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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 10997/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Pier Paolo Iossi,
Domicilio eletto: Genova, Via Rimassa 68/1 presso il difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
avente ad oggetto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da ricorso del 01.12.2023
Pubblico Ministero: come da parere del 16.12.2023
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio concordatario in Genova il 25.02.2001 con il Sig. nato a [...] il [...]; CP_1
- Che dall'unione coniugale sono nati in Genova i figli e , Persona_1 Per_2 rispettivamente in data 02.02.2002 e 28.07.2003;
- Che i coniugi si sono separati consensualmente con verbale del 11.05.2016, omologato dal Tribunale di Genova in data 20.05.2016 alle condizioni indicate in ricorso;
- Che i due figli, pur se maggiorenni, continuano a risiedere con la madre nell'abitazione sita in Via Ricca 18/13 e non sono autosufficienti, avendo entrambi contratti di lavoro part time o in prova a tempo determinato;
- Che la situazione sia reddituale che patrimoniale fra i coniugi è rimasta invariata: la Sig.ra possiede l'immobile già casa coniugale ed Parte_1 ha un reddito derivante dall'attività di impiegata di circa 1.300,00 euro mensili e il Sig. dipendente in qualità di autista presso la ditta S.G.S. s.r.l. con CP_1 un reddito mensile risultante pari ad € 2000,00;
- Che dalla data della separazione non è più ripresa la convivenza ed è venuta meno ogni possibilità di riconciliazione fra le parti;
- Che pertanto appaiono pienamente sussistenti le condizioni previste dall'art.3 comma 2 lettera b) della L. 898/70 e successive modificazioni ed integrazioni.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti
- La conferma del contributo di mantenimento dei figli maggiorenni ma ancora non autosufficienti a favore della madre nella misura di euro 800,00 mensili, con la rivalutazione Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito o il padre) CP_1 non si è costituita ed essendo il ricorso regolarmente notificato ne è stata dichiarata la contumacia in data 04.07.2024.
Infatti, all'udienza di comparizione personale delle parti fissata per il 03.04.2024 la difesa della ricorrente esibiva gli atti notificati a controparte ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed il giudice, rilevato che la notifica non si era perfezionata entro il previsto
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
termine del 02.02.2024, fissava per i medesimi incombenti nuova udienza alla data del 04.07.2024 assegnando alla ricorrente termine per il perfezionamento della notifica degli atti introduttivi e del verbale d'udienza.
Con memoria ex art. 473 bis 17 cpc del 13.06.2024 la ricorrente ribadiva le proprie difese, indicando capitoli di prova per interpello e testi e insisteva nelle proprie conclusioni chiedendo la condanna alle spese a carico del CP_2
All'udienza del 04.07.2024 nessuno compariva per parte resistente e la difesa della ricorrente esibiva copia cartacea degli atti notificati a controparte attestanti la regolarità della notifica effettuata presso la residenza anagrafica e perfezionatasi entro il termine assegnato.
Il Giudice, pertanto, rilevata la ritualità della notifica e la mancata costituzione del signor ne dichiarava la contumacia. CP_1
La ricorrente, sentita dal Giudice delegato, confermava sostanzialmente il contenuto del ricorso introduttivo e della successiva memoria difensiva, precisando che dopo la separazione le frequentazioni del coniuge con i figli erano avvenute in maniera molto limitata e da ultimo il padre aveva dichiarato l'intenzione di concentrarsi sul rapporto con la sua compagna e, quindi, non aveva neppure più incontrato i figli.
Confermava inoltre che la figlia non si era diplomata ed aveva un contratto come apprendista con un guadagno mensile di circa € 650 sino a gennaio essendo prevista la chiusura dell'attività; il figlio (che ha problemi di attenzione certificati ai sensi della legge 104) aveva avuto un contratto come apprendista dal giugno 2023 al dicembre 2023 e poi dal marzo sino al settembre con un guadagno mensile di circa € 1300. Infine, aggiungeva che l'abitazione ove vive da sola con i figli è di sua proprietà ed è onerata da una rata mensile dell'importo di euro 900,00 per un mutuo a tasso fisso di durata residua quindicennale che, pur essendo cointestato con il marito, era da sempre stato pagato esclusivamente da lei con l'aiuto dei figli.
All'esito, la difesa della ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni economiche della separazione ed il Giudice riservava la decisione.
Con successiva ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 07.08.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.07.2024, la causa era ritenuta matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa.
All'udienza del 04.03.2025, fissata per i già menzionati incombenti, la difesa della ricorrente concludeva come da ricorso chiedendo la condanna di controparte alle spese e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.,
O S S E R V A
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della pronuncia di separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
La ricorrente, inoltre, ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione;
anche la mancata comparizione in udienza del resistente e la sua mancata costituzione deve essere valutata come ulteriore elemento indicativo dell'impossibilità di ricostruzione della comunione coniugale.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Parte ricorrente, oltre alla pronuncia del divorzio, ha chiesto la conferma delle condizioni previste nella separazione quanto al contributo di mantenimento dei figli, maggiorenni non ancora autosufficienti, nella misura di euro 800,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, allegando che la situazione sia reddituale che patrimoniale dei coniugi è rimasta invariata rispetto al momento della separazione e che i figli, pur essendo divenuti maggiorenni, non sono autosufficienti e svolgono attività lavorativa saltuaria come apprendisti a tempo determinato.
In sede di comparizione personale, all'udienza del 04.07.2024, la sig.
[...] ha confermato quanto aveva allegato in ricorso ed ha ricostruito una Pt_1 situazione patrimoniale e reddituale dei genitori invariata rispetto al momento della separazione.
Inoltre, ha precisato che dopo la separazione le frequentazioni del padre con i figli erano avvenute in maniera molto limitata e da ultimo erano divenute del tutto assenti;
pertanto è del tutto da escludersi qualsiasi apporto in forma diretta da parte del padre al mantenimento dei figli.
La documentazione reddituale e patrimoniale prodotta dalla ricorrente, in effetti, non evidenzia alcuna sostanziale variazione al riguardo rispetto al momento della separazione e, d'altra parte, la contumacia del sig. non consente diverse e CP_1 ulteriori valutazioni al riguardo relativamente alla situazione dello stesso.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Va peraltro evidenziato come al momento della pronuncia di separazione, intervenuta nell'anno 2016, i figli delle parti fossero in età adolescenziale, avendo rispettivamente 13 e 14 anni, mentre oggi sono entrambi maggiorenni.
La ricorrente ha ricostruito una condizione dei figli, attualmente ancora conviventi con la madre, di precarietà e saltuarietà di attività lavorative (documentate in atti), che non consentono di ritenere sussistenti i presupposti di autosufficienza che sarebbero occorrenti per poter escludere e/o ridurre il contributo al loro mantenimento da parte del padre. Ciò, a maggior ragione, se si considera che risulta documentata agli atti la condizione di invalidità parziale, con riduzione permanente della capacità lavorativa al 35%, del figlio , accertata nel 2022 Per_2 dalla Commissione Invalidi Civili della ASL Liguria e che, vista la contumacia del sig. difetta anche ogni domanda e allegazione al riguardo da parte del padre CP_1
Nondimeno il fatto che i figli siano già, quanto meno parzialmente, introdotti nel mondo del lavoro e, sia pure saltuariamente, percettori di modesti redditi, anche tenuto conto delle maggiori esigenze dovute all'età, non consente di mantenere inalterata la misura del contributo liquidata in sede di separazione e rende necessario un adeguamento in riduzione che il Tribunale stima equo determinare nella misura di euro 300, 00 a favore di ciascun figlio.
Quanto invece alle spese straordinarie relative ai figli dovrà essere mantenuta ferma la ripartizione del 50% a carico di ciascun genitore, come già stabilita in sede di separazione.
Quanto alle spese di lite, vista la contumacia del resistente, non sussistono i presupposti di soccombenza occorrenti per la liquidazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Genova il 25.02.2001, trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova, anno 2001, Parte II, Uff.1, S.A, numero atto matrimonio 27, da
(c. f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.03.1972,
e
(c. f. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 5 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma Persona_1 Per_2 non ancora autosufficienti, la somma mensile di 600,00 euro per entrambi i figli ( euro 300, 00 per ciascun figlio ), che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno venti di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, per la cui individuazione si rimanda al verbale della riunione ex art. 47 quater ord. Giud. della IV sezione civile del Tribunale di Genova del 15.9.2016.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Presidente est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 10997/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Pier Paolo Iossi,
Domicilio eletto: Genova, Via Rimassa 68/1 presso il difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
avente ad oggetto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da ricorso del 01.12.2023
Pubblico Ministero: come da parere del 16.12.2023
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio concordatario in Genova il 25.02.2001 con il Sig. nato a [...] il [...]; CP_1
- Che dall'unione coniugale sono nati in Genova i figli e , Persona_1 Per_2 rispettivamente in data 02.02.2002 e 28.07.2003;
- Che i coniugi si sono separati consensualmente con verbale del 11.05.2016, omologato dal Tribunale di Genova in data 20.05.2016 alle condizioni indicate in ricorso;
- Che i due figli, pur se maggiorenni, continuano a risiedere con la madre nell'abitazione sita in Via Ricca 18/13 e non sono autosufficienti, avendo entrambi contratti di lavoro part time o in prova a tempo determinato;
- Che la situazione sia reddituale che patrimoniale fra i coniugi è rimasta invariata: la Sig.ra possiede l'immobile già casa coniugale ed Parte_1 ha un reddito derivante dall'attività di impiegata di circa 1.300,00 euro mensili e il Sig. dipendente in qualità di autista presso la ditta S.G.S. s.r.l. con CP_1 un reddito mensile risultante pari ad € 2000,00;
- Che dalla data della separazione non è più ripresa la convivenza ed è venuta meno ogni possibilità di riconciliazione fra le parti;
- Che pertanto appaiono pienamente sussistenti le condizioni previste dall'art.3 comma 2 lettera b) della L. 898/70 e successive modificazioni ed integrazioni.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti
- La conferma del contributo di mantenimento dei figli maggiorenni ma ancora non autosufficienti a favore della madre nella misura di euro 800,00 mensili, con la rivalutazione Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito o il padre) CP_1 non si è costituita ed essendo il ricorso regolarmente notificato ne è stata dichiarata la contumacia in data 04.07.2024.
Infatti, all'udienza di comparizione personale delle parti fissata per il 03.04.2024 la difesa della ricorrente esibiva gli atti notificati a controparte ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed il giudice, rilevato che la notifica non si era perfezionata entro il previsto
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
termine del 02.02.2024, fissava per i medesimi incombenti nuova udienza alla data del 04.07.2024 assegnando alla ricorrente termine per il perfezionamento della notifica degli atti introduttivi e del verbale d'udienza.
Con memoria ex art. 473 bis 17 cpc del 13.06.2024 la ricorrente ribadiva le proprie difese, indicando capitoli di prova per interpello e testi e insisteva nelle proprie conclusioni chiedendo la condanna alle spese a carico del CP_2
All'udienza del 04.07.2024 nessuno compariva per parte resistente e la difesa della ricorrente esibiva copia cartacea degli atti notificati a controparte attestanti la regolarità della notifica effettuata presso la residenza anagrafica e perfezionatasi entro il termine assegnato.
Il Giudice, pertanto, rilevata la ritualità della notifica e la mancata costituzione del signor ne dichiarava la contumacia. CP_1
La ricorrente, sentita dal Giudice delegato, confermava sostanzialmente il contenuto del ricorso introduttivo e della successiva memoria difensiva, precisando che dopo la separazione le frequentazioni del coniuge con i figli erano avvenute in maniera molto limitata e da ultimo il padre aveva dichiarato l'intenzione di concentrarsi sul rapporto con la sua compagna e, quindi, non aveva neppure più incontrato i figli.
Confermava inoltre che la figlia non si era diplomata ed aveva un contratto come apprendista con un guadagno mensile di circa € 650 sino a gennaio essendo prevista la chiusura dell'attività; il figlio (che ha problemi di attenzione certificati ai sensi della legge 104) aveva avuto un contratto come apprendista dal giugno 2023 al dicembre 2023 e poi dal marzo sino al settembre con un guadagno mensile di circa € 1300. Infine, aggiungeva che l'abitazione ove vive da sola con i figli è di sua proprietà ed è onerata da una rata mensile dell'importo di euro 900,00 per un mutuo a tasso fisso di durata residua quindicennale che, pur essendo cointestato con il marito, era da sempre stato pagato esclusivamente da lei con l'aiuto dei figli.
All'esito, la difesa della ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni economiche della separazione ed il Giudice riservava la decisione.
Con successiva ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 07.08.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.07.2024, la causa era ritenuta matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa.
All'udienza del 04.03.2025, fissata per i già menzionati incombenti, la difesa della ricorrente concludeva come da ricorso chiedendo la condanna di controparte alle spese e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.,
O S S E R V A
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della pronuncia di separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
La ricorrente, inoltre, ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione;
anche la mancata comparizione in udienza del resistente e la sua mancata costituzione deve essere valutata come ulteriore elemento indicativo dell'impossibilità di ricostruzione della comunione coniugale.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Parte ricorrente, oltre alla pronuncia del divorzio, ha chiesto la conferma delle condizioni previste nella separazione quanto al contributo di mantenimento dei figli, maggiorenni non ancora autosufficienti, nella misura di euro 800,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, allegando che la situazione sia reddituale che patrimoniale dei coniugi è rimasta invariata rispetto al momento della separazione e che i figli, pur essendo divenuti maggiorenni, non sono autosufficienti e svolgono attività lavorativa saltuaria come apprendisti a tempo determinato.
In sede di comparizione personale, all'udienza del 04.07.2024, la sig.
[...] ha confermato quanto aveva allegato in ricorso ed ha ricostruito una Pt_1 situazione patrimoniale e reddituale dei genitori invariata rispetto al momento della separazione.
Inoltre, ha precisato che dopo la separazione le frequentazioni del padre con i figli erano avvenute in maniera molto limitata e da ultimo erano divenute del tutto assenti;
pertanto è del tutto da escludersi qualsiasi apporto in forma diretta da parte del padre al mantenimento dei figli.
La documentazione reddituale e patrimoniale prodotta dalla ricorrente, in effetti, non evidenzia alcuna sostanziale variazione al riguardo rispetto al momento della separazione e, d'altra parte, la contumacia del sig. non consente diverse e CP_1 ulteriori valutazioni al riguardo relativamente alla situazione dello stesso.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Va peraltro evidenziato come al momento della pronuncia di separazione, intervenuta nell'anno 2016, i figli delle parti fossero in età adolescenziale, avendo rispettivamente 13 e 14 anni, mentre oggi sono entrambi maggiorenni.
La ricorrente ha ricostruito una condizione dei figli, attualmente ancora conviventi con la madre, di precarietà e saltuarietà di attività lavorative (documentate in atti), che non consentono di ritenere sussistenti i presupposti di autosufficienza che sarebbero occorrenti per poter escludere e/o ridurre il contributo al loro mantenimento da parte del padre. Ciò, a maggior ragione, se si considera che risulta documentata agli atti la condizione di invalidità parziale, con riduzione permanente della capacità lavorativa al 35%, del figlio , accertata nel 2022 Per_2 dalla Commissione Invalidi Civili della ASL Liguria e che, vista la contumacia del sig. difetta anche ogni domanda e allegazione al riguardo da parte del padre CP_1
Nondimeno il fatto che i figli siano già, quanto meno parzialmente, introdotti nel mondo del lavoro e, sia pure saltuariamente, percettori di modesti redditi, anche tenuto conto delle maggiori esigenze dovute all'età, non consente di mantenere inalterata la misura del contributo liquidata in sede di separazione e rende necessario un adeguamento in riduzione che il Tribunale stima equo determinare nella misura di euro 300, 00 a favore di ciascun figlio.
Quanto invece alle spese straordinarie relative ai figli dovrà essere mantenuta ferma la ripartizione del 50% a carico di ciascun genitore, come già stabilita in sede di separazione.
Quanto alle spese di lite, vista la contumacia del resistente, non sussistono i presupposti di soccombenza occorrenti per la liquidazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Genova il 25.02.2001, trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova, anno 2001, Parte II, Uff.1, S.A, numero atto matrimonio 27, da
(c. f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.03.1972,
e
(c. f. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 5 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma Persona_1 Per_2 non ancora autosufficienti, la somma mensile di 600,00 euro per entrambi i figli ( euro 300, 00 per ciascun figlio ), che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno venti di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, per la cui individuazione si rimanda al verbale della riunione ex art. 47 quater ord. Giud. della IV sezione civile del Tribunale di Genova del 15.9.2016.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Presidente est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 6