Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 30274/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30274/21 promossa da:
in persona del legale rappresentante, con sede in Marsala, C. Parte_1
da Strasatti n. 779, P. IV , rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe P.IVA_1
Giunta (C.F. ) e Maria Carla Garamella (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in C.F._2
Marsala, Piazza G. Marconi n. 70,
OPPONENTE
CONTRO con sede in Napoli, Corso Umberto I n. 174, C.F. Controparte_1
, che agisce a mezzo del procuratore speciale in persona P.IVA_2 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Regina
Margherita n. 8, C.F. rappresentata e difesa dagli avv. Ida Sigismondi P.IVA_3
(C.F. ) e Francescopaolo De Rosa, (C.F. C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Gragnano (NA), alla via
Giovanni Della Rocca, n. 25.
OPPOSTA
pagina 1 di 7
Con le note scritte depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I., in data 20.02.2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8184/2021(R.G. n. 13435/2021) emesso in data 3.11.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della CP_1
della somma di €. 7.608,28, oltre alle spese del procedimento monitorio e agli
[...]
interessi dalla data delle singole scadenze di pagamento sino all'effettivo soddisfo.
L'opponente lamentava, preliminarmente, il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito, deduceva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti previsti dalla legge per la sua emanazione e, in particolare, per la mancanza di prova in ordine all'an e al quantum debeatur, nonché per l'inadempimento contrattuale della opposta, oltre che per erroneità degli importi e dei consumi indicati nelle fatture.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare la concessione di un termine congruo per espletare la procedura di mediazione;
nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la società opposta, la quale impugnava l'avverso dedotto rilevando, in particolare, che per la controversia de qua non fosse obbligatorio esperire il preventivo tentativo di mediazione. Insisteva, altresì, per la legittimità della pretesa creditoria azionata in via monitoria, evidenziando la mancata contestazione da parte dell'opponente dell'esistenza del rapporto di somministrazione con la CP_1
e della correttezza dell'esecuzione della somministrazione. Pertanto, concludeva
[...]
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, in via subordinata, l'accertamento del diritto di credito della CP_1
pagina 2 di 7 e la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di € CP_1
7.608,28, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo.
Con ordinanza del 15.04.2022, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione e trattazione, il G.I. osservava che la fattispecie in esame non rientrava tra quelle per le quali è prevista la procedura della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 comma 1 bis D. Lgs. n.28/2010 e, rilevato che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c.; all'esito degli stessi, non ammetteva le istanze istruttorie articolate dall'opposta e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto;
in realtà, poiché tale giudizio non ha ad oggetto la mera validità del decreto ingiuntivo, in quanto non costituisce un'actio nullitatis, né una vera e propria impugnazione, ma è un giudizio ordinario teso ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore con il ricorso monitorio, è sempre questi ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Ne deriva che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (cfr. Cass.
22.04.2003, n. 6421).
Orbene, nel caso in esame, vertendosi in una ipotesi di azione di adempimento contrattuale, trova applicazione il principio generale in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per
pagina 3 di 7 il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.” (Cass., 15.07.2011, n. 15659; Cass. S.S.
U.U., 30.10.2001, n. 13533).
Fatta questa premessa, è evidente che non risulta controverso il rapporto contrattuale tra le parti in causa, avendo parte opponente riconosciuto nell'atto introduttivo la sua
“genesi a partire dal giorno 1.4.2018, data in cui veniva sottoscritto dalla Sig.ra
n.q di l.r.p.t. di Tentazioni il modulo per la richiesta di Parte_3 Parte_1
voltura del contratto di fornitura (codice Pod IT001E93523647), già esistente nella Via
Garibaldi n.ro 21 ed intestato ad altro soggetto”. Di conseguenza, non avendo l'ingiunta sollevato contestazioni neppure in merito all'erogazione del servizio, può dirsi acclarata la fonte del diritto di credito dell'opposta.
Le obiezioni sollevate dalla riguardano esclusivamente i consumi Parte_1
e, quindi, gli importi addebitati in fattura;
tuttavia essa ha contestato genericamente il credito fatto valere da parte opposta, assumendo che le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio non corrispondessero agli effettivi consumi generati durante il periodo di riferimento, anche in relazione alla circostanza che il gruppo di misura nella propria disponibilità era risultato danneggiato, per cui non avrebbe potuto correttamente rilevare i consumi effettivi. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di somministrazione di energia elettrica, “se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale
pagina 4 di 7 entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore” (cfr. Cass. 09/01/2020, n.297). Invero, “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. 24.09.2024, n. 25534; Cass. 18/10/2023, n. 28984).
Ebbene, nel caso che ci occupa, a fronte della richiesta inviata dalla opponente in data
16.11.2018, si è proceduto ad effettuare una verifica tecnica del contatore. Tuttavia, dal verbale del 14.12.2018 (v. doc. n. 2 di parte opposta), si evince un problema di malfunzionamento del solo display del contatore, mentre la misura risulta regolare.
Pertanto, anche sotto tale profilo può dirsi assolto, l'onere della prova in capo all'opposta.
Del resto, si deve rilevare pure che l'opponente abbia solo genericamente contestato i consumi addebitati, rilevandone l'eccessività, ma è noto che non basta una “mera” contestazione, dovendo “l'utente... contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali (presumibili) consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)” (Cass., 09.01.2020, n. 297).
A ciò si aggiunga che l'opposta ha depositato nel presente giudizio anche una pagina 5 di 7 corrispondenza e-mail con la società ” da cui emerge che il gruppo di Controparte_3
misura risultava danneggiato a partire dal 1.12.2018 e che il distributore ha provveduto a effettuare la ricostruzione dei consumi a seguito della verifica del misuratore (v. doc. 3 allegato alla produzione di parte opposta). Di conseguenza, deve ritenersi che la fattura n. 24001609 indichi i consumi effettivamente imputabili alla opponente nel periodo da maggio 2018 a novembre 2018, così come ricostruiti dal Distributore Territoriale ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera n. 200/1999, stante l'accertato malfunzionamento del misuratore dei consumi dall'1.12.2018. Pertanto, la contestazione sollevata da parte opponente, pur qualora potesse essere considerata fondata, a nulla rileverebbe rispetto ai consumi dei mesi precedenti (da maggio a novembre del 2018).
In ragione di quanto sopra, devono ritenersi presuntivamente corretti i consumi fatturati dalla e, quindi, che quest'ultima abbia provato la propria pretesa CP_1
creditoria.
Per tutte le considerazioni svolte l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito delle memorie ex art.183 comma 6 cpc, senza l'assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
8184/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 3.11.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 2536,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
pagina 6 di 7 Napoli, 14-5-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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