Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/05/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
2226/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2226/2018 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 9943/2017 depositata in data 04.10.2017, non notificata, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
del Greco il 29.07.1987, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Emiliano Del
Balzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Poggiomarino, Via Sorrentino n.
190.
APPELLANTI
E con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, Controparte_1
14, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di EV , iscritta P.IVA_1 al R.E.A. di EV al n. 364135, iscritta all'Albo delle Imprese Ivass n. 1.00021, congiuntamente rappresentata da , nella sua qualità di and Claims Controparte_2 Controparte_3
di e procuratore e nella sua qualità di Dirigente e CP_4 Controparte_1 CP_5
Procuratore, giusta procura speciale Notaio Dott. Notaio in Milano iscritto presso Persona_1
il Collego Notarile di Milano (rep. N° 3999), elettivamente domiciliata a San Giorgio a Cremano in
Via Giacomo Matteotti n. civ. 23 presso lo studio dell'avv. Raffaella Iuliano e dell'avv. Stefano
Iuliano, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
APPELLATA
E
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_6 dall'avvocato Pasquale Serafino, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Striano,
Via R. Serafino n. 20
APPELLATA
1
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e evocavano in Parte_1 Parte_2
giudizio, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, nella qualità di impresa Controparte_1
designata per la gestione F.G.V.S. e quale proprietaria del veicolo convenuto, per CP_6
sentirli condannare in solido al risarcimento delle lesioni personali subite da e dei Parte_2
danni riportati dal motociclo di proprietà di in conseguenza del sinistro Parte_1
verificatosi il 14.10.2006, alle ore 21:00 circa, in Boscoreale alla via Cangiani.
Deducevano gli attori che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, conduceva Parte_2
il motociclo Vespa Piaggio tg. BP 04978 di proprietà di procedendo sulla propria Parte_1
corsia di marcia in Boscoreale alla Via Cangiani, allorquando veniva urtata e scaraventata a terra dal ciclomotore 50cc con telaio n. VTAC020000003973 tg. 6ZEJP, di proprietà di e CP_6
condotto da il quale, proveniente dal senso opposto, invadeva la corsia di sinistra della Persona_2
strada. Aggiungevano che in conseguenza dell'urto, il motociclo tg. BP04978 subiva danni quantificati in euro 1.331,00 e riportava lesioni gravi accertate con verbale di pronto Parte_2 soccorso;
che intervenivano le autorità che verbalizzavano l'accaduto; che, al momento del sinistro, il ciclomotore 50cc tg. 6ZEJP intestato a era privo di assicurazione. CP_6
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva la prescrizione del diritto al Controparte_1
risarcimento del danno, la carenza di legittimazione passiva, la nullità dell'atto introduttivo,
l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 287, 145 e 148 D.lgs. 209/2005 e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate. Si costituiva in giudizio , CP_6
la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché di e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate. Persona_2
Espletata l'istruttoria, con sentenza n. 9943/2017 il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda per carenza di legittimazione attiva e passiva e compensava integralmente tra le parti di spese.
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2
appello chiedendo la riforma integrale della sentenza e la condanna degli appellati in solido al pagamento dei danni riportati al motociclo, quantificati in euro 1.331,00 oltre fermo tecnico, e dei danni biologici e morali subiti da quantificati in euro 1.313,00, oltre al pagamento Parte_2
degli onorari, diritti e spese del primo e secondo grado di giudizio.
In particolare, censuravano l'illogicità della decisione per avere il giudice di pace ritenuto, in parte motiva, che la domanda fosse improponibile per poi rigettare la stessa “per carenza di legittimazione
2 passiva e attiva”; deducevano, inoltre, che il giudice di prime cure non aveva comunque concretamente motivato l'improcedibilità della domanda e che dalla documentazione in atti poteva ben rilevarsi che l'instaurazione del giudizio era stata preceduta da otto richieste stragiudiziali di risarcimento del danno. Censuravano, ancora, l'illogicità e illegittimità della sentenza per l'erronea valutazione della documentazione in atti, da cui era possibile evincere chiaramente tanto la titolarità attiva quanto quella passiva. Deducevano, poi, che la dinamica del sinistro aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e che, pertanto, la domanda era fondata.
Con comparsa depositata in data 25.07.2018, si costituiva eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex. artt. 342 e 348 bis c.p.c., la nullità dello stesso ex art. 163 c.p.c.; quanto alla improponibilità della domanda, alcun vizio poteva ravvisarsi nella sentenza per la sola sussistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo e deduceva che correttamente il giudice di pace aveva escluso la titolarità passiva in capo alla , dal momento che la stessa non risultava CP_6
proprietaria del ciclomotore ma solo del targhino appartenente ad alto ciclomotore oggetto di sequestro e trafugato ad opera di terzi. Ribadiva, infine, che alcun obbligo risarcitorio poteva gravare sulla compagnia convenuta in quanto il conducente del ciclomotore investitore guidava in stato di ebbrezza, come risultante dal verbale redatto dai carabinieri di Boscoreale, e che non risultava neppure dimostrata la proprietà del veicolo in capo all'attore Precisava, ancora, Parte_1
che alcuna prova era stata fornita circa la dinamica del sinistro e circa i danni patiti, per cui concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata in data 19.09.2018, si costituiva eccependo in via preliminare CP_6
l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 c.p.c.; nel merito, riteneva che la sentenza del giudice di pace, sia rispetto alla improponibilità della domanda sia rispetto alla carenza di legittimazione attiva e passiva, fosse esente da censure. Ribadiva di non essere proprietaria del veicolo investitore e che il targhino di cui era intestataria apparteneva ad altro veicolo, di sua proprietà, sottoposto a sequestro;
concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva inizialmente assunta in decisione e, poi, rimessa sul ruolo per espletare c.t.u. medica;
espletata la c.t.u., veniva formulata alle parti proposta ex art. 185 bis c.p.c.; con ordinanza del 17.03.2024, considerato che la proposta formulata non veniva accettata dalle parti convenute, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato e assunta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 20.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025 (la prima celebrata innanzi alla scrivente), assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 co. 1 c.p.c..
3 Si osserva che il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone (come nella specie), è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. "velina") (cfr. Cass., sez. un., 18/05/2011, n.
10864). Inoltre, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., in relazione all'art. 165 cod. proc. civ., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass.
26/02/2008, n. 4996; Cass. 21/05/2007, n. 11783; Cass. 11/05/2007, n. 10837). Si evidenzia, inoltre, che, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio avente ad oggetto una questione eminentemente di diritto, essa non obbliga il giudice a stimolare il contraddittorio sulla stessa ex art. 101, comma 2,
c.p.c. (analogamente, “il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto
l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327
c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione” cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.11.2022, n.
32527).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 30.03.2018 e in pari data si è perfezionata la prima notifica nei confronti di CP_6
presso il difensore domiciliatario;
mentre la notifica nei confronti di si è
[...] Controparte_1
perfezionata in data successiva in quanto, seppure non risulti depositato l'avviso di ricevimento, l'atto
è stato consegnato in data 30.03.2018 all'Ufficiale Giudiziario, il quale provvedeva in pari data a notificarlo a mezzo del servizio postale. Dunque, dovendo prendere in considerazione la prima notifica dell'atto di appello, essendosi essa perfezionata in data 30.03.2018 (come da relata di notifica in atti), il termine ultimo per provvedere alla iscrizione della causa a ruolo innanzi al Tribunale era il
9.04.2018. Ne consegue che la causa non è stata tempestivamente iscritta a ruolo, avendo l'appellante a ciò provveduto in data 10.04.2018 e, quindi, oltre 10 giorni dalla prima notificazione dell'atto di appello perfezionatasi in data 30.03.2018.
4 L'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione dell'appellante, si pone come pronuncia preclusiva di ogni accertamento nel merito, in ragione dell'insanabile vizio relativo al sorgere del rapporto processuale e travolge completamente il mezzo d'impugnazione (Cass. 5 ottobre 2006 n.
21434). Quanto precede, dunque, assorbe la trattazione dei motivi di gravame.
Le spese di lite, attesa la natura in rito della decisione su questione oggetto di rilievo d'ufficio, possono essere interamente compensate. Le spese di c.t.u., invece, nei rapporti interni tra le parti sono poste a carico degli attori in solido tra loro.
L'improcedibilità dell'appello, infine, alla luce del disposto di cui all'art. 13 co. 1 quater del d.pr.
115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 9943/2017 depositata in data 04.10.2017;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, a carico degli appellanti in solido tra loro;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 26.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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