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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/08/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. 8040/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, Sezione III civile, in persona del Giudice dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2023 da:
(C.F. in proprio e iure hereditatis del padre Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(nato a [...] il [...] e deceduto in Asti il 13 maggio Persona_1
2001), deceduto in corso di causa ora (C.F. ) quale erede legittima di CP_1 CodiceFiscale_2 Parte_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione, dagli avvocati Lara Maria Dal Medico e Francesco Lanaro del foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in NE IN (VI), Via Umberto Tassoni n. 43 nei confronti di:
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l' con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 4, COroparte_2 contumace
REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6
Bologna (C.F. , contumace P.IVA_1 presso cui è istituito il “Fondo per il ristoro dei danni COroparte_3 subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani delle forze del Terzo
pagina 1 di 24 nel periodo fra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, in persona del Ministro pro tempore, CP_4 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6
Bologna (C.F. ), contumace P.IVA_2
in punto a: crimini di guerra;
risarcimento danni.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
la parte attrice conclude come da memoria integrativa depositata il 28 aprile 2025, e quindi:
“-accertati e dichiarati la piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , Persona_1 di cui l'attrice è erede legittima, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in Germania dal giorno
10.9.1943 al giorno 6.9.1945 per totali giorni 726, per l'effetto condannare la Repubblica Federale di
Germania in solido con la Repubblica Italiana e il al COroparte_3 pagamento a favore della sig.ra della somma di € 79.500,00 ovvero la diversa somma CP_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.”.
FATTO E DIRITTO
A)
in proprio e iure hereditatis del padre , con atto di Parte_1 Persona_1 citazione notificato in data 13 giugno 2023 conveniva avanti al Tribunale intestato la REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA e la REPUBBLICA ITALIANA ai sensi dell'articolo 43 d.l. 36/2022 convertito con modificazioni dalla legge 79/2022.
Esponeva che il proprio padre, nato a [...] il [...]:
-prima della Seconda guerra mondiale svolgeva l'attività di contadino;
pagina 2 di 24 -veniva chiamato alle armi il 20 gennaio 1942 e arruolato nel 37° Reggimento Fanteria, 3° Battaglione
Mortai, divisione Ravenna;
-in data 10 settembre 1943 all'indomani dell' veniva catturato da truppe tedesche a Reggio Per_2
Emilia e deportato in Germania ove rimaneva fino all'8 maggio 1945 per poi rimpatriare il successivo 6 settembre 1945;
-riceveva la Croce al Merito di Guerra per internamento in Germania;
-dopo la guerra si sposava;
dal matrimonio nascevano l'attore nonché ; Parte_1 Persona_3
-decedeva ad Asti il 13 maggio 2001.
In diritto chiedeva che le parti convenute fossero condannate al “risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. , illegittimamente catturato, deportato ed Persona_1 internato come forza lavoro in Germania dal 10.9.1943 al 6.9.1945 ovvero per ben 726 giorni di prigionia e di disumano trattamento”.
Invocava la giurisdizione del Giudice Italiano, riconosciuta dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 20442/2020 a decorrere dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014.
La cattura all'indomani dell' costituiva elemento sufficiente per ravvisare un crimine di Per_2 guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento storico l'Italia non era in guerra contro la
Germania; per il resto, il trattamento ricevuto dai militari internati era da considerarsi contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie.
In ordine al quantum, assumeva di avere diritto di ottenere un risarcimento di complessivi 79.500,00 euro pari a 726 giorni di prigionia, o quella diversa anche maggiore somma ritenuta congrua.
Concludeva quindi come segue:
“Nel merito: accertati e dichiarati la piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig.
[...]
, di cui l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere Persona_1 stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in
Germania dal giorno 10.9.1943 al giorno 6.9.1945, per totali giorni 726, per l'effetto condannare la
Repubblica Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana al pagamento a favore degli attori della somma di € 79.500,00 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
pagina 3 di 24 In data 27 settembre 2023 la parte attrice depositava esito della notifica eseguita per via diplomatica nei CO confronti della EN .
La scrivente Giudicante con decreto emesso in data 5 febbraio 2024: dichiarava la contumacia della EN REPUBBLICA ITALIANA;
fissava udienza filtro in data 9 maggio 2024 al fine di valutare CO la notifica eseguita nei confronti di e l'eventuale mutamento del rito da ordinario a semplificato;
segnalava che nessun termine per memorie stava decorrendo.
All'udienza del 9 maggio 2024:
-la parte attrice deduceva come a verbale e produceva documentazione in copia di cortesia;
CO
-la scrivente Giudicante: dichiarava la contumacia della EN;
ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ex art. 43 d.l. 36/2022 COroparte_3 convertito con modificazioni dalla legge 79/2022, entro il termine perentorio del 20 giugno 2024 (il
Fondo ristori era stato costituito proprio presso tale cosicché si aveva a che fare con una CP_3 parte necessaria del giudizio); fissava udienza filtro in prosecuzione in data 21 novembre 2024.
In data 21 maggio 2024 la parte attrice depositava l'esito della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti del MINISTERO a mezzo pec in data 21 maggio 2024, e la documentazione prodotta in copia di cortesia in udienza.
In data 12 novembre 2024 si costituiva quale erede legittima di CP_1 Parte_1 deceduto in data 25 settembre 2024, depositando comparsa di costituzione in prosecuzione, evidenziando che la moglie dell'attore aveva rinunciato all'eredità relitta del coniuge e facendo proprie tutte le domande, eccezioni e conclusioni dell'attore.
All'udienza del 21 novembre 2024:
-la parte attrice deduceva come a verbale;
-la scrivente Giudicante: dichiarava la contumacia del COroparte_3 disponeva il mutamento del rito in semplificato, assegnando termine perentorio dell'8 maggio 2025 per memoria;
fissava udienza in data 15 maggio 2025.
In data 28 aprile 2025 depositava memoria autorizzata con documenti da 6 a 53 (con CP_1 elenco delle anticipazioni sub doc. 12). pagina 4 di 24 All'udienza del 15 maggio 2025:
-la parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe;
-la scrivente Giudicante tratteneva la causa in decisione.
B)
1.
Innanzitutto, deve ribadirsi la regolarità della notifica eseguita nei confronti della Repubblica Federale di Germania per via diplomatica (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
Ambasciata CO CO della in Roma, Ufficio del Cerimoniale;
risposta dell'Ambasciatore della a Roma;
restituzione atti alla Procura di Bologna, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri italiano con missiva dell'11 settembre 2023).
Ciò è conforme al diritto consuetudinario internazionale, come riconosciuto dalle circolari dell'allora n. 10-1215/2062 (56) del 18.4.1956 e n. 7-247/3478 (57) del 17.9.1957, COroparte_5 recanti il riferimento alla norma consuetudinaria relativa all'obbligo internazionale della notificazione degli atti introduttivi ai Capi degli Stati stranieri e ai rispettivi Governi con la formalità della pura e semplice trasmissione per via diplomatica.
A dire il vero, l'Ambasciata tedesca di Roma ha restituito, tramite l , l'atto di COroparte_6 citazione notificatole, allegando la “Nota Verbale 458/2023” del 31 agosto 2023.
Tale nota costituisce pura e semplice conferma dell'avvenuta notificazione, null'altro, in quanto anche per le rappresentanze degli Stati esteri sussiste, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., l'obbligo di difesa tecnica.
Giova aggiungere che non osta al perfezionamento della notifica la circostanza che l'Ambasciata abbia evidenziato, mediante tale nota:
-che il tentativo di notificarle “atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961”;
-che “Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii)”;
pagina 5 di 24 -che “tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana”;
-che “il Governo della Repubblica Federale di Germania si aspetta che il Governo della Repubblica
Italiana adempia agli obblighi di diritto internazionale statuiti dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012”.
Sul punto si rinvia a quanto si dirà da qui a breve in tema di giurisdizione italiana.
2.
2.a.
Si è detto sub A) che l'originaria parte attrice nell'atto introduttivo agiva Parte_1 esclusivamente iure hereditario al fine di conseguire il “risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. , illegittimamente catturato, deportato ed Persona_1 internato come forza lavoro in Germania dal 10.9.1943 al 6.9.1945 ovvero per ben 726 giorni di prigionia e di disumano trattamento”.
Precisamente Ferro G.D., arruolato nel 37° Reggimento Fanteria, 3° Battaglione Mortai, divisione
Ravenna, dopo avere partecipato alla campagna di Russia veniva inviato in licenza straordinaria e poi reimmesso in servizio il 20 giugno 1943 presso il 37° Reggimento Fanteria.
Subito dopo il noto dell'8 settembre 1943, egli in data 10 settembre 1943 veniva catturato a Per_2
Reggio Emilia dalle Forze Armate del Terzo Reich.
Alla cattura seguiva l'internamento in Germania, sino all'8 maggio 1945.
Mediante l'internamento, il veniva sottoposto a un trattamento deteriore rispetto al vero e proprio Pt_1 prigioniero di guerra.
Le Forze Armate Alleate lo trattenevano fino al 6 settembre 1945.
Tali circostanze emergono senza ombra di dubbio dal Foglio matricolare prodotto da parte attrice sub documenti 1 e 10, dalla dichiarazione integrativa del Comando Distretto Militare di Alessandria in data
2 maggio 1964 di cui al documento 2 attoreo (da cui si evince che lo stato di cattività cessava l'8 maggio 1945 e non il 22 aprile 1945 come si leggeva nel Foglio Matricolare) e dal conferimento della
Croce al Merito di Guerra “per internamento in Germania” avvenuto in data 5 dicembre 1963
(documento 3 attoreo). pagina 6 di 24 Inoltre, va qui richiamato quanto illustrato dalla parte attrice nella memoria integrativa;
parte attrice ha puntualmente spiegato (illustrando fatti notori) la posizione degli IMI cioè degli internati militari italiani catturati dalle Forze Armate del Terzo Reich, così qualificati dai nazisti al fine di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione dell'Aja del 1907 (artt. da 4 a 6) e dalla Convenzione di Ginevra del 1929.
Infatti, se i militari italiani catturati fossero stati qualificati dalle Forze del Terzo Reich quali prigionieri di guerra, avrebbero avuto diritto a un trattamento connotato da umanità e rispetto, anziché essere destinati al lavoro coatto in condizioni inaccettabili, per agevolare l'economia di guerra.
2.b.
Quella appena descritta consiste in una condotta che va fatta rientrare, come da prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 5044/2004; Cass. S.U. 14201/2008; Cass. S.U. 20442/2020), nei crimini di guerra e contro l'umanità.
In tal senso depongono, tra l'altro, lo Statuto delle Nazioni Unite dell'8 agosto 1945 (v. art. 6, lett. b), la
Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle Nazioni Unite, le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il DA (art. 3), nonché la Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (artt. 7-8).
A partire dalla sentenza n. 5044 dell'11 marzo 2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato scandito il principio di diritto in forza del quale “il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”, con la conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini pagina 7 di 24 internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”; si è, pertanto, ravvisata “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di
Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che
l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”.
Si è, quindi, affermato che, venendo in rilievo “delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario … e, quindi, anche su quelle di immunità”, la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale, cosicché ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.
Evidentemente tale interpretazione, originata dalle deportazioni, si attaglia anche ad episodi quale la cattura e susseguente prigionia qui in esame: le forze armate del Terzo Reich intendevano debellare le attività partigiane a essi contrapposte, al fine di conseguire il controllo dei territori un tempo alleati.
L'impostazione interpretativa illustrata è stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani della sentenza del 3 febbraio 2012 con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la Repubblica italiana aveva violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai Giudici italiani
(ivi comprese quelle di riconoscimento di sentenze straniere), nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto.
Al fine di conformarsi a tale decisione in ossequio al 1° co. dell'art. 10 Cost., il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2013, il cui art. 3 imponeva, in sostanza, al Giudice nazionale di adeguarsi alla detta pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte di uno Stato estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte
pagina 8 di 24 internazionale di giustizia, con ciò precludendogli, per quanto qui rileva, la trattazione delle cause civili di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità imputabili al Terzo Reich.
La disposizione de qua veniva poi sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 238 del 2014 ne dichiarava l'illegittimità.
Il Giudice delle leggi osservava, fra l'altro, che l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost. e che però tale meccanismo di adeguamento automatico non consente l'apertura a valori esterni in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al
Giudice (art. 24 Cost.) e la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), di talché nei rapporti con gli Stati il diritto alla tutela giudiziale non può mai essere limitato in relazione ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, ma integrano crimini contro l'umanità come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi.
Adottava quindi una pronuncia interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale;
vedasi Cass., Sez. Un., n. 27986/2013), affermando che “la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivati da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”.
Di conseguenza, dichiarava costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge n. 5/2013 e l'art. 1 della legge n. 848/1957 (Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite), “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
A seguito di tale pronuncia la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'orientamento precedente (quello espresso dalla sentenza n. 5044/2004) “riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del pagina 9 di 24 rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale” (così in motivazione, Cass. Sez. Un., n. 20442/2020; vedasi anche la ricostruzione in diritto operata da Cass. Sez. Terza, Pres. Travaglino, sentenza n.
3642/2024).
In adesione a tale principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, si deve ritenere che con riguardo all'odierna domanda di risarcimento danni sussista la giurisdizione italiana, in quanto, come detto, la cattura e l'internamento del vanno annoverati tra i crimini di guerra e contro l'umanità e, Pt_1 quindi, tra i crimini di diritto internazionale (con riguardo ai quali l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati è recessiva).
Al momento della cattura l'Italia non era in guerra contro la Germania, “dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie ed essendo eventualmente onere della Germania provare che il trattamento ricevuto dai militari italiani internati, nel caso di specie, era stato adeguato e rispettoso delle norme internazionali e consuetudinarie” (Tribunale Brescia, Sez. I, 3 agosto 2019; conforme,
Tribunale Sciacca sentenza n. 104/2023 pubblicata il 30 marzo 2023, doc. 12 attoreo).
3.
La domanda risarcitoria attorea poggia su illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
L'articolo 62 della legge 218/1995 prevede che “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. …”.
E consente inoltre al danneggiato di chiedere "l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno".
Nel caso di specie la cattura del avveniva a Reggio Emilia e la condotta illecita proseguiva in Pt_1
Germania.
Ne deriva che, applicando i criteri dettati dall'articolo 62, certamente sussistono i presupposti per applicare al caso di specie la legge italiana, sebbene l'internamento (dopo la cattura in Italia) sia proseguito in Germania. pagina 10 di 24 Infatti, è proprio la cattura in Italia (fatto illecito) che ha comportato il verificarsi dei danni (da fatto illecito) durante il periodo di internamento all'estero.
4.
A questo punto giova evidenziare quanto segue.
Alla declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 238/2014) dell'art. 3 della legge n. 5 del
2013, che aveva imposto al Giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e alla successiva riaffermazione, anche nei giudizi di legittimità (v., per tutte, Cass. 21946/2015 e Cass. 15812/2016) dell'orientamento inaugurato dalla sopra citata sentenza n.
5044/2004 della Suprema Corte, sono seguite numerose pronunce di condanna nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo e la CP_4 successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
CO Pertanto, la ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera,
e per richiedere l'adozione di misure cautelari.
A fronte di ciò, il Governo Italiano è intervenuto con l'art. 43 del decreto legge n. 36/2020 (
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), allo scopo di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale e di porre fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco, ciò desumendosi, fra l'altro, anche dalla stessa collocazione temporale dell'iniziativa (che ha preceduto di pochi giorni l'udienza fissata dalla Corte di giustizia per la discussione sulla richiesta di misure provvisorie e urgenti) e dall'immediato successivo ritiro della domanda cautelare da parte della Repubblica federale di Germania.
Oltre a istituire presso il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo per il ristoro dei danni in questione (comma 1) e a disciplinarne il diritto di accesso (comma 2), rimandando a un pagina 11 di 24 successivo Decreto Ministeriale (poi emanato il 28 giugno 2023) l'individuazione delle concrete modalità operative (comma 4), la norma, come modificata in sede di conversione, ha, fra l'altro, posto nel nulla ogni azione esecutiva già promossa, impedendo l'esecuzione forzata di sentenze di condanna pronunciate nei confronti dello Stato tedesco (comma 3), e ha fissato un termine decadenziale di 180 giorni (da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2023) per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate (comma 6), stimando, infine, l'ammontare pluriennale degli oneri derivanti dall'istituzione del (comma 7). CP_7
L'art. 43 del decreto-legge n. 36/2022 ha espressamente inteso dare continuità all'Accordo di Bonn CO concluso il 2 giugno 1961 (con cui lo Stato italiano si era impegnato a tenere indenne da ogni eventuale pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane,
a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo Stato tedesco), ponendo soltanto a carico dello Stato italiano la soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal Terzo CO Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò sollevando la da ogni suo obbligo risarcitorio. CO Avendo, infatti, previsto che tutte le sentenze di condanna emesse nei confronti della possono essere azionate in executivis (ma solo una volta divenute irrevocabili, in deroga all'art. 282 c.p.c.) unicamente sul Fondo ristori e, quindi, impedito l'inizio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già iniziate, l'art. 43 in esame ha assicurato una totale protezione dell'immunità della
Germania dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo, secondo quanto statuito dalla Corte
Costituzionale nella recente pronuncia n. 153 del 21 luglio 2023 (con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità relativa al terzo comma della disposizione in oggetto), a “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui
è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe proponibile una nuova”.
CO Ciò però non consente di ritenere che la non sia passivamente legittimata -quale successore giuridico del Terzo Reich- nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich.
In primo luogo l'art. 43 in esame non ha espressamente previsto che il danneggiato abbia come suo unico contraddittore il non apparendo ciò COroparte_3 inequivocabilmente desumibile dal solo sesto comma, nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi pagina 12 di 24 dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Tale disposizione induce a ritenere che l'Amministrazione statale destinataria della notificazione debba individuarsi ragionevolmente -non già nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui non viene fatto alcun riferimento nella norma in esame, bensì- nel solo MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, quale gestore del Fondo ristori istituito presso di esso.
Il MINISTERO dunque è parte necessaria (e ciò perché esso è tenuto, tramite il Fondo, a far fronte al CO debito risarcitorio, che sia stato definitivamente accertato nei confronti di ), o quantomeno il soggetto giuridico nei confronti del quale va effettuata la denuntiatio litis la quale poi consentirà il necessario sviluppo in sede esecutiva.
CO E' il naturale destinatario della domanda risarcitoria.
Insomma, l'art. 43 appare essenzialmente diretto a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del fatto illecito (essendo stato fatto ad esso riferimento soltanto con la previsione dell'incombente procedurale di cui al 6° co., oltre che con la deroga all'art. 282 c.p.c. contenuta nel 3° co.), quanto soprattutto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie definitivamente accertate nell'an e nel quantum e, quindi, già sorrette da un titolo esecutivo, con il CO dichiarato obiettivo di manlevare da qualunque obbligo risarcitorio, che si è inteso realizzare istituendo un apposito Fondo per il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi;
in tal senso depone anche quanto rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo citata, laddove si legge che “l'accesso al Fondo 'ristori' è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di
Germania”.
CO E' proprio a che sono riferibili le condotte poste in essere dalla COroparte_8
, a cui essa è incontestatamente subentrata, il che appare di per sè sufficiente per
[...] giustificarne la vocatio in ius nell'ambito dei giudizi volti all'accertamento e alla liquidazione dei danni derivati da quelle condotte.
pagina 13 di 24 Fermo restando che l'eventuale pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria non potrà essere CO eseguita nei confronti di , il che però appare rilevante per la sola fase esecutiva e non per quella di cognizione.
Pertanto, per come è stato disciplinato l'accesso al Fondo ristori e per la finalità che ne ha giustificato l'istituzione, l'assunzione, da parte dello Stato e, per esso, del COroparte_3
CO
del debito risarcitorio di nei confronti delle vittime del Terzo Reich, viene in
[...]
CO rilievo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti di (prima della quale, del resto, il debito in questione non è certo, liquido ed esigibile).
Quindi, il giudizio di accertamento dell'effettiva sussistenza del fatto illecito e dei relativi danni deve essere instaurato nei confronti del soggetto a cui sono imputabili le condotte lesive;
la successione a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza unicamente nel momento in cui, una volta accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo.
Dunque, nella fase di cognizione la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in CO giudizio, è riferibile unicamente a .
A tutto ciò consegue la pertinenza dell'avvenuto coinvolgimento nel presente giudizio anche del per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del COroparte_9
Terzo Reich.
Di per sé, invece, costituisce una superfetazione l'avere convenuto anche la Repubblica Italiana- nel presente giudizio;
nessun fatto illecito fonte di danno COroparte_10 risarcibile è a essa ascrivibile.
Non si è verificata, per effetto della normativa prima illustrata, alcuna successione a titolo particolare dello Stato italiano nei debiti risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich. CO Semplicemente, permane la legittimazione passiva ex art. 2043 c.c. della , “accompagnata” dalla presenza in causa del MINISTERO dell'Economia e delle Finanze ai fini della fase esecutiva del titolo CO giurisdizionale che venga conseguito nei confronti di .
Che la nuova disciplina relativa alla (mera) fase esecutiva sia inattaccabile, lo si desume anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 21 luglio 2023. pagina 14 di 24 La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione – con cui è stato previsto, a fronte dell'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti.
Come chiarito da Cass. 3642/2024 prima citata, la quale ha affrontato anche la citata pronuncia della
Corte Costituzionale, “nell'affermare la legittimità di un bilanciamento volto a segnare un punto di equilibrio non irragionevole nella vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, la Consulta ha ricostruito quest'ultima osservando come al tempo degli Accordi tra la CO Repubblica Italiana e la conclusi a Bonn il 2 giugno 1961 – concernenti, l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con esecuzione e ratifica contenute rispettivamente nel d.P.R. n. 1263 del 1962 e nella legge 6 febbraio
1963, n. 404, … – si riteneva che «il principio dell'immunità ristretta degli Stati, col fatto di negare la giurisdizione del giudice nazionale, schermasse ogni pretesa risarcitoria individuale, ulteriore rispetto ai suddetti benefici, come del resto, con riferimento specifico al risarcimento del danno da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich, affermerà la Corte Internazionale di Giustizia nella più volte citata sentenza del 3 febbraio 2012. Questo, per lungo tempo, è stato anche l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione (ex plurimis, sezioni unite civili, ordinanza 5 giugno 2002, n.
8157), secondo cui gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale».”.
5.
L'originaria parte attrice aveva idoneamente provato di essere figlio ed erede Parte_1 legittimo di , deceduto ad Asti il 13 maggio 2001. Persona_1
Si vedano la dichiarazione di successione e il certificato di morte prodotti da parte attrice sub documenti 4 e 5.
Gli eredi legittimi di erano l'attore e il fratello , poi deceduto senza moglie e Per_4 Persona_3 figli il 21 marzo 2024; a lui succedeva (doc. 6 attoreo). Parte_1
pagina 15 di 24 Ciò giustifica la domanda risarcitoria così come proposta dall'originario attore (risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal di lui padre).
Una volta deceduto in data 25 settembre 2024, l'unica figlia ed erede Parte_1 [...] si è costituita, insistendo (e proponendo domanda nuova, v. infra). CP_1
La mediante i documenti 2 (prodotto in sede di propria costituzione) e 7 e 8 (prodotti con la Pt_1 memoria integrativa) ha provato:
-la composizione dei nuclei familiari del nonno e del proprio padre Per_4 Parte_1 coniugato con;
COroparte_12
-la circostanza di essere l'unica figlia della coppia;
-la circostanza che la propria madre a seguito del decesso di e CP_12 Parte_1 precisamente in data 28 ottobre 2024 dichiarava di rinunciare puramente e semplicemente all'eredità relitta di Parte_1
6.
Sicuramente sono passati molti anni dal rientro del defunto al proprio domicilio in quel di ER Pt_1
AN dopo l'internamento (settembre 1945).
Il Tribunale di Firenze con sentenza 185/2024 in un caso analogo ha rigettato la domanda risarcitoria fatta valere iure hereditatis (rispetto a diritto in tesi maturato in capo alla madre defunta dopo la morte del marito) in quanto quest'ultima “per tutta la sua esistenza non aveva azionato questo diritto per cui vi ha sostanzialmente rinunciato;
questo diritto di azione non si ritiene caduto nella successione ereditaria della madre e pervenuto iure hereditario ai figli odierni ricorrenti”.
Orbene, la tesi della rinuncia implicita all'azione non è condivisibile.
Rispetto al decorso del tempo oggettivamente verificatosi, la pretesa attorea è contrastabile unicamente CO con eccezione di prescrizione (qui non sollevata poiché è rimasta contumace;
si tratterebbe comunque di eccezione infondata, come già ampiamente chiarito da granitica giurisprudenza sia di legittimità che di merito). pagina 16 di 24 L'unica verifica rispetto al decorso del tempo che può essere effettuata in questa sede attiene ai termini decadenziali previsti dal citato d.l. n. 36/2022 e succ. mod.
Il termine decadenziale era di 180 giorni dalla entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022, quale convertito, art. 8, comma 11-ter, quale a sua volta modificato dall'art.
5-bis, comma 1 del d.l. n. 132 del 2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 2023.
Nel caso di specie, il termine del 31 dicembre 2023 risulta con evidenza rispettato, in quanto parte attrice ha proposto la domanda con atto di citazione notificato il 13 giugno 2023 (data su cui non ha ovviamente influito l'attività notificatoria successivamente e integrativamente disposta nel prosieguo di causa).
7.
Tanto precisato e statuito, ritiene la scrivente Giudicante che la domanda attorea meriti accoglimento, per quanto di ragione.
7.a.
Il fatto storico della cattura e internamento del risulta acclarato e documentato come prima Pt_1 evidenziato.
A fronte di un contesto storico ampiamente consolidato nella memoria collettiva e nella storiografia ufficiale, la documentazione prodotta dalla parte attrice costituisce una prova piena e congrua della deportazione subita dal proprio congiunto, nonché delle condizioni di internamento e della sottoposizione a lavoro coatto in assenza delle tutele previste dalla Convenzione di Ginevra.
Le condizioni accertate –che comprendono lavori usuranti, denutrizione, assenza di garanzie minime e igiene– vengono riconosciute come rientranti a pieno titolo nel novero dei crimini di guerra, in quanto lesive dei diritti inviolabili della persona.
Tali condizioni, praticate sistematicamente dalle forze armate tedesche nei confronti dei prigionieri, devono ritenersi fatto notorio, sottratto al rigido meccanismo probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
Pertanto, parte attrice ha ottemperato all'onere della prova su di sé gravante. pagina 17 di 24 CO Certamente la EN quale successore a titolo particolare del Terzo Reich risponde ex art. 2043 c.c. del fatto illecito de quo, a valere quale crimine di guerra.
CO Risulta così accertata la responsabilità della EN .
7.b.
La parte attrice nell'atto di citazione delineava – mediante prospettazione Parte_1 esclusivamente iure hereditatis - che il proprio padre avesse patito danni di tipo patrimoniale
(genericamente dedotti) e non patrimoniale per l'ingiusto internamento per una durata di 726 giorni.
L'attore si costituiva sia in proprio sia iure hereditatis, ma non allegava alcun danno che egli personalmente avrebbe direttamente e personalmente patito per l'internamento del padre.
Poi dopo essersi costituita quale unica erede di facendo proprie le CP_1 Parte_1 domande da lui formulate in atto di citazione, nella memoria integrativa depositata il 28 aprile 2025, a pagina 17, per la prima volta ha prospettato di avere patito ella stessa (seppure non ancora concepita al momento dei fatti, essendo nata nel 1976) un danno non patrimoniale iure proprio “derivante dalla lesione del rapporto parentale causata dal vedere la sofferenza del proprio nonno/padre che si è inevitabilmente ripercorsa [sic] sull'intero nucleo familiare per anni e per tutta l'esistenza in vita del de cuius”.
Orbene, occorre effettuare le seguenti considerazioni.
classe 1922, padre dell'attore originario, subiva l'internamento sino all'8 Persona_1 maggio 1945, ma sarebbe deceduto molti anni dopo il ritorno a casa (avvenuto nel settembre 1945), precisamente nel 2001.
L'attore originario non ha prospettato né tantomeno provato che il padre sia morto quasi 60 anni dopo il ritorno a casa, per effetto dell'internamento.
Ergo difettano in radice i presupposti per ipotizzare un danno non patrimoniale iure proprio dell'attore originario per morte del padre (danno da perdita del rapporto parentale).
pagina 18 di 24 Oltre a non voler considerare la sostanziale novità della domanda introdotta con la memoria integrativa
(laddove la ha prospettato un danno non patrimoniale per sofferenza del padre a Pt_1 Parte_1 seguito dell'internamento del di lui padre ). Persona_1
Ad ogni buon conto, l'attore originario nacque nel 1951 quando il padre era tornato da circa 6 anni dall'internamento. Egli, quindi, non visse né quale bambino né quale adolescente il momento più doloroso per i familiari e cioè il momento subito successivo al rientro dall'internamento nel 1945, quando il riapparve ai familiari di allora sicuramente deprivato e sofferente. CP_13
In ogni caso il racconto della prigionia (se e quando effettuato nel dettaglio dal padre dell'attore) risulta ampiamente compensato (nel modo interiore dell'attore) dal fatto che il senior seppe circondarsi Pt_1 di affetti e figli, e condusse una lunga vita fino al 2001.
Va quindi escluso che vi siano elementi di prova idonei a supportare tale voce di danno.
Inoltre, è nuova e inammissibile la domanda, introdotta dalla nella memoria integrativa, volta a Pt_1 vedere accertato un danno non patrimoniale direttamente sorto in capo a sè per le sofferenze del nonno.
La si è costituita quale successore mortis causa di insistendo nelle Pt_1 Parte_1 originarie domande proposte dal di lei padre . Parte_1
Pertanto, è del tutto nuova, e inconferente, la domanda della mirante a vedere riconosciuto un Pt_1 danno in capo alla medesima in proprio. Pt_1
Quanto al dedotto danno patrimoniale, non si capisce bene se con tale voce di danno l'attore originario avesse in mente un importo da liquidarsi equitativamente a compensazione del lavoro svolto dal proprio padre durante l'internamento.
E' fondato ritenere che l'attore originario abbia inteso rappresentare una richiesta di risarcimento originato dal trattamento complessivamente patito dal padre durante l'internamento, nell'ambito del quale è possibile che il Ferro senior sia stato obbligato a svolgere lavori.
Allora, e concludendo sul punto, a ben vedere l'unica voce di danno pertinente, e risultata provata, è la pretesa risarcitoria per danno non patrimoniale patito dal defunto senior per l'internamento. Pt_1
Tale posta risarcitoria è maturata certamente in capo a ed è entrata nell'asse ereditario CP_13 dell'originario attore, il quale esattamente l'aveva fatta valere iure hereditatis.
Il credito risarcitorio è passato a unica erede di CP_1 Parte_1
pagina 19 di 24 7.c.
Va ora affrontato il tema della quantificazione del danno patito dal defunto quando era internato. Pt_1
Il danno in esame può essere liquidato solamente facendo applicazione di criteri equitativi ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 c.c.
In particolare, l'articolo 1226 c.c. costituisce una clausola generale che definisce il contenuto del potere del giudice quale “valutazione equitativa".
Spetta al giudice del merito fare concreta applicazione della clausola generale dell'equità, perseguendo il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
A tal proposito giova richiamare Cass. 10579/2021 (Pres. Travaglino), la quale ha evidenziato che
“l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari”.
Si veda anche Cass. Sez. Terza, Pres. Travaglino, ordinanza n. 20889/2018: “Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse”.
In ordine alla auspicata uniformità dei criteri liquidatori adottati in via equitativa, si assiste a dire il vero a pronunce di merito di vario segno.
Assai di recente, ad esempio, il Tribunale di Genova con sentenza del 23 aprile 2025 (Giudice Grasso: doc. 47 attoreo) ha utilizzato per la liquidazione del danno da internamento “un importo corrispondente
a quanto previsto dalle norme in tema di ingiusta detenzione (euro 235,82 die) moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia, aumentato - nel caso in esame - del triplo tenuto conto delle prigionia, così riconoscendosi un importo giornaliero di euro 707,00” (pag. 13 sentenza), pervenendo per l'effetto a liquidare una somma omnia considerevole, dato che la prigionia era durata 365 giorni (707 x
365 = 258.055,00 euro), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. pagina 20 di 24 Per converso, si veda la sentenza n. 104/2023 del Tribunale di Sciacca (doc. 23 attoreo).
A fronte di una prigionia durata due anni, veniva liquidato un importo all'attualità pari a euro
40.000,00 (in conformità a precedenti di merito ivi citati a pag. 11); operata la devalutazione al
1.1.1947 e poi applicati gli interessi sulla somma capitale via via rivalutata anno per anno, il Tribunale perveniva a quantificare quasi 80.000 euro alla data della sentenza oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Parte attrice comunque, nell'atto di citazione ha invocato le modalità equitative Parte_1 adottate dal Tribunale di Brescia mediante la sentenza qui prodotta sub documento 52 (euro 40.000,00
“per ogni anno di prigionia illegittimamente subita”).
Pertanto, la parte attrice non può che avere effettuato tale calcolo (anche se non lo ha spiegato): euro
40.000,00 (risarcimento per 365 giorni) : 365 x 726 giorni di prigionia patiti dal = euro 79.561,64 Pt_1 arrotondati a euro 79.500,00 che è la somma oggetto di domanda.
Poi la parte attrice originaria nell'atto di citazione ha chiesto interessi e rivalutazione “dalla domanda al dì del saldo”.
Tale richiesta fa però capire che la somma finale richiesta è già conteggiata ad oggi, cioè dopo avere effettuato la devalutazione e anche l'operazione di calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata anno per anno.
Altrimenti detto, avendo la parte attrice chiesto interessi (e rivalutazione) dalla domanda, ha fatto intendere che la somma finale domandata (79.500 euro) è da considerarsi un debito di valuta, equitativamente determinato nella citata somma complessiva già dopo avere effettuato tutte le operazioni del caso.
Ritiene il Tribunale che la parte attrice così facendo si sia appagata del metodo quantificatorio adottato dal Tribunale di Brescia, che appare adeguato al caso di specie in cui nulla è dato di sapere rispetto a eventuali lavori svolti dal durante l'internamento. CP_13
Ferma la oggettiva difficoltà di adottare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
Pertanto:
-l'internamento è durato dal 10 settembre 1943 all'8 maggio 1945 (docc. 1,2,10 attorei);
-non è consentito protrarre il periodo di tempo “risarcibile” sino al 6 settembre 1945 (v. invece parte attrice): come si evince sempre dal Foglio matricolare, sin dal giorno della liberazione (8 maggio 1945) pagina 21 di 24 il Ferro fu trattenuto dalle Forze Armate Alleate “fino al 6.9.1945”; questo non è stato un periodo di internamento ma un periodo “cuscinetto” che consentì all'Esercito Italiano di inquadrare al meglio la posizione del (di concerto con le Forze Alleate) come quelli di numerosi altri soldati. Pt_1
Complessivamente, allora, sono trascorsi fra le due date (10 settembre 1943 - 8 maggio 1945) 1 anno, 7 mesi e 28 giorni risarcibili, per un totale di 603 giorni (365 + 210 + 28).
Dividendo 40.000 euro (metodo Tribunale di Brescia) per 365 giorni e moltiplicando il risultato per
603 giorni si ottiene la somma finale (già comprensiva equitativamente di devalutazione, e di interessi sulla somma via via rivalutata ad oggi) di euro 66.082,19 arrotondabile a euro 66.500,00.
Su detto importo spettano a parte attrice gli interessi legali dalla domanda sino al saldo.
8.
Conclusivamente:
-risulta accertata e va dichiarata la responsabilità delle Forze Armate del Terzo Reich per il crimine di guerra commesso nei confronti di (catturato in data 10settembre 1943 e Persona_1 internato sino all'8 maggio 1945); CO
-la EN quale successore del Terzo Reich va condannata a risarcire alla parte attrice (e quindi ora a figlia e unica erede dell'originario attore erede CP_1 Parte_1 legittimo di ) il danno non patrimoniale accertato, spettante all'originario Persona_1 attore iure hereditatis, che si liquida in complessivi euro 66.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza fino al saldo.
9.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della CO EN .
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 modificato dalle disposizioni del D.M. 147/2022 le quali ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno pagina 22 di 24 successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal
23 ottobre 2022.
In particolare:
-tenuto conto della somma complessivamente accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro
52.000,01 a euro 260.000,00;
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 9.141,50 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e così euro 2.552,00 + 1.628,00; valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria e così euro
2.835 + 2.126,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, IVA
e CPA come per legge.
Visto l'elenco delle voci richieste dalla parte attrice per anticipazioni (vedasi la nota allegata sub documento 12 alla memoria depositata il 28 aprile 2025), si rileva che spettano:
-euro 48,00 per 3 marche da bollo (traduzione atto di citazione) da euro 16 ciascuna
-euro 8,13 per spese UNEP (notifica richiesta in data 9 giugno 2023; vedasi deposito telematico del 27 settembre 2023, ultima pagina)
-euro 789,00 per contributo unificato e marca
-euro 11,22 per spese Archivio di Stato (doc. 9 attoreo).
E così complessivi euro 856,35.
Non spettano:
-costi di traduzione, in quanto non documentati (a parte le tre marche da 16 euro ciascuna di cui si è detto)
-costi Unep (ulteriori rispetto gli 8,13 euro riconosciuti) in quanto non documentati
-domiciliataria 5 febbraio 2025 (trattasi di voce inconferente in quanto in data 5 febbraio 2025 non si è svolta alcuna udienza;
ma soprattutto, nel mandato alle liti non risulta designato alcun avvocato quale domiciliatario).
10.
Visto l'articolo 43 del d.l. 36/2022 convertito in legge 79/2022 e successive modificazioni, va dato atto che la parte attrice potrà ottenere dal “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di pagina 23 di 24 guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” le somme -liquidate per risarcimento danni e per spese di lite-, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate del Terzo Reich per il crimine contro l'umanità commesso nei confronti di (fatto prigioniero in data 10 Persona_1 settembre 1943 e internato sino all'8 maggio 1945).
• Condanna la EN REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, quale ente succeduto al
Terzo Reich, a risarcire a (figlia e unica erede dell'originario attore CP_1 [...]
, deceduto in corso di causa, il quale era erede legittimo di ) Parte_1 Persona_1 il danno non patrimoniale accertato, spettante alla originaria parte attrice iure hereditatis, che si liquida in complessivi euro 66.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza sino al saldo.
• Condanna la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA a rifondere a nella CP_1 qualità ut supra le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 9.141,50 per compenso di avvocato ed euro 856,35 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
• Visto l'articolo 43 del d.l. 36/2022 convertito nella legge 79/2022 e successive modificazioni, dà atto che nella qualità ut supra potrà ottenere dal “ per il ristoro dei CP_1 CP_7 danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” le somme qui liquidate per risarcimento danni e per spese di lite, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Bologna il 23 agosto 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, Sezione III civile, in persona del Giudice dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2023 da:
(C.F. in proprio e iure hereditatis del padre Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(nato a [...] il [...] e deceduto in Asti il 13 maggio Persona_1
2001), deceduto in corso di causa ora (C.F. ) quale erede legittima di CP_1 CodiceFiscale_2 Parte_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione, dagli avvocati Lara Maria Dal Medico e Francesco Lanaro del foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in NE IN (VI), Via Umberto Tassoni n. 43 nei confronti di:
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l' con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 4, COroparte_2 contumace
REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6
Bologna (C.F. , contumace P.IVA_1 presso cui è istituito il “Fondo per il ristoro dei danni COroparte_3 subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani delle forze del Terzo
pagina 1 di 24 nel periodo fra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, in persona del Ministro pro tempore, CP_4 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6
Bologna (C.F. ), contumace P.IVA_2
in punto a: crimini di guerra;
risarcimento danni.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
la parte attrice conclude come da memoria integrativa depositata il 28 aprile 2025, e quindi:
“-accertati e dichiarati la piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , Persona_1 di cui l'attrice è erede legittima, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in Germania dal giorno
10.9.1943 al giorno 6.9.1945 per totali giorni 726, per l'effetto condannare la Repubblica Federale di
Germania in solido con la Repubblica Italiana e il al COroparte_3 pagamento a favore della sig.ra della somma di € 79.500,00 ovvero la diversa somma CP_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.”.
FATTO E DIRITTO
A)
in proprio e iure hereditatis del padre , con atto di Parte_1 Persona_1 citazione notificato in data 13 giugno 2023 conveniva avanti al Tribunale intestato la REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA e la REPUBBLICA ITALIANA ai sensi dell'articolo 43 d.l. 36/2022 convertito con modificazioni dalla legge 79/2022.
Esponeva che il proprio padre, nato a [...] il [...]:
-prima della Seconda guerra mondiale svolgeva l'attività di contadino;
pagina 2 di 24 -veniva chiamato alle armi il 20 gennaio 1942 e arruolato nel 37° Reggimento Fanteria, 3° Battaglione
Mortai, divisione Ravenna;
-in data 10 settembre 1943 all'indomani dell' veniva catturato da truppe tedesche a Reggio Per_2
Emilia e deportato in Germania ove rimaneva fino all'8 maggio 1945 per poi rimpatriare il successivo 6 settembre 1945;
-riceveva la Croce al Merito di Guerra per internamento in Germania;
-dopo la guerra si sposava;
dal matrimonio nascevano l'attore nonché ; Parte_1 Persona_3
-decedeva ad Asti il 13 maggio 2001.
In diritto chiedeva che le parti convenute fossero condannate al “risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. , illegittimamente catturato, deportato ed Persona_1 internato come forza lavoro in Germania dal 10.9.1943 al 6.9.1945 ovvero per ben 726 giorni di prigionia e di disumano trattamento”.
Invocava la giurisdizione del Giudice Italiano, riconosciuta dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 20442/2020 a decorrere dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014.
La cattura all'indomani dell' costituiva elemento sufficiente per ravvisare un crimine di Per_2 guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento storico l'Italia non era in guerra contro la
Germania; per il resto, il trattamento ricevuto dai militari internati era da considerarsi contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie.
In ordine al quantum, assumeva di avere diritto di ottenere un risarcimento di complessivi 79.500,00 euro pari a 726 giorni di prigionia, o quella diversa anche maggiore somma ritenuta congrua.
Concludeva quindi come segue:
“Nel merito: accertati e dichiarati la piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig.
[...]
, di cui l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere Persona_1 stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in
Germania dal giorno 10.9.1943 al giorno 6.9.1945, per totali giorni 726, per l'effetto condannare la
Repubblica Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana al pagamento a favore degli attori della somma di € 79.500,00 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
pagina 3 di 24 In data 27 settembre 2023 la parte attrice depositava esito della notifica eseguita per via diplomatica nei CO confronti della EN .
La scrivente Giudicante con decreto emesso in data 5 febbraio 2024: dichiarava la contumacia della EN REPUBBLICA ITALIANA;
fissava udienza filtro in data 9 maggio 2024 al fine di valutare CO la notifica eseguita nei confronti di e l'eventuale mutamento del rito da ordinario a semplificato;
segnalava che nessun termine per memorie stava decorrendo.
All'udienza del 9 maggio 2024:
-la parte attrice deduceva come a verbale e produceva documentazione in copia di cortesia;
CO
-la scrivente Giudicante: dichiarava la contumacia della EN;
ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ex art. 43 d.l. 36/2022 COroparte_3 convertito con modificazioni dalla legge 79/2022, entro il termine perentorio del 20 giugno 2024 (il
Fondo ristori era stato costituito proprio presso tale cosicché si aveva a che fare con una CP_3 parte necessaria del giudizio); fissava udienza filtro in prosecuzione in data 21 novembre 2024.
In data 21 maggio 2024 la parte attrice depositava l'esito della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti del MINISTERO a mezzo pec in data 21 maggio 2024, e la documentazione prodotta in copia di cortesia in udienza.
In data 12 novembre 2024 si costituiva quale erede legittima di CP_1 Parte_1 deceduto in data 25 settembre 2024, depositando comparsa di costituzione in prosecuzione, evidenziando che la moglie dell'attore aveva rinunciato all'eredità relitta del coniuge e facendo proprie tutte le domande, eccezioni e conclusioni dell'attore.
All'udienza del 21 novembre 2024:
-la parte attrice deduceva come a verbale;
-la scrivente Giudicante: dichiarava la contumacia del COroparte_3 disponeva il mutamento del rito in semplificato, assegnando termine perentorio dell'8 maggio 2025 per memoria;
fissava udienza in data 15 maggio 2025.
In data 28 aprile 2025 depositava memoria autorizzata con documenti da 6 a 53 (con CP_1 elenco delle anticipazioni sub doc. 12). pagina 4 di 24 All'udienza del 15 maggio 2025:
-la parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe;
-la scrivente Giudicante tratteneva la causa in decisione.
B)
1.
Innanzitutto, deve ribadirsi la regolarità della notifica eseguita nei confronti della Repubblica Federale di Germania per via diplomatica (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
Ambasciata CO CO della in Roma, Ufficio del Cerimoniale;
risposta dell'Ambasciatore della a Roma;
restituzione atti alla Procura di Bologna, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri italiano con missiva dell'11 settembre 2023).
Ciò è conforme al diritto consuetudinario internazionale, come riconosciuto dalle circolari dell'allora n. 10-1215/2062 (56) del 18.4.1956 e n. 7-247/3478 (57) del 17.9.1957, COroparte_5 recanti il riferimento alla norma consuetudinaria relativa all'obbligo internazionale della notificazione degli atti introduttivi ai Capi degli Stati stranieri e ai rispettivi Governi con la formalità della pura e semplice trasmissione per via diplomatica.
A dire il vero, l'Ambasciata tedesca di Roma ha restituito, tramite l , l'atto di COroparte_6 citazione notificatole, allegando la “Nota Verbale 458/2023” del 31 agosto 2023.
Tale nota costituisce pura e semplice conferma dell'avvenuta notificazione, null'altro, in quanto anche per le rappresentanze degli Stati esteri sussiste, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., l'obbligo di difesa tecnica.
Giova aggiungere che non osta al perfezionamento della notifica la circostanza che l'Ambasciata abbia evidenziato, mediante tale nota:
-che il tentativo di notificarle “atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961”;
-che “Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii)”;
pagina 5 di 24 -che “tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana”;
-che “il Governo della Repubblica Federale di Germania si aspetta che il Governo della Repubblica
Italiana adempia agli obblighi di diritto internazionale statuiti dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012”.
Sul punto si rinvia a quanto si dirà da qui a breve in tema di giurisdizione italiana.
2.
2.a.
Si è detto sub A) che l'originaria parte attrice nell'atto introduttivo agiva Parte_1 esclusivamente iure hereditario al fine di conseguire il “risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. , illegittimamente catturato, deportato ed Persona_1 internato come forza lavoro in Germania dal 10.9.1943 al 6.9.1945 ovvero per ben 726 giorni di prigionia e di disumano trattamento”.
Precisamente Ferro G.D., arruolato nel 37° Reggimento Fanteria, 3° Battaglione Mortai, divisione
Ravenna, dopo avere partecipato alla campagna di Russia veniva inviato in licenza straordinaria e poi reimmesso in servizio il 20 giugno 1943 presso il 37° Reggimento Fanteria.
Subito dopo il noto dell'8 settembre 1943, egli in data 10 settembre 1943 veniva catturato a Per_2
Reggio Emilia dalle Forze Armate del Terzo Reich.
Alla cattura seguiva l'internamento in Germania, sino all'8 maggio 1945.
Mediante l'internamento, il veniva sottoposto a un trattamento deteriore rispetto al vero e proprio Pt_1 prigioniero di guerra.
Le Forze Armate Alleate lo trattenevano fino al 6 settembre 1945.
Tali circostanze emergono senza ombra di dubbio dal Foglio matricolare prodotto da parte attrice sub documenti 1 e 10, dalla dichiarazione integrativa del Comando Distretto Militare di Alessandria in data
2 maggio 1964 di cui al documento 2 attoreo (da cui si evince che lo stato di cattività cessava l'8 maggio 1945 e non il 22 aprile 1945 come si leggeva nel Foglio Matricolare) e dal conferimento della
Croce al Merito di Guerra “per internamento in Germania” avvenuto in data 5 dicembre 1963
(documento 3 attoreo). pagina 6 di 24 Inoltre, va qui richiamato quanto illustrato dalla parte attrice nella memoria integrativa;
parte attrice ha puntualmente spiegato (illustrando fatti notori) la posizione degli IMI cioè degli internati militari italiani catturati dalle Forze Armate del Terzo Reich, così qualificati dai nazisti al fine di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione dell'Aja del 1907 (artt. da 4 a 6) e dalla Convenzione di Ginevra del 1929.
Infatti, se i militari italiani catturati fossero stati qualificati dalle Forze del Terzo Reich quali prigionieri di guerra, avrebbero avuto diritto a un trattamento connotato da umanità e rispetto, anziché essere destinati al lavoro coatto in condizioni inaccettabili, per agevolare l'economia di guerra.
2.b.
Quella appena descritta consiste in una condotta che va fatta rientrare, come da prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 5044/2004; Cass. S.U. 14201/2008; Cass. S.U. 20442/2020), nei crimini di guerra e contro l'umanità.
In tal senso depongono, tra l'altro, lo Statuto delle Nazioni Unite dell'8 agosto 1945 (v. art. 6, lett. b), la
Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle Nazioni Unite, le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il DA (art. 3), nonché la Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (artt. 7-8).
A partire dalla sentenza n. 5044 dell'11 marzo 2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato scandito il principio di diritto in forza del quale “il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”, con la conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini pagina 7 di 24 internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”; si è, pertanto, ravvisata “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di
Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che
l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”.
Si è, quindi, affermato che, venendo in rilievo “delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario … e, quindi, anche su quelle di immunità”, la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale, cosicché ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.
Evidentemente tale interpretazione, originata dalle deportazioni, si attaglia anche ad episodi quale la cattura e susseguente prigionia qui in esame: le forze armate del Terzo Reich intendevano debellare le attività partigiane a essi contrapposte, al fine di conseguire il controllo dei territori un tempo alleati.
L'impostazione interpretativa illustrata è stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani della sentenza del 3 febbraio 2012 con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la Repubblica italiana aveva violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai Giudici italiani
(ivi comprese quelle di riconoscimento di sentenze straniere), nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto.
Al fine di conformarsi a tale decisione in ossequio al 1° co. dell'art. 10 Cost., il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2013, il cui art. 3 imponeva, in sostanza, al Giudice nazionale di adeguarsi alla detta pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte di uno Stato estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte
pagina 8 di 24 internazionale di giustizia, con ciò precludendogli, per quanto qui rileva, la trattazione delle cause civili di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità imputabili al Terzo Reich.
La disposizione de qua veniva poi sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 238 del 2014 ne dichiarava l'illegittimità.
Il Giudice delle leggi osservava, fra l'altro, che l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost. e che però tale meccanismo di adeguamento automatico non consente l'apertura a valori esterni in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al
Giudice (art. 24 Cost.) e la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), di talché nei rapporti con gli Stati il diritto alla tutela giudiziale non può mai essere limitato in relazione ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, ma integrano crimini contro l'umanità come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi.
Adottava quindi una pronuncia interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale;
vedasi Cass., Sez. Un., n. 27986/2013), affermando che “la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivati da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”.
Di conseguenza, dichiarava costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge n. 5/2013 e l'art. 1 della legge n. 848/1957 (Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite), “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
A seguito di tale pronuncia la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'orientamento precedente (quello espresso dalla sentenza n. 5044/2004) “riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del pagina 9 di 24 rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale” (così in motivazione, Cass. Sez. Un., n. 20442/2020; vedasi anche la ricostruzione in diritto operata da Cass. Sez. Terza, Pres. Travaglino, sentenza n.
3642/2024).
In adesione a tale principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, si deve ritenere che con riguardo all'odierna domanda di risarcimento danni sussista la giurisdizione italiana, in quanto, come detto, la cattura e l'internamento del vanno annoverati tra i crimini di guerra e contro l'umanità e, Pt_1 quindi, tra i crimini di diritto internazionale (con riguardo ai quali l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati è recessiva).
Al momento della cattura l'Italia non era in guerra contro la Germania, “dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie ed essendo eventualmente onere della Germania provare che il trattamento ricevuto dai militari italiani internati, nel caso di specie, era stato adeguato e rispettoso delle norme internazionali e consuetudinarie” (Tribunale Brescia, Sez. I, 3 agosto 2019; conforme,
Tribunale Sciacca sentenza n. 104/2023 pubblicata il 30 marzo 2023, doc. 12 attoreo).
3.
La domanda risarcitoria attorea poggia su illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
L'articolo 62 della legge 218/1995 prevede che “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. …”.
E consente inoltre al danneggiato di chiedere "l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno".
Nel caso di specie la cattura del avveniva a Reggio Emilia e la condotta illecita proseguiva in Pt_1
Germania.
Ne deriva che, applicando i criteri dettati dall'articolo 62, certamente sussistono i presupposti per applicare al caso di specie la legge italiana, sebbene l'internamento (dopo la cattura in Italia) sia proseguito in Germania. pagina 10 di 24 Infatti, è proprio la cattura in Italia (fatto illecito) che ha comportato il verificarsi dei danni (da fatto illecito) durante il periodo di internamento all'estero.
4.
A questo punto giova evidenziare quanto segue.
Alla declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 238/2014) dell'art. 3 della legge n. 5 del
2013, che aveva imposto al Giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e alla successiva riaffermazione, anche nei giudizi di legittimità (v., per tutte, Cass. 21946/2015 e Cass. 15812/2016) dell'orientamento inaugurato dalla sopra citata sentenza n.
5044/2004 della Suprema Corte, sono seguite numerose pronunce di condanna nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo e la CP_4 successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
CO Pertanto, la ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera,
e per richiedere l'adozione di misure cautelari.
A fronte di ciò, il Governo Italiano è intervenuto con l'art. 43 del decreto legge n. 36/2020 (
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), allo scopo di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale e di porre fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco, ciò desumendosi, fra l'altro, anche dalla stessa collocazione temporale dell'iniziativa (che ha preceduto di pochi giorni l'udienza fissata dalla Corte di giustizia per la discussione sulla richiesta di misure provvisorie e urgenti) e dall'immediato successivo ritiro della domanda cautelare da parte della Repubblica federale di Germania.
Oltre a istituire presso il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo per il ristoro dei danni in questione (comma 1) e a disciplinarne il diritto di accesso (comma 2), rimandando a un pagina 11 di 24 successivo Decreto Ministeriale (poi emanato il 28 giugno 2023) l'individuazione delle concrete modalità operative (comma 4), la norma, come modificata in sede di conversione, ha, fra l'altro, posto nel nulla ogni azione esecutiva già promossa, impedendo l'esecuzione forzata di sentenze di condanna pronunciate nei confronti dello Stato tedesco (comma 3), e ha fissato un termine decadenziale di 180 giorni (da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2023) per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate (comma 6), stimando, infine, l'ammontare pluriennale degli oneri derivanti dall'istituzione del (comma 7). CP_7
L'art. 43 del decreto-legge n. 36/2022 ha espressamente inteso dare continuità all'Accordo di Bonn CO concluso il 2 giugno 1961 (con cui lo Stato italiano si era impegnato a tenere indenne da ogni eventuale pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane,
a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo Stato tedesco), ponendo soltanto a carico dello Stato italiano la soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal Terzo CO Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò sollevando la da ogni suo obbligo risarcitorio. CO Avendo, infatti, previsto che tutte le sentenze di condanna emesse nei confronti della possono essere azionate in executivis (ma solo una volta divenute irrevocabili, in deroga all'art. 282 c.p.c.) unicamente sul Fondo ristori e, quindi, impedito l'inizio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già iniziate, l'art. 43 in esame ha assicurato una totale protezione dell'immunità della
Germania dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo, secondo quanto statuito dalla Corte
Costituzionale nella recente pronuncia n. 153 del 21 luglio 2023 (con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità relativa al terzo comma della disposizione in oggetto), a “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui
è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe proponibile una nuova”.
CO Ciò però non consente di ritenere che la non sia passivamente legittimata -quale successore giuridico del Terzo Reich- nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich.
In primo luogo l'art. 43 in esame non ha espressamente previsto che il danneggiato abbia come suo unico contraddittore il non apparendo ciò COroparte_3 inequivocabilmente desumibile dal solo sesto comma, nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi pagina 12 di 24 dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Tale disposizione induce a ritenere che l'Amministrazione statale destinataria della notificazione debba individuarsi ragionevolmente -non già nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui non viene fatto alcun riferimento nella norma in esame, bensì- nel solo MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, quale gestore del Fondo ristori istituito presso di esso.
Il MINISTERO dunque è parte necessaria (e ciò perché esso è tenuto, tramite il Fondo, a far fronte al CO debito risarcitorio, che sia stato definitivamente accertato nei confronti di ), o quantomeno il soggetto giuridico nei confronti del quale va effettuata la denuntiatio litis la quale poi consentirà il necessario sviluppo in sede esecutiva.
CO E' il naturale destinatario della domanda risarcitoria.
Insomma, l'art. 43 appare essenzialmente diretto a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del fatto illecito (essendo stato fatto ad esso riferimento soltanto con la previsione dell'incombente procedurale di cui al 6° co., oltre che con la deroga all'art. 282 c.p.c. contenuta nel 3° co.), quanto soprattutto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie definitivamente accertate nell'an e nel quantum e, quindi, già sorrette da un titolo esecutivo, con il CO dichiarato obiettivo di manlevare da qualunque obbligo risarcitorio, che si è inteso realizzare istituendo un apposito Fondo per il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi;
in tal senso depone anche quanto rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo citata, laddove si legge che “l'accesso al Fondo 'ristori' è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di
Germania”.
CO E' proprio a che sono riferibili le condotte poste in essere dalla COroparte_8
, a cui essa è incontestatamente subentrata, il che appare di per sè sufficiente per
[...] giustificarne la vocatio in ius nell'ambito dei giudizi volti all'accertamento e alla liquidazione dei danni derivati da quelle condotte.
pagina 13 di 24 Fermo restando che l'eventuale pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria non potrà essere CO eseguita nei confronti di , il che però appare rilevante per la sola fase esecutiva e non per quella di cognizione.
Pertanto, per come è stato disciplinato l'accesso al Fondo ristori e per la finalità che ne ha giustificato l'istituzione, l'assunzione, da parte dello Stato e, per esso, del COroparte_3
CO
del debito risarcitorio di nei confronti delle vittime del Terzo Reich, viene in
[...]
CO rilievo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti di (prima della quale, del resto, il debito in questione non è certo, liquido ed esigibile).
Quindi, il giudizio di accertamento dell'effettiva sussistenza del fatto illecito e dei relativi danni deve essere instaurato nei confronti del soggetto a cui sono imputabili le condotte lesive;
la successione a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza unicamente nel momento in cui, una volta accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo.
Dunque, nella fase di cognizione la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in CO giudizio, è riferibile unicamente a .
A tutto ciò consegue la pertinenza dell'avvenuto coinvolgimento nel presente giudizio anche del per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del COroparte_9
Terzo Reich.
Di per sé, invece, costituisce una superfetazione l'avere convenuto anche la Repubblica Italiana- nel presente giudizio;
nessun fatto illecito fonte di danno COroparte_10 risarcibile è a essa ascrivibile.
Non si è verificata, per effetto della normativa prima illustrata, alcuna successione a titolo particolare dello Stato italiano nei debiti risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich. CO Semplicemente, permane la legittimazione passiva ex art. 2043 c.c. della , “accompagnata” dalla presenza in causa del MINISTERO dell'Economia e delle Finanze ai fini della fase esecutiva del titolo CO giurisdizionale che venga conseguito nei confronti di .
Che la nuova disciplina relativa alla (mera) fase esecutiva sia inattaccabile, lo si desume anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 21 luglio 2023. pagina 14 di 24 La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione – con cui è stato previsto, a fronte dell'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti.
Come chiarito da Cass. 3642/2024 prima citata, la quale ha affrontato anche la citata pronuncia della
Corte Costituzionale, “nell'affermare la legittimità di un bilanciamento volto a segnare un punto di equilibrio non irragionevole nella vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, la Consulta ha ricostruito quest'ultima osservando come al tempo degli Accordi tra la CO Repubblica Italiana e la conclusi a Bonn il 2 giugno 1961 – concernenti, l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con esecuzione e ratifica contenute rispettivamente nel d.P.R. n. 1263 del 1962 e nella legge 6 febbraio
1963, n. 404, … – si riteneva che «il principio dell'immunità ristretta degli Stati, col fatto di negare la giurisdizione del giudice nazionale, schermasse ogni pretesa risarcitoria individuale, ulteriore rispetto ai suddetti benefici, come del resto, con riferimento specifico al risarcimento del danno da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich, affermerà la Corte Internazionale di Giustizia nella più volte citata sentenza del 3 febbraio 2012. Questo, per lungo tempo, è stato anche l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione (ex plurimis, sezioni unite civili, ordinanza 5 giugno 2002, n.
8157), secondo cui gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale».”.
5.
L'originaria parte attrice aveva idoneamente provato di essere figlio ed erede Parte_1 legittimo di , deceduto ad Asti il 13 maggio 2001. Persona_1
Si vedano la dichiarazione di successione e il certificato di morte prodotti da parte attrice sub documenti 4 e 5.
Gli eredi legittimi di erano l'attore e il fratello , poi deceduto senza moglie e Per_4 Persona_3 figli il 21 marzo 2024; a lui succedeva (doc. 6 attoreo). Parte_1
pagina 15 di 24 Ciò giustifica la domanda risarcitoria così come proposta dall'originario attore (risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal di lui padre).
Una volta deceduto in data 25 settembre 2024, l'unica figlia ed erede Parte_1 [...] si è costituita, insistendo (e proponendo domanda nuova, v. infra). CP_1
La mediante i documenti 2 (prodotto in sede di propria costituzione) e 7 e 8 (prodotti con la Pt_1 memoria integrativa) ha provato:
-la composizione dei nuclei familiari del nonno e del proprio padre Per_4 Parte_1 coniugato con;
COroparte_12
-la circostanza di essere l'unica figlia della coppia;
-la circostanza che la propria madre a seguito del decesso di e CP_12 Parte_1 precisamente in data 28 ottobre 2024 dichiarava di rinunciare puramente e semplicemente all'eredità relitta di Parte_1
6.
Sicuramente sono passati molti anni dal rientro del defunto al proprio domicilio in quel di ER Pt_1
AN dopo l'internamento (settembre 1945).
Il Tribunale di Firenze con sentenza 185/2024 in un caso analogo ha rigettato la domanda risarcitoria fatta valere iure hereditatis (rispetto a diritto in tesi maturato in capo alla madre defunta dopo la morte del marito) in quanto quest'ultima “per tutta la sua esistenza non aveva azionato questo diritto per cui vi ha sostanzialmente rinunciato;
questo diritto di azione non si ritiene caduto nella successione ereditaria della madre e pervenuto iure hereditario ai figli odierni ricorrenti”.
Orbene, la tesi della rinuncia implicita all'azione non è condivisibile.
Rispetto al decorso del tempo oggettivamente verificatosi, la pretesa attorea è contrastabile unicamente CO con eccezione di prescrizione (qui non sollevata poiché è rimasta contumace;
si tratterebbe comunque di eccezione infondata, come già ampiamente chiarito da granitica giurisprudenza sia di legittimità che di merito). pagina 16 di 24 L'unica verifica rispetto al decorso del tempo che può essere effettuata in questa sede attiene ai termini decadenziali previsti dal citato d.l. n. 36/2022 e succ. mod.
Il termine decadenziale era di 180 giorni dalla entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022, quale convertito, art. 8, comma 11-ter, quale a sua volta modificato dall'art.
5-bis, comma 1 del d.l. n. 132 del 2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 2023.
Nel caso di specie, il termine del 31 dicembre 2023 risulta con evidenza rispettato, in quanto parte attrice ha proposto la domanda con atto di citazione notificato il 13 giugno 2023 (data su cui non ha ovviamente influito l'attività notificatoria successivamente e integrativamente disposta nel prosieguo di causa).
7.
Tanto precisato e statuito, ritiene la scrivente Giudicante che la domanda attorea meriti accoglimento, per quanto di ragione.
7.a.
Il fatto storico della cattura e internamento del risulta acclarato e documentato come prima Pt_1 evidenziato.
A fronte di un contesto storico ampiamente consolidato nella memoria collettiva e nella storiografia ufficiale, la documentazione prodotta dalla parte attrice costituisce una prova piena e congrua della deportazione subita dal proprio congiunto, nonché delle condizioni di internamento e della sottoposizione a lavoro coatto in assenza delle tutele previste dalla Convenzione di Ginevra.
Le condizioni accertate –che comprendono lavori usuranti, denutrizione, assenza di garanzie minime e igiene– vengono riconosciute come rientranti a pieno titolo nel novero dei crimini di guerra, in quanto lesive dei diritti inviolabili della persona.
Tali condizioni, praticate sistematicamente dalle forze armate tedesche nei confronti dei prigionieri, devono ritenersi fatto notorio, sottratto al rigido meccanismo probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
Pertanto, parte attrice ha ottemperato all'onere della prova su di sé gravante. pagina 17 di 24 CO Certamente la EN quale successore a titolo particolare del Terzo Reich risponde ex art. 2043 c.c. del fatto illecito de quo, a valere quale crimine di guerra.
CO Risulta così accertata la responsabilità della EN .
7.b.
La parte attrice nell'atto di citazione delineava – mediante prospettazione Parte_1 esclusivamente iure hereditatis - che il proprio padre avesse patito danni di tipo patrimoniale
(genericamente dedotti) e non patrimoniale per l'ingiusto internamento per una durata di 726 giorni.
L'attore si costituiva sia in proprio sia iure hereditatis, ma non allegava alcun danno che egli personalmente avrebbe direttamente e personalmente patito per l'internamento del padre.
Poi dopo essersi costituita quale unica erede di facendo proprie le CP_1 Parte_1 domande da lui formulate in atto di citazione, nella memoria integrativa depositata il 28 aprile 2025, a pagina 17, per la prima volta ha prospettato di avere patito ella stessa (seppure non ancora concepita al momento dei fatti, essendo nata nel 1976) un danno non patrimoniale iure proprio “derivante dalla lesione del rapporto parentale causata dal vedere la sofferenza del proprio nonno/padre che si è inevitabilmente ripercorsa [sic] sull'intero nucleo familiare per anni e per tutta l'esistenza in vita del de cuius”.
Orbene, occorre effettuare le seguenti considerazioni.
classe 1922, padre dell'attore originario, subiva l'internamento sino all'8 Persona_1 maggio 1945, ma sarebbe deceduto molti anni dopo il ritorno a casa (avvenuto nel settembre 1945), precisamente nel 2001.
L'attore originario non ha prospettato né tantomeno provato che il padre sia morto quasi 60 anni dopo il ritorno a casa, per effetto dell'internamento.
Ergo difettano in radice i presupposti per ipotizzare un danno non patrimoniale iure proprio dell'attore originario per morte del padre (danno da perdita del rapporto parentale).
pagina 18 di 24 Oltre a non voler considerare la sostanziale novità della domanda introdotta con la memoria integrativa
(laddove la ha prospettato un danno non patrimoniale per sofferenza del padre a Pt_1 Parte_1 seguito dell'internamento del di lui padre ). Persona_1
Ad ogni buon conto, l'attore originario nacque nel 1951 quando il padre era tornato da circa 6 anni dall'internamento. Egli, quindi, non visse né quale bambino né quale adolescente il momento più doloroso per i familiari e cioè il momento subito successivo al rientro dall'internamento nel 1945, quando il riapparve ai familiari di allora sicuramente deprivato e sofferente. CP_13
In ogni caso il racconto della prigionia (se e quando effettuato nel dettaglio dal padre dell'attore) risulta ampiamente compensato (nel modo interiore dell'attore) dal fatto che il senior seppe circondarsi Pt_1 di affetti e figli, e condusse una lunga vita fino al 2001.
Va quindi escluso che vi siano elementi di prova idonei a supportare tale voce di danno.
Inoltre, è nuova e inammissibile la domanda, introdotta dalla nella memoria integrativa, volta a Pt_1 vedere accertato un danno non patrimoniale direttamente sorto in capo a sè per le sofferenze del nonno.
La si è costituita quale successore mortis causa di insistendo nelle Pt_1 Parte_1 originarie domande proposte dal di lei padre . Parte_1
Pertanto, è del tutto nuova, e inconferente, la domanda della mirante a vedere riconosciuto un Pt_1 danno in capo alla medesima in proprio. Pt_1
Quanto al dedotto danno patrimoniale, non si capisce bene se con tale voce di danno l'attore originario avesse in mente un importo da liquidarsi equitativamente a compensazione del lavoro svolto dal proprio padre durante l'internamento.
E' fondato ritenere che l'attore originario abbia inteso rappresentare una richiesta di risarcimento originato dal trattamento complessivamente patito dal padre durante l'internamento, nell'ambito del quale è possibile che il Ferro senior sia stato obbligato a svolgere lavori.
Allora, e concludendo sul punto, a ben vedere l'unica voce di danno pertinente, e risultata provata, è la pretesa risarcitoria per danno non patrimoniale patito dal defunto senior per l'internamento. Pt_1
Tale posta risarcitoria è maturata certamente in capo a ed è entrata nell'asse ereditario CP_13 dell'originario attore, il quale esattamente l'aveva fatta valere iure hereditatis.
Il credito risarcitorio è passato a unica erede di CP_1 Parte_1
pagina 19 di 24 7.c.
Va ora affrontato il tema della quantificazione del danno patito dal defunto quando era internato. Pt_1
Il danno in esame può essere liquidato solamente facendo applicazione di criteri equitativi ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 c.c.
In particolare, l'articolo 1226 c.c. costituisce una clausola generale che definisce il contenuto del potere del giudice quale “valutazione equitativa".
Spetta al giudice del merito fare concreta applicazione della clausola generale dell'equità, perseguendo il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
A tal proposito giova richiamare Cass. 10579/2021 (Pres. Travaglino), la quale ha evidenziato che
“l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari”.
Si veda anche Cass. Sez. Terza, Pres. Travaglino, ordinanza n. 20889/2018: “Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse”.
In ordine alla auspicata uniformità dei criteri liquidatori adottati in via equitativa, si assiste a dire il vero a pronunce di merito di vario segno.
Assai di recente, ad esempio, il Tribunale di Genova con sentenza del 23 aprile 2025 (Giudice Grasso: doc. 47 attoreo) ha utilizzato per la liquidazione del danno da internamento “un importo corrispondente
a quanto previsto dalle norme in tema di ingiusta detenzione (euro 235,82 die) moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia, aumentato - nel caso in esame - del triplo tenuto conto delle prigionia, così riconoscendosi un importo giornaliero di euro 707,00” (pag. 13 sentenza), pervenendo per l'effetto a liquidare una somma omnia considerevole, dato che la prigionia era durata 365 giorni (707 x
365 = 258.055,00 euro), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. pagina 20 di 24 Per converso, si veda la sentenza n. 104/2023 del Tribunale di Sciacca (doc. 23 attoreo).
A fronte di una prigionia durata due anni, veniva liquidato un importo all'attualità pari a euro
40.000,00 (in conformità a precedenti di merito ivi citati a pag. 11); operata la devalutazione al
1.1.1947 e poi applicati gli interessi sulla somma capitale via via rivalutata anno per anno, il Tribunale perveniva a quantificare quasi 80.000 euro alla data della sentenza oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Parte attrice comunque, nell'atto di citazione ha invocato le modalità equitative Parte_1 adottate dal Tribunale di Brescia mediante la sentenza qui prodotta sub documento 52 (euro 40.000,00
“per ogni anno di prigionia illegittimamente subita”).
Pertanto, la parte attrice non può che avere effettuato tale calcolo (anche se non lo ha spiegato): euro
40.000,00 (risarcimento per 365 giorni) : 365 x 726 giorni di prigionia patiti dal = euro 79.561,64 Pt_1 arrotondati a euro 79.500,00 che è la somma oggetto di domanda.
Poi la parte attrice originaria nell'atto di citazione ha chiesto interessi e rivalutazione “dalla domanda al dì del saldo”.
Tale richiesta fa però capire che la somma finale richiesta è già conteggiata ad oggi, cioè dopo avere effettuato la devalutazione e anche l'operazione di calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata anno per anno.
Altrimenti detto, avendo la parte attrice chiesto interessi (e rivalutazione) dalla domanda, ha fatto intendere che la somma finale domandata (79.500 euro) è da considerarsi un debito di valuta, equitativamente determinato nella citata somma complessiva già dopo avere effettuato tutte le operazioni del caso.
Ritiene il Tribunale che la parte attrice così facendo si sia appagata del metodo quantificatorio adottato dal Tribunale di Brescia, che appare adeguato al caso di specie in cui nulla è dato di sapere rispetto a eventuali lavori svolti dal durante l'internamento. CP_13
Ferma la oggettiva difficoltà di adottare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
Pertanto:
-l'internamento è durato dal 10 settembre 1943 all'8 maggio 1945 (docc. 1,2,10 attorei);
-non è consentito protrarre il periodo di tempo “risarcibile” sino al 6 settembre 1945 (v. invece parte attrice): come si evince sempre dal Foglio matricolare, sin dal giorno della liberazione (8 maggio 1945) pagina 21 di 24 il Ferro fu trattenuto dalle Forze Armate Alleate “fino al 6.9.1945”; questo non è stato un periodo di internamento ma un periodo “cuscinetto” che consentì all'Esercito Italiano di inquadrare al meglio la posizione del (di concerto con le Forze Alleate) come quelli di numerosi altri soldati. Pt_1
Complessivamente, allora, sono trascorsi fra le due date (10 settembre 1943 - 8 maggio 1945) 1 anno, 7 mesi e 28 giorni risarcibili, per un totale di 603 giorni (365 + 210 + 28).
Dividendo 40.000 euro (metodo Tribunale di Brescia) per 365 giorni e moltiplicando il risultato per
603 giorni si ottiene la somma finale (già comprensiva equitativamente di devalutazione, e di interessi sulla somma via via rivalutata ad oggi) di euro 66.082,19 arrotondabile a euro 66.500,00.
Su detto importo spettano a parte attrice gli interessi legali dalla domanda sino al saldo.
8.
Conclusivamente:
-risulta accertata e va dichiarata la responsabilità delle Forze Armate del Terzo Reich per il crimine di guerra commesso nei confronti di (catturato in data 10settembre 1943 e Persona_1 internato sino all'8 maggio 1945); CO
-la EN quale successore del Terzo Reich va condannata a risarcire alla parte attrice (e quindi ora a figlia e unica erede dell'originario attore erede CP_1 Parte_1 legittimo di ) il danno non patrimoniale accertato, spettante all'originario Persona_1 attore iure hereditatis, che si liquida in complessivi euro 66.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza fino al saldo.
9.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della CO EN .
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 modificato dalle disposizioni del D.M. 147/2022 le quali ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno pagina 22 di 24 successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal
23 ottobre 2022.
In particolare:
-tenuto conto della somma complessivamente accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro
52.000,01 a euro 260.000,00;
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 9.141,50 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e così euro 2.552,00 + 1.628,00; valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria e così euro
2.835 + 2.126,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, IVA
e CPA come per legge.
Visto l'elenco delle voci richieste dalla parte attrice per anticipazioni (vedasi la nota allegata sub documento 12 alla memoria depositata il 28 aprile 2025), si rileva che spettano:
-euro 48,00 per 3 marche da bollo (traduzione atto di citazione) da euro 16 ciascuna
-euro 8,13 per spese UNEP (notifica richiesta in data 9 giugno 2023; vedasi deposito telematico del 27 settembre 2023, ultima pagina)
-euro 789,00 per contributo unificato e marca
-euro 11,22 per spese Archivio di Stato (doc. 9 attoreo).
E così complessivi euro 856,35.
Non spettano:
-costi di traduzione, in quanto non documentati (a parte le tre marche da 16 euro ciascuna di cui si è detto)
-costi Unep (ulteriori rispetto gli 8,13 euro riconosciuti) in quanto non documentati
-domiciliataria 5 febbraio 2025 (trattasi di voce inconferente in quanto in data 5 febbraio 2025 non si è svolta alcuna udienza;
ma soprattutto, nel mandato alle liti non risulta designato alcun avvocato quale domiciliatario).
10.
Visto l'articolo 43 del d.l. 36/2022 convertito in legge 79/2022 e successive modificazioni, va dato atto che la parte attrice potrà ottenere dal “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di pagina 23 di 24 guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” le somme -liquidate per risarcimento danni e per spese di lite-, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate del Terzo Reich per il crimine contro l'umanità commesso nei confronti di (fatto prigioniero in data 10 Persona_1 settembre 1943 e internato sino all'8 maggio 1945).
• Condanna la EN REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, quale ente succeduto al
Terzo Reich, a risarcire a (figlia e unica erede dell'originario attore CP_1 [...]
, deceduto in corso di causa, il quale era erede legittimo di ) Parte_1 Persona_1 il danno non patrimoniale accertato, spettante alla originaria parte attrice iure hereditatis, che si liquida in complessivi euro 66.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza sino al saldo.
• Condanna la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA a rifondere a nella CP_1 qualità ut supra le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 9.141,50 per compenso di avvocato ed euro 856,35 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
• Visto l'articolo 43 del d.l. 36/2022 convertito nella legge 79/2022 e successive modificazioni, dà atto che nella qualità ut supra potrà ottenere dal “ per il ristoro dei CP_1 CP_7 danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” le somme qui liquidate per risarcimento danni e per spese di lite, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Bologna il 23 agosto 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
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