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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3261/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto di rilascio alloggio”, promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Laudadio, Parte_1
Ricorrente contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Rosa Colangelo,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 22.3.2022 ha interposto opposizione Parte_1
avverso il decreto di rilascio alloggio cod. n. 211823 rep. int n. 28/2021, notificato l'8.3.2022, con cui ha ordinato al ricorrente di rilasciare entro 30 Controparte_1 giorni l'immobile sito in Bari alla Via Strada Carbonara-Modugno n. 4/21 pal. D int. 5
(Stadio San Nicola), sul presupposto che l'odierno ricorrente occupi il citato alloggio senza titolo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni: “In via preliminare in accoglimento dell'istanza di sospensione del decreto, disporre inaudita altera parte la sospensione del decreto opposto sussistendo i presupposti in fatto ed in diritto, oltre che di pericolo;
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del
Pag. 1 a 9 presidente/amministratore unico/legale rappresentante pro tempore dell' CP_1
ad emettere decreto di rilascio, competendo per legge, tale funzione al Sindaco
[...] del Comune ove è ubicato l'immobile; Nel merito: a) accertare e dichiarare per le ragioni spiegate nel ricorso la nullità ed inefficacia del decreto di rilascio alloggio cod.n.211823
n.28/2021 notificato da l'8.3.2022 con conseguente effetti anche in Controparte_1
ordine alla declaratoria di esclusione in via permanente del sig. dalle Pt_1
assegnazioni di alloggio di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo dello Stato o di enti pubblici;
b) accertare e dichiarare che il sig. è Pt_1
titolare del diritto soggettivo all'acquisto dell'immobile assegnato e locato nel 2013 in ragione del combinato disposto di cui all'art. 23 L.R. n.26/2020, al decreto del ministero delle infrastrutture 24/2/15, all'art.3, c.I, lett.a) della legge 23/5/14 n.80 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28/3/14 n.47 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), all'art.23 del DPR
1035/1972, e della legge regionale 10/2014 e, per l'effetto, è Controparte_1
inadempiente; c) per tutte le suesposte ragioni condannare in Controparte_1
persona del LRPT, al pagamento di spese, competenze, onorari ed accessori tutti del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda, l'opponente ha allegato:
- di aver lavorato dall'1.3.1983 come vigile del fuoco presso il Comando di Bari e di essere in regime pensionistico dal 14.12.2017;
- che l'art. 18 l. 203/1991 ha previsto che il personale delle Amministrazioni dello Stato, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, tra cui i Vigili del fuoco, fosse destinatario dell'assegnazione di immobili di edilizia pubblica residenziale, costruiti e/o da costruire nel Comune ove il dipendente presta servizio;
in tal senso il Comune di Bari, con l'allora provvedeva ad edificare alcuni immobili in Bari, con la società Bari CP_2
Domani, nei pressi dello Stadio San Nicola;
per l'effetto, con atto della Prefettura di Bari
n. 9770/2013, è stata disposta l'assegnazione dell'immobile in favore del;
con Pt_1 verbale del 27.3.2013 dell'allora è stato consegnato l'immobile sito in Bari alla via CP_2
Strada Carbonara-Modugno n. 4/21 pal. D int. 5; detta assegnazione è stata confermata in data 15.5.2013 dall' , che stipulava il contratto di locazione al canone Controparte_1
di euro 162,27 mensili;
- che successivamente, nel 2014 e nel 2015, rispettivamente con la l. 80/2014 (di conversione del d.l. 28.3.2014) e con decreto del Ministero delle Infrastrutture del
24.2.2015, il legislatore nazionale interveniva con i due diversi provvedimenti imponendo
Pag. 2 a 9 alle Pubbliche Amministrazioni di procedere all'alienazione “degli immobili di proprietà
[…] degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati”, specificando “le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate […] a un programma straordinario di realizzazione […] di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”; tali obblighi venivano poi ulteriormente delineati dal decreto ministeriale citato che così disponeva: “A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente organo dell'Ente proprietario, previo formale assenso della Decorso Pt_2 inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della si intende reso”; Pt_2
a tali dettati normativi corrispondeva, a livello regionale pugliese, l'emanazione della l.r.
10/2014; seguiva, poi, la l.r. 26/2020, che, all'art. 23, imponeva all' di CP_1
procedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore all'alienazione degli immobili pubblici assegnati alle forze dell'ordine, previa acquisizione della disponibilità degli interessati, applicando ai beneficiari le condizioni riconosciute ed i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- che il nuovo costrutto normativo si inseriva, tuttavia, in un contesto già noto e codificato, in cui era onere dell'Ente pubblico procedere alla vendita degli immobili di edilizia pubblica a coloro che avessero i requisiti previsti per legge come disposto dall'art. 23
d.P.R. 1035/1972, con la conseguenza che l' , come peraltro avevano Controparte_1 iniziato a fare altre Arca pugliesi, avrebbe dovuto procedere all'alienazione degli immobili;
- che a dispetto del chiaro dettato normativo, nazionale e regionale e dell'acquisito diritto soggettivo del di acquistare l'immobile assegnato non seguiva da parte di Pt_1 CP_1
alcuna procedura di alienazione, ma nel 2021 la Prefettura di Bari, con nota prot. n. 51487 del 7.4.2021 ha notificato il decreto di revoca e decadenza mentre da parte di è CP_1
pervenuta la diffida alla riconsegna alloggio del 15.4.2021, con la quale si intimava l'odierno ricorrente a lasciare l'immobile entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della missiva;
- che con racc.ta a/r del 22.4.2021 il ha richiesto ad di Pt_1 Controparte_1
Contr acquistare l'alloggio locato;
a detta richiesta non seguiva riscontro, mentre la si limitava ad asserire che trattavasi di materia di competenza dell'Arca;
Pag. 3 a 9 - che a coloro che facevano richiesta di acquisto degli alloggi, Controparte_1
alternativamente al silenzio (come accaduto al , rispondeva di non poter dar luogo Pt_1 all'alienazione in quanto “l'immobile di cui in oggetto è di recente costruzione e non inserito in nessun piano di vendita”, così disattendendo manifestamente le disposizioni nazionali in termini di alienazione del patrimonio pubblico;
- che il diritto dell'istante all'acquisto della casa troverebbe la sua fonte nel tessuto normativo nazionale e regionale e non già in una potestà/facoltà di un Ente gestore, peraltro attribuita al Sindaco del Comune in cui si colloca l'immobile;
- che ha avviato con notevole ritardo, nel marzo del 2022, il piano Controparte_1
di alienazione, che sarebbe dovuto avvenire a partire dal 21.9.2015 (quattro mesi dopo la pubblicazione in G.U. del decreto del del 24.05.2015) o al più dall'1.10.2020 CP_4
(sessanta giorni dopo la pubblicazione della legge regionale sull'obbligo di alienazione);
- che il colpevole ritardo dell' ha determinato l'occupazione sine titulo, atteso che il CP_1 regolare rispetto dei tempi dettati dalle leggi avrebbe reso l'odierno ricorrente non già occupante, ma legittimo proprietario;
- che vi è l'incompetenza del Presidente all'emissione del decreto di rilascio: in CP_1 base all'art. 95 d.P.R. 616/1977, il potere di disporre delle assegnazioni, e per analogia delle revoche, spetta al Comune, dunque al Sindaco, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio;
peraltro, tale riparto di competenze è confermato dall'art. 4 l.r. 10/2014, secondo cui spetta al Comune l'assegnazione degli alloggi, nonché dagli artt. 16 c. 1 e 17
c. 1 l.r. cit., secondo cui spetta sempre al Comune l'assegnazione, l'annullamento e la decadenza dall'assegnazione, da ciò conseguendone la nullità del decreto adottato.
Con decreto depositato il 27.3.2022 è stata disposta la sospensione del provvedimento gravato e fissata al 23.11.2022 l'udienza di discussione.
Con memoria difensiva depositata il 16.11.2022 si è costituita Controparte_1
che ha chiesto, in via preliminare, revocarsi la sospensione del decreto di rilascio alloggio,
e rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione all'emissione del decreto di rilascio alloggio;
nel merito, ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso perché infondato.
Con ordinanza depositata il 3.5.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, è stato revocato il decreto di sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Pag. 4 a 9 Sempre in via preliminare, va rilevato che inammissibile è la richiesta di concessione
“di un congruo termine per rilasciare l'immobile” sia in quanto avanzata per la prima volta con il deposito delle note cartolari per l'udienza del 2.4.2025 sia in quanto implicante una doglianza che non può essere esaminata nel presente giudizio, avente ad oggetto la opposizione avverso il decreto di rilascio, in assenza di contestazioni sul punto.
Scendendo al merito, va osservato che l'opposizione è infondata per le seguenti ragioni. ha opposto il decreto di rilascio dell'alloggio, precedentemente Parte_1
assegnatogli ai sensi art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, sì come adottato, ex art. 20
l. Regione Puglia 10/2014, dal legale rappresentante dell' convenuta. In CP_5 particolare, ha lamentato l'incompetenza dell' dovendo questo Controparte_1
essere adottato dal Comune di Bari e ne ha contestato, inoltre, la validità in quanto reso in violazione della normativa che, nell'ambito della dismissione del patrimonio pubblico immobiliare facente capo all' , gli avrebbe riconosciuto un diritto di prelazione CP_1 all'acquisto dell'unità fino ad allora locata (sita in Bari alla via Strada Carbonara-
Modugno n. 4/21 pal. D int. 5).
Innanzitutto, si osserva che la presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, che, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, istituisce un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata. Invero, risulta che l'opponente abbia lavorato come vigile del fuoco presso il Comando di Bari fino al
14.12.2017, data del pensionamento.
Il c. 2 dello stesso art. 18 cit. demanda al C.I.P.E. di deliberare le modalità di affidamento degli alloggi di cui al co. 1: sicché con delibera n. 98 del 20.12.1991, il C.I.P.E. ha attribuito al Prefetto la competenza in materia.
Il diveniva, dunque, assegnatario, giusta provvedimento prefettizio n. 9770/2013 Pt_1
(richiamato dal decreto prefettizio n. 48659 del 31.3.2021 di revoca e decadenza dell'assegnazione, allegato sub 1 alla memoria di costituzione della resistente), dell'immobile oggetto di causa.
Con decreto prefettizio n. 48659 del 31.3.2021 sono state decretate la revoca e la decadenza del “dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia Pt_1 sovvenzionata”, con conseguente adozione da parte dell' (e previo Controparte_1
inoltro di diffida alla riconsegna del 12.4.2021, allegata sub 2 alla memoria difensiva
Pag. 5 a 9 della resistente) del decreto di rilascio del 24.2.2022, notificato al ricorrente (cfr. allegato sub 3 alla memoria difensiva della resistente).
La delibera n. 98 cit. ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al d.l. 152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
l'art. 3 c. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 ha, a sua volta, previsto: “Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico.” A seguito, quindi, della nota dell'1.10.2019, con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di Bari comunicava alla
Prefettura di Bari il collocamento in quiescenza del a decorrere dal 14.12.2017, Pt_1
il provvedimento prefettizio citato veniva adottato sulla scorta delle previsioni richiamate.
D'altra parte, il decreto di rilascio è stato adottato ai sensi dell'art. 20 l. Regione Puglia
10/2014, in base al quale: “L'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo […]”. Alla data del 24.2.2022 (di sottoscrizione del detto decreto) l'immobile di cui il era stata assegnatario Pt_1
risultava, ormai, occupato illegittimamente.
Il provvedimento prefettizio, peraltro, non è stato fatto oggetto di impugnativa nei termini di legge ed il decreto di rilascio emesso dall'Arca costituisce atto consequenziale e vincolato.
Dall'excursus di cui sopra, discende, dunque, l'infondatezza della eccezione preliminare formulata dall'odierno opponente: il legislatore ha assegnato, non già al Comune, bensì all'Ente gestore la competenza ad adottare il decreto di rilascio degli immobili occupati sine titulo, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 11, 18 D.P.R. 1035/1972 e 20 L.
Regione Puglia n. 10/2014.
Venendo, quindi, agli ulteriori motivi di opposizione, il già citato d.l. 47/2014 conv. l.
80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevedendo: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, soggiunge, subito dopo (cfr. art. 3 c. 1 ter), che detto trasferimento in proprietà agli assegnatari possa avvenire “prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
Orbene, il dato appena citato esclude che il abbia maturato un diritto di prelazione Pt_1 all'acquisto dell'immobile locato: invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del evoca il termine finale dell'assegnazione, per cui “l'assegnazione decade Pt_3 automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato
Pag. 6 a 9 l'assegnazione medesima.” Ne consegue che, alla data del 23.2.2022, allorquando l'Arca avviava il programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, il non potesse ritenersi assegnatario dell'immobile, ormai illegittimamente Pt_1
occupato, giusto provvedimento prefettizio di revoca e decadenza, mai impugnato. Egli, pertanto, non riceveva alcun invito all'acquisto. Deve, altresì, escludersi che l'avvio del programma di alienazione possa configurare un ritardo imputabile dell'ente gestore, come lamentato dall'opponente, secondo cui, ove si fosse attivata sin dal 2015 (il CP_1
24.02.2015 è stato adottato il d. cui il d.l. cit. del 2014 demandava l'approvazione CP_4 delle procedure di alienazione), il avrebbe potuto acquistare l'immobile locatogli. Pt_1
Infatti, soltanto con L.R. n. 26/2020 (art. 23) le Arca venivano investite dell'avvio del programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del
24.02.2015 e del d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 d.l.
152/1991 conv. l. 203/1991. Né è destinata a trovare applicazione la sopravvenienza normativa di cui alla l. Regione Puglia 13/2024, il cui art. 1 dispone: “Al c. 1 dell'art. 23
l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti
'anche cessati dal servizio'”. Trattasi di disposizione legislativa non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata a fondamento della pretesa azionata in questa sede.
Infine, con sentenza n. 790 del 2024 il TAR Puglia ha chiarito che il procedimento di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con legge 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.A. a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità
Pag. 7 a 9 organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio…”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario degli immobili e di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto degli speciali alloggi di edilizia sovvenzionata. La norma di cui all'art. 3, comma 1 bis, del decreto legge n. 47 del 2014, nella parte in cui stabilisce che “…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”, è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per procurarsi una diversa sistemazione alloggiativa. La richiamata pronuncia, unitamente alla successiva resa dal TAR n. 935/2024, si è espressa sulla posizione dell' in relazione alle CP_1 CP_1 politiche di dismissione delle unità immobiliari previste dalla normativa regionale [“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il CP_5
programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. La stessa disposizione di cui all'art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 prevede: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'arti-colo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari (…) il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”]. Il Tribunale amministrativo ha, altresì, avuto modo di precisare “(…) La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura
Pag. 8 a 9 di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' per ritardata CP_5 attività amministrativamente rilevante”.
Da quanto indicato consegue l'infondatezza del ricorso.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della bassa complessità delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Bari, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3261/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto di rilascio alloggio”, promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Laudadio, Parte_1
Ricorrente contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Rosa Colangelo,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 22.3.2022 ha interposto opposizione Parte_1
avverso il decreto di rilascio alloggio cod. n. 211823 rep. int n. 28/2021, notificato l'8.3.2022, con cui ha ordinato al ricorrente di rilasciare entro 30 Controparte_1 giorni l'immobile sito in Bari alla Via Strada Carbonara-Modugno n. 4/21 pal. D int. 5
(Stadio San Nicola), sul presupposto che l'odierno ricorrente occupi il citato alloggio senza titolo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni: “In via preliminare in accoglimento dell'istanza di sospensione del decreto, disporre inaudita altera parte la sospensione del decreto opposto sussistendo i presupposti in fatto ed in diritto, oltre che di pericolo;
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del
Pag. 1 a 9 presidente/amministratore unico/legale rappresentante pro tempore dell' CP_1
ad emettere decreto di rilascio, competendo per legge, tale funzione al Sindaco
[...] del Comune ove è ubicato l'immobile; Nel merito: a) accertare e dichiarare per le ragioni spiegate nel ricorso la nullità ed inefficacia del decreto di rilascio alloggio cod.n.211823
n.28/2021 notificato da l'8.3.2022 con conseguente effetti anche in Controparte_1
ordine alla declaratoria di esclusione in via permanente del sig. dalle Pt_1
assegnazioni di alloggio di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo dello Stato o di enti pubblici;
b) accertare e dichiarare che il sig. è Pt_1
titolare del diritto soggettivo all'acquisto dell'immobile assegnato e locato nel 2013 in ragione del combinato disposto di cui all'art. 23 L.R. n.26/2020, al decreto del ministero delle infrastrutture 24/2/15, all'art.3, c.I, lett.a) della legge 23/5/14 n.80 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28/3/14 n.47 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), all'art.23 del DPR
1035/1972, e della legge regionale 10/2014 e, per l'effetto, è Controparte_1
inadempiente; c) per tutte le suesposte ragioni condannare in Controparte_1
persona del LRPT, al pagamento di spese, competenze, onorari ed accessori tutti del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda, l'opponente ha allegato:
- di aver lavorato dall'1.3.1983 come vigile del fuoco presso il Comando di Bari e di essere in regime pensionistico dal 14.12.2017;
- che l'art. 18 l. 203/1991 ha previsto che il personale delle Amministrazioni dello Stato, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, tra cui i Vigili del fuoco, fosse destinatario dell'assegnazione di immobili di edilizia pubblica residenziale, costruiti e/o da costruire nel Comune ove il dipendente presta servizio;
in tal senso il Comune di Bari, con l'allora provvedeva ad edificare alcuni immobili in Bari, con la società Bari CP_2
Domani, nei pressi dello Stadio San Nicola;
per l'effetto, con atto della Prefettura di Bari
n. 9770/2013, è stata disposta l'assegnazione dell'immobile in favore del;
con Pt_1 verbale del 27.3.2013 dell'allora è stato consegnato l'immobile sito in Bari alla via CP_2
Strada Carbonara-Modugno n. 4/21 pal. D int. 5; detta assegnazione è stata confermata in data 15.5.2013 dall' , che stipulava il contratto di locazione al canone Controparte_1
di euro 162,27 mensili;
- che successivamente, nel 2014 e nel 2015, rispettivamente con la l. 80/2014 (di conversione del d.l. 28.3.2014) e con decreto del Ministero delle Infrastrutture del
24.2.2015, il legislatore nazionale interveniva con i due diversi provvedimenti imponendo
Pag. 2 a 9 alle Pubbliche Amministrazioni di procedere all'alienazione “degli immobili di proprietà
[…] degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati”, specificando “le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate […] a un programma straordinario di realizzazione […] di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”; tali obblighi venivano poi ulteriormente delineati dal decreto ministeriale citato che così disponeva: “A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente organo dell'Ente proprietario, previo formale assenso della Decorso Pt_2 inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della si intende reso”; Pt_2
a tali dettati normativi corrispondeva, a livello regionale pugliese, l'emanazione della l.r.
10/2014; seguiva, poi, la l.r. 26/2020, che, all'art. 23, imponeva all' di CP_1
procedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore all'alienazione degli immobili pubblici assegnati alle forze dell'ordine, previa acquisizione della disponibilità degli interessati, applicando ai beneficiari le condizioni riconosciute ed i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- che il nuovo costrutto normativo si inseriva, tuttavia, in un contesto già noto e codificato, in cui era onere dell'Ente pubblico procedere alla vendita degli immobili di edilizia pubblica a coloro che avessero i requisiti previsti per legge come disposto dall'art. 23
d.P.R. 1035/1972, con la conseguenza che l' , come peraltro avevano Controparte_1 iniziato a fare altre Arca pugliesi, avrebbe dovuto procedere all'alienazione degli immobili;
- che a dispetto del chiaro dettato normativo, nazionale e regionale e dell'acquisito diritto soggettivo del di acquistare l'immobile assegnato non seguiva da parte di Pt_1 CP_1
alcuna procedura di alienazione, ma nel 2021 la Prefettura di Bari, con nota prot. n. 51487 del 7.4.2021 ha notificato il decreto di revoca e decadenza mentre da parte di è CP_1
pervenuta la diffida alla riconsegna alloggio del 15.4.2021, con la quale si intimava l'odierno ricorrente a lasciare l'immobile entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della missiva;
- che con racc.ta a/r del 22.4.2021 il ha richiesto ad di Pt_1 Controparte_1
Contr acquistare l'alloggio locato;
a detta richiesta non seguiva riscontro, mentre la si limitava ad asserire che trattavasi di materia di competenza dell'Arca;
Pag. 3 a 9 - che a coloro che facevano richiesta di acquisto degli alloggi, Controparte_1
alternativamente al silenzio (come accaduto al , rispondeva di non poter dar luogo Pt_1 all'alienazione in quanto “l'immobile di cui in oggetto è di recente costruzione e non inserito in nessun piano di vendita”, così disattendendo manifestamente le disposizioni nazionali in termini di alienazione del patrimonio pubblico;
- che il diritto dell'istante all'acquisto della casa troverebbe la sua fonte nel tessuto normativo nazionale e regionale e non già in una potestà/facoltà di un Ente gestore, peraltro attribuita al Sindaco del Comune in cui si colloca l'immobile;
- che ha avviato con notevole ritardo, nel marzo del 2022, il piano Controparte_1
di alienazione, che sarebbe dovuto avvenire a partire dal 21.9.2015 (quattro mesi dopo la pubblicazione in G.U. del decreto del del 24.05.2015) o al più dall'1.10.2020 CP_4
(sessanta giorni dopo la pubblicazione della legge regionale sull'obbligo di alienazione);
- che il colpevole ritardo dell' ha determinato l'occupazione sine titulo, atteso che il CP_1 regolare rispetto dei tempi dettati dalle leggi avrebbe reso l'odierno ricorrente non già occupante, ma legittimo proprietario;
- che vi è l'incompetenza del Presidente all'emissione del decreto di rilascio: in CP_1 base all'art. 95 d.P.R. 616/1977, il potere di disporre delle assegnazioni, e per analogia delle revoche, spetta al Comune, dunque al Sindaco, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio;
peraltro, tale riparto di competenze è confermato dall'art. 4 l.r. 10/2014, secondo cui spetta al Comune l'assegnazione degli alloggi, nonché dagli artt. 16 c. 1 e 17
c. 1 l.r. cit., secondo cui spetta sempre al Comune l'assegnazione, l'annullamento e la decadenza dall'assegnazione, da ciò conseguendone la nullità del decreto adottato.
Con decreto depositato il 27.3.2022 è stata disposta la sospensione del provvedimento gravato e fissata al 23.11.2022 l'udienza di discussione.
Con memoria difensiva depositata il 16.11.2022 si è costituita Controparte_1
che ha chiesto, in via preliminare, revocarsi la sospensione del decreto di rilascio alloggio,
e rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione all'emissione del decreto di rilascio alloggio;
nel merito, ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso perché infondato.
Con ordinanza depositata il 3.5.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, è stato revocato il decreto di sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Pag. 4 a 9 Sempre in via preliminare, va rilevato che inammissibile è la richiesta di concessione
“di un congruo termine per rilasciare l'immobile” sia in quanto avanzata per la prima volta con il deposito delle note cartolari per l'udienza del 2.4.2025 sia in quanto implicante una doglianza che non può essere esaminata nel presente giudizio, avente ad oggetto la opposizione avverso il decreto di rilascio, in assenza di contestazioni sul punto.
Scendendo al merito, va osservato che l'opposizione è infondata per le seguenti ragioni. ha opposto il decreto di rilascio dell'alloggio, precedentemente Parte_1
assegnatogli ai sensi art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, sì come adottato, ex art. 20
l. Regione Puglia 10/2014, dal legale rappresentante dell' convenuta. In CP_5 particolare, ha lamentato l'incompetenza dell' dovendo questo Controparte_1
essere adottato dal Comune di Bari e ne ha contestato, inoltre, la validità in quanto reso in violazione della normativa che, nell'ambito della dismissione del patrimonio pubblico immobiliare facente capo all' , gli avrebbe riconosciuto un diritto di prelazione CP_1 all'acquisto dell'unità fino ad allora locata (sita in Bari alla via Strada Carbonara-
Modugno n. 4/21 pal. D int. 5).
Innanzitutto, si osserva che la presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, che, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, istituisce un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata. Invero, risulta che l'opponente abbia lavorato come vigile del fuoco presso il Comando di Bari fino al
14.12.2017, data del pensionamento.
Il c. 2 dello stesso art. 18 cit. demanda al C.I.P.E. di deliberare le modalità di affidamento degli alloggi di cui al co. 1: sicché con delibera n. 98 del 20.12.1991, il C.I.P.E. ha attribuito al Prefetto la competenza in materia.
Il diveniva, dunque, assegnatario, giusta provvedimento prefettizio n. 9770/2013 Pt_1
(richiamato dal decreto prefettizio n. 48659 del 31.3.2021 di revoca e decadenza dell'assegnazione, allegato sub 1 alla memoria di costituzione della resistente), dell'immobile oggetto di causa.
Con decreto prefettizio n. 48659 del 31.3.2021 sono state decretate la revoca e la decadenza del “dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia Pt_1 sovvenzionata”, con conseguente adozione da parte dell' (e previo Controparte_1
inoltro di diffida alla riconsegna del 12.4.2021, allegata sub 2 alla memoria difensiva
Pag. 5 a 9 della resistente) del decreto di rilascio del 24.2.2022, notificato al ricorrente (cfr. allegato sub 3 alla memoria difensiva della resistente).
La delibera n. 98 cit. ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al d.l. 152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
l'art. 3 c. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 ha, a sua volta, previsto: “Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico.” A seguito, quindi, della nota dell'1.10.2019, con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di Bari comunicava alla
Prefettura di Bari il collocamento in quiescenza del a decorrere dal 14.12.2017, Pt_1
il provvedimento prefettizio citato veniva adottato sulla scorta delle previsioni richiamate.
D'altra parte, il decreto di rilascio è stato adottato ai sensi dell'art. 20 l. Regione Puglia
10/2014, in base al quale: “L'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo […]”. Alla data del 24.2.2022 (di sottoscrizione del detto decreto) l'immobile di cui il era stata assegnatario Pt_1
risultava, ormai, occupato illegittimamente.
Il provvedimento prefettizio, peraltro, non è stato fatto oggetto di impugnativa nei termini di legge ed il decreto di rilascio emesso dall'Arca costituisce atto consequenziale e vincolato.
Dall'excursus di cui sopra, discende, dunque, l'infondatezza della eccezione preliminare formulata dall'odierno opponente: il legislatore ha assegnato, non già al Comune, bensì all'Ente gestore la competenza ad adottare il decreto di rilascio degli immobili occupati sine titulo, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 11, 18 D.P.R. 1035/1972 e 20 L.
Regione Puglia n. 10/2014.
Venendo, quindi, agli ulteriori motivi di opposizione, il già citato d.l. 47/2014 conv. l.
80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevedendo: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, soggiunge, subito dopo (cfr. art. 3 c. 1 ter), che detto trasferimento in proprietà agli assegnatari possa avvenire “prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
Orbene, il dato appena citato esclude che il abbia maturato un diritto di prelazione Pt_1 all'acquisto dell'immobile locato: invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del evoca il termine finale dell'assegnazione, per cui “l'assegnazione decade Pt_3 automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato
Pag. 6 a 9 l'assegnazione medesima.” Ne consegue che, alla data del 23.2.2022, allorquando l'Arca avviava il programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, il non potesse ritenersi assegnatario dell'immobile, ormai illegittimamente Pt_1
occupato, giusto provvedimento prefettizio di revoca e decadenza, mai impugnato. Egli, pertanto, non riceveva alcun invito all'acquisto. Deve, altresì, escludersi che l'avvio del programma di alienazione possa configurare un ritardo imputabile dell'ente gestore, come lamentato dall'opponente, secondo cui, ove si fosse attivata sin dal 2015 (il CP_1
24.02.2015 è stato adottato il d. cui il d.l. cit. del 2014 demandava l'approvazione CP_4 delle procedure di alienazione), il avrebbe potuto acquistare l'immobile locatogli. Pt_1
Infatti, soltanto con L.R. n. 26/2020 (art. 23) le Arca venivano investite dell'avvio del programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del
24.02.2015 e del d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 d.l.
152/1991 conv. l. 203/1991. Né è destinata a trovare applicazione la sopravvenienza normativa di cui alla l. Regione Puglia 13/2024, il cui art. 1 dispone: “Al c. 1 dell'art. 23
l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti
'anche cessati dal servizio'”. Trattasi di disposizione legislativa non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata a fondamento della pretesa azionata in questa sede.
Infine, con sentenza n. 790 del 2024 il TAR Puglia ha chiarito che il procedimento di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con legge 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.A. a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità
Pag. 7 a 9 organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio…”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario degli immobili e di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto degli speciali alloggi di edilizia sovvenzionata. La norma di cui all'art. 3, comma 1 bis, del decreto legge n. 47 del 2014, nella parte in cui stabilisce che “…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”, è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per procurarsi una diversa sistemazione alloggiativa. La richiamata pronuncia, unitamente alla successiva resa dal TAR n. 935/2024, si è espressa sulla posizione dell' in relazione alle CP_1 CP_1 politiche di dismissione delle unità immobiliari previste dalla normativa regionale [“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il CP_5
programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. La stessa disposizione di cui all'art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 prevede: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'arti-colo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari (…) il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”]. Il Tribunale amministrativo ha, altresì, avuto modo di precisare “(…) La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura
Pag. 8 a 9 di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' per ritardata CP_5 attività amministrativamente rilevante”.
Da quanto indicato consegue l'infondatezza del ricorso.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della bassa complessità delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Bari, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 9 a 9