Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4524 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
Parte_1 (C.F. C.F. 1 nato in data [...] a [...]
Persona 1 (C.F. C.F. 2(Marocco), nella qualità di genitore della minore ) nata
a Cosenza il 30.05.2010, entrambi residenti in 87040 Mongrassano (CS) Contrada Cocchiato, 11, elettivamente domiciliato in 87043 Bisignano (CS) Via dei Principi Sanseverino, 7, presso lo studio dell'avv.to Antonello CALVELLI che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
P.IVA 1 - P. Controparte_1 (C.F.
IVA P.IVA 2 ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar Persona 2 di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
Resistente
Avente ad oggetto: indebito assistenziale/azione di accertamento negativo
Il ricorrente in epigrafe, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha adito il Tribunale di Cosenza al fine di chiedere di annullare il provvedimento 68980050385 del 25.10.2021 ed il provvedimento 68980080757-6 del 26.10.2021 e l'indebito ivi riportato ovvero, in subordine, provvedere per come ritenuto di giustizia in relazione alla eccepita irripetibilità delle somme di cui all'opposto indebito.
L'CP 1 ha argomentato diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso instando per il suo rigetto.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Valga premettere che, dalla documentazione agli atti si evince che l'CP_1 ha chiesto la restituzione della somma di euro 594,84 percepita a titolo di ratei di indennità di frequenza nei mesi di ottobre e novembre 2021, divenuti indebiti a seguito della visita di verifica sulla permanenza del requisito sanitario in capo alla minore, già titolare di indennità di frequenza dal gennaio 2017.
In particolare, il requisito sanitario non è stato confermato in sede di visita di revisione del 22.9.2021 e, pertanto, l'CP 1 ha chiesto in restituzione i ratei erogati nei mesi di ottobre e novembre 2021.
E' altresì evincibile dalla documentazione allegata che pende innanzi al Tribunale giudizio ex art. 445 bis c.p.c. introdotto dal ricorrente al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile per fruire dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data della visita di revisione del 22.9.2021, avendo la competente commissione ritenuto che la minore non versi più nelle condizioni sanitarie accertate in sede di prima visita.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Per come accennato, l'indebito oggetto di causa riguarda i ratei dell'indennità di frequenza, erogati nei mesi di ottobre e novembre del 2021.
Pacifico tra le parti che l'indebito sia scaturito dalla mancata conferma del requisito sanitario in sede di visita di verifica del 22.9.2021. Nel caso di specie parte ricorrente invoca il principio della tutela dell'affidamento in relazione ai ratei della prestazione percepiti nel periodo successivo alla visita di revisione per mancanza di comunicazione del verbale di verifica sanitaria di cui alla visita di revisione del 22.9.2021.
Orbene, a fronte di tale linea difensiva da parte attrice, l'CP_1 afferma che la notifica del verbale non è andata a buon fine risultando il destinatario “trasferito", come da allegata documentazione.
E', pertanto, pacifico che il ricorrente non ha avuto contezza dell'esito della visita di revisione sino all'ottenimento dello stesso a mezzo di ricorso monitorio in accoglimento del quale il Tribunale di
Cosenza ha ordinato all' CP_1 di consegnare a parte ricorrente, entro il termine di 40 giorni dalla notifica del presente decreto, il verbale della visita medica di revisione del 22.09.2021 (cfr. decreto ingiuntivo n. 227 del 9.6.2022);
È al contempo pacifico che l'CP_1 ha continuato, pur dopo la visita di revisione con esito di mancata conferma del requisito sanitario, ad erogare la prestazione, pur in difetto del requisito sanitario, elemento costitutivo del diritto alla stessa.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Dato l'oggetto del ricorso appare opportuno richiamare in argomento il recente orientamento della S.C. secondo il quale “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del
2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (Cass. Ordin. N.
24180 del 2022). Pertanto, come recentemente chiarito, nel caso di indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, la restituzione di quanto percepito dal beneficiario appare legittima solo a decorrere dal momento in cui il provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Nel caso di specie, non è controverso che alla parte ricorrente sia stata data comunicazione dell'esito della visita di revisione soltanto in esecuzione del predetto decreto ingiuntivo, posto che la notifica del verbale non era andata a buon fine per trasferimento del destinatario.
Evidente che, non conoscendo l'esito della visita di revisione, la parte ricorrente -stante la mancata ricezione del verbale di visita di revisione sanitaria – ha fatto legittimo affidamento sulla spettanza dei ratei percepiti.
In applicazione di tali consolidati principi, quindi, la parte ricorrente versa in situazione di affidamento meritevole di tutela, posto che solamente la conoscenza del verbale di revisione e di mancata conferma del requisito sanitario può comportare la consapevolezza del percettore della prestazione in merito alla non spettanza della stessa, per cui deve affermarsi l'irripetibilità da parte dell' CP 1 dei ratei di indennità di frequenza erogati per il periodo successivo alla data della visita di verifica (ratei di ottobre e novembre 2021).
A tali rilievi consegue l'accoglimento del ricorso. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, avuto riguardo al valore della controversia (Euro 594,84).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a non restituire i ratei di indennità di frequenza percepiti nel periodo ottobre-novembre 2021 che dichiara irripetibili;
Condanna l'CP_1 al pagamento in favore delle spese di lite che liquida in € 341,00 oltre IVA e
CPA come per legge, da distrarsi.
Cosenza, 29 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti