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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2446/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3788/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240027620920000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato, per l'annullamento, la cartella n.
02820240027620920000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata in data 19 aprile 2025,
e concernente il presunto omesso versamento dell'importo pari ad € 176,68, a titolo di tassa automobilistica
Regione Campania per l'anno 2017,
Nello specifico la cartella si riferisce ad asseriti avvisi di accertamento non pagati:
- n. 734001095604, asseritamente notificato in data 26 ottobre 2020 relativo alla Tassa Automobilistica anno
2017 – veicolo targato Targa_1;
- n. 734268788019, asseritamente notificato in data 26 ottobre 2020 relativo alla Tassa Automobilistica anno 2017 – veicolo targato Targa_2
La ricorrente ha formulato le seguenti censure:
- illegittima formazione del ruolo per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
- eccezione di prescrizione del relativo credito;
- nullità dell'atto per intempestività della notifica;
- nullità dell'atto per violazione dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000);
- difetto di motivazione;
- erronea indicazione degli importi dovuti, erronea modalità di calcolo degli interessi di mora e spese esecutive.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio e, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilità ovvero infondatezza delle censure.
Nella memoria difensiva ha fatto presente che, con notifica a mezzo PEC del 14 settembre 2025, ha opportunamente portato il presente ricorso a conoscenza della Regione Campania, ente impositore e legittimata passiva riguardo alle doglianze relative ai presupposti avvisi di accertamento.
La Regione Campania, tuttavia, non si è costituita in giudizio.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 2 gennaio 2026, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio e, pertanto, non è dimostrata l'avvenuta rituale notifica dell'atto prodromico la cartella impugnata.
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito tributario, essendo decorso il periodo triennale di cui all'art. 5 D.L. n. 953/1982. La fondatezza dell'eccezione di prescrizione ha effetto assorbente sulle altre censure.
Le ragioni che hanno condotto all'accoglimento del presente ricorso, inducono a compensare le spese del giudizio, tra le parti in causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la prescrizione del credito di cui alla cartella impugnata.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 2 febbraio 2026.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3788/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240027620920000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato, per l'annullamento, la cartella n.
02820240027620920000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata in data 19 aprile 2025,
e concernente il presunto omesso versamento dell'importo pari ad € 176,68, a titolo di tassa automobilistica
Regione Campania per l'anno 2017,
Nello specifico la cartella si riferisce ad asseriti avvisi di accertamento non pagati:
- n. 734001095604, asseritamente notificato in data 26 ottobre 2020 relativo alla Tassa Automobilistica anno
2017 – veicolo targato Targa_1;
- n. 734268788019, asseritamente notificato in data 26 ottobre 2020 relativo alla Tassa Automobilistica anno 2017 – veicolo targato Targa_2
La ricorrente ha formulato le seguenti censure:
- illegittima formazione del ruolo per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
- eccezione di prescrizione del relativo credito;
- nullità dell'atto per intempestività della notifica;
- nullità dell'atto per violazione dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000);
- difetto di motivazione;
- erronea indicazione degli importi dovuti, erronea modalità di calcolo degli interessi di mora e spese esecutive.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio e, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilità ovvero infondatezza delle censure.
Nella memoria difensiva ha fatto presente che, con notifica a mezzo PEC del 14 settembre 2025, ha opportunamente portato il presente ricorso a conoscenza della Regione Campania, ente impositore e legittimata passiva riguardo alle doglianze relative ai presupposti avvisi di accertamento.
La Regione Campania, tuttavia, non si è costituita in giudizio.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 2 gennaio 2026, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio e, pertanto, non è dimostrata l'avvenuta rituale notifica dell'atto prodromico la cartella impugnata.
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito tributario, essendo decorso il periodo triennale di cui all'art. 5 D.L. n. 953/1982. La fondatezza dell'eccezione di prescrizione ha effetto assorbente sulle altre censure.
Le ragioni che hanno condotto all'accoglimento del presente ricorso, inducono a compensare le spese del giudizio, tra le parti in causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la prescrizione del credito di cui alla cartella impugnata.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 2 febbraio 2026.