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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 13.2.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 715/2023
promossa da
- appellante - Pt_1
Avv.ti Silvano Imbriaci e Marco Fallaci
contro
- appellato - CP_1 contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 210/2023 del Tribunale di Arezzo giudice del lavoro, pubblicata il 7.6.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 7.6.2023 il Tribunale di Arezzo, in accoglimento dell'opposizione proposta da ha annullato CP_1
l'ordinanza ingiunzione OI n. 0001279873, emessa dall' Pt_1 in confronto della parte privata e condannato l'istituto assicuratore al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
1.900,00 oltre accessori.
2. Con l'ordinanza ingiunzione opposta, l'ente di previdenza aveva addebitato all'odierno appellato, nella sua qualità di legale rappresentante della società Controparte_2 la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. Parte_2
463/1983, convertito con modificazioni nella L. 638/1983
(omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, in fatto riferita l'omissione contestata al mese di gennaio 2016), in esito alla depenalizzazione di tale illecito, prevista dall'art. 6 comma 3 D. L.gs. 8/2016, e applicato la sanzione di €
10.000,00, oltre spese del procedimento.
3. Il giudice di primo grado ha annullato l'ordinanza ingiunzione, assumendo che l'istituto non avesse dimostrato di avere rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 14 della L.
689/1981, in quanto l'atto di accertamento, relativo a un illecito commesso prima della depenalizzazione, era stato notificato all'interessato oltre il termine di 90 giorni, da computarsi secondo il Tribunale a partire dal 6.2.2016, data di entrata in vigore del D.L.gs. 8/2016 (nella specie la notifica era avvenuta il 26.9.2018, mentre nel 2017 l'istituto aveva notificato alla società, di cui era legale rappresentante, CP_1 un avviso di addebito per il recupero di contributi, compresa le quote spettanti ai lavoratori, trattenute dalla datrice di lavoro, ma non versate, per le quali era stata comminata la sanzione amministrativa).
4. L' appella la sentenza davanti a questa Corte, Pt_1 censurandone il decisum con un unico, articolato motivo, con cui lamenta, in primo luogo, che il Tribunale abbia posto a fondamento della sua statuizione un'eccezione, quella di decadenza di cui all'art. 14 della L. 689/1981, che la parte privata non avrebbe mai proposto. Assume, comunque, con varie argomentazioni, l'erroneità dell'affermazione del primo giudice, secondo cui il termine decadenziale prenderebbe a decorrente dal febbraio 2016, a fronte di una violazione riferibile al gennaio di quello stesso anno.
2 5. L'istituto argomenta poi nel merito l'infondatezza dell'opposizione avversaria, dato che la controparte non avrebbe affatto negato il mancato tempestivo versamento delle ritenute (che comunque risulterebbe dalla documentazione relativa ai flussi UNIEMENS, contenenti le dichiarazioni mensili del debito contributivo di provenienza della società di cui era legale rappresentante), ma non avrebbe CP_1 provveduto al relativo pagamento nemmeno dopo la notifica, nel settembre 2018, dell'atto di accertamento della violazione, previsto dall'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983 convertito in L. 638/1983, e nel termine di tre mesi da quella diffida, mentre ogni pagamento successivo non avrebbe avuto l'effetto di estinguere l'illecito. Sarebbe quindi irrilevante la circostanza che la società avesse pagato, oltre quel termine, gli importi corrispondenti alle ritenute non versate, insieme ad altri debiti contributivi, con l'avviso di addebito che le era stato notificato nel 2017 e di cui aveva detto la parte privata nel ricorso introduttivo.
6. L'istituto ha tuttavia dichiarato di avere rideterminato in via di autotutela l'importo della sanzione in € 270,00, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D.L. 48/2023 convertito nella L. 85/2023 (che ha previsto la quantificazione della sanzione in proporzione alla misura delle ritenute il cui versamento sia stato omesso). Ha concluso quindi chiedendo, in tesi, il rigetto delle domande avversarie con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, nell'importo rettificato ex lege di € 270; in via alternativa ha chiesto, per il caso di avvenuto pagamento, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
3 7. La parte appellata, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.
8. Quindi, all'udienza indicata in epigrafe, all'esito della discussione orale, il collegio ha deciso come segue.
9. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito, la
Corte ritiene l'appello fondato.
10. E' in primo luogo fondato l'argomento dell' , secondo Pt_1 cui il Tribunale avrebbe posto a fondamento della sua decisione un'eccezione mai formulata dalla parte privata.
Risulta infatti in maniera inequivoca dal ricorso di primo grado come l'odierno appellato non avesse mai censurato i tempi della contestazione, mossagli dall' con l'atto di Pt_1 accertamento del settembre 2018, ma avesse argomentato nel merito l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per motivi del tutto diversi.
11. In particolare, la parte privata aveva lamentato che l'istituto, già nel 2017, avesse notificato alla società, di cui egli era legale rappresentante, un avviso di addebito, per il pagamento di varie somme a titolo di contributi, tra le quali le quote a carico dei dipendenti non versate di cui è causa e avesse poi emesso l'ordinanza ingiunzione, solo in suo confronto, senza attendere l'esito dell'azione esattoriale esperita contro la società e frazionando, a suo dire, il proprio credito. Aveva rappresentato, inoltre, come i contributi portati nell'avviso di addebito (e quindi anche le quote non versate di cui si discute) fossero stati poi pagati dalla società, facendo ricorso a una procedura di definizione agevolata (la cosiddetta
Rottamazione ter, agli atti di causa è documentata una domanda di accesso alla procedura con pagamento rateal,e risalente all'aprile 2019).
4 12. Assunto questo dato, è poi consolidata in giurisprudenza l'affermazione secondo cui “nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 L. 689/1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge,
l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art.
99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte” (così tra le molte Cass.
1056/2022). La decisione del Tribunale non si è attenuta a questi principi e va quindi sul punto riformata. Deve di conseguenza esaminarsi nel merito la fondatezza della violazione, contestata dall' con l'ordinanza ingiunzione Pt_1 opposta.
13. In proposito, pacifico che l'onere di provare l'effettività dell'illecito gravi sull'istituto, in quanto fatto costitutivo della potestà sanzionatoria esercitata con l'ordinanza ingiunzione opposta, nella specie un tale onere è stato sicuramente assolto.
14. Si è detto sopra infatti come la parte privata, che, in quanto legale rappresentante della società , era CP_2 tenuto a versare i contributi previdenziali, sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti della società, comprese le quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti stessi (che è quanto interessa in causa), non abbia negato, nel ricorso di
5 primo grado, l'omesso versamento di tali ritenute per il mese di gennaio 2016.
15. Ed è pure pacifico che, ricevuto dall' , nel settembre Pt_1
2018, l'atto di accertamento della violazione, previsto dall'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983 convertito in L. 638/1983, non abbia effettuato il relativo pagamento neppure nel termine di tre mesi da quella diffida. Ed è un dato che la citata norma dell'art. 2 comma 1 bis escluda la punibilità del datore di lavoro, che abbia omesso il versamento delle ritenute, “quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
16. Nella specie quindi è certo, perché ammesso dallo stesso opponente, che l'unico pagamento che avrebbe avuto effetti estintivi dell'illecito non sia avvenuto. È allora del tutto irrilevante che, in data successiva, la società abbia pagato, insieme ad altri contributi, anche gli importi delle ritenute omesse e di cui si discute, giacché quel pagamento ha avuto effetto estintivo solo dell'obbligo contributivo, non della violazione punita con la sanzione di cui è causa. E' infine fuori discussione che l'istituto potesse elevare la sanzione in confronto dell'opponente, in quanto autore della violazione, data la sua qualità di legale rappresentante della società debitrice dei contributi.
17. L'appello dell'istituto deve essere quindi accolto, la sentenza di primo grado riformata e l'ordinanza ingiunzione opposta confermata, rideterminata la sanzione nella misura indicata dall' in corso di causa. Pt_1
18. Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisione impugnata, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta, come rideterminata la sanzione dall' in corso di causa nella Pt_1 misura di € 270,00. Condanna la parte privata alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida in € 251,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado di giudizio e in € 247,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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