Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 10/02/2023, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 02371/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04303/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4303 del 2011, proposto da
LA D'CE, RA ET, Soc Edil Lory 2002 s.r.l., Di AL SA, ZE NT, EL OL, ON OL, CC CI, RR GI, De AL EN, AN NE, UI IL, LE GI, RG ON, RE NT, ND MA CR, BR IO, BR RR, UZ IA, D'CE NA, D'EA MO, NA EA, LI IO, PE GI, GR CE, De HI AB, IE NN, OC ZO, IN SI, D'AG IC, AR RO, TT SI, LI RA, ET NN, LE TA, ES SA, TT AR, Di AL ZO, LF OL, ZI ET, PI GI, UI TE, IN RA, IN GI, IR VE, CI FA, BO RO, Di TE NT, OS IO, BI IN, TR AR, TR FF, MI IO, NI IA, AN IO, NI NI, NA ET, IO IN, IO IN, RC MA, GR LU, OR AU, ON AN MA, IOrenzi MI, IO NO, AM ZO, IA EN, Soc Pt Immobiliare S.r.l., SO OR, NI GI, rappresentati e difesi dall'avvocato SA Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7;
contro
Comune di Ladispoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
delle missive inviate dal Comune di Ladispoli dopo il 21 febbraio 2011 e successivamente ricevute, con le quali l’ente locale ha informato i ricorrenti dell’approvazione di un piano di lottizzazione di ufficio per il recupero della zona Olmetto-Monteroni, approvato con delibera del Consiglio comunale di Ladispoli n. 46 del 25 maggio 2010 mai personalmente notificata e/o comunicata;
di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti, compresa ovviamente la delibera stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Agatino GI Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno impugnato:
a) tutte le comunicazioni inviate loro dal Comune di Ladispoli, ex art. 28, ultimo comma, l. n. 1150/1942, con il quale l’ente locale ha comunicato loro che « il Consiglio comunale, con deliberazione n. 46 del 25 maggio 2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto di lottizzazione relativo al comprensorio “Olmetto-Monteroni” e li ha invitati « a dichiarare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del presente atto, la propria formale accettazione del progetto di lottizzazione ovvero, nel medesimo termine eventuali richieste di modifica, alla luce delle quali sarà facoltà dell’amministrazione variare in conformità il progetto », specificando espressamente che, in caso di osservazioni, « resta salva la possibilità di accettare il progetto, indipendentemente dall’accoglimento o meno della proposta modifica, anche dopo la approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale, atto del quale verrà comunque data notizia mediante adeguate forme di pubblicità »;
b) la delibera del Consiglio comunale della Città di Ladispoli, 25 maggio 2010, n. 26, avente appunto a oggetto l’approvazione del progetto di lottizzazione d’ufficio;
e ne hanno chiesto l’annullamento sulla base di sette distinti motivi in diritto.
1.1. Con il primo motivo di ricorso hanno sostenuto l’illegittimità degli atti gravati per « violazione dell’art. 28, l. n. 1150/1942 e dell’art. 42 Cost. », asserendo che il Comune di Ladispoli aveva il dovere di notificare loro la delibera 25 maggio 2010, n. 46.
1.2. Con il secondo motivo hanno lamentato la « violazione dell’art. 28, l. n. 1150/1942 [e] dell’art. 32, l. n. 69/2009 [nonché] l’eccesso di potere per violazione del procedimento [e] per sviamento », sostenendo – in sintesi – che l’ente locale non avrebbe consentito loro un’adeguata partecipazione al procedimento e non si sarebbe curato di garantire la necessaria pubblicità della delibera adottata.
1.3. Con il terzo motivo di gravame hanno contestato gli atti impugnati per « violazione dell’art. 28, l. n. 1150/1942 [e] eccesso di potere per difetto dei presupposti », asserendo – in sostanza – che il progetto di lottizzazione comporterebbe una rinuncia preventiva ad accogliere l’osservazione proposta dai ricorrenti nell’ambito del procedimento di approvazione del nuovo PRG « inerente l’aumento di cubatura da 0,30 a 0,50 mc/mq »
1.4. Con il quarto motivo hanno lamentato l’illegittimità di tutti gli atti impugnati per « violazione degli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990, della delibera di Giunta Regionale n. 417/2004 , dell’art. 6, l. r. Lazio n. 72/1975, della l. n. 167/1962 [e per] violazione del principio di proporzionalità », affermando che il progetto adottato dall’ente « impone un costo economico troppo elevato per i proprietari dei lotti [ed] è carente in alcuni aspetti … fondamentali ».
1.5. Con il quinto motivo hanno lamentato l’illegittimità di tutti gli atti impugnati per « violazione d.lgs. n. 152/2001 [e] l.r. Lazio n. 72/1975 [nonché per] violazione dell’art. 36, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) », sostenendo, tra l’altro, che l’ente locale non ha valutato l’impatto ambientale del progetto e che in ogni caso l’approvazione del progetto avrebbe dovuto essere preceduta dall’approvazione del piano del traffico.
1.6. Con il sesto motivo hanno lamentato l’illegittimità degli atti gravati per « violazione degli artt. 51, 52 e 54 r.d. n. 2357/1925 [e] violazione d.lgs. n. 129/1992 [nonché per] eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento », notando che il progetto era stato redatto da un architetto e non da un ingegnere.
1.7. Con il settimo motivo hanno contestato gli atti gravati per « eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria », evidenziando la sussistenza di ulteriori profili di illogicità del progetto nella parte in cui prevede l’espansione a quattro corsie della strada comunale Via Procoio dei Ceri.
2. In data 15 dicembre 2016 è stato notificato ai ricorrenti preavviso di perenzione.
3. Il 13 giugno 2017, solo uno dei ricorrenti – il sig. NN IE – ha depositato istanza di fissazione udienza, manifestando di avere ancora interesse alla decisione.
4. Il 31 ottobre 2022, il sig. IE ha depositato agli atti del giudizio la deliberazione del Consiglio comunale della Città di Ladispoli, 6 agosto 2020, n. 25, con oggetto “ Attuazione del piano di lottizzazione d’ufficio per il recupero urbanistico – località Olmetto-Monteroni. Precisazioni e approvazione del nuovo atto unilaterale d’obbligo ”, nelle premesse della quale, tra l’altro, è espressamente evidenziato che dopo l’adozione della delibera n. 26/2010 – e a seguito dell’accoglimento, con deliberazione della Giunta comunale n. 210/2012, di alcune osservazioni presentate dai proprietari interessati – il progetto di lottizzazione oggetto del presente giudizio è stato modificato e attualizzato con deliberazione Consiglio comunale della Città di Ladispoli n. 16 del 30 marzo 2017.
5. Con memoria del 10 novembre 2022, il sig. IE ha evidenziato una possibile cessazione della materia del contendere « avendo il Comune mutato del tutto la linea del Piano di Lottizzazione d'Ufficio dal 2010, pur avendolo come detto "implementato" con una serie di modifiche » e ha chiesto a questo Tribunale di ordinare all’amministrazione resistente di depositare in giudizio una relazione sullo stato del procedimento.
6. All’udienza straordinaria del 12 dicembre 2022, il Collegio ha dato avviso a verbale ex art. 73 c.p.a. circa la sussistenza di motivi di inammissibilità del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è evidentemente inammissibile per le ragioni di seguito illustrate, sicché può prescindersi dalla circostanza che i ricorrenti non hanno fornito prova alcuna in ordine alla data in cui ciascuno di essi ha ricevuto le comunicazioni gravate in uno con la delibera 25 maggio 2010, n. 46 (data in cui, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, gli stessi hanno acquisito conoscenza della delibera impugnata).
8. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile poiché – come si è già evidenziato supra sub 1 – con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha gravato un atto (il progetto di lottizzazione d’ufficio adottato e comunicato dal Comune ex art. 28, ultimo comma, l. n. 1150/194) che, per espressa affermazione dell’ente resistente, non era definitivo, in quanto l’amministrazione aveva espressamente dichiarato che la delibera gravata sarebbe stata seguita – all’esito della valutazione delle richieste di modifica formulate dai proprietari ai sensi del medesimo art. 28 – da una seconda delibera del Consiglio comunale, espressamente indicata dall’ente come delibera di “ approvazione definitiva ” (cfr. lettere inviate dall’amministrazione ai ricorrenti).
Da ciò l’evidente carenza di immediata lesività della delibera del Consiglio comunale della Città di Ladispoli 25 maggio 2010, n. 46, necessariamente destinata a essere superata (come in effetti lo è stata, come si è detto supra sub 4, e come ancora si dirà infra sub 9) da una successiva delibera definitiva di conferma/modifica del progetto a seguito della ricezione delle osservazioni dei proprietari interessati.
Parimenti prive di lesività, infine, sono a tutt’evidenza le note con cui il Comune ha comunicato ai ricorrenti l’avvenuta adozione della delibera n. 46/2010, invitandoli a comunicare la loro accettazione o a presentare le loro proposte di modifica.
9. Fermo quanto sopra, è appena il caso di notare – infine – che la circostanza che la delibera gravata con il ricorso introduttivo sia stata radicalmente modificata (per stessa ammissione di parte ricorrente, cfr. memoria del 10 novembre 2022) con la successiva deliberazione Consiglio comunale della Città di Ladispoli, 30 marzo 2017, n. 16 (non impugnata, né con motivi aggiunti, né con autonomo ricorso, da parte del ricorrente) sarebbe comunque idonea a determinare l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse.
10. Per tutto quanto sopra spiegato – in disparte gli evidenti profili di improcedibilità da ultimo rilevati – il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
11. Nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, in ragione della mancata costituzione del Comune di Ladispoli.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
EN Stanizzi, Presidente
Filippo MA Tropiano, Consigliere
Agatino GI Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino GI Lanzafame | EN Stanizzi |
IL SEGRETARIO