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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2907/2024
Udienza dell'11/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2907/2024 promossa
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna (Avvocatura Regionale)
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Politanò
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 2907/2024
553/2024 (R.G. n. 2473/2024).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/11/2024, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 553/2024
(emesso il 08/10/2024 nel proc. iscritto al R.G. n. 2473/2024), notificato in data 16/10/2024, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di € 1.552,96 (oltre interessi e spese della procedura monitoria) in favore di , già suo Controparte_1 dipendente.
1.1. Tale somma era stata richiesta dal a titolo di CP_1 rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento di un incarico di collaborazione nel settore fitosanitario, da espletarsi presso il
Porto di Gioia Tauro in forma gratuita, conferitogli con decreto n.
12307 del 13/10/2022 (doc. n. 1 allegato al ricorso monitorio), il quale prevedeva che allo stesso sarebbero state rimborsate le spese effettivamente sostenute per tale incarico.
1.2. A supporto dell'opposizione la ha dedotto Pt_1
l'insussistenza del credito per mancanza dei presupposti di legge e di regolamento, sostenendo la non debenza della somma ingiunta per carenza dei necessari presupposti di cui al decreto dirigenziale n. 10134 del 24/07/2008.
L'opponente ha lamentato, in particolare, che «non è stato prodotto alcun modello di autorizzazione alla missione, così come le tabelle di liquidazione di indennità di missione nonché i giustificativi di assenza dal luogo di lavoro prodotte dall'opposto risultano chiaramente sprovvisti della necessaria sottoscrizione da parte del dirigente regionale competente ad attestarne corrispondenza al vero, oltre che, in calce, del definitivo provvedimento di autorizzazione alla liquidazione ad opera degli uffici regionali preposti alla gestione economico-giuridica di tutto il personale
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 2907/2024
dell'Ente. Tali documenti, per come emerge pacificamente da un semplice esame della documentazione allegata dal ricorrente al proprio fascicolo (in particolare, la tabella di liquidazione dell'indennità di missione relativa al mese di novembre 2022), non costituiscono altro che mere autocertificazioni di provenienza unilaterale».
Non esistendo giustificativi delle assenze effettuate (atti propedeutici allo svolgimento di missione e/o incarichi), ciò sarebbe avvenuto in assoluto spregio delle prescrizioni contenute nel
“Disciplinare del trattamento di trasferta del personale dipendente della Giunta regionale", approvato con D.D.G. n. 10134 del 24 luglio
2008 ed in quello successivo approvato con D.G.R. n. 342/2011.
1.3. La ha quindi concluso per la revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo ed il rigetto della domanda avversa.
In via subordinata, la ha chiesto la riduzione del quantum. Pt_1
2. Si è costituito che ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
3. L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
3.1. Invero la difesa della è improntata sull'erroneo Pt_1 presupposto che l'opposto fosse un dipendente dell'Ente e che, pertanto, egli fosse soggetto alla normativa (anche regolamentare) prevista per le missioni di servizio di tale personale (e, quindi, alla disciplina in tema di modalità di autorizzazione, svolgimento e rendicontazione delle stesse).
Non a caso, la Regione invoca il decreto dirigenziale n. 10134 del
24/07/2008 (approvato in esecuzione della delibera di G. R. n. 394 del 3 giugno 2008), allegato al ricorso in opposizione, recante il
«Disciplinare del trattamento di trasferta del personale dipendente della Giunta regionale».
Esso si applica, pertanto, a norma dell'art. 1 (rubricato “Campo di applicazione”) ai soli dipendenti della (art. 1.1), Pt_1 precisandosi espressamente che «Dalla regolamentazione sono
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escluse le trasferte effettuate da soggetti in rapporto con la Pt_1 in forza di un titolo diverso dal contratto di lavoro dipendente e per
i quali le spese di trasferta possono essere a carico della Pt_1 solo se espressamente previste dai rispettivi contratti di affidamento» (art. 1.2).
3.2. Il decreto dirigenziale n. 12307 del 13/10/2022 di conferimento dell'incarico al FI (prodotto da entrambe le parti) precisa che il predetto (“ex Funzionario del ruolo regionale”) era stato collocato in quiescenza a far data dal 01/09/2021 e stabilisce e quantifica espressamente «l'importo massimo complessivo di Euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00) che la Parte_1 riconoscerà al Collaboratore volontario per l'eventuale rimborso delle spese vive effettivamente sostenute», precisando che detta spesa
«troverà copertura sul capitolo di bilancio U2204084109».
3.3. Si rientra, dunque, nell'ipotesi disciplinata dall'art.
1.2 del decreto n. 10134, essendo sufficiente, ai fini del rimborso delle spese, la mera previsione di tale diritto nel contratto di affidamento dell'incarico (peraltro svolto a titolo gratuito).
3.4. In definitiva, le difese della sono del tutto Pt_1 inconferenti rispetto alla fattispecie in esame, atteso che il CP_1 non è (e non era, al momento del conferimento e dello svolgimento dell'incarico) dipendente della , sicché il diritto al rimborso Pt_1 delle spese vive non rientra nella regolamentazione delle missioni dei dipendenti pubblici.
4. In ordine al quantum, non vi è ragione alcuna di ridurlo.
In primo luogo, non vi è stata alcuna specifica contestazione in ordine alle spese vive documentate e richieste dall'opposto.
L'opposto ha, in ogni caso, documentato, a mezzo di pezze giustificative (scontrini), le spese vive effettivamente sostenute, comprensive anche del rimborso chilometrico, voce la cui congruità, in realtà, era stata già vagliata dal Dirigente del Settore 5
(“Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio Ittico, Patrimonio
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 2907/2024
Faunistico e Caccia”) del Dipartimento 8 (“Agricoltura e Risorse
Agroalimentari”), Dott. che aveva chiesto, Per_1 evidentemente senza esito, la liquidazione di dette “spese vive” al
Dipartimento n. 3 (Risorse Umane) – Settore “Gestione Economica del Personale” (si veda il documento denominato “ Email_1 allegato alla memoria di costituzione dell'opposto).
5. Alla conferma del decreto ingiuntivo consegue che esso debba essere dichiarato esecutivo a norma del combinato disposto degli artt. 653, comma 1 e 654, comma 1, cod. proc. civ.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 553/2024;
- dichiara l'esecutorietà del medesimo decreto ingiuntivo n.
553/2024;
- condanna l'opponente al pagamento Parte_1 delle spese di lite di questo giudizio di opposizione che si liquidano nella misura di € 1.300,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Maria Rosaria Politanò.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza dell'11/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2907/2024 promossa
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna (Avvocatura Regionale)
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Politanò
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 2907/2024
553/2024 (R.G. n. 2473/2024).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/11/2024, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 553/2024
(emesso il 08/10/2024 nel proc. iscritto al R.G. n. 2473/2024), notificato in data 16/10/2024, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di € 1.552,96 (oltre interessi e spese della procedura monitoria) in favore di , già suo Controparte_1 dipendente.
1.1. Tale somma era stata richiesta dal a titolo di CP_1 rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento di un incarico di collaborazione nel settore fitosanitario, da espletarsi presso il
Porto di Gioia Tauro in forma gratuita, conferitogli con decreto n.
12307 del 13/10/2022 (doc. n. 1 allegato al ricorso monitorio), il quale prevedeva che allo stesso sarebbero state rimborsate le spese effettivamente sostenute per tale incarico.
1.2. A supporto dell'opposizione la ha dedotto Pt_1
l'insussistenza del credito per mancanza dei presupposti di legge e di regolamento, sostenendo la non debenza della somma ingiunta per carenza dei necessari presupposti di cui al decreto dirigenziale n. 10134 del 24/07/2008.
L'opponente ha lamentato, in particolare, che «non è stato prodotto alcun modello di autorizzazione alla missione, così come le tabelle di liquidazione di indennità di missione nonché i giustificativi di assenza dal luogo di lavoro prodotte dall'opposto risultano chiaramente sprovvisti della necessaria sottoscrizione da parte del dirigente regionale competente ad attestarne corrispondenza al vero, oltre che, in calce, del definitivo provvedimento di autorizzazione alla liquidazione ad opera degli uffici regionali preposti alla gestione economico-giuridica di tutto il personale
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 2907/2024
dell'Ente. Tali documenti, per come emerge pacificamente da un semplice esame della documentazione allegata dal ricorrente al proprio fascicolo (in particolare, la tabella di liquidazione dell'indennità di missione relativa al mese di novembre 2022), non costituiscono altro che mere autocertificazioni di provenienza unilaterale».
Non esistendo giustificativi delle assenze effettuate (atti propedeutici allo svolgimento di missione e/o incarichi), ciò sarebbe avvenuto in assoluto spregio delle prescrizioni contenute nel
“Disciplinare del trattamento di trasferta del personale dipendente della Giunta regionale", approvato con D.D.G. n. 10134 del 24 luglio
2008 ed in quello successivo approvato con D.G.R. n. 342/2011.
1.3. La ha quindi concluso per la revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo ed il rigetto della domanda avversa.
In via subordinata, la ha chiesto la riduzione del quantum. Pt_1
2. Si è costituito che ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
3. L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
3.1. Invero la difesa della è improntata sull'erroneo Pt_1 presupposto che l'opposto fosse un dipendente dell'Ente e che, pertanto, egli fosse soggetto alla normativa (anche regolamentare) prevista per le missioni di servizio di tale personale (e, quindi, alla disciplina in tema di modalità di autorizzazione, svolgimento e rendicontazione delle stesse).
Non a caso, la Regione invoca il decreto dirigenziale n. 10134 del
24/07/2008 (approvato in esecuzione della delibera di G. R. n. 394 del 3 giugno 2008), allegato al ricorso in opposizione, recante il
«Disciplinare del trattamento di trasferta del personale dipendente della Giunta regionale».
Esso si applica, pertanto, a norma dell'art. 1 (rubricato “Campo di applicazione”) ai soli dipendenti della (art. 1.1), Pt_1 precisandosi espressamente che «Dalla regolamentazione sono
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 2907/2024
escluse le trasferte effettuate da soggetti in rapporto con la Pt_1 in forza di un titolo diverso dal contratto di lavoro dipendente e per
i quali le spese di trasferta possono essere a carico della Pt_1 solo se espressamente previste dai rispettivi contratti di affidamento» (art. 1.2).
3.2. Il decreto dirigenziale n. 12307 del 13/10/2022 di conferimento dell'incarico al FI (prodotto da entrambe le parti) precisa che il predetto (“ex Funzionario del ruolo regionale”) era stato collocato in quiescenza a far data dal 01/09/2021 e stabilisce e quantifica espressamente «l'importo massimo complessivo di Euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00) che la Parte_1 riconoscerà al Collaboratore volontario per l'eventuale rimborso delle spese vive effettivamente sostenute», precisando che detta spesa
«troverà copertura sul capitolo di bilancio U2204084109».
3.3. Si rientra, dunque, nell'ipotesi disciplinata dall'art.
1.2 del decreto n. 10134, essendo sufficiente, ai fini del rimborso delle spese, la mera previsione di tale diritto nel contratto di affidamento dell'incarico (peraltro svolto a titolo gratuito).
3.4. In definitiva, le difese della sono del tutto Pt_1 inconferenti rispetto alla fattispecie in esame, atteso che il CP_1 non è (e non era, al momento del conferimento e dello svolgimento dell'incarico) dipendente della , sicché il diritto al rimborso Pt_1 delle spese vive non rientra nella regolamentazione delle missioni dei dipendenti pubblici.
4. In ordine al quantum, non vi è ragione alcuna di ridurlo.
In primo luogo, non vi è stata alcuna specifica contestazione in ordine alle spese vive documentate e richieste dall'opposto.
L'opposto ha, in ogni caso, documentato, a mezzo di pezze giustificative (scontrini), le spese vive effettivamente sostenute, comprensive anche del rimborso chilometrico, voce la cui congruità, in realtà, era stata già vagliata dal Dirigente del Settore 5
(“Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio Ittico, Patrimonio
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 2907/2024
Faunistico e Caccia”) del Dipartimento 8 (“Agricoltura e Risorse
Agroalimentari”), Dott. che aveva chiesto, Per_1 evidentemente senza esito, la liquidazione di dette “spese vive” al
Dipartimento n. 3 (Risorse Umane) – Settore “Gestione Economica del Personale” (si veda il documento denominato “ Email_1 allegato alla memoria di costituzione dell'opposto).
5. Alla conferma del decreto ingiuntivo consegue che esso debba essere dichiarato esecutivo a norma del combinato disposto degli artt. 653, comma 1 e 654, comma 1, cod. proc. civ.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 553/2024;
- dichiara l'esecutorietà del medesimo decreto ingiuntivo n.
553/2024;
- condanna l'opponente al pagamento Parte_1 delle spese di lite di questo giudizio di opposizione che si liquidano nella misura di € 1.300,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Maria Rosaria Politanò.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
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