Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della TT.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese dal 31 ottobre 2024, a seguito all'invito al deposito di note scritte, con assegnazione termini di legge ex art 190 cpc, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3075/2022 di R.G., promossa da: IG. (C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Adriano Alimento (c.f.
) del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso C.F._2
, alla Via Goffredo Mameli n. 31 ( notificazioni e/o comunicazioni relative alla presente procedura ai seguenti indirizzi pec ovvero fax 0270008092). Email_1
- attore - contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Luigi Fuardo (codice fiscale ), che la rappresenta e difende in forza di C.F._3 procura in atti, ( comunicazione della Cancelleria relativa al presente procedimento al numero di fax 03821632642 o all'indirizzo di posta elettronica
Email_2
- convenuta – Nonché IG.ra (c.f. ), CP_2 C.F._4
- convenuta contumace – Nonché IG.ra (c.f. ), CP_3 C.F._5
- convenuta contumace - CONCLUSIONI Per l'attore IG. : Parte_1
« Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: - accertare e dichiarare l'avvenuto sinistro di cui è causa;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della IG.ra per il sinistro di cui è causa per i CP_3 motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che il IG. subiva Parte_1 un danno biologico, temporaneo e permanente pari ad Euro 239.181,00 e la sua compatibilità con il sinistro di cui è causa;
- accertare e dichiarare che il IG.
[...]
ha diritto alla personalizzazione del danno biologico per i motivi esposti in Pt_1 atti nella misura di Euro 38.910,00; - accertare e dichiarare che il IG. Parte_1 ha sostenuto spese mediche pari ad Euro 3.197,80 e la loro compatibilità con il sinistro
1
- accertare e dichiarare che il IG. ha subito un danno Parte_1 patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica da liquidarsi in via equitativa;
- accertare e dichiarare la nullità dell'accertamento tossicologico eseguito dai sanitari su richiesta della Polizia Giudiziaria per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto - condannare la in solido con la Controparte_4
IG.ra ai sensi dell'art. 2054, III comma, c.c., al pagamento in favore del CP_2
IG. della somma di Euro 196.288,80, già detratti gli acconti versati
Parte_1 dalla compagnia convenuta, oltre alla capacità lavorativa specifica da liquidarsi in via equitativa nonché degli interessi dal fatto al saldo. In via subordinata: - accertare e dichiarare l'avvenuto sinistro di cui è causa;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della IG.ra per il sinistro di cui è causa per i motivi esposti in CP_3 narrativa;
- accertare e dichiarare che il IG. subiva un danno
Parte_1 biologico, temporaneo e permanente pari ad Euro 239.181,00 e la sua compatibilità con il sinistro di cui è causa;
- accertare e dichiarare che il IG. ha
Parte_1 diritto alla personalizzazione del danno biologico per i motivi esposti in atti nella misura di Euro 38.910,00; - accertare e dichiarare che il IG. ha
Parte_1 sostenuto spese mediche pari ad Euro 3.197,80 e la loro compatibilità con il sinistro di cui è causa;
- accertare e dichiarare che il IG. ha subito un danno
Parte_1 patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica da liquidarsi in via equitativa;
- accertare e dichiarare la nullità dell'accertamento tossicologico eseguito dai sanitari su richiesta della Polizia Giudiziaria per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto - condannare la in solido con la Controparte_4
IG.ra ai sensi dell'art. 2043 c.c. e la IG.ra ai sensi CP_3 CP_2 dell'art. 2054, III comma, c.c., al pagamento in favore del IG. della Parte_1 somma di Euro 196.288,80, già detratti gli acconti versati dalla compagnia convenuta, oltre alla capacità lavorativa specifica da liquidarsi in via equitativa nonché degli interessi dal fatto al saldo. In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto legale antistatario. ».
Per la convenuta : Controparte_1
« Piaccia alla Giustizia del Tribunale, contrariis reiectis, respingere le domande attoree in quanto infondate. Con favore di spese, competenze ed accessori di legge, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi previsto dall'art. 2, II comma, D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A.».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 28.6.2022 il IG ha Parte_1 convenuto in giudizio la IG.ra , la IG.ra e la CP_2 CP_3 [...]
nella loro rispettiva qualità di proprietaria, Controparte_4 conducente e società assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi del veicolo ME Classe A, targato DZ680XT, domandando la loro condanna solidale al risarcimento dei danni subiti, conseguentemente al sinistro stradale avvenuto a LA (PV) il 21/12/2020 tra la predetta vettura ed il
2 motociclo YM targato BF00232, di proprietà dell'attore e dal medesimo condotto.
In particolare Parte attrice deduceva che:
- in data 21 dicembre 2020, alle ore 18.20/18.30 circa, mentre si trovava alla guida del motoveicolo YM, targato BF00232, assicurato con polizza n. 038822737 della rimase Controparte_5 coinvolto in un sinistro stradale in LA: percorreva a velocità moderata Viale Artigianato, proveniente da Parona con direzione ON LO, quando, giunto all'altezza del km 5 del suddetto Viale (SP192) si scontrava con il veicolo ME Classe A, targato DZ680XT, di proprietà della IG.ra e condotto dalla IG.ra CP_2
assicurato con polizza della CP_3 Controparte_4
[...]
- in particolare, la conducente della vettura ME Classe A, parcheggiata lungo la banchina di destra, nel riprendere la marcia, si immetteva lungo il flusso della circolazione quando, in quel frangente, sopraggiungeva il motociclo attoreo il cui conducente, per evitare l'impatto, sterzava verso sinistra, non potendo frenare, data la vicinanza con l'autovettura, e anche per evitare di rovinare a terra. Tuttavia, la conducente della vettura, non essendosi avveduta della presenza del motociclo, continuava la sua manovra di immissione e, per tale motivo, nonostante il IG. con la propria manovra di emergenza, avesse Pt_1 valicato la propria corsia di marcia (per allontanarsi il più possibile dalla vettura), urtava con la parte laterale anteriore sinistra la parte anteriore del motociclo. A causa dell'urto, il IG. rovinava a terra e il suo Pt_1 veicolo subiva ingenti danni.
- la IG.ra infatti, ripartiva da una sosta lungo il margine CP_3 destro della carreggiata, per immettersi nel flusso della circolazione nel senso opposto di marcia, a quello percorso dal IG. (eseguiva Pt_1 una manovra di inversione ad U). Tuttavia, nell'eseguire la manovra di immissione, ometteva di accertare se dal Viale Artigianato provenissero altri veicoli ai quali concedere la precedenza, con conseguente responsabilità esclusiva della IG.ra nella causazione del CP_3 sinistro di cui è causa ai sensi dell'art. 2054, II comma, c.c. nonché responsabilità solidale della IG.ra ai sensi del III comma CP_2 della medesima norma citata;
in via subordinata, ex art. 2043 c.c.
- sul luogo del sinistro intervenivano gli Agenti di LA i quali redigevano rapporto di rito (doc. 1).
- gli Agenti intervenuti sanzionavano l'esponente per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (doc. 1). Gli Agenti, infatti, richiedevano l'esecuzione di esami tossicologici ed i medici provvedevano in tal senso mediante l'urina (doc. 1 e doc. 2). Tuttavia, gli esami tossicologici sull'urina del IG. venivano eseguiti in assenza del prescritto Pt_1 obbligo di avvertire l'interessato della facoltà di farsi assistere da un Difensore. L'esame è comunque inattendibile, poiché non garantisce
3 alcuna certezza sul fatto che il IG. ne abbia fatto uso, poco Pt_1 prima di essersi messo alla guida del veicolo, e che tale uso abbia determinato uno stato di alterazione psicofisica: anche qualora il IG. avesse fatto uso poco prima del sinistro di sostanze stupefacenti Pt_1 sarebbe sufficiente a muovergli un qualche addebito (sia penale che civile) essendo necessaria la dimostrazione di uno stato di alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di tali sostanze.
- a causa della caduta, il IG. subiva lesioni fisiche e, per tale Pt_1 motivo, veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Matteo di Pavia ove venivano eseguiti esami e controlli di rito (doc. 2). Seguivano ulteriori esami e controlli (doc. 2).
- aveva richiesto il risarcimento integrale dei danni fisici alla compagnia assicurativa del responsabile civile, la quale eseguiva CP_4 visita medico legale e versava la somma di Euro 20.000,00 trattenuta a titolo di acconto dal danneggiato (doc. 3).
- si sottoponeva a visita medico legale per valutare l'entità dei danni subiti nonché la loro compatibilità con il sinistro di cui è causa (doc. 4), e la Relazione a firma del TT accertava: un'invalidità Testimone_1 temporanea assoluta per giorni 18, un'invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 60, un'invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 90, e per postumi di invalidità permanente nella misura del 35% ( per Euro 223.409,00 ), una personalizzazione, pari al 25% del danno biologico da invalidità permanente, per un quadro menomativo della specifica attività lavorativa ( Euro 53.179,00 ), oltre le spese sostenute, anche mediche, per Euro 3.197,80, oltre al danno patrimoniale, per la perdita della capacità lavorativa specifica con liquidazione equitativa tenuto conto della situazione reddituale (doc. 8), con un danno complessivo di Euro 282.983,60, oltre alla liquidazione equitativa della capacità lavorativa specifica.
- successivamente, la compagnia convenuta versava l'ulteriore somma di Euro 65.000,00 che veniva trattenuta a titolo di acconto sul maggior dovuto (doc. 5).
- era del tutto illegittima la condotta della compagnia che aveva riconosciuto al IG. solamente il 50% del danno fisico Pt_1 quantificato dal proprio medico legale
Concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità esclusiva della IG.ra per il sinistro di cui è causa , il danno biologico, temporaneo e CP_3 permanente come sopra indicato, e la sua compatibilità con il sinistro di cui è causa;
le spese mediche come indicate, il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica da liquidarsi in via equitativa;
la nullità dell'accertamento tossicologico eseguito dai sanitari su richiesta della Polizia Giudiziaria e, per l'effetto condannare la Controparte_4
in solido con la IG.ra
[...] CP_2 comma, c.c., al pagamento in favore del IG. della somma da Parte_1 accertarsi in corso di causa, ma comunque non inferiore a quanto indicato ( previa detrazione degli acconti di Euro 20.000,00 ed Euro 65.000,00 già
4 versati dalla ), oltre alla capacità lavorativa specifica da CP_4 liquidarsi in via equitativa nonché degli interessi dal fatto al saldo.
Si è costituita la convenuta Controparte_1 chiedendo respingersi le domande attoree in quanto
[...] infondate, ed in particolare, contro deducendo che:
- il giorno 21/12/2020 , alla guida dell'autovettura ME CP_3
Classe A, targata DZ680XT, dopo aver acceso i fari ed azionato l'indicatore di svolta a sinistra, iniziava una manovra di immissione nella circolazione a velocità estremamente ridotta: a manovra, già ultimata, la sig.ra CP_3 veniva urtata dal motociclo YM condotto dall'attore.
-a seguito dell'impatto la ME subiva danni rilevantissimi, pari a circa
€ 7.000,00. La circostanza che l'autovettura fosse facilmente avvistabile ed evitabile, la violenza dell'urto, nonché il fatto che sul terreno non fossero state rinvenute tracce di frenata da parte del motociclo, hanno indotto ad approfondire la dinamica dell'incidente, ricostruito CP_4 dall'Ing. (documento n. 02). Persona_1
-Il detto perito ha appurato che ove il motociclista avesse mantenuto la velocità entro il limite di 50 km/h, ivi previsto, ed ove avesse comunque prestato la dovuta attenzione, il sinistro si sarebbe potuto tranquillamente evitare. L'Ing. ha determinato in almeno 66 km/h la velocità del Per_1 motociclo, ed vato che ove l'attore avesse rispettato il limite di velocità, egli avrebbe avuto lo spazio sufficiente per arrestare la marcia in sicurezza. Ha dunque concluso il detto perito che il sinistro sia avvenuto perché l'attore era distratto o poco reattivo, procedendo altresì ad una velocità eccessiva.
- esaminata detta perizia, ha reputato che la colpa CP_4 dell'incidente potesse essere parti in misura pari al 50% ciascuna, anche in considerazione del fatto che gli esami ematici a cui il sig. è stato sottoposto hanno attestato che si trovava nelle condizioni di Pt_1 inidoneità alla guida, di cui all'art. 187 del Codice della Strada, dimostrando quindi di far uso di sostanze stupefacenti, nonostante fosse in cura presso il SERD di Vigevano per abuso di eroina e cocaina.
-quanto poi in merito alla circostanza, che l'attore non sarebbe stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di esser sottoposto ai prelievi ematici, tale eventuale omissione non avrebbe alcuna rilevanza sotto il profilo civilistico e rispetto alla questione della ripartizione della responsabilità tra le parti
Mutua ha fatto sottoporre il a visita medico legale dal Prof. CP_4 Pt_1 Per_
in base alla cui perizia (documento n. 03) il danno può così esser liquidato: invalidità permanente 30% anni 33 € 158.502,00, inabilità temporanea totale per 18 giorni € 1.782,00, inabilità temporanea parziale per 60 giorni al 75% € 4.455,00, inabilità temporanea parziale per 90 giorni al 50% € 4.455,00, per un Totale € 169.194,00. Tale importo è stato ridotto
5 ad € 84.597,00, tenuto conto del concorso di colpa quantificato in misura pari al 50%. ha versato all'attore € 20.000,00 il 1/4/2021 ed € 65.000,00 CP_4 il 17/2/2022 e ritiene così di aver integralmente risarcito il danno.
-Per quanto concerne le spese mediche, la loro congruità non potrà che esser oggetto di valutazione medico – legale, contestandosi che sia congrua la somma ex adverso esposta di € 3.197,80 ed osservando che in occasione Per_ della visita presso il Prof. il sig. non ha prodotto alcuna Pt_1 ricevuta relativa a spese di cura, sebbene invitato a farlo.
-Quanto al danno da cenestesi lavorativa, in ragione del quale controparte domanda il riconoscimento della personalizzazione nella misura massima prevista, l'attore non può pretendere il riconoscimento sulla base della Relazione del TT , non essendovi automatismo tra i postumi Tes_1 invalidanti e la necessità di personalizzare il danno.
-Non emergono, al contrario, elementi che consentano di poter affermare che i valori espressi dalle tabelle milanesi non siano sufficienti per giungersi ad una corretta liquidazione del danno o che lascino intravvedere la possibilità che il sig. abbia subito o subisca conseguenze che non Pt_1 possano ritenersi normalmente connesse ad una invalidità permanente del 30%.
- Quanto infine alla richiesta di riconoscimento del danno da incapacità lavorativa specifica, non è possibile formulare detta domanda contestualmente a quella con cui si chiede il riconoscimento del danno da lesione della cenestesi lavorativa. L'una esclude l'altra e nel caso in cui la maggiore usura o la maggiore penosità del lavoro determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, il pregiudizio andrà risarcito unicamente come danno patrimoniale: né emerge la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del danno da cenestesi lavorativa. Pure non paiono sussistere i presupposti per riconoscersi il danno da incapacità lavorativa specifica: non risulta essersi verificata, né una contrazione dei redditi, né risulta acclarata l'incidenza delle lesioni sulle capacità reddituali del nettamente esclusa dal Pt_1 Per_ Prof.
All'udienza del 30.11.2022 è stata dichiarata la contumacia delle convenute e Con ordinanza è stata ammessa prova per CP_3 CP_2 interrogatorio della convenuta è stato ordinata alla Polizia CP_3
Stradale di Pavia l'esibizione tto il fascicolo (compresi, in particolare, gli allegati fotografici e quelli relativi alle indagini tossicologiche) relativo all'incidente stradale verificatosi a LA il 21 dicembre 2020; è stata disposta c.t.u. medico-legale nominando quale c.t.u. la dottoressa e c.t.u. cinematica nominando quale c.t.u. Persona_3
l'Ing. ; all'esito, previa riassegnazione del processo in Persona_4 data 4 sata udienza di precisazione delle conclusioni e il
6 processo è stato trattenuto in decisione dal 31 ottobre 2024 con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia Stradale di Pavia, risulta che in data 21/12/2022, alle ore 18:22 circa, presso la strada S.P.192, in corrispondenza della chilometrica 5+000, nel territorio del comune di LA (PV), è avvenuta la collisione tra l'autoveicolo ME Classe A (targato DZ608XT) condotto dalla IG.ra e il motociclo YM Bet&Win (targato CP_3
BS00232) condotto da . Il IG. percorreva a CP_6 CP_6 bordo del suo motociclo la S.P.192 con direzione di marcia da RA (PV) a ON LO (PV) e giunto in corrispondenza della chilometrica 5+000 circa, veniva urtato dall'autoveicolo ME, condotto dalla IG.ra
, che dal margine destro della carreggiata si immetteva all'interno CP_3 della corsia di percorrenza del motociclo, omettendo la dovuta precedenza al IG. Dagli accertamenti tossicologici eseguiti successivamente dalla CP_6
Polizia Stradale, si è attestata la positività da parte del IG. alle CP_6 sostanze stupefacenti: OC e ME.
Quanto alle condizioni stradali e di visibilità, è una strada Provinciale a una carreggiata, a doppio senso di marcia, con tratto lievemente curvilineo. Era presente sia segnaletica orizzontale, che segnaletica verticale. La segnaletica orizzontale comprendeva: la striscia continua di mezzeria (di divisione delle corsie di transito) e le strisce continue che delimitano la carreggiata: fondo Stradale buono e privo d'irregolarità; luce artificiale;
condizioni metereologiche di tempo sereno, con visibilità: ottima e traffico scarso.
Il limite di velocità era di 50 Km/h: era presente un cartello di limite di velocità pari a 50 Km/h a fianco della corsia di percorrenza del motociclo, collocato ad una distanza di circa 350 metri dal punto d'urto.
Nell'immediatezza la IG.ra , conducente dell'autoveicolo ME, CP_3 ha dichiarato: “Alla guida del mio veicolo ero parcheggiata lungo la banchina di destra e stavo riprendendo la marcia verso ON LO. Al momento della partenza azionavo l'indicatore di direzione e dopo aver guardato lo specchietto retrovisore mi immettevo lungo il flusso di circolazione, poco dopo sentivo un urto nella parte anteriore sinistra. In seguito all'urto, ancora con le ruote sterzate verso sinistra percorrevo circa 3 metri e bloccavo l'auto. Immediatamente chiamavo i soccorsi. … sono sicura di non aver visto nessuno sopraggiungere da tergo ….”
Deve osservarsi che anche in sede di interpello, all'udienza del 18.10.2023 ha dichiarato: “Nego quanto capitolato sub 5. Io mi sono seduta alla guida dell'auto parcheggiata, ho acceso i fari e ho segnalato con le frecce la mia intenzione di immettermi: ho guardato bene sia dal finestrino sia negli specchietti prima di immettermi e non ho visto nessuno. Solo dopo essermi accertata della possibilità di immettermi senza che arrivasse nessuno, appena stavo per uscire dal posto in cui ero parcheggiata, ho sentito un botto. Per questo motivo sono convinta che il motociclista
7 avesse le luci spente e che pertanto io non fossi in grado di vedere che stava arrivando. Quindi non ho visto alcuna manovra del motociclo prima dell'urto, proprio perché il motociclo non era visibile;
pertanto non so dire quali manovre possa aver messo in atto. Nego il cap. 6 e il cap. 7: l'impatto è avvenuto nella mia corsia di marcia”.
Il IG. , conducente del motociclo YM, ha dichiarato: “Alle ore CP_6
18:00 stavo percorrendo la SP192 diretto a Cassolnovo, presso la mia residenza. Al momento ero in sella al mio scooter, viaggiavo a circa 50 Km/h, in quanto mi stavo avvicinando ad un'intersezione regolata da semaforo. All'improvviso un veicolo dalla mia destra si immetteva lungo la mia direttrice di marcia, preciso che l'auto si trovava inizialmente fuori dalla carreggiata, ostruendo completamente la mia corsia, non ho avuto il tempo materiale di frenare e ho impattato contro l'auto. Non ricordo di aver notato l'indicatore di direzione attivo. Indossavo regolarmente il casco e una giacca arancione riflettente, stavo rientrando dal lavoro.”
Sul luogo del sinistro la Polizia Stradale di Pavia ha rilevato la posizione di quiete dell'autoveicolo ME (Figg.3-4), collocata in modo obliquo rispetto all'asse della carreggiata, e con le ruote anteriori oltra la riga bianca continua che delimita le corsie di transito. Le ruote anteriori erano sterzate verso sinistra, il fianco anteriore sinistro era deformato/danneggiato e la ruota anteriore sinistra era danneggiata (Fig.5). Al di sotto dell'autoveicolo (e in prossimità dello pneumatico posteriore sinistro) sono stati rilevati molteplici detriti provenienti dalle parti in plastica del motociclo ed espulsi poco dopo l'urto (Fig.6).
Ad una distanza di circa 1,5 metri dalla parte anteriore dell'autoveicolo ME, è stato rilevato il motociclo YM, in posizione di quiete, posato sulla pavimentazione stradale con il lato destro (Fig.7). Il motociclo aveva importanti deformazioni e rotture sulla parte anteriore (avantreno: manubrio, ruota anteriore, forcella anteriore), e dalla posizione di quiete si notava sulla pavimentazione stradale una traccia di liquido, che colava verso il margine della carreggiata. Una traccia d'incisione dalla colorazione biancastra si protraeva dal paraurti anteriore dell'autoveicolo al tubo di scappamento del motociclo (terminale di scappamento). (Figg.8-9) Il casco del conducente del motociclo è stato rilevato nella banchina collocata a fianco della corsia di transito che conduce a RA, con alcune abrasioni presenti sul lato sinistro (Figg.10-11), estratto dal capo del motociclista dai soccorritori dopo la collisione (il motociclista indossava correttamente il casco prima della collisione).
Si osserva che nella fig.3 e fig 4 risulta documentata la posizione di quiete ME, nella fig.5 la posizione di Quiete ME e si nota il danneggiamento della ruota anteriore sinistra;
nella fig.6 la posizione di quiete ME e si notano i detriti in plastica;
nella fig.7 la posizione di quiete del Motociclo ( pagg 8 e 9 della CTU ).
Inoltre nella fig.9 viene documentata la traccia d'incisione e l'andamento della traccia d'incisione.
8 All'interno della banchina terrosa posta a fianco della corsia di transito del motociclo sono state rilevate alcune tracce di pneumatici aventi differenti traiettorie (Fig.12). Osservando l'andamento delle tracce curvilinee sinistrorse (Fig.12), si nota la traiettoria delle stesse che conduce dalla banchina terrosa verso la posizione di quiete dell'autoveicolo ME.
Il primo contatto tra il motociclo YM e l'autoveicolo ME Classe A è avvenuto tra la ruota anteriore del motociclo e la ruota anteriore sinistra dell'autoveicolo (Fig.16).
Studiando i danni generati su entrambi i veicoli all'urto, si è determinata la configurazione reciproca dei veicoli al momento della collisione, quando la ruota anteriore del motociclo è entrata in contatto con la parte sinistra del paraurti anteriore dell'autoveicolo (Fig.17 Configurazione Urto – Primo Contatto Motociclo YMi e Autoveicolo ME).
Il CTU ha accertato che “Il motociclo YM prima dell'urto percorreva la S.P. 192, proveniente da RA e diretto verso il ON LO. Giunto in prossimità della chilometrica 5+000, nel centro abitato di LA (PV), entrava in collisione con l'autoveicolo ME, che stava effettuando una manovra vietata di inversione di marcia sinistrorsa (iniziando tale manovra d'inversione mediante una manovra di svolta a sinistra, che permetteva all'autoveicolo l'inserimento in carreggiata), con l'intento di attraversare ortogonalmente le corsie di transito, delimitate centralmente da linea continua di mezzeria. L'autoveicolo ME, prima di iniziare la manovra vietata d'inversione di marcia, si trovava all'interno della banchina terrosa posta a fianco della corsia che conduce verso ON LO (corsia di transito del motociclo).
Non potendo conoscere l'esatto posizionamento dei veicoli in carreggiata al momento della collisione, si sono determinate due configurazioni all'urto in carreggiata.
La prima configurazione (Figg.18_a) considera l'urto con il motociclo al centro della corsia di transito del motociclo, mentre la seconda configurazione considera l'urto con il motociclo più spostato (di circa 1 metro) verso il centro della carreggiata (Fig.18_b).
In base alla prima configurazione (Figg.18_a) che considera l'urto con il motociclo al centro della corsia di transito del motociclo :l'urto è avvenuto circa al centro della corsia di transito del motociclo.
In base alla seconda configurazione (Fig.18_b) , che considera l'urto con il motociclo più spostato (di circa 1 metro) verso il centro della carreggiata: l'urto è avvenuto in prossimità del centro della carreggiata.
Occorre altresì rilevare che, secondo quanto accertato dal CTU, le tracce dello pneumatico rilevate dalla Polizia Stradale sulla banchina terrosa (Fig.12 – pag.11 – si prendono in considerazione le tracce curvilinee sinistrorse, evidenziate in rosso, che indicano uno spostamento dell'autoveicolo ME dalla banchina terrosa alla carreggiata), ad andamento curvilineo sinistrorso, indicano il transito dell'autoveicolo all'interno della banchina terrosa e indicano circa la traiettoria curvilinea assunta dall'autoveicolo prima dell'urto.
9 Inoltre , quanto alla velocità all'urto, il CTU ha accertato che la velocità dell'autoveicolo ME Classe A era circa 9 Km/h, mentre la velocità all'urto del motociclo YM era circa 67 Km/h1 .
Con il raggiungimento della massima compenetrazione tra i veicoli (Fig.19), l'avantreno del motociclo ha subito una rottura (rottura del cerchio anteriore e importante deformazione della forcella anteriore), entrando in contatto il passaruota anteriore sinistro e con il parafango anteriore sinistro dell'autoveicolo ME. L'interazione delle forze poco dopo l'urto (scambiate tra motociclo e autoveicolo) hanno generato un incastro tra l'avantreno del motociclo e il passaruota anteriore sinistro dell'autoveicolo e hanno successivamente generato un momento rotazionale al motociclo. L'autoveicolo ha subito un lieve innalzamento della parte anteriore sinistra (lato sinistro in prossimità della ruota anteriore sinistra) transitando successivamente per una distanza di circa 2,5-3,5 metri (si considerano le due configurazioni all'urto) prima di arrestare lo spostamento in posizione di quiete circa al centro della carreggiata. Il motociclo dopo il raggiungimento della massima compenetrazione ha perso energia cinetica durante la fase d'incastro ed ha subito una rototraslazione in senso orario di circa 180°, scavalcando il fianco sinistro dell'autoveicolo, impattando con la pavimentazione stradale e strisciando successivamente con il lato destro sulla pavimentazione stradale, fino al raggiungimento della posizione di quiete, posta circa al centro della corsia opposta al suo transito. (Fig.20).
Circa la fase di pre-urto ed evitabilità il CTU ha accertato che prima dell'urto l'autoveicolo ME si trovava all'interno della banchina terrosa posta a fianco della corsia che convoglia il traffico veicolare verso il comune di ON, lungo la S.P 192, in prossimità della chilometrica 5+000, con la parte frontale rivolta verso ON LO. Dalla banchina terrosa il conducente della ME ha deciso di effettuare una manovra vietata di inversione di marcia (iniziando tale manovra d'inversione mediante una manovra di svolta a sinistra, che permetteva all'autoveicolo l'inserimento in carreggiata), con l'intento di compiere l'attraversamento di entrambe le corsie di transito (le quali sono divise da riga bianca continua) occupando la carreggiata con un orientamento ortogonale rispetto all'asse di mezzeria.
Per lo studio della fase di pre-urto si sono definite due differenti ipotesi generate dal conducente dell'autoveicolo ME:
1) nella prima ipotesi il conducente dell'autoveicolo ME si trova inizialmente fermo all'interno della banchina terrosa, dove successivamente accelera spostandosi dalla banchina terrosa alla corsia che conduce verso ON, occupando con la parte anteriore sinistra dell'autoveicolo una porzione di carreggiata e fermandosi per verificare ulteriormente il traffico veicolare proveniente da tergo. Infine attua un'accelerazione dell'autoveicolo iniziando ad effettuare la manovra vietata di inversione di marcia (Figg.21_a e 21_b): considerando una partenza da fermo attuata dall'autoveicolo ME, dal punto 2
10 identificato in figura 24, Fig.21_a), il conducente del motociclo 1,8 secondi prima dell'urto si trovava ad una distanza di circa 34 metri dal punto d'urto, se avesse reagito e avesse messo in atto una frenata, avrebbe ugualmente urtato l'autoveicolo ad una velocità di circa 50 Km/h, pertanto la collisione non sarebbe stata evitata;
considerando una partenza da fermo attuata dall'autoveicolo ME, dal punto 2 identificato in figura 24, il conducente del motociclo 2,2 secondi prima dell'urto si trovava ad una distanza di circa 42 metri dal punto d'urto, se avesse reagito e avesse messo in atto una frenata, avrebbe ugualmente urtato l'autoveicolo ad una velocità di circa 34 Km/h, pertanto la collisione non sarebbe stata evitata. Se il motociclista avesse mantenuto una velocità di 50 Km/h, e avesse reagito in 1,2 secondi e frenato nel momento in cui si trovava ad una distanza di circa 34 – 42 metri dal punto d'urto, avrebbe consumato uno spazio di reazione di circa 17 metri, frenando in uno spazio di circa 14 metri. In questo caso il conducente del motociclo avrebbe potuto evitare la collisione, arrestando il motociclo in uno spazio di 31 metri, prima di giungere sul punto d'urto. 2) nella seconda ipotesi, l'autoveicolo ME, proveniente dalla corsia che conduce a ON, transita all'interno della banchina terrosa senza mai arrestare la sua marcia, svolgendo successivamente la manovra vietata di inversione di marcia. In questo caso la manovra vietata effettuata dalla banchina terrosa viene intrapresa dall'autoveicolo ME senza mai arrestare il movimento (Figg.22_a e 22_b): se il motociclista avesse reagito in 1 secondo, non sarebbe riuscito a mettere in atto una frenata. In questo caso non avrebbe potuto evitare la collisione;
se il motociclista avesse reagito in 0,7 secondi, non sarebbe riuscito a mettere in atto una frenata. Anche in questo caso non avrebbe potuto evitare la collisione;
se il motociclista (nel momento in cui si trovava ad una distanza di circa 14-19 metri) avesse mantenuto una velocità di 50 Km/h, e avesse reagito (in 1,2 secondi) e frenato, avrebbe consumato uno spazio di reazione di circa 17 metri, frenando in uno spazio di circa 14 metri. In questo caso il conducente del motociclo non avrebbe potuto evitare la collisione, urtando l'autoveicolo ad una velocità di circa 45 Km/h. Se il motociclista (nel momento in cui si trovava ad una distanza di circa 14- 19 metri) avesse mantenuto una velocità prudenziale di 45 Km/h, e avesse reagito (in 1,2 secondi) e frenato, avrebbe consumato uno spazio di reazione di circa 15 metri, frenando in uno spazio di circa 11 metri. In questo caso il conducente del motociclo non avrebbe potuto evitare la collisione, urtando l'autoveicolo ad una velocità di circa 36 Km/h.
Sulla base di questi elementi , ed in particolare, analizzando la traiettoria delle strisce curvilinee lasciate dagli penumatici dell'autovettura sulla banchina erbosa, prima dell'immissione, deve ritenersi provato che, prima dell'urto, il motociclo YM proveniva da RA ed era diretto verso ON LO, mentre l'autoveicolo ME si trovava all'interno della banchina terrosa posta a fianco della corsia che conduce il traffico veicolare verso
11 ON LO, con l'intento di attraversare ortogonalmente le corsie di transito (delimitate centralmente da linea continua di mezzeria) ed effettuare una manovra vietata d'inversione di marcia.
Ciò è ulteriormente riscontrato dalla analisi specifica e documentalmente provata dalle fotografie, sul primo punto di contatto tra i veicoli: il primo contatto tra il e l'autoveicolo ME Parte_2
Classe A, è avvenuto tra la ruota anteriore del motociclo e la ruota anteriore sinistra dell'autoveicolo (Figg.16-17 pag.13).
Sono state individuate due configurazioni dei veicoli al momento dell'urto in carreggiata. La prima configurazione considera l'urto con il motociclo al centro della corsia di transito del motociclo, mentre la seconda configurazione considera l'urto con il motociclo più spostato (di circa 1 metro) verso il centro della carreggiata (Figg.18_a e 18_b, pagg.14 e 15). In entrambe le configurazioni dei veicoli al momento dell'urto l'autoveicolo stava effettuando una manovra vietata di inversione di marcia sinistrorsa.
La velocità all'urto dell'autoveicolo ME era circa 9 Km/h, mentre la velocità all'urto del motociclo YM era circa 67 Km/h. Il limite di velocità vigente lungo il tratto di strada in cui si è svolto il sinistro stradale corrisponde a 50 Km/h.
Il motociclo UZ prima dell'urto non ha frenato (non si sono rilevate tracce di frenata sulla pavimentazione stradale).
Circa le ipotesi di evitabilità deve osservarsi che il CTU ha indicato che la IG.ra ha dichiarato che, prima dell'urto, era parcheggiata, CP_3 confermando la prima ipotesi di pre-urto formulata dal CTU.
In ogni caso è provato che, nella prima ipotesi, se il motociclista avesse mantenuto una velocità di 50 Km/h, e avesse reagito in 1,2 secondi e frenato nel momento in cui si trovava ad una distanza di circa 34 – 42 metri dal punto d'urto, avrebbe consumato uno spazio di reazione di circa 17 metri, frenando in uno spazio di circa 14 metri. In questo caso il conducente del motociclo avrebbe potuto evitare la collisione, arrestando il motociclo in uno spazio di 31 metri, prima di giungere sul punto d'urto.
In conclusione sulla base di questi elementi è provato che, prima dell'immissione, l'autoveicolo ME si trovava all'interno della banchina terrosa posta a fianco della corsia che conduce il traffico veicolare verso ON LO, con l'intento di attraversare ortogonalmente le corsie di transito (delimitate centralmente da linea continua di mezzeria) ed effettuare una manovra vietata d'inversione di marcia.
La velocità all'urto dell'autoveicolo ME era circa 9 Km/h, mentre la velocità all'urto del motociclo YM era circa 67 Km/h, ed il limite di velocità vigente lungo il tratto di strada in cui si è svolto il sinistro stradale corrisponde a 50 Km/h.
12 Il motociclo UZ prima dell'urto non ha frenato (non si sono rilevate tracce di frenata sulla pavimentazione stradale) e per il motociclista è stato utilizzato un tempo di reazione (medio) pari a 1,2 secondi, considerando una condizione notturna.
La IG.ra ha dichiarato che, prima dell'urto, era parcheggiata, CP_3 confermando la prima ipotesi di pre-urto formulata dal CTU, pertanto, se per un verso è provato che la conducente dell'autovettura si sia immessa con l'intento di attraversare ortogonalmente le corsie di transito (delimitate centralmente da linea continua di mezzeria) ed effettuare una manovra vietata d'inversione di marcia, nel contempo, è provato che, se il motociclista avesse mantenuto una velocità di 50 Km/h, e avesse reagito in 1,2 secondi e frenato nel momento in cui si trovava ad una distanza di circa 34 – 42 metri dal punto d'urto, avrebbe consumato uno spazio di reazione di circa 17 metri, frenando in uno spazio di circa 14 metri. In questo caso il conducente del motociclo avrebbe potuto evitare la collisione, arrestando il motociclo in uno spazio di 31 metri, prima di giungere sul punto d'urto.
Non è possibile conoscere se l'autoveicolo ME durante la manovra di d'inversione di marcia avesse o non avesse l'indicatore sinistro di direzione accesso.
Occorre altresì rilevare che è provato che Parte attrice il IG Pt_1 possa aver avuto una compromissione delle proprie capacità di attenzione e di controllo del mezzo a causa dell'assunzione di stupefacenti, al momento del sinistro. Deve, preliminarmente richiamarsi quanto già indicato nell'ordinanza del 1.5.2023 laddove è stato indicato “non è rilevante al riguardo accertare se al medesimo sia stata comunicata la possibilità di farsi assistere da un difensore e, per contro, non può ravvedersi alcun automatismo tra la presenza di sostanze stupefacenti nell'urina dell'attore e l'incidenza causale del suo comportamento nella verificazione del sinistro.”
Tuttavia deve altresì osservarsi che la CTU medico legale, in pari data disposta anche su tale quesito specifico ( “se dai risultati delle analisi tossicologiche ci siano o meno elementi per ritenere che l'attore potesse avere una compromissione delle proprie capacità di attenzione e di controllo del mezzo a causa dell'assunzione di stupefacenti”), ha consentito di accertare che le analisi tossicologiche effettuate al Pronto Soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia hanno documentato la presenza nel sangue di cocaina, della benzoilecgonina, metabolita della cocaina, metadone e della morfina. Nelle urine rilevati: cocaina, metadone, oppiacei. Pertanto, a parte la positività al metadone con il quale il paziente era in cura per i problemi di tossicodipendenza, è possibile affermare che lo stesso abbia fatto consumo di sostanze stupefacenti - cocaina –.
Ciò è ulteriormente riscontrato dal superamento dei livelli di cut off: un livello ematico di 60 ng/ml di OC (cut off 10), 1730 ng/ml di benzoilecgonina, 247 ng/ml di ME (cut off 50), 22.2 ng/ml di RF (cut off 10) nonché EDDP (metabolita del metadone) 42 ng/ml (cut off 10): a livello urinario si è riscontrata positività per metadone ed oppiacei.
13 Ciò denota che al momento del sinistro erano pienamente attivi, biologicamente, gli effetti stupefacenti delle sostanze assunte (cocaina, morfina (componente dell'eroina) con presenza di oppiacei anche nelle urine).
In conclusione, sul punto, è provato che il IG. si trovasse sotto Pt_1
l'effetto delle sostanze stupefacenti accertate al momento del sinistro.
Deve, sul punto osservarsi che se per un verso è provato che la conducente dell'autovettura la IGra qui convenuta, abbia posto in CP_3 essere una manovra di immissione, diretta ad effettuare una inversione ad U non consentita, e da ciò emerga un profilo di responsabilità della conducente dell'autovettura; nel contempo, nei confronti di Parte attrice, il IG
[...]
sono emersi diversi profili di responsabilità nel determinismo del Pt_1 sinistro, come in concreto, verificatosi: il superamento del limite di velocità, con una velocità all'urto di 67 km/h, rispetto ad un limite fissato invece in 50 Km/h; l'evitabilità dell'urto in caso di rispetto del limite di velocità perché, in questo caso il conducente del motociclo avrebbe potuto evitare la collisione, arrestando il motociclo in uno spazio di 31 metri, prima di giungere sul punto d'urto; ed infine una compromissione delle proprie capacità di attenzione e di controllo del mezzo a causa dell'assunzione di stupefacenti.
Non può accogliersi, per i motivi sopra analizzati, nella ricostruzione della dinamica del sinistro una responsabilità esclusiva di Parte convenuta IGra per il sinistro di cui è causa, ravvisandosi , invece, sia per le CP_3 risultanze della dinamica del sinistro, sia per le risultanze sulla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti da parte del IG al momento Parte_1 del sinistro, una corresponsabilità di Parte attrice IG nella Parte_1 misura del 70% e di Parte convenuta nella misura del 30%.
Deve infatti evidenziarsi che la percentuale sopra indicata riflette le rispettive condotte nel determinismo causale dell'incidente in concreto .
Sulle lesioni causalmente riconducibili al sinistro il CTU ha accertato che nell'incidente del 21.12.2020, riportò un politraumatismo Parte_1 produttivo di frattura della teca cranica con ematoma subdurale parietale destro, frattura di VIII e IX costa destra, frattura composta dell'ala sacrale destra, lacerazione del lobo epatico destro, frattura pluriframmentaria del polso di sinistra, ferita lacero-contusa della gamba sinistra e frattura metafisaria distale di III e IV metatarso destro. Per tale motivo necessitò di ricovero e di intervento chirurgico di osteosintesi del polso sinistro con placca e viti. Il decorso della malattia traumatica fu contraddistinto dall'assenza di deficit neurologici e da un progressiva stabilizzazione clinica. Documentata un'evoluzione sfavorevole della frattura del polso con deformazione dello stesso a baionetta, perdita della superficie articolare del radio con sublussazione dorsale dell'ulna e lussazione del semilunare con iniziali segni di necrosi. Il decorso della malattia traumatica è stato pertanto caratterizzato da un periodo di ospedalizzazione e da successive cure riabilitative.”
IL CTU sulla durata dell'inabilità ha indicato “Si stima pertanto in 18 giorni (diciotto) la durata della inabilità temporanea assoluta, in 60 giorni (sessanta)
14 la durata della inabilità temporanea parziale al 75% e in 90 giorni (novanta) la durata della inabilità temporanea parziale al 50%.”
Sul danno biologico permanente il CTU ha accertato che “l'attuale allegata soggettività, ampiamente suffragata dai sopracitati accertamenti diagnostici, con gli evidenti sostanziati equivalenti funzionali, stante l'obiettività riscontrata, trova relazione causale con il sinistro in oggetto. Attualmente residuano una disfunzionalità dolorosa del polso di sinistra con marcato deficit articolare e funzionale, riduzione ai massimi gradi dei movimenti del tronco nelle varie proiezioni, dolorabilità metatarsale con lieve disfunzionalità del piede di destra. Tali esiti di carattere permanente sono da ritenersi stabilizzati. Si ritiene pertanto che sussistano postumi permanenti rappresentati da un danno biologico, a seguito dell'evento lesivo del 21.12.2020, stimabili nella misura del 32-33% .”
Quanto all'incidenza negativa, di tali postumi, sull'attività lavorativa il CTU ha accertato che Parte attrice, per titolo di studio ed esperienza è di natura operaistica. Difatti risultano precluse manovre che necessitino movimenti articolari del polso di sinistra, movimenti di prensione e di forza con la mano sinistra, sollevamento di gravi. Il IG. è disoccupato da agosto 2023, ma i postumi relativi Pt_1 all'incidente del 21.12.2020 concorrono parzialmente in un quadro pluripatologico complesso, aggravato in ultimo dalla recente necrosi asettica della testa del femore destro che rende pressoché impossibile la deambulazione.
Infine le spese mediche agli atti appaiono congrue.
Ebbene, all'esito della CTU, al fine della liquidazione monetaria del danno, si fa riferimento alle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica" del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono “vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi equo “ (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Ai fini della determinazione dell'importo, viene assunta quale età, ulteriore parametro rilevante oltre il punto di danno riconosciuto, non già quella del IG. nato a [...], il [...], al Parte_1 momento del sinistro, ma quella dell'attore all'esito del periodo di invalidità temporanea, in quanto l'invalidità permanente “è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3806)
Il IG. nato a [...], il [...], al Parte_1 momento del sinistro (il 21 dicembre 2020) aveva 33 anni e, all'esito del periodo di invalidità temporanea come riconosciuta ( totale 168 giorni: 18
15 giorni assoluta al 100%; 60 giorni parziale al 75% e 90 giorni parziale al 50%) pertanto il IG aveva 33 anni. Parte_1
In applicazione delle citate Tabelle tenuto conto del danno biologico riconosciuto (32-33%) e dell'età (33 anni) , si riconosce in termini economici a parte attrice un danno non patrimoniale complessivo, ovvero comprensivo, sia del pregiudizio fisico strictu sensu inteso, sia della sofferenza morale conseguente ordinariamente al pregiudizio fisico, sia della personalizzazione, in ragione degli effetti del quadro pluripatologico complesso, aggravato in ultimo dalla recente necrosi asettica della testa del femore destro che rende pressoché impossibile la deambulazione, pari a € 230.000,00 per danno non patrimoniale permanente.
In ragione dell'invalidità temporanea, assumendo quale indennità giornaliera per ogni giorno di invalidità assoluta l'importo di € 115,00 si riconoscono le seguenti somme: Invalidità temporanea totale € 2070,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00 e Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00 , con conseguente totale importo a titolo di invalidità temporanea di euro 12,420,00.
L'importo totale a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale risulta quindi pari a € 242.420,00.
A ciò si aggiungono euro 3.197,80 per spese mediche ritenute congrue.
Quindi il totale del danno non patrimoniale risulta pari a € 245.617,8.
Pertanto la somma dovuta al IG corrisponde al 30% Parte_1 dell'importo predetto pari ad euro 73.685,34.
Questa somma deve essere devalutata al momento del sinistro (21.12.2020) in base all'indice di devalutazione elaborato ISTAT: questa è infatti la data in cui si è verificato l'incidente che ha determinato il danno e, quindi, a tale data deve essere liquidato il relativo pregiudizio in termini economici che risulta quindi pari a € 62.710,93.
Analoga operazione di devalutazione dal momento del pagamento al momento del sinistro viene effettuata con riferimento agli importi già corrisposti da € 85.000,00 (€ 20.000,00 il 1/4/2021 ed € CP_4
65.000,00 il 17/2/2022).
All'esito di tale operazioni , gli importi predetti risultano rispettivamente pari a € 17.256,26 ed euro 58.823,53.
Dall'importo di euro 62.710,93 come devalutato vanno detratti gli importi già corrisposti come devalutati , così risultando che parte attrice ha ricevuto, sulla base di tale concorso nella causazione nel sinistro, per i motivi predetti, una somma ulteriore rispetto al quantum risarcibile nei suoi confronti: ciò , anche considerando la rivalutazione e gli interessi sulla somma di euro 62.710,93, ad oggi , corrispondente ad euro 80.090,31.
16 Nè può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica, in assenza di prova dei correlativi presupposti in punto danno economico.
Le spese di lite in ragione della natura e complessità dei fatti dedotti e della ricostruzione devono essere interamente compensate.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico solidale delle Parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. respinge le domande proposte da Parte attrice,
2. compensa interamente le spese di lite.
3. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico solidale delle Parti nella misura del 50%.
Così deciso il 20.2.2025
Il Giudice Raffaella Filoni
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