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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/04/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2861 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 (a cui è riunita la causa n. 6995/2020), assunta in decisione all'udienza del 11.12.2024, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore legale pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv. Alberto Costantini (C.F. per C.F._1 procura in atti – APPELLANTE – E
(C.F , Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'amministratore legale pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mammola (C.F. ) per C.F._2 procura in atti – APPELLATO –
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 in persona dell'amministratore legale pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv Luigi Maria Gizzi (C.F. )) per C.F._3 procura in atti – APPELLATO –
(C.F. .IVA ), CP_3 P.IVA_4 P.IVA_5 in persona dell'amministratore legale pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Mandrè (C.F. ) e C.F._4
Patrizia Gallo (cf. ) per procura in atti – APPELLATO e C.F._5 appellante incidentale –
(C.F./P.IVA ), Controparte_4 P.IVA_6 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Antonio Scalise (C.F.
) per procura in atti – APPELLATO – C.F._6
già (CF. , Controparte_5 Controparte_6 PartitaIVA_7 P.IVA_8
Appellato contumace in persona del legale rappresentante p.t.
OGGETTO:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dal sinistro verificatosi, nella notte del 2/3 febbraio 2014, quando, a seguito di copiosa ed intensa pioggia, è parzialmente crollato il muro di contenimento posto a confine tra il condominio nel Comune di , in Via Zannelli, Pt_1
n. 5, e gli altri due denominati ”, in Via Cocuzza n. 3b e “ ”, in CP_1 Parte_2
Via Cocuzza, n. 3), questi ultimi collocati ad una quota inferiore di circa 7 metri rispetto al primo. Il condominio “ ” ha agito in giudizio, chiedendo la condanna del CP_1 Parte_1
al risarcimento del danno, subito a seguito del crollo, ed il rimborso delle
[...] spese di ricostruzione del muro. Il è intervenuto in giudizio, aderendo alla domanda attrice. Controparte_2
Il ha proposto domanda riconvenzionale, nei confronti degli altri Parte_1 due condomìni, per ottenere la riduzione in pristino del muro crollato e la condanna al risarcimento danni. Il condominio ha chiamato in garanzia la propria società assicuratrice, , Pt_1 CP_3 il condominio “ ”, la CP_2 Controparte_4
Le due società, e si sono costituite in giudizio, eccependo la prima la CP_3 CP_4 non operatività della polizza per l'evento dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attrice, la seconda il rigetto della domanda, proposta in riconvenzionale, dal
Parte_1
Il giudizio è stato introdotto con ricorso, ex art. 702 bis cpc. Il tribunale, valutati gli esiti dell'atp unitamente alla contestazione delle parti, ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio ed ha disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario. In sintesi, la fattispecie è risultata complessa per la presenza di due muri di contenimento, uno costruito in occasione della edificazione dei condomìni sottostanti e l'altro in occasione della realizzazione di quello soprastante. E' stato, dunque, ritenuto necessario stabilire se il muro del sovrastante è stato costruito per Parte_1 fronteggiare lo 'sbancamento già creato per la costruzione degli edifici condominiali sottostanti, come sembrerebbe evincersi a pg. 13 della relazione, laddove lo definisce
“strettamente necessario per salvaguardare la scarpata originata dallo sbancamento”.' All'esito dell'istruttoria svolta, sentito a chiarimenti il ctu, è stato confermato che i condomìni sottostanti hanno realizzato il muro di contenimento a protezione dello sbancamento della collina, nella costruzione dei rispettivi edifici, con la precisazione che la sopraelevazione del muro, realizzata dal condominio sovrastante, è stata eseguita
“per contenere il terreno di riporto, necessario per portare al livello del piano quotato il terreno al fine di creare le aree esterne dei giardini al piano terra.” Ciò posto, il tribunale di Velletri, superate le critiche mosse all'elaborato del consulente tecnico, in parte anche confermate dal testimone ha dato rilievo Testimone_1 all'obbligo di manutenzione del muro di contenimento, posto a carico del fondo sovrastante. Con sentenza, n. 2364/2019, in accoglimento della domanda del condominio , ha condannato il condominio di al rifacimento del CP_1 Parte_1 muro crollato ed a sostenere le spese per la rimozione delle macerie, che hanno interessato il detto condominio, secondo le indicazioni del CTU, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (punti 1 e 2 pag. 15 della relazione dell'1.10.14);
- in accoglimento della domanda del , ha condannato il Parte_1 CP_2 condominio di (come poi corretto con ordinanza del 10 settembre 2020) a Parte_1 pagare allo stesso l'importo di €. 7.176,08;
- ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal condominio Parte_1
, nonché quella in garanzia, nei confronti della , perché escluso
[...] Controparte_7 dalla polizza l'evento frana;
- la condanna del al rimborso delle spese di lite, in favore Parte_3 delle altre parti del giudizio;
- ha disposto la trasmissione della presente sentenza al , ai Vigili Parte_4 del Fuoco e al Genio Civile territorialmente competenti come da indicazioni del CTU.
Il ha proposto appello, con due separati atti di Parte_3 impugnazione: il primo, notificato a mezzo PEC del 9 giugno 2020, con riserva di impugnazione di un altro capo del dispositivo, per il quale era pendente procedimento di correzione di errore materiale, avviato dal Controparte_2
Successivamente, intervenuta l'ordinanza del tribunale 10 settembre 202 ("....in accoglimento della domanda del , condanna il Parte_1 CP_2 [...]
a pagare al condominio l'importo di € 7.176,08"), Parte_1 CP_2 il condominio ha impugnato anche questo capo di decisione. Parte_3
Nel secondo giudizio di appello si sono costituite le stesse parti già costituite nel presente, con l'unica eccezione di , e sono stati riproposti i motivi 1,2 e 4 CP_2 del precedente appello I due giudizi sono stati riuniti e, con le note di precisazione delle conclusioni, 10 dicembre 2024, il ha chiesto anche la restituzione delle somme Parte_1 versate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, precisamente, le spese di progettazione e di esecuzione dell'intervento di ricostruzione del muro di cui è causa e per la rimozione delle macerie, in misura pari ad € 598.803,20, di cui € 173.187,78 per indagini preventive e per progettazione dell'intervento ed € 425.615,42 per esecuzione dei lavori, come da giustificativi di spesa depositati, ovvero alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, gravata di interessi e di rivalutazione monetaria come per legge.
Nell'esaminare gli appelli, si pone come preliminare l'eccezione di violazione dell'art. 102 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, proprietario di un appartamento, a piano terra, con relativo CP_8 giardino delimitato dal muro crollato L'appellante sostiene che il tribunale, sulla scorta degli accertamenti del ctu, avrebbe dovuto rilevare che il muro aveva unicamente la funzione di contenimento di un giardino, pertinenza esclusiva dell'appartamento, a piano terra, di proprietà del
Il muro, dunque, recintando i giardini privati a piano terra, non sarebbe di CP_8 proprietà condominiale, ma privata, come espressamente previsto dal regolamento condominiale e sostenuto, in linea generale, dalla giurisprudenza di legittimità. In altri termini, si deduce una situazione di fatto che dovrebbe indurre a dirimere la questione della proprietà anche nel contraddittorio con il proprietario dell'appartamento a piano terra, con giardino delimitato dal muro perimetrale in contestazione. Occorre premettere che, per la prima volta in appello, si pone la questione della proprietà privata del muro in capo al singolo condòmino, titolare del giardino delimitato dal muro perimetrale, invocando il litisconsorzio necessario;
nel giudizio innanzi al tribunale, si controverteva solo della proprietà del muro tra i vari condomìni. La questione così posta riguarda l'individuazione del soggetto legittimato passivamente in relazione alla domanda di danni;
non si tratta di un problema di litisconsorzio necessario ma eventualmente di fondatezza della domanda, se risultasse la proprietà del muro in capo a terzi estranei al giudizio. Il litisconsorzio necessario è un corollario della regola della legittimazione ad agire o a resistere riguardante un rapporto soggettivamente complesso, un rapporto che attiene ad una situazione giuridica sostanziale inscindibile, che, nella fattispecie, non ricorre. Costituisce un arresto giurisprudenziale, il principio affermato dalla Suprema Corte, con la sentenza, a sezioni unite, n. 2951/2016 secondo cui “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”. Dall'istruttoria, è emerso che il muro è stato realizzato prima dell'edificio condominiale, per contenere il riporto di terreno utilizzato per il riempimento dello scavo effettuato nella collinetta per la costruzione sovrastante, in modo da eliminare il dislivello esistente tra i condomini a valle già realizzati e quello a monte costruito successivamente, e per la realizzazione del giardino di pertinenza della proprietà privata. Nella relazione, a pag. 13, si legge “….tale muro…era strettamente necessario per salvaguardare la scarpata originata dallo sbancamento per portare in piano l'area di ubicazione dell'erigendo fabbricato su citato e per la realizzazione del giardino di proprietà esclusiva del ancora, a pag.18, in risposta alle osservazioni CP_8 critiche del consulente di parte attrice, condominio “si ribadisce che per Pt_1 contenere la terra di riporto dovuta allo sbancamento per la realizzazione del 'condominio di a quota più alta, e per portare a livello i giardini Parte_1 dell'appartamento a p.t, fu realizzato in aderenza e in sopraelevazione al muro esistente un ulteriore muro …..” Nelle note a chiarimenti, il ctu ha dato atto dei diversi sbancamenti nella collina naturale, realizzati nel costruire ciascun condominio, e, per quanto riguarda l'edificazione del ha ribadito “….si è prodotto Parte_1 Pt_1 uno sbancamento della collinetta naturale per portare in piano l'area di ubicazione del nuovo fabbricato. Per contenere la terra di riporto è stato necessario realizzare un secondo muro di contenimento (….) in aderenza (…) e in sopraelevazione (….) a quello precedente….” Appare, dunque, evidente che il muro non ha funzione esclusivamente privata, ma risponde ad esigenze comuni dei singoli condomini, contenendo il riempimento su cui poggia l'intero edificio, oltre ad assolvere una funzione di delimitazione della superficie coperta dell'edificio. Si tratta di un muro maestro, perché fa parte dell'ossatura portante dell'edificio, per il quale opera la presunzione di proprietà comune, prevista dall'art. 1117 cc, che non può essere superata dal generico richiamo alla normativa regolamentare riferita esclusivamente alla titolarità dei giardini.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'applicazione dell'art. 887 cc, perchè regola le spese di costruzione e conservazione dei muri comuni e non riguarda la responsabilità extracontrattuale, nonché l'omessa valutazione del carattere eccezionale della pioggia – peraltro pacifico tra le parti – quale unica causa del crollo del muro. In sostanza, propone la rivalutazione delle risultanze istruttorie, nell'ambito della disciplina che regola la responsabilità extracontrattuale, precisamente, dell'art. 2053 c.c., che prevede la responsabilità del proprietario per le conseguenze dannose da rovina della costruzione, salva l'ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore. La censura è infondata. Il tribunale ha correttamente inquadrato la vicenda, individuando il responsabile della manutenzione per la parte di muro crollato, in base alla disciplina dettata dall'art. 887 cc e, quanto ai danni, la responsabilità ex art. 2053 cc.
Quanto alla contestazione degli accertamenti del consulente tecnico di ufficio, è pacifico che il crollo ha riguardato il muro più alto, costruito anche per contenere il terrapieno sottostante la costruzione dell'edificio condominiale soprastante. Si è detto della necessità di uno sbancamento della collina naturale, per riportare in piano l'area su cui costruire l'edificio sovrastante, e di un secondo muro di contenimento anche per contenere la terra di riporto per la realizzazione di giardini a piano terra. In sentenza, sono riportati gli stralci dell'elaborato del consulente, su cui si basa la decisione, e sono analizzate le osservazioni critiche del consulente del condominio alla luce dei Pt_1 chiarimenti, offerti dal ctu, e con particolare riferimento alla necessità di uno sbancamento della collinetta naturale (e, qui, si sottolinea non artificiale) per la costruzione dell'edificio del detto condominio;
alla contestazione delle misure ed alle caratteristiche del muro in sopraelevazione;
alla paventata otturazione dei fori di sfogo, realizzati nel muro, per causa non imputabile al Parte_1
Con l'impugnativa, vengono riproposte analoghe critiche, a cui ha già dato risposta il ctu, anche in sede di chiarimenti. Le critiche possono essere così riassunte: il materiale costruttivo del muro di contenimento, per la parte oggetto di causa, è lo stesso utilizzato per la realizzazione della parte inferiore, in corrispondenza dei due condomìni a valle;
la costruzione corrisponde alla normativa all'epoca vigente, per la quale non era richiesto il cemento armato;
il muro era stabile prima del crollo e nessuna norma tecnica prevedeva un limite in altezza. Manca qualsiasi riferimento alle risposte fornite dal ctu e si contesta un giudizio di responsabilità ex post, in termini di prevedibilità e prevenibilità, invece, del tutto mancanti.
Il tribunale ha puntualmente tenuto conto delle conclusioni del ctu, che sono condivise anche da questa Corte. Il ctu ha accertato uno sbancamento sulla collina naturale per rendere più agevole il piano su cui erigere il fabbricato del con Parte_1 Pt_1 riporto di terra anche per la realizzazione di giardini a piano terra, assicurato con la sopraelevazione del muro di contenimento dei condomìni a valle. La costruzione era conforme all'epoca vigente, ma andava consolidata negli anni, anche in ragione della normativa succedutasi nel tempo, che rispondeva all'esigenza di una maggiore efficienza e resistenza della funzione di contenimento del muro. Il terreno immediatamente a ridosso del muro di rinterro o riporto, è risultato separato dallo scavo originario e non consolidato, perciò, con scarse qualità geotecniche e geologiche;
il tufo è meno resistente alla sollecitazione di compressione, e, ancor di più, di trazione e taglio;
tutto è affidato alla malta che si degrada con il tempo, come, in effetti, è successo. La pioggia ha imbibito la parte superiore del terreno, creando un aumento di volume e di peso, con una maggiore pressione e, dunque, una spinta orizzontale contro il muro, ormai vetusto, inadeguato sul piano strutturale e privo di sfoghi di acqua o, comunque, malfunzionanti. In sostanza, è emersa una cattiva manutenzione del muro, ormai vetusto, aggravata da una situazione di pericolo già segnalata nel passato dall'amministratore di condominio. E' vero che non esiste un obbligo normativo di adeguarsi alle nuove tecniche, ma è pur vero che regole di prudenza avrebbero richiesto non solo la manutenzione, in un muro così vecchio ed alto, ma anche un adeguamento, tenendo conto delle diverse tecniche sviluppatesi negli anni, proprio per garantire una maggiore efficienza e resistenza. E' ceduta solo la parte costruita per esigenze legate all'edificazione del condominio sovrastante ed il difetto di manutenzione ordinaria, anche a prescindere dall'adeguamento alle nuove tecniche costruttive, ha quantomeno aggravato l'evento dannoso. Il fenomeno atmosferico è stato definito dal ctu inaspettato e non ordinario: la circostanza è pacifica tra le parti, ma non vi è prova dell'effettiva incidenza sul territorio. In ogni caso, per le argomentazioni esposte, non può essere esclusa la responsabilità del in mancanza di prova dell'efficacia causale esclusiva di un Parte_1 fattore estraneo al bene in custodia nella produzione del danno, e, dunque, della prova del caso fortuito. “Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento.ma è pur vero che ha ritenuto dovuta (e omessa) una corretta manutenzione del muro, con interventi di consolidamento statico, che avrebbero potuto evitare l'evento dannoso” (Cass. civ. sent. n. 5741/2009; 2284/2006)
Con il terzo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla conseguente nullità parziale della sentenza di primo grado”, l'appellante contesta la condanna al pagamento delle spese necessarie alle “opere provvisionali e di messa in sicurezza”, pur in mancanza di domanda e con un'adesione acritica ai p. 1 e 2 a pag. 15 dell'accertamento tecnico preventivo. La censura non ha pregio.
La decisione corrisponde pienamente alla domanda del , attore in Controparte_1 primo grado, leggendosi testualmente in citazione “…nonché al risarcimento delle spese, nessuna esclusa, necessarie per la rimozione delle macerie presenti nel
ricorrente ivi comprese quelle tecnico-progettuali, il tutto come indicato Parte_1
e quantificato dalla CTU redatta nell'accertamento tecnico preventivo.” L'appellante sostiene che la domanda è limitata alla spesa per la rimozione delle macerie, ma si tratta di una interpretazione restrittiva del dato letterale perché non tiene conto della parte successiva relativa alle spese tecnico - progettuali ed al richiamo agli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, ove pag. 16, al p.2, si legge “rimozione terreno detriti, opere provvisionali e di messa in sicurezza”; opere, peraltro, conseguenziali per garantire un risarcimento integrale.
L'ultima censura riguarda il rigetto della domanda di manleva, proposta nei confronti della . Controparte_9
L'appellante deduce la contraddittorietà della decisione, per aver il tribunale, da un lato, ritenuto la responsabilità del individuando la causa del Parte_1 crollo nei difetti di costruzione del muro e, dall'altro, escluso l'operatività della polizza assicurativa, individuando la causa del crollo in eventi naturali. Anche in questo caso, la censura non ha pregio. L'inoperatività della polizza si basa sulla esclusione della garanzia per eventi causati da frane (art. 12 CGA) come, al punto 2 delle garanzie accessorie, per danni causati da cedimento o frane del terreno. Più precisamente, l'art. 12 Cga (“Sono esclusi i sinistri...d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamento, trombe d'aria, uragani, mareggiate, frane, valanghe”), contempla essenzialmente eventi naturali e, con essi, le frane e le valanghe. Il dato letterale potrebbe indurre a ritenere che l'esclusione della garanzia sia prevista in caso di eventi dannosi non riconducibili all'opera dell'uomo. Da una lettera sistematica delle norme contrattuali, emerge, però, il contrario, perché le garanzie accessorie (nel caso, nemmeno pattuite) consentono di estendere la copertura assicurativa anche a danni provocati da eventi naturali, ma restano sempre esclusi i “danni causati da: ….cedimento o franamento del terreno;
ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra” ( in tal senso art. 2 Eventi speciali pag. 14 della polizza). In conclusione, in una lettura sistematica delle norme assicurative, le frane risultano escluse dalla garanzia, a prescindere dalle cause che le hanno determinate, e correttamente il tribunale ha ritenuto l'inoperatività della polizza.
E', invece, fondato il primo motivo dell'appello incidentale, che riguarda l'omessa regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra la società e CP_3
l'assicurato condominio Pt_1
Il tribunale, nella parte motiva, ha posto a carico del soccombente il Parte_1 rimborso delle spese nei confronti delle “altre parti”, ma nel dispositivo manca la regolamentazione delle spese nel rapporto tra il soccombente e la società Parte_1
, da esso chiamata in causa. L'omissione appare derivata da una distrazione, CP_3 considerato il rigetto della domanda di manleva ed il riferimento alle altre parti, senza alcuna distinzione. In ogni caso, la soccombenza riguardo all'operatività della polizza comporta il rimborso delle spese e, vista la richiesta della società , non vi sono CP_3 ragioni per disporre diversamente da quanto già liquidato dal tribunale, in favore della
, ovvero €.4.835,00, oltre oneri ed accessori di legge, considerata la Controparte_4 portata della linea difensiva dell'istante, che, in parte, ha aderito alla posizione della società attrice.
Assorbita ogni altra censura, le spese del grado restano a carico dell'appellante soccombente, che vengono liquidate tenendo conto della sovrapponibilità dei due appelli e delle questioni riproposte, in buona parte, ampiamente sviscerate in primo grado.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, proposto dalla società in riforma della sentenza del Controparte_9
Tribunale di Velletri, n. 2364/2019, fermo il resto:
- condanna il , sito in Roma al pagamento delle spese Parte_1 Parte_1 processuali, affrontate dalla società nel giudizio innanzi al Controparte_9 tribunale, che si liquidano in €.4.835,00, oltre oneri ed accessori di legge.
- rigetta l'appello proposto dal , sito in Roma , Parte_1 Parte_1 - condanna il condominio di Roma al pagamento delle spese del grado, Parte_1 in favore delle altre parti costituite, che si liquidano, in favore del CP_1
, in € 7160,00, in favore del della
[...] Controparte_2 Controparte_10
, in € 3000,00, cadauno, per compensi professionali, oltre spese generali nella
[...] misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante principale, il condominio di Roma, tenuto al Parte_1 versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 16.4.2025
Il Presidente relatore