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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 634/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
AN Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 P.IVA_1
TO
appellante – appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
UC
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
UC Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
UC NT
appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI
per : In via istruttoria: valorizzare adeguatamente i prospetti di Parte_1 calcolo di Cassa Depositi e Prestiti già allegati al fascicolo di I°. Nel merito, previo accoglimento delle superiori istanze istruttorie ovvero, in ogni caso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata, revocare l'impugnata sentenza n° 589/2020 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 10.06.2020 e per l'effetto ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della stessa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio;
per gli appellati - appellanti incidentali: 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da;
Parte_1
2) Rigettare nel merito il gravame proposto da avverso la sentenza di Parte_1 primo grado n. 589/2020 emessa e pubblicata in data 10.06.2020 dal Tribunale di
Reggio Calabria, G.I. dott.ssa Crucitti, perché infondato in fatto e diritto;
3) In parziale riforma della suddetta sentenza, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, condannare a pagare agli odierni appellati € 1.681,12 (quale Parte_1 differenza tra quanto riconosciuto nella sentenza di primo grado (€ 1.796,65) e quanto deve essere riconosciuto in forza dell'odierno appello incidentale (€ 3.477,77) ed ossia
(€ 3.477,77 - € 1.796,65= € 1.681,12) per le ragioni esposte in parte narrativa;
4) Condannare alla rifusione delle competenze e spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, , CP_1 Pt_2
e convenivano in giudizio , affermando di
[...] Controparte_2 Parte_1 essere cointestatari di due buoni postali fruttiferi della serie Q (n. 000.547 emesso il
25.02.1987 e n. 000.005 emesso il 30.12.1987) lamentando che il rimborso era avvenuto per una somma inferiore a quella dovuta sulla scorta delle condizioni economiche riportate sui buoni stessi, e concludevano per la condanna della convenuta alla corresponsione della differenza.
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e contestava Parte_1 anche la fondatezza della domanda. pag. 2/7 Svolta la ctu, con sentenza n. 589/2020 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva in parte la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 1.796,65 a titolo di differenza.
impugnava la sentenza impugnata, ritenendola errata per non aver Parte_1 accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e per aver recepito le conclusioni della ctu, viziata da una errata applicazione della normativa fiscale e dalla erronea capitalizzazione degli interessi, e concludeva nei termini riportati in epigrafe.
Si costituivano in giudizio , e , che CP_1 Parte_2 Controparte_2 concludevano per l'infondatezza dell'appello, vista la corretta applicazione della ritenuta fiscale. Gli appellati spiegavano altresì appello incidentale, ritenendo viziata la sentenza da violazione di legge, non potendosi applicare l'art. 7 del DM 23 giugno 1997 per il periodo compreso tra il ventesimo ed il trentesimo anno di vita del buono postale,
e concludevano per la riforma della sentenza nei termini su riportati.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello appare privo di pregio.
ha, infatti, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex Parte_1 art. 3 del D.M. 5 dicembre 2003, che ha stabilito il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti concernenti (fra l'altro) “nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti dai buoni fruttiferi postali relativi alle serie emessi dal 18.11.1953 al
13.04.2001”. La norma, in realtà, è volta esclusivamente a disciplinare i rapporti tra la
Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ma non incide sulle attribuzioni e le competenze di Parte_1
La legittimazione a resistere alla domanda di pagamento richiesta dai consumatori discende non tanto dalla qualità di collocatrice dei buoni postali, ma soprattutto dalla indicazione di quale soggetto cui il risparmiatore doveva rivolgersi Parte_1 per ottenere il rimborso dei buoni postali. pag. 3/7 Peraltro, la legittimazione passiva dell'appellante è affermata dalla giurisprudenza in analoghe controversie, quali quelle della ripetibilità degli interessi riscossi dai sottoscrittori in conformità al tenore letterale dei buoni postali, ove questo in realtà non corrisponda all'indicazione dettata dall'apposito decreto ministeriale (cfr. Cass. n.
9218/2006, n. 13979/2007).
2.2. L'appellante sostiene che il ctu ha errato nell'applicare la normativa fiscale, richiamandosi alle osservazioni già sollevate alla perizia integrativa utilizzata dal giudice di prime cure nella decisione impugnata. Analizzando le eccezioni sollevate dall'appellante, si deve osservare che il ctu ha applicato esattamente la tassazione indicata da , ed il risultato è diverso in quanto il calcolo allegato Parte_1 dall'appellante principale effettua la ritenuta fiscale sugli interessi dal ventesimo al trentesimo anno previa capitalizzazione, mentre il consulente tecnico ha calcolato la ritenuta fiscale sugli interessi privi di capitalizzazione. Il metodo utilizzato dal ctu è corretto, in quanto gli interessi sui buoni per il primo ventennio vengono capitalizzati al netto delle ritenute fiscali di anno in anno: gli interessi aumentano ogni anno e questo comporta di anno in anno un aumento proporzionato della imposizione.
Per il decennio compreso tra il ventesimo ed il trentesimo anno, invece, non sussiste capitalizzazione e gli interessi sono costanti e non capitalizzati e l'imposizione è anch'essa costante, per cui il calcolo utilizzato dal ctu per giungere alle conclusioni recepite nella sentenza impugnata appare immune da vizi.
3. Anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n.
588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche pag. 4/7 relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986
- di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni. (Cass. Sez. 1,
14/02/2022, n. 4748, Rv. 664017 - 01). Sul punto si erano anche espresse le Sezioni
Unite (Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963), che hanno esaminato un caso
“fisiologico” di esercizio dello ius variandi – ossia in cui non venivano in discussione supporti cartacei sostitutivi e di timbri che avrebbero dovuto essere apposti, e invece non erano stati apposti, o erano stati malamente apposti sui supporti cartacei utilizzati – ma esaminava il caso della modifica peggiorativa delle condizioni di rimborso dei buoni. La pronuncia ha ribadito il carattere negoziale del rapporto che si instaura tra le parti, qualificando i buoni postali fruttiferi quali documenti di legittimazione, circostanze che giustificano “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.”.
Nel richiamare la decisione del 2007, invocata dagli appellanti incidentali per sostenere l'immutabilità o la prevalenza delle condizioni indicate sul buono, la pronuncia n.
3963/2019 ha osservato come «le Sezioni Unite non hanno affatto affermato … la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e … anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo».
L'articolo 173 del codice postale prevede che “Le variazioni del saggio d'interesse … hanno effetto per i buoni di nuova serie … e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”, e quindi costituisce una norma cogente che impone la sostituzione pag. 5/7 delle clausole difformi (ossia la misura degli interessi pattuita dalle parti) ex art. 1339
c.c.
L'efficacia cogente della norma è pacifica in giurisprudenza, tenuto conto della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, intesi quali strumenti del debito pubblico.
L'interpretazione dell'art. 7 del DM 23 giugno 1997 fornita dagli appellanti incidentali
– inoltre – non è corretta, in quanto la previsione non ha modificato il tasso di interesse ma la capitalizzazione degli interessi per il primo ventennio, come si ricava leggendo le considerazioni del ctu indicate alla pagina 17 della relazione di perizia.
La differenza tra il calcolo effettuato dagli appellanti incidentali e quello utilizzato dal ctu è dovuta non alla applicazione di un tasso di interesse diverso da quello indicato sul modulo, ma dalla riduzione del capitale sul quale viene calcolato, determinata dalla applicazione dell'art. 7 del DM 23 giugno 1997. Difatti, le modalità di capitalizzazione degli interessi (al netto anziché al lordo della ritenuta fiscale) per il primo ventennio influenza la produzione degli interessi per il successivo decennio.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata anche sotto questo profilo.
4. Le spese di lite del presente procedimento possono essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza e del rigetto di tutti gli appelli.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da , Parte_1 CP_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di REGGIO Pt_2 Controparte_2
CALABRIA n. 589/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. compensa le spese di lite del presente giudizio;
pag. 6/7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
AN Morrone IA Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 634/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
AN Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 P.IVA_1
TO
appellante – appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
UC
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
UC Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
UC NT
appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI
per : In via istruttoria: valorizzare adeguatamente i prospetti di Parte_1 calcolo di Cassa Depositi e Prestiti già allegati al fascicolo di I°. Nel merito, previo accoglimento delle superiori istanze istruttorie ovvero, in ogni caso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata, revocare l'impugnata sentenza n° 589/2020 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 10.06.2020 e per l'effetto ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della stessa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio;
per gli appellati - appellanti incidentali: 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da;
Parte_1
2) Rigettare nel merito il gravame proposto da avverso la sentenza di Parte_1 primo grado n. 589/2020 emessa e pubblicata in data 10.06.2020 dal Tribunale di
Reggio Calabria, G.I. dott.ssa Crucitti, perché infondato in fatto e diritto;
3) In parziale riforma della suddetta sentenza, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, condannare a pagare agli odierni appellati € 1.681,12 (quale Parte_1 differenza tra quanto riconosciuto nella sentenza di primo grado (€ 1.796,65) e quanto deve essere riconosciuto in forza dell'odierno appello incidentale (€ 3.477,77) ed ossia
(€ 3.477,77 - € 1.796,65= € 1.681,12) per le ragioni esposte in parte narrativa;
4) Condannare alla rifusione delle competenze e spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, , CP_1 Pt_2
e convenivano in giudizio , affermando di
[...] Controparte_2 Parte_1 essere cointestatari di due buoni postali fruttiferi della serie Q (n. 000.547 emesso il
25.02.1987 e n. 000.005 emesso il 30.12.1987) lamentando che il rimborso era avvenuto per una somma inferiore a quella dovuta sulla scorta delle condizioni economiche riportate sui buoni stessi, e concludevano per la condanna della convenuta alla corresponsione della differenza.
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e contestava Parte_1 anche la fondatezza della domanda. pag. 2/7 Svolta la ctu, con sentenza n. 589/2020 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva in parte la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 1.796,65 a titolo di differenza.
impugnava la sentenza impugnata, ritenendola errata per non aver Parte_1 accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e per aver recepito le conclusioni della ctu, viziata da una errata applicazione della normativa fiscale e dalla erronea capitalizzazione degli interessi, e concludeva nei termini riportati in epigrafe.
Si costituivano in giudizio , e , che CP_1 Parte_2 Controparte_2 concludevano per l'infondatezza dell'appello, vista la corretta applicazione della ritenuta fiscale. Gli appellati spiegavano altresì appello incidentale, ritenendo viziata la sentenza da violazione di legge, non potendosi applicare l'art. 7 del DM 23 giugno 1997 per il periodo compreso tra il ventesimo ed il trentesimo anno di vita del buono postale,
e concludevano per la riforma della sentenza nei termini su riportati.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello appare privo di pregio.
ha, infatti, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex Parte_1 art. 3 del D.M. 5 dicembre 2003, che ha stabilito il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti concernenti (fra l'altro) “nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti dai buoni fruttiferi postali relativi alle serie emessi dal 18.11.1953 al
13.04.2001”. La norma, in realtà, è volta esclusivamente a disciplinare i rapporti tra la
Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ma non incide sulle attribuzioni e le competenze di Parte_1
La legittimazione a resistere alla domanda di pagamento richiesta dai consumatori discende non tanto dalla qualità di collocatrice dei buoni postali, ma soprattutto dalla indicazione di quale soggetto cui il risparmiatore doveva rivolgersi Parte_1 per ottenere il rimborso dei buoni postali. pag. 3/7 Peraltro, la legittimazione passiva dell'appellante è affermata dalla giurisprudenza in analoghe controversie, quali quelle della ripetibilità degli interessi riscossi dai sottoscrittori in conformità al tenore letterale dei buoni postali, ove questo in realtà non corrisponda all'indicazione dettata dall'apposito decreto ministeriale (cfr. Cass. n.
9218/2006, n. 13979/2007).
2.2. L'appellante sostiene che il ctu ha errato nell'applicare la normativa fiscale, richiamandosi alle osservazioni già sollevate alla perizia integrativa utilizzata dal giudice di prime cure nella decisione impugnata. Analizzando le eccezioni sollevate dall'appellante, si deve osservare che il ctu ha applicato esattamente la tassazione indicata da , ed il risultato è diverso in quanto il calcolo allegato Parte_1 dall'appellante principale effettua la ritenuta fiscale sugli interessi dal ventesimo al trentesimo anno previa capitalizzazione, mentre il consulente tecnico ha calcolato la ritenuta fiscale sugli interessi privi di capitalizzazione. Il metodo utilizzato dal ctu è corretto, in quanto gli interessi sui buoni per il primo ventennio vengono capitalizzati al netto delle ritenute fiscali di anno in anno: gli interessi aumentano ogni anno e questo comporta di anno in anno un aumento proporzionato della imposizione.
Per il decennio compreso tra il ventesimo ed il trentesimo anno, invece, non sussiste capitalizzazione e gli interessi sono costanti e non capitalizzati e l'imposizione è anch'essa costante, per cui il calcolo utilizzato dal ctu per giungere alle conclusioni recepite nella sentenza impugnata appare immune da vizi.
3. Anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n.
588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche pag. 4/7 relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986
- di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni. (Cass. Sez. 1,
14/02/2022, n. 4748, Rv. 664017 - 01). Sul punto si erano anche espresse le Sezioni
Unite (Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963), che hanno esaminato un caso
“fisiologico” di esercizio dello ius variandi – ossia in cui non venivano in discussione supporti cartacei sostitutivi e di timbri che avrebbero dovuto essere apposti, e invece non erano stati apposti, o erano stati malamente apposti sui supporti cartacei utilizzati – ma esaminava il caso della modifica peggiorativa delle condizioni di rimborso dei buoni. La pronuncia ha ribadito il carattere negoziale del rapporto che si instaura tra le parti, qualificando i buoni postali fruttiferi quali documenti di legittimazione, circostanze che giustificano “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.”.
Nel richiamare la decisione del 2007, invocata dagli appellanti incidentali per sostenere l'immutabilità o la prevalenza delle condizioni indicate sul buono, la pronuncia n.
3963/2019 ha osservato come «le Sezioni Unite non hanno affatto affermato … la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e … anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo».
L'articolo 173 del codice postale prevede che “Le variazioni del saggio d'interesse … hanno effetto per i buoni di nuova serie … e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”, e quindi costituisce una norma cogente che impone la sostituzione pag. 5/7 delle clausole difformi (ossia la misura degli interessi pattuita dalle parti) ex art. 1339
c.c.
L'efficacia cogente della norma è pacifica in giurisprudenza, tenuto conto della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, intesi quali strumenti del debito pubblico.
L'interpretazione dell'art. 7 del DM 23 giugno 1997 fornita dagli appellanti incidentali
– inoltre – non è corretta, in quanto la previsione non ha modificato il tasso di interesse ma la capitalizzazione degli interessi per il primo ventennio, come si ricava leggendo le considerazioni del ctu indicate alla pagina 17 della relazione di perizia.
La differenza tra il calcolo effettuato dagli appellanti incidentali e quello utilizzato dal ctu è dovuta non alla applicazione di un tasso di interesse diverso da quello indicato sul modulo, ma dalla riduzione del capitale sul quale viene calcolato, determinata dalla applicazione dell'art. 7 del DM 23 giugno 1997. Difatti, le modalità di capitalizzazione degli interessi (al netto anziché al lordo della ritenuta fiscale) per il primo ventennio influenza la produzione degli interessi per il successivo decennio.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata anche sotto questo profilo.
4. Le spese di lite del presente procedimento possono essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza e del rigetto di tutti gli appelli.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da , Parte_1 CP_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di REGGIO Pt_2 Controparte_2
CALABRIA n. 589/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. compensa le spese di lite del presente giudizio;
pag. 6/7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
AN Morrone IA Morabito
pag. 7/7