TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/09/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2467/2023 del R.G.A.C., pendente tra
, nato ad [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in Viterbo, alla strada Madonnina dei Cimini n. 18, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Saragat n. 22, presso lo studio dell'Avv. Valentina Rossi (C.F.: ; indirizzo PEC: CodiceFiscale_2
fax:0761/365575), che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in calce alla citazione.
APPELLANTE
e
(C.F.: in persona della Sindaca Dottoressa con sede Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in Viterbo, Via Filippo Ascenzi n. 1 in virtù di Delibera della Giunta Municipale n. 168 del 17.05.2024 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Paradiso del Foro di Viterbo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Via G. Matteotti n. 73 ( Email_2
– giusta procura in calce alla comparsa di costituzione. C.F._3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace su opposizione a sanzione amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha impugnato la sentenza n. 345/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Viterbo che aveva rigettato la domanda di annullamento del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 000206/I/20 – 005732/20 redatto dagli agenti
Stefano Rossetti e Giorgio Mazzi del Comando della Polizia Locale di Viterbo in data 17.08.2020, con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa di € 106 per la violazione dell'art. 189 commi 4 e 9
C.d.S. commessa il 7 agosto 2020; in particolare, era contestato che il , rimasto coinvolto in Pt_1
un incidente stradale, aveva omesso di fornire in qualsiasi modalità all'altro soggetto coinvolto le proprie generalità e gli altri elementi necessari ai fini dell'azione risarcitoria, allontanandosi arbitrariamente dal luogo del sinistro.
L'appellante ha impugnato la decisione affidandola a due motivi;
con il primo motivo ha rilevato che non vi era prova del fatto che egli avesse urtato con la propria auto il ciclomotore condotto da la cui caduta in terra era avvenuta in maniera indipendente sicché non vi era Persona_1
alcun obbligo di fornire le proprie generalità ai sensi dell'art. 189 CdS, mentre i verbalizzanti, pur non avendo avuto diretta percezione dei fatti, avevano dedotto l'urto dalle sole dichiarazioni del conducente del ciclomotore e in contraddizione con le altre evidenze istruttorie.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra la sentenza impugnata e quella n. 465/2021 emessa dal Giudice di Pace nell'ambito di un parallelo procedimento (RG 1931/2020), rappresentando come quest'ultimo, avente ad oggetto l'accertamento dell'ulteriore violazione dell'art. 154 cc. 1 e 8 CdS in relazione al medesimo sinistro, si era concluso con una sentenza opposta e speculare a quella oggi oggetto di gravame per impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro e la condotta illecita riferita al
. Pt_1
Resiste il che insiste per la conferma della decisione. CP_1
In corso di causa l'appellante ha prodotto ulteriore sentenza n. 948/2024 del Tribunale di Viterbo, nell'ambito del procedimento n. 1307/2023, emessa in data 08.10.2024 e passata in giudicato, che ha annullato un'ulteriore sanzione amministrativa (verbale 000204/I/20 – 005730/20) elevata nei confronti del Sig. nelle stesse circostanze di tempo e di luogo e sulla base del medesimo Pt_1
Rapporto di incidente stradale.
L'appello è fondato.
La sanzione amministrativa è stata comminata per violazione dell'art. 189 Codice della strada che prevede che “l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona” sul presupposto che tra il ciclomotore condotto da e l'autovettura dell'odierno appellante si sia verificata una collisione. Persona_1
E' incontestato che la caduta del ciclomotore è avvenuta sulla corsia di destra di via della Palazzina, all'altezza dell'immissione posta sulla sinistra da via Marini, a Viterbo, il 7 agosto 2020.
La polizia stradale è intervenuta sul posto successivamente alla rovinosa caduta di _1
e non ha assistito ai fatti sicché la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel
[...] verbale successivamente redatto non fa piena prova come avviene nel caso in cui il pubblico ufficiale attesti fatti avvenuti in sua presenza, né essa può essere condivisa sul piano logico deduttivo.
Va detto, infatti, che la collisione tra l'auto e il ciclomotore è stata affermata dal solo _1
, ma non ha trovato riscontro poiché i militari hanno rilevato solo la presenza di tracce
[...]
sull'asfalto riconducibili alla frenata del ciclomotore, che è caduto urtando contro il cordolo del marciapiede di destra, arrestandosi qualche metro più avanti, ma non hanno trovato alcun detrito o parti dei mezzi coinvolti né segni di collisione sulla carrozzeria dell'automobile compatibili con il sinistro.
Non vi è quindi prova ragionevole dell'urto tra i mezzi.
Invero, la violazione contestata si riferisce anche all'ipotesi in cui il sinistro sia causato dal comportamento del conducente a prescindere dall'urto e nel verbale della polizia stradale si valorizza il fatto che, immettendosi nella corsia di marcia, il signor si è spostato verso destra Pt_1
costituendo un intralcio per la circolazione della moto poiché ne ha invaso la corsia di marcia.
Orbene, l'appellante ha riferito di essersi leggermente allargato verso il marciapiede di destra in via della Palazzina, ma non ha detto di aver invaso l'altra corsia e, anzi, la circostanza è stata esclusa dall'istruttoria orale svoltasi di fronte al giudice di pace poiché il testimone che ha Testimone_1
assistito ai fatti, ha espressamente riferito che la tua vettura guidata dal procedeva Pt_1
lentamente nella propria corsia di marcia, senza invadere l'altra.
Sulla scorta di tali considerazioni deve, quindi, concludersi che non vi sono sufficienti elementi probatori idonei a dimostrare che l'incidente sia da imputare alla condotta di guida dell'appellante, fermo restando infatti che non vi è prova, neppure indiziaria, idonea a dimostrare la collisione tra i veicoli, non vi sono neppure elementi sufficienti a ritenere che l'appellante abbia invaso la corsia di marcia del ciclomotore così da determinarne la caduta, con conseguente insussistenza di alcun obbligo di comunicazione a carico del conducente dell'auto.
La sentenza di primo grado va dunque riformata e la sanzione amministrativa va annullata;
le spese di lite del doppio grado seguono la condanna e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 (per la semplicità delle questioni valore minimo dello scaglione fino a 1.100).
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla la sanzione amministrativa impugnata.
2. Condanna l'appellato a pagare le spese del doppio grado che liquida in € 173 per il primo grado ed € 332 per il presente grado a titolo di compensi, oltre € 64,5 per esborsi e accessori di legge.
.
Così deciso in Viterbo il 9 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2467/2023 del R.G.A.C., pendente tra
, nato ad [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in Viterbo, alla strada Madonnina dei Cimini n. 18, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Saragat n. 22, presso lo studio dell'Avv. Valentina Rossi (C.F.: ; indirizzo PEC: CodiceFiscale_2
fax:0761/365575), che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in calce alla citazione.
APPELLANTE
e
(C.F.: in persona della Sindaca Dottoressa con sede Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in Viterbo, Via Filippo Ascenzi n. 1 in virtù di Delibera della Giunta Municipale n. 168 del 17.05.2024 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Paradiso del Foro di Viterbo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Via G. Matteotti n. 73 ( Email_2
– giusta procura in calce alla comparsa di costituzione. C.F._3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace su opposizione a sanzione amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha impugnato la sentenza n. 345/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Viterbo che aveva rigettato la domanda di annullamento del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 000206/I/20 – 005732/20 redatto dagli agenti
Stefano Rossetti e Giorgio Mazzi del Comando della Polizia Locale di Viterbo in data 17.08.2020, con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa di € 106 per la violazione dell'art. 189 commi 4 e 9
C.d.S. commessa il 7 agosto 2020; in particolare, era contestato che il , rimasto coinvolto in Pt_1
un incidente stradale, aveva omesso di fornire in qualsiasi modalità all'altro soggetto coinvolto le proprie generalità e gli altri elementi necessari ai fini dell'azione risarcitoria, allontanandosi arbitrariamente dal luogo del sinistro.
L'appellante ha impugnato la decisione affidandola a due motivi;
con il primo motivo ha rilevato che non vi era prova del fatto che egli avesse urtato con la propria auto il ciclomotore condotto da la cui caduta in terra era avvenuta in maniera indipendente sicché non vi era Persona_1
alcun obbligo di fornire le proprie generalità ai sensi dell'art. 189 CdS, mentre i verbalizzanti, pur non avendo avuto diretta percezione dei fatti, avevano dedotto l'urto dalle sole dichiarazioni del conducente del ciclomotore e in contraddizione con le altre evidenze istruttorie.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra la sentenza impugnata e quella n. 465/2021 emessa dal Giudice di Pace nell'ambito di un parallelo procedimento (RG 1931/2020), rappresentando come quest'ultimo, avente ad oggetto l'accertamento dell'ulteriore violazione dell'art. 154 cc. 1 e 8 CdS in relazione al medesimo sinistro, si era concluso con una sentenza opposta e speculare a quella oggi oggetto di gravame per impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro e la condotta illecita riferita al
. Pt_1
Resiste il che insiste per la conferma della decisione. CP_1
In corso di causa l'appellante ha prodotto ulteriore sentenza n. 948/2024 del Tribunale di Viterbo, nell'ambito del procedimento n. 1307/2023, emessa in data 08.10.2024 e passata in giudicato, che ha annullato un'ulteriore sanzione amministrativa (verbale 000204/I/20 – 005730/20) elevata nei confronti del Sig. nelle stesse circostanze di tempo e di luogo e sulla base del medesimo Pt_1
Rapporto di incidente stradale.
L'appello è fondato.
La sanzione amministrativa è stata comminata per violazione dell'art. 189 Codice della strada che prevede che “l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona” sul presupposto che tra il ciclomotore condotto da e l'autovettura dell'odierno appellante si sia verificata una collisione. Persona_1
E' incontestato che la caduta del ciclomotore è avvenuta sulla corsia di destra di via della Palazzina, all'altezza dell'immissione posta sulla sinistra da via Marini, a Viterbo, il 7 agosto 2020.
La polizia stradale è intervenuta sul posto successivamente alla rovinosa caduta di _1
e non ha assistito ai fatti sicché la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel
[...] verbale successivamente redatto non fa piena prova come avviene nel caso in cui il pubblico ufficiale attesti fatti avvenuti in sua presenza, né essa può essere condivisa sul piano logico deduttivo.
Va detto, infatti, che la collisione tra l'auto e il ciclomotore è stata affermata dal solo _1
, ma non ha trovato riscontro poiché i militari hanno rilevato solo la presenza di tracce
[...]
sull'asfalto riconducibili alla frenata del ciclomotore, che è caduto urtando contro il cordolo del marciapiede di destra, arrestandosi qualche metro più avanti, ma non hanno trovato alcun detrito o parti dei mezzi coinvolti né segni di collisione sulla carrozzeria dell'automobile compatibili con il sinistro.
Non vi è quindi prova ragionevole dell'urto tra i mezzi.
Invero, la violazione contestata si riferisce anche all'ipotesi in cui il sinistro sia causato dal comportamento del conducente a prescindere dall'urto e nel verbale della polizia stradale si valorizza il fatto che, immettendosi nella corsia di marcia, il signor si è spostato verso destra Pt_1
costituendo un intralcio per la circolazione della moto poiché ne ha invaso la corsia di marcia.
Orbene, l'appellante ha riferito di essersi leggermente allargato verso il marciapiede di destra in via della Palazzina, ma non ha detto di aver invaso l'altra corsia e, anzi, la circostanza è stata esclusa dall'istruttoria orale svoltasi di fronte al giudice di pace poiché il testimone che ha Testimone_1
assistito ai fatti, ha espressamente riferito che la tua vettura guidata dal procedeva Pt_1
lentamente nella propria corsia di marcia, senza invadere l'altra.
Sulla scorta di tali considerazioni deve, quindi, concludersi che non vi sono sufficienti elementi probatori idonei a dimostrare che l'incidente sia da imputare alla condotta di guida dell'appellante, fermo restando infatti che non vi è prova, neppure indiziaria, idonea a dimostrare la collisione tra i veicoli, non vi sono neppure elementi sufficienti a ritenere che l'appellante abbia invaso la corsia di marcia del ciclomotore così da determinarne la caduta, con conseguente insussistenza di alcun obbligo di comunicazione a carico del conducente dell'auto.
La sentenza di primo grado va dunque riformata e la sanzione amministrativa va annullata;
le spese di lite del doppio grado seguono la condanna e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 (per la semplicità delle questioni valore minimo dello scaglione fino a 1.100).
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla la sanzione amministrativa impugnata.
2. Condanna l'appellato a pagare le spese del doppio grado che liquida in € 173 per il primo grado ed € 332 per il presente grado a titolo di compensi, oltre € 64,5 per esborsi e accessori di legge.
.
Così deciso in Viterbo il 9 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi