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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 14 marzo 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 90 del ruolo procedimento unitario dell'anno 2024, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza dell'11 febbraio 2025, vertente tra
Accell SEU Italia S.r.l. (C.F. e P. Iva 12122630960), in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stephan Vale e Arno Kornprobst, in virtù di delega allegata al ricorso, ricorrente;
nonché
Bikeco S.r.l. (P.Iva [...]), in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Calza, in virtù di delega allegata al ricorso, ricorrente; nonché
Cicli Casadei S.r.l. (C.F. e P. Iva 01512890383), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, in virtù di delega allegata al ricorso, ricorrente;
contro
C.D.M. S.r.l. (C.F. e P. Iva 02550940692), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Francavilla al Mare, via Nazionale Adriatica Nord n. 142, resistente; Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la società Accell SEU Italia S.r.l. ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società C.D.M. S.r.l., deducendo lo stato di insolvenza di quest'ultima.
La ricorrente ha esposto di essere creditrice nei confronti della convenuta per l'importo di
€ 197.457,09, somma riconosciuta in forza del decreto ingiuntivo n. 6204/2024 emesso dal
Tribunale di Milano in data 03.05.2024, dichiarato esecutivo il 17.06.2024, e successivamente azionato con atto di precetto notificato in data 08.10.2024. A seguito della mancata soddisfazione del credito, la ricorrente ha tentato l'esecuzione forzata, procedendo a pignoramento mobiliare, che tuttavia ha avuto esito negativo, come attestato dal verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario il 23.08.2024. Non solo, anche i successivi pignoramenti presso terzi - instaurati sia prima che dopo il pignoramento mobiliare - hanno dato esito negativo, confermando l'assenza di liquidità
o beni utilmente aggredibili da parte della convenuta. A supporto di tale stato di insolvenza, la ricorrente richiama altresì l'esistenza di altri creditori muniti di titolo esecutivo, i quali, a loro volta, hanno esperito azioni esecutive infruttuose nei confronti della C.D.M. S.r.l., come emerge dalla relazione ex art. 492 bis c.p.c. acquisita da uno di essi.
Alla luce di tali circostanze, la ricorrente deduce che la convenuta versa in uno stato di
insolvenza conclamata, non essendo in grado di far fronte alle proprie obbligazioni con regolarità, e ne chiede, pertanto, la dichiarazione di liquidazione giudiziale ai sensi della normativa vigente. Conclude, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare lo stato di insolvenza della C.D.M. S.r.l. e di disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2024 è intervenuta nella procedura la società
Bikeco S.r.l., chiedendo anche essa l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della C.D.M. S.r.l.
La ricorrente ha esposto di essere creditrice nei confronti della convenuta per l'importo di
€ 26.047,00, oltre interessi e spese, somma riconosciuta in forza del decreto ingiuntivo n.
6612/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 08/11/2023 e dichiarato immediatamente esecutivo. Il decreto è stato notificato unitamente all'atto di precetto in data 08/11/2023, per un importo complessivo di € 28.831,90. A seguito dell'inadempienza della convenuta, la ricorrente ha esperito pignoramento presso terzi in data 05/12/2023 presso i principali istituti di credito noti,
ove la convenuta risultava intrattenere rapporti bancari. Tuttavia, l'azione esecutiva ha avuto esito infruttuoso, poiché i terzi pignorati hanno dichiarato di non avere disponibilità di somme della debitrice o di detenere importi di modestissimo valore.
A fronte dell'esito negativo, la ricorrente ha notificato un nuovo atto di precetto in data
14/02/2024, richiedendo all'UNEP del Tribunale di Chieti di effettuare ricerche sui beni pignorabili della convenuta ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. Da tali indagini è emersa l'esistenza di un ulteriore conto corrente presso la Banca di Credito Cooperativo Abruzzese, sul quale è stato notificato un nuovo pignoramento presso terzi in data 20/03/2024. Anche in questo caso, l'azione ha avuto esito negativo per insufficienza di fondi disponibili.
Nel frattempo, con atto notificato in data 17/11/2023, la convenuta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, dando avvio al giudizio RG n. 20202/2023 avanti il Tribunale di Torino. Il
giudizio si è concluso con sentenza n. 2747/2024, pubblicata in data 07/05/2024, con la quale il
Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la convenuta al pagamento della somma originariamente dovuta, oltre a € 5.000,00 per le spese di opposizione e ulteriori € 5.000,00 per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. La sentenza è stata notificata in data 08/05/2024 ed è passata in giudicato il 07/06/2024. In data
01/10/2024, la ricorrente ha notificato un nuovo atto di precetto per l'importo aggiornato di €
42.557,32, senza ottenere alcun pagamento.
Dall'infruttuosità delle azioni esecutive esperite e dall'irreperibilità della debitrice presso la sua sede sociale, emerge uno stato di insolvenza conclamata e irreversibile della C.D.M. S.r.l.,
la quale risulta incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Inoltre, la mancata presentazione del bilancio d'esercizio per l'anno 2023, unita alle risultanze delle indagini patrimoniali condotte presso l'Agenzia delle Entrate, confermano la decozione dell'impresa e la cessazione di ogni attività operativa.
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2025 è intervenuta anche la società Cicli Casadei
S.r.l., associandosi alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
La ricorrente ha esposto di essere creditrice della convenuta per un importo di € 296.118,53, maturato a fronte di forniture commerciali regolarmente effettuate ma rimaste insolute. Tale credito risulta documentato da sette fatture, corredate dal relativo estratto autentico delle scritture contabili, già prodotte in atti. Nonostante i numerosi solleciti di pagamento inviati alla debitrice, quest'ultima ha omesso qualsiasi adempimento, dimostrando una persistente incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni. A rafforzare tale condizione di dissesto economico, si evidenzia come la C.D.M. S.r.l. non abbia ancora depositato il bilancio relativo all'esercizio 2023, circostanza che, unitamente al grave indebitamento già riscontrato, conferma la mancanza di autonomia aziendale e la compromissione dell'operatività della società.
Dall'insieme delle circostanze sopra esposte emerge uno stato di decozione conclamata della debitrice, la quale versa in una situazione di insolvenza ai sensi dell'art. 2, lettera b), del
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, non essendo più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
La parte resistente né si è costituita né è comparsa.
Il ricorso è fondato e sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni che seguono.
Dall'istruttoria è emersa la piena dimostrazione del credito vantato dalle prime due società ricorrenti, i cui diritti sono provati dalla documentazione allegata. In particolare, si rileva la presenza dei decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano e del Tribunale di Torino, nonché della sentenza di rigetto dell'opposizione pronunciata nei confronti della debitrice. La produzione di tali provvedimenti conferma l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in favore delle società ricorrenti, rendendo evidente l'inadempienza della resistente.
Per quanto riguarda la terza società ricorrente, questa ha prodotto documentazione contabile attestante il proprio credito nei confronti della debitrice, allegando le relative fatture. È noto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, che sarebbe stato onere della debitrice costituirsi in giudizio e dimostrare l'intervenuto adempimento o l'insussistenza del credito.
Tuttavia, la resistente è rimasta contumace, omettendo di fornire qualsiasi elemento a sostegno di un'eventuale estinzione delle proprie obbligazioni. Ne consegue che anche tale credito deve considerarsi provato ai fini della presente procedura.
In aggiunta, dalle informazioni acquisite risulta che la debitrice non ha depositato alcun bilancio nell'anno 2023. Inoltre, le azioni esecutive intraprese nei suoi confronti si sono rivelate tutte infruttuose. Dai pignoramenti effettuati è emerso che la società è titolare di un conto corrente sostanzialmente privo di fondi, senza che risultino altri beni aggredibili in via esecutiva. L'insieme di questi elementi consente di affermare con certezza che la resistente è ormai inattiva e priva di capacità operativa.
Sulla base di tali evidenze, deve ritenersi sussistente il presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale, ossia la situazione di insolvenza, come definita dall'art. 2, comma
1, lettera b) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, secondo cui lo stato di insolvenza si manifesta attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nel caso di specie, non solo la debitrice ha omesso ogni adempimento nei confronti delle ricorrenti, ma ha anche dimostrato un totale disinteresse rispetto alle azioni giudiziarie intraprese nei suoi confronti, restando inerte di fronte a decreti ingiuntivi, pignoramenti e precetti notificati.
Per quanto concerne il presupposto soggettivo, l'art. 121 del d.lgs. 14/2019 stabilisce che la liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
Nel caso di specie, la debitrice, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova dell'insussistenza di tali parametri, che avrebbero potuto escludere l'applicazione della liquidazione giudiziale. In particolare, nulla è stato dimostrato in merito a un attivo patrimoniale inferiore a € 300.000 nei tre esercizi precedenti, a ricavi annui inferiori a € 200.000 o a un ammontare complessivo di debiti inferiore a € 500.000.
L'onere di provare il possesso di tali requisiti grava sulla debitrice, la quale, non avendo prodotto alcun elemento al riguardo, deve ritenersi priva di tali presupposti, con conseguente applicabilità della disciplina della liquidazione giudiziale.
In conclusione, emerge con chiarezza la sussistenza di entrambi i presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'apertura della liquidazione giudiziale. Da un lato, vi è la dimostrazione di un'ingente esposizione debitoria e della totale incapacità della resistente di far fronte ai propri impegni;
dall'altro, la mancata prova dei requisiti dimensionali idonei a sottrarla alla procedura concorsuale.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della C.D.M. S.r.l.
p.q.m.
visto l'art. 49 d.lgs. n. 14/19, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della società C.D.M. S.r.l. (C.F. e P. Iva 02550940692), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Francavilla al Mare, via Nazionale
Adriatica Nord n. 142,
nomina
Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Chiauzzi;
visto l'art. 358 comma 3 d.lgs. n. 14/19 e tenuto conto • delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
nomina
Curatore il dott. Luca Di Crescenzo (n. iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Crisi
n. 6279 del 31/03/2023), la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 comma 3 e 358 C.C.I.I.;
dispone che il Curatore:
• per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 C.C.I.I., indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
• svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129
C.C.I.I., nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche e a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 C.C.I.I., curi la turnazione tra i professionisti, indicando al Giudice Delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei coadiutori e dei difensori della procedura;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. n. 78/10, convertito dalla legge n. 122 /10 e successive modifiche;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa
udienza al giorno 3 luglio 2025, ore 11.00, nei locali del Tribunale di Chieti, dinanzi al Giudice
Delegato, Dott. Alessandro Chiauzzi, per l'esame dello stato passivo;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con la modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore o mediante invio telematico presso la cancelleria saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della parte in liquidazione giudiziale;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese, ai dell'art. 49 comma 4;
dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del Curatore sopra indicato nell'apposito registro,
specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi del Curatore ex art. 130 C.C.I.I.,
sino alla chiusura della procedura;
dispone
che la Cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati nella procedura.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, il 14 marzo 2025.
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice Rel.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 14 marzo 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 90 del ruolo procedimento unitario dell'anno 2024, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza dell'11 febbraio 2025, vertente tra
Accell SEU Italia S.r.l. (C.F. e P. Iva 12122630960), in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stephan Vale e Arno Kornprobst, in virtù di delega allegata al ricorso, ricorrente;
nonché
Bikeco S.r.l. (P.Iva [...]), in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Calza, in virtù di delega allegata al ricorso, ricorrente; nonché
Cicli Casadei S.r.l. (C.F. e P. Iva 01512890383), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, in virtù di delega allegata al ricorso, ricorrente;
contro
C.D.M. S.r.l. (C.F. e P. Iva 02550940692), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Francavilla al Mare, via Nazionale Adriatica Nord n. 142, resistente; Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la società Accell SEU Italia S.r.l. ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società C.D.M. S.r.l., deducendo lo stato di insolvenza di quest'ultima.
La ricorrente ha esposto di essere creditrice nei confronti della convenuta per l'importo di
€ 197.457,09, somma riconosciuta in forza del decreto ingiuntivo n. 6204/2024 emesso dal
Tribunale di Milano in data 03.05.2024, dichiarato esecutivo il 17.06.2024, e successivamente azionato con atto di precetto notificato in data 08.10.2024. A seguito della mancata soddisfazione del credito, la ricorrente ha tentato l'esecuzione forzata, procedendo a pignoramento mobiliare, che tuttavia ha avuto esito negativo, come attestato dal verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario il 23.08.2024. Non solo, anche i successivi pignoramenti presso terzi - instaurati sia prima che dopo il pignoramento mobiliare - hanno dato esito negativo, confermando l'assenza di liquidità
o beni utilmente aggredibili da parte della convenuta. A supporto di tale stato di insolvenza, la ricorrente richiama altresì l'esistenza di altri creditori muniti di titolo esecutivo, i quali, a loro volta, hanno esperito azioni esecutive infruttuose nei confronti della C.D.M. S.r.l., come emerge dalla relazione ex art. 492 bis c.p.c. acquisita da uno di essi.
Alla luce di tali circostanze, la ricorrente deduce che la convenuta versa in uno stato di
insolvenza conclamata, non essendo in grado di far fronte alle proprie obbligazioni con regolarità, e ne chiede, pertanto, la dichiarazione di liquidazione giudiziale ai sensi della normativa vigente. Conclude, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare lo stato di insolvenza della C.D.M. S.r.l. e di disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2024 è intervenuta nella procedura la società
Bikeco S.r.l., chiedendo anche essa l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della C.D.M. S.r.l.
La ricorrente ha esposto di essere creditrice nei confronti della convenuta per l'importo di
€ 26.047,00, oltre interessi e spese, somma riconosciuta in forza del decreto ingiuntivo n.
6612/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 08/11/2023 e dichiarato immediatamente esecutivo. Il decreto è stato notificato unitamente all'atto di precetto in data 08/11/2023, per un importo complessivo di € 28.831,90. A seguito dell'inadempienza della convenuta, la ricorrente ha esperito pignoramento presso terzi in data 05/12/2023 presso i principali istituti di credito noti,
ove la convenuta risultava intrattenere rapporti bancari. Tuttavia, l'azione esecutiva ha avuto esito infruttuoso, poiché i terzi pignorati hanno dichiarato di non avere disponibilità di somme della debitrice o di detenere importi di modestissimo valore.
A fronte dell'esito negativo, la ricorrente ha notificato un nuovo atto di precetto in data
14/02/2024, richiedendo all'UNEP del Tribunale di Chieti di effettuare ricerche sui beni pignorabili della convenuta ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. Da tali indagini è emersa l'esistenza di un ulteriore conto corrente presso la Banca di Credito Cooperativo Abruzzese, sul quale è stato notificato un nuovo pignoramento presso terzi in data 20/03/2024. Anche in questo caso, l'azione ha avuto esito negativo per insufficienza di fondi disponibili.
Nel frattempo, con atto notificato in data 17/11/2023, la convenuta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, dando avvio al giudizio RG n. 20202/2023 avanti il Tribunale di Torino. Il
giudizio si è concluso con sentenza n. 2747/2024, pubblicata in data 07/05/2024, con la quale il
Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la convenuta al pagamento della somma originariamente dovuta, oltre a € 5.000,00 per le spese di opposizione e ulteriori € 5.000,00 per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. La sentenza è stata notificata in data 08/05/2024 ed è passata in giudicato il 07/06/2024. In data
01/10/2024, la ricorrente ha notificato un nuovo atto di precetto per l'importo aggiornato di €
42.557,32, senza ottenere alcun pagamento.
Dall'infruttuosità delle azioni esecutive esperite e dall'irreperibilità della debitrice presso la sua sede sociale, emerge uno stato di insolvenza conclamata e irreversibile della C.D.M. S.r.l.,
la quale risulta incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Inoltre, la mancata presentazione del bilancio d'esercizio per l'anno 2023, unita alle risultanze delle indagini patrimoniali condotte presso l'Agenzia delle Entrate, confermano la decozione dell'impresa e la cessazione di ogni attività operativa.
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2025 è intervenuta anche la società Cicli Casadei
S.r.l., associandosi alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
La ricorrente ha esposto di essere creditrice della convenuta per un importo di € 296.118,53, maturato a fronte di forniture commerciali regolarmente effettuate ma rimaste insolute. Tale credito risulta documentato da sette fatture, corredate dal relativo estratto autentico delle scritture contabili, già prodotte in atti. Nonostante i numerosi solleciti di pagamento inviati alla debitrice, quest'ultima ha omesso qualsiasi adempimento, dimostrando una persistente incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni. A rafforzare tale condizione di dissesto economico, si evidenzia come la C.D.M. S.r.l. non abbia ancora depositato il bilancio relativo all'esercizio 2023, circostanza che, unitamente al grave indebitamento già riscontrato, conferma la mancanza di autonomia aziendale e la compromissione dell'operatività della società.
Dall'insieme delle circostanze sopra esposte emerge uno stato di decozione conclamata della debitrice, la quale versa in una situazione di insolvenza ai sensi dell'art. 2, lettera b), del
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, non essendo più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
La parte resistente né si è costituita né è comparsa.
Il ricorso è fondato e sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni che seguono.
Dall'istruttoria è emersa la piena dimostrazione del credito vantato dalle prime due società ricorrenti, i cui diritti sono provati dalla documentazione allegata. In particolare, si rileva la presenza dei decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano e del Tribunale di Torino, nonché della sentenza di rigetto dell'opposizione pronunciata nei confronti della debitrice. La produzione di tali provvedimenti conferma l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in favore delle società ricorrenti, rendendo evidente l'inadempienza della resistente.
Per quanto riguarda la terza società ricorrente, questa ha prodotto documentazione contabile attestante il proprio credito nei confronti della debitrice, allegando le relative fatture. È noto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, che sarebbe stato onere della debitrice costituirsi in giudizio e dimostrare l'intervenuto adempimento o l'insussistenza del credito.
Tuttavia, la resistente è rimasta contumace, omettendo di fornire qualsiasi elemento a sostegno di un'eventuale estinzione delle proprie obbligazioni. Ne consegue che anche tale credito deve considerarsi provato ai fini della presente procedura.
In aggiunta, dalle informazioni acquisite risulta che la debitrice non ha depositato alcun bilancio nell'anno 2023. Inoltre, le azioni esecutive intraprese nei suoi confronti si sono rivelate tutte infruttuose. Dai pignoramenti effettuati è emerso che la società è titolare di un conto corrente sostanzialmente privo di fondi, senza che risultino altri beni aggredibili in via esecutiva. L'insieme di questi elementi consente di affermare con certezza che la resistente è ormai inattiva e priva di capacità operativa.
Sulla base di tali evidenze, deve ritenersi sussistente il presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale, ossia la situazione di insolvenza, come definita dall'art. 2, comma
1, lettera b) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, secondo cui lo stato di insolvenza si manifesta attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nel caso di specie, non solo la debitrice ha omesso ogni adempimento nei confronti delle ricorrenti, ma ha anche dimostrato un totale disinteresse rispetto alle azioni giudiziarie intraprese nei suoi confronti, restando inerte di fronte a decreti ingiuntivi, pignoramenti e precetti notificati.
Per quanto concerne il presupposto soggettivo, l'art. 121 del d.lgs. 14/2019 stabilisce che la liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
Nel caso di specie, la debitrice, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova dell'insussistenza di tali parametri, che avrebbero potuto escludere l'applicazione della liquidazione giudiziale. In particolare, nulla è stato dimostrato in merito a un attivo patrimoniale inferiore a € 300.000 nei tre esercizi precedenti, a ricavi annui inferiori a € 200.000 o a un ammontare complessivo di debiti inferiore a € 500.000.
L'onere di provare il possesso di tali requisiti grava sulla debitrice, la quale, non avendo prodotto alcun elemento al riguardo, deve ritenersi priva di tali presupposti, con conseguente applicabilità della disciplina della liquidazione giudiziale.
In conclusione, emerge con chiarezza la sussistenza di entrambi i presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'apertura della liquidazione giudiziale. Da un lato, vi è la dimostrazione di un'ingente esposizione debitoria e della totale incapacità della resistente di far fronte ai propri impegni;
dall'altro, la mancata prova dei requisiti dimensionali idonei a sottrarla alla procedura concorsuale.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della C.D.M. S.r.l.
p.q.m.
visto l'art. 49 d.lgs. n. 14/19, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della società C.D.M. S.r.l. (C.F. e P. Iva 02550940692), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Francavilla al Mare, via Nazionale
Adriatica Nord n. 142,
nomina
Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Chiauzzi;
visto l'art. 358 comma 3 d.lgs. n. 14/19 e tenuto conto • delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
nomina
Curatore il dott. Luca Di Crescenzo (n. iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Crisi
n. 6279 del 31/03/2023), la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 comma 3 e 358 C.C.I.I.;
dispone che il Curatore:
• per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 C.C.I.I., indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
• svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129
C.C.I.I., nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche e a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 C.C.I.I., curi la turnazione tra i professionisti, indicando al Giudice Delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei coadiutori e dei difensori della procedura;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. n. 78/10, convertito dalla legge n. 122 /10 e successive modifiche;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa
udienza al giorno 3 luglio 2025, ore 11.00, nei locali del Tribunale di Chieti, dinanzi al Giudice
Delegato, Dott. Alessandro Chiauzzi, per l'esame dello stato passivo;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con la modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore o mediante invio telematico presso la cancelleria saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della parte in liquidazione giudiziale;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese, ai dell'art. 49 comma 4;
dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del Curatore sopra indicato nell'apposito registro,
specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi del Curatore ex art. 130 C.C.I.I.,
sino alla chiusura della procedura;
dispone
che la Cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati nella procedura.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, il 14 marzo 2025.
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice Rel.
(dr. Alessandro Chiauzzi)