Ordinanza cautelare 21 luglio 2017
Sentenza 9 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/03/2021, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2021
N. 00317/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2017, proposto da
PI AO VE, NA OS LL, rappresentati e difesi dall'avvocato AO Neri, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Comune di Monteviale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zuccolo in Mestre - Venezia, via Giosuè Carducci n.45;
per l'accertamento
- dell'importo dovuto dai ricorrenti a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria con riferimento alla richiesta di rinnovo del permesso di costruire PC16/01 del 26/07/2016 prot. 5015/16 presentata in data 20/03/2017 ed avente ad oggetto la realizzazione di un edificio residenziale nel lotto ubicato nel Comune di Monteviale, in Via Brunori, catastalmente censito al fg. 1, mapp. 303;
- e per l’annullamento della nota prot. 3965/17 del 31 maggio 2017 a firma del Responsabile Urbanistica Edilizia Privata SUAP, nella parte in cui, con riferimento al suddetto permesso di costruire, quantifica gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti dai ricorrenti nell'importo complessivo di € 26.755,29, in applicazione dei parametri relativi alla Zona Agricola, anziché nell'importo complessivo di € 8.026,59, in applicazione dei parametri relativi alla Zona di Completamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteviale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La vertenza per cui è causa riguarda la determinazione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuta dai ricorrenti per il rilascio del permesso di costruire richiesto per la realizzazione di un edificio residenziale in un lotto di terreno ubicato nel Comune di Monteviale in una zona denominata dal Piano degli Interventi “ambito agro-urbano di collina” (zona per così dire “atipica” in quanto non ricadente in alcuna delle tradizionali Z.T.O.: A, B, C, E).
Il cuore pulsante della vertenza consiste nello stabilire a quale delle “tradizionali” Z.T.O. sia assimilabile la zona per cui è causa, in modo da poter poi stabilire correttamente la misura degli oneri di urbanizzazione.
Il Comune, con l’atto impugnato, ha ritenuto che l’“ambito agro-urbano di collina” sia equivalente alla Zona E Agricola e di conseguenza ha determinato gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per il rilascio del permesso di costruire in misura pari a € 26.755,29, applicando il parametro (coefficiente 1) stabilito per la Zona Agricola dalla Tabella A1 allegata alla deliberazione di Giunta n. 91 del 18/12/2012, con la quale sono stati approvati i parametri per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione.
I ricorrenti hanno contestato tale quantificazione (e la presupposta assimilazione alla Zona Agricola dell’ambito agro-urbano di collina) sostenendo che l’ambito in cui ricade il terreno per cui è causa è assimilabile alla Zona residenziale di Completamento, edificabile in diretta attuazione del P.I.; di conseguenza, gli oneri di urbanizzazione andrebbero correttamente quantificati sulla base del parametro (0,30) stabilito dalla Tabella A1 per le Zone di Completamento in misura pari a € 8.026,59.
Il ricorso è fondato.
Vanno disattese le eccezioni preliminari di rito svolte dal Comune.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le controversie in tema di determinazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., concernono diritti soggettivi, hanno per oggetto l’accertamento di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico (vengono in considerazione posizioni di credito-debito), a prescindere dall’esistenza di atti della P.A., e non sono soggette alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale (Ad. Pl. n. 2/2018).
Nel merito il ricorso è fondato.
Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti dai ricorrenti, in applicazione della succitata Tabella A1, la Zona “ambito agro-urbano di collina”, in cui ricade il lotto di terreno interessato dal permesso di costruire per cui è causa, non può essere considerata equivalente alla Zona E Agricola, come erroneamente ritenuto dal Comune, ostando a tale assimilazione i seguenti elementi:
a) la specifica disciplina della zona territoriale omogenea (“ambito agro-urbano di collina”) in cui ricade il terreno per cui è causa, contenuta nell’art. 22 cit. delle NTO del P.I., prevede che tali ambiti “sono sottratti alla zona agricola” e, dunque (in claris non fit interpretatio), esclude espressamente l’applicazione agli “ambiti” in questione delle norme (della L.R. 11/04 e del PAT) relative alla zona agricola;
b) sempre in base al citato art. 22 del P.I., l’intervento edificatorio nel lotto in questione è soggetto alla corresponsione (in aggiunta al contributo di costruzione) del contributo di sostenibilità, in quanto trova applicazione al caso di specie l’istituto della perequazione urbanistica, essendo il terreno de quo stato classificato come area edificabile;
c) la stessa Relazione Tecnica allegata al PAT depositata dal Comune (doc. 10) e relativa agli insediamenti che “si strutturano intorno all’asse stradale Via False-Via Brunori” descrive l’ambito per cui è causa come “un ambito urbano destinato prevalentemente alla residenza e da un punto di vista morfologico si presenta con un alto livello di diffusione degli insediamenti che si distribuiscono senza particolari logiche lungo i due versanti a est e ad ovest di Via False e Via Brunori”, in tal modo precludendo la sua assimilazione ad una zona agricola;
d) risulta dagli atti che, a far data dal 2012, il terreno di cui trattasi è soggetto al pagamento dell’IMU come area edificabile.
I suesposti convergenti elementi, tutti volti a confermare l’oggettiva natura “edificabile” (e non certo “agricola”) dell’area de qua, inducono a ritenere che l’ambito territoriale in cui ricade il lotto di terreno interessato dal permesso di costruire per cui è causa sia assimilabile alle Zone di Completamento edificabili in diretta attuazione del P.I e non alla Zona E Agricola: di conseguenza, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti dai ricorrenti debbono essere correttamente quantificati in applicazione del parametro (0,30) stabilito dalla citata Tabella A1 (doc. 1) per le Zone di Completamento, anziché di quello stabilito dalla Tabella medesima per la Zona E Agricola (1,00), come erroneamente ritenuto dal Comune.
Per tutto quanto sin qui esposto, la domanda di accertamento alla corretta quantificazione degli oneri di urbanizzazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta, con conseguente condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3000, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO