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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/06/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
P.U. 86-1/2024
Ricorso per l'apertura di liquidazione controllata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice nel procedimento n. 86-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da Parte_1
-ricorrente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
Letto il ricorso proposto da quale cessionaria del credito Parte_1
originariamente vantato da (incorporante Centro Leasing Spa) per Controparte_1
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di;
Controparte_2
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il resistente risiede in Roccastrada (GR) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;
rilevato, in via preliminare, che il creditore istante ha documentato un credito per residuo impagato del contratto di locazione finanziaria del 31.7.2007 (stipulato tra
Centro Leasing spa e ) per un importo di € 133.377,55 (cfr. docc. 4 e Controparte_2 rilevato che il debitore, comparso in udienza, ha dichiarato spontaneamente una ben più ampia esposizione debitoria di circa € 1.000.000,00 considerato anche ulteriori debiti nei confronti di altri istituti di credito e di Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha già intrapreso una procedura esecutiva immobiliare a suo carico mediante l'iscrizione di un pignoramento sulla quota di un immobile sito in Roccastrada del quale il debitore è proprietario pro quota (cfr. verbale di udienza del 17.6.2025); rilevato che (come dichiarato dallo stesso in udienza) a fronte di tale CP_2
ingentissima esposizione debitoria, lo stesso può contare pressoché unicamente su risorse che derivano essenzialmente dalla propria attività lavorativa di dipendente, essendo dunque evidente la sussistenza dello stato di insolvenza, tanto che lo stesso debitore ha rappresentato al Tribunale la propria volontà di ricorrere egli stesso alla procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio;
rilevato dunque che dall'istruttoria è emersa la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di;
Controparte_2
ritenuto di nominare liquidatore in possesso dei requisiti di Parte_2
legge;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio
[...]
; CP_2
2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini;
3) liquidatore CP_3 Parte_2
4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
5) Ordina ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di;
Controparte_2
7) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
8) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
9) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove il debitore svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
10) Dispone che il Liquidatore relazioni, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, in ordine alla pendenza di specifiche procedure esecutive e/o di cessioni volontarie del quinto dello stipendio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.
Grosseto, 18.6.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Claudia Frosini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 allegati al ricorso);
Ricorso per l'apertura di liquidazione controllata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice nel procedimento n. 86-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da Parte_1
-ricorrente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
Letto il ricorso proposto da quale cessionaria del credito Parte_1
originariamente vantato da (incorporante Centro Leasing Spa) per Controparte_1
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di;
Controparte_2
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il resistente risiede in Roccastrada (GR) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;
rilevato, in via preliminare, che il creditore istante ha documentato un credito per residuo impagato del contratto di locazione finanziaria del 31.7.2007 (stipulato tra
Centro Leasing spa e ) per un importo di € 133.377,55 (cfr. docc. 4 e Controparte_2 rilevato che il debitore, comparso in udienza, ha dichiarato spontaneamente una ben più ampia esposizione debitoria di circa € 1.000.000,00 considerato anche ulteriori debiti nei confronti di altri istituti di credito e di Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha già intrapreso una procedura esecutiva immobiliare a suo carico mediante l'iscrizione di un pignoramento sulla quota di un immobile sito in Roccastrada del quale il debitore è proprietario pro quota (cfr. verbale di udienza del 17.6.2025); rilevato che (come dichiarato dallo stesso in udienza) a fronte di tale CP_2
ingentissima esposizione debitoria, lo stesso può contare pressoché unicamente su risorse che derivano essenzialmente dalla propria attività lavorativa di dipendente, essendo dunque evidente la sussistenza dello stato di insolvenza, tanto che lo stesso debitore ha rappresentato al Tribunale la propria volontà di ricorrere egli stesso alla procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio;
rilevato dunque che dall'istruttoria è emersa la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di;
Controparte_2
ritenuto di nominare liquidatore in possesso dei requisiti di Parte_2
legge;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio
[...]
; CP_2
2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini;
3) liquidatore CP_3 Parte_2
4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
5) Ordina ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di;
Controparte_2
7) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
8) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
9) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove il debitore svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
10) Dispone che il Liquidatore relazioni, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, in ordine alla pendenza di specifiche procedure esecutive e/o di cessioni volontarie del quinto dello stipendio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.
Grosseto, 18.6.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Claudia Frosini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 allegati al ricorso);