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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 681 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Parte_1
Pellegrini; attrice
contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Puma;
convenuta
OGGETTO: ALTRI CONTRATTI ATIPICI.
CONCLUSIONI:
Per Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in
rito e in merito: - accertare l'inadempimento della convenuta e per l'effetto, - condannare
[...]
alla restituzione della somma di € Controparte_1
25.000,00 oltre al risarcimento per € 18.000,00 a ristoro
di ogni danno patito;
- in via subordinata, nella denegata
ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in
via principale: condannare la convenuta alla restituzione
della somma di € 25.000,00 nonché al risarcimento di ogni
danno da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.-
in ogni caso condannare il convenuto al pagamento delle
spese di lite.”;
Per Parte convenuta: “voglia il Tribunale di Perugia 1. dichiarare la incompetenza per materia del Tribunale
ordinario in favore del Tribunale delle Imprese di Perugia,
e, quindi condannare l'attrice al pagamento delle spese di
lite.
2- dichiarare improcedibile la domanda, per mancata
espletamento della procedura di negoziazione assistita e/o
di mediazione.
3- accertare e dichiarare la risoluzione del
patto parasociale, datato 1.9.2020, tra e Parte_1
di per Controparte_1 Controparte_1
fatto, colpa grave e responsabilità da addebitare a
ex art 1455 e segg. c.c., e, comunque Parte_1
per i motivi indicati in premessa;
4-accertare e
dichiarare, che ha legittimamente incamerato la CP_1
somma di €. 25.000 a tiolo di penale. In via
riconvenzionale, 5-accertata la grave responsabilità di
in ragione dei motivi indicati in Parte_1
pag. 2/16 premessa, condannare la stessa al risarcimento dei danni
subiti da per l'importo complessivo di € CP_1
132.263,00, come meglio indicata al punto 6) delle premesse
(domanda riconvenzionale), qui da intendersi integralmente
riportato e trascritto.
6-Con vittoria di spese e compenso
professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo al Tribunale la condanna Controparte_1
dell'impresa convenuta alla restituzione della somma di euro 25.000,00, oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale alla stessa imputabile.
1.1 A fondamento dell'azione proposta, parte attrice allegava:
- che, in data 1.9.2020, sottoscriveva Parte_1
con di Controparte_1 Controparte_1
un negozio definito “patto parasociale”, per ottenere in quota la gestione di un impianto di distributore, lavaggio e bar tabacchi sito in Jesi (AN);
- che, in esecuzione di tale negozio pattizio, l'attrice versava in favore dell'impresa convenuta la somma di euro
25.000,00, quale parte del corrispettivo per l'acquisizione pag. 3/16 della quota sopra indicata;
- che, al contrario, parte convenuta, contravvenendo agli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti, non provvedeva a mettere l'attrice nelle condizioni di avviare l'attività in questione;
- che, pertanto, risultava evidente l'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta, con conseguente diritto di parte attrice alla restituzione di quanto versato in esecuzione del patto de quo e al ristoro di tutti i conseguenti danni subiti.
1.2. Si costituiva in giudizio
[...]
la quale contestava la domanda Controparte_1
attorea, eccependo:
- che, in via preliminare, era rilevabile l'incompetenza del giudice ordinario in favore della sezione specializzata in materia di imprese, ai sensi dell'art.3, c.2, lett. c)
del D.lgs. n. 168/2003, in quanto la controversia aveva ad oggetto un patto parasociale atipico;
- che, sempre in via preliminare, la domanda era improcedibile per mancato esperimento della negoziazione assistita e della mediazione obbligatoria;
- che, contrariamente a quanto rappresentato da parte attrice, la responsabilità per inadempimento contrattuale era addebitabile a Parte_1
pag. 4/16 - che, invero, parte attrice, si era sempre rifiutata di recarsi presso il distributore, al fine di affiancare i gestori dell'impianto e, così, acquisire la professionalità
necessaria per avviare l'attività di gestione;
- che, in via riconvenzionale, in ragione del grave inadempimento dell'attrice, quest'ultima doveva essere condannata al risarcimento dei danni cagionati alla convenuta.
1.3. All'udienza del 23.6.2022, il Tribunale, visto l'art. 3, D.L. n. 132/2014, assegnava alle parti termine di
15 giorni per l'esperimento della negoziazione assistita la quale dava esito negativo.
1.4. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, nonché mediante interrogatorio formale di e prova per testimoni. Parte_1
1.5. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
7.11.2024.
***
2. In via preliminare, infondata risulta l'eccezione di
“incompetenza” formulata dalla convenuta.
2.1. Nella specie, la difesa di parte convenuta sostiene come la controversia, avente ad oggetto un patto parasociale atipico, rientri nell'ambito di competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi pag. 5/16 dell'art. 3, c.2, lett. c), d.lgs. n. 168/2003.
Tale norma, nel disporre i criteri di ripartizione della competenza tra la Sezione specializzata in materia di impresa ed altra Sezione del Tribunale, ricomprende nell'alveo di competenza della Sezione specializzata – per quanto qui di interesse – la materia inerente ai “patti
parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo
2341-bis del codice civile”, nonché le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con la medesima materia.
Tuttavia, da un punto di vista soggettivo,
l'applicazione di tale norma concerne esclusivamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità
limitata), nonché le “società di cui al regolamento (CE)
n.2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al
regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio
2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero
alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono
sottoposte a direzione e coordinamento” (art. 3, c.2, D.
lgs. n. 168/2003).
Nell'ipotesi in esame, pertanto, deve escludersi l'operatività della vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese, posto che il pag. 6/16 patto riguarda un'impresa individuale – quale è quella convenuta – che, come tale, non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della norma citata.
3. Nel merito, la domanda attorea di ripetizione
(restituzione) della somma di euro 25.000,00 è fondata,
mentre risultano infondate le restanti domande.
Diversamente, è fondata la domanda riconvenzionale della convenuta di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice.
4. Come già sopra evidenziato, la questione oggetto di giudizio trae origine dalla stipula, in data 1.9.2020, di un contratto, mediante il quale le parti in causa disponevano che avrebbe Controparte_1
concesso per la quota del 50% a la Parte_1
gestione di un impianto di distribuzione, lavaggio, bar e tabacchi sito in Jesi, previo inquadramento della stessa attrice quale responsabile commerciale dell'impresa convenuta. A tal fine, le parti convenivano, a titolo di corrispettivo per la cessione della quota di gestione della medesima attività commerciale, la somma di euro 45.000,00
che parte attrice avrebbe dovuto versare in favore dell'impresa convenuta secondo le seguenti modalità di pagamento: - euro 25.000,00 all'atto di sottoscrizione della scrittura privata;
- euro 20.000,00 dilazionato in sei mesi prorogabili dalle parti (cfr. all. 1 fascicolo di pag. 7/16 parte attrice).
5. Ciò premesso, secondo la tesi sostenuta da parte attrice, l'impresa convenuta, venendo meno agli obblighi contrattuali assunti, impediva all'attrice di dare avvio all'attività in questione, nonostante la stessa si fosse resa disponibile – di converso – ad adempiere alle proprie obbligazioni, anche mediante il pagamento di una parte del prezzo (pari ad euro 25.000,00) convenuto a titolo di corrispettivo delle quote di gestione cedute dall'impresa.
Al riguardo, fermo e incontestato tra le parti l'avvenuto pagamento di tale somma in favore dell'impresa convenuta (pari, come detto, ad euro 25.000,00), il compendio probatorio risultante dalla documentazione e dalle testimonianze rese in giudizio confuta la tesi sostenuta dall'attrice.
Valgano, in merito, le testimonianze offerte da Pt_2
e tutte
[...] Testimone_1 Testimone_2
convergenti sul fatto che l'attrice non si rendeva disponibile a dare avvio all'attività di gestione concessa dall'impresa convenuta (e non già l'inverso), impedendo così di dare seguito a quanto contrattualmente previsto dalle parti.
In particolare, i testimoni e Parte_2 Tes_2
, quali dipendenti della hanno
[...] CP_1
dichiarato che successivamente alla Parte_1
pag. 8/16 sottoscrizione del contratto de quo, pur invitata dalla convenuta a presentarsi presso il distributore per intraprendere l'attività lavorativa, conoscere i fornitori e ricevere indicazioni utili per la conduzione della gestione, si recava in loco soltanto una volta, per poi non presentarsi più nelle successive occasioni. Gli stessi,
poi, hanno affermato che parte attrice manifestava oralmente di voler risolvere il contratto intervenuto tra le parti in causa, successivamente al primo incontro avvenuto presso il distributore, a distanza di qualche settimana dalla stipula dell'atto negoziale.
Del pari, indifferente alle parti, ha Testimone_1
confermato che parte attrice – ad eccezione di una sola volta - mancava agli appuntamenti concordati con l'impresa,
siccome finalizzati alla acquisizione di indicazioni utili per la gestione dell'attività. Il teste ha, infatti,
dichiarato: “ne sono a conoscenza in quanto il sig. Pt_2
mi aveva incaricato di eseguire un lavoro di
[...]
ristrutturazione del bar e del ristorante;
ricordo di
averla incontrata una volta presso il distributore;
successivamente più volte ho detto al che i lavori Pt_2
erano pronti e terminati, erano passati due e tre mesi ma
la sig.ra non si è più presentata”. Pt_1
Alcun valore probatorio riveste, al contrario,
l'interrogatorio formale deferito a parte attrice la quale pag. 9/16 si è limitata a negare le circostanze a lei addebitate.
Nell'ambito del procedimento civile, invero,
l'interrogatorio formale costituisce un mezzo di prova teso a provocare la confessione giudiziale per l'interrogando di circostanze a sé sfavorevoli (art. 2733 c.c. – artt. 228 e ss. c.p.c.).
Privi di decisiva rilevanza probatoria risultano i messaggi whatsapp depositati da parte attrice;
quelli depositati con la seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c.
(costituenti screenshot dell'applicazione telefonica) si collocano temporalmente pochi mesi dopo la conclusione del contratto sopra indicato e fanno riferimento ad alcuni appuntamenti fissati dalle parti per dare attuazione all'accordo medesimo. Anche quelli allegati all'atto di citazione – nella forma di trascrizione dei messaggi –
risultano poco significativi nel loro contenuto, facendo riferimento ad alcune problematiche per l'attuazione del programma contrattuale ed alla richiesta di incontri,
verosimilmente da parte della , poi sfociati in un Pt_1
dissidio tra l'attrice e Peraltro, tali Parte_2
ultimi messaggi, oltre che privi di certo riferimento temporale, sono anche poco attendibili nel loro contenuto;
se ne ha contezza confrontandoli con quelli che sono stati depositati anche sotto forma di screenshot – e che dunque sono sicuramente più attendibili;
da tale confronto vengono in rilievo date divergenti e messaggi non trascritti o pag. 10/16 trascritti in un ordine non corretto.
5.1. Dal complessivo quadro probatorio, dunque, emerge come, successivamente alla stipulazione del contratto del
1.9.2020, le parti si siano più volte sentite per affrontare e superare alcune problematiche insorte (in particolare messaggi whatsapp); in tale frangente,
verosimilmente, i rapporti tra le parti di deterioravano e l'attrice decideva unilateralmente di non dare seguito all'accordo (decisione esplicitata anche nella missiva del
20.10.2021).
In assenza di un termine (neanche essenziale) indicato in contratto per l'attuazione dell'affare, in difetto di intimazione ad adempiere rivolta dall'attrice alla convenuta e in mancanza di altra precisa, puntuale e grave ragione a sostegno della decisione dell'attrice di “non dare corso agli impegni assunti” (così letteralmente nella missiva del 21.10.2021) nonostante gli inviti a presentarsi presso il distributore a lei rivolti dalla convenuta (cfr:
prova testimoniale), la condotta dalla stessa non può che configurare un'ipotesi di inadempimento contrattuale rilevante, come tale idonea a determinare la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti.
Dunque, va dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice.
Conseguentemente vanno rigettate le domande attoree di pag. 11/16 risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta e di risarcimento del danno.
6. In via riconvenzionale l'impresa convenuta ha domandato la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti, consistenti nel mancato guadagno per la chiusura dell'attività, nelle spese affrontate a seguito dell'operazione commerciale intrapresa, nonché per la lesione all'immagine e per la perdita di clientela.
La domanda non può essere accolta, posto che la stessa non risulta supportata da alcun idoneo a concreto elemento probatorio. Al riguardo, parte convenuta si è limitata a depositare un mero resoconto contabile del distributore oggetto di contrattazione, redatto dalla stessa impresa,
nel quale sono riportate le spese ipoteticamente affrontate dalla con riferimento all'attività commerciale CP_1
de qua complessivamente intesa (cfr. all. n.1 fascicolo di parte convenuta). Tuttavia, tali voci di spesa risultano semplicemente elencate e non confermate da alcuna ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'esborso, la sua quantificazione, la sua congruità e che le stesse non sarebbero state sostenute nell'ipotesi in cui l'attrice non si fosse resa inadempiente, ovvero che a fronte della spesa affrontata esclusivamente dalla convenuta la stessa non avrebbe beneficiato di un maggiore ritorno economico,
conseguenza del venire meno degli obblighi assunti nei pag. 12/16 confronti dell'attrice.
Del pari, non risulta provato se e in che termini la condotta dell'attrice abbia ritardato l'apertura dell'attività commerciale (attese le problematiche comunque emergenti), né l'incidenza economica di tale ipotetico ritardo (non essendo stato allegato alcun parametro economico, risultando non adeguata – in difetto di alcun riscontro documentale – la generica risposta del teste al cap. l ), anche in termini di denunciata Parte_2
perdita di clientela;
ugualmente non è possibile apprezzare in quali termini si sia effettivamente concretizzato il danno all'immagine presuntivamente subito dall'impresa convenuta.
7. Parte convenuta domanda altresì che il Tribunale
accerti il proprio diritto di incamerare la somma di euro
25.000,00, a titolo di penale.
Tale domanda non può essere accolta. Infatti, il contratto stipulato nulla dispone in merito ad un'eventuale penale da inadempimento, né come si è visto parta convenuta ha dimostrato di avere subito un danno concreto quale conseguenza dell'inadempimento dell'attrice.
8. Diversamente, nonostante la domanda di risoluzione proposta da parte attrice sia stata rigettata, la domanda di ripetizione (restituzione) della somma di euro 25.000,00
– comunque proposta da parte attrice - va accolta, per pag. 13/16 effetto dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata in via riconvenzionale da parte convenuta.
L'accoglimento di tale domanda, infatti, ha comportato la caducazione del titolo in forza del quale si giustificava il pagamento della somma di euro 25.000,00
quale (anticipo sul) corrispettivo della cessione della gestione dell'attività in questione.
Sul punto, secondo quanto espresso da condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la decisione che accolga la
domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del
contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo
d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola
il principio della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che
ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata
in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la
restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è
divenuto indebito, potendo identico effetto restitutorio
seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di
risoluzione”. Ha aggiunto sul punto la Corte che “il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa (risoluzione,
annullamento ecc.), rende indebita la prestazione
effettuata in base ad esso e, una volta che sia stata
chiesta la restituzione non rileva la ragione per la quale
pag. 14/16 quel pagamento è diventato indebito, potendo l'effetto
restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra
causa di risoluzione. Ciò si spiega considerando che
l'effetto restitutorio identico, quale che sia la causa che
ha comportato la caducazione del titolo;
altra è infatti la
diversità di cause che possono produrre la caducazione del
titolo, e che sono necessarie a specificare la domanda ed a
differenziarla (risoluzione per inadempimento o per mutuo
consenso, ecc.), altra è la causa dell'effetto restitutorio
che è nella caducazione stessa del titolo, che consiste in
un effetto identico quale che sia la causa (…) in base al
quale il pagamento era stato effettuato, con la conseguenza
che la pronuncia che ordina la restituzione ha come ragione
la caducazione del titolo, ossia un fatto che produce
effetti identici quale che ne sia la sua ragione;
la
restituzione, sempre che vi sia domanda” – come nell'ipotesi in esame – “è pronunciata per via della mera
caducazione del titolo che aveva sorretto il pagamento”
(cfr. Cass., ord. n. 13504/2021).
9. Considerata la reciproca soccombenza delle parti,
le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 681 del 2022 sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1
pag. 15/16 di così provvede: Controparte_1 Controparte_1
- dichiara la risoluzione dell'atto negoziale stipulato da e Parte_1 Controparte_1
in data 1.9.2020 per inadempimento dell'attrice;
- condanna di Controparte_1
a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta le restanti domande proposte dalle parti;
- spese interamente compensate tra le parti.
Perugia, il 9.1.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 16/16
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 681 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Parte_1
Pellegrini; attrice
contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Puma;
convenuta
OGGETTO: ALTRI CONTRATTI ATIPICI.
CONCLUSIONI:
Per Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in
rito e in merito: - accertare l'inadempimento della convenuta e per l'effetto, - condannare
[...]
alla restituzione della somma di € Controparte_1
25.000,00 oltre al risarcimento per € 18.000,00 a ristoro
di ogni danno patito;
- in via subordinata, nella denegata
ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in
via principale: condannare la convenuta alla restituzione
della somma di € 25.000,00 nonché al risarcimento di ogni
danno da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.-
in ogni caso condannare il convenuto al pagamento delle
spese di lite.”;
Per Parte convenuta: “voglia il Tribunale di Perugia 1. dichiarare la incompetenza per materia del Tribunale
ordinario in favore del Tribunale delle Imprese di Perugia,
e, quindi condannare l'attrice al pagamento delle spese di
lite.
2- dichiarare improcedibile la domanda, per mancata
espletamento della procedura di negoziazione assistita e/o
di mediazione.
3- accertare e dichiarare la risoluzione del
patto parasociale, datato 1.9.2020, tra e Parte_1
di per Controparte_1 Controparte_1
fatto, colpa grave e responsabilità da addebitare a
ex art 1455 e segg. c.c., e, comunque Parte_1
per i motivi indicati in premessa;
4-accertare e
dichiarare, che ha legittimamente incamerato la CP_1
somma di €. 25.000 a tiolo di penale. In via
riconvenzionale, 5-accertata la grave responsabilità di
in ragione dei motivi indicati in Parte_1
pag. 2/16 premessa, condannare la stessa al risarcimento dei danni
subiti da per l'importo complessivo di € CP_1
132.263,00, come meglio indicata al punto 6) delle premesse
(domanda riconvenzionale), qui da intendersi integralmente
riportato e trascritto.
6-Con vittoria di spese e compenso
professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo al Tribunale la condanna Controparte_1
dell'impresa convenuta alla restituzione della somma di euro 25.000,00, oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale alla stessa imputabile.
1.1 A fondamento dell'azione proposta, parte attrice allegava:
- che, in data 1.9.2020, sottoscriveva Parte_1
con di Controparte_1 Controparte_1
un negozio definito “patto parasociale”, per ottenere in quota la gestione di un impianto di distributore, lavaggio e bar tabacchi sito in Jesi (AN);
- che, in esecuzione di tale negozio pattizio, l'attrice versava in favore dell'impresa convenuta la somma di euro
25.000,00, quale parte del corrispettivo per l'acquisizione pag. 3/16 della quota sopra indicata;
- che, al contrario, parte convenuta, contravvenendo agli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti, non provvedeva a mettere l'attrice nelle condizioni di avviare l'attività in questione;
- che, pertanto, risultava evidente l'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta, con conseguente diritto di parte attrice alla restituzione di quanto versato in esecuzione del patto de quo e al ristoro di tutti i conseguenti danni subiti.
1.2. Si costituiva in giudizio
[...]
la quale contestava la domanda Controparte_1
attorea, eccependo:
- che, in via preliminare, era rilevabile l'incompetenza del giudice ordinario in favore della sezione specializzata in materia di imprese, ai sensi dell'art.3, c.2, lett. c)
del D.lgs. n. 168/2003, in quanto la controversia aveva ad oggetto un patto parasociale atipico;
- che, sempre in via preliminare, la domanda era improcedibile per mancato esperimento della negoziazione assistita e della mediazione obbligatoria;
- che, contrariamente a quanto rappresentato da parte attrice, la responsabilità per inadempimento contrattuale era addebitabile a Parte_1
pag. 4/16 - che, invero, parte attrice, si era sempre rifiutata di recarsi presso il distributore, al fine di affiancare i gestori dell'impianto e, così, acquisire la professionalità
necessaria per avviare l'attività di gestione;
- che, in via riconvenzionale, in ragione del grave inadempimento dell'attrice, quest'ultima doveva essere condannata al risarcimento dei danni cagionati alla convenuta.
1.3. All'udienza del 23.6.2022, il Tribunale, visto l'art. 3, D.L. n. 132/2014, assegnava alle parti termine di
15 giorni per l'esperimento della negoziazione assistita la quale dava esito negativo.
1.4. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, nonché mediante interrogatorio formale di e prova per testimoni. Parte_1
1.5. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
7.11.2024.
***
2. In via preliminare, infondata risulta l'eccezione di
“incompetenza” formulata dalla convenuta.
2.1. Nella specie, la difesa di parte convenuta sostiene come la controversia, avente ad oggetto un patto parasociale atipico, rientri nell'ambito di competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi pag. 5/16 dell'art. 3, c.2, lett. c), d.lgs. n. 168/2003.
Tale norma, nel disporre i criteri di ripartizione della competenza tra la Sezione specializzata in materia di impresa ed altra Sezione del Tribunale, ricomprende nell'alveo di competenza della Sezione specializzata – per quanto qui di interesse – la materia inerente ai “patti
parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo
2341-bis del codice civile”, nonché le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con la medesima materia.
Tuttavia, da un punto di vista soggettivo,
l'applicazione di tale norma concerne esclusivamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità
limitata), nonché le “società di cui al regolamento (CE)
n.2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al
regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio
2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero
alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono
sottoposte a direzione e coordinamento” (art. 3, c.2, D.
lgs. n. 168/2003).
Nell'ipotesi in esame, pertanto, deve escludersi l'operatività della vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese, posto che il pag. 6/16 patto riguarda un'impresa individuale – quale è quella convenuta – che, come tale, non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della norma citata.
3. Nel merito, la domanda attorea di ripetizione
(restituzione) della somma di euro 25.000,00 è fondata,
mentre risultano infondate le restanti domande.
Diversamente, è fondata la domanda riconvenzionale della convenuta di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice.
4. Come già sopra evidenziato, la questione oggetto di giudizio trae origine dalla stipula, in data 1.9.2020, di un contratto, mediante il quale le parti in causa disponevano che avrebbe Controparte_1
concesso per la quota del 50% a la Parte_1
gestione di un impianto di distribuzione, lavaggio, bar e tabacchi sito in Jesi, previo inquadramento della stessa attrice quale responsabile commerciale dell'impresa convenuta. A tal fine, le parti convenivano, a titolo di corrispettivo per la cessione della quota di gestione della medesima attività commerciale, la somma di euro 45.000,00
che parte attrice avrebbe dovuto versare in favore dell'impresa convenuta secondo le seguenti modalità di pagamento: - euro 25.000,00 all'atto di sottoscrizione della scrittura privata;
- euro 20.000,00 dilazionato in sei mesi prorogabili dalle parti (cfr. all. 1 fascicolo di pag. 7/16 parte attrice).
5. Ciò premesso, secondo la tesi sostenuta da parte attrice, l'impresa convenuta, venendo meno agli obblighi contrattuali assunti, impediva all'attrice di dare avvio all'attività in questione, nonostante la stessa si fosse resa disponibile – di converso – ad adempiere alle proprie obbligazioni, anche mediante il pagamento di una parte del prezzo (pari ad euro 25.000,00) convenuto a titolo di corrispettivo delle quote di gestione cedute dall'impresa.
Al riguardo, fermo e incontestato tra le parti l'avvenuto pagamento di tale somma in favore dell'impresa convenuta (pari, come detto, ad euro 25.000,00), il compendio probatorio risultante dalla documentazione e dalle testimonianze rese in giudizio confuta la tesi sostenuta dall'attrice.
Valgano, in merito, le testimonianze offerte da Pt_2
e tutte
[...] Testimone_1 Testimone_2
convergenti sul fatto che l'attrice non si rendeva disponibile a dare avvio all'attività di gestione concessa dall'impresa convenuta (e non già l'inverso), impedendo così di dare seguito a quanto contrattualmente previsto dalle parti.
In particolare, i testimoni e Parte_2 Tes_2
, quali dipendenti della hanno
[...] CP_1
dichiarato che successivamente alla Parte_1
pag. 8/16 sottoscrizione del contratto de quo, pur invitata dalla convenuta a presentarsi presso il distributore per intraprendere l'attività lavorativa, conoscere i fornitori e ricevere indicazioni utili per la conduzione della gestione, si recava in loco soltanto una volta, per poi non presentarsi più nelle successive occasioni. Gli stessi,
poi, hanno affermato che parte attrice manifestava oralmente di voler risolvere il contratto intervenuto tra le parti in causa, successivamente al primo incontro avvenuto presso il distributore, a distanza di qualche settimana dalla stipula dell'atto negoziale.
Del pari, indifferente alle parti, ha Testimone_1
confermato che parte attrice – ad eccezione di una sola volta - mancava agli appuntamenti concordati con l'impresa,
siccome finalizzati alla acquisizione di indicazioni utili per la gestione dell'attività. Il teste ha, infatti,
dichiarato: “ne sono a conoscenza in quanto il sig. Pt_2
mi aveva incaricato di eseguire un lavoro di
[...]
ristrutturazione del bar e del ristorante;
ricordo di
averla incontrata una volta presso il distributore;
successivamente più volte ho detto al che i lavori Pt_2
erano pronti e terminati, erano passati due e tre mesi ma
la sig.ra non si è più presentata”. Pt_1
Alcun valore probatorio riveste, al contrario,
l'interrogatorio formale deferito a parte attrice la quale pag. 9/16 si è limitata a negare le circostanze a lei addebitate.
Nell'ambito del procedimento civile, invero,
l'interrogatorio formale costituisce un mezzo di prova teso a provocare la confessione giudiziale per l'interrogando di circostanze a sé sfavorevoli (art. 2733 c.c. – artt. 228 e ss. c.p.c.).
Privi di decisiva rilevanza probatoria risultano i messaggi whatsapp depositati da parte attrice;
quelli depositati con la seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c.
(costituenti screenshot dell'applicazione telefonica) si collocano temporalmente pochi mesi dopo la conclusione del contratto sopra indicato e fanno riferimento ad alcuni appuntamenti fissati dalle parti per dare attuazione all'accordo medesimo. Anche quelli allegati all'atto di citazione – nella forma di trascrizione dei messaggi –
risultano poco significativi nel loro contenuto, facendo riferimento ad alcune problematiche per l'attuazione del programma contrattuale ed alla richiesta di incontri,
verosimilmente da parte della , poi sfociati in un Pt_1
dissidio tra l'attrice e Peraltro, tali Parte_2
ultimi messaggi, oltre che privi di certo riferimento temporale, sono anche poco attendibili nel loro contenuto;
se ne ha contezza confrontandoli con quelli che sono stati depositati anche sotto forma di screenshot – e che dunque sono sicuramente più attendibili;
da tale confronto vengono in rilievo date divergenti e messaggi non trascritti o pag. 10/16 trascritti in un ordine non corretto.
5.1. Dal complessivo quadro probatorio, dunque, emerge come, successivamente alla stipulazione del contratto del
1.9.2020, le parti si siano più volte sentite per affrontare e superare alcune problematiche insorte (in particolare messaggi whatsapp); in tale frangente,
verosimilmente, i rapporti tra le parti di deterioravano e l'attrice decideva unilateralmente di non dare seguito all'accordo (decisione esplicitata anche nella missiva del
20.10.2021).
In assenza di un termine (neanche essenziale) indicato in contratto per l'attuazione dell'affare, in difetto di intimazione ad adempiere rivolta dall'attrice alla convenuta e in mancanza di altra precisa, puntuale e grave ragione a sostegno della decisione dell'attrice di “non dare corso agli impegni assunti” (così letteralmente nella missiva del 21.10.2021) nonostante gli inviti a presentarsi presso il distributore a lei rivolti dalla convenuta (cfr:
prova testimoniale), la condotta dalla stessa non può che configurare un'ipotesi di inadempimento contrattuale rilevante, come tale idonea a determinare la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti.
Dunque, va dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice.
Conseguentemente vanno rigettate le domande attoree di pag. 11/16 risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta e di risarcimento del danno.
6. In via riconvenzionale l'impresa convenuta ha domandato la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti, consistenti nel mancato guadagno per la chiusura dell'attività, nelle spese affrontate a seguito dell'operazione commerciale intrapresa, nonché per la lesione all'immagine e per la perdita di clientela.
La domanda non può essere accolta, posto che la stessa non risulta supportata da alcun idoneo a concreto elemento probatorio. Al riguardo, parte convenuta si è limitata a depositare un mero resoconto contabile del distributore oggetto di contrattazione, redatto dalla stessa impresa,
nel quale sono riportate le spese ipoteticamente affrontate dalla con riferimento all'attività commerciale CP_1
de qua complessivamente intesa (cfr. all. n.1 fascicolo di parte convenuta). Tuttavia, tali voci di spesa risultano semplicemente elencate e non confermate da alcuna ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'esborso, la sua quantificazione, la sua congruità e che le stesse non sarebbero state sostenute nell'ipotesi in cui l'attrice non si fosse resa inadempiente, ovvero che a fronte della spesa affrontata esclusivamente dalla convenuta la stessa non avrebbe beneficiato di un maggiore ritorno economico,
conseguenza del venire meno degli obblighi assunti nei pag. 12/16 confronti dell'attrice.
Del pari, non risulta provato se e in che termini la condotta dell'attrice abbia ritardato l'apertura dell'attività commerciale (attese le problematiche comunque emergenti), né l'incidenza economica di tale ipotetico ritardo (non essendo stato allegato alcun parametro economico, risultando non adeguata – in difetto di alcun riscontro documentale – la generica risposta del teste al cap. l ), anche in termini di denunciata Parte_2
perdita di clientela;
ugualmente non è possibile apprezzare in quali termini si sia effettivamente concretizzato il danno all'immagine presuntivamente subito dall'impresa convenuta.
7. Parte convenuta domanda altresì che il Tribunale
accerti il proprio diritto di incamerare la somma di euro
25.000,00, a titolo di penale.
Tale domanda non può essere accolta. Infatti, il contratto stipulato nulla dispone in merito ad un'eventuale penale da inadempimento, né come si è visto parta convenuta ha dimostrato di avere subito un danno concreto quale conseguenza dell'inadempimento dell'attrice.
8. Diversamente, nonostante la domanda di risoluzione proposta da parte attrice sia stata rigettata, la domanda di ripetizione (restituzione) della somma di euro 25.000,00
– comunque proposta da parte attrice - va accolta, per pag. 13/16 effetto dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata in via riconvenzionale da parte convenuta.
L'accoglimento di tale domanda, infatti, ha comportato la caducazione del titolo in forza del quale si giustificava il pagamento della somma di euro 25.000,00
quale (anticipo sul) corrispettivo della cessione della gestione dell'attività in questione.
Sul punto, secondo quanto espresso da condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la decisione che accolga la
domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del
contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo
d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola
il principio della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che
ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata
in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la
restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è
divenuto indebito, potendo identico effetto restitutorio
seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di
risoluzione”. Ha aggiunto sul punto la Corte che “il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa (risoluzione,
annullamento ecc.), rende indebita la prestazione
effettuata in base ad esso e, una volta che sia stata
chiesta la restituzione non rileva la ragione per la quale
pag. 14/16 quel pagamento è diventato indebito, potendo l'effetto
restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra
causa di risoluzione. Ciò si spiega considerando che
l'effetto restitutorio identico, quale che sia la causa che
ha comportato la caducazione del titolo;
altra è infatti la
diversità di cause che possono produrre la caducazione del
titolo, e che sono necessarie a specificare la domanda ed a
differenziarla (risoluzione per inadempimento o per mutuo
consenso, ecc.), altra è la causa dell'effetto restitutorio
che è nella caducazione stessa del titolo, che consiste in
un effetto identico quale che sia la causa (…) in base al
quale il pagamento era stato effettuato, con la conseguenza
che la pronuncia che ordina la restituzione ha come ragione
la caducazione del titolo, ossia un fatto che produce
effetti identici quale che ne sia la sua ragione;
la
restituzione, sempre che vi sia domanda” – come nell'ipotesi in esame – “è pronunciata per via della mera
caducazione del titolo che aveva sorretto il pagamento”
(cfr. Cass., ord. n. 13504/2021).
9. Considerata la reciproca soccombenza delle parti,
le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 681 del 2022 sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1
pag. 15/16 di così provvede: Controparte_1 Controparte_1
- dichiara la risoluzione dell'atto negoziale stipulato da e Parte_1 Controparte_1
in data 1.9.2020 per inadempimento dell'attrice;
- condanna di Controparte_1
a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta le restanti domande proposte dalle parti;
- spese interamente compensate tra le parti.
Perugia, il 9.1.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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