Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 15/12/2025, n. 8112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8112 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08112/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04706/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4706 del 2022, proposto da
Joint Società a Responsabilità Limitata Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Romano, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Caserta, via Galileo Galilei, 20 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa - TAa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato EP Trisorio Liuzzi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, Via Andrea da Bari, n. 35 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC giuseppe.trisorioliuzzi@pec.studiotrisorioliuzzi.it;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva
- del provvedimento-delibera di non ammissione ai benefici della misura Resto al Sud della domanda n. prot. RSUD0033440 presentata dalla Joint Società a Responsabilità Limitata Semplificata in data 14.04.2022 per la realizzazione nel Comune di Giugliano in Campania (NA) di un progetto riguardante Bar ed altri esercizi simili senza cucina, notificato a mezzo pec in data 13.06.2022;
- dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. n. 241/90, comunicati in data 24.05.2022;
- di ogni altro atto/provvedimento presupposto e/o connesso ai precedenti, non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa - TAa S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. NN EP TO TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 12 settembre 2022 e depositato in data 12 ottobre 2022 la deducente ha rappresentato quanto segue.
In data 29 maggio 2020, la signora ES ER ed i signori NA OL e ON OM hanno presentato richiesta di agevolazione a valere sulla Misura Resto al Sud, rubricata al protocollo n. RSUD0013265, e, in data 30 giugno 2020, hanno sostenuto il colloquio istruttorio per la valutazione del progetto, ricevendo, il successivo 8 luglio 2020 a mezzo PEC, comunicazione del decreto di “Esito Positivo”, con la precisazione dell’ iter da seguire per procedere all’adozione del provvedimento di concessione.
Come richiesto, la costituita la Joint S.R.L.s. ha caricato tutta la documentazione sulla piattaforma dedicata e ha formulato richiesta di finanziamento ad Istituto di credito convenzionato che, causa restrizioni dovute al Covid-19, non garantiva della relativa istruttoria tempi certi e compatibili con il procedimento di ammissione ai benefici della misura in questione; da qui, la necessità di contattare, sempre nel rispetto delle prescrizioni della misura de qua , altri Istituti di credito, tentativi che andavano a buon fine in data 2 marzo 2022, grazie all’intervento di altro Istituto di credito che ha rilasciato delibera bancaria positiva, caricata sulla piattaforma dedicata ed inviata tramite PEC.
La parte resistente ha però comunicato che tale deliberazione di finanziamento era intervenuta oltre il termine massimo prescritto. Al fine di salvare la realizzabilità del progetto, la stessa parte resistente ha consigliato di ripresentare la domanda, tanto più che la stessa aveva già ricevuto valutazione positiva di ammissibilità; nonostante le perplessità evidenziate dagli istanti circa l’opportunità di rinunciare ad un procedimento conclusosi già con esito positivo, Joint SRLs, costituita medio tempore dai signori ER, OL e OM, ha presentato nuova domanda di ammissione, protocollata al numero RSUD0033440, di contenuto identico alla domanda prot. n. RSUD0013265.
In data 17 maggio 2022 si è tenuto il colloquio conoscitivo, con esito, in relazione ai criteri legittimanti la concessione del beneficio, eguale e sovrapponibile al colloquio tenutosi in relazione alla precedente domanda RSUD0013265, ammessa alle agevolazioni; sennonché, nonostante la denunciata identità, la domanda di cui al prot. n. RSUD0013265 del 29 maggio 2020 è stata ammessa, mentre la domanda di cui al prot. RSUD0033440 del 14 aprile 2022 è stata respinta (non ammessa alle agevolazioni) con provvedimento-delibera notificata a mezzo pec in data 13 giugno 2022.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituita in giudizio l’Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa - TAa S.p.a., rappresentando l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso proposto e chiedendo il rigetto della domanda cautelare proposta.
1.2. Con ordinanza 10 novembre 2022, n. 1945 è stata respinta la domanda cautelare.
1.3. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la parte resistente ha depositato memoria, insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso proposto siccome inammissibile ed infondato.
1.4. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, presente il difensore della parte ricorrente, udito lo stesso difensore come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Per ragioni di economia processuale il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni di rito frapposte dalla parte resistente, stante l’infondatezza delle censure articolate con il proposto ricorso.
2. Con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. art. 3 e 6 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per motivazione incongrua, contraddittoria, illogica e per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento atteso che risultanze istruttorie, identiche e sovrapponibili, concernenti diverse domande di ammissione a contenuto identico, anche nel lato soggettivo, sono state valutate in modo diametralmente opposto, con l’accoglimento della prima (prot. RSUD0013265) ed il rigetto della seconda (prot. RSUD0033440) .
La parte ricorrente, in sintesi, dopo aver evidenziato che l’obbligo motivazionale del provvedimento amministrativo, i compiti del responsabile del procedimento normativamente prescritti, nonché le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quali vizi di legittimità, sono tesi a garantire, tra gli altri fini, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa, ha osservato che imprescindibile principio di legittimità dell’azione amministrativa è quello per il quale situazioni identiche devono essere valutate in modo identico.
Lamenta la società ricorrente, in particolare, di essere stata discriminata; in particolare, dopo aver richiamato i requisiti (legittimanti l’accoglimento della domanda proposta) c), c.1), d), d.1), d.2) e d.3) - cfr. pagg. 3-4 del ricorso - la deducente ha osservato che i dati riferiti in sede di colloquio concernente la domanda prot. RSUD0013265 sono gli stessi, anche da un punto di vista terminologico, rispetto a quelli verbalizzati in sede di colloquio riguardante la domanda prot. RSUD0033440: tuttavia, nel procedimento di cui alla domanda prot. RSUD0013265 la parte resistente li ha valutati idonei per l’accoglimento della domanda, mentre, nel procedimento di cui alla domanda prot. RSUD0033440 – concernente lo stesso soggetto – li ha valutati non idonei all’ammissione della domanda prot. RSUD0033440.
Con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 6 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie in quanto il giudizio valutativo di non ammissione non è riferibile all’oggetto dell’espletata istruttoria e neppure agli esiti della stessa .
Per l’esponente, in sintesi, la delibera di non ammissione impugnata, a non volerla considerare apodittica, si basa su una valutazione di non sussistenza dei relativi requisiti che va ben al di là della più elementare specificità richiesta dalla misura Resto al Sud; per la parte ricorrente, in particolare, per tutto l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato - che per intero si fonda su presunto deficit di analiticità e credibilità del ricorrente - si fa riferimento ad un criterio valutativo economico-aziendale di particolare complessità e specificità che, evidentemente, non appartiene, ai sensi delle prescrizioni normative della misura Resto al Sud, al beneficiario-richiedente e neppure all’Agenzia resistente.
Inoltre, la semplicità descrittiva delle risposte verbalizzate in sede di colloquio evidenziano che le domande, in ogni caso, neanche sono state poste in modo da soddisfare quella maggiore e più qualificata (ma mai evidenziata, stante il silenzio dell’Amministrazione resistente) specificità, posta, poi, a giustificazione del giudizio di esclusione.
Con il terzo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 6 della L. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dei principi generali dell’attività amministrativa di cui all’articolo 1 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per motivazione apparente in quanto il giudizio valutativo di non ammissione si risolve in apodittica affermazione di insussistenza dei requisiti di legge .
Per l’esponente, in sintesi, premesso che la motivazione del provvedimento rappresenta l’attestazione dell’avvenuto rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità e che la motivazione dell’atto amministrativo è lo strumento mediante il quale la Pubblica Amministrazione esplicita i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento del provvedimento adottato, nel caso di specie, la motivazione è assente in quanto la stessa si risolve in una petizione di principio, mancando del tutto l’indicazione anche di una sola ragione giuridico-aziendale idonea a giustificare la non specificità delle risultanze istruttorie poste a fondamento giustificativo del provvedimento impugnato.
2.1. I motivi - che possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati.
2.1.1. In termini generali, occorre premettere che, per costante giurisprudenza, anche con riguardo alle selezioni per l'attribuzione di contributi o finanziamenti pubblici l’organo tecnico che deve esaminare le domande e i progetti proposti, ai fini della verifica della loro ammissibilità al finanziamento, gode di ampia discrezionalità nella valutazione: i relativi giudizi sono, pertanto, insindacabili in sede giurisdizionale, a meno che non vengano in rilievo manifeste illogicità o erroneità nelle valutazioni compiute (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16 giugno 2025, n. 4530).
2.1.2. Premesso quanto sopra, va osservato che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso da consolidata e condivisa giurisprudenza secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Cost. (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 13 ottobre 2025, n. 7993).
Orbene, nel caso in esame l’Autorità procedente ha esplicitato – in modo chiaro ed articolato – le plurime ragioni poste a fondamento della determinazione sfavorevole, in particolare quanto ai seguenti aspetti connotati da profili di criticità:
- c.1) grado di approfondimento dell'analisi di mercato ;
- d.1) composizione interna delle spese ;
- d.2) coerenza tecnica dell'organizzazione proposta in funzione del processo produttivo/di erogazione del servizio e del suo programma di crescita ;
- d.3) coerenza e credibilità delle previsioni economiche fornite in relazione alle rate di finanziamento da restituire .
L’analitico corredo motivazionale che caratterizza il provvedimento impugnato - contrariamente a quanto contestato dalla parte ricorrente - esplicita l’ iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione sfavorevole all’ammissione della domanda prot. RSUD0033440 ed inoltre non contiene richiami a criteri valutativi economico-aziendali di particolare complessità e specificità, posto che analizza dei profili basilari - di intuitiva evidenza e di immediata comprensione, soprattutto per chi voglia intraprendere o proseguire una attività economica - del progetto avanzato (a titolo puramente esemplificativo: individuazione dei diversi target di clientela e quantificazione di ciascuno di essi; clientela obiettivo di utenti giornalieri; analisi dei competitor diretti ed indiretti e relative caratteristiche; programma di investimento proposto e sua articolazione interna; analisi del processo produttivo e adempimenti amministrativi necessari all’avvio dell’attività; previsioni economiche fornite, flussi di cassa e costi gestionali et similia ).
2.1.3. Merita di essere evidenziato, poi, che - secondo giurisprudenza consolidata - la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2025, n. 6165).
Orbene, nel caso in esame, come evidenziato nel provvedimento avversato, l’effettiva ubicazione del locale in cui svolgere l’attività economica de qua è stata oggetto di modifica (dall’immobile di via Libertà 545 nel Comune di Giugliano in Campania all’immobile di Corso Campano 252 nel Comune di Qualiano), ciò che esclude in via radicale l’identità di situazioni poste a raffronto, trattandosi di una modifica del progetto di significativa importanza.
Inoltre, per costante orientamento giurisprudenziale, la contraddittorietà fra gli atti del procedimento, figura sintomatica dell'eccesso di potere, può rinvenirsi soltanto nel caso in cui sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l’effettiva volontà dell’Amministrazione, non sussistendo nel caso in cui si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati a conclusione di procedimenti indipendenti, id est “ tra atti di distinti ed autonomi procedimenti quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano stati adottati all'esito di procedimenti indipendenti e ad intervalli di tempo l'uno dall'altro ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2025, n. 7841; Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2024, n. 9877; Cons. Stato, sez. VI, 16 maggio 2023, n. 4863).
Nel caso in esame, i procedimenti avviati ad istanza di parte (domande prot. RSUD0013265 e prot. RSUD0033440), pur riguardanti lo stesso oggetto (misura agevolativa denominata “Resto al Sud”), sono indipendenti fra loro e ad intervalli di tempo l'uno dall'altro (la prima domanda risale a maggio 2020, la seconda domanda è dell’aprile 2022).
2.1.4. In conclusione, sul punto, il provvedimento avversato si sottrae alle contestazioni articolate dalla parte ricorrente.
3. Con il quarto motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 del Decreto Legge del 20.06.2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 03.08.2017, n. 123, contenente Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, lettera “o”; 2; 3.3; 3.4; 5.3; 9.4; 11.1; 11.2; 11.3, 11.4; 11.5; 11.6; 11.7; 11.8; 12; 13.1 lettera “I”; 14.2 del Decreto del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 09.11.2017, n. 174, disciplinante il regolamento concernente la misura incentivante “Resto al Sud” di cui all’articolo 1 del decreto Legge del 20.06.2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 03.08.2017, n. 123; Violazione e falsa applicazione degli articoli 2.1 lettera “o”; 3.1; 3.4; 5.3; 9.4; 9.7; 11.2, 11.3; 11.4, 11.5: 11.6; 11.8; 12.1; 13.1 lettera “I”; 14 della Circolare n. 000033 de 22.12.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 6 della Legge n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento; travisamento del diritto; difetto di istruttoria; motivazione illogica ed irragionevole; inosservanza di circolari; disparità di trattamento; violazione del principio di proporzionalità; contraddizione tra provvedimenti; ingiustizia manifesta in quanto la modificazione della sede di svolgimento dell’attività, non implicando una modificazione sostanziale del progetto assentito, giammai legittima la non ammissione della domanda .
Per la parte ricorrente, in sintesi, il cambiamento di sede nel tempo di durata delle agevolazioni concesse, purché effettuato nell’ambito del territorio di una delle Regioni rientrante nell’ambito di operatività della normativa “Resto la Sud”, non è causa di revoca del provvedimento di concessione quando, come nel caso di specie, non integri una modifica sostanziale del progetto imprenditoriale; dunque, a voler considerare l’indicazione, in sede di colloquio istruttorio, del luogo dell’investimento in Comune diverso rispetto a quello indicato in domanda come modificazione della sede, questa, non implicando una variazione del volume d’affari e neppure della tipologia d’intervento e, più in generale, non determinando alcuna modifica sostanziale del progetto imprenditoriale, è del tutto inidonea a legittimare il rigetto della domanda.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. In primo luogo, occorre chiarire che:
- in relazione alla domanda prot. RSUD0013265, l’Agenzia resistente ha adottato un provvedimento di decadenza “ per mancata produzione della documentazione bancaria post diffida ad adempiere ”; non vi sono evidenze in atti dell’impugnazione del suddetto provvedimento di decadenza;
- in relazione alla domanda prot. RSUD0033440, l’Agenzia resistente ha adottato un provvedimento di non ammissione alle agevolazioni “ in quanto non risulta verificato il superamento delle soglie minime per l’accesso alle agevolazioni rappresentate nella griglia di valutazione allegata alla Circolare n. 33 e ss.mm.ii. ” per i motivi specificati nel provvedimento, impugnato con l’atto introduttivo del giudizio.
Si rivela erronea, pertanto, l’argomentazione difensiva della parte ricorrente incentrata sulla affermata “revoca del provvedimento di concessione”.
3.1.2. Inoltre, contrariamente a quanto argomentato dalla società ricorrente, in relazione ad un dato progetto imprenditoriale (nel caso in esame, progetto per la realizzazione di un lounge bar ) la modifica del locale ove svolgere l’iniziativa economica e, addirittura, del territorio comunale ove avviare e svolgere l’attività imprenditoriale, determina una variazione sostanziale del progetto (basti pensare, per richiamare gli aspetti di maggiore importanza, alla necessità di analizzare un differente mercato di riferimento e un probabile diverso target di clientela, alla necessità di individuazione di differenti competitor , diretti ed indiretti, e alle possibili ricadute di tali profili sul programma di investimento, sul processo produttivo e sui flussi di cassa nonché sui costi gestionali).
4. Con l’ultimo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 6 della L. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento in quanto, pur avendo la società ricorrente presentato controdeduzioni ai motivi ostativi, con le quali già denunciava l’arbitrio di un possibile giudizio negativo a fronte di un giudizio precedentemente positivo alla luce di domanda e risultanze istruttorie assolutamente identiche, TA ripeteva pedissequamente quanto notificato con i motivi ostativi .
Evidenzia l’esponente che per l’art. 10- bis della legge n. 241/1990, qualora gli istanti presentino osservazioni ai motivi ostativi il responsabile del procedimento deve dare ragione nel provvedimento finale di diniego del loro mancato accoglimento e che, nel caso di specie, la mancata indicazione delle ragioni per le quali le osservazioni presentate non sono state valutate integra il denunciato vizio di legittimità.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. In via preliminare occorre osservare che l’obbligo del c.d. preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2025, n. 8312).
4.1.2. Premesso quanto sopra, contrariamente a quanto contestato dalla parte ricorrente, il provvedimento avversato contiene una puntuale analisi (cfr. pagg. 6 e 7) delle ragioni per le quali le osservazioni fornite dalla società istante non sono state ritenute idonee a sanare le criticità rilevate.
Va peraltro evidenziato che, lungi da elaborare e trasmettere all’Agenzia resistente controdeduzioni concernenti gli specifici e puntuali motivi ostativi opposti in sede procedimentale, la parte ricorrente - con nota datata 7 giugno 2022 - si è diffusa nella ricostruzione della vicenda procedimentale successiva alla domanda prot. RSUD0013265 (conclusasi con l’esito decadenziale di cui si è detto sopra), isterilendosi poi sul clima del colloquio conoscitivo svolto e sulla sostanziale identità dei progetti presentati, senza introdurre argomentazioni utili a contestare - sul piano tecnico - gli elementi di criticità evidenziati.
5. In conclusione, in ragione dell’infondatezza delle censure il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa - TAa S.p.a., che liquida in Euro 1.500,00 (€ millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
PA SE, Presidente
NN EP TO TO, Primo Referendario, Estensore
LE GA, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN EP TO TO | PA SE |
IL SEGRETARIO