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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2258/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2258/2023 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. IACOPO TOZZI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, Corso Italia, n. 30;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. ELEONORA Controparte_1 C.F._2
FRANҪOIS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via Iacopo Nardi, n. 2;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18.03.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 25.09.2023, il ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di cui al decreto n. 2979/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04.06.2020, disciplinante l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore
, nato a [...] in data [...], dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la Persona_1
resistente . Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione paterna e stabilito un regime di frequentazione madre – figlio, con incontri inizialmente protetti.
Ha inoltre chiesto la revoca del contributo ordinario al mantenimento a suo carico e per l'effetto, ha chiesto che venisse disposto a carico della resistente un contributo al mantenimento da corrispondere entro il 5 di ogni mese.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che in data 10.03.2023 veniva confermato dalla Corte d'Appello di Firenze il suddetto provvedimento del 2020, inerente alla modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, e che a partire dall'aprile del 2023 sarebbero iniziati forti litigi tra e la madre sfociati poi in uno scontro fisico. Per_1
Ha altresì rappresentato che sarebbe stato allontanato per circa tre volte dall'abitazione Per_1 materna e che in alcune occasioni quest'ultimo avrebbe subìto comportamenti violenti della mamma.
Al riguardo, ha specificato che in data 19 settembre sarebbe stato picchiato dalla madre in Per_1
quanto lo stesso avrebbe avuto difficoltà nello svolgimento di un esercizio di matematica.
Altresì ha rilevato che avrebbe manifestato il forte desiderio di andare a vivere Per_1
prevalentemente con il padre e che lo stesso sarebbe particolarmente intimorito dalla madre per i suoi comportamenti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.11.2023, la resistente Controparte_1 ha chiesto che venisse disposto il miglior collocamento nell'interesse di oltre che modalità Per_1
di frequentazione del minore con entrambi i genitori.
Ha altresì chiesto la conferma delle misure economiche già previste qualora il collocamento fosse presso la madre e, in denegata ipotesi, qualora fosse stabilito il collocamento prevalente presso il padre, che venisse disposto un contributo al mantenimento a carico della madre non superiore ad euro
100,00.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che, dopo la decisione della Corte
d'Appello di Firenze , sarebbe diventato instabile e più aggressivo. Per_1 Al riguardo ha rilevato che in diverse occasioni avrebbe rivolto alla madre frasi offensive Per_1
e che le avrebbe messo le mani addosso, spintonandola o strangolandola o picchiandola con un bastone.
Sul punto ha specificato di aver più volte contattato i Servizi Sociali incaricati e il dott. che Per_2
segue la situazione psicologica di , per chiedere aiuto e supporto. Per_1
Ha altresì rappresentato che nel corso del mese di maggio i comportamenti di si sarebbero Per_1
acuiti tanto che la resistente, su richiesta del minore, gli avrebbe comprato un cane.
Ha delineato che , nonostante in un primo momento si sarebbe dimostrato felice per l'arrivo Per_1
del cane, dopo pochissimo tempo avrebbe iniziato a non sopportare le disubbidienze del cucciolo e a picchiarlo.
La situazione da quel momento sarebbe andata avanti in modo teso e precario fino al 19 settembre, giorno in cui la resistente ed il figlio avrebbero avuto un diverbio dovuto al fatto che quest'ultimo avrebbe preteso che la madre svolgesse i compiti al posto suo. Al rifiuto della madre Per_1
avrebbe reagito con diversi comportamenti violenti verso cose e verso la madre.
Ha inoltre rappresentato che in data 30 settembre SC, dopo il diniego materno alla richiesta dello stesso di praticare motocross, avrebbe afferrato un coltello e poi un bastone con cui avrebbe colpito più volte la resistente.
Sul punto ha specificato che, subito dopo, sarebbe stato prelevato dal padre ed insieme si Per_1
sarebbero recati al pronto soccorso, accusando la madre di maltrattamenti e attivando il codice rosa.
Ha eccepito di non aver mai agito in maniera violenta nei confronti del figlio e di aver chiesto aiuto a tutti gli operatori incaricati.
Con ordinanza del 13.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2023 di prima comparizione ed audizione personale delle parti, è stato disposto, ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. in via provvisoria, il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione paterna nonché la prosecuzione degli incarichi dei Servizi Sociali di Cavriglia già conferiti con il provvedimento precedente oggetto delle richieste di modifica.
Con ordinanza del 14.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.04.2024, è stato disposta, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. in via provvisoria, quanto segue:
- la corresponsione da parte della resistente in favore del ricorrente della somma di euro 200,00, percepita a titolo di assegno unico universale per il minore, entro il 15 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
- la prosecuzione degli incarichi conferiti ai Servizi Sociali di Cavriglia.
All'udienza del 18.03.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Ciò premesso, il Collegio rileva quanto segue.
Riguardo all'affidamento di si ritiene opportuno, nell'interesse del minore, disporne Per_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, confermandone il collocamento prevalente presso il padre.
Ad oggi, infatti, l'affido al Servizio Sociale del Comune di Cavriglia non risulta più funzionale alle esigenze sia del minore, sia dei genitori. E' chiaramente emerso dalle relazioni trasmesse, in particolare dalla relazione del 10.09.2024 (cfr. relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di
Cavriglia del 10.09.2024: “Si ritiene opportuno rappresentare a Codesta Spett.le A.G. che nel corso degli anni lo strumento di affidamento del minore al Servizio Sociale non ha rappresentato un fattore di supporto e di aiuto, anzi, in più occasioni ciò ha accentuato resistenze da parte dei genitori e del minore stesso, che ha vissuto il Servizio come fonte di eccessivo controllo più che di supporto e di tutela nei suoi confronti. Si rinnova l'invito a valutare un altro strumento di tutela per il minore quale la possibile nomina di una figura di curatore speciale con specifiche deleghe oppure la figura di un coordinatore genitoriale.”), che lo strumento dell'affidamento ai servizi non abbia appianato la situazione familiare.
Questo Tribunale, pertanto, ritiene di dover responsabilizzare entrambi i genitori e di garantire alla figura materna, nonostante ci sia ancora la poca propensione di al dialogo con la stessa Per_1
(cfr. relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di Cavriglia del 10.12.2024), la partecipazione alla crescita e allo sviluppo del minore.
Al riguardo, si deve dare atto dell'attuale apertura di nei confronti della madre, come Per_1 confermato anche all'udienza del 18.03.2025 (cfr. verbale d'udienza del 18.03.2025), la quale deve essere incentivata, oltre che della forte volontà di quest'ultima di aiutare e di riavvicinarsi Per_1
allo stesso.
In considerazione di tutto ciò, dunque, si dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1 genitori, posto che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi è il regime primariamente previsto dalla legge per consentire ai minori una piena attuazione del loro diritto alla bigenitorialità.
Per il resto, ritenuto che si siano rivelati confacenti al caso in esame, si confermano i provvedimenti posti in via provvisoria ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. così come delineati prima con ordinanza del
13.12.2023 e poi con ordinanza del 14.05.2024 e di seguito esplicitati:
1) Conferma il collocamento prevalente di presso l'abitazione paterna;
Per_1
2) Conferma gli incarichi già conferiti al Servizio Sociale di Cavriglia nonché all'UFSMIA,
precisando che i percorsi attivati dovranno proseguire per almeno due anni salvo rivalutazioni del caso;
3) Conferma quanto disposto in ordine alle questioni economiche ovvero che la resistente versi al ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 200,00 dalla medesima percepita a titolo di assegno unico per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, anche istruttoria, e/o eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto n.
2979/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04.06.2020 confermato dalla Corte d'Appello di
Firenze in data 10.03.2023 con decreto n. 273/2023, così dispone:
1) Dispone l'affidamento condiviso del minore nato a Firenze in [...] Persona_1
16.12.2012, ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
2) Conferma gli incarichi già conferiti al Servizio Sociale di Cavriglia nonché all'UFSMIA, precisando che i percorsi attivati dovranno proseguire per almeno due anni salvo rivalutazioni del caso;
3) Conferma quanto disposto in ordine alle questioni economiche ovvero che la resistente versi al ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 200,00 dalla medesima percepita a titolo di assegno unico per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
4) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 5maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2258/2023 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. IACOPO TOZZI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, Corso Italia, n. 30;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. ELEONORA Controparte_1 C.F._2
FRANҪOIS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via Iacopo Nardi, n. 2;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18.03.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 25.09.2023, il ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di cui al decreto n. 2979/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04.06.2020, disciplinante l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore
, nato a [...] in data [...], dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la Persona_1
resistente . Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione paterna e stabilito un regime di frequentazione madre – figlio, con incontri inizialmente protetti.
Ha inoltre chiesto la revoca del contributo ordinario al mantenimento a suo carico e per l'effetto, ha chiesto che venisse disposto a carico della resistente un contributo al mantenimento da corrispondere entro il 5 di ogni mese.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che in data 10.03.2023 veniva confermato dalla Corte d'Appello di Firenze il suddetto provvedimento del 2020, inerente alla modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, e che a partire dall'aprile del 2023 sarebbero iniziati forti litigi tra e la madre sfociati poi in uno scontro fisico. Per_1
Ha altresì rappresentato che sarebbe stato allontanato per circa tre volte dall'abitazione Per_1 materna e che in alcune occasioni quest'ultimo avrebbe subìto comportamenti violenti della mamma.
Al riguardo, ha specificato che in data 19 settembre sarebbe stato picchiato dalla madre in Per_1
quanto lo stesso avrebbe avuto difficoltà nello svolgimento di un esercizio di matematica.
Altresì ha rilevato che avrebbe manifestato il forte desiderio di andare a vivere Per_1
prevalentemente con il padre e che lo stesso sarebbe particolarmente intimorito dalla madre per i suoi comportamenti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.11.2023, la resistente Controparte_1 ha chiesto che venisse disposto il miglior collocamento nell'interesse di oltre che modalità Per_1
di frequentazione del minore con entrambi i genitori.
Ha altresì chiesto la conferma delle misure economiche già previste qualora il collocamento fosse presso la madre e, in denegata ipotesi, qualora fosse stabilito il collocamento prevalente presso il padre, che venisse disposto un contributo al mantenimento a carico della madre non superiore ad euro
100,00.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che, dopo la decisione della Corte
d'Appello di Firenze , sarebbe diventato instabile e più aggressivo. Per_1 Al riguardo ha rilevato che in diverse occasioni avrebbe rivolto alla madre frasi offensive Per_1
e che le avrebbe messo le mani addosso, spintonandola o strangolandola o picchiandola con un bastone.
Sul punto ha specificato di aver più volte contattato i Servizi Sociali incaricati e il dott. che Per_2
segue la situazione psicologica di , per chiedere aiuto e supporto. Per_1
Ha altresì rappresentato che nel corso del mese di maggio i comportamenti di si sarebbero Per_1
acuiti tanto che la resistente, su richiesta del minore, gli avrebbe comprato un cane.
Ha delineato che , nonostante in un primo momento si sarebbe dimostrato felice per l'arrivo Per_1
del cane, dopo pochissimo tempo avrebbe iniziato a non sopportare le disubbidienze del cucciolo e a picchiarlo.
La situazione da quel momento sarebbe andata avanti in modo teso e precario fino al 19 settembre, giorno in cui la resistente ed il figlio avrebbero avuto un diverbio dovuto al fatto che quest'ultimo avrebbe preteso che la madre svolgesse i compiti al posto suo. Al rifiuto della madre Per_1
avrebbe reagito con diversi comportamenti violenti verso cose e verso la madre.
Ha inoltre rappresentato che in data 30 settembre SC, dopo il diniego materno alla richiesta dello stesso di praticare motocross, avrebbe afferrato un coltello e poi un bastone con cui avrebbe colpito più volte la resistente.
Sul punto ha specificato che, subito dopo, sarebbe stato prelevato dal padre ed insieme si Per_1
sarebbero recati al pronto soccorso, accusando la madre di maltrattamenti e attivando il codice rosa.
Ha eccepito di non aver mai agito in maniera violenta nei confronti del figlio e di aver chiesto aiuto a tutti gli operatori incaricati.
Con ordinanza del 13.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2023 di prima comparizione ed audizione personale delle parti, è stato disposto, ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. in via provvisoria, il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione paterna nonché la prosecuzione degli incarichi dei Servizi Sociali di Cavriglia già conferiti con il provvedimento precedente oggetto delle richieste di modifica.
Con ordinanza del 14.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.04.2024, è stato disposta, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. in via provvisoria, quanto segue:
- la corresponsione da parte della resistente in favore del ricorrente della somma di euro 200,00, percepita a titolo di assegno unico universale per il minore, entro il 15 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
- la prosecuzione degli incarichi conferiti ai Servizi Sociali di Cavriglia.
All'udienza del 18.03.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Ciò premesso, il Collegio rileva quanto segue.
Riguardo all'affidamento di si ritiene opportuno, nell'interesse del minore, disporne Per_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, confermandone il collocamento prevalente presso il padre.
Ad oggi, infatti, l'affido al Servizio Sociale del Comune di Cavriglia non risulta più funzionale alle esigenze sia del minore, sia dei genitori. E' chiaramente emerso dalle relazioni trasmesse, in particolare dalla relazione del 10.09.2024 (cfr. relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di
Cavriglia del 10.09.2024: “Si ritiene opportuno rappresentare a Codesta Spett.le A.G. che nel corso degli anni lo strumento di affidamento del minore al Servizio Sociale non ha rappresentato un fattore di supporto e di aiuto, anzi, in più occasioni ciò ha accentuato resistenze da parte dei genitori e del minore stesso, che ha vissuto il Servizio come fonte di eccessivo controllo più che di supporto e di tutela nei suoi confronti. Si rinnova l'invito a valutare un altro strumento di tutela per il minore quale la possibile nomina di una figura di curatore speciale con specifiche deleghe oppure la figura di un coordinatore genitoriale.”), che lo strumento dell'affidamento ai servizi non abbia appianato la situazione familiare.
Questo Tribunale, pertanto, ritiene di dover responsabilizzare entrambi i genitori e di garantire alla figura materna, nonostante ci sia ancora la poca propensione di al dialogo con la stessa Per_1
(cfr. relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di Cavriglia del 10.12.2024), la partecipazione alla crescita e allo sviluppo del minore.
Al riguardo, si deve dare atto dell'attuale apertura di nei confronti della madre, come Per_1 confermato anche all'udienza del 18.03.2025 (cfr. verbale d'udienza del 18.03.2025), la quale deve essere incentivata, oltre che della forte volontà di quest'ultima di aiutare e di riavvicinarsi Per_1
allo stesso.
In considerazione di tutto ciò, dunque, si dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1 genitori, posto che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi è il regime primariamente previsto dalla legge per consentire ai minori una piena attuazione del loro diritto alla bigenitorialità.
Per il resto, ritenuto che si siano rivelati confacenti al caso in esame, si confermano i provvedimenti posti in via provvisoria ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. così come delineati prima con ordinanza del
13.12.2023 e poi con ordinanza del 14.05.2024 e di seguito esplicitati:
1) Conferma il collocamento prevalente di presso l'abitazione paterna;
Per_1
2) Conferma gli incarichi già conferiti al Servizio Sociale di Cavriglia nonché all'UFSMIA,
precisando che i percorsi attivati dovranno proseguire per almeno due anni salvo rivalutazioni del caso;
3) Conferma quanto disposto in ordine alle questioni economiche ovvero che la resistente versi al ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 200,00 dalla medesima percepita a titolo di assegno unico per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, anche istruttoria, e/o eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto n.
2979/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04.06.2020 confermato dalla Corte d'Appello di
Firenze in data 10.03.2023 con decreto n. 273/2023, così dispone:
1) Dispone l'affidamento condiviso del minore nato a Firenze in [...] Persona_1
16.12.2012, ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
2) Conferma gli incarichi già conferiti al Servizio Sociale di Cavriglia nonché all'UFSMIA, precisando che i percorsi attivati dovranno proseguire per almeno due anni salvo rivalutazioni del caso;
3) Conferma quanto disposto in ordine alle questioni economiche ovvero che la resistente versi al ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 200,00 dalla medesima percepita a titolo di assegno unico per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
4) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 5maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni