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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 16961/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16961/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Vittorio Emanuele II 108, Torino presso lo studio dell'avv.
DE PASQUALE ANDREA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in TORINO il 11/04/1992.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 128 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli: e , oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 6.04.2001.
Con ricorso depositato il 10/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a domandare l'assegno divorzile.
PRENDE ATTO che le parti, sin d'ora, si impegnano irrevocabilmente, ai sensi dell'art. 1965 c.c., a cedere senza previsione di corrispettivo, alla figlia, IG.ra la propria quota di proprietà Parte_3 (pari al 50% ciascuno) dell'immobile sito in Torino, via Frejus n. 95, terzo piano, composto di due camere, cucina e servizi, oltre alle pertinenze e alle parti comuni, censito N.C.E.U. alla partita P.IVA_1
F72 nr. 1082 sub. 23, p. S1-3-z.c. 2 – cat. A/4 – cl. 3, con costituzione del diritto di usufrutto a favore della IG.ra , che verrà attribuito in sede di atto notarile. Parte_1
PRENDE ATTO che la disposizione patrimoniale contenuta al sub. 4) del presente ricorso è da considerarsi funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
PRENDE ATTO che le eventuali spese del predetto atto di trasferimento, che dovrà essere rogato entro
30 giorni dalla data della sentenza di divorzio, in esenzione di tributi ed imposte in quanto connesso ai patti raggiunti in sede di divorzio (ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 e Corte Costituzionale n. 159 pagina 2 di 3 del 10 maggio 1999), saranno a carico della IG.ra . Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto che con il puntuale adempimento delle condizioni previste nel presente accordo, avranno regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro in essere e che non avranno più null'altro a pretendere reciprocamente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16961/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Vittorio Emanuele II 108, Torino presso lo studio dell'avv.
DE PASQUALE ANDREA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in TORINO il 11/04/1992.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 128 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli: e , oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 6.04.2001.
Con ricorso depositato il 10/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a domandare l'assegno divorzile.
PRENDE ATTO che le parti, sin d'ora, si impegnano irrevocabilmente, ai sensi dell'art. 1965 c.c., a cedere senza previsione di corrispettivo, alla figlia, IG.ra la propria quota di proprietà Parte_3 (pari al 50% ciascuno) dell'immobile sito in Torino, via Frejus n. 95, terzo piano, composto di due camere, cucina e servizi, oltre alle pertinenze e alle parti comuni, censito N.C.E.U. alla partita P.IVA_1
F72 nr. 1082 sub. 23, p. S1-3-z.c. 2 – cat. A/4 – cl. 3, con costituzione del diritto di usufrutto a favore della IG.ra , che verrà attribuito in sede di atto notarile. Parte_1
PRENDE ATTO che la disposizione patrimoniale contenuta al sub. 4) del presente ricorso è da considerarsi funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
PRENDE ATTO che le eventuali spese del predetto atto di trasferimento, che dovrà essere rogato entro
30 giorni dalla data della sentenza di divorzio, in esenzione di tributi ed imposte in quanto connesso ai patti raggiunti in sede di divorzio (ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 e Corte Costituzionale n. 159 pagina 2 di 3 del 10 maggio 1999), saranno a carico della IG.ra . Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto che con il puntuale adempimento delle condizioni previste nel presente accordo, avranno regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro in essere e che non avranno più null'altro a pretendere reciprocamente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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