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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/07/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 4956/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R. G. 4956/2019 promossa
DA
c.f. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , nella qualità di esercenti la responsabilità C.F._2
genitoriale sul figlio minore (oggi maggiorenne), Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Firrincieli;
-parte attrice-
CONTRO
, in Controparte_1
persona del pro tempore, c.f. , e CP_2 P.IVA_1 [...]
, in persona del Dirigente Controparte_3
scolastico pro tempore, c.f. , rappresentati e difesi P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- parte convenuta -
E
DI Assicurazioni s. p. a. (già , in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, c.f. . rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'Avv. Sebastiano Sapuppo giusta procura in atti;
-terzo chiamato in garanzia-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 29 marzo 2019, e Parte_1 Pt_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore
[...]
, hanno chiamato in giudizio dinanzi a questo Tribunale il ER
e l Controparte_1 Controparte_3
di chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_3
patrimoniali derivanti da un trauma cranico subito dal minore ER
il 17 aprile 2012 durante un'attività organizzata nel cortile
[...]
scolastico.
I convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'istituto e nel merito hanno contestato le accuse e chiamato in garanzia DI Assicurazioni S.p.A., la quale ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa.
Conclusa la fase istruttoria, durante la quale è stata assunta la prova testimoniale ed è stata espletata consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 3 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, innanzitutto, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
va rilevato che in caso di danni subiti da uno
[...]
studente a scuola, la legittimazione passiva, ovvero la possibilità di essere citati in giudizio, spetta al
[...]
Questo perché, nel caso di Controparte_5
scuole pubbliche, il è considerato il responsabile civile per le CP_1
azioni degli insegnanti e del personale scolastico, anche in caso di "culpa in vigilando". L'istituto scolastico, pur essendo autonomo sul piano gestionale e amministrativo, è considerato un organo dello Stato
e quindi l'azione legale viene estesa al (cfr. in questo senso CP_1
Cass. 19158/2012).
Indi, la domanda nei confronti dell' è sempre rivolta al CP_3
in quanto si tratta di un organo dello Stato (cfr. in questo CP_1
senso Cass. n. 14720/2024, secondo cui “Nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno cagionato dall'allievo a se stesso, la costituzione in giudizio dell vale come costituzione Controparte_6
del convenuto, essendo il primo, anche se dotato di CP_1
personalità giuridica, un organo del secondo, con la conseguenza che
l'attività processuale svolta dall' è riferibile anche all'ente CP_3
statale”).
Quindi, la costituzione deve intendersi solo per il . CP_1
Quanto al merito, la domanda di parte attrice va accolta per i motivi che seguono.
Gli attori deducono che il loro figlioletto durante un'attività motoria svolta all'interno dell'Istituto scolastico di scuola materna “ CP_3
di cadeva a terra subendo delle lesioni e lamentano
[...] CP_3
anche l'idoneità dei locali.
La ricostruzione del detto fatto trova riscontro nella relazione redatta dall'insegnante, e inviata al Dirigente Testimone_1
Scolastico, con cui la predetta appunto riferiva che quel giorno i bambini si trovavano nello spazio aperto annesso alla scuola ed aspettavano di svolgere la loro attività e il piccolo , mentre ER
percorreva la sua corsa nell'apposita corsia, inciampava e cadeva a terra. Da questa relazione, redatta nell'immediatezza (lo stesso giorno dell'incidente) emerge evidentemente che il bambino cadeva e si faceva male da solo.
È vero che il testimone sentito come testimone, ha Testimone_2
affermato: “ricordo di aver visto lo scontro;
non ricordo a che distanza ero rispetto allo scontro, ma ricordo di aver visto i due ragazzini scontrarsi e poi cadere”; ma, tenuto conto del tempo trascorso dall'evento e soprattutto dell'età del testimone all'epoca del fatto (6 anni) appare quanto mai possibile ritenere che si tratti di un cattivo ricordo.
In ogni caso, dalle dichiarazioni testimoniali dello risulta Tes_2
il nucleo fattuale pacificamente univoco nell'attestare che l'evento si verificava durante l'orario scolastico e all'interno della struttura scolastica, nel corso di un'attività fisica organizzata dall'istituto stesso.
Orbene, è noto che la responsabilità per i danni causati dall'alunno a sé stesso è di tipo contrattuale (da ultimo Cass. n.14720/2024 e Cass.
n.2114/2024), con la conseguenza che spetta al convenuto, e dunque al
, la prova della non imputabilità del danno, prova che può CP_1
essere fornita ovviamente anche per presunzioni.
Infatti, "In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente)
l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento" (Cass. ord. n. 8849/2021).
Meritano di essere di seguito riportati alcuni passaggi fondamentali della motivazione della sentenza appena citata, là dove la suprema
Corte prende le mosse dai principi autorevolmente affermati, in tema di condotta autolesiva dell'allievo, dalla pronuncia della Cassazione a
SS.UU. n. 9346/2002, per confermare che “L'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo nell'istituto scolastico determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, con conseguente assunzione da parte dell'istituto, tra le altre, dell'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso" (in tal senso da ultimo Cass. n. 8811/2020).
Con specifico riguardo agli oneri probatori la suprema corte poi afferma: "Quanto alla distribuzione dell'onere della prova è convincimento di questa Corte che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente
e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218
c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta
- in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. (…) La previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente inadempiente, l'onere di fornire "la prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass. ss.uu. n. 13533/2001); tale criterio non appare pregiudicato con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore dei fatti costitutivi della propria pretesa. (…) Né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"; come affermato da questa Corte (Cass. 26/07/2017 n. 18392), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'inadempimento mancato o inesatto" (Cass. n.
8849/2021).
Orbene, ritengono gli attori che i locali non erano adatti all'attività di bambini dell'istituto dell'infanzia.
Ed effettivamente, nel caso di specie, l'attività ludico-motoria organizzata dall' , pur non presentando in astratto un grado di CP_3 pericolosità tale da precluderne lo svolgimento da parte di soggetti adulti, è stata realizzata in un contesto strutturale oggettivamente inidoneo a garantire l'incolumità di minori in tenera età (6 anni).
La condizione soggettiva del danneggiato, in relazione all'età e allo sviluppo psico-fisico, imponeva infatti una valutazione di adeguatezza rafforzata dell'ambiente (una pista in asfalto) in cui si svolgeva l'attività, che tenesse conto del prevedibile rischio di cadute o impatti accidentali, tipici delle dinamiche ludico-motorie in età infantile.
L'istituto nella specie non ha fornito alcuna prova, neppure presuntiva, di aver adottato tutte le misure per evitare il danno, anzi al contrario quel tipo di attività, in una pista di asfalto, era di certo incompatibile con l'età dei bambini.
Ebbene, alla luce degli elementi acquisiti in atti, deve ritenersi accertato il fatto allegato dalla parte attrice, il nesso causale con l'inadempimento della parte convenuta, che utilizzava un locale completamente inadatto per l'età degli alunni.
Con riferimento alla quantificazione dei danni, dalla consulenza medico-legale redatta dal dott. , le cui conclusioni Persona_2
precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, risulta accertata la riconducibilità causale tra l'evento lesivo dedotto in giudizio e le condizioni cliniche attuali di ER
.
[...]
In particolare, il consulente ha rilevato che il medesimo risulta affetto da “esiti di trauma cranico commotivo”, lesione riconducibile all'evento in oggetto. In base alle risultanze peritali, è stato altresì accertato un danno biologico permanente quantificato nella misura del 3% (tre per cento), nonché un periodo di invalidità temporanea così articolato:
• giorni 4 (quattro) di invalidità temporanea assoluta;
• giorni 15 (quindici) di invalidità temporanea parziale al
75%;
• giorni 10 (dieci) di invalidità temporanea parziale al 50%.
Ai fini della chiesta liquidazione occorre fare applicazione delle
Tabelle di Milano, che costituiscono un valore da ritenersi equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per le valutazioni in via equitativa dei danni a persone non causati dalla circolazione di veicoli.
Pertanto, in ordine alla valutazione economica, applicati nel caso in esame i valori standard del c.d. “punto” per il danno permanente e del valore standard per l'inabilità temporanea, relativi alla sola componente del danno non patrimoniale anatomo-funzionale, per i motivi di seguito spiegati, va liquidato in favore dell'attrice, in relazione all'età al momento del sinistro (anni 6), alla percentuale di invalidità permanente
(3%) e ai giorni di invalidità temporanea, il complessivo importo di euro 6.913,75, di cui euro 4.585,00,00 per il danno biologico permanente (il punto del danno biologico abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato è pari ad euro 1.567,44), euro
460,00 per I.T.A. assoluta (giorni 4) ed euro 1.293,75 per I.T.P. al 75%
(giorni 15), ed euro 575,00 per I.T.P. al 50% (giorni 10) utilizzando l'importo medio tra il minimo e il massimo previsto per ogni giorno di inabilità assoluta (euro115,00) e riducendo proporzionalmente sulla base della percentuale di invalidità temporanea.
Il predetto importo è già rivalutato alla data della presente decisione attesa l'applicazione delle ultime Tabelle di Milano.
Sulle somme liquidate alla data attuale a titolo di risarcimento danni, non sono dovuti gli interessi compensativi, che, nella specie, vengono meramente richiesti con una formula di stile.
Infatti, l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite ed i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, “potranno” spettare gli interessi compensativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, sempre che i mancati guadagni siano provati dal creditore. Il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve dunque essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Infatti, quanto al credito di valore, lo stesso va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata potrà produrre interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento.
Inoltre, la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire una "utilitas" superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione.
Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1712/1995) hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e quindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione (interessi). La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all' art. 1282
c.c. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno. Infatti, deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già interamente rivalutata, perché si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto.
Tuttavia, va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso.
Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato
(Cass., sez. L, 20/1/2020, n 1111), non essendovi alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi. È necessaria, dunque, la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, la dimostrazione del maggior danno nell'obbligazione di valuta, ma criteri differenti (cfr., tra le tante e le più recenti, Cass. n.
36878/2021; Cass. n.19063/2023; Cass, n. 4938/2023; Cass. n.
27938/2024; Cass. n.5618/2025; Cass. n.6351/2025; Cass. n.
7216/2025).
In altri termini, il riconoscimento dei detti interessi compensativi non è automatico: «L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi
"compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento» (cfr. Cass.
n.5618/2025 in motivazione).
Nella specie non sussiste nemmeno l'allegazione – e a maggior ragione la prova – di tale danno, di guisa che la domanda di pagamento degli interessi deve essere rigettata.
Ovviamente, una volta determinato l'ammontare del risarcimento
“all'attualità”, lo stesso si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale per tutte le spese affrontate;
effettivamente, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio risultano necessarie e congrue le spese nella misura di euro 229,81, proprio in quanto supportate dalla prova dell'esborso mediante le ricevute in atti.
Indi, va rimborsata la detta somma, provata a mezzo di ricevute di pagamento, oltre alla rivalutazione della somma dall'esborso fino alla data della presente sentenza.
A tal proposito va rilevato che anche se la lesione patrimoniale consiste nella erogazione di una determinata somma di denaro (come nella specie con le spese), l'obbligazione non si trasforma in debito di valuta e l'integrale ripristino del patrimonio del danneggiato, cui il risarcimento è predisposto, può essere conseguito solo computando la svalutazione intervenuta fra il momento della erogazione della somma e quello della liquidazione del danno.
Quanto al danno morale, nessuna somma va liquidata in assenza di specifica allegazione di fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Indi, la parte convenuta va condannata al pagamento delle dette somme in favore degli attori nella qualità.
Quanto alla domanda di manleva, la compagnia assicurativa DI
Assicurazioni S.p.A. ha eccepito l'inoperatività della polizza in forza dell'art. 37 del contratto assicurativo, rubricato “Esclusioni”, essa non può essere accolta.
In effetti, la compagnia convenuta ha sostenuto di non poter procedere alla manleva dell'istituto scolastico, in quanto l'art. 37 della polizza escluderebbe la copertura per i danni derivanti dalla proprietà dell'immobile e dai relativi impianti fissi, rilevando che la manutenzione dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze compete al proprietario e non all'istituto.
Tuttavia, nel caso di specie, il danno non è scaturito dalla proprietà dell'immobile né da suoi impianti, bensì dalla scelta di far svolgere attività sportiva all'aperto in una pista di asfalto a un minore in età infantile, scelta che attiene all'organizzazione dell'attività scolastica piuttosto che alla gestione strutturale dell'edificio.
Pertanto, l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa deve essere rigettata.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va accolta la domanda di manleva proposta dal e, per l'effetto, la società sarà tenuta CP_1 a tenere indenne il assicurato di quanto sarà tenuto a pagare CP_1
in esecuzione della presente sentenza.
Non sono dovute le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma
3, c.c., in quanto non è stata fornita adeguata prova (cfr. Cass. n.
26683/2023).
Quanto alle spese processuali, il va condannato al CP_1
rimborso delle spese processuali nei confronti degli attori, secondo i parametri di cui al D. M. 147/2022 (valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00).
Sussistono, invece, giustificati motivi per compensare le spese processuali tra tutte le altre parti.
PQM
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R. G.
4956/2019, accoglie la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ER
, e per l'effetto,
[...]
condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al risarcimento dei danni
[...] CP_2
subiti a causa dell'incidente di cui in motivazione, danni liquidati in complessivi euro 6.913,75, già liquidati in moneta attuale, e in euro
229,81, oltre alla rivalutazione monetaria di quest'ultima somma dall'esborso alla data della presente decisione.
Condanna il convenuto al rimborso in favore degli attori CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro
1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico del convenuto le spese di consulenza CP_1
tecnica di ufficio come già liquidate in atti con decreto del 10 febbraio
2025.
Condanna la società DI Assicurazioni s. p. a. (già Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere
[...]
indenne il di quanto sarà costretto a pagare in forza della CP_1
presente sentenza.
Così deciso in Catania in data 30 giugno 2025
La Presidente in funzione di Giudice unico
(dott.ssa Grazia Longo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R. G. 4956/2019 promossa
DA
c.f. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , nella qualità di esercenti la responsabilità C.F._2
genitoriale sul figlio minore (oggi maggiorenne), Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Firrincieli;
-parte attrice-
CONTRO
, in Controparte_1
persona del pro tempore, c.f. , e CP_2 P.IVA_1 [...]
, in persona del Dirigente Controparte_3
scolastico pro tempore, c.f. , rappresentati e difesi P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- parte convenuta -
E
DI Assicurazioni s. p. a. (già , in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, c.f. . rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'Avv. Sebastiano Sapuppo giusta procura in atti;
-terzo chiamato in garanzia-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 29 marzo 2019, e Parte_1 Pt_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore
[...]
, hanno chiamato in giudizio dinanzi a questo Tribunale il ER
e l Controparte_1 Controparte_3
di chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_3
patrimoniali derivanti da un trauma cranico subito dal minore ER
il 17 aprile 2012 durante un'attività organizzata nel cortile
[...]
scolastico.
I convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'istituto e nel merito hanno contestato le accuse e chiamato in garanzia DI Assicurazioni S.p.A., la quale ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa.
Conclusa la fase istruttoria, durante la quale è stata assunta la prova testimoniale ed è stata espletata consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 3 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, innanzitutto, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
va rilevato che in caso di danni subiti da uno
[...]
studente a scuola, la legittimazione passiva, ovvero la possibilità di essere citati in giudizio, spetta al
[...]
Questo perché, nel caso di Controparte_5
scuole pubbliche, il è considerato il responsabile civile per le CP_1
azioni degli insegnanti e del personale scolastico, anche in caso di "culpa in vigilando". L'istituto scolastico, pur essendo autonomo sul piano gestionale e amministrativo, è considerato un organo dello Stato
e quindi l'azione legale viene estesa al (cfr. in questo senso CP_1
Cass. 19158/2012).
Indi, la domanda nei confronti dell' è sempre rivolta al CP_3
in quanto si tratta di un organo dello Stato (cfr. in questo CP_1
senso Cass. n. 14720/2024, secondo cui “Nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno cagionato dall'allievo a se stesso, la costituzione in giudizio dell vale come costituzione Controparte_6
del convenuto, essendo il primo, anche se dotato di CP_1
personalità giuridica, un organo del secondo, con la conseguenza che
l'attività processuale svolta dall' è riferibile anche all'ente CP_3
statale”).
Quindi, la costituzione deve intendersi solo per il . CP_1
Quanto al merito, la domanda di parte attrice va accolta per i motivi che seguono.
Gli attori deducono che il loro figlioletto durante un'attività motoria svolta all'interno dell'Istituto scolastico di scuola materna “ CP_3
di cadeva a terra subendo delle lesioni e lamentano
[...] CP_3
anche l'idoneità dei locali.
La ricostruzione del detto fatto trova riscontro nella relazione redatta dall'insegnante, e inviata al Dirigente Testimone_1
Scolastico, con cui la predetta appunto riferiva che quel giorno i bambini si trovavano nello spazio aperto annesso alla scuola ed aspettavano di svolgere la loro attività e il piccolo , mentre ER
percorreva la sua corsa nell'apposita corsia, inciampava e cadeva a terra. Da questa relazione, redatta nell'immediatezza (lo stesso giorno dell'incidente) emerge evidentemente che il bambino cadeva e si faceva male da solo.
È vero che il testimone sentito come testimone, ha Testimone_2
affermato: “ricordo di aver visto lo scontro;
non ricordo a che distanza ero rispetto allo scontro, ma ricordo di aver visto i due ragazzini scontrarsi e poi cadere”; ma, tenuto conto del tempo trascorso dall'evento e soprattutto dell'età del testimone all'epoca del fatto (6 anni) appare quanto mai possibile ritenere che si tratti di un cattivo ricordo.
In ogni caso, dalle dichiarazioni testimoniali dello risulta Tes_2
il nucleo fattuale pacificamente univoco nell'attestare che l'evento si verificava durante l'orario scolastico e all'interno della struttura scolastica, nel corso di un'attività fisica organizzata dall'istituto stesso.
Orbene, è noto che la responsabilità per i danni causati dall'alunno a sé stesso è di tipo contrattuale (da ultimo Cass. n.14720/2024 e Cass.
n.2114/2024), con la conseguenza che spetta al convenuto, e dunque al
, la prova della non imputabilità del danno, prova che può CP_1
essere fornita ovviamente anche per presunzioni.
Infatti, "In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente)
l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento" (Cass. ord. n. 8849/2021).
Meritano di essere di seguito riportati alcuni passaggi fondamentali della motivazione della sentenza appena citata, là dove la suprema
Corte prende le mosse dai principi autorevolmente affermati, in tema di condotta autolesiva dell'allievo, dalla pronuncia della Cassazione a
SS.UU. n. 9346/2002, per confermare che “L'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo nell'istituto scolastico determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, con conseguente assunzione da parte dell'istituto, tra le altre, dell'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso" (in tal senso da ultimo Cass. n. 8811/2020).
Con specifico riguardo agli oneri probatori la suprema corte poi afferma: "Quanto alla distribuzione dell'onere della prova è convincimento di questa Corte che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente
e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218
c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta
- in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. (…) La previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente inadempiente, l'onere di fornire "la prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass. ss.uu. n. 13533/2001); tale criterio non appare pregiudicato con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore dei fatti costitutivi della propria pretesa. (…) Né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"; come affermato da questa Corte (Cass. 26/07/2017 n. 18392), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'inadempimento mancato o inesatto" (Cass. n.
8849/2021).
Orbene, ritengono gli attori che i locali non erano adatti all'attività di bambini dell'istituto dell'infanzia.
Ed effettivamente, nel caso di specie, l'attività ludico-motoria organizzata dall' , pur non presentando in astratto un grado di CP_3 pericolosità tale da precluderne lo svolgimento da parte di soggetti adulti, è stata realizzata in un contesto strutturale oggettivamente inidoneo a garantire l'incolumità di minori in tenera età (6 anni).
La condizione soggettiva del danneggiato, in relazione all'età e allo sviluppo psico-fisico, imponeva infatti una valutazione di adeguatezza rafforzata dell'ambiente (una pista in asfalto) in cui si svolgeva l'attività, che tenesse conto del prevedibile rischio di cadute o impatti accidentali, tipici delle dinamiche ludico-motorie in età infantile.
L'istituto nella specie non ha fornito alcuna prova, neppure presuntiva, di aver adottato tutte le misure per evitare il danno, anzi al contrario quel tipo di attività, in una pista di asfalto, era di certo incompatibile con l'età dei bambini.
Ebbene, alla luce degli elementi acquisiti in atti, deve ritenersi accertato il fatto allegato dalla parte attrice, il nesso causale con l'inadempimento della parte convenuta, che utilizzava un locale completamente inadatto per l'età degli alunni.
Con riferimento alla quantificazione dei danni, dalla consulenza medico-legale redatta dal dott. , le cui conclusioni Persona_2
precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, risulta accertata la riconducibilità causale tra l'evento lesivo dedotto in giudizio e le condizioni cliniche attuali di ER
.
[...]
In particolare, il consulente ha rilevato che il medesimo risulta affetto da “esiti di trauma cranico commotivo”, lesione riconducibile all'evento in oggetto. In base alle risultanze peritali, è stato altresì accertato un danno biologico permanente quantificato nella misura del 3% (tre per cento), nonché un periodo di invalidità temporanea così articolato:
• giorni 4 (quattro) di invalidità temporanea assoluta;
• giorni 15 (quindici) di invalidità temporanea parziale al
75%;
• giorni 10 (dieci) di invalidità temporanea parziale al 50%.
Ai fini della chiesta liquidazione occorre fare applicazione delle
Tabelle di Milano, che costituiscono un valore da ritenersi equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per le valutazioni in via equitativa dei danni a persone non causati dalla circolazione di veicoli.
Pertanto, in ordine alla valutazione economica, applicati nel caso in esame i valori standard del c.d. “punto” per il danno permanente e del valore standard per l'inabilità temporanea, relativi alla sola componente del danno non patrimoniale anatomo-funzionale, per i motivi di seguito spiegati, va liquidato in favore dell'attrice, in relazione all'età al momento del sinistro (anni 6), alla percentuale di invalidità permanente
(3%) e ai giorni di invalidità temporanea, il complessivo importo di euro 6.913,75, di cui euro 4.585,00,00 per il danno biologico permanente (il punto del danno biologico abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato è pari ad euro 1.567,44), euro
460,00 per I.T.A. assoluta (giorni 4) ed euro 1.293,75 per I.T.P. al 75%
(giorni 15), ed euro 575,00 per I.T.P. al 50% (giorni 10) utilizzando l'importo medio tra il minimo e il massimo previsto per ogni giorno di inabilità assoluta (euro115,00) e riducendo proporzionalmente sulla base della percentuale di invalidità temporanea.
Il predetto importo è già rivalutato alla data della presente decisione attesa l'applicazione delle ultime Tabelle di Milano.
Sulle somme liquidate alla data attuale a titolo di risarcimento danni, non sono dovuti gli interessi compensativi, che, nella specie, vengono meramente richiesti con una formula di stile.
Infatti, l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite ed i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, “potranno” spettare gli interessi compensativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, sempre che i mancati guadagni siano provati dal creditore. Il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve dunque essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Infatti, quanto al credito di valore, lo stesso va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata potrà produrre interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento.
Inoltre, la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire una "utilitas" superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione.
Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1712/1995) hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e quindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione (interessi). La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all' art. 1282
c.c. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno. Infatti, deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già interamente rivalutata, perché si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto.
Tuttavia, va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso.
Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato
(Cass., sez. L, 20/1/2020, n 1111), non essendovi alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi. È necessaria, dunque, la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, la dimostrazione del maggior danno nell'obbligazione di valuta, ma criteri differenti (cfr., tra le tante e le più recenti, Cass. n.
36878/2021; Cass. n.19063/2023; Cass, n. 4938/2023; Cass. n.
27938/2024; Cass. n.5618/2025; Cass. n.6351/2025; Cass. n.
7216/2025).
In altri termini, il riconoscimento dei detti interessi compensativi non è automatico: «L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi
"compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento» (cfr. Cass.
n.5618/2025 in motivazione).
Nella specie non sussiste nemmeno l'allegazione – e a maggior ragione la prova – di tale danno, di guisa che la domanda di pagamento degli interessi deve essere rigettata.
Ovviamente, una volta determinato l'ammontare del risarcimento
“all'attualità”, lo stesso si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale per tutte le spese affrontate;
effettivamente, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio risultano necessarie e congrue le spese nella misura di euro 229,81, proprio in quanto supportate dalla prova dell'esborso mediante le ricevute in atti.
Indi, va rimborsata la detta somma, provata a mezzo di ricevute di pagamento, oltre alla rivalutazione della somma dall'esborso fino alla data della presente sentenza.
A tal proposito va rilevato che anche se la lesione patrimoniale consiste nella erogazione di una determinata somma di denaro (come nella specie con le spese), l'obbligazione non si trasforma in debito di valuta e l'integrale ripristino del patrimonio del danneggiato, cui il risarcimento è predisposto, può essere conseguito solo computando la svalutazione intervenuta fra il momento della erogazione della somma e quello della liquidazione del danno.
Quanto al danno morale, nessuna somma va liquidata in assenza di specifica allegazione di fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Indi, la parte convenuta va condannata al pagamento delle dette somme in favore degli attori nella qualità.
Quanto alla domanda di manleva, la compagnia assicurativa DI
Assicurazioni S.p.A. ha eccepito l'inoperatività della polizza in forza dell'art. 37 del contratto assicurativo, rubricato “Esclusioni”, essa non può essere accolta.
In effetti, la compagnia convenuta ha sostenuto di non poter procedere alla manleva dell'istituto scolastico, in quanto l'art. 37 della polizza escluderebbe la copertura per i danni derivanti dalla proprietà dell'immobile e dai relativi impianti fissi, rilevando che la manutenzione dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze compete al proprietario e non all'istituto.
Tuttavia, nel caso di specie, il danno non è scaturito dalla proprietà dell'immobile né da suoi impianti, bensì dalla scelta di far svolgere attività sportiva all'aperto in una pista di asfalto a un minore in età infantile, scelta che attiene all'organizzazione dell'attività scolastica piuttosto che alla gestione strutturale dell'edificio.
Pertanto, l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa deve essere rigettata.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va accolta la domanda di manleva proposta dal e, per l'effetto, la società sarà tenuta CP_1 a tenere indenne il assicurato di quanto sarà tenuto a pagare CP_1
in esecuzione della presente sentenza.
Non sono dovute le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma
3, c.c., in quanto non è stata fornita adeguata prova (cfr. Cass. n.
26683/2023).
Quanto alle spese processuali, il va condannato al CP_1
rimborso delle spese processuali nei confronti degli attori, secondo i parametri di cui al D. M. 147/2022 (valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00).
Sussistono, invece, giustificati motivi per compensare le spese processuali tra tutte le altre parti.
PQM
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R. G.
4956/2019, accoglie la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ER
, e per l'effetto,
[...]
condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al risarcimento dei danni
[...] CP_2
subiti a causa dell'incidente di cui in motivazione, danni liquidati in complessivi euro 6.913,75, già liquidati in moneta attuale, e in euro
229,81, oltre alla rivalutazione monetaria di quest'ultima somma dall'esborso alla data della presente decisione.
Condanna il convenuto al rimborso in favore degli attori CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro
1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico del convenuto le spese di consulenza CP_1
tecnica di ufficio come già liquidate in atti con decreto del 10 febbraio
2025.
Condanna la società DI Assicurazioni s. p. a. (già Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere
[...]
indenne il di quanto sarà costretto a pagare in forza della CP_1
presente sentenza.
Così deciso in Catania in data 30 giugno 2025
La Presidente in funzione di Giudice unico
(dott.ssa Grazia Longo)