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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/11/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) US UP Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) RI MA UD Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1762/2021 R.G., tra:
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Alosi, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ruggero Settimo 74/h, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), , nato a [...] il 01 febbraio C.F._1 Controparte_2
1959 (c.f. , nata a [...] il 31 C.F._2 Parte_2 ottobre 1953 (c.f. ), in proprio e quali eredi legittimi C.F._3 della defunta genitrice , nata a [...] il [...] Persona_1
(c.f. ), e , nata in [...] C.F._4 Parte_3
Costanta - Romania) il 26 febbraio 1979 (c.f. ), tutti C.F._5
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Oliveri, elettivamente domiciliati in Palermo, via Quintino Sella 76, presso lo studio dell'Avv. Francesca Scalia (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
resistenti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di discussione del 07 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt.127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Pietro Alosi per : Parte_1
“Quanto sopra premesso, con le presenti note si contesta il contenuto delle risultanze peritali in quanto, non essendo stata effettuata l'autopsia, non è possibile stabilire le cause che hanno determinato l'arresto cardiocircolatorio che possono essere le più svariate.”;
avv. Antonino Oliveri per , Controparte_1 Controparte_2
e : Parte_2 Parte_3
“conclude come in comparsa di costituzione e in tutti gli atti difensivi, chiedendo che la causa venga posta in decisione, con l'assegnazione dei rituali termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica, riportandosi a tutte le richieste istruttorie e alle domande già formulate in atti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27 ottobre 2021 l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 310/2021, del 07 luglio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento già iscritto al n. 1220/2017 R.G..
2 Con comparsa depositata il 25 gennaio 2022, si costituivano in giudizio
[...]
, Per_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e , i quali chiedevano la declaratoria di
[...] Parte_3 inammissibilità ed il rigetto dell'impugnazione.
Deceduta nelle more del giudizio, Persona_1 Controparte_1
e si costituivano, in data 12 ottobre Controparte_2 Parte_2
2023, anche nella qualità di eredi della madre.
Disposta ed eseguita nuova consulenza tecnica di ufficio, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 febbraio 2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
*****
, , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e evocavano in giudizio l
[...] Parte_3 [...]
dinanzi al Tribunale di Sciacca esponendo che: Parte_1
- in data 15 luglio 2014, alle ore 10:16, , soggetto affetto Parte_4 da precedente IMA trattato con by-pass, accusando diffuso bruciore allo stomaco, propagatosi all'esofago, alla faringe e alla gola, si era recato presso il Pronto Soccorso del P.O. di Ribera ove, in seguito ad accettazione con codice verde, gli era stata diagnosticata una “pirosi gastrica”;
- nell'occasione, il paziente era stato sottoposto a ECG, prelievo ematico e somministrazione di ranidil e soluzione fisiologica;
- regrediti solo in parte i sintomi e nonostante le insistenze sue e dei parenti affinchè fossero eseguiti ulteriori accertamenti, l'uomo era stato dimesso, dopo solo due ore, con lo stesso codice di gravità con cui era stato accettato;
- nei giorni successivi, la sintomatologia accusata era persistita fino a quando, in data 19 luglio 2014, il era deceduto presso il proprio domicilio CP_1 per arresto cardio – respiratorio;
3 - il decesso era avvenuto a causa del comportamento colposo dei sanitari del P.O. di Ribera,
e chiedendo al giudice adito di: “riconoscere e dichiarare la responsabilità della
[...]
, nella causazione dell'evento e, Controparte_3 Controparte_4 per l'effetto, condannare l , in favore degli Controparte_3 Controparte_4 attori, quali eredi del sig. al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_4 inquadrabili nelle voci del danno biologico iure proprio, ivi incluso il danno morale, del danno materiale e il danno derivante dalla perdita di chance dell' aspettativa di vita, il tutto come da specifica in premessa o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà equa ed opportuno.
Espletata c.t.u. medico legale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Sciacca così statuiva:
“condanna l' in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore a pagare
- a la somma di € 172.490,21 (di cui € 3.990,21per interessi) oltre Persona_1 interessi dalla decisione al saldo;
− A la somma di € € 153.552,11 (di cui € 3.552,11per interessi) oltre Parte_3 interessi dalla decisione al saldo;
− A e la somma di € Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
25.592,01 ciascuno (di cui € 1.414,06 per interessi) oltre interessi dalla decisione al saldo;
condanna l' in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore alla refusione delle spese di lite so-stenute dalla parte attrice che si liquidano in complessivi € 12.547,00 di cui € 12.000,00 per compensi professionali ed € 547,00 per spese vive oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% sui compen-si, IVA e c.p.a. come per legge pone definitivamente a carico dell' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore le spese occorse per l'espletata CTU liquidate con separato decreto”.
Il Tribunale, sulla scorta di quanto emerso dalla consulenza medico legale, rileva che l'assenza di un accertamento autoptico sul non permette di CP_1 formulare una diagnosi di certezza circa le reali cause che hanno portato all'exitus ma che la storia clinica del paziente e la presenza di un livello di troponina superiore al valore limite inducono ad ipotizzare una verosimile, più probabile, genesi cardiaca alla base dell'arresto cardio-respiratorio finale.
4 Afferma che non può revocarsi in dubbio che al momento dell'arrivo al pronto soccorso il paziente avesse in corso una condizione di ischemia miocardica che necessitava di una maggiore attenzione e di adeguati controlli clinico- strumentali e soprattutto laboratoristici, per cui la precoce dimissione ed il non aver completato il follow-up clinico-strumentale a 3 ed a 6 ore relativo al valore della troponina avevano sicuramente impedito la possibilità di accertare e diagnosticare la presenza di tale patologia, magari in fase iniziale, nonchè impedito di mettere in atto tutte le misure cliniche e terapeutiche più idonee ed adeguate al trattamento di un eventuale ischemia miocardica.
Ritiene che la condotta certamente omissiva posta in essere dai medici dell'azienda ospedaliera convenuta integri violazione degli obblighi professionali sulla medesima gravanti e si ponga all'origine dei danni lamentati dagli attori.
Disattende le osservazioni alla c.t.u. formulate dalla convenuta, sottolineando come la prima risulti supportata da riferimenti alla letteratura scientifica invece non richiamati dal consulente tecnico dell' CP_3
*****
Preliminarmente, a fronte della eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti riguardo alla mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti allegata all'atto introduttivo dell' , si rileva che ogni CP_3 Parte_1 eventuale profilo di irregolarità/invalidità risulta sanato per effetto della produzione dell'atto, da parte dell'appellante, in data 14 febbraio 2022.
Nel merito, proponendo impugnazione, con i primi due motivi la
[...]
censura la sentenza nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto sussistenti una condotta colposa imputabile al personale sanitario ed il nesso di causalità fra questa ed il decesso di . Parte_4
In particolare, evidenzia come lo stesso c.t.u. abbia riconosciuto che la mancanza di un accertamento autoptico non permetta in alcun modo di esprimere una diagnosi circa le reali cause che hanno portato alla morte, sicchè non si comprende come il primo giudice abbia, senza supporto probatorio,
5 affermato che vi fosse una genesi cardiaca alla base dell'arresto cardiocircolatorio.
Deduce che il decesso è dipeso da cause esterne ed estranee alle cure mediche praticate.
Sottolinea che l'elettrocardiogramma non evidenziava alcun segno di ischemia in fase acuta, che il dolore epigastrico è un sintomo atipico per angina e che il livello di troponina riscontrato, pari a 10 ng/l, era inferiore, e non superiore, al valore limite di riferimento.
I motivi sono infondati.
La Corte, rilevato che la consulenza tecnica di ufficio era stata esperita in primo grado da un solo professionista, specialista in medicina legale (peraltro in violazione dell'art. 15 della L. n. 24/2017, applicabile al presente giudizio), ritenuta, dunque, la necessità che fosse investito della questione anche uno specialista in cardiologia, nonché di approfondire le tematiche poste in evidenza con l'atto di impugnazione, relative al significato da attribuire al riscontrato valore del livello di troponina ed alle cause della morte, ha disposto una nuova consulenza tecnica di ufficio, nominando a tal fine un medico legale ed un cardiologo.
Le risultanze della consulenza, argomentate in termini chiari, coerenti e mediante il richiamo alle linee guida operanti all'epoca dei fatti, da ritenersi, dunque, meritevoli di condivisione, consentono di confermare l'affermazione di responsabilità della CP_3
I c.t.u. hanno in prima battuta evidenziato come il fosse soggetto CP_1 con “imponente anamnesi di rischio di cardiopatia ischemica, in precedenza by-passato e quindi meritevole di una valutazione più attenta e accurata”.
Hanno, quindi, chiarito, quanto alla troponina, che ciò che rileva non è tanto il valore assoluto ottenuto al momento del primo prelievo, quanto l'evoluzione del valore stesso.
Ciò perché se il paziente è nella fase iniziale del processo ischemico, la troponina (T hs STAT) può risultare nel range della norma, come nel caso in esame, in
6 quanto il tempo di positivizzazione può manifestarsi tra 1 e 2 ore. Nel caso in esame, i valori di troponina hs rientranti nel range della normalità prevista dalla metodica utilizzata (0-14 ng/L) possono essere giustificati dal fatto che ancora la troponina dipendente (liberata) dall'eventuale processo ischemico in corso non fosse ancora misurabile nel plasma.
Secondo gli ausiliari, invece, la storia del paziente, le alterazioni dell'ECG e il dolore imponevano la prosecuzione dell'osservazione, la ripetizione dell'ECG e l'esecuzione del nuovo prelievo per gli enzimi cardiaci come da linee guida, ossia dopo tre e sei ore dal primo prelievo.
In effetti, si sottolinea, l'ECG eseguito alle ore 10:21, quattro minuti dopo l'accesso al P.S., refertato ex novo dal c.t.u. dott. , presentava delle “lievi Per_2 alterazioni della fase terminale ventricolare ST-T. I con tratto ST stirato e AVL con ST stirato e T negativa” che, in un paziente con dolore toracico e pregresso bypass, dovevano porre i sanitari in allerta, inducendoli a seguire il caso con particolare cura.
In definitiva, la concomitanza fra dolore toracico/epigastrico, lievi alterazioni ECG-grafiche e anamnesi di cardiopatia ischemico-ipertensiva in pregresso IMA trattato con intervento di bypass aortocoronarico facevano sì che il paziente venisse considerato ad alto rischio di eventi cardiovascolari acuti
I c.t.u. hanno in particolare affermato che le linee guida vigenti all'epoca dei fatti prevedevano che, anche ove i primi controlli cardiologici avessero escluso la patologia cardiaca, era comunque indicata la prosecuzione degli accertamenti onde valutare diagnosi alternative, essendo noto che nei pazienti con infarto miocardico acuto il 50% dei casi non sono “diagnostici”, per cui sarebbe stato corretto non solo ripetere la curva enzimatica (come peraltro indicato e suggerito nella referto del laboratorio d'analisi delle ore 12:07) ma anche l'esecuzione dell'ECG, a cui aggiungere in caso dubbio l'ecocardiografia, la radiografia del torace e l'eventuale successiva CVG (cineventricolografia).
Nulla di tutto ciò era invece stato eseguito, essendosi il sanitario di turno in P.S. limitato a eseguire un solo ECG e un solo prelievo per la quantificazione della troponina alle 10:47, dimettendo il paziente asintomatico alle successive ore 12:08 dopo l'infusione di ovvero dopo neanche 2 ore dall'accettazione. Pt_5
7 Ciò, nonostante le procedure diagnostiche indicate fossero di facile e abituale esecuzione e non richiedessero la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, risultando di comune utilizzo nei pazienti cardiopatici che si presentano in P.S. con dolore toracico/epigastrico, tanto più considerato il fatto che nel referto del laboratorio di analisi dell'U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. di Ribera era già prevista (e suggerita) l'ulteriore esecuzione di prelievi per la troponina anche a valori quale quello effettivamente riportati dal de cuius (10 ng/L) (“
0-14 Eseguire follow-up a 3 e 6 ore con valutazione del delta di variazione. cTnT- hs risulta più alta nell'uomo e aumenta con l'età”).
Riguardo alla causa del decesso, i c.t.u. affermano, secondo il criterio del più probabile che non, pacificamente applicabile nella fattispecie, essere “dovuto a un'ischemia miocardica acuta che, in un soggetto con pregresso bypass aorto-coronarico, ha potuto determinare un'insufficienza ventricolare acuta con possibile subentrante sovrapposizione di scompenso acuto irreversibile e/o aritmia ventricolare, non rilevando ai fini di tale valutazione espressa in termini probabilistici l'assenza di un esame autoptico (che l' , peraltro, avrebbe potuto eseguire in presenza Parte_1 di dubbi sull'effettiva causa del decesso, ex art. 37 d.p.r. n. 285/1990) e dovendosi, per contro, evidenziare la totale assenza di verosimili cause alternative, non avendo l' neanche a tale eventuale fine né il CP_3 Pt_6 certificato necroscopico né la scheda di morte , entrambi indubbiamente Per_3 in suo possesso.
Dunque, gli ausiliari rilevano che, secondo il medesimo criterio, ove fossero state seguite le linee guida, si sarebbe pervenuti ad una diagnosi molto verosimile di evento ischemico acuto e si sarebbe potuto disporre l'invio presso un centro idoneo, ove praticare cure tali da determinare la sopravvivenza del paziente, in particolare mediante eventuale angioplastica o rivascolarizzazione. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la totale carenza di prova in ordine al danno non patrimoniale riconosciuto in favore degli attori.
Il motivo non merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto in favore dei congiunti (madre, convivente e figli) del paziente deceduto il danno da cd. “perdita del rapporto parentale”, ritenendo lo stesso indubbiamente presumibile, nel caso di specie, in presenza della morte di un soggetto legato da uno stretto vincolo di parentela e convivenza, con ampiamente verosimile lesione, in assenza di elementi che
8 inducano a ritenere il contrario, del diritto all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. III, n. 28255/2025).
Peraltro, riguardo al quantum, lo stesso giudicante, evidenziato l'assoluto silenzio della parte attrice rispetto a particolari aspetti individualizzanti e la mancanza di deduzioni utili a connotare l'intensità, la durata e i riflessi esistenziali della sofferenza morale cagionata dalla perdita del congiunto, ha adottato una liquidazione prossima al minimo previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano allora in vigore ed addirittura inferiore ai minimi previsti dalle riformate tabelle redatte nel 2022 dallo stesso Osservatorio per la Giustizia Civile milanese (organizzate secondo il sistema a punti, come richiesto dalla Suprema Corte) riguardo a tutti i soggetti destinatari, a vario titolo, del risarcimento.
Per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, la
[...]
, soccombente, va condannata al pagamento, in favore Parte_1 dei convenuti, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €11.800,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00 (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 10367/2024); €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.800,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €4.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali
9 per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
Le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio vanno poste definitivamente per intero a carico dell'appellante.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Parte_1
310/2021, del 07 luglio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento già iscritto al n. 1220/2017 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di CP_1
, e , delle
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€11.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio esperita nel giudizio di appello interamente a carico dell Parte_1
;
[...]
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
10 - indica, ai sensi degli artt. 59, comma 1 lett d), e 60, comma 2, d.p.r.n. 131/1986, la quale parte Parte_1 obbligata al risarcimento del danno nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta per la registrazione prenotata a debito.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
RI MA UD US UP
11
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) US UP Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) RI MA UD Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1762/2021 R.G., tra:
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Alosi, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ruggero Settimo 74/h, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), , nato a [...] il 01 febbraio C.F._1 Controparte_2
1959 (c.f. , nata a [...] il 31 C.F._2 Parte_2 ottobre 1953 (c.f. ), in proprio e quali eredi legittimi C.F._3 della defunta genitrice , nata a [...] il [...] Persona_1
(c.f. ), e , nata in [...] C.F._4 Parte_3
Costanta - Romania) il 26 febbraio 1979 (c.f. ), tutti C.F._5
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Oliveri, elettivamente domiciliati in Palermo, via Quintino Sella 76, presso lo studio dell'Avv. Francesca Scalia (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
resistenti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di discussione del 07 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt.127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Pietro Alosi per : Parte_1
“Quanto sopra premesso, con le presenti note si contesta il contenuto delle risultanze peritali in quanto, non essendo stata effettuata l'autopsia, non è possibile stabilire le cause che hanno determinato l'arresto cardiocircolatorio che possono essere le più svariate.”;
avv. Antonino Oliveri per , Controparte_1 Controparte_2
e : Parte_2 Parte_3
“conclude come in comparsa di costituzione e in tutti gli atti difensivi, chiedendo che la causa venga posta in decisione, con l'assegnazione dei rituali termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica, riportandosi a tutte le richieste istruttorie e alle domande già formulate in atti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27 ottobre 2021 l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 310/2021, del 07 luglio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento già iscritto al n. 1220/2017 R.G..
2 Con comparsa depositata il 25 gennaio 2022, si costituivano in giudizio
[...]
, Per_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e , i quali chiedevano la declaratoria di
[...] Parte_3 inammissibilità ed il rigetto dell'impugnazione.
Deceduta nelle more del giudizio, Persona_1 Controparte_1
e si costituivano, in data 12 ottobre Controparte_2 Parte_2
2023, anche nella qualità di eredi della madre.
Disposta ed eseguita nuova consulenza tecnica di ufficio, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 febbraio 2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
*****
, , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e evocavano in giudizio l
[...] Parte_3 [...]
dinanzi al Tribunale di Sciacca esponendo che: Parte_1
- in data 15 luglio 2014, alle ore 10:16, , soggetto affetto Parte_4 da precedente IMA trattato con by-pass, accusando diffuso bruciore allo stomaco, propagatosi all'esofago, alla faringe e alla gola, si era recato presso il Pronto Soccorso del P.O. di Ribera ove, in seguito ad accettazione con codice verde, gli era stata diagnosticata una “pirosi gastrica”;
- nell'occasione, il paziente era stato sottoposto a ECG, prelievo ematico e somministrazione di ranidil e soluzione fisiologica;
- regrediti solo in parte i sintomi e nonostante le insistenze sue e dei parenti affinchè fossero eseguiti ulteriori accertamenti, l'uomo era stato dimesso, dopo solo due ore, con lo stesso codice di gravità con cui era stato accettato;
- nei giorni successivi, la sintomatologia accusata era persistita fino a quando, in data 19 luglio 2014, il era deceduto presso il proprio domicilio CP_1 per arresto cardio – respiratorio;
3 - il decesso era avvenuto a causa del comportamento colposo dei sanitari del P.O. di Ribera,
e chiedendo al giudice adito di: “riconoscere e dichiarare la responsabilità della
[...]
, nella causazione dell'evento e, Controparte_3 Controparte_4 per l'effetto, condannare l , in favore degli Controparte_3 Controparte_4 attori, quali eredi del sig. al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_4 inquadrabili nelle voci del danno biologico iure proprio, ivi incluso il danno morale, del danno materiale e il danno derivante dalla perdita di chance dell' aspettativa di vita, il tutto come da specifica in premessa o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà equa ed opportuno.
Espletata c.t.u. medico legale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Sciacca così statuiva:
“condanna l' in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore a pagare
- a la somma di € 172.490,21 (di cui € 3.990,21per interessi) oltre Persona_1 interessi dalla decisione al saldo;
− A la somma di € € 153.552,11 (di cui € 3.552,11per interessi) oltre Parte_3 interessi dalla decisione al saldo;
− A e la somma di € Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
25.592,01 ciascuno (di cui € 1.414,06 per interessi) oltre interessi dalla decisione al saldo;
condanna l' in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore alla refusione delle spese di lite so-stenute dalla parte attrice che si liquidano in complessivi € 12.547,00 di cui € 12.000,00 per compensi professionali ed € 547,00 per spese vive oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% sui compen-si, IVA e c.p.a. come per legge pone definitivamente a carico dell' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore le spese occorse per l'espletata CTU liquidate con separato decreto”.
Il Tribunale, sulla scorta di quanto emerso dalla consulenza medico legale, rileva che l'assenza di un accertamento autoptico sul non permette di CP_1 formulare una diagnosi di certezza circa le reali cause che hanno portato all'exitus ma che la storia clinica del paziente e la presenza di un livello di troponina superiore al valore limite inducono ad ipotizzare una verosimile, più probabile, genesi cardiaca alla base dell'arresto cardio-respiratorio finale.
4 Afferma che non può revocarsi in dubbio che al momento dell'arrivo al pronto soccorso il paziente avesse in corso una condizione di ischemia miocardica che necessitava di una maggiore attenzione e di adeguati controlli clinico- strumentali e soprattutto laboratoristici, per cui la precoce dimissione ed il non aver completato il follow-up clinico-strumentale a 3 ed a 6 ore relativo al valore della troponina avevano sicuramente impedito la possibilità di accertare e diagnosticare la presenza di tale patologia, magari in fase iniziale, nonchè impedito di mettere in atto tutte le misure cliniche e terapeutiche più idonee ed adeguate al trattamento di un eventuale ischemia miocardica.
Ritiene che la condotta certamente omissiva posta in essere dai medici dell'azienda ospedaliera convenuta integri violazione degli obblighi professionali sulla medesima gravanti e si ponga all'origine dei danni lamentati dagli attori.
Disattende le osservazioni alla c.t.u. formulate dalla convenuta, sottolineando come la prima risulti supportata da riferimenti alla letteratura scientifica invece non richiamati dal consulente tecnico dell' CP_3
*****
Preliminarmente, a fronte della eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti riguardo alla mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti allegata all'atto introduttivo dell' , si rileva che ogni CP_3 Parte_1 eventuale profilo di irregolarità/invalidità risulta sanato per effetto della produzione dell'atto, da parte dell'appellante, in data 14 febbraio 2022.
Nel merito, proponendo impugnazione, con i primi due motivi la
[...]
censura la sentenza nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto sussistenti una condotta colposa imputabile al personale sanitario ed il nesso di causalità fra questa ed il decesso di . Parte_4
In particolare, evidenzia come lo stesso c.t.u. abbia riconosciuto che la mancanza di un accertamento autoptico non permetta in alcun modo di esprimere una diagnosi circa le reali cause che hanno portato alla morte, sicchè non si comprende come il primo giudice abbia, senza supporto probatorio,
5 affermato che vi fosse una genesi cardiaca alla base dell'arresto cardiocircolatorio.
Deduce che il decesso è dipeso da cause esterne ed estranee alle cure mediche praticate.
Sottolinea che l'elettrocardiogramma non evidenziava alcun segno di ischemia in fase acuta, che il dolore epigastrico è un sintomo atipico per angina e che il livello di troponina riscontrato, pari a 10 ng/l, era inferiore, e non superiore, al valore limite di riferimento.
I motivi sono infondati.
La Corte, rilevato che la consulenza tecnica di ufficio era stata esperita in primo grado da un solo professionista, specialista in medicina legale (peraltro in violazione dell'art. 15 della L. n. 24/2017, applicabile al presente giudizio), ritenuta, dunque, la necessità che fosse investito della questione anche uno specialista in cardiologia, nonché di approfondire le tematiche poste in evidenza con l'atto di impugnazione, relative al significato da attribuire al riscontrato valore del livello di troponina ed alle cause della morte, ha disposto una nuova consulenza tecnica di ufficio, nominando a tal fine un medico legale ed un cardiologo.
Le risultanze della consulenza, argomentate in termini chiari, coerenti e mediante il richiamo alle linee guida operanti all'epoca dei fatti, da ritenersi, dunque, meritevoli di condivisione, consentono di confermare l'affermazione di responsabilità della CP_3
I c.t.u. hanno in prima battuta evidenziato come il fosse soggetto CP_1 con “imponente anamnesi di rischio di cardiopatia ischemica, in precedenza by-passato e quindi meritevole di una valutazione più attenta e accurata”.
Hanno, quindi, chiarito, quanto alla troponina, che ciò che rileva non è tanto il valore assoluto ottenuto al momento del primo prelievo, quanto l'evoluzione del valore stesso.
Ciò perché se il paziente è nella fase iniziale del processo ischemico, la troponina (T hs STAT) può risultare nel range della norma, come nel caso in esame, in
6 quanto il tempo di positivizzazione può manifestarsi tra 1 e 2 ore. Nel caso in esame, i valori di troponina hs rientranti nel range della normalità prevista dalla metodica utilizzata (0-14 ng/L) possono essere giustificati dal fatto che ancora la troponina dipendente (liberata) dall'eventuale processo ischemico in corso non fosse ancora misurabile nel plasma.
Secondo gli ausiliari, invece, la storia del paziente, le alterazioni dell'ECG e il dolore imponevano la prosecuzione dell'osservazione, la ripetizione dell'ECG e l'esecuzione del nuovo prelievo per gli enzimi cardiaci come da linee guida, ossia dopo tre e sei ore dal primo prelievo.
In effetti, si sottolinea, l'ECG eseguito alle ore 10:21, quattro minuti dopo l'accesso al P.S., refertato ex novo dal c.t.u. dott. , presentava delle “lievi Per_2 alterazioni della fase terminale ventricolare ST-T. I con tratto ST stirato e AVL con ST stirato e T negativa” che, in un paziente con dolore toracico e pregresso bypass, dovevano porre i sanitari in allerta, inducendoli a seguire il caso con particolare cura.
In definitiva, la concomitanza fra dolore toracico/epigastrico, lievi alterazioni ECG-grafiche e anamnesi di cardiopatia ischemico-ipertensiva in pregresso IMA trattato con intervento di bypass aortocoronarico facevano sì che il paziente venisse considerato ad alto rischio di eventi cardiovascolari acuti
I c.t.u. hanno in particolare affermato che le linee guida vigenti all'epoca dei fatti prevedevano che, anche ove i primi controlli cardiologici avessero escluso la patologia cardiaca, era comunque indicata la prosecuzione degli accertamenti onde valutare diagnosi alternative, essendo noto che nei pazienti con infarto miocardico acuto il 50% dei casi non sono “diagnostici”, per cui sarebbe stato corretto non solo ripetere la curva enzimatica (come peraltro indicato e suggerito nella referto del laboratorio d'analisi delle ore 12:07) ma anche l'esecuzione dell'ECG, a cui aggiungere in caso dubbio l'ecocardiografia, la radiografia del torace e l'eventuale successiva CVG (cineventricolografia).
Nulla di tutto ciò era invece stato eseguito, essendosi il sanitario di turno in P.S. limitato a eseguire un solo ECG e un solo prelievo per la quantificazione della troponina alle 10:47, dimettendo il paziente asintomatico alle successive ore 12:08 dopo l'infusione di ovvero dopo neanche 2 ore dall'accettazione. Pt_5
7 Ciò, nonostante le procedure diagnostiche indicate fossero di facile e abituale esecuzione e non richiedessero la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, risultando di comune utilizzo nei pazienti cardiopatici che si presentano in P.S. con dolore toracico/epigastrico, tanto più considerato il fatto che nel referto del laboratorio di analisi dell'U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. di Ribera era già prevista (e suggerita) l'ulteriore esecuzione di prelievi per la troponina anche a valori quale quello effettivamente riportati dal de cuius (10 ng/L) (“
0-14 Eseguire follow-up a 3 e 6 ore con valutazione del delta di variazione. cTnT- hs risulta più alta nell'uomo e aumenta con l'età”).
Riguardo alla causa del decesso, i c.t.u. affermano, secondo il criterio del più probabile che non, pacificamente applicabile nella fattispecie, essere “dovuto a un'ischemia miocardica acuta che, in un soggetto con pregresso bypass aorto-coronarico, ha potuto determinare un'insufficienza ventricolare acuta con possibile subentrante sovrapposizione di scompenso acuto irreversibile e/o aritmia ventricolare, non rilevando ai fini di tale valutazione espressa in termini probabilistici l'assenza di un esame autoptico (che l' , peraltro, avrebbe potuto eseguire in presenza Parte_1 di dubbi sull'effettiva causa del decesso, ex art. 37 d.p.r. n. 285/1990) e dovendosi, per contro, evidenziare la totale assenza di verosimili cause alternative, non avendo l' neanche a tale eventuale fine né il CP_3 Pt_6 certificato necroscopico né la scheda di morte , entrambi indubbiamente Per_3 in suo possesso.
Dunque, gli ausiliari rilevano che, secondo il medesimo criterio, ove fossero state seguite le linee guida, si sarebbe pervenuti ad una diagnosi molto verosimile di evento ischemico acuto e si sarebbe potuto disporre l'invio presso un centro idoneo, ove praticare cure tali da determinare la sopravvivenza del paziente, in particolare mediante eventuale angioplastica o rivascolarizzazione. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la totale carenza di prova in ordine al danno non patrimoniale riconosciuto in favore degli attori.
Il motivo non merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto in favore dei congiunti (madre, convivente e figli) del paziente deceduto il danno da cd. “perdita del rapporto parentale”, ritenendo lo stesso indubbiamente presumibile, nel caso di specie, in presenza della morte di un soggetto legato da uno stretto vincolo di parentela e convivenza, con ampiamente verosimile lesione, in assenza di elementi che
8 inducano a ritenere il contrario, del diritto all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. III, n. 28255/2025).
Peraltro, riguardo al quantum, lo stesso giudicante, evidenziato l'assoluto silenzio della parte attrice rispetto a particolari aspetti individualizzanti e la mancanza di deduzioni utili a connotare l'intensità, la durata e i riflessi esistenziali della sofferenza morale cagionata dalla perdita del congiunto, ha adottato una liquidazione prossima al minimo previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano allora in vigore ed addirittura inferiore ai minimi previsti dalle riformate tabelle redatte nel 2022 dallo stesso Osservatorio per la Giustizia Civile milanese (organizzate secondo il sistema a punti, come richiesto dalla Suprema Corte) riguardo a tutti i soggetti destinatari, a vario titolo, del risarcimento.
Per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, la
[...]
, soccombente, va condannata al pagamento, in favore Parte_1 dei convenuti, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €11.800,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00 (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 10367/2024); €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.800,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €4.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali
9 per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
Le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio vanno poste definitivamente per intero a carico dell'appellante.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Parte_1
310/2021, del 07 luglio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento già iscritto al n. 1220/2017 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di CP_1
, e , delle
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€11.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio esperita nel giudizio di appello interamente a carico dell Parte_1
;
[...]
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
10 - indica, ai sensi degli artt. 59, comma 1 lett d), e 60, comma 2, d.p.r.n. 131/1986, la quale parte Parte_1 obbligata al risarcimento del danno nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta per la registrazione prenotata a debito.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
RI MA UD US UP
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