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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1746/2018 in materia di solo danni a cose
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a [...], AM Lemmchen n.31A rappresentato e difeso dall' Avv. VENTURA MARIA
ELENA parte attrice
CONTRO
-di seguito denominata (P.I. ), con Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
sede in legale in Corso Vittorio Emanuele n. 61, in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Geltrude Bonura CP_3
parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la società Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di vedere accertata e CP_2
dichiarata la responsabilità della società convenuta in merito a delle infiltrazioni di liquami fognari all'interno dell'immobile sito in Gela nella via Cimarosa n.2 piano terra.
Nello specifico l'attore asserisce che in data 06.11.2017 verso le ore 08.00 si verificava una prima fuoriuscita di liquami che invadevano l'appartamento rimossi da operai della società convenuta, appositamente allertata, mediante autospurgo delle condutture.
L'attore riferisce che la problematica si ripresentò in conseguenza delle forti precipitazioni piovose che hanno interessato il territorio di Gela.
Viene altresì riferito che solo a seguito di ulteriore doglianza per il medesimo problema in altro immobile di proprietà della madre dell'attore, la società effettuò un sopralluogo in data CP_2
01.02.2018 appurando che il tubo della condotta fognaria, in corrispondenza con l'abitazione del era schiacciato nel punto di innesto con la condotta principale impendendo il regolare Pt_1 deflusso delle acque nere prodottesi dagli scarichi dell'appartamento.
L'attore riferisce che in conseguenza di tali eventi ha dovuto provvedere alla bonifica dell'immobile e allo smaltimento della mobilia impregnata dai liquami fecali, producendo a supporto apposita documentazione.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio avanza richiesta risarcitoria di €. 11.000,00
o per la diversa accertanda a seguito del giudizio.
Si è costituita la società contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attore. CP_2
Viene riferito che l'unica doglianza ricevuta fu quella della sig.ra e a cui si posse Pt_1
immediatamente rimedio;
che solo in data 15.01.2018 la società convenuta venne a conoscenza della problematica che interessava l'appartamento dell'attore in conseguenza della diffida ricevuta da quest'ultimo; che a tale diffida si dava immediato riscontro invitando l'attore a produrre tutta la necessaria documentazione per poter istruire la pratica e fissare un sopralluogo;
che in data
31.01.2018 l'attore senza aver trasmesso alcunché, comunicava alla società il verificarsi di nuovo episodio infiltrativo avvenuto in data 28.01.2018.
La società conclude affermando di aver agito con solerzia, stante che l'intervento riparativo fu effettuato in data 01.02.2018 e di essersi comportata secondo buona fede, All'opposto l'attore, non solo non ha trasmesso alcuna documentazione nelle fasi antecedenti l'intervento riparativo ma non ha neppure consentito alla società convenuta, dopo la notifica dell'atto di citazione, di poter prendere visione dell'appartamento al fine di poter formulare una offerta transattiva.
In conclusione la convenuta società ritiene che nel caso di specie non risulti provato il nesso causale tra l'evento e il danno imputabile alla società convenuta.
In subordine, in caso di riconduzione del danno a causa imputabile alla convenuta, ridurre il danno a quello ritenuto giusto ed accertato con compensazione delle spese di lite atteso il comportamento in buona fede mostrato dalla società.
All'udienza di comparizione le parti reiteravano a verbale le rispettive domande e difese e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con l'interpello e la prova dichiarativa ritenuti utili ai fini della decisione cui è seguita la nomina di un consulente tecnico per l'accertamento dello stato dei luoghi e delle cause che hanno prodotto le invasioni di liquami.
A seguito del deposito della CTU la causa è stata calendarizzata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza all'uopo fissata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
La causa è stata assegnata in decisione con la concessione del termini ex art. 190; sono state prodotte le comparse conclusionali. *** *** ***
Sull'an debeatur e della sua imputazione
Per come è dato evincersi dalla ricostruzione fattuale effettuata in atto introduttivo del giudizio, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza
25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte.
In ragione di tali peculiarità, e passando alla disamina della presente fattispecie, sulla scorta dell'istruttoria espletata e della relazione tecnica commissionata all'ausiliare del giudice, occorre verificare se la lamentata invasione di liquami (e relativo danno) che ha interessato l'appartamento dell'attore, possa causalmente ricondursi alla res (la condotta fognaria principale) sottoposta alla custodia e manutenzione della convenuta . CP_2 Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata la derivazione causale del danno alle specifiche caratteristiche della conduttura fognaria comunale.
A tale conclusione può pervenirsi sia sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria ma anche, e soprattutto, dalla relazione peritale commissionata all'Ing. . Persona_1
Quanto alla prova dichiarativa dicasi che la dichiarazione della teste di parte attrice sig.ra Parte_2
presenta alcune incongruenze;
la teste dichiara di essere stata presente sui luoghi nel
[...]
giorno in cui si è verificata la fuoriuscita dei liquami in quanto abita nello stesso immobile: nello specifico afferma che “accompagnai mia figlia a scuola e uscendo dal portone ho notato che vi era del liquido fognario che era fuoriuscito dagli scarichi fognari della cucina e del bagno dell'appartamento di mio fratello/………../ di non essersi allontanata da casa da quando si sono verificati i fatti fino all'arrivo degli operai di ”. In base a tale dato letterale deve rilevarsi CP_2
che appare poco plausibile che la testimone abbia potuto ricondurre la fuoriuscita dei liquami ai servizi igienici dell'appartamento del fratello nel momento in cui stava uscendo dal portone d'ingresso dell'immobile. Nulla la teste riferisce circa il suo ingresso all'interno dell'appartamento per poter asseverare la propria affermazione. Ulteriore incongruenza si riscontra nell'affermazione della teste allorquando da un lato afferma di aver accompagnato la figlia a scuola per poi affermare di non essersi allontanata da casa fino all'arrivo degli operai della società convenuta.
La dinamica dei fatti così come riferita rende poco veritiera la dichiarazione della sorella della parte attrice ed in ogni caso si appalesa inconferente ai fini dell'accertamento del nesso causale a danno della società convenuta.
Quanto alle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, occorre rilevate che le dichiarazioni rese dal testimone sono state precise circa la tempistica e i modi degli interventi effettuati Testimone_1
sull'immobile oggetto di causa. Rilevante appare l'affermazione del testimone che esclude, al momento del primo intervento del novembre 2017, la presenza di un pozzetto di ispezione a servizio dell'immobile di parte attrice. Analoghe nella sostanza, appaiono le dichiarazioni rese dagli ulteriori testimoni di parte convenuta che ebbero a vario titolo e in vari momenti, a presenziare sui luoghi per effettuare gli espurghi e verificare le condutture.
Al riguardo il teste conferma di non aver trovato alcun pozzetto di ispezione;
Tes_2
Il testimone afferma di aver, successivamente al primo intervento, trovato due pozzetti Tes_3
entrambi sifonati mentre il testimone non ricorda il numero dei pozzetti ma uno di sicuro Tes_4
era sifonato (specificando entrambi, sotto l'aspetto tecnico, che in caso di occlusione i sifoni non consentono all'acqua di proseguire verso la condotta di scarico ma ne provocano la risalita).
Troncanti, ai fini dell'accertamento del nesso causale, appaiono le conclusioni della disposta CTU che ricomprendeva lo specifico quesito di accertare se i danni all'immobile sono riconducibili alla tipologia del sistema di scarico posto a servizio dell'edificio e se esso sia idoneo o meno a smaltire tutte le acque bianche o nere che confluiscono verso la conduttura fognaria.
A tal riguardo dicasi che le dichiarazioni dei testi di trovano conforto nell'accertamento CP_2
eseguito dal CTU laddove si afferma l'esistenza di due pozzetti d'ispezione e che “i due pozzetti
“A” e “B”, con i relativi sifoni, sono stati installati dai proprietari tra il mese di Novembre 2017 e
Gennaio 2018 […]. Nel corso del sopralluogo è stato accertato che il sistema di scarico, recentemente realizzato, è composto da un sistema sifonato con collettore chiuso e che in caso di piogge intense di breve durate o nel caso di un normale guasto alla rete fognaria, non permetterebbe la fuoriuscita dei liquami dai pozzetti, ma bensì la fuoriuscita dai servizi igienici ubicati al piano terra dell'abitazione (quota inferiore), con consequenziale danno e disagio, come si è manifestato il giorno 06/11/2017”.
Le conclusioni cui giunge il CTU appaiono logiche e ben motivate e possono essere poste, unitamente agli ulteriori elementi acquisiti al processo, a fondamento della decisione.
Si può quindi pervenire alla conclusione che le invasioni di liquami lamentate da parte attrice non sono riconducibili a mancata manutenzione e/o anomalie della conduttura fognaria su cui la società convenuta ha l'onere di custodia e manutenzione ma trovano origine nella non conformità e adeguatezza del sistema fognario posto a servizio dell'immobile attoreo tale da integrare il “caso fortuito necessario e sufficiente all'interruzione del nesso eziologico tra la res in custodia all'ente gestore del sistema idrico integrato e il danno prodottosi.
Il mancato accertamento dell'an debeatur assorbe e rende superflua ogni questione sul quantum risarcitorio.
Sulle spese legali
La domanda azionata deve quindi essere rigettata e le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, dall'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto.
Restano definitivamente a carico di parte attrice le spese della resa CTU medico legale come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice
- Condanna parte attrice alla rifusione dei compensi professionali a favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore che si liquidano, Controparte_1 per le ragioni di cui in motivazione in €. 2.600,00 oltre al 15% del compenso per spese generali CAP e IVA come per legge il tutto con distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio di parte convenuta per espressa dichiarazione di antistatarietà.
Gela, 06.02.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1746/2018 in materia di solo danni a cose
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a [...], AM Lemmchen n.31A rappresentato e difeso dall' Avv. VENTURA MARIA
ELENA parte attrice
CONTRO
-di seguito denominata (P.I. ), con Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
sede in legale in Corso Vittorio Emanuele n. 61, in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Geltrude Bonura CP_3
parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la società Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di vedere accertata e CP_2
dichiarata la responsabilità della società convenuta in merito a delle infiltrazioni di liquami fognari all'interno dell'immobile sito in Gela nella via Cimarosa n.2 piano terra.
Nello specifico l'attore asserisce che in data 06.11.2017 verso le ore 08.00 si verificava una prima fuoriuscita di liquami che invadevano l'appartamento rimossi da operai della società convenuta, appositamente allertata, mediante autospurgo delle condutture.
L'attore riferisce che la problematica si ripresentò in conseguenza delle forti precipitazioni piovose che hanno interessato il territorio di Gela.
Viene altresì riferito che solo a seguito di ulteriore doglianza per il medesimo problema in altro immobile di proprietà della madre dell'attore, la società effettuò un sopralluogo in data CP_2
01.02.2018 appurando che il tubo della condotta fognaria, in corrispondenza con l'abitazione del era schiacciato nel punto di innesto con la condotta principale impendendo il regolare Pt_1 deflusso delle acque nere prodottesi dagli scarichi dell'appartamento.
L'attore riferisce che in conseguenza di tali eventi ha dovuto provvedere alla bonifica dell'immobile e allo smaltimento della mobilia impregnata dai liquami fecali, producendo a supporto apposita documentazione.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio avanza richiesta risarcitoria di €. 11.000,00
o per la diversa accertanda a seguito del giudizio.
Si è costituita la società contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attore. CP_2
Viene riferito che l'unica doglianza ricevuta fu quella della sig.ra e a cui si posse Pt_1
immediatamente rimedio;
che solo in data 15.01.2018 la società convenuta venne a conoscenza della problematica che interessava l'appartamento dell'attore in conseguenza della diffida ricevuta da quest'ultimo; che a tale diffida si dava immediato riscontro invitando l'attore a produrre tutta la necessaria documentazione per poter istruire la pratica e fissare un sopralluogo;
che in data
31.01.2018 l'attore senza aver trasmesso alcunché, comunicava alla società il verificarsi di nuovo episodio infiltrativo avvenuto in data 28.01.2018.
La società conclude affermando di aver agito con solerzia, stante che l'intervento riparativo fu effettuato in data 01.02.2018 e di essersi comportata secondo buona fede, All'opposto l'attore, non solo non ha trasmesso alcuna documentazione nelle fasi antecedenti l'intervento riparativo ma non ha neppure consentito alla società convenuta, dopo la notifica dell'atto di citazione, di poter prendere visione dell'appartamento al fine di poter formulare una offerta transattiva.
In conclusione la convenuta società ritiene che nel caso di specie non risulti provato il nesso causale tra l'evento e il danno imputabile alla società convenuta.
In subordine, in caso di riconduzione del danno a causa imputabile alla convenuta, ridurre il danno a quello ritenuto giusto ed accertato con compensazione delle spese di lite atteso il comportamento in buona fede mostrato dalla società.
All'udienza di comparizione le parti reiteravano a verbale le rispettive domande e difese e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con l'interpello e la prova dichiarativa ritenuti utili ai fini della decisione cui è seguita la nomina di un consulente tecnico per l'accertamento dello stato dei luoghi e delle cause che hanno prodotto le invasioni di liquami.
A seguito del deposito della CTU la causa è stata calendarizzata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza all'uopo fissata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
La causa è stata assegnata in decisione con la concessione del termini ex art. 190; sono state prodotte le comparse conclusionali. *** *** ***
Sull'an debeatur e della sua imputazione
Per come è dato evincersi dalla ricostruzione fattuale effettuata in atto introduttivo del giudizio, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza
25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte.
In ragione di tali peculiarità, e passando alla disamina della presente fattispecie, sulla scorta dell'istruttoria espletata e della relazione tecnica commissionata all'ausiliare del giudice, occorre verificare se la lamentata invasione di liquami (e relativo danno) che ha interessato l'appartamento dell'attore, possa causalmente ricondursi alla res (la condotta fognaria principale) sottoposta alla custodia e manutenzione della convenuta . CP_2 Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata la derivazione causale del danno alle specifiche caratteristiche della conduttura fognaria comunale.
A tale conclusione può pervenirsi sia sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria ma anche, e soprattutto, dalla relazione peritale commissionata all'Ing. . Persona_1
Quanto alla prova dichiarativa dicasi che la dichiarazione della teste di parte attrice sig.ra Parte_2
presenta alcune incongruenze;
la teste dichiara di essere stata presente sui luoghi nel
[...]
giorno in cui si è verificata la fuoriuscita dei liquami in quanto abita nello stesso immobile: nello specifico afferma che “accompagnai mia figlia a scuola e uscendo dal portone ho notato che vi era del liquido fognario che era fuoriuscito dagli scarichi fognari della cucina e del bagno dell'appartamento di mio fratello/………../ di non essersi allontanata da casa da quando si sono verificati i fatti fino all'arrivo degli operai di ”. In base a tale dato letterale deve rilevarsi CP_2
che appare poco plausibile che la testimone abbia potuto ricondurre la fuoriuscita dei liquami ai servizi igienici dell'appartamento del fratello nel momento in cui stava uscendo dal portone d'ingresso dell'immobile. Nulla la teste riferisce circa il suo ingresso all'interno dell'appartamento per poter asseverare la propria affermazione. Ulteriore incongruenza si riscontra nell'affermazione della teste allorquando da un lato afferma di aver accompagnato la figlia a scuola per poi affermare di non essersi allontanata da casa fino all'arrivo degli operai della società convenuta.
La dinamica dei fatti così come riferita rende poco veritiera la dichiarazione della sorella della parte attrice ed in ogni caso si appalesa inconferente ai fini dell'accertamento del nesso causale a danno della società convenuta.
Quanto alle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, occorre rilevate che le dichiarazioni rese dal testimone sono state precise circa la tempistica e i modi degli interventi effettuati Testimone_1
sull'immobile oggetto di causa. Rilevante appare l'affermazione del testimone che esclude, al momento del primo intervento del novembre 2017, la presenza di un pozzetto di ispezione a servizio dell'immobile di parte attrice. Analoghe nella sostanza, appaiono le dichiarazioni rese dagli ulteriori testimoni di parte convenuta che ebbero a vario titolo e in vari momenti, a presenziare sui luoghi per effettuare gli espurghi e verificare le condutture.
Al riguardo il teste conferma di non aver trovato alcun pozzetto di ispezione;
Tes_2
Il testimone afferma di aver, successivamente al primo intervento, trovato due pozzetti Tes_3
entrambi sifonati mentre il testimone non ricorda il numero dei pozzetti ma uno di sicuro Tes_4
era sifonato (specificando entrambi, sotto l'aspetto tecnico, che in caso di occlusione i sifoni non consentono all'acqua di proseguire verso la condotta di scarico ma ne provocano la risalita).
Troncanti, ai fini dell'accertamento del nesso causale, appaiono le conclusioni della disposta CTU che ricomprendeva lo specifico quesito di accertare se i danni all'immobile sono riconducibili alla tipologia del sistema di scarico posto a servizio dell'edificio e se esso sia idoneo o meno a smaltire tutte le acque bianche o nere che confluiscono verso la conduttura fognaria.
A tal riguardo dicasi che le dichiarazioni dei testi di trovano conforto nell'accertamento CP_2
eseguito dal CTU laddove si afferma l'esistenza di due pozzetti d'ispezione e che “i due pozzetti
“A” e “B”, con i relativi sifoni, sono stati installati dai proprietari tra il mese di Novembre 2017 e
Gennaio 2018 […]. Nel corso del sopralluogo è stato accertato che il sistema di scarico, recentemente realizzato, è composto da un sistema sifonato con collettore chiuso e che in caso di piogge intense di breve durate o nel caso di un normale guasto alla rete fognaria, non permetterebbe la fuoriuscita dei liquami dai pozzetti, ma bensì la fuoriuscita dai servizi igienici ubicati al piano terra dell'abitazione (quota inferiore), con consequenziale danno e disagio, come si è manifestato il giorno 06/11/2017”.
Le conclusioni cui giunge il CTU appaiono logiche e ben motivate e possono essere poste, unitamente agli ulteriori elementi acquisiti al processo, a fondamento della decisione.
Si può quindi pervenire alla conclusione che le invasioni di liquami lamentate da parte attrice non sono riconducibili a mancata manutenzione e/o anomalie della conduttura fognaria su cui la società convenuta ha l'onere di custodia e manutenzione ma trovano origine nella non conformità e adeguatezza del sistema fognario posto a servizio dell'immobile attoreo tale da integrare il “caso fortuito necessario e sufficiente all'interruzione del nesso eziologico tra la res in custodia all'ente gestore del sistema idrico integrato e il danno prodottosi.
Il mancato accertamento dell'an debeatur assorbe e rende superflua ogni questione sul quantum risarcitorio.
Sulle spese legali
La domanda azionata deve quindi essere rigettata e le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, dall'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto.
Restano definitivamente a carico di parte attrice le spese della resa CTU medico legale come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice
- Condanna parte attrice alla rifusione dei compensi professionali a favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore che si liquidano, Controparte_1 per le ragioni di cui in motivazione in €. 2.600,00 oltre al 15% del compenso per spese generali CAP e IVA come per legge il tutto con distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio di parte convenuta per espressa dichiarazione di antistatarietà.
Gela, 06.02.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca