affranco", ha Individuato i criteri che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad applicare per il calcolo del capitale di affranco degli immobili gravati da enfiteusi, e conseguentemente per l'aggiornamento del canone.
La circolare, dopo aver recepito il principio implicitamente sotteso all'ultima pronuncia della Consulta (sent. n.143 del 23.05.1997) secondo cui alle enfiteusi anteriori al 1941, deve trovare applicazione una disciplina analoga a quella prevista per i rapporti instaurati successivamente, e dopo aver ricordato che, per calcolare i valori di affranco delle enfiteusi più recenti, il legislatore aveva fatto riferimento all'indennità di esproprio con una norma, l'art.2 Legge prevista dalla leggi di riforma agraria del 1950 1138/1970, poi ritenuta anch'essa illegittima dalla Corte Costituzionale perché non sufficientemente adeguata alla realtà economica ha affermato che, nel vuoto normativo creato dalla citate sentenze, mai colmato dal legislatore, il criterio alternativo simile che appare più affidabile, e come tale deve essere utilizzato nel calcolo del capitale di affranco, è quello dettato per il computo dell'indennità di esproprio ordinaria, che per i terreni agricoli è calcolata in base al valore agricolo medio del tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, stabilito annualmente da rilevazioni operate da un'apposita commissione regionale...." L'IDSC di ha così concluso: Pt_1
In via principale 1. Riconoscere e dichiarare che il ricorso per affrancazione proposto dai sigg.ri e CP_2
è infondato, per i motivi di cui al presente atto o per quelli che l'adito Tribunale vorrà CP_3 ravvisare dagli atti stessi e per l'effetto rigettarlo e revocare l'ordinanza del 19.2.2020 di 5
affrancazione in favore dei sigg.ri e nel caso si ravvisasse l'impossibilità di CP_2 CP_3 affrancare in capo ai ricorrenti. In linea subordinata, nella denegata ipotesi che fosse riconosciuto il diritto all'affrancazione rivendicato dai sigg.ri. e : CP_3 CP_2
2. Riconoscere e dichiarare che il capitale di affranco e i canoni enfiteutici ancora dovuti all'IOSC di da parte del sigg.ri. e dovranno essere determinati sulla base di un Pt_1 CP_2 CP_3 canone a cui si deve pervenire applicando al valore dell'area considerata edificabile un equo saggio di rendimento, o sulla base di altro criterio che sarà ritenuto opportuno, e per l'effetto
3. Ordinare, al sigg.ri. e di corrispondere, in favore dell' di il CP_2 CP_3 Pt_2 Pt_1 pagamento del capitale d'affranco e dei canoni enfiteutici ancora dovuti, così risultanti Sempre in linea subordinata, nella denegata ipotesi in cui la particella 124 del Foglio 5 fosse ritenuta affrancabile come fondo agricolo:
4. Riconoscere e dichiarare che, relativamente ai terreni di cui alla particella 124 Foglio 5, il capitale di affranco dovuto all' di da parte dei sigg.ri. e è pari Pt_2 Pt_1 CP_2 CP_3 all'importo di € 4.792,40, al quale debbono essere aggiunti, sempre a favore del suddetto IDSC di e sempre da parte dei sigg.ri. e canoni enfiteutici da questi ultimi non Pt_1 CP_2 CP_3 corrisposti negli ultimi cinque anni per un ammontare pari ad € 1.198,10, per un totale complessivo pari ad € 5.000,00, oppure riconoscere che il capitale di affranco e i canoni enfiteutici da corrispondersi in favore del predetto Istituto sono quelli determinati, in misura maggiore o minore, all'esito delle risultanze della richiesta espletanda CTU, oppure come determinati dall'On. Tribunale in corso di causa, per l'effetto:
5. Ordinare, al sigg.ri. e di corrispondere, in favore dell' di CP_2 CP_3 Pt_2 Pt_1
l'integrazione del capitale di affranco e il pagamento dei canoni non evasi negli ultimi cinque anni, come sopra determinati, detratta la somma già corrisposta pari ad €. 33,74. 6. Attribuire tutti gli importi a titolo di affranco e di canoni pregressi all' di Pt_2 Pt_1
Si sono costituiti e concludendo nel senso di CP_2 Controparte_3
"... respingere l'atto di contestazione proposto, siccome infondato in fatto ed in diritto e confermare, per l'effetto, l'ordinanza di affrancazione de qua. Voglia, altresì, respingere le domande svolte da controparte, sia in via principale che in via subordinata, siccome infondate in fatto e in diritto. Respingere, altresì, l'istanza di trattazione congiunta per le motivazioni di cui in premessa. Attesa l'assoluta infondatezza e temerarietà della contestazione svolta, si fa istanza all'Ecc.mo Sig. Giudice adito affinché Voglia, altresì, condannare controparte, d'ufficio e in via equitativa, ex art. 96 co. 3 cpc. In ogni caso con vittoria di spese di lite del presente giudizio...". La causa era istruita con produzione documentale, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria. Sostituito il Giudice relatore in data 28/6/2021, le parti costituite precisavano le conclusioni e depositavano telematicamente le note difensive autorizzate;
all'odierna udienza la causa era decisa con la presente sentenza, con lettura del dispositivo e della motivazione.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Anzitutto, come discorso di carattere generale, riguardo alla possibilità di motivare la sentenza "per relationem", va rammentato che "La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive..." (Cass. 22562/16). Ciò premesso l'opposizione proposta dall' di è infondata e va pertanto respinta. Pt_2 Pt_1 6
Venendo al merito, i fatti storici (esistenza del diritto di e di CP_2 Controparte_3 affrancare il fondo per cui è causa in forza del rapporto del quale la parte opposta le conduce c.d. livello) sono pacifici fra le parti. In particolare, va ricordato che "Il "livello" ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all'enfiteusi anche in punto di disciplina ed estraneo ai rapporti regolati dalla speciale legislazione sui contratti agrari..." (cfr. Cass. 3689/18).
Ciò detto, al fine di disattendere le censure mosse dall'opponente, è sufficiente riportare le repliche contenute a pag.
1-2 della comparsa di costituzione degli opposti: "…Controparte, nel palese tentativo di creare confusione, afferma... che il compendio da affrancare nei confronti dell'odierno reclamante comprenderebbe anche quello relativo ad altre due procedure. In realtà gli altri procedimenti richiamati (RG n. 4364/18 e RG n. 4365/18) oltre ad avere ad oggetto terreni assolutamente distinti e separati da quello oggetto di causa, si svolgono nei confronti di un concedente diverso, ossia la Parrocchia di Colonna e non, come nel caso di specie, nei confronti dell' di Appare Parte_1 Pt_1 davvero difficile credere ad una svista di controparte..., semmai è evidente l'intento di mischiare procedure con oggetti e parti diverse, al fine di sottarsi alla legittima pronuncia di affrancazione, pronunciata dal dott. Coderoni. Con tale atteggiamento processuale controparte arriva a contestare la presente affrancazione sul falso presupposto dell'esistenza di un fabbricato e sul fatto che il terreno sarebbe edificabile!! Incredibilmente controparte, pur avendo ammesso tra le righe che il fantomatico fabbricato si trova su un terreno non oggetto di causa e il cui concedente non era, né è mai stato l' Parte_1
(circostanza ben nota a controparte, essendo l'avv. Boazzelli, difensore anche della Parrocchia di Colonna, nelle altre procedure), si dilunga per pagine e pagine (punti 3 e 4 del reclamo) a contestare il prezzo di affranco relativo ad un terreno edificato, quando in realtà II terreno oggetto di causa non è edificato, né edificabile, ma semplicemente agricolo!!! Sul punto, ovviamente, la presente difesa non può accettare il contraddittorio...". In altre parole, la determinazione del prezzo di affranco del terreno agricolo in questione non può risentire della circostanza che gli opposti siano anche titolari di diversi e distinti fondi assoggetti ad affrancazione, ancorché limitrofi, e su cui è stato eretto fabbricato, dacché i rispettivi diritti reali di godimento sono stati costituiti con diversi e distinti contratti, perfezionati da diversi e distinti soggetti, tra cui i danti causa degli opposti, che non erano gli originali contraenti ed aventi diritto;
d'altro canto, parte opponente, a fronte della suddetta replica degli opposti, non ha fornito prova contraria. Pertanto, stabilito che, nel caso in esame, il compendio da affrancare riguarda il solo fondo agricolo indicato nell'ordinanza gravata, bisogna ora esaminare la doglianza sollevata dall' di Pt_2 Pt_1 in punto di determinazione dell'ammontare del prezzo di affranco. Al riguardo, va valorizzata la significativa replica mossa dagli opposti a pag.
2-6 della comparsa di costituzione:
“…Controparte sembra più volte dimenticare che la determinazione del prezzo di affranco è stata effettuata dal Giudice della prima fase con ordinanza riservata del 12/11/19, ampiamente motivata. La "malcelata disinvoltura" con cui sarebbe stato determinato il prezzo di affranco (pag. 5 atto di contestazione) di cui parla il reclamante, pertanto, costituisce una critica gratuita e priva di fondamento alla decisione oggi contestata, senza che vengano minimamente indicati i motivi per cui il primo giudice avrebbe errato. Il dott. Coderoni, nella predetta ordinanza riservata, indica sia le disposizioni di legge da applicare nella determinazione del prezzo di affranco ("art. 971, c. 5, c.c. che prevede la possibilità di ottenere l'affrancazione dal canone enfiteutico o livellario mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, secondo le 7
modalità previste da leggi speciali;
art. 1 della legge 22.7.1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue), che equipara il canone al reddito dominicale del fondo;
art. 9 della legge 18.12.1970, n. 1138 (legge in materia di enfiteusi), ove si stabilisce che l'affrancazione del fondo opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone"), sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
Sul punto il Giudice di prime cure chiarisce che "Sulla base della giurisprudenza costituzionale, la Cassazione ha osservato che è quindi necessario aggiornare periodicamente, applicando coefficienti di maggiorazione idonei, l'importo del canone livellario o enfiteutico, al fine di mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza del capitale di affrancazione con l'effettiva realtà economica, onde impedire che l'affrancazione si trasformi in una sostanziale ablazione gratuita del diritto del concedente (cfr. Cass, sez. 2, n. 13595 del 12.10.2000 e, per i rapporti il cui canone era determinato in natura, sez. 3, n. 11700 del 26/05/2014)". Aggiunge, quindi, che "In base a tutti questi parametri la determinazione del canone livellario o enfiteutico si ottiene mediante l'applicazione di un "equo saggio di rendimento" al valore del terreno e del fabbricato;
quindi, al valore base costituito dalla rendita dominicale (per i terreni) e dalla rendita catastale (per i fabbricati), va applicato il tasso di aggiornamento, rispettivamente del 70% e dell'80%, secondo i coefficienti previsti dall'art. 3, comma 50, della Legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione delle finanze pubbliche), che stabilisce il tasso di rivalutazione delle rendite immobiliari, fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe di estimo;
che, ancora, l'ammontare risultante da tale operazione, deve essere rivalutato all'attualità in base ai coefficienti ISTAT per la rivalutazione monetaria, dal 1 gennaio 1997 ad oggi (per settembre 2019, il coefficiente è di 1,434, ricavato dalla funzione di rivalutazione attiva sul sito web dell'Istituto statistico all'indirizzo https://rivaluta.istat.it). Coderoni arriva, così, alla determinazione e applicazione delle formule sempre e pacificamente adottate per la determinazione del prezzo di affranco: "per i terreni, reddito dominicale, moltiplicato per 1,70 (aggiornamento del 70%) e rivalutato con il coefficiente ISTAT 1,434 (settembre 2019); per i fabbricati, rendita catastate, moltiplicata per 1,80 (aggiornamento dell'80%) e rivalutata con II coefficiente ISTAT di cui sopra. I valori così ricavati andranno poi moltiplicati per 15, ottenendo il capitale di affranco degli immobili". Applicando tali parametri, pertanto, il Giudice determina il prezzo di affranco in Euro 33,74, ossia esattamente il prezzo indicato nel ricorso introduttivo ("Tutto ciò premesso e considerato, nel caso di specie, il terreno oggetto di domanda di affrancazione è uno solo, sito in Colonna, e censito al Catasto al Foglio 5, Particella 124, di mq. 2560, e risulta avere, dalla visura catastale prodotta, un reddito dominicale di € 0,66; pertanto, sulla base dei criteri sopra indicati, dell'estensione, condizione, natura e valore catastale dell'immobile, l'importo indicato in ricorso quale capitale di affranco, in € 33,74, appare congruo e giuridicamente corretto"). Controparte, invece, senza prendere alcuna posizione sui criteri adottati dal Giudice nella determinazione del prezzo di affranco, basa la propria contestazione su una perizia di parte redatta dal Geom. Il calcolo effettuato dal tecnico di controparte si baserebbe su una presunta Per_1 indennità di esproprio, mai prevista da alcuna normativa o pronuncia della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, della giurisprudenza di merito e del Giudice Amministrativo. Con tutto il rispetto per il Geom. autore della predetta relazione, tale criterio non risulta applicabile Per_1 all'affrancazione del fondo enfiteutico, perchè diversi sono i presupposti e le ragioni giuridiche che intercorrono tra una indennità di esproprio (ancorata a criteri di mercato e dovuta al pieno proprietario di un immobile che viene privato del proprio diritto di proprietà per ragioni di interesse 8
pubblico) e il prezzo di affranco dovuto dal titolare dell'utile dominio al mero concedente di un fondo. L'indicazione del prezzo di affranco riportata nel ricorso introduttivo e condivisa dal Primo Giudice tiene conto di tutti i dati e i criteri sino ad oggi stratificatesi in via giurisprudenziale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del comma 4 della L. 607/66, nella parte In cui tale disposizione non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione venga aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei, a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. Come si può facilmente evincere dalla tabella allegata al ricorso introduttivo, nella determinazione del prezzo di affranco si è proceduto alla rideterminazione del reddito dominicale ai sensi dell'art. 3, comma 50 della L. 662/96, con ulteriore rivalutazione ISTAT. Cosi determinato il canone enfiteutico, si è proceduto al calcolo del prezzo di affranco e dell'ammontare degli ultimi 5 canoni, il tutto sulla scorta delle indicazioni della Corte Costituzionale...". In sintesi, confermata la determinazione del prezzo di affranco effettuata dal Giudice della prima fase con valutazione esente da errori di calcolo o di impostazione metodologica, va respinta la richiesta di C.t.u., avanzata dall'opponente, avendo già il primo giudice giustamente affermato come la determinazione del canone enfiteutico/livellario e del relativo capitale di affranco possa avvenire". applicando una semplice operazione aritmetica, senza necessità dunque di disporre una CTU, attività superflua e che, peraltro, si rivelerebbe antieconomica, avendo verosimilmente un costo maggiore rispetto al capitale di affranco..." (cfr. ordinanza riservata del 12/11/2019 sub documento A2 prodotto da parte opposta). D'altro canto, sempre per quanto concerne le richieste istruttorie dell'opponente, la consulenza Invocata dall' di non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la Pt_2 Pt_1 prova di quanto assume e quindi non può darsi ingresso a tale strumento, qualora serva unicamente a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;
inoltre, la parte gravata non può supplire all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta di esibizione di documenti (cfr. Cass. 20104/09); di talché, va ribadito il diniego all'ingresso dei mezzi istruttori invocati dall'opponente, quale già formulato dal Collegio. In conclusione, stante le considerazioni sopra svolte, l'opposizione proposta dall' di Pt_2 Pt_1 va rigettata, in uno con le connesse e consequenziali pretese di condanna di controparte al pagamento delle richieste somme;
per l'effetto, deve essere integralmente confermata l'ordinanza emessa in data 19/2/2020 dal Tribunale di Velletri, a mezzo della quale è stata ordinata l'affrancazione, a favore di e e contro l' CP_2 Controparte_3 [...]
del terreno agricolo sito in Colonna (RM), censito al Catasto Parte_1 al Foglio 5, particella 124, di mq. 2560, Qualità Pascolo, Classe U, R.D. Euro 0, 66, R.A. Euro 0 40. Va parimenti rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., proposta dagli opposti, per mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi legittimanti una tale condanna. La responsabilità processuale aggravata infatti postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale (non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate), causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Pertanto, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta, come nella fattispecie, sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala 9
fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno asseritamente sofferto. Le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' ex art. 91, comma 1, с.р.с. e si CP_4 Pt_1 liquidano, applicati parametri tariffari minimi, in dispositivo in favore degli opposti, ai sensi del D.M. 55/2014.
3.- Parte_1 ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati.
3.1.- Il primo motivo è rubricato “Nullità della sentenza n. 1806/2021 resa dal Tribunale di Velletri Sezione Specializzata Agraria – Difetto di motivazione per genericità della stessa – Illegittimità del rigetto della richiesta di C.T.U. formulata dall' di ” Pt_2 Pt_1
Si censura il rigetto della richiesta di ricalcolo del capitale di affranco relativo al terreno di cui alla particella 124 del Fg.5 identificata al catasto del Comune di Colonna, riferita al solo fondo agricolo, senza riferimento ad eventuali costruzioni. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere genericamente la valutazione esente da errori di calcolo o di impostazione metodologica, senza illustrare le ragioni per cui le conclusioni del precedente giudice sarebbero da considerare idonee.
3.2.- Con il secondo motivo si censura l'“Infondatezza nel merito del prezzo di affranco nella misura di € 33,74, per la particella 124 foglio 5, estensione 2.560 mq, Catasto Comune di Colonna”
Secondo l'appellante la quantificazione dello stesso sarebbe irrisoria e sarebbe avvenuta con ordinanza che si sarebbe limitata a recepire passivamente i criteri di calcolo indicati dagli odierni appellati. Ciò avrebbe portato ad un'operazione meramente aritmetica, disancorata dalla realtà economica e frutto di un retaggio storico.
La parte afferma che anche l'Agenzia del Territorio e il sulla scorta delle Controparte_5 pronunce della Corte costituzionale, riterrebbero desueto il suindicato mero calcolo aritmetico. A sostegno di ciò deporrebbero la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.1, primo e quarto comma, della Legge n.607/1966 e dell'art.1 della Legge n.270/1974 (integrativo dell'art.2 della Legge n.1138/1970). Dunque, secondo l'appellante il reddito dominicale dovrebbe essere rivalutato nella misura pari almeno all'indennità di esproprio, come dettato dall'Agenzia del Territorio nella Circolare prot. 29104 dell'11.05.2011 per i canoni enfiteutici, censi e livelli gravanti sui terreni soggetti ad enfiteusi. In particolare, andrebbero utilizzati i Valori Agricoli Medi aggiornati annualmente dalle regioni per il calcolo delle indennità di esproprio, ovvero il principio utilizzato nella Relazione Tecnica per l'indicazione del reale prezzo di affranco del terreno di cui è causa. Si afferma che la regolamentazione dell'enfiteusi, ed in particolare la disciplina relativa al calcolo ed all'aggiornamento dei canoni, è dettata da due leggi speciali la n.607/1966 e la n.1138/1970, le quali prescrivono criteri di determinazione dei canoni enfiteutici limite, indicando come parametri di riferimento rispettivamente il reddito dominicale del fondo per le enfiteusi anteriori al 28.10.1941 e la quindicesima parte dell'indennità di esproprio prevista dalle leggi di riforma agraria del 1950 per le enfiteusi successive. In entrambi i casi sarebbe previsto che il capitale di affranco venga determinato in misura pari a 15 volte il canone. L'originaria normativa, che prevedeva i criteri di calcolo, è stata dichiarata incostituzionale, ma la disciplina afferente la determinazione del valore di affranco, non sarebbe mai stata integrata da una nuova disciplina legislativa e, pertanto, necessiterebbe di soluzioni regolamentari. 10
In tale contesto si inscriverebbe l'ambito applicativo della circolare del Ministero degli Interni n.118 del 9 settembre 1999 che avrebbe affermato che il criterio alternativo più affidabile per il calcolo del capitale di affranco, è quello per il computo dell'indennità di esproprio ordinaria;
per i terreni agricoli è calcolata in base al valore agricolo medio del tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, stabilito annualmente da rilevazioni operate da un'apposita commissione regionale.
L'appellante afferma, dunque, che il Geom. incaricato dalla Diocesi di Per_1 Pt_1 avrebbe redatto un'ipotesi di calcolo per l'affranco di tutti gli immobili oggetto di enfiteusi da parte degli appellati, ad esclusione della particella 365 Foglio 5, ritenuta non affrancabile stante la realizzazione di un immobile abusivo. Di conseguenza il prezzo di affranco sarebbe pari ad euro 5.000, ricavabile dalla tabella riportata che avrebbe tenuto conto dei mq del terreno, della indennità di esproprio e del canone annuo di affranco.
Secondo la parte, pur non volendo seguire la quantificazione del geometra, dovrebbe comunque utilizzarsi il criterio previsto dall'Agenzia del Territorio, con Circolare prot. 29104 dell'11.05.2011, già menzionata.
L'appellante insiste, infine, con la richiesta di CTU al fine di calcolare il prezzo di affranco del fondo agricolo di cui al Foglio 5 particella 124 del Comune di Colonna e i canoni enfiteutici dovuti per gli ultimi cinque anni.
4.- E chiedono dichiararsi l'inammissibilità e/o CP_6 Controparte_7 improponibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., e in ogni caso l'infondatezza in fatto e diritto;
si oppongono, altresì, alla richiesta di CTU in quanto ritenuta irrituale, inammissibile e con finalità meramente esplorative.
5.- I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
L'istituto appellante si duole, in sintesi, del fatto che il capitale di affrancazione sia stato determinato sulla base del reddito dominicale rivalutato e non sulla indennità di esproprio e dunque non corrisponda all'effettiva realtà economica che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 1997, ha individuato come criterio per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941.
Nel caso in esame, dalla visura catastale in atti risulta un livello costituito dalla Prebenda parrocchiale di Colonna, mentre nell'atto Notaio Pubblico Notaio del 10.08.92 Rep. Per_2
11278.6688, il dante causa dichiara di non versare il canone enfiteutico da più di vent'anni e che il relativo diritto può intendersi estinto per non uso.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che il Tribunale di prime cure abbia fatto corretta applicazione della normativa applicabile, come risultante all'esito delle pronunce della Corte costituzionale e dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte.
La Consulta (sentenza n. 143 del 1997), nel ribadire l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse venga periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica, ha espressamente indicato quale uno dei criteri per un'equa valutazione quello risultante, tra l'altro, anche dall'aggiornamento del valore dei fondi disposto dal legislatore per calcolare le imposte sui redditi (da ultimo: art. 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326), criterio che ha trovato applicazione nel caso in esame. 11
Conseguentemente, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell' art. 360 n. 3 cod. civ., se il giudice del merito, nell'effettuare il relativo computo, non lo aggiorna periodicamente, applicando coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza del capitale di affrancazione con l'effettiva realtà economica, e ad impedire che l'affrancazione si trasformi in una sostanziale ablazione gratuita del diritto del concedente (Cass. n. 13595 del 2000).
Nel caso in esame, sulla base dell'art. 971, comma 5, c.c. che prevede la possibilità di ottenere l'affrancazione dal canone enfiteutico o livellario mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, secondo le modalità previste da leggi speciali;
dell'art. 1 della legge 22.7.1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue), che equipara il canone al reddito dominicale del fondo;
dell'art. 9 della legge 18.12.1970, n. 1138 (legge in materia di enfiteusi), ove si stabilisce che l'affrancazione del fondo opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone e della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione appena richiamata, il Tribunale ha condivisibilmente determinato il canone livellario enfiteutico mediante l'applicazione di un “equo saggio di rendimento” al valore del terreno e del fabbricato;
quindi, al valore base costituito dalla rendita dominicale (per i terreni) e dalla rendita catastale (per i fabbricati), ha applicato il tasso di aggiornamento, rispettivamente del 70% e dell'80%, secondo i coefficienti previsti dall'art. 3, comma 50, della Legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione delle finanze pubbliche), che stabilisce il tasso di rivalutazione delle rendite immobiliari, fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe di estimo;
che, ancora, l'ammontare risultante da tale operazione, è stato rivalutato all'attualità in base ai coefficienti ISTAT per la rivalutazione monetaria, dal 1 gennaio 1997 alla data della sentenza (per settembre 2019, il coefficiente è di 1,434, ricavato dalla funzione di rivalutazione attiva sul sito web dell'Istituto statistico). Detta operazione risulta conforma alla normativa e alla giurisprudenza applicabile al caso in esame come dianzi illustrata.
Alla luce dei precedenti rilievi l'appello proposto deve essere, in definitiva, rigettato.
6.- Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1806/2021 del Tribunale ordinario di Velletri– Sezione Specializzata Agraria:
- rigetta l'appello;
- condanna l Parte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre
[...] iva e cassa come per legge, in favore di Parte_4
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Maria Speranza Ferrara Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore dott. Gaetano Di Stefano esperto dott. Raffaele Nalli esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1668/2022 vertente tra
TRA
Ente Parte_1 ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.1985 (CF:
), in persona del Presidente p.t. con l'avv. CLAUDIO P.IVA_1 Controparte_1
BOAZZELLI
Appellante
E
, (C.F.: CP_2 C.F._1
(C.F.: ) entrambi con l'avv. TIZIANO Controparte_3 C.F._2
MONTAGNA. Appellati
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello la Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1806/2021 con cui il Tribunale ordinario
[...] di Velletri – Sezione Specializzata Controversie Agrarie ha rigettato l'opposizione proposta dall' avverso l'ordinanza emessa in data Parte_1 19/2/2020 dal Tribunale di Velletri, a mezzo della quale è stata ordinata l'affrancazione, a favore di e e contro l' CP_2 Controparte_3 Parte_1
del terreno agricolo sito in Colonna (RM), censito al Catasto al Foglio 5, particella 124, di
[...] 2
mq. 2560, Qualità Pascolo, Classe U, R.D. Euro 0, 66, R.A. Euro 0 40, che è stata pertanto integralmente confermata;
ha rigettato la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dagli opposti;
ha condannato l'opponente di al pagamento delle spese di lite, che si sono liquidate in Pt_2 Pt_1 euro 1.378,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con ricorso iscritto il 24/4/2020
[...]
(per brevità di ha proposto Parte_1 Pt_2 Pt_1 opposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, L. n. 607 del 1966, avverso l'ordinanza di affrancazione resa in data 19/2/2020 dal Giudice del Tribunale di Velletri (dott. M. Coderoni), relativa al terreno, sito in Colonna (RM), censito a I Catasto al Foglio 5, particella 124, di mq. 2560, Qualità Pascolo, Classe U, R.D. Euro 0, 66, R.A. Euro 0 40, emessa a favore di e CP_2 Controparte_3 in accoglimento del ricorso da costoro proposto nei confronti dell' di sul presupposto Pt_2 Pt_1 che gli stessi fossero titolare di diritto di livello sul fondo. A fondamento dell'impugnazione, l'opponente ha esposto che:
1) Capitale di affranco Il Tribunale, per i giudizi di affrancazione dei terreni agricoli, ha provveduto a determinare il calcolo del canone di affranco secondo il procedimento che segue: Reddito Dominicale Terreno (da visura aggiornata) per rivalutazione 80% (1,80) oltre Istat dall'1.1.1997 fino all'anno dell'istanza. Determinato in tal modo il canone, si è proceduto a moltiplicare lo stesso per 15 volte e ad aggiungere le ultime 5 annualità. L'importo costituisce il valore di affrancazione del terreno. Tale criterio, risulta essere facilmente percorribile perché puramente aritmetico, ma non tiene nella dovuta considerazione le decisioni emesse in materia di affrancazione dalla Corte Costituzionale...
2) Compendio da affrancare Occorre ricordare che i sigg.ri e (unitamente o singolarmente) hanno introdotto CP_3 CP_2 oltre al presente giudizio che prevede un canone di affrancazione per euro.33,74, sempre innanzi al Tribunale di Velletri, anche il ricorso avente il RG.4365/2018, assegnato alla Dr.ssa Salucci, attualmente in decisione ed in attesa del deposito dell'ordinanza che prevede un canone di affrancazione per euro 1.251,42; nonchè quello avente il RG 4364/2018 che è stato deciso, in assenza della costituzione della controparte, con ordinanza del 31.10.2018 che prevede un canone di affrancazione di euro. 705,46. Ordinanza quest'ultima, che è stata reclamata con giudizio avente il RG. 1735/2019 ed attualmente assegnato alla sezione Speciale per i contratti agrari, la cui prossima udienza è fissata per il 7.10.2020. Tali controversie per un valore complessivo di euro 1.990,62, consentiranno agli istanti di affrancare un'area di terreno della superficie complessiva (salvo errori od omissioni) di circa mq.
8.550 con soprastante un fabbricato per il quale, secondo controparte, è stato ottenuto permesso di costruire in sanatoria, il che rende il compendio immobiliare da affrancare certamente di valore non modesto o irrisorio, come la stessa vorrebbe far apparire. Per tale complessivo immobile (senza considerare la particella 365 con il soprastante fabbricato, perché illegittimo) I' di ha depositato perizia di parte, redatta dal Geom Pt_2 Pt_1 Per_1 3
in data 25.9.2017, che quantifica quantomeno in euro 12.110,40 il capitale di affranco ed ha chiesto in tutti i giudizi di esperire Consulenza Tecnica accertativa del canone di affranco. 3) Diritto di affranco Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta ammissibile l'istanza di affrancazione inerente i terreni di cui al ricorso formulato dai sigg.ri. e a seguito di permesso CP_2 CP_3
a costruire in sanatoria, si rileva invece quanto segue.
a) Enfiteusi su fondo edificato Per le enfiteusi su fondo edificato, l'Avvocatura dello Stato, con nota n. 8475 del 19.12.1991, ha chiarito che i fabbricati costruiti su terreni gravati da livello non possono essere considerati migliorie, e ciò in quanto l'attività di miglioria che è richiesta all'enfiteuta, deve ritenersi intrinsecamente connessa alla natura del fondo stesso, mentre esula completamente da ciò ogni attività di trasformazione edilizia (Consiglio di Stato parere n. 661/1998). Quindi, il fabbricato costruito sul fondo può considerarsi acquisito per accessione dal concedente in quanto proprietario dell'area. L'enfiteusi si estende pertanto anche ai fabbricati edificati sui terreni gravati da canone enfiteutico, ossia tutto ciò che è costruito su terreno gravato da canone enfiteutico diviene gravato dal canone anch'esso per accessione. In tal caso il canone enfiteutico su cui applicare il calcolo per la determinazione della somma necessaria all'affrancazione dovrà tener conto del valore dell'area considerata edificabile, applicando ad esso un equo saggio di rendimento (Cons. stato parere n.661/98 del 9.6.1988, Ministero delle Finanze nota del 26.10.2000 es. valore I.C.L., Circolare Agenzia del Territorio prot. 29104 dell'11.05.2011). La soluzione appena esposta va applicata anche nella fattispecie di edificio abusivamente costruito e successivamente oggetto di avvenuta sanatoria. Il calcolo per la determinazione della somma necessaria all'affrancazione dovrà quindi tener conto del valore dell'area considerata edificabile, applicando ad esso un equo saggio di rendimento. 4) Reale prezzo di affrancazione dei terreni di cui al foglio 5 particella 124 di 2560 mq. Il prezzo di affranco del terreno proposto da controparte è manifestamente incongruente rispetto a quello effettivamente dovuto, essendo stato determinato nella misura irrisoria di complessivi
€.33,74. In effetti parte ricorrente non esita a calcolare, con malcelata disinvoltura, il prezzo di affranco del terreno oggetto di causa, ricorrendo all'applicazione pedissequa delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art.1 Legge n.607/1966, commi che hanno però subito la censura di parziale illegittimità costituzionale in forza della sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio 1997 п.143. Il reale capitale di affranco del fondo di cui è causa avrebbe dovuto quindi essere calcolato applicando criteri meglio specificati in appresso, e l'importo versato per euro. 33,74 dovrà essere, di conseguenza, adeguatamente integrato. Ciò detto, ai fini di una ponderata ed equa valutazione della fattispecie di cui è causa, appare opportuno precisare quanto segue: La regolamentazione dell'enfiteusi, ed in particolare la disciplina relativa al calcolo ed all'aggiornamento dei canoni, è dettata da due leggi speciali la n.607/1966 e la n.1138/1970, le quali prescrivono criteri di determinazione dei canoni enfiteutici limite, indicando come parametri di riferimento rispettivamente il reddito dominicale del fondo per le enfiteusi anteriori al 28.10.1941 e la quindicesima parte dell'indennità di esproprio prevista dalle leggi di riforma agraria del 1950 per le enfiteusi sorte successivamente. In entrambi i casi è previsto che il capitale di affranco sia determinato in misura pari a 15 volte il canone. 4
Dopo la loro emanazione, sulle due leggi citate si è pronunciata a più riprese la Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità della normativa sotto diversi profili, modificandone profondamente la portata. Sia per la Legge 607/1966, sia per la Legge 1138/1970, in particolare la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei criteri di calcolo ivi prescritti dettando, quale vero e proprio principio generale della materia, la regola per cui i canoni devono essere periodicamente aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei "a mantenere adeguata, ragionevole approssimazione, corrispondenza con la effettiva realtà economica" (sentenze nn. 406 del 7.04.1988 e 143 del 23.05.1997). L'intervento della Consulta, in definitiva, da un lato ha sostanzialmente uniformato fra loro le due discipline, originariamente diverse, facendo sì che i principi dettati per le enfiteusi successive al 1941 trovino applicazione anche ai rapporti costituiti anteriormente;
dall'altro lato ha dettato una regola generale secondo la quale il canone enfiteutico e di conseguenza il capitale di affranco, devono essere determinati in modo da assicurarne la corrispondenza alla realtà economica. Proprio in relazione alle predette sentenze è stato dichiarato illegittimo il metodo di calcolo che prendeva il reddito dominicale come valore di riferimento, in quanto obsoleto e non più rispondente agli attuali parametri di mercato, quali ad esempio il Valore Agricolo Pt_3
Il Giudice delle Leggi nulla ha però stabilito, né, del resto, avrebbe potuto farlo, in ordine ai criteri di calcolo e di quantificazione, essendo prerogativa del legislatore dettare una regolamentazione della materia. Cessata l'efficacia dei criteri originariamente previsti dalle due normative dichiarate incostituzionali, la disciplina della determinazione del valore di affranco, non è, tuttavia, mai stata integrata da una nuova disciplina legislativa della materia, che, pertanto, allo stato, risulta caratterizzata da diverse soluzioni regolamentari. In tale contesto assume particolare rilevanza, per la sua particolare autorevolezza, la circolare del Ministero degli Interni n.118 del 9 settembre 1999, che, nell'afferire proprio alla specifica materia oggetto di causa, per riguardare "Fondo edifici di culto - Canoni enfiteutici, censi e livelli - Criteri per la determinazione del capitale di affranco", ha Individuato i criteri che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad applicare per il calcolo del capitale di affranco degli immobili gravati da enfiteusi, e conseguentemente per l'aggiornamento del canone.
La circolare, dopo aver recepito il principio implicitamente sotteso all'ultima pronuncia della Consulta (sent. n.143 del 23.05.1997) secondo cui alle enfiteusi anteriori al 1941, deve trovare applicazione una disciplina analoga a quella prevista per i rapporti instaurati successivamente, e dopo aver ricordato che, per calcolare i valori di affranco delle enfiteusi più recenti, il legislatore aveva fatto riferimento all'indennità di esproprio con una norma, l'art.2 Legge prevista dalla leggi di riforma agraria del 1950 1138/1970, poi ritenuta anch'essa illegittima dalla Corte Costituzionale perché non sufficientemente adeguata alla realtà economica ha affermato che, nel vuoto normativo creato dalla citate sentenze, mai colmato dal legislatore, il criterio alternativo simile che appare più affidabile, e come tale deve essere utilizzato nel calcolo del capitale di affranco, è quello dettato per il computo dell'indennità di esproprio ordinaria, che per i terreni agricoli è calcolata in base al valore agricolo medio del tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, stabilito annualmente da rilevazioni operate da un'apposita commissione regionale...." L'IDSC di ha così concluso: Pt_1
In via principale 1. Riconoscere e dichiarare che il ricorso per affrancazione proposto dai sigg.ri e CP_2
è infondato, per i motivi di cui al presente atto o per quelli che l'adito Tribunale vorrà CP_3 ravvisare dagli atti stessi e per l'effetto rigettarlo e revocare l'ordinanza del 19.2.2020 di 5
affrancazione in favore dei sigg.ri e nel caso si ravvisasse l'impossibilità di CP_2 CP_3 affrancare in capo ai ricorrenti. In linea subordinata, nella denegata ipotesi che fosse riconosciuto il diritto all'affrancazione rivendicato dai sigg.ri. e : CP_3 CP_2
2. Riconoscere e dichiarare che il capitale di affranco e i canoni enfiteutici ancora dovuti all'IOSC di da parte del sigg.ri. e dovranno essere determinati sulla base di un Pt_1 CP_2 CP_3 canone a cui si deve pervenire applicando al valore dell'area considerata edificabile un equo saggio di rendimento, o sulla base di altro criterio che sarà ritenuto opportuno, e per l'effetto
3. Ordinare, al sigg.ri. e di corrispondere, in favore dell' di il CP_2 CP_3 Pt_2 Pt_1 pagamento del capitale d'affranco e dei canoni enfiteutici ancora dovuti, così risultanti Sempre in linea subordinata, nella denegata ipotesi in cui la particella 124 del Foglio 5 fosse ritenuta affrancabile come fondo agricolo:
4. Riconoscere e dichiarare che, relativamente ai terreni di cui alla particella 124 Foglio 5, il capitale di affranco dovuto all' di da parte dei sigg.ri. e è pari Pt_2 Pt_1 CP_2 CP_3 all'importo di € 4.792,40, al quale debbono essere aggiunti, sempre a favore del suddetto IDSC di e sempre da parte dei sigg.ri. e canoni enfiteutici da questi ultimi non Pt_1 CP_2 CP_3 corrisposti negli ultimi cinque anni per un ammontare pari ad € 1.198,10, per un totale complessivo pari ad € 5.000,00, oppure riconoscere che il capitale di affranco e i canoni enfiteutici da corrispondersi in favore del predetto Istituto sono quelli determinati, in misura maggiore o minore, all'esito delle risultanze della richiesta espletanda CTU, oppure come determinati dall'On. Tribunale in corso di causa, per l'effetto:
5. Ordinare, al sigg.ri. e di corrispondere, in favore dell' di CP_2 CP_3 Pt_2 Pt_1
l'integrazione del capitale di affranco e il pagamento dei canoni non evasi negli ultimi cinque anni, come sopra determinati, detratta la somma già corrisposta pari ad €. 33,74. 6. Attribuire tutti gli importi a titolo di affranco e di canoni pregressi all' di Pt_2 Pt_1
Si sono costituiti e concludendo nel senso di CP_2 Controparte_3
"... respingere l'atto di contestazione proposto, siccome infondato in fatto ed in diritto e confermare, per l'effetto, l'ordinanza di affrancazione de qua. Voglia, altresì, respingere le domande svolte da controparte, sia in via principale che in via subordinata, siccome infondate in fatto e in diritto. Respingere, altresì, l'istanza di trattazione congiunta per le motivazioni di cui in premessa. Attesa l'assoluta infondatezza e temerarietà della contestazione svolta, si fa istanza all'Ecc.mo Sig. Giudice adito affinché Voglia, altresì, condannare controparte, d'ufficio e in via equitativa, ex art. 96 co. 3 cpc. In ogni caso con vittoria di spese di lite del presente giudizio...". La causa era istruita con produzione documentale, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria. Sostituito il Giudice relatore in data 28/6/2021, le parti costituite precisavano le conclusioni e depositavano telematicamente le note difensive autorizzate;
all'odierna udienza la causa era decisa con la presente sentenza, con lettura del dispositivo e della motivazione.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Anzitutto, come discorso di carattere generale, riguardo alla possibilità di motivare la sentenza "per relationem", va rammentato che "La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive..." (Cass. 22562/16). Ciò premesso l'opposizione proposta dall' di è infondata e va pertanto respinta. Pt_2 Pt_1 6
Venendo al merito, i fatti storici (esistenza del diritto di e di CP_2 Controparte_3 affrancare il fondo per cui è causa in forza del rapporto del quale la parte opposta le conduce c.d. livello) sono pacifici fra le parti. In particolare, va ricordato che "Il "livello" ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all'enfiteusi anche in punto di disciplina ed estraneo ai rapporti regolati dalla speciale legislazione sui contratti agrari..." (cfr. Cass. 3689/18).
Ciò detto, al fine di disattendere le censure mosse dall'opponente, è sufficiente riportare le repliche contenute a pag.
1-2 della comparsa di costituzione degli opposti: "…Controparte, nel palese tentativo di creare confusione, afferma... che il compendio da affrancare nei confronti dell'odierno reclamante comprenderebbe anche quello relativo ad altre due procedure. In realtà gli altri procedimenti richiamati (RG n. 4364/18 e RG n. 4365/18) oltre ad avere ad oggetto terreni assolutamente distinti e separati da quello oggetto di causa, si svolgono nei confronti di un concedente diverso, ossia la Parrocchia di Colonna e non, come nel caso di specie, nei confronti dell' di Appare Parte_1 Pt_1 davvero difficile credere ad una svista di controparte..., semmai è evidente l'intento di mischiare procedure con oggetti e parti diverse, al fine di sottarsi alla legittima pronuncia di affrancazione, pronunciata dal dott. Coderoni. Con tale atteggiamento processuale controparte arriva a contestare la presente affrancazione sul falso presupposto dell'esistenza di un fabbricato e sul fatto che il terreno sarebbe edificabile!! Incredibilmente controparte, pur avendo ammesso tra le righe che il fantomatico fabbricato si trova su un terreno non oggetto di causa e il cui concedente non era, né è mai stato l' Parte_1
(circostanza ben nota a controparte, essendo l'avv. Boazzelli, difensore anche della Parrocchia di Colonna, nelle altre procedure), si dilunga per pagine e pagine (punti 3 e 4 del reclamo) a contestare il prezzo di affranco relativo ad un terreno edificato, quando in realtà II terreno oggetto di causa non è edificato, né edificabile, ma semplicemente agricolo!!! Sul punto, ovviamente, la presente difesa non può accettare il contraddittorio...". In altre parole, la determinazione del prezzo di affranco del terreno agricolo in questione non può risentire della circostanza che gli opposti siano anche titolari di diversi e distinti fondi assoggetti ad affrancazione, ancorché limitrofi, e su cui è stato eretto fabbricato, dacché i rispettivi diritti reali di godimento sono stati costituiti con diversi e distinti contratti, perfezionati da diversi e distinti soggetti, tra cui i danti causa degli opposti, che non erano gli originali contraenti ed aventi diritto;
d'altro canto, parte opponente, a fronte della suddetta replica degli opposti, non ha fornito prova contraria. Pertanto, stabilito che, nel caso in esame, il compendio da affrancare riguarda il solo fondo agricolo indicato nell'ordinanza gravata, bisogna ora esaminare la doglianza sollevata dall' di Pt_2 Pt_1 in punto di determinazione dell'ammontare del prezzo di affranco. Al riguardo, va valorizzata la significativa replica mossa dagli opposti a pag.
2-6 della comparsa di costituzione:
“…Controparte sembra più volte dimenticare che la determinazione del prezzo di affranco è stata effettuata dal Giudice della prima fase con ordinanza riservata del 12/11/19, ampiamente motivata. La "malcelata disinvoltura" con cui sarebbe stato determinato il prezzo di affranco (pag. 5 atto di contestazione) di cui parla il reclamante, pertanto, costituisce una critica gratuita e priva di fondamento alla decisione oggi contestata, senza che vengano minimamente indicati i motivi per cui il primo giudice avrebbe errato. Il dott. Coderoni, nella predetta ordinanza riservata, indica sia le disposizioni di legge da applicare nella determinazione del prezzo di affranco ("art. 971, c. 5, c.c. che prevede la possibilità di ottenere l'affrancazione dal canone enfiteutico o livellario mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, secondo le 7
modalità previste da leggi speciali;
art. 1 della legge 22.7.1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue), che equipara il canone al reddito dominicale del fondo;
art. 9 della legge 18.12.1970, n. 1138 (legge in materia di enfiteusi), ove si stabilisce che l'affrancazione del fondo opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone"), sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
Sul punto il Giudice di prime cure chiarisce che "Sulla base della giurisprudenza costituzionale, la Cassazione ha osservato che è quindi necessario aggiornare periodicamente, applicando coefficienti di maggiorazione idonei, l'importo del canone livellario o enfiteutico, al fine di mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza del capitale di affrancazione con l'effettiva realtà economica, onde impedire che l'affrancazione si trasformi in una sostanziale ablazione gratuita del diritto del concedente (cfr. Cass, sez. 2, n. 13595 del 12.10.2000 e, per i rapporti il cui canone era determinato in natura, sez. 3, n. 11700 del 26/05/2014)". Aggiunge, quindi, che "In base a tutti questi parametri la determinazione del canone livellario o enfiteutico si ottiene mediante l'applicazione di un "equo saggio di rendimento" al valore del terreno e del fabbricato;
quindi, al valore base costituito dalla rendita dominicale (per i terreni) e dalla rendita catastale (per i fabbricati), va applicato il tasso di aggiornamento, rispettivamente del 70% e dell'80%, secondo i coefficienti previsti dall'art. 3, comma 50, della Legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione delle finanze pubbliche), che stabilisce il tasso di rivalutazione delle rendite immobiliari, fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe di estimo;
che, ancora, l'ammontare risultante da tale operazione, deve essere rivalutato all'attualità in base ai coefficienti ISTAT per la rivalutazione monetaria, dal 1 gennaio 1997 ad oggi (per settembre 2019, il coefficiente è di 1,434, ricavato dalla funzione di rivalutazione attiva sul sito web dell'Istituto statistico all'indirizzo https://rivaluta.istat.it). Coderoni arriva, così, alla determinazione e applicazione delle formule sempre e pacificamente adottate per la determinazione del prezzo di affranco: "per i terreni, reddito dominicale, moltiplicato per 1,70 (aggiornamento del 70%) e rivalutato con il coefficiente ISTAT 1,434 (settembre 2019); per i fabbricati, rendita catastate, moltiplicata per 1,80 (aggiornamento dell'80%) e rivalutata con II coefficiente ISTAT di cui sopra. I valori così ricavati andranno poi moltiplicati per 15, ottenendo il capitale di affranco degli immobili". Applicando tali parametri, pertanto, il Giudice determina il prezzo di affranco in Euro 33,74, ossia esattamente il prezzo indicato nel ricorso introduttivo ("Tutto ciò premesso e considerato, nel caso di specie, il terreno oggetto di domanda di affrancazione è uno solo, sito in Colonna, e censito al Catasto al Foglio 5, Particella 124, di mq. 2560, e risulta avere, dalla visura catastale prodotta, un reddito dominicale di € 0,66; pertanto, sulla base dei criteri sopra indicati, dell'estensione, condizione, natura e valore catastale dell'immobile, l'importo indicato in ricorso quale capitale di affranco, in € 33,74, appare congruo e giuridicamente corretto"). Controparte, invece, senza prendere alcuna posizione sui criteri adottati dal Giudice nella determinazione del prezzo di affranco, basa la propria contestazione su una perizia di parte redatta dal Geom. Il calcolo effettuato dal tecnico di controparte si baserebbe su una presunta Per_1 indennità di esproprio, mai prevista da alcuna normativa o pronuncia della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, della giurisprudenza di merito e del Giudice Amministrativo. Con tutto il rispetto per il Geom. autore della predetta relazione, tale criterio non risulta applicabile Per_1 all'affrancazione del fondo enfiteutico, perchè diversi sono i presupposti e le ragioni giuridiche che intercorrono tra una indennità di esproprio (ancorata a criteri di mercato e dovuta al pieno proprietario di un immobile che viene privato del proprio diritto di proprietà per ragioni di interesse 8
pubblico) e il prezzo di affranco dovuto dal titolare dell'utile dominio al mero concedente di un fondo. L'indicazione del prezzo di affranco riportata nel ricorso introduttivo e condivisa dal Primo Giudice tiene conto di tutti i dati e i criteri sino ad oggi stratificatesi in via giurisprudenziale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del comma 4 della L. 607/66, nella parte In cui tale disposizione non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione venga aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei, a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. Come si può facilmente evincere dalla tabella allegata al ricorso introduttivo, nella determinazione del prezzo di affranco si è proceduto alla rideterminazione del reddito dominicale ai sensi dell'art. 3, comma 50 della L. 662/96, con ulteriore rivalutazione ISTAT. Cosi determinato il canone enfiteutico, si è proceduto al calcolo del prezzo di affranco e dell'ammontare degli ultimi 5 canoni, il tutto sulla scorta delle indicazioni della Corte Costituzionale...". In sintesi, confermata la determinazione del prezzo di affranco effettuata dal Giudice della prima fase con valutazione esente da errori di calcolo o di impostazione metodologica, va respinta la richiesta di C.t.u., avanzata dall'opponente, avendo già il primo giudice giustamente affermato come la determinazione del canone enfiteutico/livellario e del relativo capitale di affranco possa avvenire". applicando una semplice operazione aritmetica, senza necessità dunque di disporre una CTU, attività superflua e che, peraltro, si rivelerebbe antieconomica, avendo verosimilmente un costo maggiore rispetto al capitale di affranco..." (cfr. ordinanza riservata del 12/11/2019 sub documento A2 prodotto da parte opposta). D'altro canto, sempre per quanto concerne le richieste istruttorie dell'opponente, la consulenza Invocata dall' di non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la Pt_2 Pt_1 prova di quanto assume e quindi non può darsi ingresso a tale strumento, qualora serva unicamente a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;
inoltre, la parte gravata non può supplire all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta di esibizione di documenti (cfr. Cass. 20104/09); di talché, va ribadito il diniego all'ingresso dei mezzi istruttori invocati dall'opponente, quale già formulato dal Collegio. In conclusione, stante le considerazioni sopra svolte, l'opposizione proposta dall' di Pt_2 Pt_1 va rigettata, in uno con le connesse e consequenziali pretese di condanna di controparte al pagamento delle richieste somme;
per l'effetto, deve essere integralmente confermata l'ordinanza emessa in data 19/2/2020 dal Tribunale di Velletri, a mezzo della quale è stata ordinata l'affrancazione, a favore di e e contro l' CP_2 Controparte_3 [...]
del terreno agricolo sito in Colonna (RM), censito al Catasto Parte_1 al Foglio 5, particella 124, di mq. 2560, Qualità Pascolo, Classe U, R.D. Euro 0, 66, R.A. Euro 0 40. Va parimenti rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., proposta dagli opposti, per mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi legittimanti una tale condanna. La responsabilità processuale aggravata infatti postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale (non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate), causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Pertanto, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta, come nella fattispecie, sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala 9
fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno asseritamente sofferto. Le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' ex art. 91, comma 1, с.р.с. e si CP_4 Pt_1 liquidano, applicati parametri tariffari minimi, in dispositivo in favore degli opposti, ai sensi del D.M. 55/2014.
3.- Parte_1 ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati.
3.1.- Il primo motivo è rubricato “Nullità della sentenza n. 1806/2021 resa dal Tribunale di Velletri Sezione Specializzata Agraria – Difetto di motivazione per genericità della stessa – Illegittimità del rigetto della richiesta di C.T.U. formulata dall' di ” Pt_2 Pt_1
Si censura il rigetto della richiesta di ricalcolo del capitale di affranco relativo al terreno di cui alla particella 124 del Fg.5 identificata al catasto del Comune di Colonna, riferita al solo fondo agricolo, senza riferimento ad eventuali costruzioni. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere genericamente la valutazione esente da errori di calcolo o di impostazione metodologica, senza illustrare le ragioni per cui le conclusioni del precedente giudice sarebbero da considerare idonee.
3.2.- Con il secondo motivo si censura l'“Infondatezza nel merito del prezzo di affranco nella misura di € 33,74, per la particella 124 foglio 5, estensione 2.560 mq, Catasto Comune di Colonna”
Secondo l'appellante la quantificazione dello stesso sarebbe irrisoria e sarebbe avvenuta con ordinanza che si sarebbe limitata a recepire passivamente i criteri di calcolo indicati dagli odierni appellati. Ciò avrebbe portato ad un'operazione meramente aritmetica, disancorata dalla realtà economica e frutto di un retaggio storico.
La parte afferma che anche l'Agenzia del Territorio e il sulla scorta delle Controparte_5 pronunce della Corte costituzionale, riterrebbero desueto il suindicato mero calcolo aritmetico. A sostegno di ciò deporrebbero la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.1, primo e quarto comma, della Legge n.607/1966 e dell'art.1 della Legge n.270/1974 (integrativo dell'art.2 della Legge n.1138/1970). Dunque, secondo l'appellante il reddito dominicale dovrebbe essere rivalutato nella misura pari almeno all'indennità di esproprio, come dettato dall'Agenzia del Territorio nella Circolare prot. 29104 dell'11.05.2011 per i canoni enfiteutici, censi e livelli gravanti sui terreni soggetti ad enfiteusi. In particolare, andrebbero utilizzati i Valori Agricoli Medi aggiornati annualmente dalle regioni per il calcolo delle indennità di esproprio, ovvero il principio utilizzato nella Relazione Tecnica per l'indicazione del reale prezzo di affranco del terreno di cui è causa. Si afferma che la regolamentazione dell'enfiteusi, ed in particolare la disciplina relativa al calcolo ed all'aggiornamento dei canoni, è dettata da due leggi speciali la n.607/1966 e la n.1138/1970, le quali prescrivono criteri di determinazione dei canoni enfiteutici limite, indicando come parametri di riferimento rispettivamente il reddito dominicale del fondo per le enfiteusi anteriori al 28.10.1941 e la quindicesima parte dell'indennità di esproprio prevista dalle leggi di riforma agraria del 1950 per le enfiteusi successive. In entrambi i casi sarebbe previsto che il capitale di affranco venga determinato in misura pari a 15 volte il canone. L'originaria normativa, che prevedeva i criteri di calcolo, è stata dichiarata incostituzionale, ma la disciplina afferente la determinazione del valore di affranco, non sarebbe mai stata integrata da una nuova disciplina legislativa e, pertanto, necessiterebbe di soluzioni regolamentari. 10
In tale contesto si inscriverebbe l'ambito applicativo della circolare del Ministero degli Interni n.118 del 9 settembre 1999 che avrebbe affermato che il criterio alternativo più affidabile per il calcolo del capitale di affranco, è quello per il computo dell'indennità di esproprio ordinaria;
per i terreni agricoli è calcolata in base al valore agricolo medio del tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, stabilito annualmente da rilevazioni operate da un'apposita commissione regionale.
L'appellante afferma, dunque, che il Geom. incaricato dalla Diocesi di Per_1 Pt_1 avrebbe redatto un'ipotesi di calcolo per l'affranco di tutti gli immobili oggetto di enfiteusi da parte degli appellati, ad esclusione della particella 365 Foglio 5, ritenuta non affrancabile stante la realizzazione di un immobile abusivo. Di conseguenza il prezzo di affranco sarebbe pari ad euro 5.000, ricavabile dalla tabella riportata che avrebbe tenuto conto dei mq del terreno, della indennità di esproprio e del canone annuo di affranco.
Secondo la parte, pur non volendo seguire la quantificazione del geometra, dovrebbe comunque utilizzarsi il criterio previsto dall'Agenzia del Territorio, con Circolare prot. 29104 dell'11.05.2011, già menzionata.
L'appellante insiste, infine, con la richiesta di CTU al fine di calcolare il prezzo di affranco del fondo agricolo di cui al Foglio 5 particella 124 del Comune di Colonna e i canoni enfiteutici dovuti per gli ultimi cinque anni.
4.- E chiedono dichiararsi l'inammissibilità e/o CP_6 Controparte_7 improponibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., e in ogni caso l'infondatezza in fatto e diritto;
si oppongono, altresì, alla richiesta di CTU in quanto ritenuta irrituale, inammissibile e con finalità meramente esplorative.
5.- I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
L'istituto appellante si duole, in sintesi, del fatto che il capitale di affrancazione sia stato determinato sulla base del reddito dominicale rivalutato e non sulla indennità di esproprio e dunque non corrisponda all'effettiva realtà economica che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 1997, ha individuato come criterio per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941.
Nel caso in esame, dalla visura catastale in atti risulta un livello costituito dalla Prebenda parrocchiale di Colonna, mentre nell'atto Notaio Pubblico Notaio del 10.08.92 Rep. Per_2
11278.6688, il dante causa dichiara di non versare il canone enfiteutico da più di vent'anni e che il relativo diritto può intendersi estinto per non uso.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che il Tribunale di prime cure abbia fatto corretta applicazione della normativa applicabile, come risultante all'esito delle pronunce della Corte costituzionale e dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte.
La Consulta (sentenza n. 143 del 1997), nel ribadire l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse venga periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica, ha espressamente indicato quale uno dei criteri per un'equa valutazione quello risultante, tra l'altro, anche dall'aggiornamento del valore dei fondi disposto dal legislatore per calcolare le imposte sui redditi (da ultimo: art. 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326), criterio che ha trovato applicazione nel caso in esame. 11
Conseguentemente, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell' art. 360 n. 3 cod. civ., se il giudice del merito, nell'effettuare il relativo computo, non lo aggiorna periodicamente, applicando coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza del capitale di affrancazione con l'effettiva realtà economica, e ad impedire che l'affrancazione si trasformi in una sostanziale ablazione gratuita del diritto del concedente (Cass. n. 13595 del 2000).
Nel caso in esame, sulla base dell'art. 971, comma 5, c.c. che prevede la possibilità di ottenere l'affrancazione dal canone enfiteutico o livellario mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, secondo le modalità previste da leggi speciali;
dell'art. 1 della legge 22.7.1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue), che equipara il canone al reddito dominicale del fondo;
dell'art. 9 della legge 18.12.1970, n. 1138 (legge in materia di enfiteusi), ove si stabilisce che l'affrancazione del fondo opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone e della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione appena richiamata, il Tribunale ha condivisibilmente determinato il canone livellario enfiteutico mediante l'applicazione di un “equo saggio di rendimento” al valore del terreno e del fabbricato;
quindi, al valore base costituito dalla rendita dominicale (per i terreni) e dalla rendita catastale (per i fabbricati), ha applicato il tasso di aggiornamento, rispettivamente del 70% e dell'80%, secondo i coefficienti previsti dall'art. 3, comma 50, della Legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione delle finanze pubbliche), che stabilisce il tasso di rivalutazione delle rendite immobiliari, fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe di estimo;
che, ancora, l'ammontare risultante da tale operazione, è stato rivalutato all'attualità in base ai coefficienti ISTAT per la rivalutazione monetaria, dal 1 gennaio 1997 alla data della sentenza (per settembre 2019, il coefficiente è di 1,434, ricavato dalla funzione di rivalutazione attiva sul sito web dell'Istituto statistico). Detta operazione risulta conforma alla normativa e alla giurisprudenza applicabile al caso in esame come dianzi illustrata.
Alla luce dei precedenti rilievi l'appello proposto deve essere, in definitiva, rigettato.
6.- Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1806/2021 del Tribunale ordinario di Velletri– Sezione Specializzata Agraria:
- rigetta l'appello;
- condanna l Parte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre
[...] iva e cassa come per legge, in favore di Parte_4
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente 12