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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. v.g. 2314/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2314/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. SARA BISSOLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. STEFANIA CHELI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“A. ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE: 1)La figlia sarà affidata ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione equivalente tra la madre e il padre. Quest'ultima, infatti, al fine di mantenere un rapporto equilibrato con i genitori, trascorrerà pari tempo con entrambi secondo il calendario - di mese in mese concordato tra i genitori e che prevederà almeno due giorni a settimana con ciascun genitore e weekend alternati come da calendario che si allega al presente ricorso (all.1). Stante la collocazione paritaria tra entrambi i genitori, qualora un genitore decida di assentarsi per più giorni consecutivamente dovrà darne preavviso almeno quindici giorni prima all'altro genitore. Il genitore che debba assentarsi per qualsivoglia ragione per periodi superiori a sette giorni consecutivi, soprattutto se ripetuti durante un'unica mensilità, dovrà contribuire al mantenimento della minore per il periodo di sua competenza, anche integrando, nel caso del padre, la somma versata a titolo di mantenimento pari ad euro pagina 1 di 4 15,00 giornalieri. I giorni di eventuale assenza verranno recuperati, previo accordo con l'altro genitore, consecutivamente. I genitori, ad ogni buon conto, si impegnano a non modificare il calendario di cui all'allegato 1 concordato anticipatamente al fine di garantire alla minore un'idonea stabilità. 2)Per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà, in riferimento all'anno 2024, i giorni del 25 e 26 dicembre Per_1 con la madre, mentre il sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia i giorni del 24 e del 31 Parte_2
dicembre e 01 gennaio, salvo diverso accordo, alternandosi reciprocamente di anno in anno. Relativamente
alle vacanze pasquali potrà trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Per_1
Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa, iniziando nel 2025 a trascorrere la Pasqua con il padre.
In ordine alle vacanze estive, entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15
(quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto
periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle reciproche esigenze lavorative. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. 3)I genitori, soprattutto nell'interesse della minore, si impegnano a rispettare il calendario che verrà concordato tra gli stessi ogni mese, salvo necessità imprevedibili e urgenti. Il genitore che dovesse trovarsi in tale situazione avrà cura, prima di affidare la ragazza a terzi (ancorché parenti), di richiedere la disponibilità dell'altro genitore. Il genitore che avrà con sé la minore, dovrà sempre comunicare, ove si trova la stessa, e anche se quest'ultima è affidata a terzi (genitori di amiche). 4)Il genitore che avrà in cura e custodia la minore dovrà trascorrere il proprio tempo con lei e non potrà, salvo per brevi e rapidi spostamenti, lasciarla a casa senza supervisione. Le decisioni di maggior interesse per la figlia - relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale di - saranno assunte di Per_1
comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 5)I genitori si impegnano altresì, al fine di non creare inutili disagi alla minore, a non coinvolgere la stessa in eventuali discussioni. 6)Entrambi i genitori si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con la figlia, a mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore nonché ad essere collaborativi tra loro e avvisare tempestivamente in caso di emergenze che riguardino la figlia. La minore inoltre non dovrà
essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori e non dovrà ricevere informazioni denigranti e squalificanti di un genitore nei confronti dell'altro; B. ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE: 1) La sig.ra disponendo di un proprio immobile di proprietà (bilocale), rinuncia ad abitare presso la casa Pt_1
familiare a fronte dell'assunzione da parte del padre di una maggiore contribuzione economica, per sopperire alle esigenze della figlia, come di seguito meglio precisato;
C. RAPPORTI ECONOMICI 1) Il sig. Parte_2
in ragione delle proprie cospicue sostanze, oltre a provvedere al mantenimento in via diretta quando la minore sarà presso di lui, si impegna a versare alla sig.ra mediante bonifico bancario entro il giorno 05 di Pt_1
ogni mese, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario. Tale pagina 2 di 4 somma dovrà essere rivalutata di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il padre, inoltre, si impegna, con la sottoscrizione del seguente accordo, a corrispondere alla madre la somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento arretrato per la minore avendo il sig. versato, sino al settembre 2024 la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili. La predetta Parte_2 somma verrà utilizzata per l'acquisto dell'arredo della camera della minore. 2) Per quanto concerne le spese straordinarie il padre si assume al 100% il pagamento di tutte le suddette spese, senza necessità di preventivo accordo. E precisamente il padre sosterrà: • spese per la salute (visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche in strutture pubbliche o private;
trattamenti sanitari erogati o meno dal servizio sanitario nazionale;
tickets sanitari); anche le spese dentistiche ortodontiche e oculistiche anche private verranno sostenute al 100% dal padre, purché le stesse, si rendano necessarie e siano corredate di richiesta dello specialista di riferimento;
• spese per l'istruzione (tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici e privati;
libri e materiale di corredo;
gite scolastiche con o senza pernottamento;
trasporto pubblico;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
mensa scolastica;
tempo prolungato extra scolastico;
pre-scuola; dopo-scuola); • Spese per la custodia della minore (baby- sitter in caso di impegni di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri parenti disponibili;
centri ricreativi e gruppi anche sportivi); • Spese per il divertimento (attività sportive, ludiche, e ricreative ivi compresi relative attrezzature e l'abbigliamento; corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze anche con terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, vacanze studio con amiche); ricarica telefonica e acquisto telefono cellulare e/o altri accessori tecnologici, ivi compreso pc e tablet). • Altre spese (il padre in considerazione dell'attività lavorativa provvederà anche all'acquisto delle spese di vestiario della figlia che hanno una maggior incidenza economica. Il padre provvederà altresì all'acquisto dell'autovettura, quando diverrà maggiorenne, Per_1 nonché al mantenimento della stessa). Le suddette spese, ancorché anticipate dalla madre, dovranno essere rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta. La madre rinuncia al mantenimento straordinario arretrato per i mesi da febbraio a settembre 2024. L'assegno unico, in considerazione della disparità di reddito tra i genitori, sarà trattenuto interamente dalla madre;
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. I
genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 3/02/2025, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti Per_1
personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
pagina 3 di 4 Il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni si reputa manifestamente superfluo e le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2314/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. SARA BISSOLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. STEFANIA CHELI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“A. ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE: 1)La figlia sarà affidata ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione equivalente tra la madre e il padre. Quest'ultima, infatti, al fine di mantenere un rapporto equilibrato con i genitori, trascorrerà pari tempo con entrambi secondo il calendario - di mese in mese concordato tra i genitori e che prevederà almeno due giorni a settimana con ciascun genitore e weekend alternati come da calendario che si allega al presente ricorso (all.1). Stante la collocazione paritaria tra entrambi i genitori, qualora un genitore decida di assentarsi per più giorni consecutivamente dovrà darne preavviso almeno quindici giorni prima all'altro genitore. Il genitore che debba assentarsi per qualsivoglia ragione per periodi superiori a sette giorni consecutivi, soprattutto se ripetuti durante un'unica mensilità, dovrà contribuire al mantenimento della minore per il periodo di sua competenza, anche integrando, nel caso del padre, la somma versata a titolo di mantenimento pari ad euro pagina 1 di 4 15,00 giornalieri. I giorni di eventuale assenza verranno recuperati, previo accordo con l'altro genitore, consecutivamente. I genitori, ad ogni buon conto, si impegnano a non modificare il calendario di cui all'allegato 1 concordato anticipatamente al fine di garantire alla minore un'idonea stabilità. 2)Per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà, in riferimento all'anno 2024, i giorni del 25 e 26 dicembre Per_1 con la madre, mentre il sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia i giorni del 24 e del 31 Parte_2
dicembre e 01 gennaio, salvo diverso accordo, alternandosi reciprocamente di anno in anno. Relativamente
alle vacanze pasquali potrà trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Per_1
Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa, iniziando nel 2025 a trascorrere la Pasqua con il padre.
In ordine alle vacanze estive, entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15
(quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto
periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle reciproche esigenze lavorative. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. 3)I genitori, soprattutto nell'interesse della minore, si impegnano a rispettare il calendario che verrà concordato tra gli stessi ogni mese, salvo necessità imprevedibili e urgenti. Il genitore che dovesse trovarsi in tale situazione avrà cura, prima di affidare la ragazza a terzi (ancorché parenti), di richiedere la disponibilità dell'altro genitore. Il genitore che avrà con sé la minore, dovrà sempre comunicare, ove si trova la stessa, e anche se quest'ultima è affidata a terzi (genitori di amiche). 4)Il genitore che avrà in cura e custodia la minore dovrà trascorrere il proprio tempo con lei e non potrà, salvo per brevi e rapidi spostamenti, lasciarla a casa senza supervisione. Le decisioni di maggior interesse per la figlia - relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale di - saranno assunte di Per_1
comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 5)I genitori si impegnano altresì, al fine di non creare inutili disagi alla minore, a non coinvolgere la stessa in eventuali discussioni. 6)Entrambi i genitori si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con la figlia, a mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore nonché ad essere collaborativi tra loro e avvisare tempestivamente in caso di emergenze che riguardino la figlia. La minore inoltre non dovrà
essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori e non dovrà ricevere informazioni denigranti e squalificanti di un genitore nei confronti dell'altro; B. ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE: 1) La sig.ra disponendo di un proprio immobile di proprietà (bilocale), rinuncia ad abitare presso la casa Pt_1
familiare a fronte dell'assunzione da parte del padre di una maggiore contribuzione economica, per sopperire alle esigenze della figlia, come di seguito meglio precisato;
C. RAPPORTI ECONOMICI 1) Il sig. Parte_2
in ragione delle proprie cospicue sostanze, oltre a provvedere al mantenimento in via diretta quando la minore sarà presso di lui, si impegna a versare alla sig.ra mediante bonifico bancario entro il giorno 05 di Pt_1
ogni mese, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario. Tale pagina 2 di 4 somma dovrà essere rivalutata di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il padre, inoltre, si impegna, con la sottoscrizione del seguente accordo, a corrispondere alla madre la somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento arretrato per la minore avendo il sig. versato, sino al settembre 2024 la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili. La predetta Parte_2 somma verrà utilizzata per l'acquisto dell'arredo della camera della minore. 2) Per quanto concerne le spese straordinarie il padre si assume al 100% il pagamento di tutte le suddette spese, senza necessità di preventivo accordo. E precisamente il padre sosterrà: • spese per la salute (visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche in strutture pubbliche o private;
trattamenti sanitari erogati o meno dal servizio sanitario nazionale;
tickets sanitari); anche le spese dentistiche ortodontiche e oculistiche anche private verranno sostenute al 100% dal padre, purché le stesse, si rendano necessarie e siano corredate di richiesta dello specialista di riferimento;
• spese per l'istruzione (tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici e privati;
libri e materiale di corredo;
gite scolastiche con o senza pernottamento;
trasporto pubblico;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
mensa scolastica;
tempo prolungato extra scolastico;
pre-scuola; dopo-scuola); • Spese per la custodia della minore (baby- sitter in caso di impegni di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri parenti disponibili;
centri ricreativi e gruppi anche sportivi); • Spese per il divertimento (attività sportive, ludiche, e ricreative ivi compresi relative attrezzature e l'abbigliamento; corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze anche con terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, vacanze studio con amiche); ricarica telefonica e acquisto telefono cellulare e/o altri accessori tecnologici, ivi compreso pc e tablet). • Altre spese (il padre in considerazione dell'attività lavorativa provvederà anche all'acquisto delle spese di vestiario della figlia che hanno una maggior incidenza economica. Il padre provvederà altresì all'acquisto dell'autovettura, quando diverrà maggiorenne, Per_1 nonché al mantenimento della stessa). Le suddette spese, ancorché anticipate dalla madre, dovranno essere rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta. La madre rinuncia al mantenimento straordinario arretrato per i mesi da febbraio a settembre 2024. L'assegno unico, in considerazione della disparità di reddito tra i genitori, sarà trattenuto interamente dalla madre;
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. I
genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 3/02/2025, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti Per_1
personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
pagina 3 di 4 Il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni si reputa manifestamente superfluo e le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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