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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4831 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 24995 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Mario Sanino, dall'Avv. Prof. Arturo Cancrini e dagli Avv.ti Francesco Luigi Braschi e Giovanni Bonaccio, sia con- giuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Sanino in Roma al Viale Parioli n. 180, presso il cui indirizzo digitale
, elett.te domicilia, giusta procura Email_1 rilasciata in foglio separato materialmente congiunto in calce all' atto di citazione in opposizione;
ATTRICE
E in qualità di mandataria con rappresentanza, giusta Controparte_1 procura speciale conferita con atto a rogito Notaio dott. di Persona_1
Milano in data 14.5.2020 rep. n.5355 racc n. 3608 (2), di in persona CP_2 del leg.rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dagli Avvocati Daniele Geronzi, Marialuisa Garavelli, Marco Silvestri e Massimiliano Arrigo, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso i seguenti indirizzi PEC: Email_2 Email_3 Email_4 Emai_5
e
[...] Email_6
Email_7
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. art. 615 co. I c.p.c.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
* RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione al precetto notificatole in data 19.4.2023 con cui , nella qualità, intimava all'odierna attrice il pagamento Controparte_1 di € 23.938.624,10 oltre interessi dal 15.12.20 al saldo, nonché le spese e le competenze pari ad € 1.397,82, entro dieci giorni dalla notifica, in forza dei titoli esecutivi costituiti da i contratti di mutuo fondiario a rogito notaio Per_2 in data 26.06.08, al n. 31515 rep., munito di formula esecutiva a ministero del notaio rogante in data 28.09.12, contratto in data 24.02.2011 a rogito notaio ai nn. 10202/24792, atto munito di formula esecutiva a mini-stero del Per_3 suddetto notaio rogante in data 15.03.11, nonché atto di modifica di erogazione e quietanza a rogito Notaio del 12.7.2012 rep. 103582 Per_3
La fondamento della spiegata opposizione parte attrice poneva l'illegittimità nel calcolo degli interessi come calcolati nel precetto oggi opposto nonché l'usurarietà degli stessi.
Opponeva, altresì, genericamente, la non debenza della somma intimata perché a sua volta creditrice di parte degli importi per non meglio specificate obbligazioni di natura contrattuale, pre-contrattuale, risarcitoria.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'opposto precetto, con il riconoscimento delle spese di lite
Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda azionata dall'attrice, con il favore delle spese.
Con provvedimento del 31.07.2023, il Giudice allora titolare del procedimento, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto.
Avverso detto provvedimento proponeva reclamo, che Controparte_1 veniva accolto con ordinanza collegiale del 18.10.2023.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p,c., depositate le relative memorie da entrambe le parti, assegnata la causa alla scrivente con provvedimento del 23.9.2024, la stessa, stante la natura squisitamente documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 01.12.2024
Ciò premesso, la proposta opposizione è infondata.
Il Tribunale osserva che l'atto di citazione si fonda sulle risultanze di una perizia di parte, allegata al fascicolo di parte, alla quale si fa espresso rinvio. Come pacificamente affermato da condivisibile giurisprudenza, la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19.1.2022, n. 1614; 24.8.2017, ord. n. 20347; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902); in particolare, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (v. Cass. civ., Sez. V, 27.12.2018, ord. n. 33503; Sez. III, 22.4.2009, n. 9551).
Orbene, detti indizi sono già stati ampiamente sconfessati dalla ricostruzione operata dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., da intendersi integralmente richiamata in questa sede.
Ed inoltre l'attore, con le memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., lungi dal provare l'illegittimità del computo degli interessi come calcolati nel precetto e della usurarietà dei medesimi epurando le voci già evidenziate nell'ordinanza collegiale sopra richiamata ( oneri per estinzione anticipata, TAEG ) si limita a formulare istanza di consulenza tecnica volta ad accertare i rapporti di dare e avere tra esso attore e l'odierna convenuta.
Sul punto, non può che ribadirsi quanto già osservato con l'ordinanza di rigetto della richiesta di consulenza tecnica, in quanto avente contenuto esplorativo della reale consistenza della pretesa debitoria della essendo invece la CP_1 parte gravata dal fornire la prova delle proprie allegazioni, circostanza nella fattispecie no verificatasi.
Secondo il costante orientamento del Giudice di legittimità, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., Sez.VI, 15.12.2017, ord. n. 30218).
Quanto poi alla asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale tenuta dalla convenuta nell'ambito di trattative che avrebbero dovuto portare alla conclusione di un contratto di locazione tra
[...] ed un soggetto terzo (i.e., il Ministero dell'Interno), non può che Parte_1 ribadirsi che gli obblighi di rimborso dei finanziamenti erogati in forza dei contratti di mutuo e relativi atti di erogazione e quietanza sono indipendenti – e, quindi, estranei alla questione, di talchè non possono in alcun modo incidere sulla legittimità del precetto oggi opposto.
Alla luce di tutto quanto precede, allora, l'opposizione va rigettata e parte attrice va condannata al rimborso delle spese di lite ( comprensive della fase di reclamo), che si liquidano - ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornati ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 considerando le controversie di valore indeterminabile negli scaglioni medi - nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'efficacia del precetto opposto;
B) condanna parte attrice al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio ( comprensive della fase di reclamo) che liquida in euro 15.549,00 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori come per legge
Roma, 30.03.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 24995 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Mario Sanino, dall'Avv. Prof. Arturo Cancrini e dagli Avv.ti Francesco Luigi Braschi e Giovanni Bonaccio, sia con- giuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Sanino in Roma al Viale Parioli n. 180, presso il cui indirizzo digitale
, elett.te domicilia, giusta procura Email_1 rilasciata in foglio separato materialmente congiunto in calce all' atto di citazione in opposizione;
ATTRICE
E in qualità di mandataria con rappresentanza, giusta Controparte_1 procura speciale conferita con atto a rogito Notaio dott. di Persona_1
Milano in data 14.5.2020 rep. n.5355 racc n. 3608 (2), di in persona CP_2 del leg.rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dagli Avvocati Daniele Geronzi, Marialuisa Garavelli, Marco Silvestri e Massimiliano Arrigo, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso i seguenti indirizzi PEC: Email_2 Email_3 Email_4 Emai_5
e
[...] Email_6
Email_7
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. art. 615 co. I c.p.c.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
* RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione al precetto notificatole in data 19.4.2023 con cui , nella qualità, intimava all'odierna attrice il pagamento Controparte_1 di € 23.938.624,10 oltre interessi dal 15.12.20 al saldo, nonché le spese e le competenze pari ad € 1.397,82, entro dieci giorni dalla notifica, in forza dei titoli esecutivi costituiti da i contratti di mutuo fondiario a rogito notaio Per_2 in data 26.06.08, al n. 31515 rep., munito di formula esecutiva a ministero del notaio rogante in data 28.09.12, contratto in data 24.02.2011 a rogito notaio ai nn. 10202/24792, atto munito di formula esecutiva a mini-stero del Per_3 suddetto notaio rogante in data 15.03.11, nonché atto di modifica di erogazione e quietanza a rogito Notaio del 12.7.2012 rep. 103582 Per_3
La fondamento della spiegata opposizione parte attrice poneva l'illegittimità nel calcolo degli interessi come calcolati nel precetto oggi opposto nonché l'usurarietà degli stessi.
Opponeva, altresì, genericamente, la non debenza della somma intimata perché a sua volta creditrice di parte degli importi per non meglio specificate obbligazioni di natura contrattuale, pre-contrattuale, risarcitoria.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'opposto precetto, con il riconoscimento delle spese di lite
Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda azionata dall'attrice, con il favore delle spese.
Con provvedimento del 31.07.2023, il Giudice allora titolare del procedimento, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto.
Avverso detto provvedimento proponeva reclamo, che Controparte_1 veniva accolto con ordinanza collegiale del 18.10.2023.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p,c., depositate le relative memorie da entrambe le parti, assegnata la causa alla scrivente con provvedimento del 23.9.2024, la stessa, stante la natura squisitamente documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 01.12.2024
Ciò premesso, la proposta opposizione è infondata.
Il Tribunale osserva che l'atto di citazione si fonda sulle risultanze di una perizia di parte, allegata al fascicolo di parte, alla quale si fa espresso rinvio. Come pacificamente affermato da condivisibile giurisprudenza, la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19.1.2022, n. 1614; 24.8.2017, ord. n. 20347; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902); in particolare, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (v. Cass. civ., Sez. V, 27.12.2018, ord. n. 33503; Sez. III, 22.4.2009, n. 9551).
Orbene, detti indizi sono già stati ampiamente sconfessati dalla ricostruzione operata dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., da intendersi integralmente richiamata in questa sede.
Ed inoltre l'attore, con le memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., lungi dal provare l'illegittimità del computo degli interessi come calcolati nel precetto e della usurarietà dei medesimi epurando le voci già evidenziate nell'ordinanza collegiale sopra richiamata ( oneri per estinzione anticipata, TAEG ) si limita a formulare istanza di consulenza tecnica volta ad accertare i rapporti di dare e avere tra esso attore e l'odierna convenuta.
Sul punto, non può che ribadirsi quanto già osservato con l'ordinanza di rigetto della richiesta di consulenza tecnica, in quanto avente contenuto esplorativo della reale consistenza della pretesa debitoria della essendo invece la CP_1 parte gravata dal fornire la prova delle proprie allegazioni, circostanza nella fattispecie no verificatasi.
Secondo il costante orientamento del Giudice di legittimità, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., Sez.VI, 15.12.2017, ord. n. 30218).
Quanto poi alla asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale tenuta dalla convenuta nell'ambito di trattative che avrebbero dovuto portare alla conclusione di un contratto di locazione tra
[...] ed un soggetto terzo (i.e., il Ministero dell'Interno), non può che Parte_1 ribadirsi che gli obblighi di rimborso dei finanziamenti erogati in forza dei contratti di mutuo e relativi atti di erogazione e quietanza sono indipendenti – e, quindi, estranei alla questione, di talchè non possono in alcun modo incidere sulla legittimità del precetto oggi opposto.
Alla luce di tutto quanto precede, allora, l'opposizione va rigettata e parte attrice va condannata al rimborso delle spese di lite ( comprensive della fase di reclamo), che si liquidano - ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornati ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 considerando le controversie di valore indeterminabile negli scaglioni medi - nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'efficacia del precetto opposto;
B) condanna parte attrice al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio ( comprensive della fase di reclamo) che liquida in euro 15.549,00 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori come per legge
Roma, 30.03.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio