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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1086/2024
PROMOSSA DA
(P.I. ; Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Parte_2 C.F._2
Daniele Cassì
APPELLANTI
CONTRO
(P. IVA ) rappresentata e difesa, anche Controparte_1 P.IVA_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, giusta procura generale in pagina 1 di 9 atti
APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.6.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 203/2024, pubblicata in data 31.1.2024, il Tribunale di Ragusa: accoglieva l'opposizione proposta da , Parte_1 Pt_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 1062/2015 (r.g. 2456/2015), emesso il
[...] Parte_2
16/6/2015 su ricorso della che conseguentemente revocava;
Controparte_1 condannava , al Parte_1 Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore della della somma di € 390.728,15, oltre Controparte_1 interessi al saggio contrattuale;
Contr condannava a pagare alla la somma di € Parte_1
65.681,49 oltre interessi al saggio contrattuale;
condannava gli opponenti a rifondere all'opposta due terzi delle spese di lite, liquidate in € 14.000,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, compensando per il resto;
poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico della CP_1
In sintesi: il decreto ingiuntivo suindicato riguardava due partite creditorie vantate da CP_3
a) € 390.728,15 rinvenienti da contratto di mutuo del 22.12.2009 a rogito della Dott.ssa Per_1
Notaio in Ragusa – Rep. 7462 racc. 5373, erogato in favore di e
[...] Parte_1 Pt_1
di originari € 581.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale, rispetto al quale si erano
[...] specificamente costituiti garanti, contestualmente alla sua conclusione e con il medesimo rogito,
pagina 2 di 9 e;
Parte_1 Parte_2
b) € 98.127,21, oltre interessi convenzionali, quale saldo debitore del conto corrente n. 9218, acceso dalla predetta società presso la medesima banca e garantito da e giusta Parte_1 Parte_2 fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 790.000, rilasciata in data 12.2.2007; avverso il detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione la società debitrice ed i suoi fideiussori, la prima spiegando anche azione di ripetizione di indebito in relazione ai pagamenti effettuati sul conto corrente a copertura di addebiti, spese e commissioni a vario titolo non dovuti, e chiedendo quindi la condanna di “al pagamento delle somme illegittimamente corrisposte nel corso del tempo CP_3 per le ragioni sopra riferite, ed a compensarle con le somme eventualmente accertate a credito per la
; CP_1 il primo giudice rigettava i motivi di opposizione aventi ad oggetto il credito derivante dal finanziamento, atteso che escludeva la eccepita nullità dello stesso con riferimento alla sua denunciata strumentalità al ripianamento di perdite fittizie, anche evidenziando che, alla data di erogazione, il conto corrente n. 9218, su cui il mutuo era stato accreditato, era in passivo per una frazione pari ad un decimo del capitale mutuato, sì come escludeva qualsivoglia profilo di usurarietà; accoglieva in parte i motivi di opposizione relativi al credito derivante dal conto corrente con riferimento all'illegittimo esercizio dello ius variandi, all'applicazione di date valuta non pattuite e di commissioni di affidamento mai pattuite e per l'effetto, previa CTU mediante cui veniva rielaborato il saldo del conto corrente, accertava che lo stesso, anziché a credito della banca era a credito della correntista per € 65.681,49, al netto delle rimesse prescritte;
riteneva irrilevante il motivo di opposizione, formulato dagli opponenti in corso di causa e segnatamente con le note in sostituzione d'udienza del 21.10.2022, avente ad oggetto la nullità della fideiussione omnibus del 12.2.2007 in quanto conforme allo schema ABI giudicato contrario alla normativa anticoncorrenziale con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (che veniva depositato dagli opponenti solo insieme alla comparsa conclusionale), perché, fermo restando che secondo Cass., sez. un. 30 dicembre 2021, n. 41994 l'eventuale nullità sarebbe stata soltanto parziale e riguardante le clausole nn. 2, 6 ed 8 dello schema, gli opponenti “non hanno formalizzato alcuna domanda in merito alla decadenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.”; sul presupposto che nessuna delle parti avesse eccepito la compensazione tra i crediti contrapposti, il
Tribunale pronunciava condanna degli opponenti al pagamento del saldo derivante dal mutuo di €
390.728,15, oltre interessi e condanna di al pagamento, in favore della correntista, del CP_3
pagina 3 di 9 saldo del conto corrente di € 65.681,49, oltre interessi.
Avverso la detta sentenza proponevano appello la società correntista ed i suoi fideiussori.
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto e spiegando appello incidentale con CP_3 riferimento alla parte della sentenza con cui essa banca era stata condannata al pagamento del saldo attivo del conto corrente, anziché vedere decurtato il suo credito in misura corrispondente per compensazione.
Con ordinanza in data 22.1.2025 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata:
a) in relazione al capo con cui è stata condannata al pagamento, in favore di CP_3 [...]
della somma di € 65.681,49; Parte_1
b) in relazione al capo con cui e e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2 sono stati condannati al pagamento, in favore di fino alla concorrenza di € 65.681,49 e CP_3 fissava l'udienza di discussione.
All'udienza del 4.6.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello principale sia infondato, a differenza di quello incidentale.
Con il primo motivo di appello e hanno criticato la sentenza impugnata Parte_1 Parte_2 nella parte in cui ha rigettato la loro eccezione di nullità della fideiussione sostenendo che, riguardando la stessa clausole essenziali del contratto, lo avrebbe travolto per intero e non già solo limitatamente ad esse.
Si tratta di un motivo di appello che non può essere accolto e che si appalesa del tutto inammissibile per le seguenti ragioni:
a) innanzitutto, fin dalle note in sostituzione di udienza del 22.10.2022 con cui la questione è stata sollevata, la nullità è stata eccepita con riferimento alla sola fideiussione omnibus del 12.2.2007 rispetto a cui il Tribunale si è espressamente pronunciato;
b) anche volendo per assurdo ipotizzare che detta fideiussione omnibus sia per intero nulla, nessuna conseguenza ne deriverebbe in ordine alla condanna inflitta ai fideiussori atteso che il debito accertato all'esito del giudizio di primo grado in capo alla società scaturiva, unicamente, dal contratto di mutuo, rispetto al quale, come detto, gli appellanti hanno prestato diversa contestuale fideiussione specifica con rogito notarile del 22.12.2009 (mai contestata, e comunque valida, come ritenuto da Cass., sez. I, 2 agosto 2024, n. 21841 e Cass., sez. I, 16 ottobre 2024, n. 26847);
pagina 4 di 9 c) in ogni caso l'accertamento della nullità a valle dell'intesa restrittiva della concorrenza non avrebbe potuto essere effettuato, né dal Tribunale né oggi da questa Corte, atteso che il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 è stato prodotto, inammissibilmente, solo con la comparsa conclusionale (v.
Cass., sez. III, 13 gennaio 2025, n. 863, secondo cui: “La nullità del contratto di fideiussione stipulato
a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.”).
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha rigettato il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità del mutuo solutorio, avendo peraltro escluso che quello per cui è causa potesse financo configurarsi come tale perché, al momento della sua erogazione, il conto corrente su cui era stato accreditato risultava a debito per un importo pari a circa un decimo della somma finanziata.
In particolare gli appellanti, oltre ad insistere in generale, sulla invalidità del c.d. mutuo solutorio, sulla base degli estratti conto in atti hanno inteso dimostrare che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, il ricavato del mutuo era stato quasi per intero utilizzato per ripianare saldi passivi apparenti provenienti da diversi conti anticipi.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato.
Va premesso che la questione sollevata dagli appellanti afferisce alla validità del mutuo erogato alla società in data 22.12.2009, contestualmente al rogito.
Al fine di verificare se il mutuo possa essere qualificato come “solutorio”, ossia come destinato al pagamento di debito preesistente, si deve verificare quale fosse il saldo del conto su cui il mutuo è stato accreditato al momento dell'accredito.
Come sopra esposto la sentenza di primo grado ha espressamente accolto un motivo di opposizione avente ad oggetto la illegittimità dell'applicazione di date di valuta non pattuite sulle operazioni annotate sul conto corrente, tanto che di ciò il CTU ha tenuto conto nella rideterminazione del saldo poi risultato a credito della correntista.
Sembra quindi alla Corte evidente che, al fine di verificare quale fosse il saldo del conto corrente n.
9218 al momento dell'accredito degli € 581.000,00 provenienti dal mutuo, debba farsi riferimento non già agli ee/cc, come erroneamente fatto dal primo giudice ed anche dagli appellanti, bensì alla rielaborazione del conto corrente effettuata dal CTU da cui risulta che, alla data del 21.12.2009 il conto pagina 5 di 9 era a credito della correntista per € 50.952,21, divenuti € 631.952,21 al 22.12.2009 dopo l'accredito di
€ 581.000,00.
Tutti gli addebiti menzionati dagli appellanti recano valuta 22.12.2009 ma sono stati contabilmente effettuati in data 30.12.2009 (e come tali considerati anche ai fini della rielaborazione del saldo del conto), e ciò proprio in accoglimento del motivo di opposizione sopra menzionato in funzione del quale
è stato rideterminato il saldo del conto corrente, di talché appare evidente come non sia possibile, in quanto insanabilmente contraddittorio ed anche tecnicamente infondato, tenere conto della data di valuta ai soli fini dell'accertamento del saldo del conto alla data dell'accredito del mutuo, salvo trascurare il dato per tutto il resto del rapporto.
Escluso che il mutuo per cui è causa possa quindi essere qualificato come “solutorio”, non sembra comunque superfluo evidenziare come, da ultimo, in merito alla piena legittimità dello stesso ed al rifiuto della qualificazione come mero pactum de non petendo, si sia pronunciata Cass., sez. un., 5 marzo 2025, n. 5841, secondo cui: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Gli appellanti hanno poi insistito nel sostenere che gli addebiti effettuati sul conto corrente n. 9218 in data 30.12.2009, di complessivi € 434.574,30, con causali “anticipazioni export” e “finanziamenti import”, costituirebbero dei “saldi” illegittimi di conti anticipi in relazione ai quali sarebbe stato onere della banca fornirne la prova della legittimità attraverso la produzione delle convenzioni da cui sono derivati.
Orbene, va premesso che, sotto questa angolazione, il motivo di appello risulta inammissibile in quanto, lungi dall'essere rivolto contro il capo della sentenza con cui è stato accertato il credito della banca derivante dall'erogazione del mutuo, avrebbe dovuto piuttosto attingere il capo della sentenza con cui è stato rideterminato il saldo del conto corrente, trattandosi di espungere dallo stesso una serie di addebiti asseritamente ritenuti illegittimi ed ampliare il saldo già positivo.
Ferma restando la inammissibilità del gravame, ritiene tuttavia la Corte di osservare come anche nel pagina 6 di 9 merito lo stesso si appalesi infondato perché, evidenziato che gli addebiti in questione non costituiscono “saldi” di conti anticipi riversati sul conto corrente ordinario e nemmeno giroconti di spese periodiche provenienti da conti anticipi, bensì meri addebiti per finanziamenti ed anticipazioni insoluti, in mancanza di specifica contestazione in ordine agli stessi, ai fini della la prova del credito azionato dalla banca e derivante dal saldo del conto corrente ordinario è sufficiente la produzione del relativo contratto corredato da tutti gli estratti conto (sì come avvenuto nel caso a mani, senza che sia necessario fornire la prova della legittimità di tutti gli addebiti operati sul conto), e ciò senza considerare che, nell'ipotesi in esame, atteso che la correntista ha agito in via riconvenzionale per ripetizione di indebito spiegando domanda che è stata accolta dal Tribunale, era pacificamente onere suo fornire la prova dell'indebito.
In definitiva, quindi, l'appello principale va rigettato.
Con l'appello incidentale la banca ha impugnato la sentenza nella parte in cui la stessa, anziché procedere all'estinzione per compensazione dei crediti contrapposti da essa accertati, ha disposto la condanna di entrambe le parti al pagamento di ciascuno di essi, e ciò senza tenere conto sia del disposto dell'art. 1853 c.c. che dell'accezione di compensazione sollevata dalla correntista opponente.
Gli appellanti dichiaravano di non opporsi all'accoglimento dell'appello incidentale.
Ritiene la Corte che l'appello incidentale vada accolto.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza della S.C.: “Il disposto dell'articolo 1853 del c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (quale, nel caso di specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti.
Una simile compensazione presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti” (Cass., sez. I, 11 dicembre 2023, n. 34424).
Va altresì premesso che con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti, nelle loro conclusioni, avevano chiesto la compensazione del loro credito con quello eventualmente accertato in capo alla banca.
Ne consegue che, sussistono tutti i presupposti per procedere alla compensazione tra il credito della banca derivante dal mutuo e quello della correntista derivante dal saldo attivo del conto, dovendosi soltanto evidenziare, quanto alle date di rispettiva esigibilità, che dal conteggio depositato dalla banca sub doc. 3 del fascicolo monitorio risulta che già alla data del 31.12.2014 il credito scaduto ammontava ad € 80.213,66 (ferma restando la sua liquidazione, con le rate a scadere, all'esito della risoluzione pagina 7 di 9 intimata il 30.4.2015, in complessivi € 390.728,15), di talché alla data della chiusura del conto, avvenuta il 31.3.2015, entrambi i crediti, fino alla concorrenza di € 65.681,49, erano esigibili si sono estinti.
Per l'eccedenza del credito della banca di € 325.046,66, va confermata la condanna degli appellanti in solido, con gli interessi al tasso convenzionale fino al soddisfo.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, sebbene la riforma della sentenza conseguente all'accoglimento dell'appello incidentale imponga di procedere ad una nuova regolazione di esse, ritiene la Corte che l'esito finale della controversia sostanzialmente sia conforme a quello ritenuto dal primo giudice, di talché le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno regolate compensandole nella misura di un terzo e ponendo i restanti due terzi, secondo la liquidazione operata in dispositivo, a carico degli appellanti in via principale in solido.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1086/24 R.G., avente ad oggetto l'appello principale proposto da Parte_1
e e l'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, n. 203/2024, pubblicata in data 31.1.2024:
[...] rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto: dichiara estinti per compensazione, fino alla concorrenza di € 65.681,49, i crediti contrapposti della banca e della società correntista;
condanna gli appellanti in via principale, in solido, al pagamento di € 325.046,66, con gli interessi al tasso convenzionale fino al soddisfo;
compensa tra le parti, nella misura di un terzo, le spese di lite dei due gradi di giudizio e condanna gli appellanti in via principale, in solido, al pagamento dei restanti due terzi che liquida, per ciascun grado di giudizio, in € 14.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 8 di 9 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1086/2024
PROMOSSA DA
(P.I. ; Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Parte_2 C.F._2
Daniele Cassì
APPELLANTI
CONTRO
(P. IVA ) rappresentata e difesa, anche Controparte_1 P.IVA_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, giusta procura generale in pagina 1 di 9 atti
APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.6.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 203/2024, pubblicata in data 31.1.2024, il Tribunale di Ragusa: accoglieva l'opposizione proposta da , Parte_1 Pt_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 1062/2015 (r.g. 2456/2015), emesso il
[...] Parte_2
16/6/2015 su ricorso della che conseguentemente revocava;
Controparte_1 condannava , al Parte_1 Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore della della somma di € 390.728,15, oltre Controparte_1 interessi al saggio contrattuale;
Contr condannava a pagare alla la somma di € Parte_1
65.681,49 oltre interessi al saggio contrattuale;
condannava gli opponenti a rifondere all'opposta due terzi delle spese di lite, liquidate in € 14.000,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, compensando per il resto;
poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico della CP_1
In sintesi: il decreto ingiuntivo suindicato riguardava due partite creditorie vantate da CP_3
a) € 390.728,15 rinvenienti da contratto di mutuo del 22.12.2009 a rogito della Dott.ssa Per_1
Notaio in Ragusa – Rep. 7462 racc. 5373, erogato in favore di e
[...] Parte_1 Pt_1
di originari € 581.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale, rispetto al quale si erano
[...] specificamente costituiti garanti, contestualmente alla sua conclusione e con il medesimo rogito,
pagina 2 di 9 e;
Parte_1 Parte_2
b) € 98.127,21, oltre interessi convenzionali, quale saldo debitore del conto corrente n. 9218, acceso dalla predetta società presso la medesima banca e garantito da e giusta Parte_1 Parte_2 fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 790.000, rilasciata in data 12.2.2007; avverso il detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione la società debitrice ed i suoi fideiussori, la prima spiegando anche azione di ripetizione di indebito in relazione ai pagamenti effettuati sul conto corrente a copertura di addebiti, spese e commissioni a vario titolo non dovuti, e chiedendo quindi la condanna di “al pagamento delle somme illegittimamente corrisposte nel corso del tempo CP_3 per le ragioni sopra riferite, ed a compensarle con le somme eventualmente accertate a credito per la
; CP_1 il primo giudice rigettava i motivi di opposizione aventi ad oggetto il credito derivante dal finanziamento, atteso che escludeva la eccepita nullità dello stesso con riferimento alla sua denunciata strumentalità al ripianamento di perdite fittizie, anche evidenziando che, alla data di erogazione, il conto corrente n. 9218, su cui il mutuo era stato accreditato, era in passivo per una frazione pari ad un decimo del capitale mutuato, sì come escludeva qualsivoglia profilo di usurarietà; accoglieva in parte i motivi di opposizione relativi al credito derivante dal conto corrente con riferimento all'illegittimo esercizio dello ius variandi, all'applicazione di date valuta non pattuite e di commissioni di affidamento mai pattuite e per l'effetto, previa CTU mediante cui veniva rielaborato il saldo del conto corrente, accertava che lo stesso, anziché a credito della banca era a credito della correntista per € 65.681,49, al netto delle rimesse prescritte;
riteneva irrilevante il motivo di opposizione, formulato dagli opponenti in corso di causa e segnatamente con le note in sostituzione d'udienza del 21.10.2022, avente ad oggetto la nullità della fideiussione omnibus del 12.2.2007 in quanto conforme allo schema ABI giudicato contrario alla normativa anticoncorrenziale con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (che veniva depositato dagli opponenti solo insieme alla comparsa conclusionale), perché, fermo restando che secondo Cass., sez. un. 30 dicembre 2021, n. 41994 l'eventuale nullità sarebbe stata soltanto parziale e riguardante le clausole nn. 2, 6 ed 8 dello schema, gli opponenti “non hanno formalizzato alcuna domanda in merito alla decadenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.”; sul presupposto che nessuna delle parti avesse eccepito la compensazione tra i crediti contrapposti, il
Tribunale pronunciava condanna degli opponenti al pagamento del saldo derivante dal mutuo di €
390.728,15, oltre interessi e condanna di al pagamento, in favore della correntista, del CP_3
pagina 3 di 9 saldo del conto corrente di € 65.681,49, oltre interessi.
Avverso la detta sentenza proponevano appello la società correntista ed i suoi fideiussori.
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto e spiegando appello incidentale con CP_3 riferimento alla parte della sentenza con cui essa banca era stata condannata al pagamento del saldo attivo del conto corrente, anziché vedere decurtato il suo credito in misura corrispondente per compensazione.
Con ordinanza in data 22.1.2025 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata:
a) in relazione al capo con cui è stata condannata al pagamento, in favore di CP_3 [...]
della somma di € 65.681,49; Parte_1
b) in relazione al capo con cui e e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2 sono stati condannati al pagamento, in favore di fino alla concorrenza di € 65.681,49 e CP_3 fissava l'udienza di discussione.
All'udienza del 4.6.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello principale sia infondato, a differenza di quello incidentale.
Con il primo motivo di appello e hanno criticato la sentenza impugnata Parte_1 Parte_2 nella parte in cui ha rigettato la loro eccezione di nullità della fideiussione sostenendo che, riguardando la stessa clausole essenziali del contratto, lo avrebbe travolto per intero e non già solo limitatamente ad esse.
Si tratta di un motivo di appello che non può essere accolto e che si appalesa del tutto inammissibile per le seguenti ragioni:
a) innanzitutto, fin dalle note in sostituzione di udienza del 22.10.2022 con cui la questione è stata sollevata, la nullità è stata eccepita con riferimento alla sola fideiussione omnibus del 12.2.2007 rispetto a cui il Tribunale si è espressamente pronunciato;
b) anche volendo per assurdo ipotizzare che detta fideiussione omnibus sia per intero nulla, nessuna conseguenza ne deriverebbe in ordine alla condanna inflitta ai fideiussori atteso che il debito accertato all'esito del giudizio di primo grado in capo alla società scaturiva, unicamente, dal contratto di mutuo, rispetto al quale, come detto, gli appellanti hanno prestato diversa contestuale fideiussione specifica con rogito notarile del 22.12.2009 (mai contestata, e comunque valida, come ritenuto da Cass., sez. I, 2 agosto 2024, n. 21841 e Cass., sez. I, 16 ottobre 2024, n. 26847);
pagina 4 di 9 c) in ogni caso l'accertamento della nullità a valle dell'intesa restrittiva della concorrenza non avrebbe potuto essere effettuato, né dal Tribunale né oggi da questa Corte, atteso che il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 è stato prodotto, inammissibilmente, solo con la comparsa conclusionale (v.
Cass., sez. III, 13 gennaio 2025, n. 863, secondo cui: “La nullità del contratto di fideiussione stipulato
a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.”).
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha rigettato il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità del mutuo solutorio, avendo peraltro escluso che quello per cui è causa potesse financo configurarsi come tale perché, al momento della sua erogazione, il conto corrente su cui era stato accreditato risultava a debito per un importo pari a circa un decimo della somma finanziata.
In particolare gli appellanti, oltre ad insistere in generale, sulla invalidità del c.d. mutuo solutorio, sulla base degli estratti conto in atti hanno inteso dimostrare che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, il ricavato del mutuo era stato quasi per intero utilizzato per ripianare saldi passivi apparenti provenienti da diversi conti anticipi.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato.
Va premesso che la questione sollevata dagli appellanti afferisce alla validità del mutuo erogato alla società in data 22.12.2009, contestualmente al rogito.
Al fine di verificare se il mutuo possa essere qualificato come “solutorio”, ossia come destinato al pagamento di debito preesistente, si deve verificare quale fosse il saldo del conto su cui il mutuo è stato accreditato al momento dell'accredito.
Come sopra esposto la sentenza di primo grado ha espressamente accolto un motivo di opposizione avente ad oggetto la illegittimità dell'applicazione di date di valuta non pattuite sulle operazioni annotate sul conto corrente, tanto che di ciò il CTU ha tenuto conto nella rideterminazione del saldo poi risultato a credito della correntista.
Sembra quindi alla Corte evidente che, al fine di verificare quale fosse il saldo del conto corrente n.
9218 al momento dell'accredito degli € 581.000,00 provenienti dal mutuo, debba farsi riferimento non già agli ee/cc, come erroneamente fatto dal primo giudice ed anche dagli appellanti, bensì alla rielaborazione del conto corrente effettuata dal CTU da cui risulta che, alla data del 21.12.2009 il conto pagina 5 di 9 era a credito della correntista per € 50.952,21, divenuti € 631.952,21 al 22.12.2009 dopo l'accredito di
€ 581.000,00.
Tutti gli addebiti menzionati dagli appellanti recano valuta 22.12.2009 ma sono stati contabilmente effettuati in data 30.12.2009 (e come tali considerati anche ai fini della rielaborazione del saldo del conto), e ciò proprio in accoglimento del motivo di opposizione sopra menzionato in funzione del quale
è stato rideterminato il saldo del conto corrente, di talché appare evidente come non sia possibile, in quanto insanabilmente contraddittorio ed anche tecnicamente infondato, tenere conto della data di valuta ai soli fini dell'accertamento del saldo del conto alla data dell'accredito del mutuo, salvo trascurare il dato per tutto il resto del rapporto.
Escluso che il mutuo per cui è causa possa quindi essere qualificato come “solutorio”, non sembra comunque superfluo evidenziare come, da ultimo, in merito alla piena legittimità dello stesso ed al rifiuto della qualificazione come mero pactum de non petendo, si sia pronunciata Cass., sez. un., 5 marzo 2025, n. 5841, secondo cui: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Gli appellanti hanno poi insistito nel sostenere che gli addebiti effettuati sul conto corrente n. 9218 in data 30.12.2009, di complessivi € 434.574,30, con causali “anticipazioni export” e “finanziamenti import”, costituirebbero dei “saldi” illegittimi di conti anticipi in relazione ai quali sarebbe stato onere della banca fornirne la prova della legittimità attraverso la produzione delle convenzioni da cui sono derivati.
Orbene, va premesso che, sotto questa angolazione, il motivo di appello risulta inammissibile in quanto, lungi dall'essere rivolto contro il capo della sentenza con cui è stato accertato il credito della banca derivante dall'erogazione del mutuo, avrebbe dovuto piuttosto attingere il capo della sentenza con cui è stato rideterminato il saldo del conto corrente, trattandosi di espungere dallo stesso una serie di addebiti asseritamente ritenuti illegittimi ed ampliare il saldo già positivo.
Ferma restando la inammissibilità del gravame, ritiene tuttavia la Corte di osservare come anche nel pagina 6 di 9 merito lo stesso si appalesi infondato perché, evidenziato che gli addebiti in questione non costituiscono “saldi” di conti anticipi riversati sul conto corrente ordinario e nemmeno giroconti di spese periodiche provenienti da conti anticipi, bensì meri addebiti per finanziamenti ed anticipazioni insoluti, in mancanza di specifica contestazione in ordine agli stessi, ai fini della la prova del credito azionato dalla banca e derivante dal saldo del conto corrente ordinario è sufficiente la produzione del relativo contratto corredato da tutti gli estratti conto (sì come avvenuto nel caso a mani, senza che sia necessario fornire la prova della legittimità di tutti gli addebiti operati sul conto), e ciò senza considerare che, nell'ipotesi in esame, atteso che la correntista ha agito in via riconvenzionale per ripetizione di indebito spiegando domanda che è stata accolta dal Tribunale, era pacificamente onere suo fornire la prova dell'indebito.
In definitiva, quindi, l'appello principale va rigettato.
Con l'appello incidentale la banca ha impugnato la sentenza nella parte in cui la stessa, anziché procedere all'estinzione per compensazione dei crediti contrapposti da essa accertati, ha disposto la condanna di entrambe le parti al pagamento di ciascuno di essi, e ciò senza tenere conto sia del disposto dell'art. 1853 c.c. che dell'accezione di compensazione sollevata dalla correntista opponente.
Gli appellanti dichiaravano di non opporsi all'accoglimento dell'appello incidentale.
Ritiene la Corte che l'appello incidentale vada accolto.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza della S.C.: “Il disposto dell'articolo 1853 del c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (quale, nel caso di specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti.
Una simile compensazione presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti” (Cass., sez. I, 11 dicembre 2023, n. 34424).
Va altresì premesso che con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti, nelle loro conclusioni, avevano chiesto la compensazione del loro credito con quello eventualmente accertato in capo alla banca.
Ne consegue che, sussistono tutti i presupposti per procedere alla compensazione tra il credito della banca derivante dal mutuo e quello della correntista derivante dal saldo attivo del conto, dovendosi soltanto evidenziare, quanto alle date di rispettiva esigibilità, che dal conteggio depositato dalla banca sub doc. 3 del fascicolo monitorio risulta che già alla data del 31.12.2014 il credito scaduto ammontava ad € 80.213,66 (ferma restando la sua liquidazione, con le rate a scadere, all'esito della risoluzione pagina 7 di 9 intimata il 30.4.2015, in complessivi € 390.728,15), di talché alla data della chiusura del conto, avvenuta il 31.3.2015, entrambi i crediti, fino alla concorrenza di € 65.681,49, erano esigibili si sono estinti.
Per l'eccedenza del credito della banca di € 325.046,66, va confermata la condanna degli appellanti in solido, con gli interessi al tasso convenzionale fino al soddisfo.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, sebbene la riforma della sentenza conseguente all'accoglimento dell'appello incidentale imponga di procedere ad una nuova regolazione di esse, ritiene la Corte che l'esito finale della controversia sostanzialmente sia conforme a quello ritenuto dal primo giudice, di talché le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno regolate compensandole nella misura di un terzo e ponendo i restanti due terzi, secondo la liquidazione operata in dispositivo, a carico degli appellanti in via principale in solido.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1086/24 R.G., avente ad oggetto l'appello principale proposto da Parte_1
e e l'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, n. 203/2024, pubblicata in data 31.1.2024:
[...] rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto: dichiara estinti per compensazione, fino alla concorrenza di € 65.681,49, i crediti contrapposti della banca e della società correntista;
condanna gli appellanti in via principale, in solido, al pagamento di € 325.046,66, con gli interessi al tasso convenzionale fino al soddisfo;
compensa tra le parti, nella misura di un terzo, le spese di lite dei due gradi di giudizio e condanna gli appellanti in via principale, in solido, al pagamento dei restanti due terzi che liquida, per ciascun grado di giudizio, in € 14.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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EX ART. 15 D.M. 44/2011
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