Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 28/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2018, proposto da
ES Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Amministrazione Provinciale di Siena, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Golini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Gino Capponi, n. 26;
Comune di Castelnuovo Berardenga, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Montomoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) del “Verbale di valutazione degli interventi all'interno delle aree di pertinenza dei beni storico architettonici – Seduta della Commissione 03 Maggio 2018” con il quale la Commissione Provinciale della Provincia di Siena ha espresso parere negativo alla variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del Comune di Castelnuovo Berardenga finalizzata all'inserimento di un intervento di nuova edificazione in Loc. MB, sulla superficie di terreno contraddistinta al C.T. del predetto Comune fg. 46 part.lle 193, 194, 198 e 191 in parte;
B) della nota della Provincia di Siena n. prot. 10723 del 17/5/2018 con cui è stato trasmesso il suddetto parere al Comune di Castelnuovo Berardenga;
C) della Deliberazione della Giunta del Comune di Castelnuovo Berardenga n. 102 del 4/7/2018 - avente ad oggetto “Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico finalizzata all'insediamento di un intervento di nuova edificazione il Località MB – Presa d'atto del parere negativo della Commissione Provinciale sulle proposte di trasformazione in aree di pertinenza paesaggistico – ambientale e conseguente chiusura del procedimento di variante” nonché della relativa ed allegata proposta di deliberazione n. 120 del 27/6/2018 del Responsabile del Settore 3 – Assetto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga;
D) della nota della Provincia di Siena prot.n. 24107 del 30/10/2017 - avente ad oggetto “Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico finalizzata all'inserimento di un intervento di nuova edificazione residenziale in Loc. MB – Contributo Tecnico ed Osservazioni ai sensi della LR 65/2014”;
E) della nota del Comune di Castelnuovo Berardenga n. prot. 12016 del 12/7/2018 avente ad oggetto “conclusione procedimento di variante urbanistica in loc. MB”;
F) di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e conseguente ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Siena e del Comune di Castelnuovo Berardenga;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel ricorso, si riferisce che il 17 luglio 2015 il ricorrente presentava al Comune di Castelnuovo Berardenga, con riguardo alla superficie di terreno, di proprietà del primo, contraddistinta al C.T. del predetto Comune al fg. 46 part.lle 193, 194, 198 e 191 in parte, un’istanza di variante al piano strutturale ed al regolamento urbanistico, finalizzata a consentire, sulla predetta superficie di terreno, un nuovo intervento di edificazione residenziale consistente, più nello specifico, nella realizzazione – sulla superficie di terreno di cui sopra - di due villette mono/bifamiliari per una superficie utile complessiva (SUL) di mq 500, nel recupero della viabilità di accesso esistente e nella realizzazione del nuovo sistema fognario a servizio delle nuove residenze e dell'edificato esistente e che l’Amministrazione comunale, una volta verificati i requisiti di procedibilità della variante proposta (tramite delibera della Giunta Comunale nr. 102 del 2 dicembre 2015), aveva dapprima dato avvio - con deliberazione della Giunta Comunale n. 98/2016 - al necessario procedimento urbanistico (ex artt. 17 della L.R. n. 65/2014, 20 e 21 del PIT/PPR e 23 della L.R. 10/2010) e, successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 31 luglio 2017, aveva adottato la variante al proprio piano strutturale ed al proprio regolamento urbanistico, così come descritta e rappresentata negli elaborati presentati dai tecnici incaricati dal ricorrente medesimo.
A seguito della predetta adozione, la Provincia di Siena faceva pervenire al Comune di Castelnuovo Berardenga un “ Contributo Tecnico ed Osservazione ai sensi della LR n. 65/2014 ” con cui, dopo aver premesso che la variante de qua aveva ad oggetto una “ previsione di nuova edificazione in area di pertinenza di un Bene Storico Architettonico (BSA) censito e catalogato nell'Atlante Comunale del PTCP ”, osservava che ai sensi della disciplina del PTCP tale area di pertinenza era di norma inedificabile, fatta salva la possibilità ai sensi dell'art. 13.14 c. 6 “ di sottoporre la proposta di trasformazione alla valutazione di concerto tra Comune e Provincia effettuata dalla Commissione appositamente istituita con D.G.P. n. 95 del 17 Aprile 2012 ”.
Il Comune di Castelnuovo Berardenga provvedeva, quindi, a richiedere la convocazione della predetta Commissione, la quale si riuniva il 3 maggio 2018. In quella sede, la Commissione Provinciale esprimeva “parere negativo” alla proposta trasformazione.
Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il “ Verbale di valutazione degli interventi all'interno delle aree di pertinenza dei beni storico architettonici…Seduta della Commissione 03 Maggio 2018 ”, con il quale la Commissione Provinciale della Provincia di Siena ha espresso parere negativo alla variante al piano strutturale ed al regolamento urbanistico del Comune di Castelnuovo Berardenga, finalizzata all'inserimento di un intervento di nuova edificazione in Loc. MB, sulla superficie di terreno contraddistinta al C.T. del predetto Comune fg. 46 part.lle 193, 194, 198 e 191 in parte, la nota della Provincia di Siena del 17/5/2018 con cui è stato trasmesso il suddetto parere al Comune di Castelnuovo Berardenga, la Deliberazione della Giunta del Comune di Castelnuovo Berardenga n. 102 del 4/7/2018, avente ad oggetto “ Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico finalizzata all'insediamento di un intervento di nuova edificazione il Località MB – Presa d'atto del parere negativo della Commissione Provinciale sulle proposte di trasformazione in aree di pertinenza paesistico – ambientale e conseguente chiusura del procedimento di variante ”, nonché della relativa ed allegata proposta di deliberazione n. 120 del 27/6/2018 del Responsabile del Settore 3 – Assetto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga, la nota della Provincia di Siena del 30/10/2017 - avente ad oggetto “ Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico finalizzata all'inserimento di un intervento di nuova edificazione residenziale in Loc. MB – Contributo Tecnico ed Osservazioni ai sensi della LR 65/2014 ”, la nota del Comune di Castelnuovo Berardenga del 12/7/2018 avente ad oggetto “ conclusione procedimento di variante urbanistica in loc. MB ”.
Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: I. Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione di legge (artt. 10- bis e 3 della l. n. 241/1990), eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di motivazione. II. Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione di legge (art. 13.14 del PTCP della provincia di Siena; art. 1, commi 85 e 55, della l.n. 56/2014; art. 42 del d.lgs. n. 267/2000), eccesso di potere per difetto di competenza. III. Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione di legge (art. 13.14 del PTCP della provincia di Siena; art. 3 della l.n. 241/1990), eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed irrazionalità manifeste.
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione provinciale di Siena e il Comune di Castelnuovo Berardenga.
All’udienza pubblica del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Con il primo motivo di ricorso, in sintesi, il ricorrente sostiene che la determinazione negativa della Commissione provinciale sia stata presa senza preventivamente comunicare, ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990, i motivi che, a detta della Provincia di Siena stessa, ostavano all’accoglimento della sottoposta istanza di variante, non consentendo, pertanto, al ricorrente di poter interloquire al riguardo. Tale comunicazione, a parere del ricorrente, era necessaria, trattandosi di un atto connotato di discrezionalità.
Il ricorrente evidenzia altresì che l’Amministrazione non aveva indicato le ragioni d’urgenza che le avrebbero impedito di comunicare il preavviso di diniego in ordine alla variante proposta.
Sul punto, il Collegio si limita ad evidenziare che le norme sulla partecipazione al procedimento “ non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione ” (art. 13 l. n. 241 del 1990). Trattandosi, nel caso di specie, di una variante allo strumento urbanistico del Comune di Castelnuovo Berardenga, l’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 non trova applicazione.
In ogni caso, trattandosi di parere (avente pertanto natura endoprocedimentale), l’Amministrazione non era comunque tenuta a comunicare i motivi ostativi.
La censura pertanto non coglie nel segno.
2. – Con la seconda censura, in sintesi, il ricorrente sostiene che la Commissione che ha rilasciato il parere, non poteva decidere essa stessa ed in via definitiva circa la compatibilità (o meno) e, dunque, circa l’ammissibilità (o meno) dell’intervento di che trattasi.
Dunque, secondo il ricorrente, in costanza di una variante al regolamento urbanistico, la determinazione definitiva circa la compatibilità (o meno) e, dunque, circa l’ammissibilità (o meno) della proposta trasformazione all’interno di un’area di pertinenza di uno dei BSA individuati dalla Provincia di Siena non potrebbe che spettare all’organo che ha approvato il PTCP (e che ha deciso che tali aree sono di norma inedificabili salvo diversa determinazione, da assumere con il consenso della Provincia, in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali o, ovviamente, loro varianti), ovverosia non potrebbe che spettare al Consiglio Provinciale o, a tutto concedere, a seguito della l. n. 56 del 2014, al Presidente della Provincia.
Anche tale censura non coglie nel segno.
Invero, con deliberazione della Giunta provinciale n. 95 del 17 aprile 2012, sono state stabilite le modalità di attuazione dell’art. 13.14 della disciplina del PTCP relativo alle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici (così si legge nel decreto n. 51 del 17 marzo 2015).
Con decreto n. 51 del 17 marzo 2015, il Presidente della Provincia di Siena ha modificato la deliberazione della Giunta n. 95 del 2012 “ nella parte dove viene stabilito il supporto di due professionisti esterni al Servizio Assetto del Territorio per la valutazione delle trasformazioni contenute negli atti di pianificazione presentate dai Comuni nelle aree di pertinenza dei BSA, disciplinati dall’art. 13.14 del PTCP vigente, prevedendo di istituire una Commissione per le stesse valutazioni, composta da tre componenti di cui il Dirigente o la Posizione Organizzativa del Servizio Pianificazione Territoriale in qualità di Presidente e due tecnici interni all’ente con esperienza e/o titolo di studio adeguati rispetto ai temi di valutazione delle trasformazioni del paesaggio ”.
Pertanto, è lo stesso decreto presidenziale n. 51 del 2015 non solo ad istituire la Commissione, ma anche ad evidenziare che “ la risultanza delle suddette Commissioni verranno formalmente esplicitate nell’ambito di comunicazioni ai Comuni se richieste specificatamente dagli stessi oppure nell’ambito delle osservazioni e contributi rese dal Servizio nello svolgimento delle procedure previste dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. ”.
È stata dunque la stessa Provincia a regolamentare la procedura prevista dall’art. 13.14, comma 6, del PTCP e a prevedere, quindi, che il parere delle Commissioni fosse comunicato direttamente ai Comuni.
Da nessuna parte risulta essere previsto che la Commissione, dopo aver espresso parere negativo, dovesse trasmettere gli atti al Consiglio provinciale o al Presidente “ per l’espressione della determinazione definitiva ”.
Nel caso di specie, quindi, la procedura si è svolta in modo conforme a quanto stabilito dallo stesso Presidente della Provincia di Siena nel decreto suddetto (decreto che, si sottolinea, non è stato impugnato dal ricorrente).
La censura pertanto è priva di pregio.
3. – Con il terzo e ultimo motivo, il ricorrente censura il merito del parere della Commissione del 3 maggio 2018.
Il ricorrente sostiene che il parere negativo emesso dalla Commissione provinciale sia frutto di valutazioni arbitrarie, illogiche e che non hanno tenuto nella debita considerazione la natura e le caratteristiche dell’area interessata dalla proposta variante, con la conseguente illegittimità di siffatto parere (e la conseguente illegittimità derivata dell’impugnata delibera della Giunta del Comune di Castelnuovo Berardenga n. 102/2018).
Il ricorrente afferma che l’intervento edificatorio proposto, concretizzantesi nella ridefinizione dell’attuale margine urbano attraverso un’operazione di “ricucitura” del tessuto residenziale esistente (in parte sito nel Comune di Castelnuovo Berardenga ed in parte nel Comune di Siena), prevede la realizzazione di due soli fabbricati mono o bi-familiari, adagiati sul dislivello esistente, di massimo due piani ciascuno (un piano terra con accesso a monte direttamente dalla viabilità da recuperare ed un piano seminterrato con affaccio a valle) per superficie utile lorda complessiva di massimo mq. 488.
Secondo il ricorrente, si tratterebbe dunque di un intervento edificatorio di modesta consistenza e di ridotto impatto (la proposta variante interesserebbe una piccola porzione della (vasta) “pertinenza” della villa Il MB (peraltro del tutto decentrata rispetto a quest’ultima) così come individuata dal PTCP della Provincia di Siena), la cui concreta esecuzione, oltretutto, sarebbe subordinata, ex art. 101 della l.r. n. 65 del 2014 (“Compensazione urbanistica”), alla contestuale realizzazione di un nuovo tratto fognario a servizio non solo dell’edificato esistente, ma anche degli interventi previsti nel regolamento urbanistico e già autorizzati, così da garantire la sistemazione e messa a norma – in virtù del collegamento, mediante collettore, alla fognatura comunale pubblica - degli scarichi di tutte le abitazioni già presenti nell’area (circa 22) oltreché di quelli dei nuovi appartamenti da ricavare nella villa Il MB, previsti dal progetto già autorizzato (n. 17 alloggi).
Il ricorrente evidenzia che, anche per questo, il Comune di Castelnuovo Berardenga – che già in precedenza aveva ricompreso l’area de qua all’interno del perimetro del territorio urbanizzato – aveva accolto la proposta variante, procedendo, quindi, all’adozione della stessa con la delibera consiliare n. 80 del 2017, cui la Regione SC non aveva avuto nulla da obbiettare, sottolineando, anzi, come la variante – dal “ carattere estremamente localizzato ” e che per il suo ridotto dimensionamento “ non (avrà) effetti diretti né indiretti sui siti delle Rete Natura 2000” – “ andrà a risolvere le criticità derivanti dalla depurazione dell’edificato esistente ed in progetto ”.
Secondo il ricorrente, il parere negativo della Commissione provinciale si fonderebbe su motivi che, in realtà, non avrebbero nulla a che vedere con l’incompatibilità della previsione proposta “ con la tutela e valorizzazione dei luoghi ” né, tantomeno, con gli stessi criteri di cui al comma 6, dell’art. 13.14 del PTCP.
Più nello specifico, il ricorrente sostiene che l’intervento in questione non sarebbe visibile dalla villa Il MB “(distante dal terreno di cui alla variante; inoltre fra quest’ultimo e la prima, in posizione, oltretutto, sopraelevata rispetto alla quota del predetto terreno, si frappongono un fabbricato e file di alberi d’alto fusto)”, non occluderebbe né disturberebbe in alcun modo la vista della succitata villa dai vari punti panoramici “ il terreno de quo, infatti, oltre ad essere a quota inferiore rispetto alla villa Il MB è del tutto decentrato rispetto ad essa, la quale, oltretutto, dalla parte opposta alla Strada Chiantigiana n. 222 è cinta da una fitta alberatura ”.
Inoltre, il ricorrente evidenzia che il terreno oggetto della proposta variante, non sarebbe sottoposto né a vincolo paesaggistico (neppure indiretto) né a vincolo idrogeologico, e sarebbe a ridosso di un’area già edificata e si concretizzerebbe nella ridefinizione dell’attuale margine urbano attraverso un’operazione di “ricucitura” del tessuto residenziale esistente, tanto che sarebbe ricompreso all’interno del perimetro del territorio urbanizzato.
Il ricorrente, infine, osserva che nell’area - questa sì sottoposta a vincolo paesaggistico - immediatamente antistante la predetta villa “(un tempo, all’evidenza, occupata dal “giardino all’italiana” della stessa stando alle colonne, di pregevole fatture, a sostegno del cancello ancora presenti in loco)” è stato posto in essere un rilevante, consistente e decisamente impattante intervento edificatorio e che, pertanto, se la Soprintendenza aveva ritenuto che un tale intervento – previsto e realizzato a ridosso della villa Il MB, proprio di fronte al suo ingresso e, dunque, all’immobile, con inevitabile e conseguenti ricadute sul medesimo e la sua percezione - fosse compatibile con il vincolo paesaggistico gravante sull’area, a maggior ragione la Provincia di Siena avrebbe dovuto articolare ragioni stringenti e puntuali a supporto dell’asserita incompatibilità, con la tutela e valorizzazione dei luoghi e secondo i criteri del PTCP, del modesto e decisamente meno rilevante intervento edificatorio di cui alla proposta variante: e tanto più perché il PTCP considera le aree ricomprese all’interno delle individuate “pertinenze” dei BSA “di importanza paesaggistica”.
Per valutare tale censura è necessario partire dal contenuto dell’art. 13.14, con particolare riferimento ai commi 5 e 6, del PTCP.
In via preliminare, il Collegio osserva che l’art. 13.14 si riferisce alle “ Pertinenze dei beni storico-architettonici ” e, al comma 1, precisa che “ Le pertinenze dei beni storico-architettonici così come censite dal PTCP 2000, aggiornate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative” , chiarendo, ulteriormente al comma 2 che “ In quanto aree di rilevante importanza paesaggistica, esse sono assimilate alle emergenze paesaggistiche definite dal presente PTCP, e devono essere oggetto di specifica normativa negli strumenti di pianificazione e negli atti di governo comunali, in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni contenute nel PIT/PPR e nel presente PTCP per il sistema policentrico insediativo provinciale e per il paesaggio .
Il comma 5 dell’art. 13.14 è chiaro nel prevedere che “ In quanto capisaldi della rete paesaggistica provinciale, con le pertinenze di cui al precedente punto 13.13, la loro tutela è affidata alle competenze provinciali, e di norma sono inedificabili ”. L’inedificabilità di queste aree pertanto risulta essere la regola generale.
Il successivo comma 6 dell’art. 13.14 del PTCP, come eccezione alla regola generale, recita: “ Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse devono rispettare i seguenti criteri: - ogni eventuale progetto di trasformazione che interessi tali aree deve essere attentamente valutato sotto l'aspetto paesaggistico e corredato da idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.); - è fondamentale il disegno degli spazi aperti;- nel caso in cui i beni e le relative pertinenze abbiano perduto i caratteri e gli usi agrari, siano inglobati nel sistema urbano o da questo aggredito, come ad esempio se nella pertinenza siano già presenti episodi residenziali che vi hanno introdotto degrado risolvibile con eventuale completamento, sono ammesse nuove limitate edificazioni funzionali e complementari o aggiuntive alla nuova funzione esistente; - qualora il bene e la sua pertinenza siano ancora utilizzati/bili a fini agrari, è ammessa nuova edificazione, realizzazione di piccole attrezzature, installazioni di opere d'arte o altre opere che non comportino rilevanti movimenti di terra, nonché superfici interrate purché le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno al rapporto consolidato storicamente fra pertinenza e bene né al valore del bene; - in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, seguendo i seguenti criteri: utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi, deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato ed il seminativo; equilibrio dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/ piazzali già in uso; - in ogni caso si dovrà privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e l'eventuale ampliamento dí annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati e adottare forme e volumetrie dimensionalmente compatibili con quelli preesistenti, anche articolandoli in più manufatti;- i progetti degli interventi sono conformati ai principi dell'Architettura e Arte dei Giardini e garantiscono il mantenimento dell'integrità del rapporto armonico tra costruito e non costruito, le architetture vegetali presenti; - i criteri per le sistemazioni ambientali, i rapporti tra costruito e nuovi inserimenti edilizi sono gli stesi dettati per le aree di pertinenza degli aggregati elencate e illustrate al precedente punto 13.13; - è corretta/compatibile la previsione di opere edilizie riguardanti il bene che attengano all'approccio concettuale e progettuale del restauro, per il mantenimento del bene medesimo; anche se le norme comunali possono articolare gli interventi in tutta la gamma delle classi previste per legge o sotto articolate dalle norme medesime, per garantire il ripristino di valori compromessi, la soluzione di degradi e la rifunzionalizzazione contemporanea del bene;- è corretta/compatibile rispetto alla tutela del valore storico architettonico e paesistico l'utilizzazione di un determinato edificio od organismo edilizio a fini diversi da quelli per i quali esso fu costruito o ai quali è stato sottoposto lungo la sua storia purché gli effetti dell'intervento non siano in contrasto con la permanenza degli elementi caratterizzanti il bene e il suo rapporto con il contesto”.
Ebbene, in primis , nel parere si evidenzia che l’area in questione - che ricade, per il Regolamento urbanistico, in “ Zona E3 – Aree agricole integrative degli insediamenti ” - “ non ha perduto i caratteri agrari ” e “ dovrebbe recuperarsi l’utilizzo agricolo in continuità con le porzioni di territorio prossime come in periodi storici precedenti ”.
Sul punto, il ricorrente non ha portato in giudizio elementi sufficienti per ritenere non corretta la valutazione effettuata dalla Commissione circa la mancata perdita dei caratteri agrari della zona di che trattasi.
Ebbene, il criterio di cui all’art. 13.14, comma 6, del PTCP, prevede che “ qualora il bene e la sua pertinenza siano ancora utilizzati/bili a fini agrari, è ammessa nuova edificazione, realizzazione di piccole attrezzature, installazioni di opere d'arte o altre opere che non comportino rilevanti movimenti di terra, nonché superfici interrate purché le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno al rapporto consolidato storicamente fra pertinenza e bene né al valore del bene ”.
Alla luce di tale disposizione, non sarebbe ammesso l’intervento di che trattasi e, pertanto, la prima osservazione espressa della Commissione risulta essere pertinente.
Inoltre, secondo la Commissione, l’intervento in questione non è giustificabile neppure se si volesse ammettere che l’area in questione abbia perduto i caratteri agrari, in quanto “ per quanto documentato non sussistono e non sono dimostrati episodi di degrado neppure riferibili al contesto edilizio esistente che, in applicazione dell’art. 13.14 co. 6 della Disciplina del PTCP, potrebbero essere ‘risolvibili con eventuale completamento ”. Neppure sotto questo profilo il ricorrente ha portato in giudizio elementi tali per dimostrare possibili “ episodi di degrado ”, non potendo ritenersi tali “ l’esistenza di un edificato, quale quello del MB, non collegato alla fognatura comunale pubblica ”.
Inoltre, la Commissione osserva ulteriormente che “ il confine fisico, rappresentato dalla viabilità interna a maggiore rilevanza storica, deve continuare a rappresentare il limite all’espansione edificatoria verso il territorio aperto, evitando, in tal modo, di aprire un nuovo fronte edificatorio diverso dalla destinazione agricola ” e che “ la proposta di previsione non è ascrivibile al completamento, né la destinazione residenziale riconducibile a quelle di cui all'art. 31.12, comma 2: del RU “Le altre destinazioni diverse da quella agricola (tempo libero all'aperto e relativi servizi; pubbliche e/o di interesse pubblico; parcheggi; verde privato), potranno trovare una successiva pianificazione nel secondo R. U. ovvero nel presente con una Variante al R.U”.
Il Collegio ritiene che, come sopra evidenziato, tali considerazioni, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, siano del tutto pertinenti con quanto disposto dall’art. 13.14, comma 6 della del PTCP, anche tenuto conto che tale disposizione contiene, come già evidenziato, un’eccezione alla regola generale (secondo la quale in tali aree non sarebbe possibile edificare) e che, pertanto, come norma eccezionale non può essere interpretata in senso estensivo.
Inoltre, tenuto conto che il parere di che trattasi è caratterizzato da elevata discrezionalità tecnica, con i connessi limiti di sindacabilità da parte del giudice amministrativo, il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia portato in giudizio elementi tali da far ritenere che la posizione espressa dalla Commissione sia irragionevole, illogica, o viziata da travisamento dei fatti.
Anche tale censura, pertanto, complessivamente considerata, non coglie nel segno.
4. – In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
5. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio in favore del Comune di Castelnuovo Berardenga, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), più accessori di legge, e in favore dell’Amministrazione provinciale di Siena, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), più accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Flavia Risso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO