Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2025, proposto da
LE FA, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Di Maula e Gabriele Sabbadini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della Sentenza del Tribunale di Brescia - Sez. Lavoro, n. 1186/2024, pubblicata il 7.11.2024, emessa nell’ambito del procedimento R.G.L. n. 1650/2024 in materia di c.d. Carta del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. AR IN MO e udito l’avv. Lodico per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato il 17 marzo 2025 e ritualmente depositato, parte ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro n. 1186 del 7 novembre 2024, nella parte in cui ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di ottenere la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2002/2021, per l’importo di € 500,00 annui, per l’effetto condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docente, o altro equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
1.2. Ha esposto la ricorrente che la predetta sentenza, notificata al Ministero soccombente in forma esecutiva in data 8 novembre 2024, non è stata appellata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo sia di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente, sia di accreditare sulla medesima le somme liquidate dal giudice.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa, mediante il rilascio della Carta del docente e l’accredito nella stessa della somma spettante, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
1.5. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. e alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con “controricorso con istanza di riunione”, richiamando le ragioni - già più volte esposte al Collegio in casi analoghi - del ritardo dell’Amministrazione intimata nel dare esecuzione alla sentenza di cui si discute e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
2.2. Peraltro, con memoria difensiva depositata in data 10 aprile 2025, la difesa di parte ricorrente ha fatto presente che, dopo la notifica del ricorso, e precisamente in data 1 aprile 2025, il Ministero intimato ha dato integrale esecuzione alla sentenza per cui è causa; ha quindi dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo, peraltro, nella richiesta di condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, dal momento che l’adempimento è avvenuto soltanto dopo la notifica del ricorso.
2.3. All’udienza camerale del 4 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Alla luce di quanto dedotto e richiesto dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
3.2. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto delle ragioni - note al Collegio - del ritardo dell’Amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza azionata, legate alla serialità del contenzioso e alle oggettive difficoltà organizzative derivanti dall’enorme mole di pratiche da evadere.
3.3. A carico dell’Amministrazione va posto peraltro l’obbligo di rimborso alla parte ricorrente del contributo unificato (documentato in atti nell’importo di € 150,00) con distrazione in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite;
c) pone a carico del Ministero resistente l’obbligo di rimborsare alla parte ricorrente l’importo del contributo unificato, con distrazione in favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR ED, Presidente
AR IN MO, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IN MO | UR ED |
IL SEGRETARIO