Ordinanza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
1383/2023 r.g.n
Con ricorso ex art. 696 c.p.c i ricorrenti (quali eredi e prossimi congiunti di Per_1
, hanno convenuto innanzi il Tribunale di Grosseto l
[...] [...] evidenziando preliminarmente che già in precedenza, precisamente Parte_1 in data 1.03.21, avevano depositato un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per accertare la responsabilità dei sanitari dell in relazione alle prestazioni Parte_2 eseguite su relativamente al ricovero del 8-9 maggio 2019 a Persona_1 seguito del quale lo stesso era deceduto.
Ed in particolare, con il precedente ricorso ex art. 696 c.p.c. (r.g n.421/2021), i ricorrenti esponevano che in data 9 maggio 2019 era deceduto Persona_1
a causa della condotta errata dei sanitari di , per non aver inviato lo stesso, Pt_2 tempestivamente, presso l'Ospedale di Siena al fine di procedere all'intervento chirurgico, rilevando altresì che le modalità di invio, oltre che non tempestive, venivano effettuate in maniera non protetta e non traumatizzante.
Con l'odierno ricorso i ricorrenti hanno riproposto, a fondamento della nuova richiesta di atp, i medesimi fatti che avevano già costituito oggetto della consulenza svolta nell'ambito del precedente procedimento, deducendo altresì, quale ulteriore profilo di colpa a carco dei sanitari, anche le condotte tenute dai medesimi in occasione di un precedente ricovero, nel 2013, in particolare per aver omesso l'esplorazione delle condizioni dell'aorta al momento del ricovero del 2013 e negli anni successivi.
L costituendosi in giudizio, ha instato in va preliminare per Parte_1
l'inammissibilità del ricorso (evidenziando, in particolare che anche i fatti del 2013 avevano già costituito oggetto del precedente atp), eccependo altresì la nullità della procura, il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti e la prescrizione;
nel merito per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
l'art. 698 II comma c.p.c. è chiaro nel non ammettere la rinnovazione della consulenza svolta in fase di a.t.p, prevedendo infatti che “l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione, nel giudizio di merito”. Ed infatti il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo è connotato per sua natura dal carattere della provvisorietà e strumentalità. Quanto, poi, alle allegazioni dei ricorrenti relative ai fatti del 2013, è sufficiente osservare che non si è al cospetto di deduzione nuove, trattandosi invero di deduzioni
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Non sussistono i presupposti per la pronuncia di una condanna dei resistenti ex art 96 c.p.c., genericamente invocata. Ogni ulteriore questione o rilievo o assorbiti. Grosseto 1.4.2025
Il Giudice Dott.ssa Claudia Frosini