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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1158/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1158/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
TRA
(C.F: ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Soverato, alla Via
Barone Paparo, n. 18, presso lo Studio dell'avv. Carlofernando Parisi (C.F: ), C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
(CF: ), nata a [...], il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Vico III Raffaelli,
n. 10, presso lo Studio dell'avv. Antonio Triffiletti (C.F: ), che la rappresenta C.F._4
e difende giusta procura in atti, ricorrenti
NONCHÉ
P.M. IN SEDE
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2 ottobre 2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 9.07.2025, i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio concordatario, in data 22 settembre 2001, nel Comune di Catanzaro (CZ), scegliendo il regime della comunione legale dei beni, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Rappresentavano che il rapporto coniugale progressivamente di deteriorava, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la volontà di separarsi consensualmente.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c., alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, era disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. del procedimento con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“- in merito all'aspetto economico, sin d'ora i coniugi rinunciano rispettivamente alla percezione di un assegno di mantenimento in loro favore, senza avere null'altro a che prendere, impegnandosi comunque a trovare una sistemazione lavorativa che sia il più possibile stabile”.
Con deposito di note scritte, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 2 ottobre 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità. Per quanto attinente alla domanda ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. di cessazione degli effetti civili del matrimonio si rileva che a norma dell'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, il Tribunale osserva che la domanda congiunta di separazione e divorzio è stata prevista espressamente da legislatore solo per i giudizi contenziosi.
Tuttavia, in presenza di un'espressa volontà delle parti, il Collegio intende aderire al recente orientamento della giurisprudenza di merito formatosi in seguito all'introduzione della nuova disciplina, che consente la proposizione della domanda in esame anche con ricorso congiunto (ex multis, sentenza del Tribunale di Terni, del 22.6.2023, rel. Velletti).
Pertanto, previa pronuncia sulla domanda di separazione e sulle domande accessorie, è necessario che, ai fini della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorrano oltre sei mesi dalla data dell'udienza alla quale hanno rinunciato a partecipare, celebrata ex art. 127 ter cod. proc. civ. (ora da intendersi dinanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis. 51 cod. proc. civ.) previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sempreché la separazione si sia protratta ininterrottamente per tale periodo (art. 3, comma 2, legge n. 898/1970).
Risulta pertanto necessario che decorrano i termini predetti perché possa dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo, pertanto, la necessità di rimettere la causa sul ruolo.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi
(C.F: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
04.11.1976, e (C.F: ), nata a Controparte_1 C.F._3
Catanzaro, il 16.01.1979, che hanno contratto matrimonio in data 22.09.2001, nel Comune di Catanzaro (CZ), Registro Atti Matrimonio Comune di Catanzaro (CZ), Anno 2001, nr. 21, parte II, Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di (Catanzaro CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza;
6. spese al definitivo;
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1158/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
TRA
(C.F: ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Soverato, alla Via
Barone Paparo, n. 18, presso lo Studio dell'avv. Carlofernando Parisi (C.F: ), C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
(CF: ), nata a [...], il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Vico III Raffaelli,
n. 10, presso lo Studio dell'avv. Antonio Triffiletti (C.F: ), che la rappresenta C.F._4
e difende giusta procura in atti, ricorrenti
NONCHÉ
P.M. IN SEDE
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2 ottobre 2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 9.07.2025, i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio concordatario, in data 22 settembre 2001, nel Comune di Catanzaro (CZ), scegliendo il regime della comunione legale dei beni, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Rappresentavano che il rapporto coniugale progressivamente di deteriorava, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la volontà di separarsi consensualmente.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c., alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, era disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. del procedimento con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“- in merito all'aspetto economico, sin d'ora i coniugi rinunciano rispettivamente alla percezione di un assegno di mantenimento in loro favore, senza avere null'altro a che prendere, impegnandosi comunque a trovare una sistemazione lavorativa che sia il più possibile stabile”.
Con deposito di note scritte, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 2 ottobre 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità. Per quanto attinente alla domanda ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. di cessazione degli effetti civili del matrimonio si rileva che a norma dell'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, il Tribunale osserva che la domanda congiunta di separazione e divorzio è stata prevista espressamente da legislatore solo per i giudizi contenziosi.
Tuttavia, in presenza di un'espressa volontà delle parti, il Collegio intende aderire al recente orientamento della giurisprudenza di merito formatosi in seguito all'introduzione della nuova disciplina, che consente la proposizione della domanda in esame anche con ricorso congiunto (ex multis, sentenza del Tribunale di Terni, del 22.6.2023, rel. Velletti).
Pertanto, previa pronuncia sulla domanda di separazione e sulle domande accessorie, è necessario che, ai fini della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorrano oltre sei mesi dalla data dell'udienza alla quale hanno rinunciato a partecipare, celebrata ex art. 127 ter cod. proc. civ. (ora da intendersi dinanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis. 51 cod. proc. civ.) previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sempreché la separazione si sia protratta ininterrottamente per tale periodo (art. 3, comma 2, legge n. 898/1970).
Risulta pertanto necessario che decorrano i termini predetti perché possa dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo, pertanto, la necessità di rimettere la causa sul ruolo.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi
(C.F: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
04.11.1976, e (C.F: ), nata a Controparte_1 C.F._3
Catanzaro, il 16.01.1979, che hanno contratto matrimonio in data 22.09.2001, nel Comune di Catanzaro (CZ), Registro Atti Matrimonio Comune di Catanzaro (CZ), Anno 2001, nr. 21, parte II, Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di (Catanzaro CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza;
6. spese al definitivo;
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo